TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/11/2025, n. 4439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4439 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
DECRETO PER LO SVOLGIMENTO
MEDIANTE NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
N. R.G. 7735/2021
Il giudice Dott.ssa IN RA visto l'art. 127 ter cpc D.Lgs 149/2022 viste le note di trattazione scritta depositate nel termine assegnato;
considerato che
parte appellante ha accettato la modalità di svolgimento dell'udienza mediante deposito di note scritte non opponendosi alle stesse (art. 127 ter comma
2 cpc), rinunciando alla discussione orale;
ritenuta la causa matura per essere decisa, decide il presente giudizio ai sensi dell'art. 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa IN RA, all'udienza del 05.11.2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 7735/2021 avente ad oggetto “Appello avverso sentenza Giudice di
Pace”
TRA già rappresentata e difesa in forza di Parte_1 Parte_2
procura generale alle liti del 25 ottobre 2017, autenticata nelle firme per atto a rogito Notar di Roma, rep. 185591, racc. 43840 (doc. 2), dall'Avv. Persona_1
Prof. Lucio Ghia, C.F. , con studio in Roma, via delle C.F._1
Quattro Fontane n. 10, 00184;
-APPELLANTE-
CONTRO
difeso dagli Avv.ti GI RA e ET Di Controparte_1
Fluri ed elettivamente domiciliato in Salerno, Via Max Casaburi, n. 8.
-APPELLATO CONTUMACE-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dell'8.10.2021 la proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 3334/2021, resa dal Giudice di Pace di Salerno, dott.ssa
IE SS De IS, la quale così statuiva: “Accoglie la domanda e per
l'effetto condanna la in persona del legale rapp.te pro-tempore al Parte_2
pagamento della somma di euro 993,12 per le causali di cui alla motivazione (cfr. doc. 2)
e ciò in favore dell'attore; condanna, altresì, la convenuta nella qualità al pagamento delle
spese di giudizio che liquida in complessive euro 1.355,00 così distinte: euro 150,00 per
spese di giudizio;
euro 1.205,00 per onorario omnicomprensivo, in favore degli Avv.ti,
GI RA e ET Di RI dichiaratisi antistatari, oltre spese forfettarie,
nonché IVA e CAP come per legge.” In particolare, deduceva: la violazione dell'art. 125 sexies TUB, nonché degli artt. 1418 e ss c.c. impugnando la sentenza nella parte in cui la stessa condannava Financit Finance S.p.A. al pagamento della somma di 318,96 quale risultante dei costi sostenuti da controparte in relazione al finanziamento contro cessione del quinto ritenendo nulle le clausole per una presunta “mancanza di trasparenza”; denunciava la violazione degli artt. 81, 99,
101, 112, 115 c.p.c., 2033 c.c., art. 22, comma 15 - quater D.L. n. 179/2012, principio del giusto processo ex art. 111 Cost., nonché contraddittorietà ed illogicità della motivazione impugnando la sentenza nella parte in cui ha condannato la Parte_1
al pagamento del premio assicurativo non goduto da parte del cliente,
[...]
omettendo di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Intermediario o,
comunque, la carenza di titolarità passiva di quest'ultimo in ordine ai diritti ed alle obbligazioni derivanti dal rapporto assicurativo. Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “1) in via principale, nel merito, rigettare le domande proposte
dall'attore nei confronti di oggi siccome Parte_2 Parte_1
inammissibili e/o infondate sia in fatto sia in diritto, oltre che assolutamente non provate,
accertando sia il difetto di legittimazione passiva di oggi Parte_2 Parte_1
con riguardo alla condanna al rimborso dei costi assicurativi sia l'intervenuto
[...]
rimborso del premio da parte del Fondo Rischi INPDAP;
2) in subordine, nel merito, nella
denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale dovesse ritenere retrocedibili le commissioni
finanziarie, escludere da queste ultime le spese di istruttoria e le spese di distribuzione
come precisate in narrativa e specificate nel contratto di finanziamento, oltre che quanto
già stornato in sede di conteggio estintivo, escludendo altresì i costi assicurativi per
carenza di legittimazione passiva di oggi e, Parte_2 Parte_1
comunque, perché già rimborsati dall' in favore dell'appellante. 3) in ogni caso, (a) CP_2
condannare la parte appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio (b)
Parte condannare la parte appellata al rimborso di ogni somma eventualmente versata da
oggi in suo favore in esecuzione della sentenza di primo Parte_2 Parte_1
grado. “Parte appellata rimaneva contumace.
Instaurato il contradditorio, senza ulteriore approfondimento istruttorio,
acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 09.07.2025, la causa veniva rinviata per la discussione e decisione alla presente udienza assegnando alle parti termine fino a 20 giorni prima per il deposito di note conclusive.
L'appello proposto è infondato per le ragioni e nella misura che ci si appresta a chiarire.
Parte appellante chiede la modifica della sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda, avanzata da con la quale egli Controparte_1 chiedeva di vedersi riconosciuto il rimborso delle quote non maturate a titolo di commissioni, spese e oneri a fronte della estinzione anticipata del contratto intercorso tra le parti.
Preliminarmente deve rilevarsi che nella fattispecie in esame risulta applicabile
“ratione temporis” il disposto di cui all'articolo 125 sexies del Testo Unico Bancario
(D.Lgs n. 385/1993) nella formulazione risultante dall'entrata in vigore del
Decreto Legislativo n. 104 del 2010, che ha, appunto, introdotto, per i contratti di credito al consumo, l'articolo 125-sexies; è pacifico, infatti, che le parti hanno concluso in data 20-6-2012 un contratto di finanziamento da restituire mediante cessione di quote del quinto dello stipendio/salario, risultato anticipatamente estinto dal cliente nell'aprile del 2018 (come da conto estintivo allegato).
Ebbene, è noto che il Decreto Legislativo n. 141 del 2010, che ha introdotto la norma di cui all'articolo 125-sexies T.U.B. su cui si basa la pretesa dell'appellante di ottenere il rimborso dei costi sostenuti a seguito dell'estinzione anticipata del predetto finanziamento, ha operato un intervento di rinnovazione della disciplina pregressa – contenuta nell'art. 125 TUB – nell'intento di adeguare la legislazione nazionale al disposto dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48/CE, in materia di contratti di credito ai consumatori, ai sensi del quale il consumatore che rimborsa anticipatamente il finanziamento “ha diritto a una
riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la
restante durata del contratto”; per mezzo della novella del 2010, dunque, si è giunti alla formulazione dell'art. 125 sexies, il cui primo comma, per quanto qui di interesse, così prevedeva: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi
momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla
riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti
i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.
Nel vigore della prefata disciplina si era ampiamente consolidato, in giurisprudenza, il convincimento per cui la riduzione dei costi connessi al credito, in caso di estinzione anticipata, fosse esclusivamente applicabile ai costi cc.dd. “recurring”, “periodici”, che cioè il cliente sostiene nel corso del rapporto di prestito ed in ragione della durata dello stesso (es. costi assicurativi) per i quali,
dunque, l'estinzione anticipata implica la non debenza degli stessi per il periodo residuo di vita del finanziamento.
Di contro, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la giurisprudenza era altrettanto granitica nel ritenere che il cliente non avesse diritto al rimborso dei costi cc.dd. “up front”, vale a dire sostenuti “una tantum” nella fase prodromica alla stipulazione del contratto o genetica dello stesso e, dunque,
indipendenti ed avulsi dalla sua effettiva durata nel tempo.
A fronte di questo quadro normativo e interpretativo, è intervenuta la nota sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11/9/2019, c.d.
“LE” (C-383/18), la quale, in sede di rinvio pregiudiziale, ha sancito il principio per cui, a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di prestito al consumo, il diritto alla riduzione del costo totale del credito (previsto dall' art 16
della direttiva UE 2008/48, nonché dal Testo Unico Bancario) comprende tutti i costi posti a carico del consumatore, a prescindere dalla natura “up front” oppure
“recurring” degli stessi.
Secondo il ragionamento seguito dalla Corte di Lussemburgo, infatti, “Per
quanto riguarda il contesto, occorre ricordare che l'articolo 8 della direttiva
87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, stabiliva che il consumatore, «in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (...) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito” e che “Dunque,
occorre constatare che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi”.
Pertanto, dovendo interpretare la Direttiva n. 2008/48/CE nel senso di assicurare la realizzazione della sua funzione (e tenuto conto che tale funzione si risolve nella esigenza di “garantire un'elevata protezione del consumatore” in chiave di effettività, e ciò sull'assunto che il consumatore si trovi ontologicamente in una situazione di inferiorità rispetto al professionista, per quanto riguarda sia il potere di negoziazione, sia il livello di informazione) la Corte ha ritenuto che la tutela del consumatore risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi ai soli costi presentati - dal soggetto concedente il credito - come dipendenti dalla durata del contratto (i.e.: “recurring”), dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla Banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto.
Inoltre, evidenzia la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha quindi sancito il principio per cui
“Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla
questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48
deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo
totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a
carico del consumatore”.
In via di estrema sintesi, dunque, la Corte di Lussemburgo con la pronuncia nel caso “ ha superato la precedente distinzione, nell'ambito dell'estinzione CP_3
anticipata dei prestiti al consumo, tra costi “recurring” (suscettibili di essere rimborsati) e costi “up front” (non rimborsabili), ritenendo che, in caso di chiusura anticipata del rapporto di prestito al consumo, spetta al consumatore il rimborso di tutti i costi da esso sostenuti, e ciò a prescindere dal fatto che essi siano collegati oppure no alla durata ed allo sviluppo del contratto. Ebbene, a seguito della sentenza la prevalente giurisprudenza di merito CP_3
(“ex multis” Trib. Napoli, n. 4433/2020, Trib. Roma, n. 12470/2020, Trib. Milano,
ordinanza del 03/11/2020, Trib. Torino, n. 4389/2020; Trib. Milano del 09/4/2021)
ha ritenuto che la stessa produca i suoi effetti anche all'interno dell'ordinamento italiano e, segnatamente, sulla portata dell'articolo 125-sexies, comma 1, T.U.B.,
a sua volta attuativo dell'articolo 16 della Direttiva n. 2008/48/CE.
Tanto sulla scorta del principio di primazia del diritto unionale, che vincola il giudice nazionale anche ai dicta della Corte di Giustizia, ai quali soli è attribuito il compito (e il potere) di fornire la corretta ed uniforme interpretazione della normativa sovranazionale derivata. Laddove, poi, come nel caso che ci occupa, il pronunciamento della Corte lussemburghese rivesta i tratti di una pronuncia interpretativa, la stessa non può che avere efficacia immediatamente vincolante e direttamente applicabile nel nostro ordinamento, nel quale giunge a produrre effetti con riferimento a tutti i rapporti sorti – come qui accaduto – nella vigenza della norma unionale interpretata.
A smentire tale assunto non può nemmeno utilmente invocarsi il carattere asseritamente non self executing della direttiva del 2008, e ciò perché, quand'anche si convenisse in tal senso (e non è mancata una corrente interpretativa volta a riconoscere efficacia diretta orizzontale alla citata Direttiva, in quanto ritenuta sufficientemente dettagliata), non può che rilevarsi come il dettato normativo europeo sia stato recepito dal legislatore nostrano sin dal 2010, sicché il diritto quesito trova fondamento ed effetti nella normativa interna, divenendo in tal modo pienamente spendibile nei rapporti orizzontali;
il diritto nazionale, poi,
non può che essere interpretato in senso conforme ai principi di diritto europeo,
come ripetutamente e costantemente affermato dalla Corte di Giustizia
dell'Unione Europea, secondo cui “nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare
la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva … il giudice
nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato” (CGCE 10.4.1984, causa 14/83,
[...]
e e molte altre conformi). Per_2 Per_3
Peraltro, conviene rammentare che l'obbligo di interpretazione conforme è un corollario del principio di leale cooperazione e, in particolare, dell'obbligo degli
Stati membri di adottare ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle Istituzioni europee (art. 4 par. 3 Trattato UE). Destinatari di quest'obbligo sono tutti gli organi degli Stati membri ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali (Trib. Torino, 21.3.2020).
Nel caso di specie, allora, l'operazione ermeneutica che il giudice italiano è tenuto a compiere è assai lineare, dal momento che l'art. 125 sexies, comma 1, TUB ha dato attuazione alla direttiva in termini quasi letteralmente sovrapponibili al citato art. 16.1 (Trib. Savona, 22-11-2021).
Pertanto, alla luce di quanto sopra argomentato, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che il consumatore ha diritto, in caso di anticipata estinzione, al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti, non solo di quelli che matureranno successivamente (Trib. Milano, 11.5.2021; Trib. Milano,
9.4.2021; Trib. Torino, 21.3.2020; Trib. Palermo, 29.12.2020).
Infine, sul punto si rivela inconferente il richiamo, operato dall'appellante per paralizzare la pretesa del e togliere efficacia alla sentenza impugnata, CP_1
all'intervento normativo nazionale sopravvenuto alla pronuncia LE e volto,
per l'appunto, all'adeguamento interno al dictum della CGUE.
In particolare, con l'art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, il legislatore italiano ha uniformato la normativa interna al principio di diritto espresso dalla sentenza LE,
modificando – tra l'altro – il comma 1 dell'art. 125 sexies del Testo Unico Bancario
che, per l'effetto, attualmente recita: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente
in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli
interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.
Con il comma 2 dell'art. 11-octies già citato, poi, si è disposto che "L'articolo 125-
sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente
articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti
sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle
disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della
sottoscrizione dei contratti".
La norma nazionale – anche nella sua formulazione ante LE – non può che essere applicata conformemente all'interpretazione offerta dai giudici europei alla Direttiva da cui trae origine la tutela del consumatore, di cui la prima costituisce, del resto, una testuale riedizione in chiave interna: non può, allora,
negarsi o revocarsi in dubbio che “entrambe le versioni dell'art. 125 sexies TUB
riconoscano il diritto del consumatore, in caso di anticipata estinzione, al rimborso
proporzionale di tutti i costi sostenuti e non solo di quelli che matureranno
successivamente” (Tribunale di Savona, sentenza n. 680/2021).
