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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/11/2025, n. 5026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5026 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nel procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281-decies e seguenti c.p.c. iscritto al n.
3931/2024 R.G. promosso da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro DI MATTEO ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dello stesso in Torino, corso Palermo n. 32, in forza di procura speciale in calce al ricorso;
-PARTE ATTRICE RICORRENTE-
contro
: in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Saveria PIPIANA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Beinasco, Via Fornasio
n.18, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta
-PARTE CONVENUTA- avente per oggetto: Risoluzione di contratto di vendita, restituzione del prezzo e risarcimento danni;
pagina 1 di 21 CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice ricorrente (nel foglio di precisare le conclusioni allegato alle “note scritte” depositate in data 13.11.2025):
“In via principale: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rejectiis contrariis, per i motivi sopra esposti, in accoglimento della domanda attorea, accertata la risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c. condannare la società convenuta in persona del legale rapp.te pro tempore, alla Controparte_1 restituzione del prezzo di Euro 62.900,00 oltre interessi nonché al risarcimento dei danni per svalutazione monetaria pari al 3,25% oltre al rimborso per spese di deposito garage pari ad Euro
100/mese e sino al ritiro della stessa
In Subordine: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertare il grave inadempimento del contratto da parte della ex art 1453 c.c alle obbligazioni d i cui agli artt. 1470 -1476 cod civi e per Controparte_1
l'effetto dichiarare risolto il contratto di vendita auto usata del 07.11.2023 tra il ricorrente ed per acquisto auto Mercedes- benz – 300 de AMG Premium Automatica Controparte_1 CP_2
Full Optional e per l'effetto condannare in persona del legale rapp.te pro tempore Controparte_1 alla restituzione del prezzo di Euro 62.900,00 oltre interessi nonché al risarcimento dei danni per svalutazione monetaria pari al 3,25% oltre al rimborso per spese di deposito garage pari ad Euro
100/mese e sino al ritiro della stessa o altra veriore somma accertanda in corso di causa o meglio vista dall'Ill.mo signor Giudice
In ulteriore subordine Voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertare il grave inadempimento del contratto da parte della ex art 1453 c.c alle obbligazioni di cui agli artt. 1477 cod, civ e 129 Controparte_1
D.lgs 206/2005 e per l'effetto dichiarare risolto il contratto di vendita auto usata del 07.11.2023 tra il ricorrente ed per acquisto auto Mercedesbenz – GLCCoupè 300 de AMG Premium Controparte_1
Automatica Full Optional e per l'effetto condannare in persona del legale rapp.te Controparte_1 pro tempore alla restituzione del prezzo di Euro 62.900,00 oltre interessi nonché al risarcimento dei danni per svalutazione monetaria pari al 3,25% oltre al rimborso per spese di deposito garage pari ad
Euro 100/mese e sino al ritiro della stessa o altra veriore somma accertanda in corso di causa o meglio vista dall'Ill.mo signor Giudice Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo e CPA come per legge.
In via di ulteriore subordine Nella denegata e non creduta ipotesi in cui Il Giudice adito non ravvisasse “ grave l'inadempimento” posto in essere da tale da giustificare la Controparte_1 risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra , voglia condannare la società resistente al pagamento della somma di Euro 2.000,00 somma / mese o altra somma liquidata in via equitativa dal pagina 2 di 21 Giudice per il ritardato adempimento alle obbligazioni contrattuali decorrenti da gennaio 2024 e sino all'immatricolazione e intestazione dell'auto al sig. con vittoria di onorari e spese di causa”. Pt_1
Per la parte convenuta (nelle “note scritte” depositate in data 13.11.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
Preso atto della costante e piena disponibilità conciliativa della convenuta ed, in pari tempo, del comportamento contrario di parte ricorrente,
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1. Rigettare tutte le domande formulate da parte ricorrente, Sig. , in quanto infondate in Parte_1 fatto e in diritto, e per l'effetto assolvere la da ogni avversaria pretesa, per i motivi Controparte_1 tutti indicati in atti.
