Ordinanza collegiale 20 aprile 2022
Ordinanza cautelare 31 maggio 2022
Ordinanza cautelare 6 ottobre 2022
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 29/05/2025, n. 10401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10401 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 10401/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03077/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3077 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Pasca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Belisario 7;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
A) Del Decreto/Provvedimento di Espulsione N. M_D AB05933 REG2022 -OMISSIS-26-01-2022 (All. 1), del Ministero della Difesa – Direzione Generale del Personale Militare – 1° Reparto Reclutamento e Disciplina, del 26/01/2022, notificato a mezzo PEC all'odierno ricorrente il 27/01/2022 (All. 2), riguardante il “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 24° corso biennale (2021–2023) di 152 Allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare indetto con Decreto Interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0097255 del 1° marzo 2021 (Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2021) e successive modifiche. Provvedimento di espulsione”;
B) In ogni caso, in quanto lesivo delle ragioni del Ricorrente, del REFERTO del 20/01/2022 dell'ISTITUTO DI MEDICINA AEREOSPAZIOLE DELL'AM “ALDO DI LORETO” – ROMA (All. 3), riguardante il “Controllo Straordinario Idoneità al Servizio” relativo al ricorrente, contenente il seguente GIUDIZIO DIAGNOSTICO: “DX: PREGRESSO INTERVENTO DI LASIK; ALLERGIA AD ALIMENTI DI USO COMUNE TRA CUI ALBUME D'UOVO, LATTOSIO E FARINA DI GRANO CON ANAMNESI PER DISTURBI GASTROENTERICI SIGNIFICATIVI DI GRADO NON COMPATIBILE Al SENSI DELL'ART. 582 COMMA 1 LETTERA D/2, ed il seguente GIUDIZIO MEDICO· LEGALE: “PERMANENTEMENTE NON IDONEO AL SERVIZIO MILITARE QUALE ALLIEVO MARESCIALLO”;
C) In ogni caso, se ed in quanto lesivo delle ragioni del Ricorrente, il Decreto Interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0097255 (All. 4) del 1° marzo 2021 (Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2021) e successive modifiche (M_D GMIL REG2021 0242491 18-05-2021- All. 25), con il quale è stato bandito il Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 24° corso biennale (2021–2023) di 152 Allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare
D) Di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, nella misura in cui risulta lesivo degli interessi del ricorrente, e comunque incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso, ed in ogni caso lesivo dell'interesse del ricorrente alla corretta valutazione ed esecuzione dell'Originario Bando di Concorso e della procedura di concorso e di valutazione degli allievi risultati idonei e vincitori del concorso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25/11/2023:
Per l'annullamento
degli atti, sopra individuati, gravati con il ricorso introduttivo
nonché
E) Della GRADUATORIA DI IMMISSIONE IN RUOLO - SCUOLA MARESCIALLI A.M. / COMANDO AEROPORTO – COMANDO CORSI – VITERBO del 24° Corso Normale, 21° Corso Interni, a firma del Comandante dei Corsi, firmata digitalmente il 6/10/2023 e resa pubblica il 26/10/2023, nella parte in cui non prevede tra i vincitori del concorso l'odierno ricorrente (All. A);
F) Di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale e, comunque, incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso.
nonché per l'accertamento
- del diritto di parte ricorrente ad essere inserito nella graduatoria finale dei concorrenti dichiarati vincitori del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 24° Corso biennale (2021–2023) per Allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare, nei modi e termini stabiliti dal bando di concorso (Decreto Interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0097255 del 1° marzo 2021).
