Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 24/04/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1737 /2023 R.G.L. promossa da
(c.f. , rappresentato e difeso dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MARZULLO CARMELO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. BELLOMO LUCA MICHELE, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria - MERITO Atp
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 05/09/2023 ha formulato opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2
riconoscimento del diritto alla iscrizione nelle liste del collocamento mirato.
CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il richiamo del c.t.u., dott. Per_1
[...]
All'udienza del 19.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il ricorso è infondato.
3- Il CTU dott. richiamato nella presente fase, ha ribadito di aver già Persona_1 compiutamente risposto alle osservazioni di parte ricorrente nel modo che segue: “ […] le patologie presenti nel Signor sono state vagliate in relazione all'espressività clinico-funzionale Pt_1 evidenziata all'esame obiettivo, non trascurando nel contempo lo scrupoloso riscontro di tutta la documentazione medica prodotta, correlandola all'anamnesi, alla sintomatologia, ai controlli
- Apparato locomotore/osteoarticolare: la “complessità della condizione dell'apparato locomotore”, cui fa riferimento l'Avv. Marzullo nelle sue note, non è stata evidenziata dal sottoscritto durante l'esame obiettivo, cui peraltro non era presente l'Avvocato.
Infatti il Signor non ha manifestato deficit funzionali rilevanti a carico dei vari distretti Pt_1
articolari esplorati. Lo stesso flettendo il busto è arrivato, con la punta delle dita, ad una distanza dal pavimento di soli 25 cm., il che dimostra la buona articolarità della colonna vertebrale e del giunto lombo-sacarale. Lo stesso paziente è riuscito ad accosciarsi in modo completo, non riferendo alcuna dolenzia. Le manovre funzionali non hanno evidenziato segni di conflitto disco-radicolare, né questi sono presenti negli esami strumentali prodotti.
La pretesa dell'Avvocato di valutare la “lieve scoliosi “ con il cod. 7010 delle tabelle ministeriali, non trova alcuna plausibile giustificazione, posto che il suddetto codice si riferisce ad “anchilosi del rachide lombare “, ovvero ad un blocco articolare completo o quasi completo, circostanza questa in alcun modo presente nel paziente.
Va in ogni caso sottolineato che, secondo linee guida in ambito medicolegale, l'eventuale danno anatomico rilevato agli esami strumentali ( Rx, RMN, TAC ), va rapportato sempre, ove presente, al danno funzionale, che nel caso specifico è a scarsa incidenza.
Quanto ai certificati ortopedici citati dall'Avvocato, lo specialista Dott. Persona_2 descrive una “limitazione funzionale al tronco soprattutto al tratto cervicale e lombosacrale“ del tutto generica, non specificando la riduzione dell'ampiezza del movimento articolare.
La sindrome del tunnel carpale, citata dal suddetto ortopedico, non è stata da noi rilevata mediante gli specifici test funzionali di NN e PH ( v. esame obiettivo ) ed in ogni caso tale patologia, ove presente, va confermata con specifico esame strumentale, quale l'esame elettroneuromiografico, indispensabile alla diagnostica di sede ed alla quantificazione del danno a livello del nervo mediano.
- Apparato cardiocircolatorio: l'Avv. Marzullo riporta nelle sue note che la diagnosi di
“Ipertensione arteriosa ( I° stadio OMS ) cod. 401 ICD 9 CM cf 1”, dal sottoscritto effettuata, “non rispecchia la gravità di tale patologia ” Ci si chiede quale è la gravità di tale patologia, posto che:
- il paziente non ha riferito in anamnesi alcuna sintomatologia a genesi cardiaca;
- l'elettrocardiogramma allegato agli atti non presenta turbe del ritmo o segni di ischemia ( ecg normale );
- i valori pressori rilevati durante la visita sono risultati del tutto normali ( 130/85 mmHg );
- il paziente non è mai stato ricoverato in ambiente cardiologico;
- il paziente non è mai ricorso ad accessi in Pronto Soccorso per picchi ipertensivi;
- il paziente non ha mai eseguito un holter pressorio o un esame ecocardiocolordoppler.
Pertanto siamo di fronte ad un semplice quadro di ipertensione arteriosa, in buon compenso farmacologico ed emodinamico. La diagnosi di cardiopatia ipertensiva, riportata nel referto di visita cardiologica del 26.04.2022, sotto il profilo medico-legale, non è corretta in quanto, a tutt'oggi, non sono stati evidenziati i presupposti essenziali della cardiopatia da ipertensione, quali ipertrofia del ventricolo sinistro, aumento della massa ventricolare, aumento dello spessore relativo di parete, alterato rilasciamento diastolico. Quindi in atto, secondo la classificazione dell'OMS
(Organizzazione Mondiale della Sanità) si può parlare solo di ipertensione arteriosa in classe funzionale 1, ovvero non complicata.
- Ernioplastica protesica ernia inguinale destra: trattasi di intervento di semplice e comune procedura chirurgica, che non integra alcun esito invalidante o evidenzia alcun segno di recidiva,
e che non può essere in alcun modo paragonata agli esiti di ernia diaframmatica congenita, patologia ben più grave che può iniziare in epoca pre-parto.
Lascia perplessi la circostanza che l'Avv. Marzullo riporti più volte nelle sue note che le patologie riportate in diagnosi “inficiano in modo rilevante sulla capacità lavorativa del ricorrente ( muratore )“, riferendosi in tal modo alla capacità lavorativa specifica, mentre è compito di questa
CTU valutare l'incidenza delle patologie riscontrate sulla capacità lavorativa generica del ricorrente.
Non ultimo il fatto che il Signor come dallo stesso riferito in anamnesi, a far tempo dal Pt_1
Dicembre 2022, ha un contratto a tempo determinato con una ditta di Barcellona P.G. e che il medico competente della Ditta stessa, lo ha valutato idoneo a svolgere l'attività di muratore senza alcuna restrizione, segno questo indiscutibile della presenza, nel ricorrente, di tutte quelle qualità funzionali necessarie allo svolgimento della suddetta attività lavorativa. Si ribadiscono pertanto le conclusioni riportate nella CTU”.
Il dott. a pertanto compiutamente risposto in modo logico, pertinente e scientificamente Per_1
supportato alle obiezioni e controdeduzioni di parte ricorrente.
Non vi è ragione per disattendere le conclusioni persuasivamente motivate del consulente nominato nell'ambito dell'a.t.p.o ; né per disporre il chiesto rinnovo della c.t.u.. L'accertamento effettuato dal dr. persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto Per_1
da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso. Non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori richiami, né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass m. 5277/2006 e n.23413/2011).
4- Il ricorrente deve essere esonerato dal pagamento delle spese di lite, avendo reso dichiarazione ex art. 152 disp.att.c.p.c.
CP_ 5- Per la stessa ragione le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1737 /2023, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Esonera il ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 18.04.2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano