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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/05/2025, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 9274/2021
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9274/2021
Udienza del 15.05.2025 GI Maria Gabriella Perrone
Sono presenti l'Avv. Annalisa Martella per la Curatela del e Controparte_1
l'avv. Antonio Caracciolo in sostituzione dell'avv. Arturo Spinazzola per Controparte_2
[...]
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti e in tal senso discutono la lite.
Il giudice
Decide la causa come da sottoscritta sentenza ex art 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Gabriella Perrone, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9274/2021 R.G., promossa
DA
( P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Curatore p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Martella, giusta procura in atti;
pagina 1 di 6 ATTRICE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore ( Controparte_2
P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Spinazzola, giusta procura in P.IVA_2
atti;
CONVENUTA
Conclusioni: come rassegnate all'udienza odierna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto
Con atto di citazione notificato in data 25.11.2021, la Parte_1 ha convenuto la innanzi all'intestato Tribunale al fine di sentir
[...] Controparte_2 accogliere le seguenti testuali conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, eccezione e deduzione, così provvedere:
1) Revocare, in via principale, ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.fall., il pagamento della somma di euro 6.970,00 eseguito in data 22.03.2021 in favore della Controparte_2
in ossequio all'ordinanza di assegnazione somme emessa dal Tribunale di Lecce nella
[...]
proc. n. 1536/2020, per tutti i motivi ampiamente esposti in narrativa;
2) Per l'effetto, sempre in via principale, dichiarare la inefficacia del pagamento di cui sopra nei confronti della massa dei creditori del e conseguentemente condannare la CP_1
società convenuta alla restituzione della somma oggetto del pagamento impugnato, pari ad €
6.970,00, oltre interessi dal pagamento, in favore della Curatela fallimentare;
3) condannare, infine, la società convenuta al pagamento di spese ed onorari del presente giudizio.”
A sostegno delle proprie pretese ha dedotto che con sentenza n. 21/21 R.F. il Tribunale di
Lecce, in data 14.5.2021 aveva dichiarato il fallimento della società che la CP_1
vantava nei confronti della odierna attrice un credito di € 341.604,91 in Controparte_2
pagina 2 di 6 forza di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Benevento, del 17.6.2020, notificato in data 29.6.2020 unitamente ad atto di precetto;
che in data 27.7.2020, persistendo l'inadempimento dell'ingiunta, la convenuta procedeva a pignoramento mobiliare presso terzi e, con ordinanza del 21.12.2020, resa dal Tribunale di Lecce nell'ambito del procedimento
RGN 1536/2020 veniva, tra le altre, assegnata la somma di € 6.970,00 disponibile presso la terza pignorata la quale, in data 22.3.2021 procedeva al pagamento Controparte_3 della somma complessiva di € 7.268,30.
Ritenendo quindi sussistere tutti i presupposti di legge richiesti per l'azione revocatoria fallimentare ex art. 67, co. 2, L.F., concludeva come in atti.
Si è costituita in giudizio la che ha impugnato e contestato le avverse Controparte_2
pretese, ritenute infondate per carenza dei presupposti di legge, ed ha concluso chiedendo al
Tribunale di voler “− in via principale dichiarare la proposta azione inammissibile;
− nel merito rigettare l'avversa istanza attorea di revocatoria fallimentare ex art. 67 comma
2° l.f. avente ad oggetto la complessiva somma di 6.970,00 per insussistenza, in fatto ed in diritto, di qualsiasi presupposto sia esso oggettivo che soggettivo come argomentato in premessa;
− respingere, in ogni caso, tutte le domande ex adverso formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
− in ogni caso, condannare C/parte al pagamento delle spese e competenze di causa in favore della convenuta, oltre I.V.A. e C.P.A, come ex lege dovuti.”
Con provvedimento del 7.4.2022 il giudice concedeva termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e, all'udienza del 16.5.2024, avendo le parti precisato le conclusioni a mezzo di note di trattazione scritta, tratteneva la causa per la decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
Con provvedimento del 7.11.2024 veniva disposta la rimessione della causa sul ruolo e, all'udienza odierna, le parti precisavano le conclusioni richiamando quelle in atti e discutevano oralmente la causa ex art. 281 sexies.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'azione è fondata e va accolta.