2. Accertare e dichiarare che l'attuale e perdurante impossibilità di targare il veicolo non è imputabile
a responsabilità di bensì è stata causata, oltrechè dal comportamento di Controparte_1 [...]
anche dal blocco sul telaio posto in essere presumibilmente per iniziativa della stessa CP_3
Parte Ricorrente nel mese di luglio 2025, fatto questo che impedisce sine die la regolarizzazione del mezzo e, pertanto, ritenere assolta la da ogni incombente, anche in punto condanna Controparte_1 spese legali.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse una qualsivoglia responsabilità della convenuta, contenere la domanda di controparte alla reale ed effettiva entità del danno, e comunque in tal caso compensare il credito del Sig. con il contro credito della a titolo di Pt_1 Controparte_1 canone di noleggio del veicolo sino alla data della riconsegna e stimabile in circa Euro 950,00 mensile.
Con vittoria di onorari, competenze e spese del presente giudizio incluso rimborso forfettario, cpa ed iva, come per legge.”.
pagina 3 di 21 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Con ricorso ex artt. 281-decies e seguenti c.p.c. depositato telematicamente presso il Tribunale di
Torino in data 4.03.2024, il sig. ha chiesto, nei confronti della società Parte_1 CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
“In via principale: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rejectiis contrariis, per i motivi sopra esposti, in accoglimento della domanda attorea, accertata la risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c. condannare la società convenuta in persona del legale rapp.te pro tempore alla CP_1 restituzione del prezzo di Euro 62.900,00 oltre interessi nonché al risarcimento dei danni per svalutazione monetaria pari al 3,25% oltre al rimborso per spese di deposito garage pari ad Euro
100/mese e sino al ritiro della stessa
In Subordine Voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertare il grave inadempimento del contratto da parte della ex art 1453 c.c alle obbligazioni di cui agli artt. 1470 -1476 cod civi e per l'effetto CP_1 dichiarare risolto il contratto di vendita auto usata del
07.11.2023 tra il ricorrente ed per acquisto auto Mercedes- benz – GLCCoupè 300 de CP_1
AMG Premium Automatica Full Optional e per l'effetto condannare in persona del legale CP_1 rapp.te pro tempore alla restituzione del prezzo di Euro 62.900,00 oltre interessi nonché al risarcimento dei danni per svalutazione monetaria pari al 3,25% oltre al rimborso per spese di deposito garage pari ad Euro 100/mese e sino al ritiro della stessa o altra veriore somma accertanda in corso di causa o meglio vista dall'Ill.mo signor Giudice
pagina 4 di 21 In ulteriore subordine Voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertare il grave inadempimento del contratto da parte della ex art 1453 c.c alle obbligazioni di cui agli artt. 1477 cod, civ e 129 D.lgs CP_1
206/2005 e per l'effetto dichiarare risolto il contratto di vendita auto usata del 07.11.2023 tra il ricorrente ed per acquisto auto Mercedesbenz – GLC- Coupè 300 de AMG Premium CP_1
Automatica Full Optional e per l'effetto condannare in persona del legale rapp.te pro CP_1 tempore alla restituzione del prezzo di Euro 62.900,00 oltre interessi nonché al risarcimento dei danni per svalutazione monetaria pari al 3,25% oltre al rimborso per spese di deposito garage pari ad Euro
100/mese e sino al ritiro della stessa o altra veriore somma accertanda in corso di causa o meglio vista dall'Ill.mo signor Giudice.
Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo e CPA come per legge.”
Con Decreto in data 13.03.2024 il Giudice dr.ssa VIGONE, visto l'art. 281-undecies, c.p.c., ha fissato udienza avanti a sé, mandando alla parte attrice ricorrente di notificare il ricorso che precede ed il presente decreto alla parte convenuta almeno quaranta giorni liberi prima della data sopra indicata ed assegnando alla parte convenuta termine per la sua costituzione in giudizio fino a dieci giorni prima della data sopra indicata.
1.3. In data 17.05.2024 si è costituita telematicamente la parte convenuta società Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
IN VIA PREGIUDIZIALE: trattandosi di causa di non facile e pronta risoluzione, disporre il mutamento di rito, fissando udienza ex art. 183 c.pc.
