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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 15/05/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1158/2022 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 22/01/2025, promossa da
OGGETTO: già Parte_1 Parte_2
[...] (c.f. e p.i. , in persona del legale rappresentante P.IVA_1 Parte_3
rappresentata e difesa dall'avv. GERARDO VILLANACCI,
[...]
elettivamente domiciliata in Orzinuovi (BS), via Roma n. 4, presso lo studio dell'avv. PAOLO TORRESANI, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
contro pagina 1 di 27 (p.i. CO
, in persona dei legali rappresentanti e P.IVA_2 CO [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE RIZIERI BRONDI, CP_2
elettivamente domiciliata in Massa, piazza Aranci n.6, presso lo studio del difensore, come da procura in calce al ricorso ex art. 702 c.p.c.
APPELLATA
In punto: appello avverso ordinanza ex art. 702 bis e ss. c.p.c. del Tribunale di
Brescia, Sezione seconda civile, REP. n. 5876/2022 R.G. n. 9623/2021 del
27/10/2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia adita, disattesa ogni
contraria istanza ed eccezione, in accoglimento delle ragioni dedotte in punto
di fatto e di diritto nella narrativa del suesposto atto che qui devono intendersi
richiamate, riformare, previa sospensione della sua esecutività provvisoria,
l'ordinanza ex art. 702 bis e ss. c.p.c. del Tribunale Civile di Brescia, Seconda
Sezione civile, a firma del Giudice dott. Luciano Ambrosoli, del 27.10.2022,
pubblicata il 31.10.2022 ed in pari data notificata, emessa a definizione del
procedimento n. 9623/2021 R.G. promosso dalla soc. CO
in persona dei legali rappresentanti pro tempore sig.ri e CO
, nei confronti della società già CP_2 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2
pagina 2 di 27 sig. e per l'effetto, previa conversione del rito ai sensi Parte_3
dell'art. 702 ter c.p.c., rigettare, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per
tutte le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto che qui
s'intendono richiamate, le domande formulate dalla società CO
in persona dei legali rappresentanti pro tempore sig.ri
[...] CO
e , nei confronti della già CP_2 Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Parte_2
con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato a quest'ultima Parte_3
in data 13.09.2021. Con vittoria di spese e competenze di lite”
Dell'appellata
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, Seconda Sezione civile e
agraria, contrariis reiectis:
Nel merito:
- ribadite e riproposte le domande spiegate dalla società appellata nel primo
grado di giudizio, rigettare integralmente l'appello proposto da
[...]
già e le domande ivi Parte_1 Parte_2
rassegnate dall'attrice appellante, perché infondate in fatto e in diritto, e
confermare integralmente l'ordinanza impugnata.
In ogni caso:
- piena vittoria di spese, diritti e onorari anche del secondo grado di giudizio
a favore dei comparenti ivi compreso CTU, IVA e CNPA con sentenza
esecutiva ex lege” pagina 3 di 27 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. CO
itava in giudizio già
[...] Parte_1 Parte_2
premettendo:
- che la deducente aveva in gestione un impianto di distribuzione di carburanti sito in Marina di Carrara, viale G. Galilei n. 15 bis, in forza di contratto di comodato gratuito e contestuale contratto di fornitura in esclusiva di carburanti, lubrificanti e prodotti per auto stipulati in data 07/06/2007 con l'allora proprietaria e fornitrice, Controparte_3
- che in data 12/01/2017 aveva ceduto a Controparte_3 [...]
il ramo di azienda che comprendeva anche tale impianto;
Parte_2
- che con comunicazioni del 21 e 28/04/2017, Parte_2
aveva informato della cessione del ramo di azienda, CO
efficace dal 27/04/2017, e del proprio subentro nei contratti di comodato e fornitura;
-che, alla data della cessione del ramo di azienda, le condizioni economiche del rapporto di gestione e fornitura erano regolate dall'Accordo Aziendale
sulla Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzione che, nel quadro nella normativa vigente D. Lgs. n. 32/1998, così come modificato e integrato dalla
L. 57/2001 e dal D.L. 1/2012 convertito con L. 27/2012, era stato siglato in data 16/07/2014 dalla con le Associazioni di Categoria dei Controparte_3
Gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale (FAIB, FEGICA e pagina 4 di 27 FIGISC);
- che, in particolare, tale Accordo, rimandando al precedente concluso nel
2011, prevedeva tra l'altro il riconoscimento in favore dei gestori di uno
“sconto unico di gestione” differenziato per gli impianti self-service, servito e split lane (rispettivamente €/mc 36,50, 45,00 e 36,50 al netto dell'iva) e un
“ulteriore sconto variabile”, per impianti Post-Pay, da liquidarsi in 3 tranches da € 3.700,00 cadauna, con scadenze fissate entro 20 febbraio, 20 giugno e 20
ottobre di ogni anno;
- che inoltre nell'art. 1 dell'Accordo Aziendale del 2014, pur prevedendo una scadenza al 31 dicembre, era specificato che la sua efficacia si sarebbe comunque protratta sino alla sottoscrizione di un nuovo accordo tra le parti,
accordo che non aveva ancora siglato;
Parte_2
- che dopo il proprio subentro nei contratti di Parte_2
comodato e fornitura, aveva rifiutato di applicare le condizioni economiche previste dall'Accordo Aziendale del 2014 e non le aveva mai corrisposto né le quote fisse dello “sconto variabile” né lo “sconto unico di gestione” così come determinati nell'accordo;
- che in data 20/12/2018 aveva sottoscritto con un Parte_2
nuovo contratto di cessione gratuita, da considerarsi nullo in quanto vietato dall'art. 1 comma 10 del D. Lgs n. 32/1998 poiché contratto cd. “one to one”;
- che aveva inviato varie diffide inviate a per il Parte_2
pagamento delle somme dovute in applicazione dell'Accordo aziendale del pagina 5 di 27 2014 che non avevano sortito nessun effetto.
Tutto ciò premesso, chiedeva, previo accertamento della nullità del contratto inter partes del 20/12/2018, la condanna di Parte_2
all'applicazione delle condizioni economiche previste dall'Accordo Aziendale
del 2014, tenuto conto che non era intervenuto alcun nuovo accordo tra la società proprietaria e le associazioni di categoria dei gestori, e al pagamento del relativo credito quantificato, tramite apposita perizia, in € 143.061,27, oltre iva, di cui € 40.700 per le quote fisse dello sconto variabile dal 20/06/2017 al
20/10/2020 (€ 3.700 x 11 quadrimestri) ed € 102.361,05 per i differenziali tra i prezzi di approvvigionamento e/o di cessione al dettaglio previsto dall'Accordo Aziendale del 16/07/2014 e i prezzi di approvvigionamento praticati in concreto dal nelle somministrazioni di Parte_2
carburante effettuate per il periodo 27/04/2012 – 31/01/2021, salvo il diritto ad ulteriori quote fisse e differenziali successivi.
Si costituiva contestando tutto quanto dedotto da Parte_1
controparte; negava di essere subentrata ad nell'Accordo Controparte_3
Aziendale del 16/07/2014 poiché, nel caso di specie, non trovava applicazione l'art. 2558 c.c. trattandosi non di un contratto di azienda avente carattere personale ma di un accordo collettivo aziendale soggetto ad una specifica e autonoma disciplina, ossia quella prevista dal D. lgs 32/1998 e dalla L.
57/2001; affermava l'efficacia meramente soggettiva dell'Accordo Aziendale
del 16/07/2014 che era vincolante solo per i soggetti sottoscrittori, rilevando,
pagina 6 di 27 tra l'altro, che soddisfaceva specifiche esigenze di diverse Controparte_3
da quelle della società opponente;
rilevava che non aveva mai aderito all'Accordo del 2014 ed, anzi, aveva tentato ripetute volte di stipularne uno nuovo con le associazioni di categoria dei gestori;
invocava una corretta interpretazione dell'art.
5.1 del contratto di fornitura tra il gestore e
[...]
laddove prevedeva che “il prezzo di vendita dei carburanti sarà Controparte_3
determinato sulla base dei criteri definiti dall'Accordo aziendale concluso tra e le Associazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentative a CP_3
livello nazionale, valido al momento del rifornimento” dal quale desumeva un'efficacia soggettiva limitata ai soggetti che lo avevano sottoscritto;
rilevava l'illegittimità ed inefficacia della clausola di ultrattività contenuta nell'Accordo Aziendale del 2014 perché contraria al principio della naturale temporaneità delle obbligazioni e alla libertà negoziale dell'opponente;
rilevava l'inadeguatezza del procedimento sommario poiché le tematiche trattate richiedono una adeguata attività istruttoria soprattutto al fine di quantificare il preteso credito e chiedeva la conversione del rito ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c..
Il Tribunale di Brescia, con ordinanza ex art. 702 bis e ss. c.p.c., accertata la nullità del contratto di fornitura inter partes del 20.12.2018 e la validità ed efficacia delle condizioni economiche previste dall'Accordo Aziendale del
16/07/2014, accoglieva la domanda attorea e condannava Parte_1
al pagamento in favore di parte attrice delle somme di € 48.100 a titolo
[...]
pagina 7 di 27 di sconto ulteriore variabile per le scadenze quadrimestrali dal 20/06/2017 al
20/06/2021 e di € 102.361,05, oltre iva, quale maggiore sconto unico di gestione dovuto sino al 31/01/2021, nonché al rifusione delle spese di lite.
