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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 09/10/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 459/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Asti, in composizione monocratica,
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. R.G. 459/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso sia congiuntamente che Parte_1 C.F._1 disgiuntamente dagli Avv.ti Jacopo Morra e Tommaso Ferrero del Foro di Cuneo, come da procura allegata;
- parte attrice
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Garrone del CP_1 C.F._2
Foro di Asti, come da procura allegata;
- parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte attrice:
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta.
Nel merito
- Previo accertamento che le somme presenti sui conti correnti presso Banc n.82922- CP_2
5 cointestato ai Sig.r e presso Banca del Piemonte n. 83130-1 cointestato Persona_1 CP_1 ai Sig.r erano di esclusiva titolarità rispettivamente dei Sig.r Persona_2 CP_1 Persona_1
. Per_2
- Previo accertamento dell'inesistenza e/o della nullità delle donazioni ex adverso allegate in comparsa di costituzione e risposta.
- Dato atto che in data 19/06/2024 il convenuto ha versato all'attore la somma di € 37.123,34 incassata dal convenuto a titolo di acconto sul maggior dovuto relativa alle somme di titolarità del
Sig e prelevate dal convenuto in data 23/04/2021; Persona_2 - Dichiararsi tenuto e condannarsi il Sig. C.F. a pagare in CP_1 C.F._2 favore del Sig nato a [...] il [...] C.F Parte_1 C.F._3
a) gli interessi legali su tale somma dal 23/04/2021 alla notifica della citazione (26/02/2024) per euro 2.467,32 e b) gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. e Dl.vo 231/2002 dalla data della notifica della citazione
26/02/2024 al 19/06/2024 per euro 1.458,06
e così per complessivi € 3.925,38 ovvero nella somma maggiore o minore accertanda in corso di causa.
- Dichiararsi tenuto e condannarsi il Sig nato a [...] il [...] C.F. CP_1
residente a [...] a pagare in favore del Sig C.F._2 Pt_1
nato a [...] il [...] C.F residente a [...]
[...] C.F._3 la somma complessi € 26.404,00 ovvero la somma maggiore o minore in corso di causa determinanda, oltre interessi legali dalla data di ogni singolo prelievo alla data della presente domanda e interessi moratori ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. e d.vo 231/2002 dalla data della notifica della citazione al saldo compensandosi ogni somma eventualmente dovuta da controparte con il maggior credito dell'esponente sino a concorrenza.
In ogni caso
Con il favore delle spese spese generali IVA e CPA come per legge”.
Per la parte convenuta:
“Voglia il Giudice Ill.mo; respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- Preso atto della corresponsione della somma di € 37.123,34 in favore del sig Parte_1 da parte dell'esponente;
- In via preliminare:
- Dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt.163 e 164 c.p.c. stante l'assoluta indeterminatezza della cosa oggetto della domanda e la mancanza di esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda;
- Nel merito:
- Dichiarare cessata la materia del contendere limitatamente alla somma di € 37.123,34, corrispondente ad 1\10 (pari ad 1/5 della metà, caduta in successione,) del conto corrente intestato congiuntamente ai sigg stante l'offerta ex art.1220 cod. civ;
Persona_2 CP_1
- Accertate le intervenute donazioni di modico valore effettuate dai sigg Persona_1 Per_2
in favore del sig. per gli importi rispettivamente di € 112.000,00 ed €
[...] CP_1
20.020,00, respingere le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto:
- In via riconvenzionale:
- Dichiarare tenuto e condannare il sig al pagamento in favore del conchiudente Parte_1 della somma di €1.851,52 corrispondente ad 1/5 dei debiti ereditari pagati dal sig CP_1 per la successione ed in conseguenza della stessa ai sensi dell'art.752 cod. civ. e delle somme ulteriori maturande per il medesimo titolo in corso di causa;
- Col favore delle spese legali oltre ad anticipazioni non imponibili, al 15% sulle somme imponibili per il rimborso delle spese forfetarie (ex D.M. 10/03/2014, n. 55) e C.P.A. e successive occorrende”.
---
Con atto di citazione notificato in data 26.2.2024, l'attore nella sua qualità di erede, in forza di rappresentazione della madre , per la quota di 1/5 ciascuno dei suoi defunti zii CP_3
e , entrambi deceduti ab intestato e senza eredi legittimari, Persona_1 Persona_2 conveniva in giudizio lo zio, il sig. per sentirlo condannare al pagamento della CP_1 complessiva somma di € 63.527,35.
A sostegno della sua domanda, il sig. assumeva che: Parte_1
- il Sig. (deceduto ab intestato in data 22.2.2022) in vita era titolare del conto Persona_1 corrente n. 82922-5 acceso presso la Banca del Piemonte in data 3.11.2017 (ed estinto l'8.8.2019), conto cointestato con il LL per soli motivi di gestione pratica, ma alimentato in CP_1 via esclusiva con denaro del Sig. che era l'unico titolare delle somme ivi depositate;
Persona_1
- nel corso degli anni aveva effettuato prelievi dal superiore conto corrente per un CP_1 totale di € 112.000,00, somme poi bonificate in favore dei propri figli e utilizzate per la stipula di una serie di polizze vita;
- parimenti, il convenuto era cointestatario assieme all'altro LL, (deceduto Persona_2 ab intestato in data 12.1.2021) del conto corrente n. 83130-1, acceso presso la Banca del Piemonte in data 11.7.2019, dal quale, alla sua morte, il convenuto aveva prelevato la somma complessiva di € 185.616,73, pari alla metà del saldo attivo presente sul conto corrente cointestato, oltre ad un ulteriore prelievo di € 20.020,00 effettuato in data 1.10.2019 per stipulare una polizza.
