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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/01/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1764/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Francesca Neri, Giudice dott. Arianna D'Addabbo, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1764/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBINI Parte_1 C.F._1
CESARE, elettivamente domiciliato in VIA MARCONI 55 40050 LOIANO presso il difensore avv. ALBINI CESARE
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BATTAGLIA ELISA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in VIA IV NOVEMBRE 14 40100 BOLOGNA presso il difensore avv.
BATTAGLIA ELISA
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 9.2.2023, (nato a [...], Bhutan, il 16.08.1961), Parte_1 coniugato con nata a [...], Bhutan, il 08.10.1977), con matrimonio contratto in CP_1
Nepal in data 14.04.2000 - successivamente registrato presso il Comune di Monzuno (BO), come da risultanza di matrimonio rilasciata dal medesimo comune e allegato al certificato di matrimonio tradotto in inglese, all'epoca rilasciato dal “Refugee Coordination Unit UNCHR Nepal”, oltre che dal certificato di stato coniugale sempre rilasciato dal medesimo Comune - chiedeva lo scioglimento del matrimonio.
Dalla loro unione è nata il [...], a [...], la IA minore oggi di anni diciotto. Persona_1
pagina 1 di 6 La coppia era giunta alla separazione consensuale omologata con decreto 13.7.2021 del Tribunale di Bologna, all'esito di comparizione delle parti dinanzi al Presidente in data 16.6.2021.
Il ricorrente domandava, in via principale, lo scioglimento del matrimonio e la conferma di quanto stabilito nell'accordo di separazione rispetto all'assegno di mantenimento della IA di 500 euro, con la riduzione delle spese straordinarie, a proprio pari carico, dal 60% al 50%.
Si costituiva la convenuta, associandosi unicamente alla domanda principale dell'attore. Rilevava che le spese straordinarie erano suddivise in 60% a carico del ricorrente e 40% per la resistente finché quest'ultima non avesse trovato lavoro;
a sua volta, chiedeva un aumento dell'assegno di mantenimento per la IA a 600 euro.
All'esito dell'udienza presidenziale, sentite le parti e tentata invano la conciliazione, il Presidente delegato, con ordinanza riservata, assumeva i provvedimenti urgenti (confermando le determinazioni di cui alla separazione ex verbale I udienza), disponendo per il prosieguo del giudizio.
Alla successiva udienza di trattazione dinanzi al g.i., le parti concludevano concordemente per lo scioglimento del vincolo, con rinuncia ai termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c. e richiesta dei termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.
Il Collegio, accertati i presupposti previsti dalla legge, con sentenza parziale (22.9.2023) pronunciava lo scioglimento del matrimonio, ordinando al i relativi adempimenti, e il g.i. con separata Pt_2 ordinanza concedeva i termini istruttori. Ammesso e assunto l'interrogatorio formale della ricorrente, il g.i. rinviava la causa, su richiesta delle parti, in pendenza di trattative. Stante l'esito negativo delle stesse, era fissata udienza di precisazioni delle conclusioni, di seguito riportate.
Ricorrente
Voglia il Tribunale adito - preso atto che in base all'accordo tra le parti, intervenuto in sede di separazione che qui integralmente si intende trascritto, il divorzio è attualmente sottoposto alle condizioni già previste in sede di separazione consensuale, in particolare:
1. I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
gli stessi, inoltre. con la sottoscrizione del presente ricorso, si danno reciprocamente atto che ogni altra questione di carattere patrimoniale è stata tra loro definita;
e si danno altresì atto, reciprocamente, di nulla avere a pretendere a titolo di mantenimento, essendo attualmente entrambi autosufficienti;
2. Tutti i beni comuni sono stati equamente divisi al tempo della separazione
(si omettono le questioni attinenti alla IA, ormai maggiorenne)
7. Le spese d'uso necessario e quotidiano della minore, nel periodo di convivenza con ciascun genitore, resteranno a carico di colui che le anticiperà ed il padre verserà alla madre per il mantenimento della IA un assegno mensile di € 500,00 (Euro Cinquecento/00) anticipatamente al giorno 15 di ogni mese, con versamento nel conto corrente della moglie, importo revisionabile annualmente secondo gli indici Istat.
7 bis ) Premesso che il sig. per disposizione contrattuale è un tecnico collaudatore dei Pt_1 macchinari presso la ditta G.D. S.p.A. con sede in Bologna con obbligo di effettuare missioni all'estero con un minimo di 90 giorni, venga previsto che, qualora l'azienda deciderà tali missioni per il dipendente, la IA minore rimanga con la madre con un aumento del mantenimento proporzionato pagina 2 di 6 alla durata delle missioni che le parti si accorderanno congiuntamente di liquidare.
