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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/07/2025, n. 3572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3572 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3804/2021 R.G. avente ad oggetto: bancario promossa da
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Alfio Gaetano Patanè, giusta procura in atti opponente contro con sede legale in Milano, Piazza della Trivulziana n. 4/A, partita iva Controparte_1
, codice fiscale , iscritta nell'elenco delle società veicolo ai sensi P.IVA_1 P.IVA_2 dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 07.06.2017 con numero 35239.3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, giusta procura in atti opposta
********
All'udienza del 20.01.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato in data 16.03.2021, ha proposto Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 132/2021, emesso dal Tribunale di Catania, con il quale ha intimato il pagamento della somma di euro 10.557,33, quale saldo Controparte_1
1 debitore dei rapporti n. 927767001, n. 927767002 e n. 927767001, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. L'odierno opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della società opposta, l'intervenuta prescrizione del credito, l'inammissibilità della procedura ingiunzionale e l'inesistenza del credito.
Con comparsa di risposta depositata il 28.07.2021 si è costituita affermandosi Controparte_1 titolare del credito vantato nei confronti di parte opponente, contestando nel merito la fondatezza dei motivi esposti nell'atto introduttivo e chiedendo la conferma del decreto opposto, previa concessione della provvisoria esecutività dello stesso.
Con ordinanza del 17.09.2021 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed è stato assegnato a parte opposta termine per l'avvio del procedimento di mediazione. Indi, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
All'udienza del 20.01.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione;
nei termini di cui all'art. 190 c.p.c. le parti hanno depositato le comparse conclusionali.
2. Esposti i fatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata.
La domanda di adempimento proposta in via monitoria da trae origine dai Controparte_1 rapporti n. 927767001, n. 927767002 e n. 927767001 stipulati tra ed Parte_2
Controparte_2
Ciò detto, appare opportuno, in via preliminare, soffermarsi sul profilo della legittimazione attiva di quale cessionaria del credito vantato nei confronti di Controparte_1 Parte_2
.
[...]
Rileva il decidente, contrariamente a quanto affermato dall'opposta, che difetti la prova della legittimazione attiva, intesa quale titolarità sostanziale del credito dedotto in giudizio, in capo ad Controparte_1
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 10.2.2023 n.
4277; si veda anche Cass. 13.6.2019 n. 15884).
2 In sostanza, la Suprema Corte ha affermato il principio per cui l'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario soltanto laddove dallo stesso sia possibile individuare senza margine di dubbio i rapporti oggetto di cessione. Nella stessa direzione si pone la recente ordinanza della Corte di
Cassazione (Cass. civ., Sez. III, 06.02.2024, n. 3405), in cui si ribadisce il carattere insufficiente dell'avviso di cessione ex art. 58 t.u.b. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale allorché non contenga gli elementi necessari ad identificare con precisione il credito e ad affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (in questo senso anche Cass. civ., Sez.
I, 20.07.2023, n. 21821).
Nel caso in esame, l'opposta ha depositato in giudizio:
- il contratto di cessione del 18.10.2016 concluso tra Arena NPL One s.r.l. ed Controparte_1
(doc. 11 fascicolo monitorio);
- l'avviso di cessione dei crediti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 10.12.2016 attestante la cessione dei crediti da Arena NPL One s.r.l. ad (doc. 6); Controparte_1
- la lista dei crediti ceduti da ad contenente il riferimento NDG Controparte_2 Controparte_1 al contratto concluso con l'odierno opponente (doc. 12 fascicolo monitorio).
La documentazione suindicata non è idonea a fornire la prova, incombente sull'opposta, della titolarità sostanziale del rapporto controverso.
In primo luogo, il contratto di cessione dei crediti non contiene alcuna indicazione dei crediti ceduti, non essendo stato fornito l'elenco di cui all'allegato 2 né è stato indicato il criterio di identificazione dei crediti ceduti.
