Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 10/03/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 95/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 10/01/2025
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. LEONARDO MARIA
E
MARIA GRAZIA BRESSAN ) rappresentata e difesa, C.F._2 per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. ANTONACCI FEDERICA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … CONDIZIONI DI SEPARAZIONE
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di comunicarsi, a mezzo raccomandata a.r., ogni variazione di domicilio o residenza.
2) Il signor continuerà ad abitare presso la casa di Via Del Donatore n. Pt_1
10, accollandosi tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.
3) Il signor si impegna altresì a versare alla signora SA, la quale Pt_1 accetta, la complessiva somma di € 30.000,00 a titolo di pagamento del prezzo
2143(doc.4-5), secondo le seguenti modalità: quanto ad €5.000,00 (cinquemila,00) verranno versati in un'unica soluzione sul conto corrente della sig.ra SA al momento dell'omologa della separazione consensuale;
quanto ai residui € 25.000,00 (venticinquemila,00) in rate mensili di €500,00 (cinquecento,00) da versarsi entro il 5 del mese di competenza, con saldo all'ultima rata. Le Parti espressamente stabiliscono e convengono che, in ogni caso, il pagamento della quota del 50% dell'immobile in capo alla sig.ra SA dovrà perfezionarsi entro e non oltre il 31.12.2027, salva la possibilità per il sig. di saldare il dovuto anticipatamente rispetto al termine ultimo pattuito Pt_1
e/o di saldare contestualmente al rogito se fissato prima del 31.12.2027.
4) Entro e non oltre 30 giorni dal versamento dell'ultima rata dovuta a titolo di pagamento della quota del 50% di proprietà della sig.ra SA, relativamente all'immobile di Roncoferraro (MN), frazione Governolo, Via Del Donatore n. 10, la stessa si impegna, ora per allora, a sottoscrivere presso il Notaio scelto dal sig.
atto di trasferimento della quota a lei intestata a favore del sig. Pt_1 Pt_1 relativamente all'immobile sito in Roncoferraro (MN), frazione Governolo, Via Del Donatore n. 10 identificato come da Foglio 77 ZC.U mappale 280/1, sub. 1 cat. A/2 cl.3 vani 6 7,0 e mappale 280/2 piano terra cat. C/6 cl. 2 mq 36, acquistato mediante stipula del rogito del 21/09/1989 – n.60.995 rep. e n. 23.326 racc. a ministero notaio di Mantova, registrato a Mantova il 3 ottobre Persona_1
1989 al n. 2143 (doc.4-5).
5) Detto immobile è una casa di civile abitazione composta dei piani seminterrato, rialzato e primo, così censita nel nuovo catasto edilizio urbano del comune di
Roncoferraro: Partita n. 1381, Foglio 77, mappali nn. 280/1 (abitazione) e 280/2 (rimessa). Essa si identifica anche con le planimetrie registrate all'U.T.E. di Mantova il 25 febbraio 1989 ai nn. 754/3 e 754/4 (doc.4).
6) I confini dell'unità immobiliare sono i seguenti: ragioni il Parte_2 mappale 281; la Via del Donatore;
il mappale 279.
7) I coniugi prendono atto di quanto dichiarato nel rogito sopra indicato, ed a loro volta, attestano quanto ivi contenuto.
8) Il trasferimento si effettuerà nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile attualmente si trova, con ogni diritto accessorio, accessione, dipendenza, pertinenza, comunione, servitù attive e passive quali esistenti all'attuale stato dei luoghi, nulla escluso o eccettuato, ivi compresi i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato, quali risultano dall'articolo 1117 c.c., con rinuncia, in ogni caso, da parte della signora SA, all'iscrizione di ipoteca legale.
9) Ai fini fiscali le parti chiedono che la cessione venga dichiarata esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art 19 legge 6.3.1987 n. 74.
2 10) In conseguenza della cessione di cui sopra, il signor diviene pieno ed Pt_1 esclusivo proprietario dell'immobile descritto.
11) Le Parti, inoltre, pattuiscono che la sig.ra SA comparteciperà alla spesa del rogito notarile nella misura massima di € 500,00 (spese e oneri inclusi) che potranno essere decurtati dall'ultima tranche di pagamento a discrezione del sig.
Le restanti spese dell'atto notarile saranno interamente sostenute dal sig. Pt_1
Pt_1
12) I beni mobili che arredano la casa di Roncoferraro (MN) Via Del Donatore n. 10 restano assegnati al sig. Pt_1
13) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti, e di rinunciare ad ogni pretesa di natura alimentare.
14) I coniugi si concedono, altresì, reciproca autorizzazione per espatrio concedendo sin d'ora reciproco assenso per il rilascio del passaporto.
15) Le parti danno atto di aver risolto ogni pendenza economica e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in RONCOFERRARO (MN) in data 03/09/1988 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 19, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno
1988) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RONCOFERRARO di annotare
3 la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 27/02/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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