La portata irretroattiva della nuova formulazione dell'art. 125 sexies TUB,
predicata dal co. 2 dell'art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, dunque, andrà
intesa come riferita ai nuovi commi 2 e 3 del primo articolo citato, e non già al primo comma, il quale – al fine di garantire l'effettività della tutela imposta dal diritto unionale – dovrà interpretarsi, nella sua nuova formulazione, in senso sostanzialmente sovrapponibile a quella precedente, letta in modo conforme ai principi sovranazionali, pena la patente violazione del diritto europeo e la necessità di provvedere ad una disapplicazione di tale normativa. Sicché, appare assai più ragionevole ritenere che – con riferimento al comma 1 –
la portata irretroattiva della disposizione non produca alcun concreto effetto,
considerato che la previgente formulazione si pone in continuità con quella nuova, che della prima costituisce una miglior specificazione, al fine di una espressa (e non solo interpretativa) uniformità al diritto dell'Unione (Trib.
Savona, 22-11-2021).
Alla luce di tali ragioni, la clausola codificata nell'art. 5 del modulo “Condizioni
generali di contratto – cessione del quinto” relativo al contratto qui in rilievo,
laddove pone a carico del cliente “commissioni dovute a per le Parte_2
provvigioni distributiva;
spese di istruttoria;
oneri di riscossione;
deve ritenersi inefficace (recte, nulla) per contrasto con l'art. 33 del Codice del Consumo (D.lgs.
6 settembre 2005, n. 206), in quanto è diritto dei consumatori ottenere il rimborso di tutti i costi, senza distinzioni di sorta, e i diritti riconosciuti ai consumatori dalla disciplina di settore sono irrinunciabili: “ciò si ricava in primo luogo in via
generale dalla prevalenza del diritto eurounitario, dal principio di assicurare una elevata
protezione dei consumatori, inserito nell'art. 38 della Carta fondamentale dei diritti
europei, nonché dall'art. 22.2 della direttiva, che espressamente impone alle legislazioni
nazionali di escludere la rinuncia ai diritti. In sede nazionale, infatti, l'art. 143 del codice
del consumo (D. Lgs. 206/2005) sancisce l'irrinunciabilità dei diritti attribuiti dal codice
stesso e la nullità delle pattuizioni contrarie. Tale previsione si applica alla fattispecie,
perché in origine la materia del credito al consumo era inserita in detto codice (cfr. art.
40-42) e tuttora l'art. 43 opera un rinvio alla disciplina poi inserita nel TUB” (Trib.
Milano, 11.5.2021).
Infine, preme sul punto sottolineare come, dissimilmente a quanto paventato dall'appellante, riconoscere in questa sede rilievo preminente – ai fini della decisione del gravame – al principio di diritto espresso dalla pronuncia CP_3
non integra né una nuova pretesa da parte dell'appellante (per le ragioni già
sviluppate supra) né, tantomeno, una violazione del giudicato, dal momento che l'oggetto del contendere (nel primo come nel presente grado di giudizio) va individuato nel preteso diritto del cliente a vedersi rimborsato i costi connessi al credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento: il dictum della CGUE –
sopravvenuto nel corso del presente giudizio – altro non fa che offrire una nuova prospettiva qualificatoria al diritto azionato dinanzi e riconosciuto dal primo giudice, sicché tali ragioni sono perfettamente utilizzabili dal giudice d'appello al fine di integrare la motivazione del pronunciamento di primo grado, non costituendo nova inesaminabili in questa sede perché radicate nelle risultanze e nei fatti acquisiti al processo e contenute entro il limite del devolutum
(Cassazione civile, Ordinanza 21 giugno 2021 n. 17681).
Merita di essere altresì rigettato il primo motivo di appello relativo al punto della sentenza che ha riconosciuto il diritto al rimborso del premio assicurativo.
Invero, il consumatore ha diritto a ottenere il rimborso di costi dallo stesso sostenuti in fase di stipula del contratto e di costi che hanno inciso nella determinazione del costo complessivo del credito. Con riguardo al premio assicurativo, dalla documentazione depositata da parte appellante non risulta la stipula di una polizza a garanzia del credito ( cd. Polizze CPI) né si comprende quale soggetto sia il beneficiario. Il documento contrattuale depositato è talmente sbiadito che non è possibile comprendere quando sia stata stipulata l'assicurazione e chi sia il beneficiario. Pertanto nel caso in esame non può trovare accoglimento neppure il primo motivo di appello.
Ne consegue che la sentenza deve essere confermata.
In ordine alle spese processuali, quelle relative al presente grado restano a carico dell'appellante in considerazione della mancata costituzione di parte appellata .
Va precisato che con l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata
inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento
sorge al momento del deposito dello stesso”. Beninteso, la norma prevede che il
Giudice non “accerti” bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato : ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 3334/2021
2) Nulla per le spese del presente grado.