chiedeva, pertanto, la restituzione delle somme prelevate dal convenuto dai conti Parte_1 correnti cointestati con i suoi defunti fratelli, nei limiti della quota di sua spettanza, ossia:
a) quanto a per la somma complessiva di € 22.400,00, pari ad 1/5 dei prelievi Persona_1 effettuati dal convenuto nel corso del tempo (per complessivi € 112.000,00).
b) quanto a per la somma complessiva di euro 41.127,35 di cui: Persona_2
b.1) euro 4.004,00 pari ad 1/5 di un prelievo di euro € 20.020,00 effettuato dal convenuto dal conto cointestato in data 1.10.2019;
b.2) euro 37.123,34 pari ad 1/5 della somma di euro 185.616,73, prelevata dal convenuto dal conto corrente n. 83130 in data 23.4.2021, a seguito della morte del Sig. . Persona_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.4.2024, si costituiva in giudizio il sig. aderendo alla domanda attorea limitatamente alla somma di € 37.123,34 di CP_1 cui sopra, ma contestando in fatto e in diritto le restanti domande ex adverso formulate esponendo trattarsi di donazioni di modico valore in relazione ai patrimonio di riferimento, fatte per riconoscenza dai fratelli;
chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna del sig. Parte_1 al pagamento della somma di € 1.724,07, corrispondente ad 1/5 dei debiti ereditari pagati dal convenuto in conseguenza delle successioni ed ai sensi dell'art.752 cod. civ.
In corso di causa e, in particolare, in data 19.6.2024 il convenuto corrispondeva all'attore l'importo di € 37.123,34 tramite consegna di assegno circolare.
Il G.I. nominato, fissava udienza per la comparizione personale delle parti al 28.10.2024 e nelle more, le parti integravano le rispettive difese ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c.
All'udienza di comparizione, vanamente esperito il tentativo di conciliazione, le parti insistevano nelle istanze di cui alle loro memorie difensive e il Giudice, con ordinanza in data 28.10.2024 disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Successivamente, all'udienza del 24.2.2025, esaurita l'istruttoria mediante l'audizione del solo teste
(con rinuncia degli altri testi), il Giudice rinviava la causa per la rimessione in decisione Tes_1 con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 29.9.2025, assegnando alle parti i termini a ritroso ex art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
In sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice chiedeva la cessazione materia del contendere limitatamente all'importo di € 37.123,34 che era stato oggetto di dazione nel corso del giudizio, istanza cui il convenuto aderiva, e ricalcolando la somma richiesta nella cifra complessiva di €
26.404,00 per quanto concerne i conti cointestati tra il convenuto e i sig.ri e Persona_1 Per_2
(rispettivamente, € 22.400,00 e € 4.004,00), oltre a interessi per complessivi € 3.925,38
[...] sulla somma di € 37.123,34.
All'udienza del 29.9.2025 fissata ex art. 127 ter c.p.c., le parti si richiamavano alle loro difese in atti e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
---
L'eccezione di nullità dell'atto di citazione
Parte convenuta ha eccepito in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt.163 e 164 c.p.c., stante l'assoluta indeterminatezza della cosa oggetto della domanda e la mancanza di esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda.
L'eccezione è priva di fondamento poiché dall'analisi complessiva dell'atto introduttivo e degli allegati tutti, l'oggetto della domanda è univocamente individuabile nell'accertamento della titolarità esclusiva in capo ai defunti e delle somme depositate sui conti Per_1 Persona_2 correnti cointestati tra gli stessi e l'odierno convenuto e, per l'effetto, nella invocata restituzione delle somme asseritamente prelevate in maniera illegittima dal convenuto, nel corso degli anni, dai predetti conti. A conferma della sufficiente determinatezza della domanda, si evidenzia come il convenuto abbia illustrato le sue analitiche difese fin dall'atto di costituzione, arrivando ad aderire parzialmente alle domande attoree e a corrispondere in corso di causa parte delle somme in contestazione.
Sulla cessazione della materia del contendere
Risulta pacificamente dagli atti di causa come la parte convenuta abbia prestato immediata adesione alla domanda avente ad oggetto la dazione all'attore dell'importo di € 37.123,34, pari ad 1/5 delle somme giacenti sul conto corrente n. 83130-1 alla morte di Sig. . Persona_2
Parte convenuta ha espressamente riconosciuto che il conto formalmente cointestato era alimentato in via esclusiva da denaro di proprietà del LL e di non essere, quindi, legittimata a trattenere la complessiva somma di € 185.616,73, pari alla metà del saldo attivo del conto corrente n. 83130 al momento del decesso del LL . Riconosciuto il diritto dei coeredi di ricevere la propria Per_2 quota, il convenuto aveva già provveduto a bonificare alle sorelle , Persona_3 CP_4
e , la somma di €37.123,34 ciascuna, corrispondenti alle quote
[...] Persona_4 ereditarie di loro spettanza pari ad 1/5 ciascuna. La medesima quota è stata, poi, corrisposta anche all'attore in data 19.6.2024, mediante consegna di assegno circolare (cfr. doc. 8 parte convenuta).
