Sentenza breve 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza breve 29/09/2025, n. 6449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6449 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06449/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00019/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 19 del 2025, proposto da
SA PE, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Albachiara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, non costituita in giudizio;
per l'esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 10642/21 del Giudice di Pace di Napoli, pubblicata mediante deposito in cancelleria il 13.04.2021, munita di formula esecutiva il 12.10.2021, non impugnata, resa nel procedimento iscritto al nr. 35596/19 R.G.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 il dott. PE Esposito e dato atto che il difensore del ricorrente ha chiesto con nota depositata il 10/9/2025 il passaggio in decisione del ricorso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente espone che:
- con sentenza n. 10642/2021, pubblicata in data 13 aprile 2021, nel procedimento recante n. RG 35596/2019, il Giudice di Pace di Napoli, in accoglimento del ricorso, condannava la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente di € 1.075,45 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- la sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato come risulta dall’apposita attestazione rilasciata dalla cancelleria;
- la sentenza è stata notificata in data 15 dicembre 2021 ai fini dell’esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996;
- l’Amministrazione non ha ancora proceduto al pagamento di quanto dovuto.
Di qui la proposizione del presente giudizio in ottemperanza con cui il ricorrente chiede che sia ordinato all’Amministrazione intimata di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, con nomina fin d’ora di un commissario ad acta.
Alla camera di consiglio del 24 settembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso va accolto sussistendone i presupposti come da costante giurisprudenza anche della sezione e considerato che non risulta che l’Amministrazione intimata abbia dato esecuzione al giudicato.
Va, quindi, ordinato alla Regione Campania di dare ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla notifica di parte.
Nel caso di eventuale inerzia dell’Amministrazione oltre il termine di cui sopra, si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega all’interno della Struttura, il quale, decorso infruttuosamente il termine assegnato alla Regione ed entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inottemperanza, compirà gli atti necessari al pagamento, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
Le spese per la funzione commissariale, qualora in concreto dovute, vengono poste a carico della Regione Campania e liquidate come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’Ente debitore.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) ordina alla Regione Campania di dare integrale esecuzione alla sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 10642/2021, nei modi e nei termini specificati in motivazione;
b) nomina Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, che provvederà nei sensi e termini di cui in motivazione; determina in euro 1.000,00 l’importo del compenso da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, ponendolo a carico della Regione Campania;
c) condanna la Regione Campania al pagamento in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 500,00, oltre accessori come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PE Esposito, Presidente FF, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| PE Esposito |
IL SEGRETARIO