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Sentenza 27 settembre 2024
Sentenza 27 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/09/2024, n. 6074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6074 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2024 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione IV civile
R.G. 5868/2019
All'udienza collegiale del giorno 27/09/2024 ore 11:30
Dott. Antonella Izzo presidente
Dott. Claudia De Martin consigliere relatore
Dott. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere
Con l'assistenza del sottoscritto funzionario
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. presente Parte_1
Avv. DE ANGELIS GENNARO
Appellato/i
CP_1
Avv. ROSSINI ANDREA presente
CONTUMACE) Controparte_2 Controparte_3
***
Il collegio invita le parti alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente l'avv. chiede che il processo sia sospeso per pregiudizialità penale Parte_1
in considerazione della denuncia-querela presentata al Procura della Repubblica come da istanza e documentazione depositate in data 26.9.2024. Precisa le conclusioni come da atto di appello, illustrandone ampiamente i motivi. Si riporta a quanto scritto nelle note del
15.10.2020 e nelle note conclusive.
L'avv. Rossini eccepisce l'inammissibilità per tardività delle note conclusive dell'appellante, eccepisce anche l'inammissibilità dell'istanza di sospensione e dell'ulteriore documentazione depositata ieri e ne chiede lo stralcio. Si riporta alla comparsa che illustra ampiamente e alle note conclusive depositate.
La Corte decide con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di cui darà lettura a fine udienza.
1 IL FUNZIONARIO IL PRESIDENTE
Giuseppina Antonia Lavuda Antonella Izzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5868 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 27/09/2024 e vertente
TRA
avv.to (c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 Pt_1 C.F._1
da se medesima e dall'avv.to Gennaro de Angelis in virtù di procura rilasciata su foglio separato da intendersi allegato in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di essa avv.to in Roma, via Arbia n. 52 Parte_1
APPELLANTE
E
(P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Andrea Rossini in virtù di procura rilasciata su
2 foglio separato allegato alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, via Udine
n. 5;
APPELLATA
Controparte_4
APPELLATO- CONTUMACE
OGGETTO: appello contro sentenza n. 15201/2019 del Tribunale di Roma pubblicata in data 19/07/2019
FATTO E DIRITTO
§ 1. – Con atto di citazione notificato in data 5.10.2016, l'avv. Licia Cicchiello
Cacciatore conveniva in giudizio la e l'Amministrazione CP_5 [...]
rappresentando di aver acquistato una Controparte_4
multiproprietà in con la stipulando dapprima un preliminare CP_2 CP_5
e poi una promessa di vendita in data 17/05/1995 anche per conto del figlio minore e unitamente al figlio che all'epoca aveva Per_1 Persona_2
appena raggiunto la maggiore età, senza tuttavia mai stipulare il rogito notarile né controfirmare i regolamenti condominiali, essendosi trasferita a Firenze;
di avere per tale ragione sospeso il pagamento delle spese condominiali e di essersi vista negare il diritto di usufruire dell'appartamento, in virtù di una clausola non inserita nella promessa di acquisto. Rappresentava, inoltre, che il contratto era stato predisposto e redatto unilateralmente dalla e che in esso era CP_5
espressamente esclusa la possibilità di negoziare alcunché. Sosteneva pertanto l'applicabilità della normativa a tutela dei consumatori e dell'art. 1341 c.c., con conseguente nullità e/o inefficacia per vessatorietà delle clausole nn. 15 e 18, che stabiliscono (art. 15) come competente un Foro diverso da quello di residenza o domicilio effettivo dell'utente (nella specie, veniva indicato il Foro di Lagonegro anziché il Foro di Roma) e di alcune delle clausole nn. 1 a 19 in quanto, benché sottoscritte, non sono state, in realtà, allegate al primo rogito.
Inoltre, la mancata sottoscrizione del rogito impediva ad essa di Parte_1
3 conoscere il contenuto del Regolamento Condominiale e quello delle
Comunioni. In particolare, deduceva che nel Regolamento, sarebbe contenuta un'ulteriore clausola vessatoria (clausola n.7), che inibiva il godimento dell'immobile in caso di ritardo nel pagamento della quota condominiale. Tutto ciò premesso, chiedeva: << Piaccia al Tribunale, contrariis rejectis, 1) dichiarare la nullità, l'inefficacia ed inopponibilità – ai sensi dell'art. 33 e segg. del Codice del Consumo o, in subordine, ai sensi dell'art. 1469 e segg. e dell'art. 1341 c.c. – delle clausole vessatorie contenute nella promessa di vendita proposta da e sottoscritta dalla esponente e dai figli CP_5
e come indicate Controparte_6 Controparte_7
nella narrativa dell'atto; e per l'effetto dichiarare il diritto di godimento pregresso ed attuale – dell'unità immobiliare n. 5112 della multiproprietà
– per il periodo previsto nel contratto promissorio, ed in Controparte_2
conseguenza il diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito per mancata fruizione del bene che viene quantificato nell'importo di euro 15000,00
(quindicimila) pari alle spese di gestione addebitate dalla promessa di vendita all'anno 2016; 2) dichiarare la nullità della promessa di vendita sottoscritta il
17 maggio 1995, come depositata in atti;
In via subordinata. 3) Dichiarare la sussistenza del diritto della esponente a verificare i titoli su cui si basa il quantum che viene addebitato sia quanto al capitolo di spesa, sia in relazione ai criteri di suddivisione millesimale che pro quota;
4) accertare, previe le più opportune verifiche, che i costi di gestione addebitati per il godimento della unità immobiliare predetta sono stati determinati in base a criteri di riparto erronei e sulla base di capitoli di spesa in parte non pertinenti ed in parte eccessivi, alla luce del dato medio ed in assenza di rituale gara d'appalto; 5) per l'effetto condannare le convenute in solido a restituire le somme che indebitamente risultano addebitate in eccesso a far data dalla stipula della promessa di vendita, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e morali, derivanti dalla proposizione del Decreto Ingiuntivo, oltre che per responsabilità
4 da fatto illecito ex art. 2043 e segg. C.c. e art. 640 c.p. ed equivalenti all'importo delle spese di gestione annuali a far data dall'addebito delle spese gestionali;
il tutto con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del versamento della prima rata condominiale.”
Si costituiva in giudizio la per eccepire l'improcedibilità della CP_1
domanda così come proposta, per violazione dell'art. 84 D.L. n. 69/2013 (cd.
“Decreto del fare”), per non essere stata preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione della lite;
l'improcedibilità della spiegata domanda, per violazione dell'art. 3 D.L. n. 132/2014, così come convertito nella L. n. 162/2014, in quanto parte attrice aveva del tutto omesso di esperire nei riguardi di essa il tentativo obbligatorio ex lege di negoziazione assistita. Nel CP_1
merito, sulla premessa che l'attrice nelle conclusioni aveva proposto nei confronti di essa due domande: a) la prima risarcitoria e b) la seconda CP_5
finalizzata alla declaratoria di nullità di una promessa di acquisto sottoscritta oltre venti anni addietro, eccepiva la prescrizione di ogni diritto ed il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di condanna, in solido, alla ripetizione di somme, assertivamente, indebitamente percepite dal
“ ”, atteso cha essa in Controparte_4 CP_1
qualità di semplice condomino, non poteva essere chiamata a rispondere di condotte gestionali di competenza di altri soggetti giuridici. Eccepiva ulteriormente il difetto di legittimazione attiva in quanto le domande risultavano proposte anche in nome o nell'interesse dei figli, firmatari della promessa di vendita, ma ormai entrambi maggiorenni. Eccepiva l'improcedibilità della domanda per difetto di integrità del contraddittorio nei confronti dei figli dell'attrice. Contestava i rilievi di vessatorietà delle clausole. Rassegnava le seguenti conclusioni: <<
1. In via preliminare e di rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità della spiegata domanda per carenza di legittimazione, sia attiva che passiva, in capo alla parte attrice, per tutti i motivi indicati nelle osservazioni di cui al presente atto;
2. in via gradata e di rito, dichiarare
5 l'improcedibilità della spiegata domanda per avere, parte attrice, omesso di esperire, nei confronti della il tentativo obbligatorio di CP_1
conciliazione della lite, ex art. 84 D.L. n. 69/2013, convertito, con modificazioni, nella L. n. 98/2013, che ha reintrodotto l'obbligatorietà della mediazione civile e commerciale per le materie di cui all'art. 5 D.Lgs. n.
28/2010; 3. in via, ulteriormente, gradata e di rito, dichiarare l'improcedibilità della domanda, per avere, parte attrice, omesso di esperire, nei confronti della il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita, ex art. 3 D.L. n. CP_1
132/2014, così come convertito nella L. n. 162/2014; 4. in via, ancora, gradata e di rito, dichiarare l'improcedibilità della domanda per difetto di integrità del contraddittorio, con ogni più utile declaratoria del caso e di legge;
5. in via, ancora, subordinata, e di rito, accertare e dichiarare la propria incompetenza per territorio, ex art. 19 c.p.c., dichiarando competente, in sua vece, il Foro generale delle persone giuridiche, che nel caso che ci compete, risulta essere quello del
Mandamento di Lagonegro ed all'uopo, concedere alle parti i termini di legge per la riassunzione del presente giudizio dinanzi a detto Foro;
6. nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti tutti riferiti o riferibili alla promessa di acquisto del 17.05.1995, con ogni declaratoria del caso e consequenziale;
7. sempre nel merito, rigettare l'avversa domanda per l'intero, per essere la stessa infondata in fatto ed in diritto;
8. in ogni caso, anche provvedendone ex art. 96 c.p.c., condannare parte attrice, alla rifusione di spese e competenze di lite, oltre IVA, CPA ed RSF nella misura del 15%, come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario >>
Si costituiva il per eccepire Controparte_4
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita;
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto la domanda aveva ad oggetto il contratto promessa di acquisto del 17.05.1995 del quale esso condominio non era parte;
eccepiva la carenza di legittimazione attiva della che non poteva agire in giudizio per i suoi due figli, Parte_1
6 firmatari del contratto in quanto gli stessi erano divenuti maggiorenni;
eccepiva la prescrizione di tutti i diritti risalendo il preliminare all'anno 1995. Eccepiva
l'incompetenza territoriale del tribunale d Roma, l'inapplicabilità della disciplina a tutela del consumatore;
eccepiva la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e carenza di specificazione della domanda. Nel merito deduceva l'infondatezza delle domande e ribadiva la situazione di morosità dell'attrice. Concludeva chiedendo: < del presente giudizio per aver parte attrice omesso l'invito obbligatorio alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, come disciplinato dalla L.
n. 162/2014 ovvero, in via alternativa, per non aver esperito il procedimento obbligatorio di mediazione disciplinato appositamente dalla L. n. 98/2014 per le cause di natura condominiale;
2) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione, sia attiva, per essere la domanda estensibile a soggetti terzi non attori, che passiva, per non essere detto giudizio riferibile al
[...]
, pronunciandosi, per l'inammissibilità della Controparte_4
spiegata domanda, ovvero, in via subordinata, per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti pretermessi, ed, in ogni caso, per l'estromissione del suddetto Ente di Gestione dal presente giudizio, con relativa condanna alle spese di lite in capo all'attore; 3) Accertare e dichiarare la propria incompetenza per territorio, ex art. 23 c.p.c., dichiarando competente, in sua vece, il Foro di Lagonegro ed, all'uopo, concedere alle parti i termini di legge per la riassunzione del presente giudizio dinanzi al foro competente;
4)
Accertare e dichiarare la nullità dell'avverso atto di citazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 164, 4°co. c.p.c., condannando l'attore alla refusione delle spese del presente giudizio;
Nel merito: 5) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti tutti riferiti o riferibili alla promessa di acquisto del 17 maggio 1995, con ogni declaratoria del caso e consequenziale, nonché rigettare l'avversa domanda per essere la stessa infondata in fatto ed in diritto, nonché
7 non provata e basata su diritti inesorabilmente prescritti;
>>, con il favore delle spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie, venivano rigettate le richieste istruttorie di parte attrice e precisate le conclusioni all'udienza del 15.04.2019, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e decisa all'esito della scadenza di detti termini.
