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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/06/2025, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa MA ZI Presidente rel. dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5235/2024, vertente
TRA
(ROMA (RM), 23/12/1974), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
BONGO TIZIANA;
E
(ROMA (RM), 22/05/1990), con il patrocinio dell'avv. BONGO CP_1
TIZIANA;
-ricorrenti-
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e , hanno chiesto al Tribunale di Parte_1 CP_1 pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 10/09/2016 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) La casa coniugale, sita a Roma (RM), in via Senorbì n. 157 e dalla quale il marito si è già allontanato, è assegnata alla moglie, la quale ivi abiterà con la figlia.
3) La figlia minore è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre nella già casa coniugale.
3.1) Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti della figlia, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso di sé; in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse della figlia in merito. 4) A garanzia del diritto della minore a mantenere rapporti significativi ed equilibrati con entrambi i genitori, il padre avrà ampia facoltà di vedere e tenere con sé la figlia durante i giorni infrasettimanali, ma sempre previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni della minore, nonché a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera.
In caso di disaccordo sui periodi di competenza di ciascun genitore, il padre terrà la minore nei periodi appresso indicati:
- un giorno infrasettimanale, senza pernottamento, previo congruo avviso alla madre in relazione al giorno scelto e agli orari in cui il padre prenderà e riporterà la minore, individuato in ogni caso compatibilmente con le esigenze della minore;
- nel giorno di riposo: compatibilmente con le esigenze scolastiche;
- a weekend alternati: compatibilmente con gli orari, di lavoro del padre. In ogni caso, tenuto conto della capacità di discernimento della minore, i genitori si impegnano reciprocamente a tener conto dei desideri della minore in ordine allo stare con l'uno o con l'altro, indipendentemente dalle facoltà sopra previste o concordate tra loro.
4.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, la minore starà con un genitore il 24 dicembre -dal pomeriggio del 24 dicembre sino alle ore 11.00 del 25 dicembre- e con l'altro il 25 dicembre -dalle ore 11.00 del 25 dicembre sino all'ora di cena del 26 dicembre-, così come ad anni alterni trascorrerà il 31 dicembre con un genitore e il giorno di capodanno con l'altro.
4.2) Durante le vacanze scolastiche pasquali, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, la minore trascorrerà la Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il Natale e il Lunedì di Pasquetta con l'altro genitore. 4.3) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, la minore starà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie, giacché, in caso di disaccordo, negli anni pari avrà prevalenza di scelta la madre e negli anni dispari il padre.
Per espresso accordo tra i coniugi, ciascun genitore dovrà inoltre comunicare all'altro l'indirizzo dell'alloggio dove porterà la minore in vacanza;
laddove si intenda trascorrere le vacanze con la minore all'estero, tale decisione dovrà essere altresì previamente concordata con l'altro genitore, il cui dissenso può essere giustificato solo da motivi di sicurezza internazionale oppure se la località di villeggiatura è insicura o insalubre per la figlia ovvero se sussista il fondato pericolo che il genitore intenda trasferirsi stabilmente all'estero portando la figlia con sé. 4.4) Ciascun genitore, nel proprio periodo di competenza, si assicurerà che la figlia svolga i compiti scolastici e avrà cura di accompagnare la figlia ove abbia necessità di recarsi per svolgere attività sportive, extrascolastiche e/o ricreative.
5) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio della figlia, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza, con l'ulteriore intesa che i predetti documenti della figlia saranno conservati dal genitore prevalentemente collocatario.
6) Avuto riguardo al fatto che dal mese di novembre 2021 il padre ha sempre contribuito al mantenimento della figlia sia con le modalità dirette sia corrispondendo un importo mensile pari a 250 euro (importo pari a quello dell'assegno di mantenimento corrisposto per un'altra figlia), il signor , entro il 27 giorno di ogni Parte_1 mese, corrisponderà alla signora € 250,00 (euro CP_1 duecentocinquanta,zerozero), a titolo di concorso con la madre nel mantenimento ordinario della figlia, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione. 6.1) L'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione.
6.2) I coniugi si danno atto che sono comprese nel suddetto assegno di mantenimento solo le spese di vitto e alloggio.