Argomentava il Tribunale che, in forza del contratto di cessione di ramo di azienda del 2017, era subentrata ex art. 2558 c.c., ad Parte_1
nel contratto di fornitura stipulato con la società attrice e, in Controparte_3
forza dell'art. 5 di tale contratto che espressamente richiamava gli accordi collettivi sottoscritti per la determinazione dei prezzi di vendita dei carburanti,
anche nell'Accordo Aziendale del 2014.
A detta del primo giudice la cessionaria era vincolata all'applicazione della disciplina del predetto Accordo Aziendale, non solo dalla espressa convenzione pattizia, ma anche per legge in quanto l'art. 1 del D. Lgs
11/02/1998 n. 32 e l'art. 19 della L. 05/03/2001 n. 57 “sanciscono l'obbligatoria regolamentazione collettiva dei rapporti contrattuali ed economici tra i titolari di concessioni/autorizzazioni/fornitori e i gestori degli impianti di distribuzione del carburante, e in particolare i criteri di formazione dei prezzi di vendita ( e dei margini per i gestori), e – in attuazione della dichiarata finalità generale dell'intervento normativo, volto ad “assicurare la qualità ed efficienza del servizio, il contenimento dei prezzi di vendita ed il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti” – al contenuto di tali accordi deve attribuirsi efficacia vincolante rispetto al contenuto dei contratti individuali, da attuarsi anch'essa mediante pagina 8 di 27 sostituzione delle eventuali clausole difformi volute dalle parti, come stabilito dall'art. 1 comma 10 d.lgs. n. 32/1998”.
Il primo giudice riteneva che l'Accordo Aziendale del 2014, seppure ne era prevista la validità fino al 31/12/2015, continuava a produrre effetti in forza della clausola di ultrattività prevista dall'art. 1 dello stesso.
La sentenza è stata gravata dalla soccombente che, proponendo in via preliminare istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione, ha chiesto l'accoglimento della svolta opposizione.
L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 22/01/2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante articola plurime censure alla sentenza impugnata: errata applicazione delle disposizioni relative all'istituto del collegamento negoziale;
insussistenza di motivazione circa l'eccepita inapplicabilità dell'art. 2558 c.c.; violazione ed errata interpretazione del disposto di cui all'art. 19, comma 3, della l. 57/2001; errata interpretazione dell'art.
5.1 del contratto di fornitura.
Deduce che le comunicazioni del 21 e 28/04/2017 erano state inviate al gestore al solo scopo di informarlo della cessione del ramo di azienda e non per riconoscere l'efficacia dell'Accordo Aziendale del 16/07/2014.
Contesta il collegamento negoziale riscontrato dal giudice di prime cure fra il contratto di fornitura e l'Accordo Aziendale del 2014, sostenendo che, in ogni pagina 9 di 27 caso, i contratti collegati mantengono ognuno la loro causa, conservano la propria individualità giuridica e devono essere disciplinati dalla normativa tipica del loro schema negoziale;
pertanto, mentre l'art. 2558 c.c. è applicabile al contratto di fornitura, non lo è invece all'Accordo Aziendale del 2014 che è
disciplinato dalla L. 57/2001.
Richiama precedenti di legittimità (Cass. civ. 29.03.2010 n. 7517. cfr. Cass.
civ.
2.3.2002 n. 3045) che hanno affermato l'applicabilità dell'art. 2558 cod.
civ. ai rapporti negoziali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale, quali i “contratti di azienda” e i cosiddetti “contratti di impresa”, e non anche a quelli “soggetti a specifica diversa disciplina”.
Assume che a quest'ultimi appartiene l'Accordo Aziendale del 16/07/2014 che
è soggetto alla specifica diversa disciplina dell'art. 1, comma 6, del d.lgs. n.
32/1998 e al successivo art. 19, comma 3, della l. n. 57/2001, che prevede per ciascun “soggetto titolare di autorizzazione, concessione, o fornitore”, quale essa è, di concludere con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori, accordi economici adeguati al soddisfacimento delle proprie esigenze piuttosto che essere vincolato ad applicare, in forza del meccanismo automatico successorio contenuto nel predetto art. 2558 cod. civ., un regolamento negoziale completamente estraneo alle proprie esigenze.
A conferma di ciò, deduce che l'Accordo Aziendale del 16/07/2014 è stato sottoscritto dalla società con la specifica intenzione di Controparte_3
pagina 10 di 27 valorizzare “la rete ”; pertanto, la dismissione di tale rete ha fatto venir CP_3
meno la finalità e la logica sottesa all'accordo e, in ogni caso, il mutamento delle parti contrattuali ha comportato la cessazione dell'equilibrio negoziale ed economico che lo caratterizzava, stante la radicale diversità di
[...]
rispetto ad Parte_1 Controparte_3
Inoltre, aggiunge che, proprio alla luce di tale palese diversità tra tali soggetti,
il richiamo semplice e generico dell'art.
5.1 del contratto di fornitura agli accordi collettivi sottoscritti non può, a suo dire, giustificare l'applicazione nei suoi confronti dell'intero regolamento dell'Accordo Aziendale del 2014.
Con il secondo motivo lamenta la violazione e/o mancata applicazione del principio di temporaneità dei vincoli obbligatori non potendo essere vincolata da un accordo la cui durata è di fatto aleatoria, in quanto legata ad un incontro di volontà tra le associazioni dei gestori e la società distributrice lesivo del principio di naturale temporaneità delle obbligazioni.
La clausola di ultrattività, a suo dire, contrasta sia con la libertà negoziale sia con la causa e funzione sociale dei contratti collettivi aziendali, la cui disciplina deve essere parametrata sulla realtà economico-sociale ad essa sottesa ed in continua evoluzione.
Con il terzo motivo lamenta l'errata ricostruzione delle deduzioni difensive e delle risultanze istruttorie prodotte nel precedente grado di giudizio.
Afferma di non avere mai espresso la volontà di sottoscrivere accordi individuali con i gestori (tant'è che nel contratto nel 20/12/2028 non c'è alcun pagina 11 di 27 riferimento al prezzo dei carburanti), ma di avere solo invocato l'applicazione della disciplina dettata dal d. lgs. n. 32/1998 e della l. n. 57/2001 secondo cui i rapporti economici tra i titolari di autorizzazioni e concessioni e le associazioni di categoria devono essere regolati con modalità e termini definiti in appositi accordi aziendali stipulati da ciascun fornitore con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della categoria.
Lamenta che il primo giudice non ha tenuto in debita considerazione le documentate difficoltà da essa incontrate nel concludere un nuovo accordo aziendale, a causa degli ostacoli frapposti dalle associazioni di categoria dei gestori che hanno avanzando richieste economicamente insostenibili,
rendendosi disponibili solo alla conclusione di un accordo alle stesse condizioni già convenute con nel 2014. Sottolinea che, al Controparte_3
fine di giungere ad un'intesa, ha fatto richiesta al Ministero dello Sviluppo
Economico per un tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 1, comma 6, del d.
lgs n. 32/1998, e che non ha ancora avuto di riscontro.
Deduce la natura aziendale, e non nazionale, dell'Accordo aziendale del 2014,
rilevando, pertanto, l'applicabilità alle sole parti che lo hanno sottoscritto;
aggiunge, inoltre, che tale connotazione aziendalistica dell'intesa non ne consente la trasposizione in altri accordi aziendali anche in ragione delle prescrizioni dell'art. 19, comma 3, l. 57/2001, che obbliga “il titolare di autorizzazione, concessione, o fornitore” a concludere uno “specifico accordo aziendale”. pagina 12 di 27 Contesta, altresì, l'applicabilità nei propri confronti dell'Accordo Aziendale
del 2014 per il fatto che essa non può essere considerata una datrice di lavoro,
dal momento che i gestori operano come imprenditori.
Con il quarto motivo, che afferisce il quantum, l'appellante si duole della violazione e mancata corretta applicazione dell'art. 2697 c.c.
Osserva che la documentazione allegata alla perizia di parte, non consente di accertare l'esistenza dei presupposti richiesti dall'Accordo Aziendale del 2014
per la determinazione dell'“ulteriore sconto variabile”, denominato da controparte “quota fissa (o premio fisso)”, e, in particolare, non precisa la quantità di carburante erogato con le modalità self-service “Post- Pay”,
includendovi anche quello erogato con modalità “Pre-Pay”.
Rileva che il giudice di prime cure ha ritenuto raggiunta la prova sul quantum disattendo tali contestazioni, già formulate in primo grado, ritenendo che si trattava di dati di cui essa “per necessità logica ha o può autonomamente avere immediata e piena contezza”: così, il Tribunale ha violato l'art. 2697 c.c.
facendo ricadere su di essa l'onere probatorio della pretesa creditoria.
Afferma che la relazione di parte allegata da e CP_1 [...]
è un documento di provenienza unilaterale, che CO
costituisce una mera allegazione difensiva priva di valore probatorio
Lamenta la condanna al pagamento di una somma maggiore di quella richiesta dalla società appellata, per avere il primo giudice ricompreso nella liquidazione delle somme dovute anche i premi dei mesi di febbraio e giugno pagina 13 di 27 2021, mai richiesti da controparte e neppure documentati in quanto non menzionati nella perizia di parte.
-----------------
I primi tre motivi, tra loro connessi, possono essere trattati congiuntamente.
A tal fine, è opportuno compiere una ricostruzione della normativa applicabile al caso di specie.