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002,
per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa IN RA
PRIMA SEZIONE CIVILE
DECRETO PER LO SVOLGIMENTO
MEDIANTE NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
N. R.G. 7735/2021
Il giudice Dott.ssa IN RA visto l'art. 127 ter cpc D.Lgs 149/2022 viste le note di trattazione scritta depositate nel termine assegnato;
considerato che
parte appellante ha accettato la modalità di svolgimento dell'udienza mediante deposito di note scritte non opponendosi alle stesse (art. 127 ter comma
2 cpc), rinunciando alla discussione orale;
ritenuta la causa matura per essere decisa, decide il presente giudizio ai sensi dell'art. 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa IN RA, all'udienza del 05.11.2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 7735/2021 avente ad oggetto “Appello avverso sentenza Giudice di
Pace”
TRA già rappresentata e difesa in forza di Parte_1 Parte_2
procura generale alle liti del 25 ottobre 2017, autenticata nelle firme per atto a rogito Notar di Roma, rep. 185591, racc. 43840 (doc. 2), dall'Avv. Persona_1
Prof. Lucio Ghia, C.F. , con studio in Roma, via delle C.F._1
Quattro Fontane n. 10, 00184;
-APPELLANTE-
CONTRO
difeso dagli Avv.ti GI RA e ET Di Controparte_1
Fluri ed elettivamente domiciliato in Salerno, Via Max Casaburi, n. 8.
-APPELLATO CONTUMACE-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dell'8.10.2021 la proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 3334/2021, resa dal Giudice di Pace di Salerno, dott.ssa
IE SS De IS, la quale così statuiva: “Accoglie la domanda e per
l'effetto condanna la in persona del legale rapp.te pro-tempore al Parte_2
pagamento della somma di euro 993,12 per le causali di cui alla motivazione (cfr. doc. 2)
e ciò in favore dell'attore; condanna, altresì, la convenuta nella qualità al pagamento delle
spese di giudizio che liquida in complessive euro 1.355,00 così distinte: euro 150,00 per
spese di giudizio;
euro 1.205,00 per onorario omnicomprensivo, in favore degli Avv.ti,
GI RA e ET Di RI dichiaratisi antistatari, oltre spese forfettarie,
nonché IVA e CAP come per legge.” In particolare, deduceva: la violazione dell'art. 125 sexies TUB, nonché degli artt. 1418 e ss c.c. impugnando la sentenza nella parte in cui la stessa condannava Financit Finance S.p.A. al pagamento della somma di 318,96 quale risultante dei costi sostenuti da controparte in relazione al finanziamento contro cessione del quinto ritenendo nulle le clausole per una presunta “mancanza di trasparenza”; denunciava la violazione degli artt. 81, 99,
101, 112, 115 c.p.c., 2033 c.c., art. 22, comma 15 - quater D.L. n. 179/2012, principio del giusto processo ex art. 111 Cost., nonché contraddittorietà ed illogicità della motivazione impugnando la sentenza nella parte in cui ha condannato la Parte_1
al pagamento del premio assicurativo non goduto da parte del cliente,
[...]
omettendo di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Intermediario o,
comunque, la carenza di titolarità passiva di quest'ultimo in ordine ai diritti ed alle obbligazioni derivanti dal rapporto assicurativo. Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “1) in via principale, nel merito, rigettare le domande proposte
dall'attore nei confronti di oggi siccome Parte_2 Parte_1
inammissibili e/o infondate sia in fatto sia in diritto, oltre che assolutamente non provate,
accertando sia il difetto di legittimazione passiva di oggi Parte_2 Parte_1
con riguardo alla condanna al rimborso dei costi assicurativi sia l'intervenuto
[...]
rimborso del premio da parte del Fondo Rischi INPDAP;
2) in subordine, nel merito, nella
denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale dovesse ritenere retrocedibili le commissioni
finanziarie, escludere da queste ultime le spese di istruttoria e le spese di distribuzione
come precisate in narrativa e specificate nel contratto di finanziamento, oltre che quanto
già stornato in sede di conteggio estintivo, escludendo altresì i costi assicurativi per
carenza di legittimazione passiva di oggi e, Parte_2 Parte_1
comunque, perché già rimborsati dall' in favore dell'appellante. 3) in ogni caso, (a) CP_2
condannare la parte appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio (b)
Parte condannare la parte appellata al rimborso di ogni somma eventualmente versata da
oggi in suo favore in esecuzione della sentenza di primo Parte_2 Parte_1
grado. “Parte appellata rimaneva contumace.
Instaurato il contradditorio, senza ulteriore approfondimento istruttorio,
acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 09.07.2025, la causa veniva rinviata per la discussione e decisione alla presente udienza assegnando alle parti termine fino a 20 giorni prima per il deposito di note conclusive.
L'appello proposto è infondato per le ragioni e nella misura che ci si appresta a chiarire.