In secondo luogo, non risulta alcuna prova della cessione del credito originariamente vantato da in favore di Arena NPL One s.r.l., avendo l'opposta fornito Controparte_2 documentazione relativa alla successiva cessione del credito tra Parte_3
A tal riguardo, dall'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale si ricava che l'oggetto della cessione riguardi una pluralità di crediti di titolarità di numerose società finanziarie. In particolare, nel citato avviso di cessione si rende noto che i crediti nella titolarità di Arena sono stati precedentemente acquistati da RA IN s.p.a. (società fusa per incorporazione in con atto di fusione iscritto nel registro delle Controparte_3 imprese di Verona in data 21.12.2010) in forza di contratti di cessione stipulati con società cedenti e per i quali è stato pubblicato un avviso della relativa cessione nelle Gazzette
Ufficiali di seguito indicate: 30/04/2008 - Cessione 1° - Gazzetta ufficiale Controparte_2
3 parte II n. 61 del 24/05/2008, 08/05/2008 - Cessione BePop Carire S.p.A. - Gazzetta ufficiale parte II n. 66 del 05/06/2008, 06/08/2008 - Cessione Controparte_4
1° - Gazzetta ufficiale parte II n. 99 del 21/08/2008, 29/08/2008 - Cessione Banca di Roma
S.p.A. - Gazzetta ufficiale parte II n. 109 del 13/09/2008, 27/10/2008 - Cessione Banco di
Sicilia S.p.A. - Gazzetta ufficiale parte II n. 135 del 15/11/2008, 24/11/2008 - Cessione
UniCredit Private Banking S.p.A. - Gazzetta ufficiale parte II n. 142 del 02/12/2008,
27/11/2008 - Cessione 2° - Gazzetta ufficiale parte II Controparte_4
n. 146 del 11/12/2008, 27/11/2008 - Cessione - Gazzetta Controparte_5 ufficiale parte II n. 146 del 11/12/2008, 27/11/2008 - Cessione UniCredit Consumer
Financing Bank - Gazzetta ufficiale parte II n. 146 del 11/12/2008, 27/11/2008 - Cessione
- Gazzetta ufficiale parte II n. 146 del 11/12/2008, 27/11/2008 - Controparte_6
Cessione 2° - Gazzetta ufficiale parte II n. 146 del 11/12/2008, 27/11/2008 - Controparte_2
Cessione UniCredit Factoring - Gazzetta ufficiale parte II n. 146 del 11/12/2008, 29/05/2009
- Cessione Fineco Bank - Gazzetta ufficiale parte II n. 66 del 11/06/2009. Tale pluralità di cessioni avrebbe dovuto indurre, a maggior ragione, l'opposta a documentare quale tra queste ex art. 58 TUB avesse riguardato il credito vantato nei confronti di . Parte_2
Per quanto sopra, non è possibile identificare con precisione se il credito derivante dal contratto concluso con sia compreso tra quelli oggetto di cessione, a nulla Parte_2 valendo al riguardo il codice NDG contenuto in un documento privo di sottoscrizione e, in quanto tale, non riferibile a parte opposta. Ne consegue che l'opposizione va accolta, stante il difetto di legittimazione attiva, ed il decreto ingiuntivo n. 132/2021 va revocato.
Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 2.538,50, somma ottenuta riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, stante la definizione in rito della controversia.
La somma sopra calcolata va versata in favore dell'avvocato Alfio Gaetano Patanè, quale difensore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3804/2021
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
ACCOGLIE l'opposizione proposta da nei confronti di e, per Parte_2 Controparte_1
4 l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 132/2021 emesso dal Tribunale di Catania;
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore dell'avvocato Controparte_1
Alfio Gaetano Patanè, che liquida in euro 2.538,50, oltre spese generali, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, il 14 luglio 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3804/2021 R.G. avente ad oggetto: bancario promossa da
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Alfio Gaetano Patanè, giusta procura in atti opponente contro con sede legale in Milano, Piazza della Trivulziana n. 4/A, partita iva Controparte_1
, codice fiscale , iscritta nell'elenco delle società veicolo ai sensi P.IVA_1 P.IVA_2 dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 07.06.2017 con numero 35239.3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, giusta procura in atti opposta
********
All'udienza del 20.01.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato in data 16.03.2021, ha proposto Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 132/2021, emesso dal Tribunale di Catania, con il quale ha intimato il pagamento della somma di euro 10.557,33, quale saldo Controparte_1
1 debitore dei rapporti n. 927767001, n. 927767002 e n. 927767001, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. L'odierno opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della società opposta, l'intervenuta prescrizione del credito, l'inammissibilità della procedura ingiunzionale e l'inesistenza del credito.
Con comparsa di risposta depositata il 28.07.2021 si è costituita affermandosi Controparte_1 titolare del credito vantato nei confronti di parte opponente, contestando nel merito la fondatezza dei motivi esposti nell'atto introduttivo e chiedendo la conferma del decreto opposto, previa concessione della provvisoria esecutività dello stesso.
Con ordinanza del 17.09.2021 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed è stato assegnato a parte opposta termine per l'avvio del procedimento di mediazione. Indi, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
All'udienza del 20.01.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione;
nei termini di cui all'art. 190 c.p.c. le parti hanno depositato le comparse conclusionali.
2. Esposti i fatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata.
La domanda di adempimento proposta in via monitoria da trae origine dai Controparte_1 rapporti n. 927767001, n. 927767002 e n. 927767001 stipulati tra ed Parte_2
Controparte_2
Ciò detto, appare opportuno, in via preliminare, soffermarsi sul profilo della legittimazione attiva di quale cessionaria del credito vantato nei confronti di Controparte_1 Parte_2
.
[...]
Rileva il decidente, contrariamente a quanto affermato dall'opposta, che difetti la prova della legittimazione attiva, intesa quale titolarità sostanziale del credito dedotto in giudizio, in capo ad Controparte_1
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 10.2.2023 n.
4277; si veda anche Cass. 13.6.2019 n. 15884).