Innanzitutto, nell'ambito dei servizi pubblici, l'attività di erogazione dei carburanti rientra tra le “attività pubbliche o private destinate a soddisfare fini
sociali e soggette a programmi e controlli specifici ai sensi dell'art. 41,
comma 3 Cost. secondo cui la legge determina i programmi e i controlli
opportuni perché l'attività pubblica e privata possa essere indirizzata e
coordinata a fini sociali”.
Il d.lgs. n. 32/1998, rubricato “Razionalizzazione del sistema di distribuzione
dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59”, è stato introdotto nel processo di liberalizzazione dell'attività di distribuzione dei carburanti.
Tale normativa all'art.1, comma 6, prevede che “la gestione degli impianti può
essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, di seguito
denominati gestori, mediante contratti di durata non inferiore a sei anni
aventi per oggetto la cessione gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse e
mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione,
secondo le modalità e i termini definiti dagli accordi interprofessionali
pagina 14 di 27 stipulati fra le associazioni di categoria più rappresentative, a livello
nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione. Gli altri aspetti
contrattuali e commerciali sono regolati in conformità con i predetti accordi
interprofessionali. I medesimi accordi interprofessionali si applicano ai
titolari di autorizzazione e ai gestori;
essi sono depositati presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne assicura la pubblicità.
Gli accordi interprofessionali di cui al presente comma prevedono un
tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie contrattuali
individuali secondo le modalità e i termini ivi definiti. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta di una delle parti,
esperisce un tentativo di mediazione delle vertenze collettive”.
Il successivo comma 6-bis stabilisce che “il contratto di cessione gratuita di
cui al comma 6 comporta la stipula di un contratto di fornitura, ovvero di
somministrazione, dei carburanti”.
La rete distributiva dei carburanti è stata successivamente disciplinata anche dalla L. n. 57/2001, rubricata “Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.”
In particolare, l'art. 19, comma 3, in conformità alle norme introdotte dal
Regolamento eurounitario n. 2790/1999, ha stabilito che “i rapporti economici
fra i soggetti titolari di autorizzazione, concessione, o fornitori e le
associazioni di categoria dei gestori di impianti di distribuzione dei
carburanti sono regolati secondo modalità e termini definiti nell'ambito di
pagina 15 di 27 specifici accordi aziendali, stipulati tra ciascun soggetto titolare di
autorizzazione, concessione, o fornitore e le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori, aventi ad
oggetto l'individuazione dei criteri di formazione dei prezzi di vendita
consentiti nel medesimo regolamento nell'ambito di predefinite tipologie di
contratti. Negli stessi accordi aziendali sono regolati rapporti contrattuali ed
economici inerenti le attività aggiuntive a quella di distribuzione dei
carburanti. Gli accordi definiscono altresì le modalità per esperire il tentativo
obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali.”
In osservanza delle disposizioni introdotte dal sopracitato Regolamento
eurounitario n. 2790/1990, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo
3, del trattato CE, oggi trasfuso nell'art. 101 TFUE in materia di pratiche commerciali fra gli Stati membri che impediscono, restringono o sfalsano la concorrenza, l'art. 19, comma 3 della l. n. 57/2001 ha disciplinato le modalità
di conclusione di accordi verticali, ovvero degli accordi stipulati fra imprese operanti ciascuna ad un livello differente della catena di produzione o di distribuzione, afferenti all'attività di distribuzione dei carburanti.
Dall'analisi del dato normativo, ed in considerazione alle finalità sottese allo stesso, emerge un collegamento negoziale sia fra il contratto di cessione in uso gratuito dell'impianto di distribuzione ed il contratto di fornitura, stante quanto espressamente previsto al comma 6 bis dell'art. 1 d.lgs. n. 32/1998, sia relativamente al contratto di fornitura e all'Accordo Aziendale, disciplinante le pagina 16 di 27 condizioni economiche. In considerazione di ciò, la giurisprudenza di legittimità ha qualificato, nel complesso, tale rapporto contrattuale come
“l'amalgama di più negozi tipici in un unico contratto”, avente carattere unitario ed atipico (Cass. del 09/03/2018 n. 5684).
Tanto premesso, questa Corte ritiene che il collegamento negoziale sia stato espressamente previsto dall'art.
5.1 del contratto di fornitura stipulato il
07/06/2007 tra e Controparte_3 CO
che difatti prevede “il prezzo di vendita dei carburanti sarà determinato
[...]
sulla base dei criteri definiti dall'Accordo Aziendale concluso fra la e le CP_3
Associazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale, valido al momento del rifornimento” e che, pertanto, è infondato il motivo di appello relativo all'errata applicazione delle disposizioni relative all'istituto del collegamento negoziale da parte del giudice di primo grado.
Nella fattispecie, i rapporti contrattuali risultano collegati in quanto l'esistenza e la funzionalità congiunta di essi consentono la realizzazione dell'attività di distribuzione dei carburanti in conformità alle disposizioni normative ed ai principi di tutela della concorrenza e della parte contrattuale più debole.
Parimenti infondata è la censura relativa all'inapplicabilità dell'art. 2558 c.c.
al subentro di nell'Accordo Aziendale del 2014. Parte_2
Sul punto, parte appellante ha richiamato alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7517/2010 e Cass. n. 3045/2002) che pagina 17 di 27 riguardano fattispecie differenti che hanno specificatamente ad oggetto l'applicabilità di accordi collettivi relativi a rapporti di lavoro subordinato e ad accordi sindacali, mentre la disposizione letterale dell'art. 2558 c.c. stabilisce espressamente che “se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda
subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non
abbiano carattere personale. Il terzo contraente può tuttavia recedere dal
contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta
causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante”.
Non vi è, dunque, alcuna espressa preclusione all'applicabilità di tale disposizione normativa anche all'Accordo Aziendale stipulato nel 2014, che ben può essere ricondotto ad un contratto stipulato per l'esercizio dell'azienda.
Inoltre, come giustamente ritenuto dal giudice di primo grado, l'Accordo
Aziendale del 2014 deve ritenersi ancora vigente, dal momento che l'art. 1 del medesimo, pur fissandone la scadenza in data 31 dicembre 2015, statuisce tuttavia che la sua efficacia si intende prorogata fino alla sottoscrizione di un nuovo accordo, circostanza non ancora verificatasi.
Al riguardo, sono assolutamente irrilevanti le addotte difficoltà che
[...]
avrebbe incontrato nelle trattative con le associazioni di Parte_1
categoria dei gestori degli impianti di distribuzione del carburante.
Passando ad esaminare la censura relativa alla violazione o alla mancata applicazione del principio della temporaneità dei vincoli obbligatori, ritiene la
Corte che, attraverso la stipulazione del contratto di trasferimento del ramo pagina 18 di 27 d'azienda, abbia manifestato liberamente la propria Parte_2
volontà di subentrare anche nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda,
non avendo esercitato la propria facoltà di pattuire diversamente, secondo quanto disposto dall'art. 2558, comma 1, c.c., e il dato emerge con evidenza,
come già ritenuto dal primo giudice, anche dalle comunicazioni inviate ai gestori in data 21 e 28/04/2007 (doc. 8-9).
Non è poi vero che la società appellante risulti vincolata a tempo indeterminato alle condizioni pattuite nell'Accordo Aziendale stipulato nel
2014, avendo la facoltà di procedere alla stipula di un nuovo Accordo
Aziendale con le associazioni di categoria rappresentative dei gestori degli impianti di distribuzione del carburante, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1, comma 6 D.lgs. n. 32/1998 e dall'art. 19, comma della L. n.
57/2001.
Altrettanto priva di fondamento deve poi considerarsi l'eccezione formulata da parte appellante circa la natura aziendale dell'Accordo, ovvero che lo stesso sia riferibile unicamente alle parti che lo hanno sottoscritto.
Difatti, l'Accordo Aziendale possiede una portata applicativa generalizzata nei confronti sia del titolare dell'autorizzazione dell'attività di distribuzione del carburante (originariamente ed in seguito la società Controparte_3
in forza del subentro avvenuto a seguito del Parte_2
trasferimento del ramo d'azienda) che dei gestori degli impianti di distribuzione del carburante, rappresentati in sede di stipula dalle proprie pagina 19 di 27 associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Come visto, il legislatore, in attuazione della normativa eurounitaria, ha introdotto la necessità di stipulare Accordi Aziendali interprofessionali in tale settore, al fine di predisporre un generale strumento di tutela della parte contrattuale debole, evitando in tal modo che la disciplina economica e giuridica del rapporto sia concordata a livello individuale.
Ne discende che, anche nel caso in cui il contratto di fornitura non contenesse esplicito rinvio alle condizioni economiche fissate dall'accordo collettivo aziendale, la decisione sulla efficacia vincolante per il cessionario di dette condizioni non sarebbe probabilmente diversa: l'art. 1 d.lgs. 11 febbraio 1998
n. 32 e l'art. 19 legge 5 marzo 2001 n. 57 sanciscono infatti l'obbligatoria regolamentazione collettiva dei rapporti contrattuali ed economici tra i titolari di concessioni/autorizzazioni/fornitori e i gestori degli impianti di distribuzione del carburante.
I tre motivi vanno quindi disattesi.
Il quarto motivo è parimenti infondato.
Per quanto concerne la debenza, l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia fatto una corretta applicazione della norma in tema di onere della prova.
