Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 25/02/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 425/2024
TRIBUNALE DI LARINO
SEZIONE LAVORO
UDIENZA DEL 25 febbraio 2025
PROC. N. 425/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro d.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 25 febbraio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe di Carlo, con il quale è elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Campomarino (CB) alla Via Molise n. 17/A, in virtù di procura in calce al ricorso. ricorrente
contro
(C.F. Controparte_1
, P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Testa, giusta procura generale alle liti del 22/03/2024, rep. 37875/7313, per notar di Roma, con il quale è elettivamente domiciliato in Persona_1
Campobasso, alla Via Zurlo, n°11.
resistente
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ marzo 1989, n. 88, l' rettificava in autotutela il provvedimento di revisione pensionistica, sancendo che “l'assicurato fosse da ritenersi invalido a seguito della visita medico legale effettuata il 11.01.2024 dalla data della visita e disponeva la modifica del provvedimento in
CP_ oggetto”. Riteneva che la decisione dell fosse nulla e/o illegittima, atteso che il ricorrente doveva essere ritenuto invalido a far data dalla revisione (20.10.2023) e non dalla data della visita (11.01.2024). Andava, quindi, a domandare che venisse ritenuto Parte_1 invalido, ai sensi di legge, a far data dalla revoca (20.10.2023) e non dalla data della visita del
11.01.2024, con conseguente diritto, in capo al ricorrente, di godere dei benefici, delle esenzioni,
delle indennità e delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia, con gli interessi legali e/o il maggior danno da svalutazione monetaria.
CP_ Si costituiva in giudizio l che preliminarmente eccepiva l'improcedibilità del ricorso per violazione e falsa applicazione dell'art. 445 bis c.p.c. Nel merito, deduceva che le condizioni mediche del ricorrente non fossero sufficienti a raggiungere il grado di invalidità richiesto dalla
Legge n. 222 del 1984 ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione dall'epoca della revoca della prestazione, viceversa, precisava che al momento della seconda visita, la condizione medica obiettivamente aggiornata del ricorrente avesse consentito il riconoscimento del diritto.
Insisteva, dunque, per il rigetto del ricorso.
In primo luogo, la domanda va inquadrata – per il rito concretamente instaurato e per la globalità delle domande esperite – nell'ambito del ricorso di cui agli artt. 442 e s.s. c.p.c.
Ciò premesso, il ricorso va dichiarato improcedibile per mancato espletamento dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio per legge.
Il non ha fornito prova documentale, infatti, di aver espletato l'accertamento tecnico Pt_1 preventivo, conformemente a quanto stabilito dall'art. 445 bis c.p.c., il quale prevede che nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità,
nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984,
n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il
Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma della norma citata e l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il
giudice, ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è
iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.
Atteso, quindi, che il ricorrente non ha, ai sensi dell'art 445 bis c.p.c., presentato istanza di accertamento tecnico preventivo, è incorso nella improcedibilità della domanda giudiziale. CP_ Va, pertanto, accolta l'eccezione sollevata dall' e dichiarata l'improcedibilità del ricorso
(la norma non prevede la sospensione del giudizio in corso), con assegnazione al ricorrente del termine di legge di 15 giorni, ex art. 445 bis, II comma c.p.c., per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
Le spese di giudizio, da calcolarsi in misura minima, stante la natura della controversia, per le sole fasi espletate e in considerazione del valore della domanda (indeterminabile di complessità bassa) sono poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta:
1. Dichiara il ricorso improcedibile;
2. Assegna termine di 15 giorni per la presentazione del ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
CP_
3. Condanna a pagare in favore dell' in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., le spese di lite, liquidate in euro 3.291,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Larino, 25 febbraio 2025. .
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella