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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/03/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1325 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
c.f./p.iva , elettivamente domiciliato in VIA DEL ROMITO 3 FIRENZE P.IVA_1 presso lo studio dell'avv.to MAGGINI SILVIA dal quale è rappresentato e difeso unitamente all'avv. IACOBELLI MARINA;
ATTORE- OPPONENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in VIA ZARINI 352 59100 PRATO presso C.F._1
lo studio dell'avv.to MAREU MARIA CHIARA dal quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO-OPPOSTO avente per OGGETTO: Diritti relativi al trattamento dei dati personali (artt. 13 e 29
L675/1996)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione depositato il 01/02/2024 Parte_1
ha convenuto in giudizio al fine di vedere revocato il l Decreto
[...] Controparte_1
Ingiuntivo n. 3942/2023, rg.n.89/2023, emesso in data 13.12.2023 dal Tribunale Ordinario di
Firenze.
In particolare, parte opponente ha eccepito in via preliminare l'incompetenza del tribunale per territorio, l'improcedibilità del decreto ingiuntivo e nel merito l'infondatezza della pretesa del ricorrente in monitorio. TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Si è costituita in giudizio parte opposta la quale ha contestato tutte le difese di parte opponente.
Svolte le verifiche preliminari parte opponente ha richiesto la chiamata in causa del terzo CP_2
Ritenuta la causa meramente documentale la stessa è stata chiamata all'udienza del
25.03.2025 per discussione orale, esaurita la quale il giudice ha riservato sentenza ex art. 281 sexies c.
3. Cp.c.
In via preliminare occorre dichiarare cessata la materia del contendere. La presente controversia nasceva infatti dalla richiesta di consegna da parte del dei propri dati CP_1
personali in possesso di . Detti dati sono stati integralmente consegnati Parte_1
all'opposto nel corso del giudizio.
L'esame del giudizio quindi afferisce solo ed esclusivamente ai profili attinenti alla soccombenza virtuale.
Orbene in primo luogo deve essere confermata l'inammissibilità della chiamata in causa del terzo. Parte opponente ha infatti spiegato la chiamata in causa del terzo con la prima memoria 171ter c.p.c. Tale chiamata è da considerarsi tardiva. Giova al riguardo considerare che parte opponente assume nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la veste di convenuto sostanziale con la conseguenza che ella è onerata di chiamare in causa il terzo con l'atto di citazione in opposizione (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 6503 del 12/03/2024).
Nel caso di specie come detto la chiamata in causa del terzo è avvenuta oltre il termine previsto e quindi come tale è inammissibile.
Così come anche era infondata l'eccezione di incompetenza poiché ai sensi l'art. 10 del D.lgs 150/2011 “Sono competenti, in via alternativa, il tribunale del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale del luogo di residenza dell'interessato” quindi in questo caso vi è la competenza del Tribunale di Firenze in quanto uno dei fori alternativi essendo la residenza dell'interessato.
Infine quanto al merito della controversia – considerato che la questione dell'ammissibilità del provvedimento monitorio non rileva in sede di opposizione ove si
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
riespande la cognizione piena del giudice – occorre evidenziare che il ha richiesto a CP_1
esclusivamente l'accesso ai propri dati personali in suo possesso. Parte opponente non Pt_1
ha mai negato di essere in possesso dei dati ma ha solo evidenziato di non essere il responsabile del trattamento. Tale distinzione non rileva ai fini della domanda giudiziale concretamente proposta poiché non è stata avanzata alcuna pretesa risarcitoria.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico di parte opponente e avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, liquidate in favore dell'opposto in complessivi €7.616,00, per onorari di avvocato valore corrispondente ai medi tariffari dello scaglione cause valore indeterminabile complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
contro
: Parte_1 Controparte_1
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Condanna e corrispondere le spese di lite a Parte_1
che quantifica in complessivi €€7.616,00 oltre spese generali Controparte_1
nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 26/03/2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1325 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
c.f./p.iva , elettivamente domiciliato in VIA DEL ROMITO 3 FIRENZE P.IVA_1 presso lo studio dell'avv.to MAGGINI SILVIA dal quale è rappresentato e difeso unitamente all'avv. IACOBELLI MARINA;
ATTORE- OPPONENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in VIA ZARINI 352 59100 PRATO presso C.F._1
lo studio dell'avv.to MAREU MARIA CHIARA dal quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO-OPPOSTO avente per OGGETTO: Diritti relativi al trattamento dei dati personali (artt. 13 e 29
L675/1996)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione depositato il 01/02/2024 Parte_1
ha convenuto in giudizio al fine di vedere revocato il l Decreto
[...] Controparte_1
Ingiuntivo n. 3942/2023, rg.n.89/2023, emesso in data 13.12.2023 dal Tribunale Ordinario di
Firenze.