IN VIA PRELIMINARE, autorizzare la convenuta ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa e, quindi, ad integrare il contraddittorio nei confronti della , in persona del legale CP_4 rappresentante p.t., corrente in FO, SS 673 Km 13300 ( p.iva e di conseguenza P.IVA_1 chiede che il Giudice adito Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire l'adempimento previsto per la chiamata in causa del terzo nel rispetto dei termini di legge e la relativa costituzione in giudizio;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO respingere le domande di parte ricorrente ritenute infondate in fatto e in diritto e dichiarare la validità del contratto sottoscritto in data 07.12.2023 e per l'effetto
pagina 5 di 21 assolvere da ogni avversaria pretesa, anche in via subordinata, per i motivi tutti CP_1 indicati in atti;
accertare la responsabilità del terzo chiamato, persona del legale rappresentante CP_3
p.t., corrente in FO, SS 673 Km 13300 ( p.iva ), e condannarlo al risarcimento del P.IVA_1 danno ritenuto di equità e/o di giustizia dal Giudicante, anche in punto condanna spese legali.
IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse una qualsivoglia responsabilità della convenuta, contenere la domanda di controparte alla reale ed effettiva entità del danno, e comunque in tal caso compensare il credito del Sig. con il
contro
Pt_1 credito della a titolo di canone di noleggio del veicolo sino alla data della riconsegna e CP_1 stimabile in Euro 950,00 mensile. condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare CP_3 da qualsivoglia importo che il Giudice ritenesse di giustizia e da versare al Sig. CP_1
, tenuto conto delle obbligazioni contrattuali in capo alla società importatrice, nonchè Parte_1 per le ragioni tutte indicate in atti.
IN VIA ISTRUTTORIA (Omissis);
Con vittoria di onorari, competenze e spese del presente giudizio incluso rimborso forfettario, cpa ed iva, come per legge.”
1.4. Con Decreto in data 22.04.2024 il nuovo Giudice:
- ha rinviato l'udienza fisica in presenza, già fissata avanti al precedente Giudice Dr.ssa Luisa
VIGONE, avanti al nuovo Giudice Dott. DI CAPUA, per i medesimi incombenti;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione di tale udienza dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 30.05.2024 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.5. Con Decreto in data 22.04.2024 il Giudice ha rigettato la seguente istanza effettuata dalla parte convenuta in comparsa di costituzione: “autorizzare la convenuta ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa e, quindi, ad integrare il contraddittorio nei confronti della , in CP_4 persona del legale rappresentante p.t., corrente in FO, SS 673 Km 13300 ( p.iva ) e di P.IVA_1 conseguenza chiede che il Giudice adito Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima pagina 6 di 21 udienza di comparizione allo scopo di consentire l'adempimento previsto per la chiamata in causa del terzo nel rispetto dei termini di legge e la relativa costituzione in giudizio”
1.6. Con Ordinanza in data 6.06.2024 il Giudice:
- ha rigettato l'istanza proposta dalla parte convenuta in via pregiudiziale di mutamento di rito ex art. 281-duodecies, comma 1, c.p.c.;
- ha concesso alle parti, ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., un termine perentorio di venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore successivo termine di dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria;
- ha formulato alle parti la predetta proposta transattiva o conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., ai sensi del quale: “Il giudice, fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva
o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice”, tenendo conto:
➢ delle domande proposte dalla parte attrice ricorrente;
➢ delle eccezioni proposte dalla parte convenuta resistente;
➢ dei documenti prodotti dalle parti;
➢ di quanto disposto nel Decreto in data 21/05/2024;
➢ di quanto disposto nella presente Ordinanza;
➢ dell'evidente esigenza di evitare il rischio di causa;
➢ dell'opportunità di giungere in tempi brevi alla definizione del contenzioso tra le attuali parti in causa;
➢ del vantaggio di evitare, da una parte, una decisione dall'esito incerto e, dall'altra parte, i prevedibili ulteriori gradi di giudizio (giudizio in Appello e poi in Cassazione, cui potrebbe seguire anche un ulteriore giudizio di rinvio);
➢ dell'ulteriore vantaggio di evitare un ulteriore notevole aggravio di costi processuali;
➢ del vantaggio, per la parte attrice ricorrente, nel caso in cui la controparte risultasse soccombente nei vari gradi di giudizio, di ottenere in tempi brevi una somma di denaro senza dover subire il rischio dell'eventuale insolvenza della controparte e/o senza dover affrontare le incerte e costose procedure di esecuzione forzata, di cui la parte attrice ricorrente dovrebbe pagina 7 di 21 comunque anticipare le ingenti spese e che potrebbero concludersi, in tutto o in parte, infruttuosamente;
➢ delle possibili conseguenze in punto spese processuali ex art. 91, comma 1, parte seconda, c.p.c.