8. Ambedue i genitori concorrono in ragione della quota del 50% per le spese straordinarie (come da Protocollo);
10. i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio (ex art. 6, c.12, L.1/12/70, n.898).
Quanto al punto 11 della separazione, si modifica e aggiorna nel modo seguente:
11. l'assegno unico erogato dall'INPS a richiesta delle parti è diviso al 50% sino all'età di legge, le detrazioni per la IA a carico saranno usufruite dal padre.
Rigettare la domanda ex adverso proposta dell'ex coniuge di aumento del mantenimento richiesto per la IA.
Resistente
Anche in questo caso, si omettono le determinazioni per la IA ormai maggiorenne;
4) Porre a carico del marito, con decorrenza dalla domanda, l'obbligo di corrispondere alla moglie, a Per_ titolo di contributo al mantenimento ordinario della IA , la somma mensile di euro 600,00
(seicento) annualmente rivalutabili, da versare entro il giorno 11 di ciascun mese;
porre a carico del padre il 60% delle spese straordinarie, di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna, noto alle parti;
5) Disporre il versamento da parte dell'INPS del 100% dell'assegno unico a favore della madre. Il g.i., assegnando alle parti i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica, tratteneva, allora, la causa in decisione, rimettendola al Collegio.
Sull'affidamento condiviso
Per_ Stante la raggiunta maggiore età della IA in corso di causa, nulla dev'essere disposto in merito all'affidamento della stessa, essendo rimessa a quest'ultima qualsiasi scelta inerente ai rapporti coi propri genitori.
In merito all'assegnazione della casa familiare (che non è oggetto di specifica domanda), rileva il Collegio che era stata assegnata alla madre, in sede di separazione, stante la convivenza con la IA minore (all'epoca) e collocata presso sé. Oggi la IA, seppure maggiorenne non è ancora economicamente indipendente e convive stabilmente con la madre.
Sull'assegno di mantenimento a favore della IA
VA segnalare che la casa familiare è di proprietà della madre, su cui dunque non incombe alcuna spesa abitativa. Anche il ricorrente vive in abitazione di proprietà esclusiva e non paga rate di mutuo
(cfr. sue dichiarazioni all'udienza 18.4.2023).
Per quanto riguarda le condizioni economiche del ricorrente, derivanti dalle dichiarazioni presentate, risulta:
risulta: Mod. 730/2020 = al mese netti circa €.3.400
pagina 3 di 6 Mod. 730/2021 = al mese netti circa €.2.100
Mod. 730/2022 = al mese netti circa €.2.200
Mod 730/2023 = al mese netti circa €.2.100
Mod 730/2024 = al mese netti circa €.2100
In merito alla situazione economica della resistente, v'è:
P.F. 2021 = 1.425 imponibile
Mod. 730/2020 = 2.313 imponibile
Per gli anni 2021, 2022, 2023 la parte ha prodotto un'autocertificazione in cui dichiara di non aver prodotto alcun reddito, che risulta però carente rispetto ai requisiti richiesti di cui all'art.46 lett.o)
d.P.R. 28.12.2000 n.445, per cui non riveste particolare rilievo.
Il ricorrente afferma che gli incontri con la IA sono incrementati rispetto a quando è stata omologata la separazione e tale circostanza non è contestata da controparte.
Le condizioni reddituali delle parti, dalla separazione ad oggi, non sembrano sostanzialmente mutate, ed il tempo trascorso dalla separazione alla domanda di divorzio è di soli due anni (circa).
In merito alle spese straordinarie, dall'accordo omologato risulta che la suddivisione delle stesse, in misura del 60% a carico del ricorrente e del 40% da parte della resistente, fosse vincolata al mancato svolgimento di una attività lavorativa da parte di quest'ultima. In assenza di prove volte a dimostrare la sopravvenuta titolarità di mansioni lavorative, non ricorrono i presupposti per mutare tale ripartizione.
Rispetto alla richiesta di disporre la totalità dell'assegno unico a favore della madre, tale facoltà non rientra tra i poteri di questo giudice, essendo la ripartizione dello stesso prevista per legge e modificabile solo in casi eccezionali ovvero tramite accordo tra coniugi.
Uguale considerazione dev'essere fatta in merito al diritto di godere esclusivamente delle detrazioni, laddove la ricorrente non ha mai espresso il suo consenso sul punto.
Spese legali
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede:
con decorrenza dalla domanda, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile complessiva di €.500,00 annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 15 di ciascun mese;
pone a carico del ricorrente il 60% delle spese straordinarie e della resistente la restante parte. pagina 4 di 6 Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona,
nelle spese straordinarie si devono ricomprendere:
le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Spese di lite interamente compensate.
pagina 5 di 6 Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 4 dicembre 2024
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Francesca Neri, Giudice dott. Arianna D'Addabbo, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1764/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBINI Parte_1 C.F._1
CESARE, elettivamente domiciliato in VIA MARCONI 55 40050 LOIANO presso il difensore avv. ALBINI CESARE
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BATTAGLIA ELISA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in VIA IV NOVEMBRE 14 40100 BOLOGNA presso il difensore avv.