In subordine, il diritto del Ricorrente, a seguito della positiva conclusione del 25° Corso di Formazione cui attualmente partecipa, ad essere inserito, puramente e semplicemente e senza la condizione “con riserva”, nella graduatoria finale dei concorrenti dichiarati vincitori del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 25° Corso biennale per Allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare, nei modi e termini stabiliti dal bando di concorso, dichiarando in tal caso che la decorrenza giuridica ed economica sarà commisurata al 24° Corso biennale dal quale illegittimamente venne espulso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10/1/2024:
Per l'annullamento
degli atti, sopra individuati, gravati con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti, nonché
F) Del Decreto del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, Vice Direttore Generale, N. M_D AB05933 REG2023 0725248 del 06-12-2023, di approvazione della
GRADUATORIA finale di merito degli Allievi -Provenienti dal 24° Concorso Pubblico- e dei frequentatori provenienti dal 21 concorso interno del corso biennale (2021/2023) per la successiva immissione nel ruolo dei Marescialli dell'Aeronautica Militare (All. B);
G) Di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale e, comunque, incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso.
nonché per l'accertamento
- del diritto di parte ricorrente ad essere inserito nella graduatoria finale dei concorrenti dichiarati vincitori del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 24° Corso biennale (2021–2023) per Allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare, nei modi e termini stabiliti dal bando di concorso (Decreto Interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0097255 del 1° marzo 2021). In subordine, il diritto del Ricorrente, a seguito della positiva conclusione del 25° Corso di Formazione cui attualmente partecipa, ad essere inserito, puramente e semplicemente e senza la condizione “con riserva”, nella graduatoria finale dei concorrenti dichiarati vincitori del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 25° Corso biennale per Allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare, nei modi e termini stabiliti dal bando di concorso, dichiarando in tal caso che la decorrenza giuridica ed economica sarà commisurata al 24° Corso biennale dal quale illegittimamente venne espulso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il proposto gravame, notificato il 19 marzo 2022 e depositato il successivo 20 marzo 2022, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe unitamente ai connessi atti recanti l’espulsione dello stesso dal 24° corso (biennale) di formazione e specializzazione per n. 152 allievi marescialli dell’Aeronautica militare come individuati all’esito della relativa procedura selettiva di ammissione, in ragione della riscontrata perdita permanente dell’idoneità al servizio alla luce del giudizio diagnostico reso nei suoi confronti di “ dx: pregresso intervento di lasik; allergia ad alimenti di uso comune tra cui albume d'uovo, lattosio e farina di grano con 3 anamnesi per disturbi gastroenterici significativi di grado non compatibile ai sensi dell'art. 582 comma 1 lettera d/2 ” (sulla base delle vigenti Direttive tecniche emanate dal Ministero della Difesa ai sensi del d.P.R. n. 90/2010 al fine di stabilire i parametri di inidoneità al servizio militare, di cui al decreto ministeriale del 4 giugno 2014), chiedendone l’annullamento sulla base dei dedotti profili di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari aspetti.
2. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
3. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- è stata disposta apposita verificazione “… finalizzata ad accertare la correttezza della seguente diagnosi “dx: pregresso intervento di lasik; allergia ad alimenti di uso comune tra cui albume d'uovo, lattosio e farina di grano con anamnesi per disturbi gastroenterici significativi di grado non compatibile ai sensi dell'art. 582 comma 1 lettera d/2,” e del seguente giudizio medico legale: “permanentemente non idoneo al servizio militare quale allievo maresciallo”, incaricando di ciò la Commissione Medica Interforze di II Istanza – Comando Sanitaria e Veterinaria, Roma … ”.
4. La resistente Amministrazione ha prodotto documentazione includente una relazione illustrativa sui fatti di causa.
5. In data 24 maggio 2022 è stata depositata in atti la relazione dell’Organismo verificatore.
6. In vista della camera di consiglio fissata per il prosieguo della trattazione cautelare, parte ricorrente ha depositato memoria.
7. Con ordinanza n. -OMISSIS- la proposta domanda cautelare è stata accolta, “… Visti gli esiti della verificazione … ”, con conseguente “… ammissione del ricorrente a partecipare con riserva al corso di formazione relativo al concorso in epigrafe ”.