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 15201/2019 così statuiva: << 1) rigetta la domanda;
2) condanna parte attrice al rimborso dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., che liquida in complessivi € 3.000.00 in favore di ciascuna delle parti convenute;
3) condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 5.885,00 in favore dell'avv. Siria
Tarallo, ed in complessivi € 5.585,00 in favore dell'avv. Andrea Adamo, per dichiarato anticipo, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava: << preliminarmente si rileva che, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 132/2014, convertito in L. 162/2014
“…l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza…”; nel presente giudizio, non essendo stata rilevata e dichiarata detta improcedibilità alla prima udienza di comparizione delle parti (udienza rinviata al fine della formulazione di una proposta conciliativa), la stessa non risulta più rilevabile nella presente fase di giudizio;
si osserva ancora che le ulteriori eccezioni sollevate in via preliminare dalle parti restano assorbite dalle motivazioni che seguono in ordine alla totale nullità della domanda, come proposta da parte attrice nel corso del presente giudizio. L'originaria domanda formulata in via principale dalla risulta di per sé stessa nulla per assoluta indeterminatezza del suo Parte_1
oggetto e per la totale carenza di interesse ad agire in ordine alla declaratoria di
8 nullità di talune (non specificate se non con riferimento a quella di cui all'art. 18) clausole che si assumono vessatorie tramite l'incredibile richiamo della normativa di cui al d. lgs n. 206/2005 (chiaramente non applicabile, ratione temporis, alla fattispecie oggetto di causa): non si comprende quale sia l'interesse alla declaratoria di nullità di talune clausole, se poi la Parte_1
richiede dichiararsi nullità dell'intero contratto preliminare (senza specificare sulla base di quale dei requisiti tassativi di cui all'art. 1418 c.c.); né pare francamente comprensibile il nesso logico-giuridico tra la dichiarata nullità del contratto (o la nullità di talune clausole) ed il diritto di godimento pregresso ed attuale dell'unità immobiliare, da cui deriverebbe il diritto al risarcimento del danno per il mancato godimento del bene (per periodi assolutamente indeterminati), dal momento che dal contratto nullo non può, per definizione, discendere alcun effetto sostanziale e, quindi, alcun diritto al godimento dell'immobile. Ma se la domanda è chiaramente nulla nella sua formulazione originaria, per la intrinseca contraddittorietà dei petita e la totale disconnessione logica delle richieste, tale nullità si evidenzia ulteriormente nella precisazione ed integrazione delle domande che parte attrice ha offerto nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. nella quale, per un verso, ha sostanzialmente rinunciato a tutte le domande risarcitorie e restitutorie ed a quelle proposte nei confronti del
, e, per altro verso, ha introdotto delle richieste assolutamente nuove CP_4
(e, come tali, inammissibili) che, stravolgendo l'originario oggetto del giudizio, si appalesano ancor più confusionarie ed incomprensibili rispetto a quelle originarie. Nella prima memoria di cui all'art. 183 c.p.c., parte attrice, nel confermare la domanda di declaratoria di nullità del contratto preliminare, chiede dichiararsi la risoluzione di diritto dello stesso ai sensi dell'art. 2654 bis, comma 3, c.c. (domanda palesemente infondata nel merito, dal momento che il decorso del termine di legge concerne soltanto gli effetti della trascrizione del contratto e non certo la validità ed efficacia dell'atto negoziale): si tratta, in ogni caso, di una domanda assolutamente nuova e la cui formulazione non si è resa
9 necessaria in replica alle avverse deduzioni, sicché la stessa (oltre che chiaramente infondata nel merito) si appalesa totalmente inammissibile, non essendo diretta alla mera precisazione, modifica ed integrazione delle originarie richieste, ma comportando un incredibile stravolgimento della originaria materia del contendere ed introducendo temi di indagine sui quali non si è ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti. Per il resto, la domanda precisata da parte attrice in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c. ha ad oggetto la sola declaratoria di nullità del contratto preliminare o di indefinite clausole contrattuali, cui non segue alcuna domanda sostanziale, che possa, in qualche modo, legittimare e fondare l'interesse giuridico della parte alla pronuncia di una sentenza di tal genere e contenuto;
in ogni caso, la domanda di nullità contrattuale resta totalmente sfornita di qualsivoglia allegazione in punto di diritto, non risultando affatto chiaro, dalla caotica prospettazione difensiva offerta dall'attrice, quale sarebbe il motivo tassativo che renderebbe nulla l'intera contrattazione (e non già le sole clausole impugnate e contestate in ragione della loro asserita vessatorietà). Ancora in sede di scritti conclusionali, parte attrice modifica la domanda ed introduce delle richieste assolutamente nuove ed inammissibili, formulando richiesta di declaratoria di risoluzione contrattuale per mutuo dissenso e di inesistenza del contratto (senza, peraltro, essersi mai premurata di provvedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti contrattuali); si osserva ancora che nel contratto preliminare di riferimento non risulta contenuta alcuna clausola che escluda il godimento della porzione immobiliare oggetto di compromesso per il caso di mancato pagamento delle spese condominiali, né la si è mai Parte_1
premurata di indicare con precisione a quale clausola specifica si riferisca la sua indefinita domanda di nullità. La confusione è totale ed insanabile, ed ancora in fase decisoria e nonostante le specifiche contestazioni di entrambe le parti convenute, non risulta chiaro quale sia l'effettivo ed ultimo oggetto della domanda, nonché l'interesse della parte ad una declaratoria di nullità (del
10 contratto o di singole clausole?) cui non segue alcuna domanda sostanziale
(restitutoria o risarcitoria, alle quali la ha implicitamente rinunciato, Parte_1
non riproponendole in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c), sicché la domanda, come proposta, non può che trovare integrale rigetto. L'evidente infondatezza della domanda e la continua rimodulazione della stessa nel corso di tutto il giudizio, con continue modifiche in ognuno degli scritti difensivi prodotti da parte attrice;
l'indeterminatezza del suo stesso oggetto;
la confusionaria prospettazione dei fatti e la mancata allegazione delle ragioni di diritto sottese alle ondivaghe richieste dell'attrice; la sostanziale rinuncia alle domande restitutorie e risarcitorie (peraltro totalmente indeterminate e sfornite dell'allegazione dei loro stessi elementi costitutivi), che priva di ogni significato giuridico la domanda principale di nullità; il coinvolgimento di un soggetto (il
) del quale non è chiara la specifica funzione nell'ambito del CP_4
presente giudizio pur dopo la rinuncia a tutte le domande proposte nei suoi confronti;
l'aver agito sulla base di un contratto preliminare mai eseguito, la cui stipula risale ad oltre un ventennio dalla notifica dell'odierno atto di citazione;
il mancato coinvolgimento e la mancata integrazione del contraddittorio (pur dopo le specifiche eccezioni in tal senso sollevate dalle parti convenute) nei confronti di soggetti che, in quanto parti di un contratto del quale viene chiesta la nullità, sarebbero stati litisconsorti necessari, comportano una valutazione ampiamente negativa in ordine a tutto il comportamento processuale tenuto dalla e Parte_1
portano alla condanna della stessa, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per effetto della sua responsabilità processuale aggravata. Si ravvisa sicuramente, nel caso di specie, un'ipotesi di colpa grave dell'attrice e di vero e proprio abuso del processo, tale da giustificare la sua condanna, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento in favore delle controparti del danno derivato dall'esercizio di un'azione palesemente infondata e temeraria, che ha comunque costretto le convenute a costituirsi nell'ambito di un giudizio protrattosi per diversi anni e richiedente l'esplicazione di un'attività difensiva di non irrilevante portata.
11 La liquidazione, effettuata equitativamente, risulta ragionevolmente commisurata al complessivo importo di € 3.000.00 in favore di ciascuna delle controparti, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno difensivo profuso dalle stesse. Le spese di giudizio, liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice.>>
§ 3. – Ha proposto appello formulando cinque motivi di Parte_1
gravame (tre di rito, uno di merito, articolato su più punti ed il quinto afferente alle spese di lite), di seguito illustrati;
avanzava istanza di inibitoria e rassegnava le seguenti conclusioni:<< voglia la Corte d'Appello di Roma riformare la impugnata sentenza e per l'effetto: in via preliminare ai sensi degli artt.359 e
184 bis cpc e 1372 c.c. rimettere in termini l'appellante sulla perché possa richiedere la risoluzione del contratto per mutuo dissenso;
Se non venisse concessa la rimessione in termini voglia il Collegio in via definitiva 1)
Dichiarare d'ufficio la risoluzione del contratto preliminare d'acquisto tra l'appellante e la soc. per mutuo dissenso;
2) In via gradata: Dichiarare CP_1
la violazione degli artt. 101 co.2 e 183 co.4 cpc e per l'effetto dichiarare la rilevabilità d'ufficio della efficacia sopravvenuta dell'indicato preliminare d'acquisto per mancata stipulazione rogito notarile nel termine decennale;
3) In ulteriore graduazione: Rilevare d'ufficio la cessata materia del contendere per l'oggettivo venir meno della res controversa;
4) E ancora in ulteriore grado: Dichiarare la nullità della sentenza per violazione del diritto al contraddittorio per omessa fissazione della udienza per la discussione orale richiesta dall'attrice ai sensi dell'art. 281 quinquies co. 2^ cpc;
5)
Dichiarare illegittima la condanna ex art. 96 cpc;
6) Condannare la CP_8
per abuso del processo, per avere resistito in giudizio nonostante la espressa
[...]
propria dichiarazione di sopravvenuta inefficacia del contratto preliminare d'acquisto; 7) Condannare il per abuso del Controparte_4
processo per avere resistito in giudizio asserendo essere perduranti gli effetti
12 obbligatori del preliminare “ancorché non seguito da contratto definitivo”; 8)
Dichiarare l'indeterminatezza delle spese legali cui l'appellante è stata condannata, e per l'effetto dichiararne la illegittimità; 9) Condannare le parti convenute alle spese di lite del doppio grado di giudizio a favore dell'appellante.>>
Si costituiva per chiedere il rigetto dell'inibitoria; per eccepire CP_1
l'inammissibilità e comunque l'infondatezza in fatto ed in diritto del gravame e rassegnava le seguenti conclusioni:<< preliminarmente, la declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 e dell'art. 348 bis, c.p.c., in ragione delle motivazioni esposte ai paragrafi 2.1 e 2.2. Nel merito, in ogni caso ed in accoglimento delle argomentazioni esposte (supra, cap. 3), il rigetto integrale del proposto appello, in quanto assolutamente infondato, in fatto ed in diritto, con la conseguente conferma della decisione resa dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 15207/2019, e la condanna dell'appellante alla refusione delle spese del presente giudizio, da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, nonché la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con liquidazione equitativa.>>
La Corte, con ordinanza del 21 aprile 2020, rigettava l'istanza di inibitoria;
all'udienza del 16 ottobre 2020 dichiarava la contumacia dell'appellato non costituito e su impulso dell'appellante verificava i poteri di rappresentanza di concedendo termine per l'integrazione documentale sino al 27/10/2020 ed CP_5
a tale udienza rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita.
La causa, da ultimo, veniva rinviata all'udienza del 27 settembre 2024 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note. Hanno depositato note i difensori delle parti costituite.
In data 26 settembre 2024 l'avv.to depositava istanza di sospensione Parte_1
del presente giudizio risultando pendente procedimento penale, collegato al
13 presente giudizio, relativo a < esaminate.>> ed a << eccezioni alla invalidità dell'attestato di conformità sottoscritto da due differenti legali per le sottoscrizioni della parte conferente mandato – completamente difformi l'una dall'altra - sono rilevabili d'ufficio.>>
All'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni come da verbale e discutevano la causa che veniva contestualmente decisa.
§ 4. – i motivi di gravame
§ 4.1 – Con il primo motivo titolato: < contendere>> censurava la sentenza di primo grado per non avere il Tribunale dichiarato la cessazione della materia del contendere a seguito della dichiarazione, nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado, da parte della della sopravvenuta inesistenza del titolo su cui si fondava la CP_1
domanda dell'attrice in primo grado, ossia del contratto preliminare.
§ 4.2 – Con il secondo motivo titolato: < istruttore ex art. 101 co. 2 e art. 183 co. 4 cpc >> criticava la sentenza del
Tribunale per non avere il primo giudice dichiarato d'ufficio la nullità del contratto preliminare e per non aver << segnalato la possibilità di potere dichiarare d'ufficio la risoluzione >> dello stesso, come invece avrebbe dovuto disporre secondo quanto previsto dall'art. 1421 c.c. Significava che tanto comportava la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Su tali premesse, l'appellante chiedeva di essere rimessa in termini ex art. 354, comma IV, c.p.c. con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto per mutuo dissenso e ai relativi effetti restitutori.
§ 4.3 – Con il terzo motivo titolato: < dell'art. 281 quinquies co. 2 cpc>> l'appellante lamentava l'omessa fissazione dell'udienza di discussione in primo grado, rappresentando che tale circostanza non le aveva permesso di replicare alla comparsa conclusionale del
[...]
, in particolare nella parte in cui quest'ultimo Controparte_4
14 aveva contestato la dichiarazione della società di intervenuta caducazione CP_5
del contratto preliminare di acquisto. Inoltre, l'appellante contestava di non aver potuto replicare alla richiesta, da parte del Controparte_4
di condanna ex art. 96 c.p.c., in quanto non riscritta nella prima
[...]
memoria ex art. 183 c.p.c. e dovendo, quindi, intendersi rinunciata.
