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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 18/10/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 220/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 220/2024 promossa da:
(C.F. ), elett.te dom.to in PIAZZA XXII MARZO Parte_1 C.F._1
37 20100 MILANO, presso lo studio dell'avv. ORTU ASSUNTA FRANCA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F. ), elett.te dom.to in VIA PODGORA 1 Controparte_1 C.F._2
20122 MILANO, presso lo studio dell'avv. BUTTURINI MARCELLO
( , che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Email_1
EN TO come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
e nei confronti di
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1
elett.te dom.ta in TORINO, CORSO GALILEO FERRARIS 71, presso lo studio degli avv.
AS TI e NI ER PE TI, che la rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RZ AM
(C.F. ) elett.te dom.ta in VIA PODGORA 1 20122 CP_3 C.F._3
MILANO, presso lo studio dell'avv. BUTTURINI MARCELLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. EN TO come da procura in calce all'atto di intervento
INTERVENUTA OL
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Con note del 22/05/2025 ha così precisato le conclusioni: Parte_1
“Voglia il Tribunale illustrissimo contraris reiectis così giudicare:
Nel merito in via principale:
1. Accertare e dichiarare la responsabilità del minore nella causazione Persona_1 dei danni tutti riportati dall'attore in data 4.1.2023 sulle piste del colle nel comprensorio sciistico
ON KI in (Champoluc).
2. Accertare e dichiarare ex art 2048 C.C e rispettivamente Controparte_1 CP_4
padre e madre del minore , quali responsabili civili in solido dei danni occorsi Persona_1 all'attore e causati dal comportamento imprudente tenuto dal minore sulle piste da sci.
3. Condannare conseguentemente il signor e la signora in Controparte_1 CP_4 solido a pagare all' attore la somma di euro 18.027,00. a titolo di danno non patrimoniale ed euro
120,00 per il danno patrimoniale per un totale di Euro 18.147,00 o nella maggiore o minor somma che risulterà dall'espletanda istruttoria.
4. Con ordinanza ex art 89 C.P.C. ordinare la cancellazione dagli atti di controparte delle seguenti frasi:
- sempre a ministero dello stesso legale da esso nominato (vedi pag.10);
- sempre mediante il medesimo legale che lo rappresenta Avvocato Assunta RA Ortu (vedi pag. 9);
- sempre mediante chi lo rappresenta (vedi pag.11);
- mediante il proprio legale nominato (vedi pag.13);
5. Con vittoria di spese ed onorari di causa;
In via istruttoria:
6. Revocare l'ordinanza del 5.12.2024 rimettere la causa in istruttoria e ammettere tutti i mezzi istruttori e i testi indicati nella memoria ex art 171 n.2 C.P.C. più precisamente i capitoli di prova ivi articolati, i testi indicati e la consulenza tecnica. Si insiste inoltre nella richiesta di ispezione dei luoghi ex art 118 C.P.C. per tutti i motivi indicati nella memoria ex art 171 n.3 C.P.C. oltre che nella prova contraria sui capitoli di prova da 1 a 16 e 18 di controparte in caso di loro ammissione”.
Con note depositate in data 04/06/2025 il convenuto e la terza intervenuta Controparte_1
hanno così precisato le conclusioni: CP_3
pagina 2 di 12 “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
Nel merito
Respingere le domande svolte dall'attore ed in danno del convenuto ed eventualmente anche della terza intervenuta volontaria, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, comunque anche indimostrate, nonché (e subordinatamente) anche ultronee nella loro quantificazione, il tutto per i motivi di fatto e di diritto, esposti in narrativa degli atti di Causa;
Nel merito, in subordine
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di risarcimento svolta da parte attrice in relazione ai danni da essa asseritamene patiti connessi con lo svolgimento dei fatti per cui è Causa, ritenere, dichiarare e condannare la terza chiamata Compagnia assicurativa,
(P.IVA – C.f. ), nella persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Mogliano Veneto (TV), alla Via Marocchesa n. 14, al pagamento diretto in favore dell'attore sig. delle somme tutte dallo stesso Parte_1
richieste, per come accertate e condannate in danno del convenuto e/o della terza Controparte_1
interveniente , ovvero comunque in via di ulteriore subordine, condannare la CP_4
medesima Compagnia assicurativa terza chiamata al pagamento e rimborso delle somme tutte ed a qualsiasi titolo che il convenuto e/o la terza intervenuta volontaria Controparte_1 CP_4
, siano condannati a corrispondere in favore della parte attrice, in ordine ai fatti ed alle
[...]
domande di Causa, ivi compresi gli eventuali oneri legali oggetto di condanna (comprensivi di spese vive, accessori di Legge), oltre eventualmente anche in tale ipotesi peritali di qualunque tipo e genere;
In via istruttoria
Solo in ipotesi di ritenuta necessità e rilevanza ai fini della decisione, ribadito quindi e solo per sommo scrupolo difensivo e senza accettazione di alcuna inversione dell'onere probatorio, si richiede ammettersi i seguenti Capitoli di prova, con i testi di seguito indicati:
1. vero che il giorno 04.01.2023, alle ore 11:30 circa, , unitamente al fratello Persona_1
ed al padre impegnava la seggiovia denominata “Bettaforca” (lato Champoluc) Per_2 CP_1
e, giunto in cima all'impianto di risalita, lo stesso assieme al padre ed al fratello iniziava la relativa della pista comunemente designata col nome “del Colle”;
pagina 3 di 12 2. vero che la discesa avveniva in fila, con che apriva la stessa posto più a valle, Controparte_1
seguito da al centro ed a chiudere la stessa vi era;
Persona_1 Persona_3
3. vero che la discesa di e avveniva percorrendo la CP_1 Per_1 Persona_3 porzione centrale della pista “del Colle”, con la traiettoria sia di destra che di sinistra della pista medesima rimaste libere;
4. vero che superata la metà del tracciato, accadeva che uno sciatore (poi identificato in Pt_1
che si trovava sul bordo destro della pista, piegava la propria traiettoria verso il centro
[...]