Parte appellante chiede la modifica della sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda, avanzata da con la quale egli Controparte_1 chiedeva di vedersi riconosciuto il rimborso delle quote non maturate a titolo di commissioni, spese e oneri a fronte della estinzione anticipata del contratto intercorso tra le parti.
Preliminarmente deve rilevarsi che nella fattispecie in esame risulta applicabile
“ratione temporis” il disposto di cui all'articolo 125 sexies del Testo Unico Bancario
(D.Lgs n. 385/1993) nella formulazione risultante dall'entrata in vigore del
Decreto Legislativo n. 104 del 2010, che ha, appunto, introdotto, per i contratti di credito al consumo, l'articolo 125-sexies; è pacifico, infatti, che le parti hanno concluso in data 20-6-2012 un contratto di finanziamento da restituire mediante cessione di quote del quinto dello stipendio/salario, risultato anticipatamente estinto dal cliente nell'aprile del 2018 (come da conto estintivo allegato).
Ebbene, è noto che il Decreto Legislativo n. 141 del 2010, che ha introdotto la norma di cui all'articolo 125-sexies T.U.B. su cui si basa la pretesa dell'appellante di ottenere il rimborso dei costi sostenuti a seguito dell'estinzione anticipata del predetto finanziamento, ha operato un intervento di rinnovazione della disciplina pregressa – contenuta nell'art. 125 TUB – nell'intento di adeguare la legislazione nazionale al disposto dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48/CE, in materia di contratti di credito ai consumatori, ai sensi del quale il consumatore che rimborsa anticipatamente il finanziamento “ha diritto a una
riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la
restante durata del contratto”; per mezzo della novella del 2010, dunque, si è giunti alla formulazione dell'art. 125 sexies, il cui primo comma, per quanto qui di interesse, così prevedeva: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi
momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla
riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti
i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.
Nel vigore della prefata disciplina si era ampiamente consolidato, in giurisprudenza, il convincimento per cui la riduzione dei costi connessi al credito, in caso di estinzione anticipata, fosse esclusivamente applicabile ai costi cc.dd. “recurring”, “periodici”, che cioè il cliente sostiene nel corso del rapporto di prestito ed in ragione della durata dello stesso (es. costi assicurativi) per i quali,
dunque, l'estinzione anticipata implica la non debenza degli stessi per il periodo residuo di vita del finanziamento.
Di contro, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la giurisprudenza era altrettanto granitica nel ritenere che il cliente non avesse diritto al rimborso dei costi cc.dd. “up front”, vale a dire sostenuti “una tantum” nella fase prodromica alla stipulazione del contratto o genetica dello stesso e, dunque,
indipendenti ed avulsi dalla sua effettiva durata nel tempo.
A fronte di questo quadro normativo e interpretativo, è intervenuta la nota sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11/9/2019, c.d.
“LE” (C-383/18), la quale, in sede di rinvio pregiudiziale, ha sancito il principio per cui, a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di prestito al consumo, il diritto alla riduzione del costo totale del credito (previsto dall' art 16
della direttiva UE 2008/48, nonché dal Testo Unico Bancario) comprende tutti i costi posti a carico del consumatore, a prescindere dalla natura “up front” oppure
“recurring” degli stessi.
Secondo il ragionamento seguito dalla Corte di Lussemburgo, infatti, “Per
quanto riguarda il contesto, occorre ricordare che l'articolo 8 della direttiva
87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, stabiliva che il consumatore, «in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (...) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito” e che “Dunque,
occorre constatare che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi”.
Pertanto, dovendo interpretare la Direttiva n. 2008/48/CE nel senso di assicurare la realizzazione della sua funzione (e tenuto conto che tale funzione si risolve nella esigenza di “garantire un'elevata protezione del consumatore” in chiave di effettività, e ciò sull'assunto che il consumatore si trovi ontologicamente in una situazione di inferiorità rispetto al professionista, per quanto riguarda sia il potere di negoziazione, sia il livello di informazione) la Corte ha ritenuto che la tutela del consumatore risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi ai soli costi presentati - dal soggetto concedente il credito - come dipendenti dalla durata del contratto (i.e.: “recurring”), dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla Banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto.
Inoltre, evidenzia la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha quindi sancito il principio per cui
“Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla
questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48
deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo
totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a
carico del consumatore”.