In ossequio al principio di proporzionalità nel mantenimento della prole, per espresso accordo tra i coniugi, pur se da annoverarsi tra le spese ordinarie, non sono comprese nel suddetto assegno di mantenimento le seguenti spese:
- mensa scolastica: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto;
- vestiario: vi provvederà ciascun genitore con le modalità dirette, nel proprio periodo di competenza;
- abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
- farmaci da banco: vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- materiale didattico, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
- materiale di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederà ciascun genitore nel proprio periodo di competenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- spese per la frequenza del cd. tempo prolungato, del cd. pre-scuola o del cd. doposcuola: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto;
- spese per i trattamenti per la cura della persona (parrucchiere ed estetista): vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto solo se necessaria alla cura della persona;
- spese collegate ad occasionali attività ludiche (quali ad es. alla partecipazione a compleanni e a riunioni tra amici) ovvero a regali d'uso per i compagni di scuola amici e insegnanti: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto;
- spese per animali domestici già presenti prima della separazione: a carico della madre;
- paghette/pocket money: vi provvederanno entrambi i genitori, compatibilmente alle proprie condizioni reddituali e alle esigenze della figlia, nel proprio periodo di competenza e/o frequentazione.
7) Quanto alle spese straordinarie per la figlia (ossia quelle spese mediche, scolastiche, sportive, ludiche e occasionali da considerarsi straordinarie perché oggettivamente imprevedibili o perché, quantunque relative a spese prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purchè previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori. 7.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della figlia, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento il “Protocollo condivise concernenti le spese per i figli” sottoscritte anche dal Tribunale di Roma il 17 dicembre 2014, che distingue le spese straordinarie rispetto a quelle ordinarie, precisando quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto, nonché stabilisce le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso.
Pertanto sono da annoverarsi tra le "spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i coniugi" quelle seguenti:
a) spese scolastiche: libri scolastici per ciclo di scuola non dell'obbligo, iscrizioni e rette di scuole private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni e rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori-sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola anche giornalieri, pre-scuola, doposcuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
b) spese universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta esclusione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede;
c) spese di natura ludica o parascolastica, corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto
(mini-car, macchina, motorino, moto);
d) spese sportive: attività sportiva compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per l'eventuale svolgimento dell'attività agonistica, i costi di partecipazione ad attività sportive anche ove consigliati per scopi terapeutici, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
e) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche, e sanitarie non coperte dal SSN, tickets per gli esami e le visite per i servizi forniti dal SSN, le spese mediche di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di logopedia e psicoterapia ovvero il costo integrale degli stessi ove specifiche esigenze curative ovvero ragioni di particolare urgenza sconsiglino il ricorso al servizio pubblico.
Invece, sono da considerarsi "spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione” quelle relative a: libri scolastici per il ciclo di scuola dell'obbligo, l'acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, le spese per interventi chirurgici coperti dal SSN, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato.
7.2) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica con prova di lettura (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 10 giorni -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro giorni 10 dalla suddetta comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, il genitore che riceve la richiesta, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. In caso di dissenso motivato tempestivamente con ragioni di carattere educativo, il genitore che ha proposto la spesa non potrà effettuarla, giacché, in caso di disaccordo su una scelta con valenze educative significative, la scelta non potrà che essere demandata al giudice. Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà effettuarla, tenendola a proprio esclusivo carico, oppure potrà richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse della figlia e congruità rispetto all'entità e sostenibilità della spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale di essi genitori.
7.3) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso -in quanto non è stato possibile per l'altro genitore pagarla nell'immediatezza- dovrà essere documentata, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso, tendenzialmente con cadenza mensile, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta, in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), allegando idonea documentazione, ossia i relativi giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc) nonché i conteggi di dare e avere.
Al genitore che ha correttamente documentato la spesa è dovuto il rimborso entro
7 giorni dalla data della richiesta, salvo diversi accordi.
Resta altresì bene inteso che il genitore che dovrà sostenere la spesa per la figlia potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa da suddividersi, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento. 8) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per la figlia devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato alla figlia.
9) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta a ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno;
10) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
A) I beni mobili sono stati già divisi bonariamente e, pertanto, con riferimento a tali beni, i coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro. B) Il signor rinuncia a qualsiasi pretesa rispetto all' automobile Parte_1 modello Golf targata DX967XK acquistata dalla signora , in regime di CP_1 comunione dei beni
C) Le Parti si danno atto che ogni eventuale finanziamento stipulato mentre era vigente il regime di comunione di beni rimarrà in capo esclusivo al solo firmatario, nulla dovendo, pertanto, l'altra parte, la quale sarà manlevata da ogni onere connesso a detti finanziamenti.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto necessario della separazione;
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA (RM), Parte_1
23/12/1974) e (ROMA (RM), 22/05/1990), che hanno contratto CP_1 matrimonio in in data 10/09/2016, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio Pt_1 del Comune di al n. 00498, Parte 1, Serie A04, Anno 2016, alle condizioni di cui Pt_1 in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 03/06/2025
Il Presidente rel.