della stessa, nella direzione in cui già si trovava;
Persona_1
5. vero che in conseguenza della manovra compiuta da di cui al capitolo che Parte_1
precede, lo stesso infine sormontava gli sci calzati da;
Persona_1
6. vero che , dopo aver sormontato gli sci di , perdeva uno sci e quindi Parte_1 Per_1
l'equilibrio per poi cadere in corrispondenza del margine sinistro del tratto della “del Colle”;
7. vero che , dopo che aveva sormontato e priori sci ed era Persona_1 Parte_1
successivamente rovinato a terra, arrestava a propria volta la sua discesa, restando in piedi, poco oltre il centro della pista di discesa;
8. vero che in esito alla dinamica dei fatti descritta al capitolo che precede, giungeva sul punto di caduta , risalendo per circa 100 mt la pista dalla posizione più a valle in cui si Controparte_1
trovava al momento dei fatti, dopo essersi scalzato gli sci;
9. vero che sempre in esito alla caduta occorsa a , giungeva sul luogo anche Parte_1
, che si trovava distaccato di qualche decina di metri da , ma in Persona_3 Per_1
posizione più a monte;
10. vero che , all'esito della caduta occorsagli, si rialzava in autonomia e quindi Parte_1
calzata nuovamente lo sci dapprima distaccatosi, dopo che lo stesso gli era stato riportato da
; Persona_3
11. vero che al momento della caduta indossava casco protettivo e guanti e Parte_1 riferiva anche di portare un corpetto protettiva posto quest'ultimo al di sotto della giacca;
12. vero che alla domanda di circa eventuali lesioni riportate, Controparte_1 Parte_1 lamentava “un leggero fastidio alla testa”;
13. vero che , in autonomia, si sfilava i guanti e recuperato il proprio apparecchio Parte_1 cellulare dalla tasca, registrava l'utenza telefonica di;
Controparte_1
pagina 4 di 12 14. vero che offriva a la possibilità di richiedere l'intervento del Controparte_1 Parte_1 personale di soccorso di ON Sky, ma quest'ultimo rifiutava l'offerta asserendo che non era necessario;
15. vero che all'esito del ri-calzamento dello sci dapprima perduto nella caduta e della registrazione dell'utenza cellulare di , riprendeva in autonomia Controparte_1 Parte_1 la propria discesa, proseguendo il percorso della pista “Bettaforca” sino a quel momento percorsa, riferendo prima di partire che si sarebbe diretto verso l'abitato di Champoluc;
16. vero che in occasione dei fatti descritti ai Capitoli che precedono, mentre si svolgevano le azioni complessivamente descritte ai capitoli che precedono, gli altri sciatori che ebbero a sopraggiungere nel medesimo punto della pista ove lo era caduti, proseguivano tutti nella Pt_1
propria discesa senza arrestarsi.
Si indicano quali testimoni, sui Capitoli a precedere:
il sig. , residente in Baldissero Torinese (TO), alla Via Martiri della Libertà Persona_3
n. 7/2;
il sig. , residente in Baldissero Torinese (TO), alla Via Martiri della Libertà Persona_1
n. 7/2.
17. vero che nell'espletamento delle indagini conseguenti alla Denunzia/querela depositata in data
21.03.2023 dal sig. , ho svolto in funzione di P.G. gli accertamenti Controparte_1
successivamente verbalizzati e confluiti nel Fascicolo poi rubricato RGNR 000292/2023 della
Procura della Repubblica di Aosta, che viene rammostrata al teste quale dc. 18 di parte convenuta, di cui il teste presta integrale conferma relativamente ai suoi contenuti;
18. vero che, in particolare, dalle indagini svolte e concretamente dai sopralluoghi effettuati sui luoghi di cui si tratta, è da ritenersi “implausibile” che la MB , dal punto di Persona_4
partenza della seggiovia, abbia potuto aver visione del luogo in cui è avvenuta la caduta di Pt_1
.
[...]
Si indicano quali testimoni, sui Capitoli a precedere:
il Maresciallo Ordinario dei C.C. sig. operante in funzione di P.G. negli Testimone_1
accertamenti di cui è Causa, c/o Stazione dei Carabinieri di ON, Rue Trois Villages n. 93;
il Maresciallo capo dei C.C. sig. operante in funzione di P.G. negli accertamenti Testimone_2
di cui è Causa, c/o Stazione dei Carabinieri di ON, Rue Trois Villages n. 93.
pagina 5 di 12 Sempre ed ancora in ipotesi di ritenuta necessità e rilevanza ai fini della decisione, nuovamente per sommo scrupolo difensivo ed ancora senza accettazione di alcuna inversione dell'onere probatorio, si richiede ammettersi, laddove ritenutane l'utilità e la rilevanza ai fini della decisione,
Consulenza
Tecnica D'ufficio, da svolgersi sui luoghi di cui è Causa e ad espressamente diretta a corrobora e completamento degli accertamenti già svolti dai Carabinieri di stanza presso la Stazione di
ON (AO), operanti gli stessi in funzione P.G. per come contenuti nel Fascicolo di indagine già allegato da parte convenuta quale doc.18, concretamente volta a verificare la materiale compatibilità visuale fra il punto di arresto in arrivo dell'impianto di risalita denominato
“Bettaforca” ed il luogo di accertato accadimento della caduta occorsa a , per Parte_1 cui è Causa. Ovvero, laddove il Giudice ne rinvenga l'opportunità, di svolgere una Ispezione giudiziale dei luoghi da parte dello stesso, ai sensi dell'art. 258 c.p.c.;
Ci si oppone, all'ammissione della Capitolazione probatoria in avverso declinata in atti di Causa, per le motivazioni già dedotte dalla scrivente difese in sede di Memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.. Solo in ipotesi di pur non creduta ammissione di tutti o parte dei Capitoli di prova in avverso articolati, si richiede di essere ammessi a prova contraria, con i medesimi testimoni già sopra indicati;
Ci si oppone, alla richiesta Consulenza Tecnica d'Ufficio avanzata da parte attrice, di tipo medico/legale, in assenza di positivo accertamento della fondatezza del c.d. an debeatur, in riferimento alla domanda risarcitoria e di pagamento;
Comunque
Con integrale rifusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, a anche a danno della società assicurativa terza chiamata ed in favore anche della terza interveniente volontaria”.
Con note depositate il 06/06/2025 ha così precisato le conclusioni: Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE
- dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attore, Sig. , nei confronti di Parte_1
e pertanto l'assenza di contraddittorio tra parte attrice e terza chiamata e, Controparte_2 per l'effetto,
pagina 6 di 12 - rigettare ogni eventuale domanda di condanna direttamente spiegata dall'attore, nei confronti dell'Assicuratore.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario – e maggiorazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014, per la redazione di collegamenti ipertestuali.