In via di estrema sintesi, dunque, la Corte di Lussemburgo con la pronuncia nel caso “ ha superato la precedente distinzione, nell'ambito dell'estinzione CP_3
anticipata dei prestiti al consumo, tra costi “recurring” (suscettibili di essere rimborsati) e costi “up front” (non rimborsabili), ritenendo che, in caso di chiusura anticipata del rapporto di prestito al consumo, spetta al consumatore il rimborso di tutti i costi da esso sostenuti, e ciò a prescindere dal fatto che essi siano collegati oppure no alla durata ed allo sviluppo del contratto. Ebbene, a seguito della sentenza la prevalente giurisprudenza di merito CP_3
(“ex multis” Trib. Napoli, n. 4433/2020, Trib. Roma, n. 12470/2020, Trib. Milano,
ordinanza del 03/11/2020, Trib. Torino, n. 4389/2020; Trib. Milano del 09/4/2021)
ha ritenuto che la stessa produca i suoi effetti anche all'interno dell'ordinamento italiano e, segnatamente, sulla portata dell'articolo 125-sexies, comma 1, T.U.B.,
a sua volta attuativo dell'articolo 16 della Direttiva n. 2008/48/CE.
Tanto sulla scorta del principio di primazia del diritto unionale, che vincola il giudice nazionale anche ai dicta della Corte di Giustizia, ai quali soli è attribuito il compito (e il potere) di fornire la corretta ed uniforme interpretazione della normativa sovranazionale derivata. Laddove, poi, come nel caso che ci occupa, il pronunciamento della Corte lussemburghese rivesta i tratti di una pronuncia interpretativa, la stessa non può che avere efficacia immediatamente vincolante e direttamente applicabile nel nostro ordinamento, nel quale giunge a produrre effetti con riferimento a tutti i rapporti sorti – come qui accaduto – nella vigenza della norma unionale interpretata.
A smentire tale assunto non può nemmeno utilmente invocarsi il carattere asseritamente non self executing della direttiva del 2008, e ciò perché, quand'anche si convenisse in tal senso (e non è mancata una corrente interpretativa volta a riconoscere efficacia diretta orizzontale alla citata Direttiva, in quanto ritenuta sufficientemente dettagliata), non può che rilevarsi come il dettato normativo europeo sia stato recepito dal legislatore nostrano sin dal 2010, sicché il diritto quesito trova fondamento ed effetti nella normativa interna, divenendo in tal modo pienamente spendibile nei rapporti orizzontali;
il diritto nazionale, poi,
non può che essere interpretato in senso conforme ai principi di diritto europeo,
come ripetutamente e costantemente affermato dalla Corte di Giustizia
dell'Unione Europea, secondo cui “nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare
la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva … il giudice
nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato” (CGCE 10.4.1984, causa 14/83,
[...]
e e molte altre conformi). Per_2 Per_3
Peraltro, conviene rammentare che l'obbligo di interpretazione conforme è un corollario del principio di leale cooperazione e, in particolare, dell'obbligo degli
Stati membri di adottare ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle Istituzioni europee (art. 4 par. 3 Trattato UE). Destinatari di quest'obbligo sono tutti gli organi degli Stati membri ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali (Trib. Torino, 21.3.2020).
Nel caso di specie, allora, l'operazione ermeneutica che il giudice italiano è tenuto a compiere è assai lineare, dal momento che l'art. 125 sexies, comma 1, TUB ha dato attuazione alla direttiva in termini quasi letteralmente sovrapponibili al citato art. 16.1 (Trib. Savona, 22-11-2021).
Pertanto, alla luce di quanto sopra argomentato, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che il consumatore ha diritto, in caso di anticipata estinzione, al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti, non solo di quelli che matureranno successivamente (Trib. Milano, 11.5.2021; Trib. Milano,
9.4.2021; Trib. Torino, 21.3.2020; Trib. Palermo, 29.12.2020).
Infine, sul punto si rivela inconferente il richiamo, operato dall'appellante per paralizzare la pretesa del e togliere efficacia alla sentenza impugnata, CP_1
all'intervento normativo nazionale sopravvenuto alla pronuncia LE e volto,
per l'appunto, all'adeguamento interno al dictum della CGUE.
In particolare, con l'art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, il legislatore italiano ha uniformato la normativa interna al principio di diritto espresso dalla sentenza LE,
modificando – tra l'altro – il comma 1 dell'art. 125 sexies del Testo Unico Bancario
che, per l'effetto, attualmente recita: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente
in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli
interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.
Con il comma 2 dell'art. 11-octies già citato, poi, si è disposto che "L'articolo 125-
sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente
articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti
sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle
disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della
sottoscrizione dei contratti".
La norma nazionale – anche nella sua formulazione ante LE – non può che essere applicata conformemente all'interpretazione offerta dai giudici europei alla Direttiva da cui trae origine la tutela del consumatore, di cui la prima costituisce, del resto, una testuale riedizione in chiave interna: non può, allora,
negarsi o revocarsi in dubbio che “entrambe le versioni dell'art. 125 sexies TUB
riconoscano il diritto del consumatore, in caso di anticipata estinzione, al rimborso
proporzionale di tutti i costi sostenuti e non solo di quelli che matureranno
successivamente” (Tribunale di Savona, sentenza n. 680/2021).