Sul punto, il Tribunale così argomentava “Ciò posto, quanto al cd ulteriore sconto variabile, parte ricorrente agisce per il pagamento delle quote quadrimestrali fisse che ha unilateralmente deciso di non Parte_2
essere tenuta a versare, per un credito che, in applicazione dei criteri fissati pagina 20 di 27 dalla clausola 2 dell'accordo collettivo 19 dicembre 2011 richiamati e confermati dall'accordo collettivo 16 luglio 2014, si quantifica in € 3.700,00
per ciascuna rata quadrimestrale a partire dalla scadenza del 20 giugno 2017,
prima successiva agli effetti della cessione di ramo d'azienda. Al riguardo va osservato che lo sconto ulteriore variabile - che per i gestori della viabilità
ordinaria che vendono carburante con modalità post-pay (non servito) è
previsto dall'accordo 19 dicembre 2011 in misura di “€/mc 111,04 su primi
100 metri cubi ritirati nel corso dell'anno solare” a partire dall'1 gennaio (e così in totale € 11.104,00 per anno) ed è da liquidarsi “alle scadenze stabilite tramite l'emissione di note di credito e salvo conguaglio alla fine di ogni anno” – ai dichiarati fini di “semplificazione del processo di amministrazione e di controllo” è pattuito sia da corrispondersi (con note di credito a favore del somministrato) in 3 rate quadrimestrali di importo fisso (3.700,00 x 3 =
11.100,00) al 20 febbraio, al 20 giugno e al 20 ottobre, salvo conguaglio finale positivo o negativo qualora lo sconto così percepito sia inferiore o superiore a quello spettante sulla base del carburante effettivamente percepito. Ebbene, il ricorrente chiede la liquidazione dello sconto variabile nell'esatta misura delle rate fisse di € 3.700,00 maturate e non accreditate (per importo pari a quello spettante per 100 metri cubi annui, come da quantità e sconto unitario concordati), senza chiedere conguagli aggiuntivi. A tale calcolo, elementare e coerente con la previsione dell'accordo collettivo, il convenuto – che non nega la mancata emissione delle note di credito per l'importo fisso pagina 21 di 27 quadrimestralmente dovuto salvo l'eventuale conguaglio a fine anno - oppone contestazione del tutto generica in ordine a circostanze delle quali, quale proprietaria dell'impianto e fornitrice esclusiva del ricorrente, per necessità
logica ha o può autonomamente avere immediata e piena contezza (tipo di impianto gestito dal proprio comodatario/somministrato, se post-pay o servito;
quantità di carburante dallo stesso per ogni anno ritirata, superiore o inferiore al quantitativo 100 mc – per il quale lo sconto variabile è concordato, e presupposti dunque dell'eventuale conguaglio finale a favore del fornitore, che
è logicamente lo stesso fornitore ad eventualmente misurare e liquidare in addebito): è dunque suo onere contestare in modo specifico, senza limitarsi alla generica obiezione di mancata prova da parte del ricorrente circa il tipo di impianto a lui comodato e l'assenza dei presupposti eventuali di un conguaglio finale a proprio favore, in riduzione rispetto all'importo fisso che la stessa è
per contratto tenuta ad accreditare e non ha accreditato. Parte convenuta va perciò condannata al pagamento, come da domanda, dei ratei fissi scaduti dal
20 giugno 2017 al 20 giugno 2021 (ultimo scaduto prima dell'introduzione della causa) per totale importo di € 48.100,00. Per il periodo successivo all'introduzione della causa la pronuncia va limitata alla dichiarazione di validità ed efficacia nei confronti di dell'accordo Parte_2
collettivo aziendale sino a conclusione di nuovo accordo (o altrimenti a cessazione dei rapporti contrattuali) e all'accertamento conseguente dell'obbligo per di osservarne, in costanza dei rapporti e Parte_2
pagina 22 di 27 delle forniture, le condizioni economiche. Quanto infine alla domanda di pagamento di importo pari allo sconto unico di gestione, differenziato per impianti self service e servito e parzialmente non corrisposto da Parte_2
, il calcolo proposto da perito di parte (v. relazione contabile
[...]
asseverata 23 agosto 2021 rag. doc. 17) quantifica in € 102.361,05 Per_1
oltre IVA il margine differenziale non corrisposto al gestore nel periodo compreso tra il 28 aprile 2017 e il 31 gennaio 2021, ed è corredato da analitico conteggio, mese per mese, di quantità vendute in regime servito e self service,
dello sconto unitario e dell'importo totale periodico da corrispondere per l'uno e l'altro tipo di impianto, e da finale calcolo differenziale tra quanto spettante secondo l'accordo collettivo e quanto in effetti versato da CP_3 Parte_2
, per importo inferiore e unilateralmente determinato dalla fornitrice.
[...]
Anche a tale riguardo, la convenuta – in replica a tali allegazioni in fatto e produzioni, e al conteggio del margine differenziale che su tali dati si fonda –
si è limitata ad opporre generica contestazione, laddove invece, per le stesse ragioni sopra considerate (quantità e prezzi delle forniture effettuate e le basi di calcolo dello sconto che il ricorrente indica e utilizza a fondamento della domanda sono tutti tratti da dati contabili che , Parte_2
proprietaria degli impianti e fornitrice esclusiva, conosce e può
immediatamente e puntualmente verificare e comparare con quelli che essa ha utilizzato o era tenuta ad utilizzare nella determinazione del margine a favore del gestore), aveva l'onere e la piena possibilità di contestare in modo pagina 23 di 27 specifico, senza limitarsi alla generica obiezione di mancata prova di esse. La
domanda del ricorrente va accolta dunque anche con riguardo alla condanna al pagamento del differenziale sullo sconto di gestione non corrisposto, come quantificato nella perizia contabile in € 102.361,05 oltre IVA.”
si è limitata a dedurre genericamente che controparte Parte_1
non ha adeguatamente provato l'ammontare del proprio credito, non potendo ritenersi sufficiente la documentazione di parte prodotta in quanto di formazione unilaterale, ed a contestare altrettanto genericamente che il gestore non aveva indicato la natura dell'impianto utilizzato (Post Pay, Servito, Split
Lane, Self Service) e la quantità carburante fornito (benzina; gasolio, Gpl) ed ogni altro elemento costituente il presupposto per il riconoscimento del diritto azionato.
I motivi di censura, in realtà, non colgono nel segno, non essendo state le argomentazioni con cui il Giudice di prime cure ha, invece, ritenuto sufficienti gli elementi forniti dal gestore a fronte della mancata specifica contestazione ad opera della parte opponente, che pure era in possesso di alcuni dei dati rilevanti inerenti all'attività del gestore ed avrebbe, perciò, alla luce di essi,
potuto specificare tali contestazioni.
Nell'Accordo 2014 le voci “Sconto base” e “Incentivo di qualità” erano accorpate in uno Sconto Unico di Gestione, fissato in 36,50, al mc al netto di i.v.a. per gli impianti self- service e Split line (ossia sempre benzine, gasoli venduti in modalità self- service) e in € 45 al mc, al netto di i.v.a., per pagina 24 di 27 l'impianto servito.
Per la voce relativa al cd. “Ulteriore sconto variabile” l'Accordo del 2014
richiama il contenuto del precedente accordo del 19.12.2011.
Con riguardo a tale ultima voce, il punto 2 dell'Accordo del 2011, prevedeva la sua erogazione in tre rate da € 3.700,00 ciascuna entro il 20 febbraio, 20
giugno e 20 ottobre di ogni anno e dunque il primo giudice ha liquidato le ulteriori rate maturate dal giugno 2017 al giugno 2021 con un calcolo matematico che non necessità di particolari accertamenti.
Con riguardo all'altra voce, imputabile al mancato riconoscimento dello
Sconto Unico di Gestione (ossia il cd. differenziale) ossia lo sconto che avrebbe dovuto praticare nel momento in cui forniva Parte_2 Parte_2
il carburante al gestore rispetto al prezzo consigliato, chiamato differenziale,
osserva la Corte che era a conoscenza dei quantitativi di Parte_2
carburante forniti e dunque della ricorrenza di tutti i presupposti previsti dall'Accordo 2014 per l'erogazione dello sconto. Non vi è stata dunque alcuna inversione dell'onere probatorio in quanto il Tribunale, sulla scorta dei dati in suo possesso, ha ravvisato la correttezza delle somme pretese sia per effetto della consulenza di parte, sia perché a fronte di criteri certi cristallizzati negli
Accordi del 2011 e del 2014 il soggetto debitore, nella sua qualità di fornitore,
era nelle condizioni di svolgere contestazioni specifiche alla metodologia di calcolo che di converso ha omesso.
Parimenti infondata la censura afferente alla liquidazione delle rate febbraio e pagina 25 di 27 giugno 2021 in quanto la domanda attorea era estesa anche alle “ulteriori quote successive e gli ulteriori differenziali”.
In conclusione, l'appello proposto da già Parte_1 [...]
va pertanto rigettato con conseguente integrale Controparte_4
conferma della sentenza impugnata.
Per la sua soccombenza l'appellante va condannato a rifondere in favore di parte appellata le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 9.991
(di cui euro 2.977 per la fase di studio, euro 1.911 per la fase introduttiva ed euro 5.103 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando,
- rigetta l'appello proposto da già Parte_1 Parte_2
e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
[...]
- condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado,
liquidate in parte come in parte motiva;
- accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025
pagina 26 di 27 IL CONSIGLIERE EST.
dott. Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 27 di 27
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1158/2022 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 22/01/2025, promossa da
OGGETTO: già Parte_1 Parte_2
[...] (c.f. e p.i. , in persona del legale rappresentante P.IVA_1 Parte_3
rappresentata e difesa dall'avv. GERARDO VILLANACCI,
[...]
elettivamente domiciliata in Orzinuovi (BS), via Roma n. 4, presso lo studio dell'avv. PAOLO TORRESANI, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
contro pagina 1 di 27 (p.i. CO
, in persona dei legali rappresentanti e P.IVA_2 CO [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE RIZIERI BRONDI, CP_2
elettivamente domiciliata in Massa, piazza Aranci n.6, presso lo studio del difensore, come da procura in calce al ricorso ex art. 702 c.p.c.
APPELLATA
In punto: appello avverso ordinanza ex art. 702 bis e ss. c.p.c. del Tribunale di
Brescia, Sezione seconda civile, REP. n. 5876/2022 R.G. n. 9623/2021 del
27/10/2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia adita, disattesa ogni
contraria istanza ed eccezione, in accoglimento delle ragioni dedotte in punto
di fatto e di diritto nella narrativa del suesposto atto che qui devono intendersi
richiamate, riformare, previa sospensione della sua esecutività provvisoria,
l'ordinanza ex art. 702 bis e ss. c.p.c. del Tribunale Civile di Brescia, Seconda
Sezione civile, a firma del Giudice dott. Luciano Ambrosoli, del 27.10.2022,
pubblicata il 31.10.2022 ed in pari data notificata, emessa a definizione del
procedimento n. 9623/2021 R.G. promosso dalla soc. CO
in persona dei legali rappresentanti pro tempore sig.ri e CO
, nei confronti della società già CP_2 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2
pagina 2 di 27 sig. e per l'effetto, previa conversione del rito ai sensi Parte_3
dell'art. 702 ter c.p.c., rigettare, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per
tutte le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto che qui
s'intendono richiamate, le domande formulate dalla società CO
in persona dei legali rappresentanti pro tempore sig.ri
[...] CO
e , nei confronti della già CP_2 Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Parte_2
con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato a quest'ultima Parte_3
in data 13.09.2021. Con vittoria di spese e competenze di lite”
Dell'appellata
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, Seconda Sezione civile e
agraria, contrariis reiectis:
Nel merito:
- ribadite e riproposte le domande spiegate dalla società appellata nel primo
grado di giudizio, rigettare integralmente l'appello proposto da
[...]
già e le domande ivi Parte_1 Parte_2
rassegnate dall'attrice appellante, perché infondate in fatto e in diritto, e
confermare integralmente l'ordinanza impugnata.
In ogni caso:
- piena vittoria di spese, diritti e onorari anche del secondo grado di giudizio
a favore dei comparenti ivi compreso CTU, IVA e CNPA con sentenza
esecutiva ex lege” pagina 3 di 27 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. CO
itava in giudizio già
[...] Parte_1 Parte_2
premettendo:
- che la deducente aveva in gestione un impianto di distribuzione di carburanti sito in Marina di Carrara, viale G. Galilei n. 15 bis, in forza di contratto di comodato gratuito e contestuale contratto di fornitura in esclusiva di carburanti, lubrificanti e prodotti per auto stipulati in data 07/06/2007 con l'allora proprietaria e fornitrice, Controparte_3
- che in data 12/01/2017 aveva ceduto a Controparte_3 [...]
il ramo di azienda che comprendeva anche tale impianto;
Parte_2
- che con comunicazioni del 21 e 28/04/2017, Parte_2
aveva informato della cessione del ramo di azienda, CO
efficace dal 27/04/2017, e del proprio subentro nei contratti di comodato e fornitura;
-che, alla data della cessione del ramo di azienda, le condizioni economiche del rapporto di gestione e fornitura erano regolate dall'Accordo Aziendale
sulla Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzione che, nel quadro nella normativa vigente D. Lgs. n. 32/1998, così come modificato e integrato dalla
L. 57/2001 e dal D.L. 1/2012 convertito con L. 27/2012, era stato siglato in data 16/07/2014 dalla con le Associazioni di Categoria dei Controparte_3
Gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale (FAIB, FEGICA e pagina 4 di 27 FIGISC);
- che, in particolare, tale Accordo, rimandando al precedente concluso nel
2011, prevedeva tra l'altro il riconoscimento in favore dei gestori di uno
“sconto unico di gestione” differenziato per gli impianti self-service, servito e split lane (rispettivamente €/mc 36,50, 45,00 e 36,50 al netto dell'iva) e un
“ulteriore sconto variabile”, per impianti Post-Pay, da liquidarsi in 3 tranches da € 3.700,00 cadauna, con scadenze fissate entro 20 febbraio, 20 giugno e 20
ottobre di ogni anno;
- che inoltre nell'art. 1 dell'Accordo Aziendale del 2014, pur prevedendo una scadenza al 31 dicembre, era specificato che la sua efficacia si sarebbe comunque protratta sino alla sottoscrizione di un nuovo accordo tra le parti,
accordo che non aveva ancora siglato;
Parte_2
- che dopo il proprio subentro nei contratti di Parte_2
comodato e fornitura, aveva rifiutato di applicare le condizioni economiche previste dall'Accordo Aziendale del 2014 e non le aveva mai corrisposto né le quote fisse dello “sconto variabile” né lo “sconto unico di gestione” così come determinati nell'accordo;
- che in data 20/12/2018 aveva sottoscritto con un Parte_2
nuovo contratto di cessione gratuita, da considerarsi nullo in quanto vietato dall'art. 1 comma 10 del D. Lgs n. 32/1998 poiché contratto cd. “one to one”;
- che aveva inviato varie diffide inviate a per il Parte_2
pagamento delle somme dovute in applicazione dell'Accordo aziendale del pagina 5 di 27 2014 che non avevano sortito nessun effetto.
Tutto ciò premesso, chiedeva, previo accertamento della nullità del contratto inter partes del 20/12/2018, la condanna di Parte_2
all'applicazione delle condizioni economiche previste dall'Accordo Aziendale
del 2014, tenuto conto che non era intervenuto alcun nuovo accordo tra la società proprietaria e le associazioni di categoria dei gestori, e al pagamento del relativo credito quantificato, tramite apposita perizia, in € 143.061,27, oltre iva, di cui € 40.700 per le quote fisse dello sconto variabile dal 20/06/2017 al
20/10/2020 (€ 3.700 x 11 quadrimestri) ed € 102.361,05 per i differenziali tra i prezzi di approvvigionamento e/o di cessione al dettaglio previsto dall'Accordo Aziendale del 16/07/2014 e i prezzi di approvvigionamento praticati in concreto dal nelle somministrazioni di Parte_2
carburante effettuate per il periodo 27/04/2012 – 31/01/2021, salvo il diritto ad ulteriori quote fisse e differenziali successivi.
Si costituiva contestando tutto quanto dedotto da Parte_1
controparte; negava di essere subentrata ad nell'Accordo Controparte_3
Aziendale del 16/07/2014 poiché, nel caso di specie, non trovava applicazione l'art. 2558 c.c. trattandosi non di un contratto di azienda avente carattere personale ma di un accordo collettivo aziendale soggetto ad una specifica e autonoma disciplina, ossia quella prevista dal D. lgs 32/1998 e dalla L.
57/2001; affermava l'efficacia meramente soggettiva dell'Accordo Aziendale
del 16/07/2014 che era vincolante solo per i soggetti sottoscrittori, rilevando,
pagina 6 di 27 tra l'altro, che soddisfaceva specifiche esigenze di diverse Controparte_3
da quelle della società opponente;
rilevava che non aveva mai aderito all'Accordo del 2014 ed, anzi, aveva tentato ripetute volte di stipularne uno nuovo con le associazioni di categoria dei gestori;
invocava una corretta interpretazione dell'art.
5.1 del contratto di fornitura tra il gestore e
[...]
laddove prevedeva che “il prezzo di vendita dei carburanti sarà Controparte_3
determinato sulla base dei criteri definiti dall'Accordo aziendale concluso tra e le Associazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentative a CP_3
livello nazionale, valido al momento del rifornimento” dal quale desumeva un'efficacia soggettiva limitata ai soggetti che lo avevano sottoscritto;
rilevava l'illegittimità ed inefficacia della clausola di ultrattività contenuta nell'Accordo Aziendale del 2014 perché contraria al principio della naturale temporaneità delle obbligazioni e alla libertà negoziale dell'opponente;
rilevava l'inadeguatezza del procedimento sommario poiché le tematiche trattate richiedono una adeguata attività istruttoria soprattutto al fine di quantificare il preteso credito e chiedeva la conversione del rito ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c..
Il Tribunale di Brescia, con ordinanza ex art. 702 bis e ss. c.p.c., accertata la nullità del contratto di fornitura inter partes del 20.12.2018 e la validità ed efficacia delle condizioni economiche previste dall'Accordo Aziendale del
16/07/2014, accoglieva la domanda attorea e condannava Parte_1
al pagamento in favore di parte attrice delle somme di € 48.100 a titolo
[...]
pagina 7 di 27 di sconto ulteriore variabile per le scadenze quadrimestrali dal 20/06/2017 al
20/06/2021 e di € 102.361,05, oltre iva, quale maggiore sconto unico di gestione dovuto sino al 31/01/2021, nonché al rifusione delle spese di lite.