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
Rigettare la domanda proposta dal Sig. , nei confronti del Sig. e Parte_1 Controparte_1
della terza interveniente Sig.ra , nella loro qualità di esercenti la potestà CP_4
genitoriale nei confronti del minore , in quanto infondata in fatto ed in diritto Persona_1 per i motivi esposti in atti e, per l'effetto,
Rigettare la domanda di manleva proposta da questi nei confronti di Controparte_2
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario – e maggiorazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014, per la redazione di collegamenti ipertestuali.
IN VIA SUBORDINATA
Contenere l'onere dell'eventuale risarcimento entro i limiti del giusto e del provato e il relativo onere di manleva, entro i termini contemplati dal contratto assicurativo n. 400675785, previa applicazione degli scoperti e delle franchigie contrattuali.
Con spese di lite in tutto o, quantomeno in parte, compensate.
* * * * *
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il gravoso onere probatorio incombente su parte attrice si ritenesse assolto, e pertanto si reputasse dimostrata la sussistenza di una responsabilità in capo al minore nella determinazione dell'evento, si rassegnano le seguenti Persona_1
ISTANZE ISTRUTTORIE disporre CTU medico-legale, sulla persona del Sig. , finalizzata alla verifica dei Parte_1
nocumenti permanenti e temporanei effettivamente derivati dal sinistro, nonchè alla valutazione di congruità degli interventi chirurgici praticati sul medesimo, di tutte le possibili concause – antecedenti, concomitanti e successive – dei postumi invalidanti, ivi inclusa l'eventuale presenza di patologie preesistenti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 7 di 12 agiva in giudizio domandando il risarcimento del danno subito a seguito Parte_1 dello scontro avvenuto tra l'attore e in data 04/01/2023 alle ore Persona_1
12:00 sulla pista Del Colle nel comprensorio sciistico ON Ski. L'attore deduceva in particolare di essere stato travolto pochi metri prima della stazione di partenza “Bettaforca” da
, che sopraggiungeva da monte e a causa della forte velocità della Persona_1 sua andatura faceva rovinare a terra l'attore. L'azione veniva esperita ex art. 2048 c.c. nei confronti di , padre del minore . Controparte_1 Persona_1
In data 03/05/2024 si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda Controparte_1
attorea, contestando la dinamica fattuale e il punto in cui si sarebbe verificato lo scontro, come dedotti dalla controparte. In particolare, contestava che la caduta di fosse Parte_1 dipesa dal comportamento di , in quanto “fra i due ( Persona_1 Pt_1
e ) non vi fu alcun contatto fisico. Per la precisione […],
[...] Persona_1
fu lo che mutando improvvisamente la propria linea di discesa, incrociava quella di Pt_1
, sormontando infine gli sci di quest'ultimo e finendo da sé solo col rovinare Persona_1
a terra poco oltre, peraltro in totale autonomia”, e sosteneva inoltre la mancanza di prova, tra l'altro, del nesso causale tra l'evento e il danno lamentato, anche considerato che l'attore si era presentato al Pronto soccorso oltre sette ore dopo la caduta. Veniva poi contestato il quantum della pretesa e chiesta l'autorizzazione a chiamare in causa . Controparte_2
In data 25/07/2024 si costituiva chiedendo di accertare la riconducibilità Controparte_2 di e all'interno del nucleo famigliare di Persona_1 Controparte_1
, contraente della polizza 400675785, ed eccepivano la carenza di CP_4
legittimazione attiva e/o titolarità attiva di . Nel merito, domandava il Controparte_1
rigetto della domanda di parte attrice e della domanda di manleva proposta da CP_1
In subordine, eccepiva la perdita del diritto all'indennizzo di
[...] Controparte_1
ai sensi degli artt. 1913 e 1915 c.c. e, in via di ulteriore subordine, chiedeva di contenere il risarcimento entro i limiti del danno provato e la relativa manleva entro i termini contemplati dal contratto assicurativo.
In data 25/09/2024 interveniva nel giudizio la madre di , Persona_1 CP_4
, che in relazione alle eccezioni di polizza avanzate da nei
[...] Controparte_2
confronti di produceva: i) il certificato di matrimonio con quest'ultimo Controparte_1
(doc. 13 della terza intervenuta); ii) la denuncia di sinistro del 05/01/2023 (doc. 14 di parte pagina 8 di 12 intervenuta); iii) la comunicazione PEC con cui il 03/05/2023 ha Controparte_1 comunicato anche all'assicurazione di non aderire alla negoziazione assistita promossa dall'attore
(doc. 16 dell'intervenuta). Domandava il rigetto delle domande attoree e, in subordine, di condannare la terza chiamata al pagamento diretto in favore di Controparte_2
delle somme dallo stesso richieste o, in via di ulteriore subordine, Parte_1 condannare l'assicurazione a corrispondere in favore dell'attore le somme oggetto di condanna a carico di e/o della terza intervenuta. Controparte_1
All'esito dell'udienza del 05/11/2024 il giudice, con provvedimento del 05/12/2024, respinte le istanze istruttorie formulate da parte attrice, fissava l'udienza del 09/09/2025 per trattenere la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Con provvedimento del 22/09/2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si osserva che la responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c. riguarda il danno cagionato dal fatto illecito del minore, che ne costituisce il presupposto;
in mancanza di prova del fatto illecito commesso dal minore, l'art. 2048 c.c. non trova applicazione (cfr. ex multis
Cass. civ., sez. III, 29/09/2023, n. 27680). La prova della condotta illecita tenuta dal minore nei confronti di un altro soggetto è a carico del danneggiato, in quanto attore su cui grava l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa.
2. Ciò posto, l'attore deduce di essere caduto sulla pista da sci a causa della condotta di
, che lo aveva travolto sopraggiungendo da monte ad alta velocità, Persona_1
ma di tale dinamica – che la controparte contesta integralmente – non ha fornito prova.
Non può ritenersi dimostrata la dinamica del fatto intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento (Cass. civ., sez. III, 09/05/2024, n. 12760).