7.1. Con successiva ordinanza n. -OMISSIS-, in accoglimento della proposta istanza ex art. 59 c.p.a., veniva ordinato al Ministero della Difesa di dare esecuzione all’anzidetta ordinanza cautelare n. -OMISSIS- nei sensi e nei termini ivi precisati, con contestuale nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia ed inottemperanza del Ministero intimato oltre il termine assegnato.
7.2. Nella successiva data del 14 ottobre 2022 la resistente Amministrazione depositava la documentazione comprovante l’avvenuta esecuzione dell’anzidetta ordinanza cautelare n. -OMISSIS- tramite apposita convocazione dell’odierno ricorrente al corso di formazione.
8. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 23 novembre 2023 e depositato il successivo 25 novembre 2023, lo stesso ricorrente ha impugnato la graduatoria di immissione in ruolo degli allievi marescialli del corso di formazione provenienti dal 24° concorso (in epigrafe individuato), laddove non includente il nominativo di parte ricorrente, prospettandone l’illegittimità in via derivata alla luce delle medesime doglianze articolate nel ricorso introduttivo.
9. Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti, notificato il 9 gennaio 2024 e depositato il successivo 10 gennaio 2024, è stato altresì impugnato il successivo decreto recante l’approvazione dell’anzidetta graduatoria finale di merito, laddove non includente il nominativo di parte ricorrente tra gli allievi nominati “ maresciallo … in servizio permanente ” ed immessi in ruolo, prospettandone l’illegittimità in via derivata alla luce delle medesime doglianze articolate nel ricorso introduttivo.
10. La resistente Amministrazione ha depositato documentazione includente una relazione illustrativa sui fatti di causa alla luce delle censure dedotte con i motivi aggiunti; ha poi prodotto una ulteriore nota, con la quale ha rappresentato che l’odierno ricorrente ha completato positivamente l’anzidetto corso di formazione relativo al concorso indicato in epigrafe.
11. In vista dell’udienza di merito, parte ricorrente ha depositato documentazione e memoria ex art. 73, co. 1, c.p.a., nonché successiva istanza di passaggio in decisione.
12. All’udienza pubblica del 9 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
13. Il proposto ricorso è meritevole di accoglimento, stante la fondatezza delle doglianze – formulate con il ricorso introduttivo e riprodotte nei due successivi atti di motivi aggiunti – volte a contestare il giudizio di inidoneità sotto il profilo sanitario reso nei riguardi dell’odierno ricorrente nel contesto della procedura concorsuale in epigrafe, segnatamente nella fase successiva all’ammissione dello stesso al 24° corso di formazione all’esito della relativa fase selettiva, alla luce delle risultanze della compiuta verificazione, disposta in corso di causa con la menzionata ordinanza n. -OMISSIS-, nei sensi e nei termini di seguito precisati.
13.1. Sul punto può richiamarsi, in particolare, il consolidato orientamento maturato in seno alla giurisprudenza amministrativa e al quale il Collegio intende aderire, anche in linea con i precedenti pronunciamenti resi dalla Sezione (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 2 maggio 2024, n. 8735), nel cui contesto è stato affermato che le valutazioni della preposta Commissione medica costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, come tale sindacabile in sede giudiziale in presenza di macroscopiche abnormità ovvero di manifesta irragionevolezza o ancora di evidente travisamento fattuale (cfr. ex multis Cons. St., sez. II, sent. 17 giugno 2024, n. 5435, in specie punti 9 e 10, e Cons. St., sez. II, sent. 3 novembre 2022, n. 9572, in specie punti 13-13.2), oltre che per assenza di motivazione ovvero per omessa considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. II, sent. 7 giugno 2024, n. 5132, in specie punto 7).