Ai sensi dell'articolo 67 comma 2, L. Fall., si deve ritenere revocabile il pagamento eseguito dal terzo debitore pignorato in favore del creditore assegnatario nel semestre anteriore alla dichiarazione del fallimento, in quanto atto avente natura solutoria (sentenza n. 13983 del pagina 3 di 6 13.9.2024, Trib. Roma, Sez. XVI, Cass. Civ. n. 23652/2012: “Il pagamento del terzo pignorato, debitore del debitore, nell'esecuzione forzata è revocabile nel successivo fallimento dello stesso debitore, quando abbia inciso sul patrimonio del fallito perché eseguito con denaro a questo dovuto, essendo il solvens obbligato verso il debitore assoggettato a esecuzione forzata e successivamente dichiarato fallito, e valendo il suo pagamento a estinguere entrambi i debiti, suo e del debitore ancora in bonis”; “revocabile non è il provvedimento di assegnazione, bensì il successivo e distinto pagamento che il terzo pignorato esegue in favore del creditore assegnatario”, ex multis, Cass. Civ. n. 27518/2008).
Ai sensi dell'art 67 LF sono revocabili gli atti onerosi “se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore … se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
Il computo dei sei mesi deve effettuarsi a ritroso, dalla data in cui il creditore ha ottenuto l'effettivo soddisfacimento del proprio credito (ossia ha materialmente ottenuto la disponibilità della somma), e non già da quello in cui è stato emesso il provvedimento di assegnazione, in quanto oggetto di revocatoria è solo il pagamento del credito assegnato e non il provvedimento di assegnazione del GE di crediti verso terzi (Cass. Civ., n.7579 del 1/4/2011).
Nella fattispecie in esame sussiste all'evidenza il suindicato requisito temporale, atteso che il fallimento di è stato dichiarato in data 14.5.2021 e l'atto di cui si chiede oggi la CP_1
revoca (ossia il pagamento da parte del terzo) è stato compiuto in data 22.3.2021, e quindi ad appena due mesi prima della declaratoria di fallimento.
Poiché l'azione revocatoria fallimentare risponde allo scopo di recuperare al concorso dei creditori beni che ne sono stati indebitamente sottratti e, quindi, anche le somme a questi corrisposte in violazione della par condicio, deve ritenersi che “Nell'azione revocatoria fallimentare, l'"eventus damni" sia "in re ipsa" e consista “nella lesione della "par condicio creditorum" ricollegabile, per presunzione legale ed assoluta, all'uscita del bene dalla massa conseguente all'atto di disposizione. Ne consegue che il fatto che attraverso il negozio solutorio impugnato siano stati soddisfatti crediti aventi natura privilegiata non esclude la possibile lesione della "par condicio", né fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che potrebbero in tesi insinuarsi al passivo anche successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria” (Cass., Sez.
1, n. 26216/2014). Nell'azione revocatoria fallimentare “l'"eventus damni" è "in re ipsa" e consiste nel fatto stesso della lesione della "par condicio creditorum", ricollegabile, per
pagina 4 di 6 presunzione legale assoluta, all'uscita del bene dalla massa conseguente all'atto di disposizione;
pertanto, grava sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'acquirente, mentre la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall'imprenditore, poi fallito, per pagare un suo creditore privilegiato
(eventualmente anche garantito, come nella specie, da ipoteca fondiaria gravante sull'immobile compravenduto) non esclude la possibile lesione della "par condicio", né fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria potrebbero in tesi insinuarsi.”(Cass 2218/2022)
Nel caso di specie il curatore, dovrà, quindi, fornire la prova della conoscenza, da parte della convenuta, dello stato di insolvenza della debitrice all'epoca del pagamento eseguito dal terzo pignorato.
La prova della scientia decoctionis deve essere effettiva e non meramente potenziale, e può essere raggiunta anche per presunzioni, purché sussistano le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza (Cass. Civ. 7034/2007; 11060/98; 4731/97)
Sul punto va rilevato come già la necessità di aver dovuto agire in via esecutiva per ottenere il pagamento del dovuto sostanzi indice di conoscenza della situazione di insolvenza del debitore poi fallito
Comprova tale rilievo la circostanza - affermata e non contestata da controparte - che il pagamento delle commesse in questione nel tempo fosse stato eseguito, anziché tramite RI.BA (come avveniva regolarmente), con n. 12 assegni in garanzia tornati indietro con la dicitura “insoluti” per firma di traenza illeggibile
A ciò si aggiunga il rilievo del fatto che “tra il l.r. della deducente ed il sig. Persona_1
(amministratore di fatto della nasceva un rapporto di amicizia e di fiducia, Controparte_1 tale da condividere anche diverse attività ludiche” (cfr. pag. 7 comparsa costituzione e risposta) così presumendosi, data anche la “fiducia”, la sussistenza di un rapporto di conoscenza e confidenza reciproca anche in ordine allo stato delle rispettive imprese
Tali elementi, tutti gravi precisi e concordanti, anche nella loro convergenza globale, importano il raggiungimento della prova piena della conoscenza dello status decoctionis in capo alla convenuta.