Va al riguardo evidenziato che è a tal fine irrilevante la dichiarazione di , la Persona_4 quale ha riferito: “non sono in grado di ricostruire la dinamica dell'accaduto in quanto ero concentrata sulla mia discesa, ricordo solo che il signore si è rialzato dolorante e molto arrabbiato poiché diceva che il ragazzo gli era venuto addosso” (doc. 9 di parte attrice). Ebbene – anche a non considerare che tale dichiarazione, proveniente da terzo estraneo alla lite e, in quanto tale, sottratta alla disciplina sostanziale e processuale relativa alle scritture provenienti dalle parti coinvolte (cfr. da ultimo, Cass. civ., sez. I, 08/02/2025, n. 3227), è stata redatta su richiesta pagina 9 di 12 dell'attore, che ne aveva trasmesso una bozza al padre della dichiarante (doc. 17 di parte attrice), circostanza quantomeno valutabile alla luce del principio per cui la prova si deve formare nel contraddittorio delle parti (Tribunale Nola, 28/09/2004) – in ogni caso tale documento non prova che ha travolto l'attore, né tale circostanza potrebbe essere Persona_1 dimostrata sulla sola base di ciò che la dichiarante riferisce, tra l'altro genericamente, di avere sentito dire dall'attore una volta rialzatosi da terra (cfr., con riferimento alla testimonianza de relato actoris, Cass, civ., Sez. 1, 20/02/2025, n. 4530: “i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa”).
Analogamente, non è idonea a provare l'illecito de quo la dichiarazione di di Testimone_3
AL (doc. 10 di parte attrice), trattandosi di scrittura privata proveniente da terzo estraneo alla lite e, peraltro, consistente in una dichiarazione de relato actoris, con conseguente richiamo dei principi sopra esposti. Inoltre, non può trascurarsi che trattasi di soggetto scarsamente attendibile, avendo lo stesso reso precedente dichiarazione (doc. 6 di ) in cui riferiva Controparte_1
una sua diretta percezione dei fatti e, quindi, come tale diversa da quella in esame, l'unica ad essere stata prodotta in giudizio dall'attore (v. p. 2 della memoria attorea ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.).
La carenza probatoria non potrebbe poi essere colmata con l'ammissione delle prove orali di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. di parte attrice, in quanto i capitoli ivi dedotti non sono comunque idonei a provare la condotta illecita di (in particolare, Persona_1
confermando il contenuto del provvedimento del 05/12/2024, si evidenzia l'inammissibilità del capitolo 3, in quanto generico e, comunque, la sua irrilevanza, potendo al più provare che il teste ha visto lo “scontro”, ma non chi lo abbia causato, oltre all'irrilevanza del capitolo 9, essendo volto a dimostrare dichiarazioni dell'attore peraltro del tutto valutative).
Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi attraverso l'ispezione dei luoghi ex art. 118 c.p.c. proposta dall'attore nella memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. per stabilire se , dal Persona_4
punto in cui si trovava, potesse vedere quanto dichiarato;
ebbene, dirimente è quanto sopra osservato in relazione al fatto che la ha dichiarato di non essere stata in grado Persona_4
di vedere la dinamica dell'accaduto né altrimenti l'assunzione della stessa a testimone sui capitoli dedotti dall'attore potrebbe portare, per le ragioni di cui sopra, alla prova dell'illecito.
pagina 10 di 12 A fronte di quanto esposto, mancando il presupposto della responsabilità del convenuto, neppure è necessario disporre la CTU medico-legale chiesta dall'attore.
La domanda di parte attrice va dunque respinta.
3. Quanto all'istanza di cancellazione ex art. 89 c.p.c. delle frasi contenute nella comparsa di costituzione e risposta di (“sempre a ministero dello stesso legale da esso Controparte_1 nominato”, p. 10; “sempre mediante il medesimo legale che lo rappresenta Avvocato Assunta
RA TU, p. 9; “sempre mediante chi lo rappresenta”, p. 11; “mediante il proprio legale nominato”, p. 13), si osserva che “la cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti, che può essere disposta anche nel corso del giudizio di legittimità, ex art. 89 c.p.c., va esclusa allorché
l'uso di tali espressioni non risulti dettato da un passionale e incomposto intento dispregiativo e non riveli un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, sia preordinata a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni ovvero la fondatezza delle tesi contro di essa esposte” (v. Cass. 12 febbraio 2008, n. 3277). Ora parte attrice si duole che nell'atto di controparte è fatto ripetuto richiamo al difensore dell'attore con espressioni che quest'ultimo ritiene
“allusive e tendenziose e offensive della [sua] reputazione”, ma le frasi oggetto dell'istanza non configurano l'ipotesi di cui all'art. 89 c.p.c., anche considerato che l'attività del difensore di parte attrice è richiamata dal convenuto nell'ambito della narrazione degli eventi di causa, con riferimento in particolare alle comunicazioni che hanno coinvolto il difensore stesso. Il che già di per se' consente di escludere la natura offensiva della affermazioni oggetto di doglianza e comporta l'infondatezza dell'istanza in esame.
4. Nel rapporto tra l'attore e e le spese di lite Controparte_1 CP_3 sono poste a carico dell'attore stante la soccombenza di quest'ultimo nella misura liquidata in dispositivo in conformità ai valori medi di liquidazione previsti dal DM 147/2022 per lo scaglione di riferimento (da € 5.201,00 ad € 26.000,00). Non si riconosce l'aumento del compenso ex art. 4,
c. 2, DM 55/2014 considerata l'attività svolta a fronte dell'identità di posizione processuale dei coniugi e . Controparte_1 CP_3
5. Sono poste a carico dell'attore anche le spese di lite sostenute da , Controparte_2
in quanto da un lato le contestazioni formulate da quest'ultima in sede di comparsa di costituzione riguardanti la legittimazione ad azionare la polizza, decadenza ex artt. 1913 e 1915 c.c. e pagina 11 di 12 sussistenza di una co-assicurazione sono state abbandonate da in virtù Controparte_2
della documentazione prodotta da parte convenuta (v. p. 8 della comparsa conclusionale), dall'altro lato, a fronte del disposto di cui agli artt. 3 e 5 della polizza 400675785 (doc. 2 e 3 di parte convenuta) non può esprimersi un giudizio di palese infondatezza della chiamata di terzo da parte di (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. III, 07/03/2024, n. 6144; Cass. civ., sez. Controparte_1
II, 11/12/2023, n. 34375).
Dette spese sono liquidate nella misura liquidata in dispositivo in conformità ai valori medi di liquidazione previsti dal DM 147/2022 per lo scaglione di riferimento (da € 5.201,00 ad €
26.000,00). Considerato il numero non elevato di documenti depositati si riconosce l'aumento del solo 3% sul compenso, in applicazione dell'art. 4, c. 1 bis DM 147/2022.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- Respinge le domande proposte da;
Parte_1
- Condanna al pagamento in favore di e Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre € 531,80 Parte_2
per esborsi, rimborso spese generali, iva e c.p.a. come per legge;
- Condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_2
spese di lite che liquida in € 5.229,31 per compenso, oltre rimborso spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Aosta, 18/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 220/2024 promossa da:
(C.F. ), elett.te dom.to in PIAZZA XXII MARZO Parte_1 C.F._1
37 20100 MILANO, presso lo studio dell'avv. ORTU ASSUNTA FRANCA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F. ), elett.te dom.to in VIA PODGORA 1 Controparte_1 C.F._2
20122 MILANO, presso lo studio dell'avv. BUTTURINI MARCELLO
( , che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Email_1
EN TO come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
e nei confronti di
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1
elett.te dom.ta in TORINO, CORSO GALILEO FERRARIS 71, presso lo studio degli avv.