Alla luce di quanto sopra esposto, vista la concorde domanda delle parti sul punto, si dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente all'importo di € 37.123,34.
Sulla richiesta di pagamento degli interessi legali
Parte attrice chiede, inoltre, il pagamento degli interessi legali sulla somma di € 37.123,34, con decorrenza dalla data del prelievo (23.4.2021) alla data di notifica della citazione (26.2.2024), quantificati in € 2.467,32, oltre agli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. e D.lgs. n. 231/2002 dalla data della notifica della citazione al 19.6.2024 per ulteriori € 1.458,06, per un totale quantificato nell'importo di € 3.925,38. A supporto, parte attrice deduce di aver messo in mora il sig.
[...] con raccomandata in data 23.6.2023 prodotta quale allegato 9 all'atto di citazione. CP_1
Tuttavia, dall'esame della documentazione prodotta da parte attrice, non è dato rinvenire il citato documento n. 9 che risulta soltanto richiamato e non prodotto.
Considerato che
ai fini della costituzione in mora del debitore l'art. 1219 c.c. prescrive che la richiesta di pagamento sia fatta per iscritto, la mancata produzione del citato documento (e la mancata alternativa prova della sua esistenza anche per testi e/o presunzioni), impedisce di considerare provata l'avvenuta messa in mora del debitore, né può farsi ricorso all'istituto della mancata contestazione essendosi limitato il convenuto, alla pag. 6 del suo atto costitutivo, ad ammette di aver ricevuto una generica richiesta di pagamento da parte dell'odierno attore, senza ulteriormente dettagliare l'affermazione.
Alla luce di quanto sopra, deve concludersi che non è stato acquisto agli atti la prova né dell'avvenuta messa in mora del debitore nelle forme di legge né della data in cui tale intimazione sarebbe stata ricevuta, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1224 c.c.. I richiesti interessi sulla somma di € 37.123,34, calcolati ai sensi art. 1284 comma 4 c.c. e D.lgs. n. 231/2002, saranno pertanto dovuti solo dalla data di notifica dell'atto di citazione, risalente al 26.2.2024, e fino alla data del pagamento della somma (19.6.2024), per un totale quantificato in € 1.449,34. Su tale somma saranno, inoltre, dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza all'effettivo saldo.
Sulle donazioni di modico valore
Relativamente alle domande formulate dall'attore ed aventi ad oggetto la restituzione della quota di pertinenza dei prelievi effettuati nel corso degli anni dal convenuto sui conti correnti cointestati ai fratelli e (rispettivamente per € 22.400,00 e 4.004,00, oltre Persona_1 Persona_2 interessi, pari rispettivamente a 1/5 dei prelievi di complessivi ammontanti ad € 112.000,00 e €
20.020,00), occorre preliminarmente rilevare che è circostanza non contestata, ma espressamente riconosciuta da che le somme depositate sui conti correnti n.82922-5 e 83130-1, CP_1 cointestati rispettivamente con e , fossero di esclusiva titolarità Persona_1 Persona_2 di questi ultimi;
il convenuto ha, infatti, precisato che la cointestazione dei conti era stata dettata da ragioni di comodità in vista dell'espletamento di formalità burocratiche in occasione delle quali sottoscriveva gli ordini bancari per conto dei suoi fratelli (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione e risposta). Inoltre, per quanto concerne il conto n. 82922-5, cointestato tra il convenuto e il de cuius
, dagli atti di causa è emerso che nell'ultimo anno di vita del LL, il convenuto Persona_1 aveva chiesto ed ottenuto che cessasse la cointestazione del conto corrente, mantenendo solamente la delega (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione e risposta).
E' altresì circostanza pacifica l'avvenuta effettuazione, su indicazione dei fratelli e in favore del convenuto, dei prelievi oggetto di causa, come peraltro confermato dal teste , Testimone_2 consulente finanziario dipendente dell'istituto ove erano aperti i conti per i quali è causa, all'udienza del 24 febbraio 2025. In particolare, il Dott. , consulente finanziario che Testimone_2 da tempo curava gli interessi economici dei fratelli nel corso della sua escussione, ha Per_2 ricordato come i prelievi di complessivi € 112.000,00, autorizzati nel corso del tempo dal sig.
e di € 20.020,00, autorizzato dal sig. , fossero motivati da ragioni di Persona_1 Persona_2 riconoscenza per l'assistenza prestata loro dal convenuto, come dagli stessi dichiarato in occasione di ognuno dei prelievi. Non sussistono, di contro, concreti motivi per dubitare dell'attendibilità del teste non apparendo motivo di inattendibilità né i non provati rapporti di parentela (che, peraltro, dovrebbero legarlo ad entrambe le parti in causa, parenti tra di loro) né l'essere stato suo tempo consulente finanziario della famiglia e, a tutt'oggi, consulente del convenuto in quanto dipendente dell'istituto di credito ove sono depositati i risparmi.
Posto quanto sopra, appare evidente come, in ossequio ai recenti insegnamenti della giurisprudenza di legittimità (si richiama, in particolare, la sentenza resa a SSUU dalla Cassazione il 27 luglio
2017, n. 18725 con la quale la Corte Suprema ha affrontato e i rapporti esistenti tra il contratto tipico di donazione e le liberalità indirette, con ogni precipitata conseguenza in termini di forma prescritta ab substantiam), dette donazioni vadano propriamente qualificate come donazioni dirette, cui consegue, pertanto, l'obbligo a pena di nullità della forma solenne, regola alla quale fanno eccezione le c.d. donazioni di modico della cosa mobile dove, ai sensi dell'art. 783 c.c., la forma è sostituita dalla traditio.
Ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione -per la quale non si richiede la forma dell'atto pubblico ad substantiam - l'art. 783 c.c. non detta criteri rigidi cui ancòrare la relativa valutazione, dovendosi essa apprezzare alla stregua di due criteri: quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante (cfr. Cassazione civile sez. II, 17/02/2020, n.3858, Cassazione civile sez.
II, 12/06/2001, n.7913). L'atto di liberalità per essere considerato di modico valore non deve, quindi, mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante. In tema di "consegna di assegni di conto corrente", la giurisprudenza è costante nell'affermare che "È nulla per difetto della forma solenne prescritta dall'art. 782 c.c. la donazione realizzatasi mediante consegna di assegni di conto corrente, il cui importo non possa considerarsi modico in relazione ai criteri, congiuntamente valutati, del valore intrinseco della somma portata da ogni singolo titolo e delle condizioni economiche del donante" (cfr. Tribunale Roma, 18/05/1982, Cass. Sez. 2, Sentenza n.
26746 del 06/11/2008).
Nel caso in scrutinio, dalla documentazione agli atti di causa è dato evincere che il patrimonio del sig. ammontasse, al momento del suo decesso, ad un valore complessivo di oltre € Persona_1
1.800.000,00 (cfr. docc. 2 e 5 convenuto) e pertanto i diversi prelievi autorizzati per un totale di
€ 112.000,00 corrispondono ad una percentuale di circa il 6% del patrimonio totale del de cuius.
In applicazione dei superiori principi, l'entità della donazione, in rapporto al patrimonio del donante e avuto riguardo all'entità delle singole donazioni (€ 10.000,00 il 22/11/2017, €
20.000,00 il 16/02/2018, € 30.000,00 il 13/05/2019 ed € 52.000,00 il 29/07/2019), è tale da non incidere in modo apprezzabile sul suo patrimonio.
Parimenti, non può ritenersi che il bonifico di € 20.020,00 proveniente da abbia Persona_2 inciso in modo apprezzabile sul patrimonio dello stesso, posto che il suo patrimonio al momento del decesso ammontava a € 372.233,46 (cfr. doc. 6 prodotto dal convenuto) e la donazione corrispondeva a poco più del 5% del patrimonio del donante.
Accertato il carattere modico delle donazioni in questione, ne consegue che ai fini della loro validità non era necessaria l'osservanza della forma scritta ex art. 783 comma 1 e 2 c.c., essendo sufficiente la mera traditio. A quest'ultimo riguardo, non può essere condiviso il rilevo di parte attrice secondo il quale nella circostanza non vi sarebbe stata traditio essendo pacifico che, nel caso di prelievo da conto corrente, è sufficiente il conseguimento della giuridica disponibilità di questo da parte del donatario e la traditio si realizza attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma a favore del donatario, perché in tal modo il donante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del donatario (cfr. Cass. civ., ord. 37654/2021).
Alla luce dei rilievi di cui sopra, deve pertanto essere respinta la domanda di condanna del convenuto alla restituzione della somma complessiva di € 26.404,00 formulata da parte attrice.
Sulla domanda riconvenzionale di pagamento di debiti ereditari ex art.752 c.c.
In ordine alla domanda riconvenzionale del convenuto avente ad oggetto il rimborso del pagamento dei debiti ereditari, vista l'assenza di specifiche contestazioni sul punto da parte del sig. Pt_1
la circostanza dell'avvenuto pagamento e dell'entità dello stesso può ritenersi accertata
[...] con conseguente condanna di al pagamento in favore del convenuto della somma Parte_1 di € 1.851,52, corrispondente ad 1/5 dei debiti ereditari pagati da per la successione, CP_1
Vista la domanda di compensazione formulata dall'attore, si dichiara parzialmente compensato tale importo con le somme dovute dal convenuto a parte attrice a titolo di interessi sulla somma di €
37.123,34 liquidati in € 1.449,34.
Sulle spese di lite
Stante la reciproca parziale soccombenza (dell'attore sulla domanda di restituzione della somma di
€ 26.404,00 e del convenuto sulla domanda di restituzione della somma di € 37.123,34, corrisposta solo in corso di causa), sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, difesa disattesa così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine all'importo di € 37.123,34;
- respinge la domanda di corresponsione della somma di complessivi € 26.404,00 formulata da parte attrice in quanto infondata;
- accerta che il sig. è tenuto a corrispondere in favore del sig. la CP_1 Parte_1 somma di € 1.449,34 a titolo di interessi sulla somma di € 37.123,34, oltre interessi legali dalla presente sentenza all'effettivo saldo;
- accerta che il sig. al pagamento della somma di € 1.851,52, oltre interessi legali Parte_1 dalla presente sentenza all'effettivo saldo;
- operata la richiesta compensazione tra le superiori somme, condanna a corrispondere a la somma di € 402,18, oltre interessi Parte_1 CP_1 legali dalla presente sentenza all'effettivo saldo;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite. Così deciso in Asti, in data 6 ottobre 2025.