BATTAGLIA ELISA
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 9.2.2023, (nato a [...], Bhutan, il 16.08.1961), Parte_1 coniugato con nata a [...], Bhutan, il 08.10.1977), con matrimonio contratto in CP_1
Nepal in data 14.04.2000 - successivamente registrato presso il Comune di Monzuno (BO), come da risultanza di matrimonio rilasciata dal medesimo comune e allegato al certificato di matrimonio tradotto in inglese, all'epoca rilasciato dal “Refugee Coordination Unit UNCHR Nepal”, oltre che dal certificato di stato coniugale sempre rilasciato dal medesimo Comune - chiedeva lo scioglimento del matrimonio.
Dalla loro unione è nata il [...], a [...], la IA minore oggi di anni diciotto. Persona_1
pagina 1 di 6 La coppia era giunta alla separazione consensuale omologata con decreto 13.7.2021 del Tribunale di Bologna, all'esito di comparizione delle parti dinanzi al Presidente in data 16.6.2021.
Il ricorrente domandava, in via principale, lo scioglimento del matrimonio e la conferma di quanto stabilito nell'accordo di separazione rispetto all'assegno di mantenimento della IA di 500 euro, con la riduzione delle spese straordinarie, a proprio pari carico, dal 60% al 50%.
Si costituiva la convenuta, associandosi unicamente alla domanda principale dell'attore. Rilevava che le spese straordinarie erano suddivise in 60% a carico del ricorrente e 40% per la resistente finché quest'ultima non avesse trovato lavoro;
a sua volta, chiedeva un aumento dell'assegno di mantenimento per la IA a 600 euro.
All'esito dell'udienza presidenziale, sentite le parti e tentata invano la conciliazione, il Presidente delegato, con ordinanza riservata, assumeva i provvedimenti urgenti (confermando le determinazioni di cui alla separazione ex verbale I udienza), disponendo per il prosieguo del giudizio.
Alla successiva udienza di trattazione dinanzi al g.i., le parti concludevano concordemente per lo scioglimento del vincolo, con rinuncia ai termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c. e richiesta dei termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.
Il Collegio, accertati i presupposti previsti dalla legge, con sentenza parziale (22.9.2023) pronunciava lo scioglimento del matrimonio, ordinando al i relativi adempimenti, e il g.i. con separata Pt_2 ordinanza concedeva i termini istruttori. Ammesso e assunto l'interrogatorio formale della ricorrente, il g.i. rinviava la causa, su richiesta delle parti, in pendenza di trattative. Stante l'esito negativo delle stesse, era fissata udienza di precisazioni delle conclusioni, di seguito riportate.
Ricorrente
Voglia il Tribunale adito - preso atto che in base all'accordo tra le parti, intervenuto in sede di separazione che qui integralmente si intende trascritto, il divorzio è attualmente sottoposto alle condizioni già previste in sede di separazione consensuale, in particolare:
1. I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
gli stessi, inoltre. con la sottoscrizione del presente ricorso, si danno reciprocamente atto che ogni altra questione di carattere patrimoniale è stata tra loro definita;
e si danno altresì atto, reciprocamente, di nulla avere a pretendere a titolo di mantenimento, essendo attualmente entrambi autosufficienti;
2. Tutti i beni comuni sono stati equamente divisi al tempo della separazione
(si omettono le questioni attinenti alla IA, ormai maggiorenne)
7. Le spese d'uso necessario e quotidiano della minore, nel periodo di convivenza con ciascun genitore, resteranno a carico di colui che le anticiperà ed il padre verserà alla madre per il mantenimento della IA un assegno mensile di € 500,00 (Euro Cinquecento/00) anticipatamente al giorno 15 di ogni mese, con versamento nel conto corrente della moglie, importo revisionabile annualmente secondo gli indici Istat.
7 bis ) Premesso che il sig. per disposizione contrattuale è un tecnico collaudatore dei Pt_1 macchinari presso la ditta G.D. S.p.A. con sede in Bologna con obbligo di effettuare missioni all'estero con un minimo di 90 giorni, venga previsto che, qualora l'azienda deciderà tali missioni per il dipendente, la IA minore rimanga con la madre con un aumento del mantenimento proporzionato pagina 2 di 6 alla durata delle missioni che le parti si accorderanno congiuntamente di liquidare.