AS TI e NI ER PE TI, che la rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RZ AM
(C.F. ) elett.te dom.ta in VIA PODGORA 1 20122 CP_3 C.F._3
MILANO, presso lo studio dell'avv. BUTTURINI MARCELLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. EN TO come da procura in calce all'atto di intervento
INTERVENUTA OL
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Con note del 22/05/2025 ha così precisato le conclusioni: Parte_1
“Voglia il Tribunale illustrissimo contraris reiectis così giudicare:
Nel merito in via principale:
1. Accertare e dichiarare la responsabilità del minore nella causazione Persona_1 dei danni tutti riportati dall'attore in data 4.1.2023 sulle piste del colle nel comprensorio sciistico
ON KI in (Champoluc).
2. Accertare e dichiarare ex art 2048 C.C e rispettivamente Controparte_1 CP_4
padre e madre del minore , quali responsabili civili in solido dei danni occorsi Persona_1 all'attore e causati dal comportamento imprudente tenuto dal minore sulle piste da sci.
3. Condannare conseguentemente il signor e la signora in Controparte_1 CP_4 solido a pagare all' attore la somma di euro 18.027,00. a titolo di danno non patrimoniale ed euro
120,00 per il danno patrimoniale per un totale di Euro 18.147,00 o nella maggiore o minor somma che risulterà dall'espletanda istruttoria.
4. Con ordinanza ex art 89 C.P.C. ordinare la cancellazione dagli atti di controparte delle seguenti frasi:
- sempre a ministero dello stesso legale da esso nominato (vedi pag.10);
- sempre mediante il medesimo legale che lo rappresenta Avvocato Assunta RA Ortu (vedi pag. 9);
- sempre mediante chi lo rappresenta (vedi pag.11);
- mediante il proprio legale nominato (vedi pag.13);
5. Con vittoria di spese ed onorari di causa;
In via istruttoria:
6. Revocare l'ordinanza del 5.12.2024 rimettere la causa in istruttoria e ammettere tutti i mezzi istruttori e i testi indicati nella memoria ex art 171 n.2 C.P.C. più precisamente i capitoli di prova ivi articolati, i testi indicati e la consulenza tecnica. Si insiste inoltre nella richiesta di ispezione dei luoghi ex art 118 C.P.C. per tutti i motivi indicati nella memoria ex art 171 n.3 C.P.C. oltre che nella prova contraria sui capitoli di prova da 1 a 16 e 18 di controparte in caso di loro ammissione”.
Con note depositate in data 04/06/2025 il convenuto e la terza intervenuta Controparte_1
hanno così precisato le conclusioni: CP_3
pagina 2 di 12 “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
Nel merito
Respingere le domande svolte dall'attore ed in danno del convenuto ed eventualmente anche della terza intervenuta volontaria, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, comunque anche indimostrate, nonché (e subordinatamente) anche ultronee nella loro quantificazione, il tutto per i motivi di fatto e di diritto, esposti in narrativa degli atti di Causa;
Nel merito, in subordine
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di risarcimento svolta da parte attrice in relazione ai danni da essa asseritamene patiti connessi con lo svolgimento dei fatti per cui è Causa, ritenere, dichiarare e condannare la terza chiamata Compagnia assicurativa,
(P.IVA – C.f. ), nella persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Mogliano Veneto (TV), alla Via Marocchesa n. 14, al pagamento diretto in favore dell'attore sig. delle somme tutte dallo stesso Parte_1
richieste, per come accertate e condannate in danno del convenuto e/o della terza Controparte_1
interveniente , ovvero comunque in via di ulteriore subordine, condannare la CP_4
medesima Compagnia assicurativa terza chiamata al pagamento e rimborso delle somme tutte ed a qualsiasi titolo che il convenuto e/o la terza intervenuta volontaria Controparte_1 CP_4
, siano condannati a corrispondere in favore della parte attrice, in ordine ai fatti ed alle
[...]
domande di Causa, ivi compresi gli eventuali oneri legali oggetto di condanna (comprensivi di spese vive, accessori di Legge), oltre eventualmente anche in tale ipotesi peritali di qualunque tipo e genere;
In via istruttoria
Solo in ipotesi di ritenuta necessità e rilevanza ai fini della decisione, ribadito quindi e solo per sommo scrupolo difensivo e senza accettazione di alcuna inversione dell'onere probatorio, si richiede ammettersi i seguenti Capitoli di prova, con i testi di seguito indicati:
1. vero che il giorno 04.01.2023, alle ore 11:30 circa, , unitamente al fratello Persona_1
ed al padre impegnava la seggiovia denominata “Bettaforca” (lato Champoluc) Per_2 CP_1
e, giunto in cima all'impianto di risalita, lo stesso assieme al padre ed al fratello iniziava la relativa della pista comunemente designata col nome “del Colle”;
pagina 3 di 12 2. vero che la discesa avveniva in fila, con che apriva la stessa posto più a valle, Controparte_1
seguito da al centro ed a chiudere la stessa vi era;
Persona_1 Persona_3
3. vero che la discesa di e avveniva percorrendo la CP_1 Per_1 Persona_3 porzione centrale della pista “del Colle”, con la traiettoria sia di destra che di sinistra della pista medesima rimaste libere;
4. vero che superata la metà del tracciato, accadeva che uno sciatore (poi identificato in Pt_1
che si trovava sul bordo destro della pista, piegava la propria traiettoria verso il centro
[...]