§ 4.4 – Con il quarto motivo titolato: < asserzione di “indeterminatezza dell'oggetto” >> l'appellante sosteneva la contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui, da un lato, evidenziava che nell'atto di citazione essa attrice aveva chiesto in via principale la nullità del contratto preliminare ex art. 1469-bis c.c e, dall'altro, aveva affermato che: < principale è nulla per assoluta indeterminatezza dell'oggetto>>. Lamentava di non aver mai fatto riferimento all'art. 1469-bis c.c. nei propri atti e sosteneva che non vi fosse contraddizione né indeterminatezza delle due domande (quella di nullità dell'intero contratto e di nullità delle singole clausole vessatorie) in quanto le clausole del contratto sarebbero state << talmente penalizzanti da impedire – se conosciute – la stipula del contratto >>.
In secondo luogo, censurava la sentenza del primo Giudice nella parte in cui aveva ritenuto la: << totale carenza di interesse ad agire per la declaratoria di nullità di talune clausole non specificate che si assumono vessatorie >>, sostenendo sul punto il totale travisamento delle difese avendo essa attrice ben specificato sin dall'atto di citazione le clausole del contratto che riteneva vessatorie, ossia: a) quelle che prevedevano l'accettazione del Regolamento condominiale senza che esso fosse previamente conoscibile alla firma del preliminare;
b) la deroga alla competenza territoriale stabilita ex lege a favore del consumatore e c) l'esclusione dal godimento del bene. Rappresentava che tanto integrava il suo interesse ad agire per la domanda di nullità del contratto e per la conseguente domanda di risarcimento del danno per il divieto di accesso all'unità immobiliare e l'abuso del diritto del Parte_2
[...] per l'ottenimento del decreto ingiuntivo n. 213/2013, da
[...]
considerarsi nullo per << inesistenza sopravvenuta del preliminare di acquisto
->
In terzo luogo, criticava la sentenza nella parte in cui il tribunale aveva ritenuto l'inapplicabilità ratione temporis del d.lgs. n. 206/2005, poiché il contratto in questione, benché stipulato in epoca antecedente alla normativa richiamata, era un contratto di durata i cui effetti si protraevano ed era quindi ancora in esecuzione e perciò detti effetti rimanevano regolati dalla legge in vigore al momento in cui si realizzavano.
In quarto luogo, censurava del passo motivazionale nel quale il tribunale aveva ritenuto << l'infondatezza della domanda attrice per contraddittorietà di petita e la proposizione di jus novorum >>, sostenendo, al contrario, di non aver presentato domande nuove, ma di aver modificato la domanda solo in conseguenza della sopravvenuta e << inaspettata >> dichiarazione di caducazione del contratto per mancanza del rogito notarile;
che la confusione era stata ingenerata anche dalle difese eccepite dalle parti convenute.
In quinto luogo, contestava la pronuncia del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto che su essa attrice incombesse l'onere di integrare il contraddittorio nei confronti di terzi, senza tuttavia individuare tali soggetti. Censurava, infine, la sentenza nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto il difetto di legittimazione passiva del che Controparte_4
sarebbe stato, invece, legittimamente chiamato, in quanto era tale soggetto ad aver applicato la clausola di adesione al Regolamento, ad aver impedito all'appellante utilizzo della multiproprietà e ad aver richiesto il decreto ingiuntivo.
Censurava la sentenza altresì nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto l'indeterminatezza delle domande risarcitorie e restitutorie e sosteneva di averle, invece, specificamente precisate nelle conclusioni del proprio atto di citazione;
lamentava l'erroneità del passo motivazionale in cui il tribunale aveva
16 condiviso l'eccezione del in ordine Controparte_4
alla rinuncia delle domande proposte nei confronti dello stesso, ribadendo i motivi per i quali quest'ultimo è stato chiamato.
Da ultimo censurava la sentenza nella parte in cui risultava pronunciato l'abuso del diritto da parte di essa attrice << per aver agito su un contratto preliminare mai eseguito >>; sosteneva che la responsabilità, al contrario, andasse imputata a che, nonostante avesse dichiarato l'inesistenza sopravvenuta del CP_1
contratto preliminare, non aveva richiesto al giudice << la cessata materia del contendere o la declaratoria ex officio della caducazione dell'atto di acquisto >>
e al per aver proposto decreto Controparte_4
ingiuntivo nonostante l'inesistenza del contratto.
§ 4.5 Con il quinto motivo censurava il capo relativo alla condanna alle spese di lite lamentando che le stesse erano state determinate in maniera forfettaria, con conseguente mancanza di proporzionalità << tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e le attività processuali richieste >> e senza tener conto del comportamento processuale tenuto dai convenuti con riguardo alle proposte conciliative formulate dall'appellante.
§ 5 – Le questioni preliminari
§ 5.1 – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato a mente dell'art. 348 bis c.p.c., secondo cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica, in limine litis, che l'impugnazione non ha “una ragionevole probabilità” di essere accolta, meritando le argomentate ragioni contenute nell'atto di appello che afferiscono ad una pluralità di rilievi a violazioni procedurali un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito.
§ 5.2 – Sempre preliminarmente non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti
17 dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello.
Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte,
l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata;
sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass. n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000).
Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse che, in quanto strettamente connesse tra loro, possono essere unitamente delibate.
§ 5.3 Va disattesa l'eccezione di inammissibilità delle note conclusionali di parte appellante sollevata da parte appellata all'odierna udienza in quanto le note suddette risultano inviate telematicamente in data 27 luglio 2024 e quindi tempestivamente rispetto all'odierna udienza e solo accettate dalla cancelleria in data 29/07/2027 (lunedì).
18 § 5.4 Va disattesa altresì l'eccezione di inammissibilità della richiesta di sospensione del giudizio essendo la stessa conseguente a fatto sopravvenuto.
Venendo alla delibazione nel merito della richiesta di sospensione, osserva preliminarmente il Collegio che questa Corte ha verificato i poteri di rappresentanza del legale rappresentante di e la validità della procura CP_5
rilasciata per il grado d'appello avendo concesso termine all'udienza del 16 ottobre 2020 alle parti per il deposito di note autorizzate e rinviando all'udienza del 30 ottobre 2020 per la verifica dell'integrità del contraddittorio. Il difensore di depositava in data 26 ottobre 2020, unitamente alle note, visura storica CP_5
di e procura di del 22 ottobre 2020. All'udienza di rinvio del 30 CP_5 CP_5
ottobre 2020 nulla più rilevando le parti che, d'accordo, chiedevano un rinvio per la precisazione delle conclusioni (cfr. verbale di udienza), la causa veniva rinviata per detto incombente. La documentazione allegata dall'appellante all'istanza di sospensione del processo del 26 settembre 2024 è rappresentata da una denuncia querela del 18 settembre 2024 con istanza di sequestro in relazione al documento portante la procura rilasciata dal legale rappresentante di in CP_5
data 22 ottobre 2020 che certamente afferisce al presente giudizio, ma non ne costituisce causa pregiudiziale attesa la fase embrionale del procedimento penale. Invero, per giurisprudenza costante: < processo civile per pregiudizialità penale, e ex art. 295 c.p.c. è subordinata, a norma dell'art. 211 disp att. c.p.c alla condizione che l'azione penale sia stata effettivamente esercitata, nelle forme previste dall'art. 405 c.p.p mediante la formulazione o la richiesta di rinvio a giudizio. Ciò significa che la sospensione richiede, quale primo e irrinunciabile presupposto, la contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale, sicché la sospensione stessa non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia o di una querela e della conseguente apertura di indagini preliminari (conf. Cass. n.
10974/2012, n. 16700/2014; n.11688/2018). L'istanza va dunque rigettata.
§ 6 – L'analisi dei motivi
19 Giova premettere che parte appellante con le note autorizzate depositate il 27 luglio 2024 ha così rassegnato le conclusioni alla luce delle ultime difese svolte:
< quali la inammissibilità della impugnazione;
Nel merito, previo rigetto delle difese avversarie, accogliere i Motivi dell'appello in riforma della sentenza impugnata n. 15207/2019 Tribunale di Roma e per l'effetto dichiarare ex officio la cessata materia del contendere, e/o in subordine la risoluzione del contratto per mutuo dissenso;
nulla alle spese di controparte di entrambi i gradi di giudizio>>
L'appellante, quindi, insiste in maniera puntuale per l'accoglimento del primo e del secondo motivo di gravame. In sede di discussione risulta ampiamente illustrato il giudizio.
§ 6.1 il primo motivo è infondato.
L'appellante si duole che il tribunale non abbia rilevato che sulla base delle difese delle parti risultasse cessata materia del contendere e non abbia pronunciato in conformità.
Rileva la Corte che parte attrice in primo grado dopo avere rassegnato le conclusioni sopra trascritte al punto 1 (pag. 5), con la memoria depositata nel primo termine ex art. 183 c.p.c così precisava le domande: << si conclude per l'accoglimento delle eccezioni sollevate in ordine alla vessatorietà delle clausole in oggetto, della dichiarazione di nullità del contratto preliminare, della risoluzione di diritto dell'indicato contratto per caducazione del termine di cui al co.3 art.2645 bis c.c.; si conclude altresì perché il giudice assegnatario voglia dichiarare d'ufficio la vessatorietà delle clausole in oggetto di cui è esplicitata in atti la vessatorietà e dichiarare d'ufficio la risoluzione di diritto del contratto preliminare. Si conclude inoltre perché il giudice voglia respingere tutte le eccezioni sollevate dalle controparti, le controdeduzioni e le conclusioni contenute nelle comparse di costituzione e risposta>>; nella memoria depositata nel secondo termine così concludeva: <
20 respingere le eccezioni e contestazioni di controparte dichiarandole infondate nonché inammissibili, e di contra accogliere la domanda attrice come modificata nella memoria ex art.183 comma 6 n.1 cpc, nonché quanto nell'atto di citazione>> ed infine, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 aprile
2019, così risulta trascritto a verbale: <
[...]
, la quale precisa le conclusioni come da atto di citazione e successive Parte_1
memorie ex art. 183 c.p.c.; chiede il rigetto delle domande avverse e le contrapposte eccezioni, con accoglimento della domanda attorea. Specifica che la domanda di cui alla prima memoria ex art. 183 c.p.c. deve intendersi integrata con la richiesta di estinzione del rapporto costituito con il contratto preliminare per omessa stipula del definitivo e declaratoria di prescrizione dei diritti del contratto preliminare, per sopravvenuta inefficacia dello stesso>> A detta udienza risultava presente il difensore del che così precisava: << E' CP_4
presente per il Condominio convenuto l'avv. Natalia Carpineto in sostituzione dell'avv. D'Adamo come da delega che deposita, la quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta e successive memorie ex art. 183
c.p.c.; impugna le conclusioni come rassegnate in data odierna da parte attrice, in quanto diverse rispetto a quelle di cui alla prima memoria ex art. 183 c.p.c.>>
Risultava assente le cui conclusioni risultavano essere quelle contenute CP_5
nella comparsa di costituzione ( sopra trascritte), integralmente confermate e trascritte nella successiva memoria depositata nel primo termine ex art. 183 6 co.
c.p.c. ed ampiamente illustrate nella comparsa conclusionale depositata il 14 giugno 2019.
Rileva la Corte che, indiscussi i principi che la pronuncia di cessazione della materia del contendere debba essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio (Cass.
06/02/2007, n. 2567; Cass. 03/03/2006, n. 4714), senza che sia necessario un espresso accordo delle parti (in tal senso Cass. 10553/2009, 19568/2017) - atteso che, indipendentemente dalle conclusioni, spetta al giudice valutare l'effettiva esistenza del venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione nel merito
21 (Cass. 5188/2015; 30251/2023), all'evidenza la posizione di contrasto tra le parti
- anche in relazione alle questioni preliminari e pregiudiziali di rito mai rinunciate – permaneva all'esito del giudizio di primo grado allorché la causa veniva devoluta per la decisione sulle sopra trascritte conclusioni. Invero, la cessazione della materia del contendere presuppone che nel corso del giudizio sopravvenga la carenza d'interesse alla definizione del giudizio e tanto postula che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle originarie ragioni di contrasto tra le parti e tali da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.
Nel caso in esame, l'appellante individua tale fatto sopravvenuto nella argomentazione difensiva contenuta nella comparsa di costituzione di CP_5
nella quale ripetutamente afferma che “il rapporto contrattuale non è mai divenuto definitivo ed è incapace di spiegare effetti tra le parti”; che la promessa d'acquisto sottoscritta dall'attrice “è inefficace”, che “ allo stato tra le parti non
è in essere alcun rapporto giuridico e la contrattazione non spiega più la minima efficacia “.
