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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/10/2025, n. 2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2025 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa SC Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritta al n.rg. 3441/2024, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
PE NG
E
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. VENDITTI MONICA e dall'avv. VULCANO MARIO
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Integralmente richiamati gli atti di causa, sentite le parti all'udienza del 28.5.25, formulata una proposta conciliativa, all'udienza del 13 ottobre 2025 i difensori pagina 1 di 3 precisavano in maniera congiunta le conclusioni, rappresentando di aver trovato un accordo alle seguenti condizioni:” affidamento congiunto della minore Per_1
con collocamento presso la madre, il padre può vedere e tenera la minore il
[...]
mercoledì dalle 17 alle 21 e tutti i weekend dalla ore 16 del sabato alle ore 21 della domenica, 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, da concordarsi entro il 20 giugno di ogni anno, festività secondo il criterio dell'alternanza ( 24 o 25 dicembre, 31 dicembre o 1 gennaio, 26 dicembre o 6 gennaio, Pasqua o Pasquetta, altre festività alternate), il giorno del compleanno del padre e della festa del papà, il pomeriggio o la sera del compleanno della minore;
il padre versa alla madre per il mantenimento della minore, entro il 5 di ogni mese, la somma di euro 300,00 oltre rivalutazione annua istat, spese straordinarie al 50
%”.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. apponeva il visto ai fini dell'intervento.
Il Collegio, rilevato che le parti sono concordi nel definire le modalità di affidamento e di mantenimento della figlia minore, ritenuto che l'accordo in esame non contenga elementi contrari all'interesse morale e materiale della minore, né alla regola generale del regime di affidamento condiviso, quale strumento che consente ai figli di mantenere un rapporto equilibrato e significativo con ciascuno dei genitori, provvede come da dispositivo.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, stante la domanda congiunta.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: prende atto e omologa l'accordo intervenuto tra e Parte_1 Controparte_1
per l'esercizio della responsabilità genitoriale in ordine alla figlia minore
[...]
, secondo le condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti e Persona_2
sopra trascritto;
pagina 2 di 3 compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 15 ottobre 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa SC Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa SC Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritta al n.rg. 3441/2024, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
PE NG
E
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. VENDITTI MONICA e dall'avv. VULCANO MARIO
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Integralmente richiamati gli atti di causa, sentite le parti all'udienza del 28.5.25, formulata una proposta conciliativa, all'udienza del 13 ottobre 2025 i difensori pagina 1 di 3 precisavano in maniera congiunta le conclusioni, rappresentando di aver trovato un accordo alle seguenti condizioni:” affidamento congiunto della minore Per_1
con collocamento presso la madre, il padre può vedere e tenera la minore il
[...]
mercoledì dalle 17 alle 21 e tutti i weekend dalla ore 16 del sabato alle ore 21 della domenica, 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, da concordarsi entro il 20 giugno di ogni anno, festività secondo il criterio dell'alternanza ( 24 o 25 dicembre, 31 dicembre o 1 gennaio, 26 dicembre o 6 gennaio, Pasqua o Pasquetta, altre festività alternate), il giorno del compleanno del padre e della festa del papà, il pomeriggio o la sera del compleanno della minore;
il padre versa alla madre per il mantenimento della minore, entro il 5 di ogni mese, la somma di euro 300,00 oltre rivalutazione annua istat, spese straordinarie al 50
%”.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. apponeva il visto ai fini dell'intervento.
Il Collegio, rilevato che le parti sono concordi nel definire le modalità di affidamento e di mantenimento della figlia minore, ritenuto che l'accordo in esame non contenga elementi contrari all'interesse morale e materiale della minore, né alla regola generale del regime di affidamento condiviso, quale strumento che consente ai figli di mantenere un rapporto equilibrato e significativo con ciascuno dei genitori, provvede come da dispositivo.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, stante la domanda congiunta.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: prende atto e omologa l'accordo intervenuto tra e Parte_1 Controparte_1
per l'esercizio della responsabilità genitoriale in ordine alla figlia minore
[...]
, secondo le condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti e Persona_2
sopra trascritto;
pagina 2 di 3 compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 15 ottobre 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa SC Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 3 di 3