➢ dell'eventuale applicazione dell'art. 116 c.p.c.:
§ risoluzione consensuale del contratto di cui è causa di vendita auto usata del 07.11.2023 tra il sig. ed per acquisto auto Mercedes- benz – GLCCoupè 300 Parte_1 Controparte_1 de AMG Premium Automatica Full Optional;
§ restituzione della somma omnicomprensiva per capitale ed interessi di Euro 50.000,00= dalla parte convenuta al ricorrente sig. Controparte_1 Parte_1
§ spese del presente giudizio compensate;
§ il tutto a saldo e stralcio delle rispettive pretese;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 31.10.2024 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.7. Con Ordinanza in data 6.11.2024 il Giudice:
- non ha ammesso le prove orali dedotte dalle parti;
- ha ordinato alla parte convenuta, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., la produzione in giudizio entro il
31.12.2024:
• di copia della fattura di vendita intestata al sig. per l'importo di Euro 62.900,00 Parte_1
e relativa ricevuta versamento IVA pagata dallo stesso;
• di copia del bonifico di pagamento della fattura di acquisto della vettura Mercedes Benz GLC
300 oggetto di causa;
- ha invitato la parte attrice ricorrente a rivalutare seriamente la proposta transattiva o conciliativa formulata dal Giudice con l'Ordinanza in data 06/06/2024, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., considerata la sua evidente convenienza per la parte attrice ricorrente stessa e tenuto conto degli altri rilievi esposti nella predetta Ordinanza;
- ha disposto l'esperimento di un procedimento di mediazione ex art. 5 quater D.Lgs. n. 28/2010
(introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022) e fissato udienza successiva (sostituita dal deposito di note scritte,
pagina 8 di 21 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 28/2010, invitando le parti:
➢ a prendere una precisa posizione conciliativa in sede di mediazione ed a dedicare il massimo impegno per assicurarne l'esito positivo;
➢ a produrre telematicamente copia della domanda di mediazione, delle comunicazioni e del/i verbale/i di incontro davanti al mediatore;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 06.03.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte;
1.8. Tenuto conto dell'esito negativo del procedimento di mediazione demandata, con Ordinanza in data 13.03.2025 il Giudice:
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c., dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha rilevato, infatti, che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante pagina 9 di 21 il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
➢ del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice”;
➢ nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 13.11.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
(richiamato dall'art. 281-terdecies c.p.c.);
1.9. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte” precisando le conclusioni così come in epigrafe.
pagina 10 di 21
2. Sulla domanda nuova proposta dall'attore ricorrente sig. in via di ulteriore Parte_1 subordine nella prima memoria depositata in data 10.07.2024 ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c. e nelle proprie conclusioni definitive.
2.1. Nella prima memoria depositata in data 10.07.2024 ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 4,
c.p.c. e nelle proprie conclusioni definitive l'attore ricorrente sig. ha introdotto per la Parte_1 prima volta la seguente domanda:
“In via di ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Il Giudice adito non ravvisasse “ grave l'inadempimento” posto in essere da tale da giustificare la Controparte_1 risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra , voglia condannare la società resistente al pagamento della somma di Euro 2.000,00 somma / mese o altra somma liquidata in via equitativa dal
Giudice per il ritardato adempimento alle obbligazioni contrattuali decorrenti da gennaio 2024 e sino all'immatricolazione e intestazione dell'auto al sig. con vittoria di onorari e spese di causa”. Pt_1
Tale domanda dev'essere dichiarata inammissibile.