Tanto premesso va evidenziato che la comparsa di costituzione di prende CP_5
posizione sulle domande introdotte con l'atto di citazione: 1) di nullità delle clausole vessatorie contenute nella promessa di vendita, 2) di accertare il diritto di godimento dell'attrice e dei suoi figli, pregresso ed attuale, dell'immobile in multiproprietà – per il periodo previsto nel contratto – e 3) di conseguenza condanna delle parti convenute al risarcimento del danno per il mancato godimento di detto immobile ( in quanto per effetto della morosità le era stato inibito detto godimento); 4) dichiarare la nullità della promessa di vendita sottoscritta il 17 maggio 1995; 5) dichiarare il diritto dell'attrice a verificare i titoli su cui si basa il quantum che le viene addebitato con condanna delle parti convenute, in solido, alla restituzione delle somme addebitate in eccesso a far data dalla stipula della promessa di vendita.
22 oltre a proporre le eccezioni preliminari di inammissibilità, di difetto di CP_5
legittimazione passiva ed attiva dell'attrice, eccepiva la prescrizione di tutti i diritti riferibili alla promessa d'acquisto, già inefficace in quanto mai divenuta definitiva.
Rileva in proposito Corte che mentre agiva per ottenere una Parte_1
pronuncia di nullità delle clausole della promessa di vendita per ottenere l'accertamento della sussistenza in suo favore di un credito restitutorio e risarcitorio a far data dalla stipula della promessa, ha opposto la CP_5
prescrizione dei crediti e ha dedotto l'inefficacia della scrittura senza mai ammettere la nullità delle clausole in quanto vessatorie, questione che costituiva l'oggetto della domanda. Anzi, sul punto ha svolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. Per altro verso, va osservato che il Tribunale, allorché ha motivato il rigetto della domanda perché nulla per assoluta indeterminatezza, ha evidenziato la contraddittorietà tra la domanda volta ad ottenere la pronuncia di nullità delle clausole asseritamente vessatorie e la nullità dell'intero contratto preliminare e di questa domanda con l'accertamento del diritto a godimento pregresso e futuro dell'unità immobiliare, diritto che, in quanto violato per il pregresso, le avrebbe dato il diritto alle domande risarcitorie proposte. Il tribunale ha rilevato l'assoluta contraddittorietà tra le domande così proposte sul rilievo che << dal contratto nullo non può per definizione discendere alcun effetto sostanziale e quindi alcun diritto al godimento dell'immobile>>. CP_5
ha sempre sostenuto la validità del contratto avendo eccepito la prescrizione delle domande risarcitorie, oltre al proprio difetto di legittimazione passiva.
Trattasi di pluralità di domande introdotte nei confronti di due parti convenute, entrambe costituitesi e che hanno svolto tesi difensive confliggenti con quelle sostenute da parte attrice;
alcun evento è sopravvenuto nel corso del giudizio idoneo a far venir meno le plurime ragioni di contrasto tra tutte le parti.
§ 6.2– il secondo motivo è infondato
23 Con il motivo in esame l'appellante (pag. 7 atto di appello) chiede alla Corte di dare applicazione al disposto di cui all'art. 354 co, 4 c.p.c e rimettere in termini essa appellante sulla domanda volta “alla risoluzione del contratto per mutuo dissenso ed agli effetti restitutori” o, in alternativa, pronunciare direttamente l'inesistenza sopravvenuta del contratto.
In sintesi, la motivazione in diritto che sostiene suddetto motivo individua l'errore compiuto dal primo giudice nell'aver omesso di attivare il rilievo officioso di cui all'art. 183 co. 4 c.p.c (previgente) che disponeva: << nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione>> e, quale richiesta, l'applicazione del disposto di cui all'art. 354 c.p.c comma 4 nel testo previgente che disponeva << se il giudice d'appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell'art, 356 c.p.c>> e così di essere rimessa in termini per chiedere una pronuncia : < per mutuo dissenso ed agli effetti restitutori>> o per sentir dichiarare direttamente dalla Corte l'inesistenza del contratto.
Tanto premesso, rileva la Corte che il tribunale non è incorso in alcuna violazione dell'art. 183 co. 4 c.p.c per non aver rilevato d'ufficio “ogni possibile causa di nullità”. Al contrario, il primo giudice ha chiaramente detto che la domanda di nullità contrattuale come proposta << resta totalmente sfornita di qualsivoglia allegazione in punto di diritto, non risultando affatto chiara, nella caotica prospettazione difensiva dell'attore, quale sarebbe il motivo tassativo che renderebbe nulla l'intera contrattazione (e non già le clausole impugnate in ragione della loro asserita vessatorietà)>> Circa la contraddizione insita nella domanda di nullità di talune clausole del contratto e la nullità dell'intero contratto -questione su cui pure il Tribunale si è soffermato - si è già argomentato nella disamina del precedente motivo.
24 Va in particolare rilevata la contraddittorietà del motivo come formulato in quanto l'appellante muove dalla critica del mancato rilievo di nullità addebitando al tribunale di non aver esercitato i propri doveri officiosi sul punto e poi chiede di essere rimesso in termini ( o in alternativa di sentir pronunciare) per l'emissione di una pronuncia di risoluzione del contratto per mutuo dissenso rispetto alla quale non è dato capire come possa incidere l'errore addebitato al primo giudice sul mancato rilievo officioso di nullità – mai identificate -.
§ 6.3 il terzo motivo è infondato
L'appellante censura la violazione del disposto di cui all'art. 281 quinquies co. 2
c.p.c ed eccepisce la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa per non avere il tribunale delibato sulla richiesta di discussione orale in esito allo scadere dei termini per il deposito della comparsa conclusionale.
Il motivo è infondato.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 15 aprile 2019 e la causa risulta trattenuta in decisione con i termini 190 c.p.c. e quindi ex art. 281 quinquies co. 1 c.p.c con lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
A tale udienza parte appellante, ai sensi del comma 2 avrebbe dovuto chiedere al giudice che la causa venisse trattenuta in decisione con lo scambio della sola comparsa conclusionale e che, in luogo della memoria di replica, venisse fissata l'udienza di discussione orale. Tale richiesta non risulta avanzata dall'attrice all'udienza suddetta, ma veniva introdotta nella comparsa conclusionale. Essa è perciò inammissibile. Il tribunale non è incorso in alcuna violazione di legge, né la parte attrice si è vista lesa nei propri diritti in quanto, secondo il rito individuato dal primo giudice all'udienza di pc ed accettato dalle parti, le repliche di parte attrice alle deduzioni delle parti convenute andavano espresse nelle memorie di replica autorizzate e risultava così garantito il pieno e paritario contraddittorio scritto.
§ 6.4 il quarto motivo è infondato
25 L'attrice ha proposto in citazione domanda di nullità delle clausole vessatorie contenute nella promessa di vendita (capo 1) e la nullità della promessa di vendita (capo 2). Il tribunale ha evidenziato l'indeterminatezza di entrambe le domande e l'illogicità della proposizione di entrambe.
Va in questa sede precisato che le clausole di cui si discute – prescindendo dalla delibazione sulla determinatezza o meno della loro identificazione e specificazione – sono quelle contenute nel regolamento delle comunioni e non nella scrittura denominata promessa di vendita di cui l'attrice ha chiesto la declaratoria di nullità. Tanto comporta, in primo luogo, che il tribunale, ove non avesse optato per il criterio motivazionale della ragione più liquida, avrebbe dovuto delibare sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva di che è CP_5
parte contrattuale del solo contratto e non del regolamento, nonché di che è il soggetto che in virtù della norma Controparte_4
regolamentare ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo per la morosità, ma che non è parte della scrittura di promessa di vendita, tanto perché entrambe le suddette parti risultano evocate in giudizio per rispondere solidalmente degli effetti risarcitori derivati – secondo la prospettazione di parte attrice- dalla presenza di clausole del regolamento asseritamente vessatorie e non conosciute al momento della sottoscrizione della promessa.
Per altro verso, l'attrice ha chiesto la declaratoria di nullità della promessa. In disparte -questa volta- dalla già ravvisata carenza di interesse ad agire per ottenere la delibazione di nullità delle clausole regolamentari e, contestualmente, della promessa (con richiesta di vedersi riconosciuto, per effetto della caducazione delle clausole vessatorie, il diritto pregresso ed attuale al godimento dell'immobile), si osserva che l'attrice, quanto al rilievo di nullità del contratto, ha dedotto che il giudice avrebbe dovuto procedere al rilievo officioso: < nullità dell'intero contratto effettuando un giudizio di compatibilità tra la disposizione imperativa violata ed il regolamento contrattuale, ed allorché – constatata la nullità della singola clausola – accerti che la contraente non
26 avrebbe concluso il contratto senza la parte colpita da nullità. La prova è in re ipsa. >> Rileva la Corte che la tesi difensiva non può essere condivisa in quanto agli effetti della disposizione invocata (art. 1419 c.c.) la prova che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte affetta da nullità - con conseguente estensione della invalidità all'intero contratto- non è in re ipsa, ma deve essere fornita dall'interessato, che deve esplicitare le ragioni specifiche sulla cui base allega e sostiene che, senza quella clausola, non avrebbe stipulato il contratto in quanto sarebbe venuto meno l'interesse che, in concreto, intendeva perseguire con quel negozio. Nel caso in esame, è del tutto mancata sia l'allegazione che la prova.
Risulta poi chiesta la risoluzione del contratto (da ultimo per mutuo dissenso), che presuppone la validità iniziale del contratto e per la quale l'attrice avrebbe dovuto evocare in giudizio anche i suoi figli, quali parti stipulanti della promessa non potendo un contratto unico essere risolto nei confronti soltanto di uno dei soggetti che vi hanno partecipato e rimanere in vita per l'altro o gli altri stipulanti (tra le tante in relazione al preliminare di vendita Cass. 9042/2016) e l'eccezione di difetto di legittimazione attiva risulta ritualmente sollevata dalle parti convenute.
Rileva conclusivamente la Corte che è esente da vizio di contraddittorietà la pronuncia di prime cure di rigetto delle domande resa privilegiandosi gli argomenti volti a cogliere l'indeterminatezza del bene vita richiesto e la carenza di interesse ad agire in ragione sia delle incongruenze insanabili delle domande come formulate e riformulate, che della mancata identificazione della pretesa per incompletezza e discordanza degli elementi descrittivi della causa petendi.
§ 6.5 il quinto motivo è infondato
La liquidazione delle spese di lite risulta censurata nel quantum per indeterminatezza.
27 Il tribunale ha liquidato le spese di lite in applicazione dei criteri di cui al DM
n.55/2014 in € 5.885,00.
Il valore della causa dichiarato risulta essere di € 15.000,00 pari alla domanda risarcitoria proposta;
lo scaglione tariffario prevede un importo complessivo minimo per le quattro fasi di € 2.540,00 ed un importo massimo di € 9.023,00; il valore liquidato è quindi determinato in un valore intermedio tra il minimo ed il massimo.
§ 7– l'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato
Va revocata l'ammissione in via anticipata e provvisoria di al Parte_1
beneficio del patrocinio a spese dello Stato deliberata dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma nell'adunanza del 12 novembre 2020 delibera n
6666/2020. Invero, ai sensi del disposto di cui all'art. 91 TU spese di giustizia – norma che seppure collocata all'interno del titolo specificamente dedicato al processo penale, esprime un principio di carattere generale ed è quindi applicabile anche al processo civile (così Cass. 1736/2020; n. 5639/2022 - il beneficio va revocato (o escluso) se e il richiedente è assistito da più di un difensore. Nel caso in esame l'appellante , avvocato, ha Parte_1
dichiarato ex art. 86 c.p.c di essere difesa da se medesima nonché risulta rappresentata e difesa dall'avv.to Gennaro de Angelis, nominato con procura versata in atti unitamente all'atto di appello. La Corte provvede a detta revoca con separata ordinanza.
§ 8. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata costituita sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a € 26.000,00) nei valori medi per tutte le fasi, con distrazione in favore del procuratore di nulla in favore del CP_1
che non ha svolto attività defensionale. Controparte_4
§ 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare
28 l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018,
Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e di contro la sentenza CP_1 Controparte_4
resa tra le parti dal Tribunale di Roma n. 15207/2019 pubblicata in data
19/07/2019, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. Dispone con separata ordinanza in relazione alla revoca dell'ammissione in via provvisoria ed anticipata di al Parte_1
patrocinio a spese dello Stato;
3. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida, complessivamente in € 5809,00 per compensi, CP_1
oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e che distrae ex art. 93
c.p.c in favore dell'avv.to Andrea Rossini che ne ha fatto richiesta;
nulla in favore della restante parte che non ha svolto attività defensionale.