Il Giudice
Dr.ssa AR Pozzetti
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Asti, in composizione monocratica,
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. R.G. 459/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso sia congiuntamente che Parte_1 C.F._1 disgiuntamente dagli Avv.ti Jacopo Morra e Tommaso Ferrero del Foro di Cuneo, come da procura allegata;
- parte attrice
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Garrone del CP_1 C.F._2
Foro di Asti, come da procura allegata;
- parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte attrice:
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta.
Nel merito
- Previo accertamento che le somme presenti sui conti correnti presso Banc n.82922- CP_2
5 cointestato ai Sig.r e presso Banca del Piemonte n. 83130-1 cointestato Persona_1 CP_1 ai Sig.r erano di esclusiva titolarità rispettivamente dei Sig.r Persona_2 CP_1 Persona_1
. Per_2
- Previo accertamento dell'inesistenza e/o della nullità delle donazioni ex adverso allegate in comparsa di costituzione e risposta.
- Dato atto che in data 19/06/2024 il convenuto ha versato all'attore la somma di € 37.123,34 incassata dal convenuto a titolo di acconto sul maggior dovuto relativa alle somme di titolarità del
Sig e prelevate dal convenuto in data 23/04/2021; Persona_2 - Dichiararsi tenuto e condannarsi il Sig. C.F. a pagare in CP_1 C.F._2 favore del Sig nato a [...] il [...] C.F Parte_1 C.F._3
a) gli interessi legali su tale somma dal 23/04/2021 alla notifica della citazione (26/02/2024) per euro 2.467,32 e b) gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. e Dl.vo 231/2002 dalla data della notifica della citazione
26/02/2024 al 19/06/2024 per euro 1.458,06
e così per complessivi € 3.925,38 ovvero nella somma maggiore o minore accertanda in corso di causa.
- Dichiararsi tenuto e condannarsi il Sig nato a [...] il [...] C.F. CP_1
residente a [...] a pagare in favore del Sig C.F._2 Pt_1
nato a [...] il [...] C.F residente a [...]
[...] C.F._3 la somma complessi € 26.404,00 ovvero la somma maggiore o minore in corso di causa determinanda, oltre interessi legali dalla data di ogni singolo prelievo alla data della presente domanda e interessi moratori ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. e d.vo 231/2002 dalla data della notifica della citazione al saldo compensandosi ogni somma eventualmente dovuta da controparte con il maggior credito dell'esponente sino a concorrenza.
In ogni caso
Con il favore delle spese spese generali IVA e CPA come per legge”.
Per la parte convenuta:
“Voglia il Giudice Ill.mo; respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- Preso atto della corresponsione della somma di € 37.123,34 in favore del sig Parte_1 da parte dell'esponente;
- In via preliminare:
- Dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt.163 e 164 c.p.c. stante l'assoluta indeterminatezza della cosa oggetto della domanda e la mancanza di esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda;
- Nel merito:
- Dichiarare cessata la materia del contendere limitatamente alla somma di € 37.123,34, corrispondente ad 1\10 (pari ad 1/5 della metà, caduta in successione,) del conto corrente intestato congiuntamente ai sigg stante l'offerta ex art.1220 cod. civ;
Persona_2 CP_1
- Accertate le intervenute donazioni di modico valore effettuate dai sigg Persona_1 Per_2
in favore del sig. per gli importi rispettivamente di € 112.000,00 ed €
[...] CP_1
20.020,00, respingere le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto:
- In via riconvenzionale:
- Dichiarare tenuto e condannare il sig al pagamento in favore del conchiudente Parte_1 della somma di €1.851,52 corrispondente ad 1/5 dei debiti ereditari pagati dal sig CP_1 per la successione ed in conseguenza della stessa ai sensi dell'art.752 cod. civ. e delle somme ulteriori maturande per il medesimo titolo in corso di causa;
- Col favore delle spese legali oltre ad anticipazioni non imponibili, al 15% sulle somme imponibili per il rimborso delle spese forfetarie (ex D.M. 10/03/2014, n. 55) e C.P.A. e successive occorrende”.
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Con atto di citazione notificato in data 26.2.2024, l'attore nella sua qualità di erede, in forza di rappresentazione della madre , per la quota di 1/5 ciascuno dei suoi defunti zii CP_3
e , entrambi deceduti ab intestato e senza eredi legittimari, Persona_1 Persona_2 conveniva in giudizio lo zio, il sig. per sentirlo condannare al pagamento della CP_1 complessiva somma di € 63.527,35.
A sostegno della sua domanda, il sig. assumeva che: Parte_1
- il Sig. (deceduto ab intestato in data 22.2.2022) in vita era titolare del conto Persona_1 corrente n. 82922-5 acceso presso la Banca del Piemonte in data 3.11.2017 (ed estinto l'8.8.2019), conto cointestato con il LL per soli motivi di gestione pratica, ma alimentato in CP_1 via esclusiva con denaro del Sig. che era l'unico titolare delle somme ivi depositate;
Persona_1
- nel corso degli anni aveva effettuato prelievi dal superiore conto corrente per un CP_1 totale di € 112.000,00, somme poi bonificate in favore dei propri figli e utilizzate per la stipula di una serie di polizze vita;
- parimenti, il convenuto era cointestatario assieme all'altro LL, (deceduto Persona_2 ab intestato in data 12.1.2021) del conto corrente n. 83130-1, acceso presso la Banca del Piemonte in data 11.7.2019, dal quale, alla sua morte, il convenuto aveva prelevato la somma complessiva di € 185.616,73, pari alla metà del saldo attivo presente sul conto corrente cointestato, oltre ad un ulteriore prelievo di € 20.020,00 effettuato in data 1.10.2019 per stipulare una polizza.