della stessa, nella direzione in cui già si trovava;
Persona_1
5. vero che in conseguenza della manovra compiuta da di cui al capitolo che Parte_1
precede, lo stesso infine sormontava gli sci calzati da;
Persona_1
6. vero che , dopo aver sormontato gli sci di , perdeva uno sci e quindi Parte_1 Per_1
l'equilibrio per poi cadere in corrispondenza del margine sinistro del tratto della “del Colle”;
7. vero che , dopo che aveva sormontato e priori sci ed era Persona_1 Parte_1
successivamente rovinato a terra, arrestava a propria volta la sua discesa, restando in piedi, poco oltre il centro della pista di discesa;
8. vero che in esito alla dinamica dei fatti descritta al capitolo che precede, giungeva sul punto di caduta , risalendo per circa 100 mt la pista dalla posizione più a valle in cui si Controparte_1
trovava al momento dei fatti, dopo essersi scalzato gli sci;
9. vero che sempre in esito alla caduta occorsa a , giungeva sul luogo anche Parte_1
, che si trovava distaccato di qualche decina di metri da , ma in Persona_3 Per_1
posizione più a monte;
10. vero che , all'esito della caduta occorsagli, si rialzava in autonomia e quindi Parte_1
calzata nuovamente lo sci dapprima distaccatosi, dopo che lo stesso gli era stato riportato da
; Persona_3
11. vero che al momento della caduta indossava casco protettivo e guanti e Parte_1 riferiva anche di portare un corpetto protettiva posto quest'ultimo al di sotto della giacca;
12. vero che alla domanda di circa eventuali lesioni riportate, Controparte_1 Parte_1 lamentava “un leggero fastidio alla testa”;
13. vero che , in autonomia, si sfilava i guanti e recuperato il proprio apparecchio Parte_1 cellulare dalla tasca, registrava l'utenza telefonica di;
Controparte_1
pagina 4 di 12 14. vero che offriva a la possibilità di richiedere l'intervento del Controparte_1 Parte_1 personale di soccorso di ON Sky, ma quest'ultimo rifiutava l'offerta asserendo che non era necessario;
15. vero che all'esito del ri-calzamento dello sci dapprima perduto nella caduta e della registrazione dell'utenza cellulare di , riprendeva in autonomia Controparte_1 Parte_1 la propria discesa, proseguendo il percorso della pista “Bettaforca” sino a quel momento percorsa, riferendo prima di partire che si sarebbe diretto verso l'abitato di Champoluc;
16. vero che in occasione dei fatti descritti ai Capitoli che precedono, mentre si svolgevano le azioni complessivamente descritte ai capitoli che precedono, gli altri sciatori che ebbero a sopraggiungere nel medesimo punto della pista ove lo era caduti, proseguivano tutti nella Pt_1
propria discesa senza arrestarsi.
Si indicano quali testimoni, sui Capitoli a precedere:
il sig. , residente in Baldissero Torinese (TO), alla Via Martiri della Libertà Persona_3
n. 7/2;
il sig. , residente in Baldissero Torinese (TO), alla Via Martiri della Libertà Persona_1
n. 7/2.
17. vero che nell'espletamento delle indagini conseguenti alla Denunzia/querela depositata in data
21.03.2023 dal sig. , ho svolto in funzione di P.G. gli accertamenti Controparte_1
successivamente verbalizzati e confluiti nel Fascicolo poi rubricato RGNR 000292/2023 della
Procura della Repubblica di Aosta, che viene rammostrata al teste quale dc. 18 di parte convenuta, di cui il teste presta integrale conferma relativamente ai suoi contenuti;
18. vero che, in particolare, dalle indagini svolte e concretamente dai sopralluoghi effettuati sui luoghi di cui si tratta, è da ritenersi “implausibile” che la MB , dal punto di Persona_4
partenza della seggiovia, abbia potuto aver visione del luogo in cui è avvenuta la caduta di Pt_1
.
[...]
Si indicano quali testimoni, sui Capitoli a precedere:
il Maresciallo Ordinario dei C.C. sig. operante in funzione di P.G. negli Testimone_1
accertamenti di cui è Causa, c/o Stazione dei Carabinieri di ON, Rue Trois Villages n. 93;
il Maresciallo capo dei C.C. sig. operante in funzione di P.G. negli accertamenti Testimone_2
di cui è Causa, c/o Stazione dei Carabinieri di ON, Rue Trois Villages n. 93.
pagina 5 di 12 Sempre ed ancora in ipotesi di ritenuta necessità e rilevanza ai fini della decisione, nuovamente per sommo scrupolo difensivo ed ancora senza accettazione di alcuna inversione dell'onere probatorio, si richiede ammettersi, laddove ritenutane l'utilità e la rilevanza ai fini della decisione,
Consulenza
Tecnica D'ufficio, da svolgersi sui luoghi di cui è Causa e ad espressamente diretta a corrobora e completamento degli accertamenti già svolti dai Carabinieri di stanza presso la Stazione di
ON (AO), operanti gli stessi in funzione P.G. per come contenuti nel Fascicolo di indagine già allegato da parte convenuta quale doc.18, concretamente volta a verificare la materiale compatibilità visuale fra il punto di arresto in arrivo dell'impianto di risalita denominato
“Bettaforca” ed il luogo di accertato accadimento della caduta occorsa a , per Parte_1 cui è Causa. Ovvero, laddove il Giudice ne rinvenga l'opportunità, di svolgere una Ispezione giudiziale dei luoghi da parte dello stesso, ai sensi dell'art. 258 c.p.c.;
Ci si oppone, all'ammissione della Capitolazione probatoria in avverso declinata in atti di Causa, per le motivazioni già dedotte dalla scrivente difese in sede di Memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.. Solo in ipotesi di pur non creduta ammissione di tutti o parte dei Capitoli di prova in avverso articolati, si richiede di essere ammessi a prova contraria, con i medesimi testimoni già sopra indicati;
Ci si oppone, alla richiesta Consulenza Tecnica d'Ufficio avanzata da parte attrice, di tipo medico/legale, in assenza di positivo accertamento della fondatezza del c.d. an debeatur, in riferimento alla domanda risarcitoria e di pagamento;
Comunque
Con integrale rifusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, a anche a danno della società assicurativa terza chiamata ed in favore anche della terza interveniente volontaria”.
Con note depositate il 06/06/2025 ha così precisato le conclusioni: Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE
- dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attore, Sig. , nei confronti di Parte_1
e pertanto l'assenza di contraddittorio tra parte attrice e terza chiamata e, Controparte_2 per l'effetto,
pagina 6 di 12 - rigettare ogni eventuale domanda di condanna direttamente spiegata dall'attore, nei confronti dell'Assicuratore.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario – e maggiorazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014, per la redazione di collegamenti ipertestuali.