Argomentava il Tribunale che, in forza del contratto di cessione di ramo di azienda del 2017, era subentrata ex art. 2558 c.c., ad Parte_1
nel contratto di fornitura stipulato con la società attrice e, in Controparte_3
forza dell'art. 5 di tale contratto che espressamente richiamava gli accordi collettivi sottoscritti per la determinazione dei prezzi di vendita dei carburanti,
anche nell'Accordo Aziendale del 2014.
A detta del primo giudice la cessionaria era vincolata all'applicazione della disciplina del predetto Accordo Aziendale, non solo dalla espressa convenzione pattizia, ma anche per legge in quanto l'art. 1 del D. Lgs
11/02/1998 n. 32 e l'art. 19 della L. 05/03/2001 n. 57 “sanciscono l'obbligatoria regolamentazione collettiva dei rapporti contrattuali ed economici tra i titolari di concessioni/autorizzazioni/fornitori e i gestori degli impianti di distribuzione del carburante, e in particolare i criteri di formazione dei prezzi di vendita ( e dei margini per i gestori), e – in attuazione della dichiarata finalità generale dell'intervento normativo, volto ad “assicurare la qualità ed efficienza del servizio, il contenimento dei prezzi di vendita ed il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti” – al contenuto di tali accordi deve attribuirsi efficacia vincolante rispetto al contenuto dei contratti individuali, da attuarsi anch'essa mediante pagina 8 di 27 sostituzione delle eventuali clausole difformi volute dalle parti, come stabilito dall'art. 1 comma 10 d.lgs. n. 32/1998”.
Il primo giudice riteneva che l'Accordo Aziendale del 2014, seppure ne era prevista la validità fino al 31/12/2015, continuava a produrre effetti in forza della clausola di ultrattività prevista dall'art. 1 dello stesso.
La sentenza è stata gravata dalla soccombente che, proponendo in via preliminare istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione, ha chiesto l'accoglimento della svolta opposizione.
L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 22/01/2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante articola plurime censure alla sentenza impugnata: errata applicazione delle disposizioni relative all'istituto del collegamento negoziale;
insussistenza di motivazione circa l'eccepita inapplicabilità dell'art. 2558 c.c.; violazione ed errata interpretazione del disposto di cui all'art. 19, comma 3, della l. 57/2001; errata interpretazione dell'art.
5.1 del contratto di fornitura.
Deduce che le comunicazioni del 21 e 28/04/2017 erano state inviate al gestore al solo scopo di informarlo della cessione del ramo di azienda e non per riconoscere l'efficacia dell'Accordo Aziendale del 16/07/2014.
Contesta il collegamento negoziale riscontrato dal giudice di prime cure fra il contratto di fornitura e l'Accordo Aziendale del 2014, sostenendo che, in ogni pagina 9 di 27 caso, i contratti collegati mantengono ognuno la loro causa, conservano la propria individualità giuridica e devono essere disciplinati dalla normativa tipica del loro schema negoziale;
pertanto, mentre l'art. 2558 c.c. è applicabile al contratto di fornitura, non lo è invece all'Accordo Aziendale del 2014 che è
disciplinato dalla L. 57/2001.
Richiama precedenti di legittimità (Cass. civ. 29.03.2010 n. 7517. cfr. Cass.
civ.
2.3.2002 n. 3045) che hanno affermato l'applicabilità dell'art. 2558 cod.
civ. ai rapporti negoziali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale, quali i “contratti di azienda” e i cosiddetti “contratti di impresa”, e non anche a quelli “soggetti a specifica diversa disciplina”.
Assume che a quest'ultimi appartiene l'Accordo Aziendale del 16/07/2014 che
è soggetto alla specifica diversa disciplina dell'art. 1, comma 6, del d.lgs. n.
32/1998 e al successivo art. 19, comma 3, della l. n. 57/2001, che prevede per ciascun “soggetto titolare di autorizzazione, concessione, o fornitore”, quale essa è, di concludere con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori, accordi economici adeguati al soddisfacimento delle proprie esigenze piuttosto che essere vincolato ad applicare, in forza del meccanismo automatico successorio contenuto nel predetto art. 2558 cod. civ., un regolamento negoziale completamente estraneo alle proprie esigenze.
A conferma di ciò, deduce che l'Accordo Aziendale del 16/07/2014 è stato sottoscritto dalla società con la specifica intenzione di Controparte_3
pagina 10 di 27 valorizzare “la rete ”; pertanto, la dismissione di tale rete ha fatto venir CP_3
meno la finalità e la logica sottesa all'accordo e, in ogni caso, il mutamento delle parti contrattuali ha comportato la cessazione dell'equilibrio negoziale ed economico che lo caratterizzava, stante la radicale diversità di
[...]
rispetto ad Parte_1 Controparte_3
Inoltre, aggiunge che, proprio alla luce di tale palese diversità tra tali soggetti,
il richiamo semplice e generico dell'art.
5.1 del contratto di fornitura agli accordi collettivi sottoscritti non può, a suo dire, giustificare l'applicazione nei suoi confronti dell'intero regolamento dell'Accordo Aziendale del 2014.
Con il secondo motivo lamenta la violazione e/o mancata applicazione del principio di temporaneità dei vincoli obbligatori non potendo essere vincolata da un accordo la cui durata è di fatto aleatoria, in quanto legata ad un incontro di volontà tra le associazioni dei gestori e la società distributrice lesivo del principio di naturale temporaneità delle obbligazioni.
La clausola di ultrattività, a suo dire, contrasta sia con la libertà negoziale sia con la causa e funzione sociale dei contratti collettivi aziendali, la cui disciplina deve essere parametrata sulla realtà economico-sociale ad essa sottesa ed in continua evoluzione.
Con il terzo motivo lamenta l'errata ricostruzione delle deduzioni difensive e delle risultanze istruttorie prodotte nel precedente grado di giudizio.
Afferma di non avere mai espresso la volontà di sottoscrivere accordi individuali con i gestori (tant'è che nel contratto nel 20/12/2028 non c'è alcun pagina 11 di 27 riferimento al prezzo dei carburanti), ma di avere solo invocato l'applicazione della disciplina dettata dal d. lgs. n. 32/1998 e della l. n. 57/2001 secondo cui i rapporti economici tra i titolari di autorizzazioni e concessioni e le associazioni di categoria devono essere regolati con modalità e termini definiti in appositi accordi aziendali stipulati da ciascun fornitore con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della categoria.
Lamenta che il primo giudice non ha tenuto in debita considerazione le documentate difficoltà da essa incontrate nel concludere un nuovo accordo aziendale, a causa degli ostacoli frapposti dalle associazioni di categoria dei gestori che hanno avanzando richieste economicamente insostenibili,
rendendosi disponibili solo alla conclusione di un accordo alle stesse condizioni già convenute con nel 2014. Sottolinea che, al Controparte_3
fine di giungere ad un'intesa, ha fatto richiesta al Ministero dello Sviluppo
Economico per un tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 1, comma 6, del d.
lgs n. 32/1998, e che non ha ancora avuto di riscontro.
Deduce la natura aziendale, e non nazionale, dell'Accordo aziendale del 2014,
rilevando, pertanto, l'applicabilità alle sole parti che lo hanno sottoscritto;
aggiunge, inoltre, che tale connotazione aziendalistica dell'intesa non ne consente la trasposizione in altri accordi aziendali anche in ragione delle prescrizioni dell'art. 19, comma 3, l. 57/2001, che obbliga “il titolare di autorizzazione, concessione, o fornitore” a concludere uno “specifico accordo aziendale”. pagina 12 di 27 Contesta, altresì, l'applicabilità nei propri confronti dell'Accordo Aziendale
del 2014 per il fatto che essa non può essere considerata una datrice di lavoro,
dal momento che i gestori operano come imprenditori.
Con il quarto motivo, che afferisce il quantum, l'appellante si duole della violazione e mancata corretta applicazione dell'art. 2697 c.c.
Osserva che la documentazione allegata alla perizia di parte, non consente di accertare l'esistenza dei presupposti richiesti dall'Accordo Aziendale del 2014
per la determinazione dell'“ulteriore sconto variabile”, denominato da controparte “quota fissa (o premio fisso)”, e, in particolare, non precisa la quantità di carburante erogato con le modalità self-service “Post- Pay”,
includendovi anche quello erogato con modalità “Pre-Pay”.
Rileva che il giudice di prime cure ha ritenuto raggiunta la prova sul quantum disattendo tali contestazioni, già formulate in primo grado, ritenendo che si trattava di dati di cui essa “per necessità logica ha o può autonomamente avere immediata e piena contezza”: così, il Tribunale ha violato l'art. 2697 c.c.
facendo ricadere su di essa l'onere probatorio della pretesa creditoria.
Afferma che la relazione di parte allegata da e CP_1 [...]
è un documento di provenienza unilaterale, che CO
costituisce una mera allegazione difensiva priva di valore probatorio
Lamenta la condanna al pagamento di una somma maggiore di quella richiesta dalla società appellata, per avere il primo giudice ricompreso nella liquidazione delle somme dovute anche i premi dei mesi di febbraio e giugno pagina 13 di 27 2021, mai richiesti da controparte e neppure documentati in quanto non menzionati nella perizia di parte.
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I primi tre motivi, tra loro connessi, possono essere trattati congiuntamente.
A tal fine, è opportuno compiere una ricostruzione della normativa applicabile al caso di specie.