Da tutto quanto sopra argomentato non può che accogliersi la domanda attorea e per l'effetto disporsi la revoca, i.e. declaratoria di inefficacia, del pagamento eseguito da CP_3
pagina 5 di 6 a favore dell'odierna convenuta per € 6.970,00, con conseguente condanna di CP_3 quest'ultima alla restituzione della somma alla Curatela. ( cass 13767/2015), oltre interessi legali dal 09.07.2021 ( data della messa in mora -all 5) al soddisfo. ( Cass 14896/2009)
In applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) la convenuta va condannata a rimborsare alla controparte le spese del presente giudizio, e per essa dell'erario essendo ammessa al gratuito patrocinio, che si liquidano come in dispositivo in conformità ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, scaglione da 5200,00 a 26.000,0, parametri medi in ragione della media complessità della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda suindicata, ogni diversa e contraria domanda disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'azione revocatoria proposta da parte attrice ai sensi dell'art. 67, co. 2,
L.F., dichiara inefficace nei confronti della massa dei creditori del
[...]
il pagamento della somma di euro 6.970,00 eseguito in ossequio Controparte_1 all'ordinanza di assegnazione somme emessa dal Tribunale di Lecce nella proc. n.
1536/2020 da in data 22.03.2021 in favore della Controparte_3 CP_2
;
[...]
2) per l'effetto, condanna alla restituzione della somma di € Controparte_2
6.970,00, oltre interessi come indicati in parte motiva, in favore della Curatela fallimentare;
3) Condanna al pagamento in favore della Controparte_2 Parte_1
e per essa dell'erario, di spese e competenze del giudizio, liquidate in
[...] complessivi € 5341,00, di cui € 264,00 (€ 237 per CU + € 27,00 per diritti) per spese ed euro
€5.077,00 per compensi, oltre, Iva, Cap e rimborso forfettario del 15% come per legge.
Lecce, 15 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone
pagina 6 di 6
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9274/2021
Udienza del 15.05.2025 GI Maria Gabriella Perrone
Sono presenti l'Avv. Annalisa Martella per la Curatela del e Controparte_1
l'avv. Antonio Caracciolo in sostituzione dell'avv. Arturo Spinazzola per Controparte_2
[...]
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti e in tal senso discutono la lite.
Il giudice
Decide la causa come da sottoscritta sentenza ex art 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Gabriella Perrone, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9274/2021 R.G., promossa
DA
( P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Curatore p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Martella, giusta procura in atti;
pagina 1 di 6 ATTRICE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore ( Controparte_2
P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Spinazzola, giusta procura in P.IVA_2
atti;
CONVENUTA
Conclusioni: come rassegnate all'udienza odierna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto
Con atto di citazione notificato in data 25.11.2021, la Parte_1 ha convenuto la innanzi all'intestato Tribunale al fine di sentir
[...] Controparte_2 accogliere le seguenti testuali conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, eccezione e deduzione, così provvedere:
1) Revocare, in via principale, ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.fall., il pagamento della somma di euro 6.970,00 eseguito in data 22.03.2021 in favore della Controparte_2
in ossequio all'ordinanza di assegnazione somme emessa dal Tribunale di Lecce nella
[...]
proc. n. 1536/2020, per tutti i motivi ampiamente esposti in narrativa;
2) Per l'effetto, sempre in via principale, dichiarare la inefficacia del pagamento di cui sopra nei confronti della massa dei creditori del e conseguentemente condannare la CP_1
società convenuta alla restituzione della somma oggetto del pagamento impugnato, pari ad €
6.970,00, oltre interessi dal pagamento, in favore della Curatela fallimentare;
3) condannare, infine, la società convenuta al pagamento di spese ed onorari del presente giudizio.”