2 In sostanza, la Suprema Corte ha affermato il principio per cui l'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario soltanto laddove dallo stesso sia possibile individuare senza margine di dubbio i rapporti oggetto di cessione. Nella stessa direzione si pone la recente ordinanza della Corte di
Cassazione (Cass. civ., Sez. III, 06.02.2024, n. 3405), in cui si ribadisce il carattere insufficiente dell'avviso di cessione ex art. 58 t.u.b. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale allorché non contenga gli elementi necessari ad identificare con precisione il credito e ad affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (in questo senso anche Cass. civ., Sez.
I, 20.07.2023, n. 21821).
Nel caso in esame, l'opposta ha depositato in giudizio:
- il contratto di cessione del 18.10.2016 concluso tra Arena NPL One s.r.l. ed Controparte_1
(doc. 11 fascicolo monitorio);
- l'avviso di cessione dei crediti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 10.12.2016 attestante la cessione dei crediti da Arena NPL One s.r.l. ad (doc. 6); Controparte_1
- la lista dei crediti ceduti da ad contenente il riferimento NDG Controparte_2 Controparte_1 al contratto concluso con l'odierno opponente (doc. 12 fascicolo monitorio).
La documentazione suindicata non è idonea a fornire la prova, incombente sull'opposta, della titolarità sostanziale del rapporto controverso.
In primo luogo, il contratto di cessione dei crediti non contiene alcuna indicazione dei crediti ceduti, non essendo stato fornito l'elenco di cui all'allegato 2 né è stato indicato il criterio di identificazione dei crediti ceduti.
In secondo luogo, non risulta alcuna prova della cessione del credito originariamente vantato da in favore di Arena NPL One s.r.l., avendo l'opposta fornito Controparte_2 documentazione relativa alla successiva cessione del credito tra Parte_3
A tal riguardo, dall'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale si ricava che l'oggetto della cessione riguardi una pluralità di crediti di titolarità di numerose società finanziarie. In particolare, nel citato avviso di cessione si rende noto che i crediti nella titolarità di Arena sono stati precedentemente acquistati da RA IN s.p.a. (società fusa per incorporazione in con atto di fusione iscritto nel registro delle Controparte_3 imprese di Verona in data 21.12.2010) in forza di contratti di cessione stipulati con società cedenti e per i quali è stato pubblicato un avviso della relativa cessione nelle Gazzette
Ufficiali di seguito indicate: 30/04/2008 - Cessione 1° - Gazzetta ufficiale Controparte_2
3 parte II n. 61 del 24/05/2008, 08/05/2008 - Cessione BePop Carire S.p.A. - Gazzetta ufficiale parte II n. 66 del 05/06/2008, 06/08/2008 - Cessione Controparte_4
1° - Gazzetta ufficiale parte II n. 99 del 21/08/2008, 29/08/2008 - Cessione Banca di Roma
S.p.A. - Gazzetta ufficiale parte II n. 109 del 13/09/2008, 27/10/2008 - Cessione Banco di
Sicilia S.p.A. - Gazzetta ufficiale parte II n. 135 del 15/11/2008, 24/11/2008 - Cessione
UniCredit Private Banking S.p.A. - Gazzetta ufficiale parte II n. 142 del 02/12/2008,
27/11/2008 - Cessione 2° - Gazzetta ufficiale parte II Controparte_4
n. 146 del 11/12/2008, 27/11/2008 - Cessione - Gazzetta Controparte_5 ufficiale parte II n. 146 del 11/12/2008, 27/11/2008 - Cessione UniCredit Consumer
Financing Bank - Gazzetta ufficiale parte II n. 146 del 11/12/2008, 27/11/2008 - Cessione
- Gazzetta ufficiale parte II n. 146 del 11/12/2008, 27/11/2008 - Controparte_6
Cessione 2° - Gazzetta ufficiale parte II n. 146 del 11/12/2008, 27/11/2008 - Controparte_2
Cessione UniCredit Factoring - Gazzetta ufficiale parte II n. 146 del 11/12/2008, 29/05/2009
- Cessione Fineco Bank - Gazzetta ufficiale parte II n. 66 del 11/06/2009. Tale pluralità di cessioni avrebbe dovuto indurre, a maggior ragione, l'opposta a documentare quale tra queste ex art. 58 TUB avesse riguardato il credito vantato nei confronti di . Parte_2
Per quanto sopra, non è possibile identificare con precisione se il credito derivante dal contratto concluso con sia compreso tra quelli oggetto di cessione, a nulla Parte_2 valendo al riguardo il codice NDG contenuto in un documento privo di sottoscrizione e, in quanto tale, non riferibile a parte opposta. Ne consegue che l'opposizione va accolta, stante il difetto di legittimazione attiva, ed il decreto ingiuntivo n. 132/2021 va revocato.
Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 2.538,50, somma ottenuta riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, stante la definizione in rito della controversia.
La somma sopra calcolata va versata in favore dell'avvocato Alfio Gaetano Patanè, quale difensore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3804/2021
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
ACCOGLIE l'opposizione proposta da nei confronti di e, per Parte_2 Controparte_1
4 l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 132/2021 emesso dal Tribunale di Catania;
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore dell'avvocato Controparte_1
Alfio Gaetano Patanè, che liquida in euro 2.538,50, oltre spese generali, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, il 14 luglio 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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