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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 15/04/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4753/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 4753/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 23 ottobre 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Lorenza Gnes
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da note di trattazione scritta depositate in data 12 febbraio 2025.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Trento in data 28 gennaio 2006, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte I, N. 4, Anno 2006, e che dalla loro
1 Per_ unione sono nate a Trento le figlie , in data 7 luglio 2009, e , in data 27 Per_1
maggio 2012, entrambe minorenni.
I ricorrenti hanno allegato che il sig. lavora come psicologo in libera Parte_1 professione e guadagna circa € 60.000,00 lordi, mentre la sig.ra lavora come Pt_2 infermiera presso l'APSP Civica di Trento con un reddito annuo lordo di circa €
30.000,00 (v. docc.
4-9 allegati al ricorso).
I coniugi hanno dedotto di aver stipulato un mutuo per l'acquisto dell'abitazione familiare, che intendono continuare a pagare a metà anche successivamente alla sentenza di separazione.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione, allegando che il sig. si è già trasferito in un altro Parte_3
appartamento condotto in locazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati nel mutuo e vicendevole rispetto;
Per_ Per_ 2) affidare congiuntamente le figlie e ad entrambi i genitori con diritti di visita così concordati: il padre terrà con sé le figlie tutti i mercoledì oltre a weekend alterni dal venerdì alla domenica sera;
le ragazze trascorreranno con ciascun genitore due settimane durante l'estate, una settimana nel periodo natalizio mentre, per le festività minori, i coniugi si accorderanno di volta in volta.
3) la casa coniugale, appartamento sito in Trento Via del Dos della Luna 54, con relativo garage pertinenziale, in comproprietà dei coniugi, viene assegnata in uso alla moglie, presso la quale risiederanno le figlie;
4) il padre verserà alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento ordinario delle figlie, la somma di euro 500,00.- (250,00 euro per figlia), prima rivalutazione gennaio 2026. Le spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludico sportive, verranno divise al 50% tra i genitori. Le spese straordinarie verranno regolate dal Protocollo del CNF.
5) gli assegni al nucleo ed eventuali contributi provinciali o comunali a favore delle figlie saranno percepiti al 100% dalla signora .”. Parte_2
2 La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina
l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 4753/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 23 ottobre 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Lorenza Gnes
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da note di trattazione scritta depositate in data 12 febbraio 2025.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Trento in data 28 gennaio 2006, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte I, N. 4, Anno 2006, e che dalla loro
1 Per_ unione sono nate a Trento le figlie , in data 7 luglio 2009, e , in data 27 Per_1
maggio 2012, entrambe minorenni.
I ricorrenti hanno allegato che il sig. lavora come psicologo in libera Parte_1 professione e guadagna circa € 60.000,00 lordi, mentre la sig.ra lavora come Pt_2 infermiera presso l'APSP Civica di Trento con un reddito annuo lordo di circa €
30.000,00 (v. docc.
4-9 allegati al ricorso).
I coniugi hanno dedotto di aver stipulato un mutuo per l'acquisto dell'abitazione familiare, che intendono continuare a pagare a metà anche successivamente alla sentenza di separazione.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione, allegando che il sig. si è già trasferito in un altro Parte_3
appartamento condotto in locazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati nel mutuo e vicendevole rispetto;
Per_ Per_ 2) affidare congiuntamente le figlie e ad entrambi i genitori con diritti di visita così concordati: il padre terrà con sé le figlie tutti i mercoledì oltre a weekend alterni dal venerdì alla domenica sera;
le ragazze trascorreranno con ciascun genitore due settimane durante l'estate, una settimana nel periodo natalizio mentre, per le festività minori, i coniugi si accorderanno di volta in volta.
3) la casa coniugale, appartamento sito in Trento Via del Dos della Luna 54, con relativo garage pertinenziale, in comproprietà dei coniugi, viene assegnata in uso alla moglie, presso la quale risiederanno le figlie;
4) il padre verserà alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento ordinario delle figlie, la somma di euro 500,00.- (250,00 euro per figlia), prima rivalutazione gennaio 2026. Le spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludico sportive, verranno divise al 50% tra i genitori. Le spese straordinarie verranno regolate dal Protocollo del CNF.
5) gli assegni al nucleo ed eventuali contributi provinciali o comunali a favore delle figlie saranno percepiti al 100% dalla signora .”. Parte_2
2 La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina
l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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