A sostegno delle proprie pretese ha dedotto che con sentenza n. 21/21 R.F. il Tribunale di
Lecce, in data 14.5.2021 aveva dichiarato il fallimento della società che la CP_1
vantava nei confronti della odierna attrice un credito di € 341.604,91 in Controparte_2
pagina 2 di 6 forza di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Benevento, del 17.6.2020, notificato in data 29.6.2020 unitamente ad atto di precetto;
che in data 27.7.2020, persistendo l'inadempimento dell'ingiunta, la convenuta procedeva a pignoramento mobiliare presso terzi e, con ordinanza del 21.12.2020, resa dal Tribunale di Lecce nell'ambito del procedimento
RGN 1536/2020 veniva, tra le altre, assegnata la somma di € 6.970,00 disponibile presso la terza pignorata la quale, in data 22.3.2021 procedeva al pagamento Controparte_3 della somma complessiva di € 7.268,30.
Ritenendo quindi sussistere tutti i presupposti di legge richiesti per l'azione revocatoria fallimentare ex art. 67, co. 2, L.F., concludeva come in atti.
Si è costituita in giudizio la che ha impugnato e contestato le avverse Controparte_2
pretese, ritenute infondate per carenza dei presupposti di legge, ed ha concluso chiedendo al
Tribunale di voler “− in via principale dichiarare la proposta azione inammissibile;
− nel merito rigettare l'avversa istanza attorea di revocatoria fallimentare ex art. 67 comma
2° l.f. avente ad oggetto la complessiva somma di 6.970,00 per insussistenza, in fatto ed in diritto, di qualsiasi presupposto sia esso oggettivo che soggettivo come argomentato in premessa;
− respingere, in ogni caso, tutte le domande ex adverso formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
− in ogni caso, condannare C/parte al pagamento delle spese e competenze di causa in favore della convenuta, oltre I.V.A. e C.P.A, come ex lege dovuti.”
Con provvedimento del 7.4.2022 il giudice concedeva termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e, all'udienza del 16.5.2024, avendo le parti precisato le conclusioni a mezzo di note di trattazione scritta, tratteneva la causa per la decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
Con provvedimento del 7.11.2024 veniva disposta la rimessione della causa sul ruolo e, all'udienza odierna, le parti precisavano le conclusioni richiamando quelle in atti e discutevano oralmente la causa ex art. 281 sexies.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'azione è fondata e va accolta.
Ai sensi dell'articolo 67 comma 2, L. Fall., si deve ritenere revocabile il pagamento eseguito dal terzo debitore pignorato in favore del creditore assegnatario nel semestre anteriore alla dichiarazione del fallimento, in quanto atto avente natura solutoria (sentenza n. 13983 del pagina 3 di 6 13.9.2024, Trib. Roma, Sez. XVI, Cass. Civ. n. 23652/2012: “Il pagamento del terzo pignorato, debitore del debitore, nell'esecuzione forzata è revocabile nel successivo fallimento dello stesso debitore, quando abbia inciso sul patrimonio del fallito perché eseguito con denaro a questo dovuto, essendo il solvens obbligato verso il debitore assoggettato a esecuzione forzata e successivamente dichiarato fallito, e valendo il suo pagamento a estinguere entrambi i debiti, suo e del debitore ancora in bonis”; “revocabile non è il provvedimento di assegnazione, bensì il successivo e distinto pagamento che il terzo pignorato esegue in favore del creditore assegnatario”, ex multis, Cass. Civ. n. 27518/2008).
Ai sensi dell'art 67 LF sono revocabili gli atti onerosi “se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore … se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
Il computo dei sei mesi deve effettuarsi a ritroso, dalla data in cui il creditore ha ottenuto l'effettivo soddisfacimento del proprio credito (ossia ha materialmente ottenuto la disponibilità della somma), e non già da quello in cui è stato emesso il provvedimento di assegnazione, in quanto oggetto di revocatoria è solo il pagamento del credito assegnato e non il provvedimento di assegnazione del GE di crediti verso terzi (Cass. Civ., n.7579 del 1/4/2011).
Nella fattispecie in esame sussiste all'evidenza il suindicato requisito temporale, atteso che il fallimento di è stato dichiarato in data 14.5.2021 e l'atto di cui si chiede oggi la CP_1
revoca (ossia il pagamento da parte del terzo) è stato compiuto in data 22.3.2021, e quindi ad appena due mesi prima della declaratoria di fallimento.
Poiché l'azione revocatoria fallimentare risponde allo scopo di recuperare al concorso dei creditori beni che ne sono stati indebitamente sottratti e, quindi, anche le somme a questi corrisposte in violazione della par condicio, deve ritenersi che “Nell'azione revocatoria fallimentare, l'"eventus damni" sia "in re ipsa" e consista “nella lesione della "par condicio creditorum" ricollegabile, per presunzione legale ed assoluta, all'uscita del bene dalla massa conseguente all'atto di disposizione. Ne consegue che il fatto che attraverso il negozio solutorio impugnato siano stati soddisfatti crediti aventi natura privilegiata non esclude la possibile lesione della "par condicio", né fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che potrebbero in tesi insinuarsi al passivo anche successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria” (Cass., Sez.