La portata irretroattiva della nuova formulazione dell'art. 125 sexies TUB,
predicata dal co. 2 dell'art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, dunque, andrà
intesa come riferita ai nuovi commi 2 e 3 del primo articolo citato, e non già al primo comma, il quale – al fine di garantire l'effettività della tutela imposta dal diritto unionale – dovrà interpretarsi, nella sua nuova formulazione, in senso sostanzialmente sovrapponibile a quella precedente, letta in modo conforme ai principi sovranazionali, pena la patente violazione del diritto europeo e la necessità di provvedere ad una disapplicazione di tale normativa. Sicché, appare assai più ragionevole ritenere che – con riferimento al comma 1 –
la portata irretroattiva della disposizione non produca alcun concreto effetto,
considerato che la previgente formulazione si pone in continuità con quella nuova, che della prima costituisce una miglior specificazione, al fine di una espressa (e non solo interpretativa) uniformità al diritto dell'Unione (Trib.
Savona, 22-11-2021).
Alla luce di tali ragioni, la clausola codificata nell'art. 5 del modulo “Condizioni
generali di contratto – cessione del quinto” relativo al contratto qui in rilievo,
laddove pone a carico del cliente “commissioni dovute a per le Parte_2
provvigioni distributiva;
spese di istruttoria;
oneri di riscossione;
deve ritenersi inefficace (recte, nulla) per contrasto con l'art. 33 del Codice del Consumo (D.lgs.
6 settembre 2005, n. 206), in quanto è diritto dei consumatori ottenere il rimborso di tutti i costi, senza distinzioni di sorta, e i diritti riconosciuti ai consumatori dalla disciplina di settore sono irrinunciabili: “ciò si ricava in primo luogo in via
generale dalla prevalenza del diritto eurounitario, dal principio di assicurare una elevata
protezione dei consumatori, inserito nell'art. 38 della Carta fondamentale dei diritti
europei, nonché dall'art. 22.2 della direttiva, che espressamente impone alle legislazioni
nazionali di escludere la rinuncia ai diritti. In sede nazionale, infatti, l'art. 143 del codice
del consumo (D. Lgs. 206/2005) sancisce l'irrinunciabilità dei diritti attribuiti dal codice
stesso e la nullità delle pattuizioni contrarie. Tale previsione si applica alla fattispecie,
perché in origine la materia del credito al consumo era inserita in detto codice (cfr. art.
40-42) e tuttora l'art. 43 opera un rinvio alla disciplina poi inserita nel TUB” (Trib.
Milano, 11.5.2021).
Infine, preme sul punto sottolineare come, dissimilmente a quanto paventato dall'appellante, riconoscere in questa sede rilievo preminente – ai fini della decisione del gravame – al principio di diritto espresso dalla pronuncia CP_3
non integra né una nuova pretesa da parte dell'appellante (per le ragioni già
sviluppate supra) né, tantomeno, una violazione del giudicato, dal momento che l'oggetto del contendere (nel primo come nel presente grado di giudizio) va individuato nel preteso diritto del cliente a vedersi rimborsato i costi connessi al credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento: il dictum della CGUE –
sopravvenuto nel corso del presente giudizio – altro non fa che offrire una nuova prospettiva qualificatoria al diritto azionato dinanzi e riconosciuto dal primo giudice, sicché tali ragioni sono perfettamente utilizzabili dal giudice d'appello al fine di integrare la motivazione del pronunciamento di primo grado, non costituendo nova inesaminabili in questa sede perché radicate nelle risultanze e nei fatti acquisiti al processo e contenute entro il limite del devolutum
(Cassazione civile, Ordinanza 21 giugno 2021 n. 17681).
Merita di essere altresì rigettato il primo motivo di appello relativo al punto della sentenza che ha riconosciuto il diritto al rimborso del premio assicurativo.
Invero, il consumatore ha diritto a ottenere il rimborso di costi dallo stesso sostenuti in fase di stipula del contratto e di costi che hanno inciso nella determinazione del costo complessivo del credito. Con riguardo al premio assicurativo, dalla documentazione depositata da parte appellante non risulta la stipula di una polizza a garanzia del credito ( cd. Polizze CPI) né si comprende quale soggetto sia il beneficiario. Il documento contrattuale depositato è talmente sbiadito che non è possibile comprendere quando sia stata stipulata l'assicurazione e chi sia il beneficiario. Pertanto nel caso in esame non può trovare accoglimento neppure il primo motivo di appello.
Ne consegue che la sentenza deve essere confermata.
In ordine alle spese processuali, quelle relative al presente grado restano a carico dell'appellante in considerazione della mancata costituzione di parte appellata .
Va precisato che con l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata
inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento
sorge al momento del deposito dello stesso”. Beninteso, la norma prevede che il
Giudice non “accerti” bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato : ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 3334/2021
2) Nulla per le spese del presente grado.
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002,
per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa IN RA