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
Rigettare la domanda proposta dal Sig. , nei confronti del Sig. e Parte_1 Controparte_1
della terza interveniente Sig.ra , nella loro qualità di esercenti la potestà CP_4
genitoriale nei confronti del minore , in quanto infondata in fatto ed in diritto Persona_1 per i motivi esposti in atti e, per l'effetto,
Rigettare la domanda di manleva proposta da questi nei confronti di Controparte_2
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario – e maggiorazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014, per la redazione di collegamenti ipertestuali.
IN VIA SUBORDINATA
Contenere l'onere dell'eventuale risarcimento entro i limiti del giusto e del provato e il relativo onere di manleva, entro i termini contemplati dal contratto assicurativo n. 400675785, previa applicazione degli scoperti e delle franchigie contrattuali.
Con spese di lite in tutto o, quantomeno in parte, compensate.
* * * * *
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il gravoso onere probatorio incombente su parte attrice si ritenesse assolto, e pertanto si reputasse dimostrata la sussistenza di una responsabilità in capo al minore nella determinazione dell'evento, si rassegnano le seguenti Persona_1
ISTANZE ISTRUTTORIE disporre CTU medico-legale, sulla persona del Sig. , finalizzata alla verifica dei Parte_1
nocumenti permanenti e temporanei effettivamente derivati dal sinistro, nonchè alla valutazione di congruità degli interventi chirurgici praticati sul medesimo, di tutte le possibili concause – antecedenti, concomitanti e successive – dei postumi invalidanti, ivi inclusa l'eventuale presenza di patologie preesistenti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 7 di 12 agiva in giudizio domandando il risarcimento del danno subito a seguito Parte_1 dello scontro avvenuto tra l'attore e in data 04/01/2023 alle ore Persona_1
12:00 sulla pista Del Colle nel comprensorio sciistico ON Ski. L'attore deduceva in particolare di essere stato travolto pochi metri prima della stazione di partenza “Bettaforca” da
, che sopraggiungeva da monte e a causa della forte velocità della Persona_1 sua andatura faceva rovinare a terra l'attore. L'azione veniva esperita ex art. 2048 c.c. nei confronti di , padre del minore . Controparte_1 Persona_1
In data 03/05/2024 si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda Controparte_1
attorea, contestando la dinamica fattuale e il punto in cui si sarebbe verificato lo scontro, come dedotti dalla controparte. In particolare, contestava che la caduta di fosse Parte_1 dipesa dal comportamento di , in quanto “fra i due ( Persona_1 Pt_1
e ) non vi fu alcun contatto fisico. Per la precisione […],
[...] Persona_1
fu lo che mutando improvvisamente la propria linea di discesa, incrociava quella di Pt_1
, sormontando infine gli sci di quest'ultimo e finendo da sé solo col rovinare Persona_1
a terra poco oltre, peraltro in totale autonomia”, e sosteneva inoltre la mancanza di prova, tra l'altro, del nesso causale tra l'evento e il danno lamentato, anche considerato che l'attore si era presentato al Pronto soccorso oltre sette ore dopo la caduta. Veniva poi contestato il quantum della pretesa e chiesta l'autorizzazione a chiamare in causa . Controparte_2
In data 25/07/2024 si costituiva chiedendo di accertare la riconducibilità Controparte_2 di e all'interno del nucleo famigliare di Persona_1 Controparte_1
, contraente della polizza 400675785, ed eccepivano la carenza di CP_4
legittimazione attiva e/o titolarità attiva di . Nel merito, domandava il Controparte_1
rigetto della domanda di parte attrice e della domanda di manleva proposta da CP_1
In subordine, eccepiva la perdita del diritto all'indennizzo di
[...] Controparte_1
ai sensi degli artt. 1913 e 1915 c.c. e, in via di ulteriore subordine, chiedeva di contenere il risarcimento entro i limiti del danno provato e la relativa manleva entro i termini contemplati dal contratto assicurativo.
In data 25/09/2024 interveniva nel giudizio la madre di , Persona_1 CP_4
, che in relazione alle eccezioni di polizza avanzate da nei
[...] Controparte_2
confronti di produceva: i) il certificato di matrimonio con quest'ultimo Controparte_1
(doc. 13 della terza intervenuta); ii) la denuncia di sinistro del 05/01/2023 (doc. 14 di parte pagina 8 di 12 intervenuta); iii) la comunicazione PEC con cui il 03/05/2023 ha Controparte_1 comunicato anche all'assicurazione di non aderire alla negoziazione assistita promossa dall'attore
(doc. 16 dell'intervenuta). Domandava il rigetto delle domande attoree e, in subordine, di condannare la terza chiamata al pagamento diretto in favore di Controparte_2
delle somme dallo stesso richieste o, in via di ulteriore subordine, Parte_1 condannare l'assicurazione a corrispondere in favore dell'attore le somme oggetto di condanna a carico di e/o della terza intervenuta. Controparte_1
All'esito dell'udienza del 05/11/2024 il giudice, con provvedimento del 05/12/2024, respinte le istanze istruttorie formulate da parte attrice, fissava l'udienza del 09/09/2025 per trattenere la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Con provvedimento del 22/09/2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si osserva che la responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c. riguarda il danno cagionato dal fatto illecito del minore, che ne costituisce il presupposto;
in mancanza di prova del fatto illecito commesso dal minore, l'art. 2048 c.c. non trova applicazione (cfr. ex multis
Cass. civ., sez. III, 29/09/2023, n. 27680). La prova della condotta illecita tenuta dal minore nei confronti di un altro soggetto è a carico del danneggiato, in quanto attore su cui grava l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa.
2. Ciò posto, l'attore deduce di essere caduto sulla pista da sci a causa della condotta di
, che lo aveva travolto sopraggiungendo da monte ad alta velocità, Persona_1
ma di tale dinamica – che la controparte contesta integralmente – non ha fornito prova.
Non può ritenersi dimostrata la dinamica del fatto intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento (Cass. civ., sez. III, 09/05/2024, n. 12760).