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 27/09/2024.
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
29
Sezione IV civile
R.G. 5868/2019
All'udienza collegiale del giorno 27/09/2024 ore 11:30
Dott. Antonella Izzo presidente
Dott. Claudia De Martin consigliere relatore
Dott. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere
Con l'assistenza del sottoscritto funzionario
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. presente Parte_1
Avv. DE ANGELIS GENNARO
Appellato/i
CP_1
Avv. ROSSINI ANDREA presente
CONTUMACE) Controparte_2 Controparte_3
***
Il collegio invita le parti alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente l'avv. chiede che il processo sia sospeso per pregiudizialità penale Parte_1
in considerazione della denuncia-querela presentata al Procura della Repubblica come da istanza e documentazione depositate in data 26.9.2024. Precisa le conclusioni come da atto di appello, illustrandone ampiamente i motivi. Si riporta a quanto scritto nelle note del
15.10.2020 e nelle note conclusive.
L'avv. Rossini eccepisce l'inammissibilità per tardività delle note conclusive dell'appellante, eccepisce anche l'inammissibilità dell'istanza di sospensione e dell'ulteriore documentazione depositata ieri e ne chiede lo stralcio. Si riporta alla comparsa che illustra ampiamente e alle note conclusive depositate.
La Corte decide con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di cui darà lettura a fine udienza.
1 IL FUNZIONARIO IL PRESIDENTE
Giuseppina Antonia Lavuda Antonella Izzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5868 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 27/09/2024 e vertente
TRA
avv.to (c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 Pt_1 C.F._1
da se medesima e dall'avv.to Gennaro de Angelis in virtù di procura rilasciata su foglio separato da intendersi allegato in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di essa avv.to in Roma, via Arbia n. 52 Parte_1
APPELLANTE
E
(P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Andrea Rossini in virtù di procura rilasciata su
2 foglio separato allegato alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, via Udine
n. 5;
APPELLATA
Controparte_4
APPELLATO- CONTUMACE
OGGETTO: appello contro sentenza n. 15201/2019 del Tribunale di Roma pubblicata in data 19/07/2019
FATTO E DIRITTO
§ 1. – Con atto di citazione notificato in data 5.10.2016, l'avv. Licia Cicchiello
Cacciatore conveniva in giudizio la e l'Amministrazione CP_5 [...]
rappresentando di aver acquistato una Controparte_4
multiproprietà in con la stipulando dapprima un preliminare CP_2 CP_5
e poi una promessa di vendita in data 17/05/1995 anche per conto del figlio minore e unitamente al figlio che all'epoca aveva Per_1 Persona_2
appena raggiunto la maggiore età, senza tuttavia mai stipulare il rogito notarile né controfirmare i regolamenti condominiali, essendosi trasferita a Firenze;
di avere per tale ragione sospeso il pagamento delle spese condominiali e di essersi vista negare il diritto di usufruire dell'appartamento, in virtù di una clausola non inserita nella promessa di acquisto. Rappresentava, inoltre, che il contratto era stato predisposto e redatto unilateralmente dalla e che in esso era CP_5
espressamente esclusa la possibilità di negoziare alcunché. Sosteneva pertanto l'applicabilità della normativa a tutela dei consumatori e dell'art. 1341 c.c., con conseguente nullità e/o inefficacia per vessatorietà delle clausole nn. 15 e 18, che stabiliscono (art. 15) come competente un Foro diverso da quello di residenza o domicilio effettivo dell'utente (nella specie, veniva indicato il Foro di Lagonegro anziché il Foro di Roma) e di alcune delle clausole nn. 1 a 19 in quanto, benché sottoscritte, non sono state, in realtà, allegate al primo rogito.
Inoltre, la mancata sottoscrizione del rogito impediva ad essa di Parte_1
3 conoscere il contenuto del Regolamento Condominiale e quello delle
Comunioni. In particolare, deduceva che nel Regolamento, sarebbe contenuta un'ulteriore clausola vessatoria (clausola n.7), che inibiva il godimento dell'immobile in caso di ritardo nel pagamento della quota condominiale. Tutto ciò premesso, chiedeva: << Piaccia al Tribunale, contrariis rejectis, 1) dichiarare la nullità, l'inefficacia ed inopponibilità – ai sensi dell'art. 33 e segg. del Codice del Consumo o, in subordine, ai sensi dell'art. 1469 e segg. e dell'art. 1341 c.c. – delle clausole vessatorie contenute nella promessa di vendita proposta da e sottoscritta dalla esponente e dai figli CP_5
e come indicate Controparte_6 Controparte_7
nella narrativa dell'atto; e per l'effetto dichiarare il diritto di godimento pregresso ed attuale – dell'unità immobiliare n. 5112 della multiproprietà
– per il periodo previsto nel contratto promissorio, ed in Controparte_2
conseguenza il diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito per mancata fruizione del bene che viene quantificato nell'importo di euro 15000,00
(quindicimila) pari alle spese di gestione addebitate dalla promessa di vendita all'anno 2016; 2) dichiarare la nullità della promessa di vendita sottoscritta il
17 maggio 1995, come depositata in atti;
In via subordinata. 3) Dichiarare la sussistenza del diritto della esponente a verificare i titoli su cui si basa il quantum che viene addebitato sia quanto al capitolo di spesa, sia in relazione ai criteri di suddivisione millesimale che pro quota;
4) accertare, previe le più opportune verifiche, che i costi di gestione addebitati per il godimento della unità immobiliare predetta sono stati determinati in base a criteri di riparto erronei e sulla base di capitoli di spesa in parte non pertinenti ed in parte eccessivi, alla luce del dato medio ed in assenza di rituale gara d'appalto; 5) per l'effetto condannare le convenute in solido a restituire le somme che indebitamente risultano addebitate in eccesso a far data dalla stipula della promessa di vendita, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e morali, derivanti dalla proposizione del Decreto Ingiuntivo, oltre che per responsabilità
4 da fatto illecito ex art. 2043 e segg. C.c. e art. 640 c.p. ed equivalenti all'importo delle spese di gestione annuali a far data dall'addebito delle spese gestionali;
il tutto con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del versamento della prima rata condominiale.”
Si costituiva in giudizio la per eccepire l'improcedibilità della CP_1
domanda così come proposta, per violazione dell'art. 84 D.L. n. 69/2013 (cd.
“Decreto del fare”), per non essere stata preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione della lite;
l'improcedibilità della spiegata domanda, per violazione dell'art. 3 D.L. n. 132/2014, così come convertito nella L. n. 162/2014, in quanto parte attrice aveva del tutto omesso di esperire nei riguardi di essa il tentativo obbligatorio ex lege di negoziazione assistita. Nel CP_1
merito, sulla premessa che l'attrice nelle conclusioni aveva proposto nei confronti di essa due domande: a) la prima risarcitoria e b) la seconda CP_5
finalizzata alla declaratoria di nullità di una promessa di acquisto sottoscritta oltre venti anni addietro, eccepiva la prescrizione di ogni diritto ed il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di condanna, in solido, alla ripetizione di somme, assertivamente, indebitamente percepite dal
“ ”, atteso cha essa in Controparte_4 CP_1
qualità di semplice condomino, non poteva essere chiamata a rispondere di condotte gestionali di competenza di altri soggetti giuridici. Eccepiva ulteriormente il difetto di legittimazione attiva in quanto le domande risultavano proposte anche in nome o nell'interesse dei figli, firmatari della promessa di vendita, ma ormai entrambi maggiorenni. Eccepiva l'improcedibilità della domanda per difetto di integrità del contraddittorio nei confronti dei figli dell'attrice. Contestava i rilievi di vessatorietà delle clausole. Rassegnava le seguenti conclusioni: <<
1. In via preliminare e di rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità della spiegata domanda per carenza di legittimazione, sia attiva che passiva, in capo alla parte attrice, per tutti i motivi indicati nelle osservazioni di cui al presente atto;
2. in via gradata e di rito, dichiarare
5 l'improcedibilità della spiegata domanda per avere, parte attrice, omesso di esperire, nei confronti della il tentativo obbligatorio di CP_1
conciliazione della lite, ex art. 84 D.L. n. 69/2013, convertito, con modificazioni, nella L. n. 98/2013, che ha reintrodotto l'obbligatorietà della mediazione civile e commerciale per le materie di cui all'art. 5 D.Lgs. n.
28/2010; 3. in via, ulteriormente, gradata e di rito, dichiarare l'improcedibilità della domanda, per avere, parte attrice, omesso di esperire, nei confronti della il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita, ex art. 3 D.L. n. CP_1
132/2014, così come convertito nella L. n. 162/2014; 4. in via, ancora, gradata e di rito, dichiarare l'improcedibilità della domanda per difetto di integrità del contraddittorio, con ogni più utile declaratoria del caso e di legge;
5. in via, ancora, subordinata, e di rito, accertare e dichiarare la propria incompetenza per territorio, ex art. 19 c.p.c., dichiarando competente, in sua vece, il Foro generale delle persone giuridiche, che nel caso che ci compete, risulta essere quello del
Mandamento di Lagonegro ed all'uopo, concedere alle parti i termini di legge per la riassunzione del presente giudizio dinanzi a detto Foro;
6. nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti tutti riferiti o riferibili alla promessa di acquisto del 17.05.1995, con ogni declaratoria del caso e consequenziale;
7. sempre nel merito, rigettare l'avversa domanda per l'intero, per essere la stessa infondata in fatto ed in diritto;
8. in ogni caso, anche provvedendone ex art. 96 c.p.c., condannare parte attrice, alla rifusione di spese e competenze di lite, oltre IVA, CPA ed RSF nella misura del 15%, come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario >>
Si costituiva il per eccepire Controparte_4
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita;
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto la domanda aveva ad oggetto il contratto promessa di acquisto del 17.05.1995 del quale esso condominio non era parte;
eccepiva la carenza di legittimazione attiva della che non poteva agire in giudizio per i suoi due figli, Parte_1
6 firmatari del contratto in quanto gli stessi erano divenuti maggiorenni;
eccepiva la prescrizione di tutti i diritti risalendo il preliminare all'anno 1995. Eccepiva
l'incompetenza territoriale del tribunale d Roma, l'inapplicabilità della disciplina a tutela del consumatore;
eccepiva la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e carenza di specificazione della domanda. Nel merito deduceva l'infondatezza delle domande e ribadiva la situazione di morosità dell'attrice. Concludeva chiedendo: < del presente giudizio per aver parte attrice omesso l'invito obbligatorio alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, come disciplinato dalla L.
n. 162/2014 ovvero, in via alternativa, per non aver esperito il procedimento obbligatorio di mediazione disciplinato appositamente dalla L. n. 98/2014 per le cause di natura condominiale;
2) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione, sia attiva, per essere la domanda estensibile a soggetti terzi non attori, che passiva, per non essere detto giudizio riferibile al
[...]
, pronunciandosi, per l'inammissibilità della Controparte_4
spiegata domanda, ovvero, in via subordinata, per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti pretermessi, ed, in ogni caso, per l'estromissione del suddetto Ente di Gestione dal presente giudizio, con relativa condanna alle spese di lite in capo all'attore; 3) Accertare e dichiarare la propria incompetenza per territorio, ex art. 23 c.p.c., dichiarando competente, in sua vece, il Foro di Lagonegro ed, all'uopo, concedere alle parti i termini di legge per la riassunzione del presente giudizio dinanzi al foro competente;
4)
Accertare e dichiarare la nullità dell'avverso atto di citazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 164, 4°co. c.p.c., condannando l'attore alla refusione delle spese del presente giudizio;
Nel merito: 5) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti tutti riferiti o riferibili alla promessa di acquisto del 17 maggio 1995, con ogni declaratoria del caso e consequenziale, nonché rigettare l'avversa domanda per essere la stessa infondata in fatto ed in diritto, nonché
7 non provata e basata su diritti inesorabilmente prescritti;
>>, con il favore delle spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie, venivano rigettate le richieste istruttorie di parte attrice e precisate le conclusioni all'udienza del 15.04.2019, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e decisa all'esito della scadenza di detti termini.
