Articolo 1 della Legge 25 aprile 1957, n. 305
Articolo 2
Versione
30 maggio 1957
Art. 1. La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

E' autorizzata la spesa di lire 450.000.000 a titolo di ulteriore contributo per il consolidamento, ricostruzione e restauro di opere nella Basilica di San Marco in Venezia.
Detta spesa gravera' sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici e sara' ripartita in dieci esercizi finanziari a partire dall'esercizio 1957-58.
Le 10 annualita' di lire 45.000.000 ciascuna verranno corrisposte dal Ministero dei lavori pubblici alla Procuratoria della Basilica di San Marco in una o piu' soluzioni in relazione ai lavori effettivamente compiuti ed alle spese documentate in base a certificati dell'Ufficio del genio civile di Venezia.
Entrata in vigore il 30 maggio 1957