In particolare, parte opponente ha eccepito in via preliminare l'incompetenza del tribunale per territorio, l'improcedibilità del decreto ingiuntivo e nel merito l'infondatezza della pretesa del ricorrente in monitorio. TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Si è costituita in giudizio parte opposta la quale ha contestato tutte le difese di parte opponente.
Svolte le verifiche preliminari parte opponente ha richiesto la chiamata in causa del terzo CP_2
Ritenuta la causa meramente documentale la stessa è stata chiamata all'udienza del
25.03.2025 per discussione orale, esaurita la quale il giudice ha riservato sentenza ex art. 281 sexies c.
3. Cp.c.
In via preliminare occorre dichiarare cessata la materia del contendere. La presente controversia nasceva infatti dalla richiesta di consegna da parte del dei propri dati CP_1
personali in possesso di . Detti dati sono stati integralmente consegnati Parte_1
all'opposto nel corso del giudizio.
L'esame del giudizio quindi afferisce solo ed esclusivamente ai profili attinenti alla soccombenza virtuale.
Orbene in primo luogo deve essere confermata l'inammissibilità della chiamata in causa del terzo. Parte opponente ha infatti spiegato la chiamata in causa del terzo con la prima memoria 171ter c.p.c. Tale chiamata è da considerarsi tardiva. Giova al riguardo considerare che parte opponente assume nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la veste di convenuto sostanziale con la conseguenza che ella è onerata di chiamare in causa il terzo con l'atto di citazione in opposizione (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 6503 del 12/03/2024).
Nel caso di specie come detto la chiamata in causa del terzo è avvenuta oltre il termine previsto e quindi come tale è inammissibile.
Così come anche era infondata l'eccezione di incompetenza poiché ai sensi l'art. 10 del D.lgs 150/2011 “Sono competenti, in via alternativa, il tribunale del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale del luogo di residenza dell'interessato” quindi in questo caso vi è la competenza del Tribunale di Firenze in quanto uno dei fori alternativi essendo la residenza dell'interessato.
Infine quanto al merito della controversia – considerato che la questione dell'ammissibilità del provvedimento monitorio non rileva in sede di opposizione ove si
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
riespande la cognizione piena del giudice – occorre evidenziare che il ha richiesto a CP_1
esclusivamente l'accesso ai propri dati personali in suo possesso. Parte opponente non Pt_1
ha mai negato di essere in possesso dei dati ma ha solo evidenziato di non essere il responsabile del trattamento. Tale distinzione non rileva ai fini della domanda giudiziale concretamente proposta poiché non è stata avanzata alcuna pretesa risarcitoria.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico di parte opponente e avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, liquidate in favore dell'opposto in complessivi €7.616,00, per onorari di avvocato valore corrispondente ai medi tariffari dello scaglione cause valore indeterminabile complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
contro
: Parte_1 Controparte_1
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Condanna e corrispondere le spese di lite a Parte_1
che quantifica in complessivi €€7.616,00 oltre spese generali Controparte_1
nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 26/03/2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
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