Innanzitutto, nell'ambito dei servizi pubblici, l'attività di erogazione dei carburanti rientra tra le “attività pubbliche o private destinate a soddisfare fini
sociali e soggette a programmi e controlli specifici ai sensi dell'art. 41,
comma 3 Cost. secondo cui la legge determina i programmi e i controlli
opportuni perché l'attività pubblica e privata possa essere indirizzata e
coordinata a fini sociali”.
Il d.lgs. n. 32/1998, rubricato “Razionalizzazione del sistema di distribuzione
dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59”, è stato introdotto nel processo di liberalizzazione dell'attività di distribuzione dei carburanti.
Tale normativa all'art.1, comma 6, prevede che “la gestione degli impianti può
essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, di seguito
denominati gestori, mediante contratti di durata non inferiore a sei anni
aventi per oggetto la cessione gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse e
mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione,
secondo le modalità e i termini definiti dagli accordi interprofessionali
pagina 14 di 27 stipulati fra le associazioni di categoria più rappresentative, a livello
nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione. Gli altri aspetti
contrattuali e commerciali sono regolati in conformità con i predetti accordi
interprofessionali. I medesimi accordi interprofessionali si applicano ai
titolari di autorizzazione e ai gestori;
essi sono depositati presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne assicura la pubblicità.
Gli accordi interprofessionali di cui al presente comma prevedono un
tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie contrattuali
individuali secondo le modalità e i termini ivi definiti. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta di una delle parti,
esperisce un tentativo di mediazione delle vertenze collettive”.
Il successivo comma 6-bis stabilisce che “il contratto di cessione gratuita di
cui al comma 6 comporta la stipula di un contratto di fornitura, ovvero di
somministrazione, dei carburanti”.
La rete distributiva dei carburanti è stata successivamente disciplinata anche dalla L. n. 57/2001, rubricata “Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.”
In particolare, l'art. 19, comma 3, in conformità alle norme introdotte dal
Regolamento eurounitario n. 2790/1999, ha stabilito che “i rapporti economici
fra i soggetti titolari di autorizzazione, concessione, o fornitori e le
associazioni di categoria dei gestori di impianti di distribuzione dei
carburanti sono regolati secondo modalità e termini definiti nell'ambito di
pagina 15 di 27 specifici accordi aziendali, stipulati tra ciascun soggetto titolare di
autorizzazione, concessione, o fornitore e le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori, aventi ad
oggetto l'individuazione dei criteri di formazione dei prezzi di vendita
consentiti nel medesimo regolamento nell'ambito di predefinite tipologie di
contratti. Negli stessi accordi aziendali sono regolati rapporti contrattuali ed
economici inerenti le attività aggiuntive a quella di distribuzione dei
carburanti. Gli accordi definiscono altresì le modalità per esperire il tentativo
obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali.”
In osservanza delle disposizioni introdotte dal sopracitato Regolamento
eurounitario n. 2790/1990, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo
3, del trattato CE, oggi trasfuso nell'art. 101 TFUE in materia di pratiche commerciali fra gli Stati membri che impediscono, restringono o sfalsano la concorrenza, l'art. 19, comma 3 della l. n. 57/2001 ha disciplinato le modalità
di conclusione di accordi verticali, ovvero degli accordi stipulati fra imprese operanti ciascuna ad un livello differente della catena di produzione o di distribuzione, afferenti all'attività di distribuzione dei carburanti.
Dall'analisi del dato normativo, ed in considerazione alle finalità sottese allo stesso, emerge un collegamento negoziale sia fra il contratto di cessione in uso gratuito dell'impianto di distribuzione ed il contratto di fornitura, stante quanto espressamente previsto al comma 6 bis dell'art. 1 d.lgs. n. 32/1998, sia relativamente al contratto di fornitura e all'Accordo Aziendale, disciplinante le pagina 16 di 27 condizioni economiche. In considerazione di ciò, la giurisprudenza di legittimità ha qualificato, nel complesso, tale rapporto contrattuale come
“l'amalgama di più negozi tipici in un unico contratto”, avente carattere unitario ed atipico (Cass. del 09/03/2018 n. 5684).
Tanto premesso, questa Corte ritiene che il collegamento negoziale sia stato espressamente previsto dall'art.
5.1 del contratto di fornitura stipulato il
07/06/2007 tra e Controparte_3 CO
che difatti prevede “il prezzo di vendita dei carburanti sarà determinato
[...]
sulla base dei criteri definiti dall'Accordo Aziendale concluso fra la e le CP_3
Associazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale, valido al momento del rifornimento” e che, pertanto, è infondato il motivo di appello relativo all'errata applicazione delle disposizioni relative all'istituto del collegamento negoziale da parte del giudice di primo grado.
Nella fattispecie, i rapporti contrattuali risultano collegati in quanto l'esistenza e la funzionalità congiunta di essi consentono la realizzazione dell'attività di distribuzione dei carburanti in conformità alle disposizioni normative ed ai principi di tutela della concorrenza e della parte contrattuale più debole.
Parimenti infondata è la censura relativa all'inapplicabilità dell'art. 2558 c.c.
al subentro di nell'Accordo Aziendale del 2014. Parte_2
Sul punto, parte appellante ha richiamato alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7517/2010 e Cass. n. 3045/2002) che pagina 17 di 27 riguardano fattispecie differenti che hanno specificatamente ad oggetto l'applicabilità di accordi collettivi relativi a rapporti di lavoro subordinato e ad accordi sindacali, mentre la disposizione letterale dell'art. 2558 c.c. stabilisce espressamente che “se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda
subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non
abbiano carattere personale. Il terzo contraente può tuttavia recedere dal
contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta
causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante”.
Non vi è, dunque, alcuna espressa preclusione all'applicabilità di tale disposizione normativa anche all'Accordo Aziendale stipulato nel 2014, che ben può essere ricondotto ad un contratto stipulato per l'esercizio dell'azienda.
Inoltre, come giustamente ritenuto dal giudice di primo grado, l'Accordo
Aziendale del 2014 deve ritenersi ancora vigente, dal momento che l'art. 1 del medesimo, pur fissandone la scadenza in data 31 dicembre 2015, statuisce tuttavia che la sua efficacia si intende prorogata fino alla sottoscrizione di un nuovo accordo, circostanza non ancora verificatasi.
Al riguardo, sono assolutamente irrilevanti le addotte difficoltà che
[...]
avrebbe incontrato nelle trattative con le associazioni di Parte_1
categoria dei gestori degli impianti di distribuzione del carburante.
Passando ad esaminare la censura relativa alla violazione o alla mancata applicazione del principio della temporaneità dei vincoli obbligatori, ritiene la
Corte che, attraverso la stipulazione del contratto di trasferimento del ramo pagina 18 di 27 d'azienda, abbia manifestato liberamente la propria Parte_2
volontà di subentrare anche nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda,
non avendo esercitato la propria facoltà di pattuire diversamente, secondo quanto disposto dall'art. 2558, comma 1, c.c., e il dato emerge con evidenza,
come già ritenuto dal primo giudice, anche dalle comunicazioni inviate ai gestori in data 21 e 28/04/2007 (doc. 8-9).
Non è poi vero che la società appellante risulti vincolata a tempo indeterminato alle condizioni pattuite nell'Accordo Aziendale stipulato nel
2014, avendo la facoltà di procedere alla stipula di un nuovo Accordo
Aziendale con le associazioni di categoria rappresentative dei gestori degli impianti di distribuzione del carburante, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1, comma 6 D.lgs. n. 32/1998 e dall'art. 19, comma della L. n.
57/2001.
Altrettanto priva di fondamento deve poi considerarsi l'eccezione formulata da parte appellante circa la natura aziendale dell'Accordo, ovvero che lo stesso sia riferibile unicamente alle parti che lo hanno sottoscritto.
Difatti, l'Accordo Aziendale possiede una portata applicativa generalizzata nei confronti sia del titolare dell'autorizzazione dell'attività di distribuzione del carburante (originariamente ed in seguito la società Controparte_3
in forza del subentro avvenuto a seguito del Parte_2
trasferimento del ramo d'azienda) che dei gestori degli impianti di distribuzione del carburante, rappresentati in sede di stipula dalle proprie pagina 19 di 27 associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Come visto, il legislatore, in attuazione della normativa eurounitaria, ha introdotto la necessità di stipulare Accordi Aziendali interprofessionali in tale settore, al fine di predisporre un generale strumento di tutela della parte contrattuale debole, evitando in tal modo che la disciplina economica e giuridica del rapporto sia concordata a livello individuale.
Ne discende che, anche nel caso in cui il contratto di fornitura non contenesse esplicito rinvio alle condizioni economiche fissate dall'accordo collettivo aziendale, la decisione sulla efficacia vincolante per il cessionario di dette condizioni non sarebbe probabilmente diversa: l'art. 1 d.lgs. 11 febbraio 1998
n. 32 e l'art. 19 legge 5 marzo 2001 n. 57 sanciscono infatti l'obbligatoria regolamentazione collettiva dei rapporti contrattuali ed economici tra i titolari di concessioni/autorizzazioni/fornitori e i gestori degli impianti di distribuzione del carburante.
I tre motivi vanno quindi disattesi.
Il quarto motivo è parimenti infondato.
Per quanto concerne la debenza, l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia fatto una corretta applicazione della norma in tema di onere della prova.