Va al riguardo evidenziato che è a tal fine irrilevante la dichiarazione di , la Persona_4 quale ha riferito: “non sono in grado di ricostruire la dinamica dell'accaduto in quanto ero concentrata sulla mia discesa, ricordo solo che il signore si è rialzato dolorante e molto arrabbiato poiché diceva che il ragazzo gli era venuto addosso” (doc. 9 di parte attrice). Ebbene – anche a non considerare che tale dichiarazione, proveniente da terzo estraneo alla lite e, in quanto tale, sottratta alla disciplina sostanziale e processuale relativa alle scritture provenienti dalle parti coinvolte (cfr. da ultimo, Cass. civ., sez. I, 08/02/2025, n. 3227), è stata redatta su richiesta pagina 9 di 12 dell'attore, che ne aveva trasmesso una bozza al padre della dichiarante (doc. 17 di parte attrice), circostanza quantomeno valutabile alla luce del principio per cui la prova si deve formare nel contraddittorio delle parti (Tribunale Nola, 28/09/2004) – in ogni caso tale documento non prova che ha travolto l'attore, né tale circostanza potrebbe essere Persona_1 dimostrata sulla sola base di ciò che la dichiarante riferisce, tra l'altro genericamente, di avere sentito dire dall'attore una volta rialzatosi da terra (cfr., con riferimento alla testimonianza de relato actoris, Cass, civ., Sez. 1, 20/02/2025, n. 4530: “i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa”).
Analogamente, non è idonea a provare l'illecito de quo la dichiarazione di di Testimone_3
AL (doc. 10 di parte attrice), trattandosi di scrittura privata proveniente da terzo estraneo alla lite e, peraltro, consistente in una dichiarazione de relato actoris, con conseguente richiamo dei principi sopra esposti. Inoltre, non può trascurarsi che trattasi di soggetto scarsamente attendibile, avendo lo stesso reso precedente dichiarazione (doc. 6 di ) in cui riferiva Controparte_1
una sua diretta percezione dei fatti e, quindi, come tale diversa da quella in esame, l'unica ad essere stata prodotta in giudizio dall'attore (v. p. 2 della memoria attorea ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.).
La carenza probatoria non potrebbe poi essere colmata con l'ammissione delle prove orali di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. di parte attrice, in quanto i capitoli ivi dedotti non sono comunque idonei a provare la condotta illecita di (in particolare, Persona_1
confermando il contenuto del provvedimento del 05/12/2024, si evidenzia l'inammissibilità del capitolo 3, in quanto generico e, comunque, la sua irrilevanza, potendo al più provare che il teste ha visto lo “scontro”, ma non chi lo abbia causato, oltre all'irrilevanza del capitolo 9, essendo volto a dimostrare dichiarazioni dell'attore peraltro del tutto valutative).
Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi attraverso l'ispezione dei luoghi ex art. 118 c.p.c. proposta dall'attore nella memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. per stabilire se , dal Persona_4
punto in cui si trovava, potesse vedere quanto dichiarato;
ebbene, dirimente è quanto sopra osservato in relazione al fatto che la ha dichiarato di non essere stata in grado Persona_4
di vedere la dinamica dell'accaduto né altrimenti l'assunzione della stessa a testimone sui capitoli dedotti dall'attore potrebbe portare, per le ragioni di cui sopra, alla prova dell'illecito.
pagina 10 di 12 A fronte di quanto esposto, mancando il presupposto della responsabilità del convenuto, neppure è necessario disporre la CTU medico-legale chiesta dall'attore.
La domanda di parte attrice va dunque respinta.
3. Quanto all'istanza di cancellazione ex art. 89 c.p.c. delle frasi contenute nella comparsa di costituzione e risposta di (“sempre a ministero dello stesso legale da esso Controparte_1 nominato”, p. 10; “sempre mediante il medesimo legale che lo rappresenta Avvocato Assunta
RA TU, p. 9; “sempre mediante chi lo rappresenta”, p. 11; “mediante il proprio legale nominato”, p. 13), si osserva che “la cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti, che può essere disposta anche nel corso del giudizio di legittimità, ex art. 89 c.p.c., va esclusa allorché
l'uso di tali espressioni non risulti dettato da un passionale e incomposto intento dispregiativo e non riveli un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, sia preordinata a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni ovvero la fondatezza delle tesi contro di essa esposte” (v. Cass. 12 febbraio 2008, n. 3277). Ora parte attrice si duole che nell'atto di controparte è fatto ripetuto richiamo al difensore dell'attore con espressioni che quest'ultimo ritiene
“allusive e tendenziose e offensive della [sua] reputazione”, ma le frasi oggetto dell'istanza non configurano l'ipotesi di cui all'art. 89 c.p.c., anche considerato che l'attività del difensore di parte attrice è richiamata dal convenuto nell'ambito della narrazione degli eventi di causa, con riferimento in particolare alle comunicazioni che hanno coinvolto il difensore stesso. Il che già di per se' consente di escludere la natura offensiva della affermazioni oggetto di doglianza e comporta l'infondatezza dell'istanza in esame.
4. Nel rapporto tra l'attore e e le spese di lite Controparte_1 CP_3 sono poste a carico dell'attore stante la soccombenza di quest'ultimo nella misura liquidata in dispositivo in conformità ai valori medi di liquidazione previsti dal DM 147/2022 per lo scaglione di riferimento (da € 5.201,00 ad € 26.000,00). Non si riconosce l'aumento del compenso ex art. 4,
c. 2, DM 55/2014 considerata l'attività svolta a fronte dell'identità di posizione processuale dei coniugi e . Controparte_1 CP_3
5. Sono poste a carico dell'attore anche le spese di lite sostenute da , Controparte_2
in quanto da un lato le contestazioni formulate da quest'ultima in sede di comparsa di costituzione riguardanti la legittimazione ad azionare la polizza, decadenza ex artt. 1913 e 1915 c.c. e pagina 11 di 12 sussistenza di una co-assicurazione sono state abbandonate da in virtù Controparte_2
della documentazione prodotta da parte convenuta (v. p. 8 della comparsa conclusionale), dall'altro lato, a fronte del disposto di cui agli artt. 3 e 5 della polizza 400675785 (doc. 2 e 3 di parte convenuta) non può esprimersi un giudizio di palese infondatezza della chiamata di terzo da parte di (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. III, 07/03/2024, n. 6144; Cass. civ., sez. Controparte_1
II, 11/12/2023, n. 34375).
Dette spese sono liquidate nella misura liquidata in dispositivo in conformità ai valori medi di liquidazione previsti dal DM 147/2022 per lo scaglione di riferimento (da € 5.201,00 ad €
26.000,00). Considerato il numero non elevato di documenti depositati si riconosce l'aumento del solo 3% sul compenso, in applicazione dell'art. 4, c. 1 bis DM 147/2022.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- Respinge le domande proposte da;
Parte_1
- Condanna al pagamento in favore di e Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre € 531,80 Parte_2
per esborsi, rimborso spese generali, iva e c.p.a. come per legge;
- Condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_2
spese di lite che liquida in € 5.229,31 per compenso, oltre rimborso spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Aosta, 18/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca
pagina 12 di 12