2.2. Come si è detto in precedenza, con Ordinanza in data 6.06.2024 il Giudice ha concesso alle parti, ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., un termine perentorio di venti giorni “per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti”, e un ulteriore successivo termine di dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria.
Senonché, nella prima memoria depositata in data 10.07.2024 ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma
4, c.p.c. l'attore ricorrente sig. ha introdotto per la prima volta la predetta domanda, la Parte_1 quale non costituisce una mera “precisazione” o “modificazione” delle precedenti domande, risolvendosi invece in una vera e propria “domanda nuova” (c.d. “mutatio libelli”), in quanto tale inammissibile.
2.3. Conformemente alla tesi seguita dalla dottrina e dalla giurisprudenza nettamente prevalenti anche già prima della riforma “Cartabia”, deve ritenersi che le preclusioni previste dal codice di procedura civile possano essere rilevate dal giudice anche d'ufficio e non possano ritenersi “superate” neppure dalla concorde volontà delle parti (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, sez. III civile, Sent. 20 aprile
2009 n. 2989 in Il Caso.it on line, sez. I, documento 1936/2009 Cass. civile, sez. II, 20 marzo 2007, n.
6639; Cass. civile, sez. I, 13 dicembre 2006, n. 26691; Cass. civile, sez. II, 29 novembre 2006, n.
25242; Cass. civile, sez. III, 27 luglio 2006, n. 17152; Cass. civile, sez. I, 7 aprile 2000, n. 4376;
Tribunale di Torino 19 febbraio 2003 in Giur. di merito 2004, n. 1, I, pag. 30; Tribunale di Torino 26 novembre 2001 in Foro italiano 2003, n. 2 Febbraio , I, c. 654). pagina 11 di 21
3. Sulle altre domande di merito proposte dall'attore ricorrente sig. Parte_1
3.1. Come si è detto, l'attore ricorrente sig. ha chiesto l'accoglimento delle seguenti Parte_1 ulteriori domande:
“In via principale: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rejectiis contrariis, per i motivi sopra esposti, in accoglimento della domanda attorea, accertata la risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c. condannare la società convenuta in persona del legale rapp.te pro tempore, alla Controparte_1 restituzione del prezzo di Euro 62.900,00 oltre interessi nonché al risarcimento dei danni per svalutazione monetaria pari al 3,25% oltre al rimborso per spese di deposito garage pari ad Euro
100/mese e sino al ritiro della stessa
In Subordine: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertare il grave inadempimento del contratto da parte della ex art 1453 c.c alle obbligazioni di cui agli artt. 1470 -1476 cod civi e per Controparte_1
l'effetto dichiarare risolto il contratto di vendita auto usata del 07.11.2023 tra il ricorrente ed per acquisto auto Mercedes- benz – GLCCoupè 300 de AMG Premium Automatica Controparte_1
Full Optional e per l'effetto condannare in persona del legale rapp.te pro tempore Controparte_1 alla restituzione del prezzo di Euro 62.900,00 oltre interessi nonché al risarcimento dei danni per svalutazione monetaria pari al 3,25% oltre al rimborso per spese di deposito garage pari ad Euro
100/mese e sino al ritiro della stessa o altra veriore somma accertanda in corso di causa o meglio vista dall'Ill.mo signor Giudice
In ulteriore subordine Voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertare il grave inadempimento del contratto da parte della art 1453 c.c alle obbligazioni di cui agli artt. 1477 cod, civ e 129 Controparte_5
D.lgs 206/2005 e per l'effetto dichiarare risolto il contratto di vendita auto usa - ta del 07.11.2023 tra il ricorrente ed per acquisto auto Mercedesbenz – GLCCoupè 300 de AMG Controparte_1
Premium Automatica Full Optional e per l'effetto condannare in persona del legale Controparte_1 rapp.te pro tempore alla restituzione del prezzo di Euro 62.900,00 oltre interessi nonché al risarcimento dei danni per svalutazione monetaria pari al 3,25% oltre al rimborso per spese di deposito garage pari ad Euro 100/mese e sino al ritiro della stessa o altra veriore somma accertanda in corso di causa o meglio vista dall'Ill.mo signor Giudice Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo e CPA come per legge.”