Sul punto, il Tribunale così argomentava “Ciò posto, quanto al cd ulteriore sconto variabile, parte ricorrente agisce per il pagamento delle quote quadrimestrali fisse che ha unilateralmente deciso di non Parte_2
essere tenuta a versare, per un credito che, in applicazione dei criteri fissati pagina 20 di 27 dalla clausola 2 dell'accordo collettivo 19 dicembre 2011 richiamati e confermati dall'accordo collettivo 16 luglio 2014, si quantifica in € 3.700,00
per ciascuna rata quadrimestrale a partire dalla scadenza del 20 giugno 2017,
prima successiva agli effetti della cessione di ramo d'azienda. Al riguardo va osservato che lo sconto ulteriore variabile - che per i gestori della viabilità
ordinaria che vendono carburante con modalità post-pay (non servito) è
previsto dall'accordo 19 dicembre 2011 in misura di “€/mc 111,04 su primi
100 metri cubi ritirati nel corso dell'anno solare” a partire dall'1 gennaio (e così in totale € 11.104,00 per anno) ed è da liquidarsi “alle scadenze stabilite tramite l'emissione di note di credito e salvo conguaglio alla fine di ogni anno” – ai dichiarati fini di “semplificazione del processo di amministrazione e di controllo” è pattuito sia da corrispondersi (con note di credito a favore del somministrato) in 3 rate quadrimestrali di importo fisso (3.700,00 x 3 =
11.100,00) al 20 febbraio, al 20 giugno e al 20 ottobre, salvo conguaglio finale positivo o negativo qualora lo sconto così percepito sia inferiore o superiore a quello spettante sulla base del carburante effettivamente percepito. Ebbene, il ricorrente chiede la liquidazione dello sconto variabile nell'esatta misura delle rate fisse di € 3.700,00 maturate e non accreditate (per importo pari a quello spettante per 100 metri cubi annui, come da quantità e sconto unitario concordati), senza chiedere conguagli aggiuntivi. A tale calcolo, elementare e coerente con la previsione dell'accordo collettivo, il convenuto – che non nega la mancata emissione delle note di credito per l'importo fisso pagina 21 di 27 quadrimestralmente dovuto salvo l'eventuale conguaglio a fine anno - oppone contestazione del tutto generica in ordine a circostanze delle quali, quale proprietaria dell'impianto e fornitrice esclusiva del ricorrente, per necessità
logica ha o può autonomamente avere immediata e piena contezza (tipo di impianto gestito dal proprio comodatario/somministrato, se post-pay o servito;
quantità di carburante dallo stesso per ogni anno ritirata, superiore o inferiore al quantitativo 100 mc – per il quale lo sconto variabile è concordato, e presupposti dunque dell'eventuale conguaglio finale a favore del fornitore, che
è logicamente lo stesso fornitore ad eventualmente misurare e liquidare in addebito): è dunque suo onere contestare in modo specifico, senza limitarsi alla generica obiezione di mancata prova da parte del ricorrente circa il tipo di impianto a lui comodato e l'assenza dei presupposti eventuali di un conguaglio finale a proprio favore, in riduzione rispetto all'importo fisso che la stessa è
per contratto tenuta ad accreditare e non ha accreditato. Parte convenuta va perciò condannata al pagamento, come da domanda, dei ratei fissi scaduti dal
20 giugno 2017 al 20 giugno 2021 (ultimo scaduto prima dell'introduzione della causa) per totale importo di € 48.100,00. Per il periodo successivo all'introduzione della causa la pronuncia va limitata alla dichiarazione di validità ed efficacia nei confronti di dell'accordo Parte_2
collettivo aziendale sino a conclusione di nuovo accordo (o altrimenti a cessazione dei rapporti contrattuali) e all'accertamento conseguente dell'obbligo per di osservarne, in costanza dei rapporti e Parte_2
pagina 22 di 27 delle forniture, le condizioni economiche. Quanto infine alla domanda di pagamento di importo pari allo sconto unico di gestione, differenziato per impianti self service e servito e parzialmente non corrisposto da Parte_2
, il calcolo proposto da perito di parte (v. relazione contabile
[...]
asseverata 23 agosto 2021 rag. doc. 17) quantifica in € 102.361,05 Per_1
oltre IVA il margine differenziale non corrisposto al gestore nel periodo compreso tra il 28 aprile 2017 e il 31 gennaio 2021, ed è corredato da analitico conteggio, mese per mese, di quantità vendute in regime servito e self service,
dello sconto unitario e dell'importo totale periodico da corrispondere per l'uno e l'altro tipo di impianto, e da finale calcolo differenziale tra quanto spettante secondo l'accordo collettivo e quanto in effetti versato da CP_3 Parte_2
, per importo inferiore e unilateralmente determinato dalla fornitrice.
[...]
Anche a tale riguardo, la convenuta – in replica a tali allegazioni in fatto e produzioni, e al conteggio del margine differenziale che su tali dati si fonda –
si è limitata ad opporre generica contestazione, laddove invece, per le stesse ragioni sopra considerate (quantità e prezzi delle forniture effettuate e le basi di calcolo dello sconto che il ricorrente indica e utilizza a fondamento della domanda sono tutti tratti da dati contabili che , Parte_2
proprietaria degli impianti e fornitrice esclusiva, conosce e può
immediatamente e puntualmente verificare e comparare con quelli che essa ha utilizzato o era tenuta ad utilizzare nella determinazione del margine a favore del gestore), aveva l'onere e la piena possibilità di contestare in modo pagina 23 di 27 specifico, senza limitarsi alla generica obiezione di mancata prova di esse. La
domanda del ricorrente va accolta dunque anche con riguardo alla condanna al pagamento del differenziale sullo sconto di gestione non corrisposto, come quantificato nella perizia contabile in € 102.361,05 oltre IVA.”
si è limitata a dedurre genericamente che controparte Parte_1
non ha adeguatamente provato l'ammontare del proprio credito, non potendo ritenersi sufficiente la documentazione di parte prodotta in quanto di formazione unilaterale, ed a contestare altrettanto genericamente che il gestore non aveva indicato la natura dell'impianto utilizzato (Post Pay, Servito, Split
Lane, Self Service) e la quantità carburante fornito (benzina; gasolio, Gpl) ed ogni altro elemento costituente il presupposto per il riconoscimento del diritto azionato.
I motivi di censura, in realtà, non colgono nel segno, non essendo state le argomentazioni con cui il Giudice di prime cure ha, invece, ritenuto sufficienti gli elementi forniti dal gestore a fronte della mancata specifica contestazione ad opera della parte opponente, che pure era in possesso di alcuni dei dati rilevanti inerenti all'attività del gestore ed avrebbe, perciò, alla luce di essi,
potuto specificare tali contestazioni.
Nell'Accordo 2014 le voci “Sconto base” e “Incentivo di qualità” erano accorpate in uno Sconto Unico di Gestione, fissato in 36,50, al mc al netto di i.v.a. per gli impianti self- service e Split line (ossia sempre benzine, gasoli venduti in modalità self- service) e in € 45 al mc, al netto di i.v.a., per pagina 24 di 27 l'impianto servito.
Per la voce relativa al cd. “Ulteriore sconto variabile” l'Accordo del 2014
richiama il contenuto del precedente accordo del 19.12.2011.
Con riguardo a tale ultima voce, il punto 2 dell'Accordo del 2011, prevedeva la sua erogazione in tre rate da € 3.700,00 ciascuna entro il 20 febbraio, 20
giugno e 20 ottobre di ogni anno e dunque il primo giudice ha liquidato le ulteriori rate maturate dal giugno 2017 al giugno 2021 con un calcolo matematico che non necessità di particolari accertamenti.
Con riguardo all'altra voce, imputabile al mancato riconoscimento dello
Sconto Unico di Gestione (ossia il cd. differenziale) ossia lo sconto che avrebbe dovuto praticare nel momento in cui forniva Parte_2 Parte_2
il carburante al gestore rispetto al prezzo consigliato, chiamato differenziale,
osserva la Corte che era a conoscenza dei quantitativi di Parte_2
carburante forniti e dunque della ricorrenza di tutti i presupposti previsti dall'Accordo 2014 per l'erogazione dello sconto. Non vi è stata dunque alcuna inversione dell'onere probatorio in quanto il Tribunale, sulla scorta dei dati in suo possesso, ha ravvisato la correttezza delle somme pretese sia per effetto della consulenza di parte, sia perché a fronte di criteri certi cristallizzati negli
Accordi del 2011 e del 2014 il soggetto debitore, nella sua qualità di fornitore,
era nelle condizioni di svolgere contestazioni specifiche alla metodologia di calcolo che di converso ha omesso.
Parimenti infondata la censura afferente alla liquidazione delle rate febbraio e pagina 25 di 27 giugno 2021 in quanto la domanda attorea era estesa anche alle “ulteriori quote successive e gli ulteriori differenziali”.
In conclusione, l'appello proposto da già Parte_1 [...]
va pertanto rigettato con conseguente integrale Controparte_4
conferma della sentenza impugnata.
Per la sua soccombenza l'appellante va condannato a rifondere in favore di parte appellata le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 9.991
(di cui euro 2.977 per la fase di studio, euro 1.911 per la fase introduttiva ed euro 5.103 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando,
- rigetta l'appello proposto da già Parte_1 Parte_2
e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
[...]
- condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado,
liquidate in parte come in parte motiva;
- accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025
pagina 26 di 27 IL CONSIGLIERE EST.
dott. Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 27 di 27