MA ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa MA ZI Presidente rel. dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5235/2024, vertente
TRA
(ROMA (RM), 23/12/1974), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
BONGO TIZIANA;
E
(ROMA (RM), 22/05/1990), con il patrocinio dell'avv. BONGO CP_1
TIZIANA;
-ricorrenti-
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e , hanno chiesto al Tribunale di Parte_1 CP_1 pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 10/09/2016 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) La casa coniugale, sita a Roma (RM), in via Senorbì n. 157 e dalla quale il marito si è già allontanato, è assegnata alla moglie, la quale ivi abiterà con la figlia.
3) La figlia minore è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre nella già casa coniugale.
3.1) Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti della figlia, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso di sé; in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse della figlia in merito. 4) A garanzia del diritto della minore a mantenere rapporti significativi ed equilibrati con entrambi i genitori, il padre avrà ampia facoltà di vedere e tenere con sé la figlia durante i giorni infrasettimanali, ma sempre previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni della minore, nonché a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera.
In caso di disaccordo sui periodi di competenza di ciascun genitore, il padre terrà la minore nei periodi appresso indicati:
- un giorno infrasettimanale, senza pernottamento, previo congruo avviso alla madre in relazione al giorno scelto e agli orari in cui il padre prenderà e riporterà la minore, individuato in ogni caso compatibilmente con le esigenze della minore;
- nel giorno di riposo: compatibilmente con le esigenze scolastiche;
- a weekend alternati: compatibilmente con gli orari, di lavoro del padre. In ogni caso, tenuto conto della capacità di discernimento della minore, i genitori si impegnano reciprocamente a tener conto dei desideri della minore in ordine allo stare con l'uno o con l'altro, indipendentemente dalle facoltà sopra previste o concordate tra loro.
4.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, la minore starà con un genitore il 24 dicembre -dal pomeriggio del 24 dicembre sino alle ore 11.00 del 25 dicembre- e con l'altro il 25 dicembre -dalle ore 11.00 del 25 dicembre sino all'ora di cena del 26 dicembre-, così come ad anni alterni trascorrerà il 31 dicembre con un genitore e il giorno di capodanno con l'altro.
4.2) Durante le vacanze scolastiche pasquali, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, la minore trascorrerà la Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il Natale e il Lunedì di Pasquetta con l'altro genitore. 4.3) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, la minore starà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie, giacché, in caso di disaccordo, negli anni pari avrà prevalenza di scelta la madre e negli anni dispari il padre.
Per espresso accordo tra i coniugi, ciascun genitore dovrà inoltre comunicare all'altro l'indirizzo dell'alloggio dove porterà la minore in vacanza;
laddove si intenda trascorrere le vacanze con la minore all'estero, tale decisione dovrà essere altresì previamente concordata con l'altro genitore, il cui dissenso può essere giustificato solo da motivi di sicurezza internazionale oppure se la località di villeggiatura è insicura o insalubre per la figlia ovvero se sussista il fondato pericolo che il genitore intenda trasferirsi stabilmente all'estero portando la figlia con sé. 4.4) Ciascun genitore, nel proprio periodo di competenza, si assicurerà che la figlia svolga i compiti scolastici e avrà cura di accompagnare la figlia ove abbia necessità di recarsi per svolgere attività sportive, extrascolastiche e/o ricreative.
5) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio della figlia, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza, con l'ulteriore intesa che i predetti documenti della figlia saranno conservati dal genitore prevalentemente collocatario.
6) Avuto riguardo al fatto che dal mese di novembre 2021 il padre ha sempre contribuito al mantenimento della figlia sia con le modalità dirette sia corrispondendo un importo mensile pari a 250 euro (importo pari a quello dell'assegno di mantenimento corrisposto per un'altra figlia), il signor , entro il 27 giorno di ogni Parte_1 mese, corrisponderà alla signora € 250,00 (euro CP_1 duecentocinquanta,zerozero), a titolo di concorso con la madre nel mantenimento ordinario della figlia, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione. 6.1) L'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione.
6.2) I coniugi si danno atto che sono comprese nel suddetto assegno di mantenimento solo le spese di vitto e alloggio.