chiedeva, pertanto, la restituzione delle somme prelevate dal convenuto dai conti Parte_1 correnti cointestati con i suoi defunti fratelli, nei limiti della quota di sua spettanza, ossia:
a) quanto a per la somma complessiva di € 22.400,00, pari ad 1/5 dei prelievi Persona_1 effettuati dal convenuto nel corso del tempo (per complessivi € 112.000,00).
b) quanto a per la somma complessiva di euro 41.127,35 di cui: Persona_2
b.1) euro 4.004,00 pari ad 1/5 di un prelievo di euro € 20.020,00 effettuato dal convenuto dal conto cointestato in data 1.10.2019;
b.2) euro 37.123,34 pari ad 1/5 della somma di euro 185.616,73, prelevata dal convenuto dal conto corrente n. 83130 in data 23.4.2021, a seguito della morte del Sig. . Persona_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.4.2024, si costituiva in giudizio il sig. aderendo alla domanda attorea limitatamente alla somma di € 37.123,34 di CP_1 cui sopra, ma contestando in fatto e in diritto le restanti domande ex adverso formulate esponendo trattarsi di donazioni di modico valore in relazione ai patrimonio di riferimento, fatte per riconoscenza dai fratelli;
chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna del sig. Parte_1 al pagamento della somma di € 1.724,07, corrispondente ad 1/5 dei debiti ereditari pagati dal convenuto in conseguenza delle successioni ed ai sensi dell'art.752 cod. civ.
In corso di causa e, in particolare, in data 19.6.2024 il convenuto corrispondeva all'attore l'importo di € 37.123,34 tramite consegna di assegno circolare.
Il G.I. nominato, fissava udienza per la comparizione personale delle parti al 28.10.2024 e nelle more, le parti integravano le rispettive difese ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c.
All'udienza di comparizione, vanamente esperito il tentativo di conciliazione, le parti insistevano nelle istanze di cui alle loro memorie difensive e il Giudice, con ordinanza in data 28.10.2024 disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Successivamente, all'udienza del 24.2.2025, esaurita l'istruttoria mediante l'audizione del solo teste
(con rinuncia degli altri testi), il Giudice rinviava la causa per la rimessione in decisione Tes_1 con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 29.9.2025, assegnando alle parti i termini a ritroso ex art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
In sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice chiedeva la cessazione materia del contendere limitatamente all'importo di € 37.123,34 che era stato oggetto di dazione nel corso del giudizio, istanza cui il convenuto aderiva, e ricalcolando la somma richiesta nella cifra complessiva di €
26.404,00 per quanto concerne i conti cointestati tra il convenuto e i sig.ri e Persona_1 Per_2
(rispettivamente, € 22.400,00 e € 4.004,00), oltre a interessi per complessivi € 3.925,38
[...] sulla somma di € 37.123,34.
All'udienza del 29.9.2025 fissata ex art. 127 ter c.p.c., le parti si richiamavano alle loro difese in atti e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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L'eccezione di nullità dell'atto di citazione
Parte convenuta ha eccepito in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt.163 e 164 c.p.c., stante l'assoluta indeterminatezza della cosa oggetto della domanda e la mancanza di esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda.
L'eccezione è priva di fondamento poiché dall'analisi complessiva dell'atto introduttivo e degli allegati tutti, l'oggetto della domanda è univocamente individuabile nell'accertamento della titolarità esclusiva in capo ai defunti e delle somme depositate sui conti Per_1 Persona_2 correnti cointestati tra gli stessi e l'odierno convenuto e, per l'effetto, nella invocata restituzione delle somme asseritamente prelevate in maniera illegittima dal convenuto, nel corso degli anni, dai predetti conti. A conferma della sufficiente determinatezza della domanda, si evidenzia come il convenuto abbia illustrato le sue analitiche difese fin dall'atto di costituzione, arrivando ad aderire parzialmente alle domande attoree e a corrispondere in corso di causa parte delle somme in contestazione.
Sulla cessazione della materia del contendere
Risulta pacificamente dagli atti di causa come la parte convenuta abbia prestato immediata adesione alla domanda avente ad oggetto la dazione all'attore dell'importo di € 37.123,34, pari ad 1/5 delle somme giacenti sul conto corrente n. 83130-1 alla morte di Sig. . Persona_2
Parte convenuta ha espressamente riconosciuto che il conto formalmente cointestato era alimentato in via esclusiva da denaro di proprietà del LL e di non essere, quindi, legittimata a trattenere la complessiva somma di € 185.616,73, pari alla metà del saldo attivo del conto corrente n. 83130 al momento del decesso del LL . Riconosciuto il diritto dei coeredi di ricevere la propria Per_2 quota, il convenuto aveva già provveduto a bonificare alle sorelle , Persona_3 CP_4
e , la somma di €37.123,34 ciascuna, corrispondenti alle quote
[...] Persona_4 ereditarie di loro spettanza pari ad 1/5 ciascuna. La medesima quota è stata, poi, corrisposta anche all'attore in data 19.6.2024, mediante consegna di assegno circolare (cfr. doc. 8 parte convenuta).