8. Ambedue i genitori concorrono in ragione della quota del 50% per le spese straordinarie (come da Protocollo);
10. i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio (ex art. 6, c.12, L.1/12/70, n.898).
Quanto al punto 11 della separazione, si modifica e aggiorna nel modo seguente:
11. l'assegno unico erogato dall'INPS a richiesta delle parti è diviso al 50% sino all'età di legge, le detrazioni per la IA a carico saranno usufruite dal padre.
Rigettare la domanda ex adverso proposta dell'ex coniuge di aumento del mantenimento richiesto per la IA.
Resistente
Anche in questo caso, si omettono le determinazioni per la IA ormai maggiorenne;
4) Porre a carico del marito, con decorrenza dalla domanda, l'obbligo di corrispondere alla moglie, a Per_ titolo di contributo al mantenimento ordinario della IA , la somma mensile di euro 600,00
(seicento) annualmente rivalutabili, da versare entro il giorno 11 di ciascun mese;
porre a carico del padre il 60% delle spese straordinarie, di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna, noto alle parti;
5) Disporre il versamento da parte dell'INPS del 100% dell'assegno unico a favore della madre. Il g.i., assegnando alle parti i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica, tratteneva, allora, la causa in decisione, rimettendola al Collegio.
Sull'affidamento condiviso
Per_ Stante la raggiunta maggiore età della IA in corso di causa, nulla dev'essere disposto in merito all'affidamento della stessa, essendo rimessa a quest'ultima qualsiasi scelta inerente ai rapporti coi propri genitori.
In merito all'assegnazione della casa familiare (che non è oggetto di specifica domanda), rileva il Collegio che era stata assegnata alla madre, in sede di separazione, stante la convivenza con la IA minore (all'epoca) e collocata presso sé. Oggi la IA, seppure maggiorenne non è ancora economicamente indipendente e convive stabilmente con la madre.
Sull'assegno di mantenimento a favore della IA
VA segnalare che la casa familiare è di proprietà della madre, su cui dunque non incombe alcuna spesa abitativa. Anche il ricorrente vive in abitazione di proprietà esclusiva e non paga rate di mutuo
(cfr. sue dichiarazioni all'udienza 18.4.2023).
Per quanto riguarda le condizioni economiche del ricorrente, derivanti dalle dichiarazioni presentate, risulta:
risulta: Mod. 730/2020 = al mese netti circa €.3.400
pagina 3 di 6 Mod. 730/2021 = al mese netti circa €.2.100
Mod. 730/2022 = al mese netti circa €.2.200
Mod 730/2023 = al mese netti circa €.2.100
Mod 730/2024 = al mese netti circa €.2100
In merito alla situazione economica della resistente, v'è:
P.F. 2021 = 1.425 imponibile
Mod. 730/2020 = 2.313 imponibile
Per gli anni 2021, 2022, 2023 la parte ha prodotto un'autocertificazione in cui dichiara di non aver prodotto alcun reddito, che risulta però carente rispetto ai requisiti richiesti di cui all'art.46 lett.o)
d.P.R. 28.12.2000 n.445, per cui non riveste particolare rilievo.
Il ricorrente afferma che gli incontri con la IA sono incrementati rispetto a quando è stata omologata la separazione e tale circostanza non è contestata da controparte.
Le condizioni reddituali delle parti, dalla separazione ad oggi, non sembrano sostanzialmente mutate, ed il tempo trascorso dalla separazione alla domanda di divorzio è di soli due anni (circa).
In merito alle spese straordinarie, dall'accordo omologato risulta che la suddivisione delle stesse, in misura del 60% a carico del ricorrente e del 40% da parte della resistente, fosse vincolata al mancato svolgimento di una attività lavorativa da parte di quest'ultima. In assenza di prove volte a dimostrare la sopravvenuta titolarità di mansioni lavorative, non ricorrono i presupposti per mutare tale ripartizione.
Rispetto alla richiesta di disporre la totalità dell'assegno unico a favore della madre, tale facoltà non rientra tra i poteri di questo giudice, essendo la ripartizione dello stesso prevista per legge e modificabile solo in casi eccezionali ovvero tramite accordo tra coniugi.
Uguale considerazione dev'essere fatta in merito al diritto di godere esclusivamente delle detrazioni, laddove la ricorrente non ha mai espresso il suo consenso sul punto.
Spese legali
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede:
con decorrenza dalla domanda, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile complessiva di €.500,00 annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 15 di ciascun mese;
pone a carico del ricorrente il 60% delle spese straordinarie e della resistente la restante parte. pagina 4 di 6 Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona,
nelle spese straordinarie si devono ricomprendere:
le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Spese di lite interamente compensate.
pagina 5 di 6 Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 4 dicembre 2024
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 6 di 6