In ossequio al principio di proporzionalità nel mantenimento della prole, per espresso accordo tra i coniugi, pur se da annoverarsi tra le spese ordinarie, non sono comprese nel suddetto assegno di mantenimento le seguenti spese:
- mensa scolastica: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto;
- vestiario: vi provvederà ciascun genitore con le modalità dirette, nel proprio periodo di competenza;
- abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
- farmaci da banco: vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- materiale didattico, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
- materiale di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederà ciascun genitore nel proprio periodo di competenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- spese per la frequenza del cd. tempo prolungato, del cd. pre-scuola o del cd. doposcuola: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto;
- spese per i trattamenti per la cura della persona (parrucchiere ed estetista): vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto solo se necessaria alla cura della persona;
- spese collegate ad occasionali attività ludiche (quali ad es. alla partecipazione a compleanni e a riunioni tra amici) ovvero a regali d'uso per i compagni di scuola amici e insegnanti: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto;
- spese per animali domestici già presenti prima della separazione: a carico della madre;
- paghette/pocket money: vi provvederanno entrambi i genitori, compatibilmente alle proprie condizioni reddituali e alle esigenze della figlia, nel proprio periodo di competenza e/o frequentazione.
7) Quanto alle spese straordinarie per la figlia (ossia quelle spese mediche, scolastiche, sportive, ludiche e occasionali da considerarsi straordinarie perché oggettivamente imprevedibili o perché, quantunque relative a spese prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purchè previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori. 7.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della figlia, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento il “Protocollo condivise concernenti le spese per i figli” sottoscritte anche dal Tribunale di Roma il 17 dicembre 2014, che distingue le spese straordinarie rispetto a quelle ordinarie, precisando quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto, nonché stabilisce le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso.
Pertanto sono da annoverarsi tra le "spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i coniugi" quelle seguenti:
a) spese scolastiche: libri scolastici per ciclo di scuola non dell'obbligo, iscrizioni e rette di scuole private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni e rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori-sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola anche giornalieri, pre-scuola, doposcuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
b) spese universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta esclusione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede;
c) spese di natura ludica o parascolastica, corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto
(mini-car, macchina, motorino, moto);
d) spese sportive: attività sportiva compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per l'eventuale svolgimento dell'attività agonistica, i costi di partecipazione ad attività sportive anche ove consigliati per scopi terapeutici, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
e) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche, e sanitarie non coperte dal SSN, tickets per gli esami e le visite per i servizi forniti dal SSN, le spese mediche di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di logopedia e psicoterapia ovvero il costo integrale degli stessi ove specifiche esigenze curative ovvero ragioni di particolare urgenza sconsiglino il ricorso al servizio pubblico.
Invece, sono da considerarsi "spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione” quelle relative a: libri scolastici per il ciclo di scuola dell'obbligo, l'acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, le spese per interventi chirurgici coperti dal SSN, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato.
7.2) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica con prova di lettura (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 10 giorni -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro giorni 10 dalla suddetta comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, il genitore che riceve la richiesta, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. In caso di dissenso motivato tempestivamente con ragioni di carattere educativo, il genitore che ha proposto la spesa non potrà effettuarla, giacché, in caso di disaccordo su una scelta con valenze educative significative, la scelta non potrà che essere demandata al giudice. Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà effettuarla, tenendola a proprio esclusivo carico, oppure potrà richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse della figlia e congruità rispetto all'entità e sostenibilità della spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale di essi genitori.
7.3) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso -in quanto non è stato possibile per l'altro genitore pagarla nell'immediatezza- dovrà essere documentata, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso, tendenzialmente con cadenza mensile, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta, in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), allegando idonea documentazione, ossia i relativi giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc) nonché i conteggi di dare e avere.
Al genitore che ha correttamente documentato la spesa è dovuto il rimborso entro
7 giorni dalla data della richiesta, salvo diversi accordi.
Resta altresì bene inteso che il genitore che dovrà sostenere la spesa per la figlia potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa da suddividersi, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento. 8) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per la figlia devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato alla figlia.
9) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta a ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno;
10) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
A) I beni mobili sono stati già divisi bonariamente e, pertanto, con riferimento a tali beni, i coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro. B) Il signor rinuncia a qualsiasi pretesa rispetto all' automobile Parte_1 modello Golf targata DX967XK acquistata dalla signora , in regime di CP_1 comunione dei beni
C) Le Parti si danno atto che ogni eventuale finanziamento stipulato mentre era vigente il regime di comunione di beni rimarrà in capo esclusivo al solo firmatario, nulla dovendo, pertanto, l'altra parte, la quale sarà manlevata da ogni onere connesso a detti finanziamenti.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto necessario della separazione;
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA (RM), Parte_1
23/12/1974) e (ROMA (RM), 22/05/1990), che hanno contratto CP_1 matrimonio in in data 10/09/2016, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio Pt_1 del Comune di al n. 00498, Parte 1, Serie A04, Anno 2016, alle condizioni di cui Pt_1 in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 03/06/2025
Il Presidente rel.
MA ZI