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 15201/2019 così statuiva: << 1) rigetta la domanda;
2) condanna parte attrice al rimborso dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., che liquida in complessivi € 3.000.00 in favore di ciascuna delle parti convenute;
3) condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 5.885,00 in favore dell'avv. Siria
Tarallo, ed in complessivi € 5.585,00 in favore dell'avv. Andrea Adamo, per dichiarato anticipo, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava: << preliminarmente si rileva che, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 132/2014, convertito in L. 162/2014
“…l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza…”; nel presente giudizio, non essendo stata rilevata e dichiarata detta improcedibilità alla prima udienza di comparizione delle parti (udienza rinviata al fine della formulazione di una proposta conciliativa), la stessa non risulta più rilevabile nella presente fase di giudizio;
si osserva ancora che le ulteriori eccezioni sollevate in via preliminare dalle parti restano assorbite dalle motivazioni che seguono in ordine alla totale nullità della domanda, come proposta da parte attrice nel corso del presente giudizio. L'originaria domanda formulata in via principale dalla risulta di per sé stessa nulla per assoluta indeterminatezza del suo Parte_1
oggetto e per la totale carenza di interesse ad agire in ordine alla declaratoria di
8 nullità di talune (non specificate se non con riferimento a quella di cui all'art. 18) clausole che si assumono vessatorie tramite l'incredibile richiamo della normativa di cui al d. lgs n. 206/2005 (chiaramente non applicabile, ratione temporis, alla fattispecie oggetto di causa): non si comprende quale sia l'interesse alla declaratoria di nullità di talune clausole, se poi la Parte_1
richiede dichiararsi nullità dell'intero contratto preliminare (senza specificare sulla base di quale dei requisiti tassativi di cui all'art. 1418 c.c.); né pare francamente comprensibile il nesso logico-giuridico tra la dichiarata nullità del contratto (o la nullità di talune clausole) ed il diritto di godimento pregresso ed attuale dell'unità immobiliare, da cui deriverebbe il diritto al risarcimento del danno per il mancato godimento del bene (per periodi assolutamente indeterminati), dal momento che dal contratto nullo non può, per definizione, discendere alcun effetto sostanziale e, quindi, alcun diritto al godimento dell'immobile. Ma se la domanda è chiaramente nulla nella sua formulazione originaria, per la intrinseca contraddittorietà dei petita e la totale disconnessione logica delle richieste, tale nullità si evidenzia ulteriormente nella precisazione ed integrazione delle domande che parte attrice ha offerto nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. nella quale, per un verso, ha sostanzialmente rinunciato a tutte le domande risarcitorie e restitutorie ed a quelle proposte nei confronti del
, e, per altro verso, ha introdotto delle richieste assolutamente nuove CP_4
(e, come tali, inammissibili) che, stravolgendo l'originario oggetto del giudizio, si appalesano ancor più confusionarie ed incomprensibili rispetto a quelle originarie. Nella prima memoria di cui all'art. 183 c.p.c., parte attrice, nel confermare la domanda di declaratoria di nullità del contratto preliminare, chiede dichiararsi la risoluzione di diritto dello stesso ai sensi dell'art. 2654 bis, comma 3, c.c. (domanda palesemente infondata nel merito, dal momento che il decorso del termine di legge concerne soltanto gli effetti della trascrizione del contratto e non certo la validità ed efficacia dell'atto negoziale): si tratta, in ogni caso, di una domanda assolutamente nuova e la cui formulazione non si è resa
9 necessaria in replica alle avverse deduzioni, sicché la stessa (oltre che chiaramente infondata nel merito) si appalesa totalmente inammissibile, non essendo diretta alla mera precisazione, modifica ed integrazione delle originarie richieste, ma comportando un incredibile stravolgimento della originaria materia del contendere ed introducendo temi di indagine sui quali non si è ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti. Per il resto, la domanda precisata da parte attrice in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c. ha ad oggetto la sola declaratoria di nullità del contratto preliminare o di indefinite clausole contrattuali, cui non segue alcuna domanda sostanziale, che possa, in qualche modo, legittimare e fondare l'interesse giuridico della parte alla pronuncia di una sentenza di tal genere e contenuto;
in ogni caso, la domanda di nullità contrattuale resta totalmente sfornita di qualsivoglia allegazione in punto di diritto, non risultando affatto chiaro, dalla caotica prospettazione difensiva offerta dall'attrice, quale sarebbe il motivo tassativo che renderebbe nulla l'intera contrattazione (e non già le sole clausole impugnate e contestate in ragione della loro asserita vessatorietà). Ancora in sede di scritti conclusionali, parte attrice modifica la domanda ed introduce delle richieste assolutamente nuove ed inammissibili, formulando richiesta di declaratoria di risoluzione contrattuale per mutuo dissenso e di inesistenza del contratto (senza, peraltro, essersi mai premurata di provvedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti contrattuali); si osserva ancora che nel contratto preliminare di riferimento non risulta contenuta alcuna clausola che escluda il godimento della porzione immobiliare oggetto di compromesso per il caso di mancato pagamento delle spese condominiali, né la si è mai Parte_1
premurata di indicare con precisione a quale clausola specifica si riferisca la sua indefinita domanda di nullità. La confusione è totale ed insanabile, ed ancora in fase decisoria e nonostante le specifiche contestazioni di entrambe le parti convenute, non risulta chiaro quale sia l'effettivo ed ultimo oggetto della domanda, nonché l'interesse della parte ad una declaratoria di nullità (del
10 contratto o di singole clausole?) cui non segue alcuna domanda sostanziale
(restitutoria o risarcitoria, alle quali la ha implicitamente rinunciato, Parte_1
non riproponendole in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c), sicché la domanda, come proposta, non può che trovare integrale rigetto. L'evidente infondatezza della domanda e la continua rimodulazione della stessa nel corso di tutto il giudizio, con continue modifiche in ognuno degli scritti difensivi prodotti da parte attrice;
l'indeterminatezza del suo stesso oggetto;
la confusionaria prospettazione dei fatti e la mancata allegazione delle ragioni di diritto sottese alle ondivaghe richieste dell'attrice; la sostanziale rinuncia alle domande restitutorie e risarcitorie (peraltro totalmente indeterminate e sfornite dell'allegazione dei loro stessi elementi costitutivi), che priva di ogni significato giuridico la domanda principale di nullità; il coinvolgimento di un soggetto (il
) del quale non è chiara la specifica funzione nell'ambito del CP_4
presente giudizio pur dopo la rinuncia a tutte le domande proposte nei suoi confronti;
l'aver agito sulla base di un contratto preliminare mai eseguito, la cui stipula risale ad oltre un ventennio dalla notifica dell'odierno atto di citazione;
il mancato coinvolgimento e la mancata integrazione del contraddittorio (pur dopo le specifiche eccezioni in tal senso sollevate dalle parti convenute) nei confronti di soggetti che, in quanto parti di un contratto del quale viene chiesta la nullità, sarebbero stati litisconsorti necessari, comportano una valutazione ampiamente negativa in ordine a tutto il comportamento processuale tenuto dalla e Parte_1
portano alla condanna della stessa, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per effetto della sua responsabilità processuale aggravata. Si ravvisa sicuramente, nel caso di specie, un'ipotesi di colpa grave dell'attrice e di vero e proprio abuso del processo, tale da giustificare la sua condanna, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento in favore delle controparti del danno derivato dall'esercizio di un'azione palesemente infondata e temeraria, che ha comunque costretto le convenute a costituirsi nell'ambito di un giudizio protrattosi per diversi anni e richiedente l'esplicazione di un'attività difensiva di non irrilevante portata.
11 La liquidazione, effettuata equitativamente, risulta ragionevolmente commisurata al complessivo importo di € 3.000.00 in favore di ciascuna delle controparti, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno difensivo profuso dalle stesse. Le spese di giudizio, liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice.>>
§ 3. – Ha proposto appello formulando cinque motivi di Parte_1
gravame (tre di rito, uno di merito, articolato su più punti ed il quinto afferente alle spese di lite), di seguito illustrati;
avanzava istanza di inibitoria e rassegnava le seguenti conclusioni:<< voglia la Corte d'Appello di Roma riformare la impugnata sentenza e per l'effetto: in via preliminare ai sensi degli artt.359 e
184 bis cpc e 1372 c.c. rimettere in termini l'appellante sulla perché possa richiedere la risoluzione del contratto per mutuo dissenso;
Se non venisse concessa la rimessione in termini voglia il Collegio in via definitiva 1)
Dichiarare d'ufficio la risoluzione del contratto preliminare d'acquisto tra l'appellante e la soc. per mutuo dissenso;
2) In via gradata: Dichiarare CP_1
la violazione degli artt. 101 co.2 e 183 co.4 cpc e per l'effetto dichiarare la rilevabilità d'ufficio della efficacia sopravvenuta dell'indicato preliminare d'acquisto per mancata stipulazione rogito notarile nel termine decennale;
3) In ulteriore graduazione: Rilevare d'ufficio la cessata materia del contendere per l'oggettivo venir meno della res controversa;
4) E ancora in ulteriore grado: Dichiarare la nullità della sentenza per violazione del diritto al contraddittorio per omessa fissazione della udienza per la discussione orale richiesta dall'attrice ai sensi dell'art. 281 quinquies co. 2^ cpc;
5)
Dichiarare illegittima la condanna ex art. 96 cpc;
6) Condannare la CP_8
per abuso del processo, per avere resistito in giudizio nonostante la espressa
[...]
propria dichiarazione di sopravvenuta inefficacia del contratto preliminare d'acquisto; 7) Condannare il per abuso del Controparte_4
processo per avere resistito in giudizio asserendo essere perduranti gli effetti
12 obbligatori del preliminare “ancorché non seguito da contratto definitivo”; 8)
Dichiarare l'indeterminatezza delle spese legali cui l'appellante è stata condannata, e per l'effetto dichiararne la illegittimità; 9) Condannare le parti convenute alle spese di lite del doppio grado di giudizio a favore dell'appellante.>>
Si costituiva per chiedere il rigetto dell'inibitoria; per eccepire CP_1
l'inammissibilità e comunque l'infondatezza in fatto ed in diritto del gravame e rassegnava le seguenti conclusioni:<< preliminarmente, la declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 e dell'art. 348 bis, c.p.c., in ragione delle motivazioni esposte ai paragrafi 2.1 e 2.2. Nel merito, in ogni caso ed in accoglimento delle argomentazioni esposte (supra, cap. 3), il rigetto integrale del proposto appello, in quanto assolutamente infondato, in fatto ed in diritto, con la conseguente conferma della decisione resa dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 15207/2019, e la condanna dell'appellante alla refusione delle spese del presente giudizio, da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, nonché la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con liquidazione equitativa.>>
La Corte, con ordinanza del 21 aprile 2020, rigettava l'istanza di inibitoria;
all'udienza del 16 ottobre 2020 dichiarava la contumacia dell'appellato non costituito e su impulso dell'appellante verificava i poteri di rappresentanza di concedendo termine per l'integrazione documentale sino al 27/10/2020 ed CP_5
a tale udienza rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita.
La causa, da ultimo, veniva rinviata all'udienza del 27 settembre 2024 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note. Hanno depositato note i difensori delle parti costituite.
In data 26 settembre 2024 l'avv.to depositava istanza di sospensione Parte_1
del presente giudizio risultando pendente procedimento penale, collegato al
13 presente giudizio, relativo a < esaminate.>> ed a << eccezioni alla invalidità dell'attestato di conformità sottoscritto da due differenti legali per le sottoscrizioni della parte conferente mandato – completamente difformi l'una dall'altra - sono rilevabili d'ufficio.>>
All'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni come da verbale e discutevano la causa che veniva contestualmente decisa.
§ 4. – i motivi di gravame
§ 4.1 – Con il primo motivo titolato: < contendere>> censurava la sentenza di primo grado per non avere il Tribunale dichiarato la cessazione della materia del contendere a seguito della dichiarazione, nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado, da parte della della sopravvenuta inesistenza del titolo su cui si fondava la CP_1
domanda dell'attrice in primo grado, ossia del contratto preliminare.
§ 4.2 – Con il secondo motivo titolato: < istruttore ex art. 101 co. 2 e art. 183 co. 4 cpc >> criticava la sentenza del
Tribunale per non avere il primo giudice dichiarato d'ufficio la nullità del contratto preliminare e per non aver << segnalato la possibilità di potere dichiarare d'ufficio la risoluzione >> dello stesso, come invece avrebbe dovuto disporre secondo quanto previsto dall'art. 1421 c.c. Significava che tanto comportava la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Su tali premesse, l'appellante chiedeva di essere rimessa in termini ex art. 354, comma IV, c.p.c. con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto per mutuo dissenso e ai relativi effetti restitutori.
§ 4.3 – Con il terzo motivo titolato: < dell'art. 281 quinquies co. 2 cpc>> l'appellante lamentava l'omessa fissazione dell'udienza di discussione in primo grado, rappresentando che tale circostanza non le aveva permesso di replicare alla comparsa conclusionale del
[...]
, in particolare nella parte in cui quest'ultimo Controparte_4
14 aveva contestato la dichiarazione della società di intervenuta caducazione CP_5
del contratto preliminare di acquisto. Inoltre, l'appellante contestava di non aver potuto replicare alla richiesta, da parte del Controparte_4
di condanna ex art. 96 c.p.c., in quanto non riscritta nella prima
[...]
memoria ex art. 183 c.p.c. e dovendo, quindi, intendersi rinunciata.