Alla luce di quanto sopra esposto, vista la concorde domanda delle parti sul punto, si dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente all'importo di € 37.123,34.
Sulla richiesta di pagamento degli interessi legali
Parte attrice chiede, inoltre, il pagamento degli interessi legali sulla somma di € 37.123,34, con decorrenza dalla data del prelievo (23.4.2021) alla data di notifica della citazione (26.2.2024), quantificati in € 2.467,32, oltre agli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. e D.lgs. n. 231/2002 dalla data della notifica della citazione al 19.6.2024 per ulteriori € 1.458,06, per un totale quantificato nell'importo di € 3.925,38. A supporto, parte attrice deduce di aver messo in mora il sig.
[...] con raccomandata in data 23.6.2023 prodotta quale allegato 9 all'atto di citazione. CP_1
Tuttavia, dall'esame della documentazione prodotta da parte attrice, non è dato rinvenire il citato documento n. 9 che risulta soltanto richiamato e non prodotto.
Considerato che
ai fini della costituzione in mora del debitore l'art. 1219 c.c. prescrive che la richiesta di pagamento sia fatta per iscritto, la mancata produzione del citato documento (e la mancata alternativa prova della sua esistenza anche per testi e/o presunzioni), impedisce di considerare provata l'avvenuta messa in mora del debitore, né può farsi ricorso all'istituto della mancata contestazione essendosi limitato il convenuto, alla pag. 6 del suo atto costitutivo, ad ammette di aver ricevuto una generica richiesta di pagamento da parte dell'odierno attore, senza ulteriormente dettagliare l'affermazione.
Alla luce di quanto sopra, deve concludersi che non è stato acquisto agli atti la prova né dell'avvenuta messa in mora del debitore nelle forme di legge né della data in cui tale intimazione sarebbe stata ricevuta, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1224 c.c.. I richiesti interessi sulla somma di € 37.123,34, calcolati ai sensi art. 1284 comma 4 c.c. e D.lgs. n. 231/2002, saranno pertanto dovuti solo dalla data di notifica dell'atto di citazione, risalente al 26.2.2024, e fino alla data del pagamento della somma (19.6.2024), per un totale quantificato in € 1.449,34. Su tale somma saranno, inoltre, dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza all'effettivo saldo.
Sulle donazioni di modico valore
Relativamente alle domande formulate dall'attore ed aventi ad oggetto la restituzione della quota di pertinenza dei prelievi effettuati nel corso degli anni dal convenuto sui conti correnti cointestati ai fratelli e (rispettivamente per € 22.400,00 e 4.004,00, oltre Persona_1 Persona_2 interessi, pari rispettivamente a 1/5 dei prelievi di complessivi ammontanti ad € 112.000,00 e €
20.020,00), occorre preliminarmente rilevare che è circostanza non contestata, ma espressamente riconosciuta da che le somme depositate sui conti correnti n.82922-5 e 83130-1, CP_1 cointestati rispettivamente con e , fossero di esclusiva titolarità Persona_1 Persona_2 di questi ultimi;
il convenuto ha, infatti, precisato che la cointestazione dei conti era stata dettata da ragioni di comodità in vista dell'espletamento di formalità burocratiche in occasione delle quali sottoscriveva gli ordini bancari per conto dei suoi fratelli (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione e risposta). Inoltre, per quanto concerne il conto n. 82922-5, cointestato tra il convenuto e il de cuius
, dagli atti di causa è emerso che nell'ultimo anno di vita del LL, il convenuto Persona_1 aveva chiesto ed ottenuto che cessasse la cointestazione del conto corrente, mantenendo solamente la delega (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione e risposta).
E' altresì circostanza pacifica l'avvenuta effettuazione, su indicazione dei fratelli e in favore del convenuto, dei prelievi oggetto di causa, come peraltro confermato dal teste , Testimone_2 consulente finanziario dipendente dell'istituto ove erano aperti i conti per i quali è causa, all'udienza del 24 febbraio 2025. In particolare, il Dott. , consulente finanziario che Testimone_2 da tempo curava gli interessi economici dei fratelli nel corso della sua escussione, ha Per_2 ricordato come i prelievi di complessivi € 112.000,00, autorizzati nel corso del tempo dal sig.
e di € 20.020,00, autorizzato dal sig. , fossero motivati da ragioni di Persona_1 Persona_2 riconoscenza per l'assistenza prestata loro dal convenuto, come dagli stessi dichiarato in occasione di ognuno dei prelievi. Non sussistono, di contro, concreti motivi per dubitare dell'attendibilità del teste non apparendo motivo di inattendibilità né i non provati rapporti di parentela (che, peraltro, dovrebbero legarlo ad entrambe le parti in causa, parenti tra di loro) né l'essere stato suo tempo consulente finanziario della famiglia e, a tutt'oggi, consulente del convenuto in quanto dipendente dell'istituto di credito ove sono depositati i risparmi.
Posto quanto sopra, appare evidente come, in ossequio ai recenti insegnamenti della giurisprudenza di legittimità (si richiama, in particolare, la sentenza resa a SSUU dalla Cassazione il 27 luglio
2017, n. 18725 con la quale la Corte Suprema ha affrontato e i rapporti esistenti tra il contratto tipico di donazione e le liberalità indirette, con ogni precipitata conseguenza in termini di forma prescritta ab substantiam), dette donazioni vadano propriamente qualificate come donazioni dirette, cui consegue, pertanto, l'obbligo a pena di nullità della forma solenne, regola alla quale fanno eccezione le c.d. donazioni di modico della cosa mobile dove, ai sensi dell'art. 783 c.c., la forma è sostituita dalla traditio.
Ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione -per la quale non si richiede la forma dell'atto pubblico ad substantiam - l'art. 783 c.c. non detta criteri rigidi cui ancòrare la relativa valutazione, dovendosi essa apprezzare alla stregua di due criteri: quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante (cfr. Cassazione civile sez. II, 17/02/2020, n.3858, Cassazione civile sez.
II, 12/06/2001, n.7913). L'atto di liberalità per essere considerato di modico valore non deve, quindi, mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante. In tema di "consegna di assegni di conto corrente", la giurisprudenza è costante nell'affermare che "È nulla per difetto della forma solenne prescritta dall'art. 782 c.c. la donazione realizzatasi mediante consegna di assegni di conto corrente, il cui importo non possa considerarsi modico in relazione ai criteri, congiuntamente valutati, del valore intrinseco della somma portata da ogni singolo titolo e delle condizioni economiche del donante" (cfr. Tribunale Roma, 18/05/1982, Cass. Sez. 2, Sentenza n.
26746 del 06/11/2008).
Nel caso in scrutinio, dalla documentazione agli atti di causa è dato evincere che il patrimonio del sig. ammontasse, al momento del suo decesso, ad un valore complessivo di oltre € Persona_1
1.800.000,00 (cfr. docc. 2 e 5 convenuto) e pertanto i diversi prelievi autorizzati per un totale di
€ 112.000,00 corrispondono ad una percentuale di circa il 6% del patrimonio totale del de cuius.
In applicazione dei superiori principi, l'entità della donazione, in rapporto al patrimonio del donante e avuto riguardo all'entità delle singole donazioni (€ 10.000,00 il 22/11/2017, €
20.000,00 il 16/02/2018, € 30.000,00 il 13/05/2019 ed € 52.000,00 il 29/07/2019), è tale da non incidere in modo apprezzabile sul suo patrimonio.
Parimenti, non può ritenersi che il bonifico di € 20.020,00 proveniente da abbia Persona_2 inciso in modo apprezzabile sul patrimonio dello stesso, posto che il suo patrimonio al momento del decesso ammontava a € 372.233,46 (cfr. doc. 6 prodotto dal convenuto) e la donazione corrispondeva a poco più del 5% del patrimonio del donante.
Accertato il carattere modico delle donazioni in questione, ne consegue che ai fini della loro validità non era necessaria l'osservanza della forma scritta ex art. 783 comma 1 e 2 c.c., essendo sufficiente la mera traditio. A quest'ultimo riguardo, non può essere condiviso il rilevo di parte attrice secondo il quale nella circostanza non vi sarebbe stata traditio essendo pacifico che, nel caso di prelievo da conto corrente, è sufficiente il conseguimento della giuridica disponibilità di questo da parte del donatario e la traditio si realizza attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma a favore del donatario, perché in tal modo il donante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del donatario (cfr. Cass. civ., ord. 37654/2021).
Alla luce dei rilievi di cui sopra, deve pertanto essere respinta la domanda di condanna del convenuto alla restituzione della somma complessiva di € 26.404,00 formulata da parte attrice.
Sulla domanda riconvenzionale di pagamento di debiti ereditari ex art.752 c.c.
In ordine alla domanda riconvenzionale del convenuto avente ad oggetto il rimborso del pagamento dei debiti ereditari, vista l'assenza di specifiche contestazioni sul punto da parte del sig. Pt_1
la circostanza dell'avvenuto pagamento e dell'entità dello stesso può ritenersi accertata
[...] con conseguente condanna di al pagamento in favore del convenuto della somma Parte_1 di € 1.851,52, corrispondente ad 1/5 dei debiti ereditari pagati da per la successione, CP_1
Vista la domanda di compensazione formulata dall'attore, si dichiara parzialmente compensato tale importo con le somme dovute dal convenuto a parte attrice a titolo di interessi sulla somma di €
37.123,34 liquidati in € 1.449,34.
Sulle spese di lite
Stante la reciproca parziale soccombenza (dell'attore sulla domanda di restituzione della somma di
€ 26.404,00 e del convenuto sulla domanda di restituzione della somma di € 37.123,34, corrisposta solo in corso di causa), sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, difesa disattesa così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine all'importo di € 37.123,34;
- respinge la domanda di corresponsione della somma di complessivi € 26.404,00 formulata da parte attrice in quanto infondata;
- accerta che il sig. è tenuto a corrispondere in favore del sig. la CP_1 Parte_1 somma di € 1.449,34 a titolo di interessi sulla somma di € 37.123,34, oltre interessi legali dalla presente sentenza all'effettivo saldo;
- accerta che il sig. al pagamento della somma di € 1.851,52, oltre interessi legali Parte_1 dalla presente sentenza all'effettivo saldo;
- operata la richiesta compensazione tra le superiori somme, condanna a corrispondere a la somma di € 402,18, oltre interessi Parte_1 CP_1 legali dalla presente sentenza all'effettivo saldo;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite. Così deciso in Asti, in data 6 ottobre 2025.
Il Giudice
Dr.ssa AR Pozzetti