13.2. Nel caso di specie, va rilevato come dalla relazione di compiuta verificazione, eseguita nel contraddittorio tra le parti ed espletata in particolare mediante l’esame della documentazione sanitaria rilevante e la sottoposizione dell’interessato ad apposita visita medica collegiale (per delega della medesima Commissione), sia emersa la formulata diagnosi – anche alla luce degli accertamenti eseguiti presso strutture pubbliche - di “… non accertata ipersensibilizzazione a trofoallergeni più comuni in soggetto con intolleranza al lattosio. Pregresso intervento di LA occhio destro in assenza di esiti anatomofunzionali ”, inducendo alla conclusione che “… sulla base delle risultanze della visita medica per delega e della documentazione sanitaria in atti … in capo al ricorrente sussiste: idoneità al servizio militare ” (cfr. l’anzidetta relazione versata in atti il 24 maggio 2022).
La compiuta verificazione ha pertanto condotto all’accertamento, nei termini sopra riportati, di una condizione sotto il profilo sanitario del tutto compatibile con il prosieguo del corso di formazione relativo alla procedura concorsuale in epigrafe.
Le circostanze evidenziate inducono a ravvisare nella specie – in termini analoghi a quanto rilevato dalla Sezione nell’ambito di precedenti pronunciamenti resi in materia relativamente ad ipotesi similari (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 17 luglio 2024, n. 14580) – l’inattendibilità del giudizio di inidoneità reso dalla Commissione medica nei riguardi dell’odierno ricorrente, alla luce degli esiti della disposta verificazione e tenuto altresì conto della mancata produzione da parte del Ministero resistente di elementi validi a spiegare l’esito opposto o, comunque, diverso delle valutazioni sul punto condotte nel contesto della procedura de qua .
14. Per le esposte ragioni il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini sopra precisati, con il conseguente annullamento del gravato provvedimento di espulsione dell’odierno ricorrente dal 24° corso di formazione e specializzazione (in quanto fondato sull’asserita perdita permanente dell’idoneità al servizio quale allievo maresciallo dell’Aeronautica militare).
15. Dall’accertata fondatezza (nei termini sopra precisati) del ricorso introduttivo discende l’illegittimità in via derivata della graduatoria finale (oggetto di gravame tramite i due successivi ricorsi per motivi aggiunti) riferita agli allievi marescialli dell’anzidetto corso di formazione recante, nello specifico, la relativa nomina come marescialli in servizio permanente nell’individuato grado e la correlata immissione in ruolo, atteso che l’accertato vizio inficiante il provvedimento recante il giudizio di inidoneità – quale atto determinante l’espulsione del medesimo ricorrente dal corso di formazione relativo alla procedura concorsuale in rilievo – è destinato inevitabilmente a riflettersi sugli esiti dell’anzidetta procedura.
Dalla documentazione versata in atti emerge, peraltro, che il medesimo ricorrente – a fronte della disposta ammissione con riserva al corso di formazione relativo al concorso in epigrafe, per effetto dell’accoglimento della proposta domanda cautelare con la menzionata ordinanza n. -OMISSIS- – ha completato positivamente l’anzidetto corso di formazione (cfr. allegato n. 1 incluso nella produzione documentale della resistente Amministrazione del 13 novembre 2024).
15.1. I due ricorsi per motivi aggiunti sono dunque suscettibili di accoglimento nei termini precisati, con il conseguente annullamento dell’impugnata graduatoria finale, nella parte in cui non include il medesimo ricorrente e nei soli limiti dell’interesse dello stesso.
16. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico della resistente Amministrazione nella misura individuata in dispositivo.
16.1. Nulla deve disporsi quanto alle spese di verificazione, in mancanza di alcuna domanda di liquidazione delle spettanze presentata dall’Organo incaricato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui due successivi ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie con conseguente annullamento dei gravati provvedimenti, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Condanna la resistente Amministrazione alla refusione delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, che si liquidano forfetariamente nell’importo di euro 3.305,00 (tremilatrecentocinque/00), oltre oneri per spese generali nella misura del 15 per cento, IVA e CPA e rimborso del contributo unificato ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Chiara Cavallari, Primo Referendario, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Chiara Cavallari | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.