§ 4.4 – Con il quarto motivo titolato: < asserzione di “indeterminatezza dell'oggetto” >> l'appellante sosteneva la contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui, da un lato, evidenziava che nell'atto di citazione essa attrice aveva chiesto in via principale la nullità del contratto preliminare ex art. 1469-bis c.c e, dall'altro, aveva affermato che: < principale è nulla per assoluta indeterminatezza dell'oggetto>>. Lamentava di non aver mai fatto riferimento all'art. 1469-bis c.c. nei propri atti e sosteneva che non vi fosse contraddizione né indeterminatezza delle due domande (quella di nullità dell'intero contratto e di nullità delle singole clausole vessatorie) in quanto le clausole del contratto sarebbero state << talmente penalizzanti da impedire – se conosciute – la stipula del contratto >>.
In secondo luogo, censurava la sentenza del primo Giudice nella parte in cui aveva ritenuto la: << totale carenza di interesse ad agire per la declaratoria di nullità di talune clausole non specificate che si assumono vessatorie >>, sostenendo sul punto il totale travisamento delle difese avendo essa attrice ben specificato sin dall'atto di citazione le clausole del contratto che riteneva vessatorie, ossia: a) quelle che prevedevano l'accettazione del Regolamento condominiale senza che esso fosse previamente conoscibile alla firma del preliminare;
b) la deroga alla competenza territoriale stabilita ex lege a favore del consumatore e c) l'esclusione dal godimento del bene. Rappresentava che tanto integrava il suo interesse ad agire per la domanda di nullità del contratto e per la conseguente domanda di risarcimento del danno per il divieto di accesso all'unità immobiliare e l'abuso del diritto del Parte_2
[...] per l'ottenimento del decreto ingiuntivo n. 213/2013, da
[...]
considerarsi nullo per << inesistenza sopravvenuta del preliminare di acquisto
->
In terzo luogo, criticava la sentenza nella parte in cui il tribunale aveva ritenuto l'inapplicabilità ratione temporis del d.lgs. n. 206/2005, poiché il contratto in questione, benché stipulato in epoca antecedente alla normativa richiamata, era un contratto di durata i cui effetti si protraevano ed era quindi ancora in esecuzione e perciò detti effetti rimanevano regolati dalla legge in vigore al momento in cui si realizzavano.
In quarto luogo, censurava del passo motivazionale nel quale il tribunale aveva ritenuto << l'infondatezza della domanda attrice per contraddittorietà di petita e la proposizione di jus novorum >>, sostenendo, al contrario, di non aver presentato domande nuove, ma di aver modificato la domanda solo in conseguenza della sopravvenuta e << inaspettata >> dichiarazione di caducazione del contratto per mancanza del rogito notarile;
che la confusione era stata ingenerata anche dalle difese eccepite dalle parti convenute.
In quinto luogo, contestava la pronuncia del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto che su essa attrice incombesse l'onere di integrare il contraddittorio nei confronti di terzi, senza tuttavia individuare tali soggetti. Censurava, infine, la sentenza nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto il difetto di legittimazione passiva del che Controparte_4
sarebbe stato, invece, legittimamente chiamato, in quanto era tale soggetto ad aver applicato la clausola di adesione al Regolamento, ad aver impedito all'appellante utilizzo della multiproprietà e ad aver richiesto il decreto ingiuntivo.
Censurava la sentenza altresì nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto l'indeterminatezza delle domande risarcitorie e restitutorie e sosteneva di averle, invece, specificamente precisate nelle conclusioni del proprio atto di citazione;
lamentava l'erroneità del passo motivazionale in cui il tribunale aveva
16 condiviso l'eccezione del in ordine Controparte_4
alla rinuncia delle domande proposte nei confronti dello stesso, ribadendo i motivi per i quali quest'ultimo è stato chiamato.
Da ultimo censurava la sentenza nella parte in cui risultava pronunciato l'abuso del diritto da parte di essa attrice << per aver agito su un contratto preliminare mai eseguito >>; sosteneva che la responsabilità, al contrario, andasse imputata a che, nonostante avesse dichiarato l'inesistenza sopravvenuta del CP_1
contratto preliminare, non aveva richiesto al giudice << la cessata materia del contendere o la declaratoria ex officio della caducazione dell'atto di acquisto >>
e al per aver proposto decreto Controparte_4
ingiuntivo nonostante l'inesistenza del contratto.
§ 4.5 Con il quinto motivo censurava il capo relativo alla condanna alle spese di lite lamentando che le stesse erano state determinate in maniera forfettaria, con conseguente mancanza di proporzionalità << tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e le attività processuali richieste >> e senza tener conto del comportamento processuale tenuto dai convenuti con riguardo alle proposte conciliative formulate dall'appellante.
§ 5 – Le questioni preliminari
§ 5.1 – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato a mente dell'art. 348 bis c.p.c., secondo cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica, in limine litis, che l'impugnazione non ha “una ragionevole probabilità” di essere accolta, meritando le argomentate ragioni contenute nell'atto di appello che afferiscono ad una pluralità di rilievi a violazioni procedurali un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito.
§ 5.2 – Sempre preliminarmente non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti
17 dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello.
Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte,
l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata;
sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass. n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000).
Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse che, in quanto strettamente connesse tra loro, possono essere unitamente delibate.
§ 5.3 Va disattesa l'eccezione di inammissibilità delle note conclusionali di parte appellante sollevata da parte appellata all'odierna udienza in quanto le note suddette risultano inviate telematicamente in data 27 luglio 2024 e quindi tempestivamente rispetto all'odierna udienza e solo accettate dalla cancelleria in data 29/07/2027 (lunedì).
18 § 5.4 Va disattesa altresì l'eccezione di inammissibilità della richiesta di sospensione del giudizio essendo la stessa conseguente a fatto sopravvenuto.
Venendo alla delibazione nel merito della richiesta di sospensione, osserva preliminarmente il Collegio che questa Corte ha verificato i poteri di rappresentanza del legale rappresentante di e la validità della procura CP_5
rilasciata per il grado d'appello avendo concesso termine all'udienza del 16 ottobre 2020 alle parti per il deposito di note autorizzate e rinviando all'udienza del 30 ottobre 2020 per la verifica dell'integrità del contraddittorio. Il difensore di depositava in data 26 ottobre 2020, unitamente alle note, visura storica CP_5
di e procura di del 22 ottobre 2020. All'udienza di rinvio del 30 CP_5 CP_5
ottobre 2020 nulla più rilevando le parti che, d'accordo, chiedevano un rinvio per la precisazione delle conclusioni (cfr. verbale di udienza), la causa veniva rinviata per detto incombente. La documentazione allegata dall'appellante all'istanza di sospensione del processo del 26 settembre 2024 è rappresentata da una denuncia querela del 18 settembre 2024 con istanza di sequestro in relazione al documento portante la procura rilasciata dal legale rappresentante di in CP_5
data 22 ottobre 2020 che certamente afferisce al presente giudizio, ma non ne costituisce causa pregiudiziale attesa la fase embrionale del procedimento penale. Invero, per giurisprudenza costante: < processo civile per pregiudizialità penale, e ex art. 295 c.p.c. è subordinata, a norma dell'art. 211 disp att. c.p.c alla condizione che l'azione penale sia stata effettivamente esercitata, nelle forme previste dall'art. 405 c.p.p mediante la formulazione o la richiesta di rinvio a giudizio. Ciò significa che la sospensione richiede, quale primo e irrinunciabile presupposto, la contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale, sicché la sospensione stessa non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia o di una querela e della conseguente apertura di indagini preliminari (conf. Cass. n.
10974/2012, n. 16700/2014; n.11688/2018). L'istanza va dunque rigettata.
§ 6 – L'analisi dei motivi
19 Giova premettere che parte appellante con le note autorizzate depositate il 27 luglio 2024 ha così rassegnato le conclusioni alla luce delle ultime difese svolte:
< quali la inammissibilità della impugnazione;
Nel merito, previo rigetto delle difese avversarie, accogliere i Motivi dell'appello in riforma della sentenza impugnata n. 15207/2019 Tribunale di Roma e per l'effetto dichiarare ex officio la cessata materia del contendere, e/o in subordine la risoluzione del contratto per mutuo dissenso;
nulla alle spese di controparte di entrambi i gradi di giudizio>>
L'appellante, quindi, insiste in maniera puntuale per l'accoglimento del primo e del secondo motivo di gravame. In sede di discussione risulta ampiamente illustrato il giudizio.
§ 6.1 il primo motivo è infondato.
L'appellante si duole che il tribunale non abbia rilevato che sulla base delle difese delle parti risultasse cessata materia del contendere e non abbia pronunciato in conformità.
Rileva la Corte che parte attrice in primo grado dopo avere rassegnato le conclusioni sopra trascritte al punto 1 (pag. 5), con la memoria depositata nel primo termine ex art. 183 c.p.c così precisava le domande: << si conclude per l'accoglimento delle eccezioni sollevate in ordine alla vessatorietà delle clausole in oggetto, della dichiarazione di nullità del contratto preliminare, della risoluzione di diritto dell'indicato contratto per caducazione del termine di cui al co.3 art.2645 bis c.c.; si conclude altresì perché il giudice assegnatario voglia dichiarare d'ufficio la vessatorietà delle clausole in oggetto di cui è esplicitata in atti la vessatorietà e dichiarare d'ufficio la risoluzione di diritto del contratto preliminare. Si conclude inoltre perché il giudice voglia respingere tutte le eccezioni sollevate dalle controparti, le controdeduzioni e le conclusioni contenute nelle comparse di costituzione e risposta>>; nella memoria depositata nel secondo termine così concludeva: <
20 respingere le eccezioni e contestazioni di controparte dichiarandole infondate nonché inammissibili, e di contra accogliere la domanda attrice come modificata nella memoria ex art.183 comma 6 n.1 cpc, nonché quanto nell'atto di citazione>> ed infine, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 aprile
2019, così risulta trascritto a verbale: <
[...]
, la quale precisa le conclusioni come da atto di citazione e successive Parte_1
memorie ex art. 183 c.p.c.; chiede il rigetto delle domande avverse e le contrapposte eccezioni, con accoglimento della domanda attorea. Specifica che la domanda di cui alla prima memoria ex art. 183 c.p.c. deve intendersi integrata con la richiesta di estinzione del rapporto costituito con il contratto preliminare per omessa stipula del definitivo e declaratoria di prescrizione dei diritti del contratto preliminare, per sopravvenuta inefficacia dello stesso>> A detta udienza risultava presente il difensore del che così precisava: << E' CP_4
presente per il Condominio convenuto l'avv. Natalia Carpineto in sostituzione dell'avv. D'Adamo come da delega che deposita, la quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta e successive memorie ex art. 183
c.p.c.; impugna le conclusioni come rassegnate in data odierna da parte attrice, in quanto diverse rispetto a quelle di cui alla prima memoria ex art. 183 c.p.c.>>
Risultava assente le cui conclusioni risultavano essere quelle contenute CP_5
nella comparsa di costituzione ( sopra trascritte), integralmente confermate e trascritte nella successiva memoria depositata nel primo termine ex art. 183 6 co.
c.p.c. ed ampiamente illustrate nella comparsa conclusionale depositata il 14 giugno 2019.
Rileva la Corte che, indiscussi i principi che la pronuncia di cessazione della materia del contendere debba essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio (Cass.
06/02/2007, n. 2567; Cass. 03/03/2006, n. 4714), senza che sia necessario un espresso accordo delle parti (in tal senso Cass. 10553/2009, 19568/2017) - atteso che, indipendentemente dalle conclusioni, spetta al giudice valutare l'effettiva esistenza del venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione nel merito
21 (Cass. 5188/2015; 30251/2023), all'evidenza la posizione di contrasto tra le parti
- anche in relazione alle questioni preliminari e pregiudiziali di rito mai rinunciate – permaneva all'esito del giudizio di primo grado allorché la causa veniva devoluta per la decisione sulle sopra trascritte conclusioni. Invero, la cessazione della materia del contendere presuppone che nel corso del giudizio sopravvenga la carenza d'interesse alla definizione del giudizio e tanto postula che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle originarie ragioni di contrasto tra le parti e tali da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.
Nel caso in esame, l'appellante individua tale fatto sopravvenuto nella argomentazione difensiva contenuta nella comparsa di costituzione di CP_5
nella quale ripetutamente afferma che “il rapporto contrattuale non è mai divenuto definitivo ed è incapace di spiegare effetti tra le parti”; che la promessa d'acquisto sottoscritta dall'attrice “è inefficace”, che “ allo stato tra le parti non
è in essere alcun rapporto giuridico e la contrattazione non spiega più la minima efficacia “.