1, n. 26216/2014). Nell'azione revocatoria fallimentare “l'"eventus damni" è "in re ipsa" e consiste nel fatto stesso della lesione della "par condicio creditorum", ricollegabile, per
pagina 4 di 6 presunzione legale assoluta, all'uscita del bene dalla massa conseguente all'atto di disposizione;
pertanto, grava sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'acquirente, mentre la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall'imprenditore, poi fallito, per pagare un suo creditore privilegiato
(eventualmente anche garantito, come nella specie, da ipoteca fondiaria gravante sull'immobile compravenduto) non esclude la possibile lesione della "par condicio", né fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria potrebbero in tesi insinuarsi.”(Cass 2218/2022)
Nel caso di specie il curatore, dovrà, quindi, fornire la prova della conoscenza, da parte della convenuta, dello stato di insolvenza della debitrice all'epoca del pagamento eseguito dal terzo pignorato.
La prova della scientia decoctionis deve essere effettiva e non meramente potenziale, e può essere raggiunta anche per presunzioni, purché sussistano le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza (Cass. Civ. 7034/2007; 11060/98; 4731/97)
Sul punto va rilevato come già la necessità di aver dovuto agire in via esecutiva per ottenere il pagamento del dovuto sostanzi indice di conoscenza della situazione di insolvenza del debitore poi fallito
Comprova tale rilievo la circostanza - affermata e non contestata da controparte - che il pagamento delle commesse in questione nel tempo fosse stato eseguito, anziché tramite RI.BA (come avveniva regolarmente), con n. 12 assegni in garanzia tornati indietro con la dicitura “insoluti” per firma di traenza illeggibile
A ciò si aggiunga il rilievo del fatto che “tra il l.r. della deducente ed il sig. Persona_1
(amministratore di fatto della nasceva un rapporto di amicizia e di fiducia, Controparte_1 tale da condividere anche diverse attività ludiche” (cfr. pag. 7 comparsa costituzione e risposta) così presumendosi, data anche la “fiducia”, la sussistenza di un rapporto di conoscenza e confidenza reciproca anche in ordine allo stato delle rispettive imprese
Tali elementi, tutti gravi precisi e concordanti, anche nella loro convergenza globale, importano il raggiungimento della prova piena della conoscenza dello status decoctionis in capo alla convenuta.
Da tutto quanto sopra argomentato non può che accogliersi la domanda attorea e per l'effetto disporsi la revoca, i.e. declaratoria di inefficacia, del pagamento eseguito da CP_3
pagina 5 di 6 a favore dell'odierna convenuta per € 6.970,00, con conseguente condanna di CP_3 quest'ultima alla restituzione della somma alla Curatela. ( cass 13767/2015), oltre interessi legali dal 09.07.2021 ( data della messa in mora -all 5) al soddisfo. ( Cass 14896/2009)
In applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) la convenuta va condannata a rimborsare alla controparte le spese del presente giudizio, e per essa dell'erario essendo ammessa al gratuito patrocinio, che si liquidano come in dispositivo in conformità ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, scaglione da 5200,00 a 26.000,0, parametri medi in ragione della media complessità della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda suindicata, ogni diversa e contraria domanda disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'azione revocatoria proposta da parte attrice ai sensi dell'art. 67, co. 2,
L.F., dichiara inefficace nei confronti della massa dei creditori del
[...]
il pagamento della somma di euro 6.970,00 eseguito in ossequio Controparte_1 all'ordinanza di assegnazione somme emessa dal Tribunale di Lecce nella proc. n.
1536/2020 da in data 22.03.2021 in favore della Controparte_3 CP_2
;
[...]
2) per l'effetto, condanna alla restituzione della somma di € Controparte_2
6.970,00, oltre interessi come indicati in parte motiva, in favore della Curatela fallimentare;
3) Condanna al pagamento in favore della Controparte_2 Parte_1
e per essa dell'erario, di spese e competenze del giudizio, liquidate in
[...] complessivi € 5341,00, di cui € 264,00 (€ 237 per CU + € 27,00 per diritti) per spese ed euro
€5.077,00 per compensi, oltre, Iva, Cap e rimborso forfettario del 15% come per legge.
Lecce, 15 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone
pagina 6 di 6