Tanto premesso va evidenziato che la comparsa di costituzione di prende CP_5
posizione sulle domande introdotte con l'atto di citazione: 1) di nullità delle clausole vessatorie contenute nella promessa di vendita, 2) di accertare il diritto di godimento dell'attrice e dei suoi figli, pregresso ed attuale, dell'immobile in multiproprietà – per il periodo previsto nel contratto – e 3) di conseguenza condanna delle parti convenute al risarcimento del danno per il mancato godimento di detto immobile ( in quanto per effetto della morosità le era stato inibito detto godimento); 4) dichiarare la nullità della promessa di vendita sottoscritta il 17 maggio 1995; 5) dichiarare il diritto dell'attrice a verificare i titoli su cui si basa il quantum che le viene addebitato con condanna delle parti convenute, in solido, alla restituzione delle somme addebitate in eccesso a far data dalla stipula della promessa di vendita.
22 oltre a proporre le eccezioni preliminari di inammissibilità, di difetto di CP_5
legittimazione passiva ed attiva dell'attrice, eccepiva la prescrizione di tutti i diritti riferibili alla promessa d'acquisto, già inefficace in quanto mai divenuta definitiva.
Rileva in proposito Corte che mentre agiva per ottenere una Parte_1
pronuncia di nullità delle clausole della promessa di vendita per ottenere l'accertamento della sussistenza in suo favore di un credito restitutorio e risarcitorio a far data dalla stipula della promessa, ha opposto la CP_5
prescrizione dei crediti e ha dedotto l'inefficacia della scrittura senza mai ammettere la nullità delle clausole in quanto vessatorie, questione che costituiva l'oggetto della domanda. Anzi, sul punto ha svolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. Per altro verso, va osservato che il Tribunale, allorché ha motivato il rigetto della domanda perché nulla per assoluta indeterminatezza, ha evidenziato la contraddittorietà tra la domanda volta ad ottenere la pronuncia di nullità delle clausole asseritamente vessatorie e la nullità dell'intero contratto preliminare e di questa domanda con l'accertamento del diritto a godimento pregresso e futuro dell'unità immobiliare, diritto che, in quanto violato per il pregresso, le avrebbe dato il diritto alle domande risarcitorie proposte. Il tribunale ha rilevato l'assoluta contraddittorietà tra le domande così proposte sul rilievo che << dal contratto nullo non può per definizione discendere alcun effetto sostanziale e quindi alcun diritto al godimento dell'immobile>>. CP_5
ha sempre sostenuto la validità del contratto avendo eccepito la prescrizione delle domande risarcitorie, oltre al proprio difetto di legittimazione passiva.
Trattasi di pluralità di domande introdotte nei confronti di due parti convenute, entrambe costituitesi e che hanno svolto tesi difensive confliggenti con quelle sostenute da parte attrice;
alcun evento è sopravvenuto nel corso del giudizio idoneo a far venir meno le plurime ragioni di contrasto tra tutte le parti.
§ 6.2– il secondo motivo è infondato
23 Con il motivo in esame l'appellante (pag. 7 atto di appello) chiede alla Corte di dare applicazione al disposto di cui all'art. 354 co, 4 c.p.c e rimettere in termini essa appellante sulla domanda volta “alla risoluzione del contratto per mutuo dissenso ed agli effetti restitutori” o, in alternativa, pronunciare direttamente l'inesistenza sopravvenuta del contratto.
In sintesi, la motivazione in diritto che sostiene suddetto motivo individua l'errore compiuto dal primo giudice nell'aver omesso di attivare il rilievo officioso di cui all'art. 183 co. 4 c.p.c (previgente) che disponeva: << nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione>> e, quale richiesta, l'applicazione del disposto di cui all'art. 354 c.p.c comma 4 nel testo previgente che disponeva << se il giudice d'appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell'art, 356 c.p.c>> e così di essere rimessa in termini per chiedere una pronuncia : < per mutuo dissenso ed agli effetti restitutori>> o per sentir dichiarare direttamente dalla Corte l'inesistenza del contratto.
Tanto premesso, rileva la Corte che il tribunale non è incorso in alcuna violazione dell'art. 183 co. 4 c.p.c per non aver rilevato d'ufficio “ogni possibile causa di nullità”. Al contrario, il primo giudice ha chiaramente detto che la domanda di nullità contrattuale come proposta << resta totalmente sfornita di qualsivoglia allegazione in punto di diritto, non risultando affatto chiara, nella caotica prospettazione difensiva dell'attore, quale sarebbe il motivo tassativo che renderebbe nulla l'intera contrattazione (e non già le clausole impugnate in ragione della loro asserita vessatorietà)>> Circa la contraddizione insita nella domanda di nullità di talune clausole del contratto e la nullità dell'intero contratto -questione su cui pure il Tribunale si è soffermato - si è già argomentato nella disamina del precedente motivo.
24 Va in particolare rilevata la contraddittorietà del motivo come formulato in quanto l'appellante muove dalla critica del mancato rilievo di nullità addebitando al tribunale di non aver esercitato i propri doveri officiosi sul punto e poi chiede di essere rimesso in termini ( o in alternativa di sentir pronunciare) per l'emissione di una pronuncia di risoluzione del contratto per mutuo dissenso rispetto alla quale non è dato capire come possa incidere l'errore addebitato al primo giudice sul mancato rilievo officioso di nullità – mai identificate -.
§ 6.3 il terzo motivo è infondato
L'appellante censura la violazione del disposto di cui all'art. 281 quinquies co. 2
c.p.c ed eccepisce la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa per non avere il tribunale delibato sulla richiesta di discussione orale in esito allo scadere dei termini per il deposito della comparsa conclusionale.
Il motivo è infondato.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 15 aprile 2019 e la causa risulta trattenuta in decisione con i termini 190 c.p.c. e quindi ex art. 281 quinquies co. 1 c.p.c con lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
A tale udienza parte appellante, ai sensi del comma 2 avrebbe dovuto chiedere al giudice che la causa venisse trattenuta in decisione con lo scambio della sola comparsa conclusionale e che, in luogo della memoria di replica, venisse fissata l'udienza di discussione orale. Tale richiesta non risulta avanzata dall'attrice all'udienza suddetta, ma veniva introdotta nella comparsa conclusionale. Essa è perciò inammissibile. Il tribunale non è incorso in alcuna violazione di legge, né la parte attrice si è vista lesa nei propri diritti in quanto, secondo il rito individuato dal primo giudice all'udienza di pc ed accettato dalle parti, le repliche di parte attrice alle deduzioni delle parti convenute andavano espresse nelle memorie di replica autorizzate e risultava così garantito il pieno e paritario contraddittorio scritto.
§ 6.4 il quarto motivo è infondato
25 L'attrice ha proposto in citazione domanda di nullità delle clausole vessatorie contenute nella promessa di vendita (capo 1) e la nullità della promessa di vendita (capo 2). Il tribunale ha evidenziato l'indeterminatezza di entrambe le domande e l'illogicità della proposizione di entrambe.
Va in questa sede precisato che le clausole di cui si discute – prescindendo dalla delibazione sulla determinatezza o meno della loro identificazione e specificazione – sono quelle contenute nel regolamento delle comunioni e non nella scrittura denominata promessa di vendita di cui l'attrice ha chiesto la declaratoria di nullità. Tanto comporta, in primo luogo, che il tribunale, ove non avesse optato per il criterio motivazionale della ragione più liquida, avrebbe dovuto delibare sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva di che è CP_5
parte contrattuale del solo contratto e non del regolamento, nonché di che è il soggetto che in virtù della norma Controparte_4
regolamentare ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo per la morosità, ma che non è parte della scrittura di promessa di vendita, tanto perché entrambe le suddette parti risultano evocate in giudizio per rispondere solidalmente degli effetti risarcitori derivati – secondo la prospettazione di parte attrice- dalla presenza di clausole del regolamento asseritamente vessatorie e non conosciute al momento della sottoscrizione della promessa.
Per altro verso, l'attrice ha chiesto la declaratoria di nullità della promessa. In disparte -questa volta- dalla già ravvisata carenza di interesse ad agire per ottenere la delibazione di nullità delle clausole regolamentari e, contestualmente, della promessa (con richiesta di vedersi riconosciuto, per effetto della caducazione delle clausole vessatorie, il diritto pregresso ed attuale al godimento dell'immobile), si osserva che l'attrice, quanto al rilievo di nullità del contratto, ha dedotto che il giudice avrebbe dovuto procedere al rilievo officioso: < nullità dell'intero contratto effettuando un giudizio di compatibilità tra la disposizione imperativa violata ed il regolamento contrattuale, ed allorché – constatata la nullità della singola clausola – accerti che la contraente non
26 avrebbe concluso il contratto senza la parte colpita da nullità. La prova è in re ipsa. >> Rileva la Corte che la tesi difensiva non può essere condivisa in quanto agli effetti della disposizione invocata (art. 1419 c.c.) la prova che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte affetta da nullità - con conseguente estensione della invalidità all'intero contratto- non è in re ipsa, ma deve essere fornita dall'interessato, che deve esplicitare le ragioni specifiche sulla cui base allega e sostiene che, senza quella clausola, non avrebbe stipulato il contratto in quanto sarebbe venuto meno l'interesse che, in concreto, intendeva perseguire con quel negozio. Nel caso in esame, è del tutto mancata sia l'allegazione che la prova.
Risulta poi chiesta la risoluzione del contratto (da ultimo per mutuo dissenso), che presuppone la validità iniziale del contratto e per la quale l'attrice avrebbe dovuto evocare in giudizio anche i suoi figli, quali parti stipulanti della promessa non potendo un contratto unico essere risolto nei confronti soltanto di uno dei soggetti che vi hanno partecipato e rimanere in vita per l'altro o gli altri stipulanti (tra le tante in relazione al preliminare di vendita Cass. 9042/2016) e l'eccezione di difetto di legittimazione attiva risulta ritualmente sollevata dalle parti convenute.
Rileva conclusivamente la Corte che è esente da vizio di contraddittorietà la pronuncia di prime cure di rigetto delle domande resa privilegiandosi gli argomenti volti a cogliere l'indeterminatezza del bene vita richiesto e la carenza di interesse ad agire in ragione sia delle incongruenze insanabili delle domande come formulate e riformulate, che della mancata identificazione della pretesa per incompletezza e discordanza degli elementi descrittivi della causa petendi.
§ 6.5 il quinto motivo è infondato
La liquidazione delle spese di lite risulta censurata nel quantum per indeterminatezza.
27 Il tribunale ha liquidato le spese di lite in applicazione dei criteri di cui al DM
n.55/2014 in € 5.885,00.
Il valore della causa dichiarato risulta essere di € 15.000,00 pari alla domanda risarcitoria proposta;
lo scaglione tariffario prevede un importo complessivo minimo per le quattro fasi di € 2.540,00 ed un importo massimo di € 9.023,00; il valore liquidato è quindi determinato in un valore intermedio tra il minimo ed il massimo.
§ 7– l'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato
Va revocata l'ammissione in via anticipata e provvisoria di al Parte_1
beneficio del patrocinio a spese dello Stato deliberata dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma nell'adunanza del 12 novembre 2020 delibera n
6666/2020. Invero, ai sensi del disposto di cui all'art. 91 TU spese di giustizia – norma che seppure collocata all'interno del titolo specificamente dedicato al processo penale, esprime un principio di carattere generale ed è quindi applicabile anche al processo civile (così Cass. 1736/2020; n. 5639/2022 - il beneficio va revocato (o escluso) se e il richiedente è assistito da più di un difensore. Nel caso in esame l'appellante , avvocato, ha Parte_1
dichiarato ex art. 86 c.p.c di essere difesa da se medesima nonché risulta rappresentata e difesa dall'avv.to Gennaro de Angelis, nominato con procura versata in atti unitamente all'atto di appello. La Corte provvede a detta revoca con separata ordinanza.
§ 8. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata costituita sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a € 26.000,00) nei valori medi per tutte le fasi, con distrazione in favore del procuratore di nulla in favore del CP_1
che non ha svolto attività defensionale. Controparte_4
§ 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare
28 l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018,
Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e di contro la sentenza CP_1 Controparte_4
resa tra le parti dal Tribunale di Roma n. 15207/2019 pubblicata in data
19/07/2019, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. Dispone con separata ordinanza in relazione alla revoca dell'ammissione in via provvisoria ed anticipata di al Parte_1
patrocinio a spese dello Stato;
3. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida, complessivamente in € 5809,00 per compensi, CP_1
oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e che distrae ex art. 93
c.p.c in favore dell'avv.to Andrea Rossini che ne ha fatto richiesta;
nulla in favore della restante parte che non ha svolto attività defensionale.
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 27/09/2024.
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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