Le suddette domande non risultano fondate.
3.2. Invero, a sostegno delle proprie domande l'attore ricorrente ha dedotto, in particolare:
pagina 12 di 21 - che in data 4.11.2023 il ricorrente, dopo aver visionato annuncio vendita auto usata di immatricolazione tedesca della società contattava via mail la concessionaria per Controparte_1 richiedere informazioni e dettagli di vendita (doc .1);
- che la società per il tramite del proprio responsabile alle vendite sig. Controparte_1
procedeva a rispondere alle richieste del sig. precisando la Parte_2 Parte_1 consegna del bene in 15 giorni circa e, pertanto, dopo alcune delucidazioni e precisazioni inviava contratto di vendita;
- che il ricorrente, dopo aver visionato le foto inviate e ricevute le spiegazioni richieste, in data
07.11.2023, sottoscriveva contratto di acquisto con per l'auto usata Mercedes - Controparte_1
Benz GLC 300 al prezzo di Euro 62.900,00 oltre voltura (doc. 2) e procedeva a versare caparra di Euro
6.000,00;
- che la società vendeva tale auto Mercedes- benz – GLC- Coupè 300 de AMG Controparte_1
Premium Automatica Full Optional usata immatricolata il 01/2023 e con targa tedesca e con Garanzia
Ufficiale Mercedes 24 mesi di prima immatricolazione tedesca;
- che la stessa società di vendita precisava che l'auto si trovava in Germania e avrebbe provveduto a tutti gli incombenti per la consegna in Italia nonché in tutta la relativa documentazione per l'immatricolazione italiana;
- che, contrariamente a quanto promesso e scritto prima dell'acquisto, l'auto in questione veniva consegnata al ricorrente solo il 12.12.2023, che provvedeva versare il saldo di Euro 56.900,00 (doc. 3), anche in virtù del fatto che la società di vendita si impegnava nell'immatricolazione in una settimana
(doc. 4) e, pertanto, il sig. per Natale 2023 avrebbe potuto utilizzare e circolare con Parte_1
l'auto acquistata (doc. 5);
- che al sig. veniva pertanto consegnata auto con targa provvisoria tedesca, con la quale, Parte_1 tra l'altro, non poteva circolare in quanto con la consegna dell'auto e copia di un libretto apprendeva che l'auto era intestata ad altra società, certa e, pertanto, resosi conto di tale fatto, Controparte_3 provvedeva a collocare l'auto in box auto e richiedeva informazioni in merito all'immatricolazione;
- che in data 18.12.2023 la società di vendita informava il sig. che la targa sarebbe stata Parte_1 consegna in giornata o all'indomani …..mentre la fattura sarebbe stata emessa poi solo in seguito a tale operazione ( doc. 6) e poi ancora il 21.12.2023 “ le targhe usciranno tra oggi o domani” doc. 7), poi le scuse per periodo di feste natalizie per giungere al 15.01.2024 con cui la società venditrice comunicava l'imminente immatricolazione (doc. 8);
pagina 13 di 21 - che il sig. stanco di tutta la situazione e trascorsi un ulteriore mese da tale Parte_1 rassicurazione, avendo pagato per un'auto inutilizzabile Euro 62.900,00 per tenerla in deposito per mesi in garage, si rivolgeva al proprio legale;
- che in data 12.02.2024 il ricorrente provvedeva ad inviare alla società di vendita diffida per adempimento ex art 1454 c.c., indicando quindici giorni quale termine ultimo per l'adempimento, decorsi il quale il contratto era risolto (doc. 9);
- che al 03.03.2024 la società on ha provveduto ad alcun riscontro a tale missiva e Controparte_1 non ha adempiuto al contratto di vendita, che è da intendersi risolto ex lege con conseguente obbligo della di restituire il prezzo ricevuto di Euro 62.900,00 oltre rivalutazione ed Controparte_1 interessi dal pagamento sino all'effettiva restituzione nonché al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente che è stato costretto a tenere in deposito per mesi un'auto inutilizzabile pari ad Euro
100/mese o accertanda in corso di causa o liquidabile in via equitativa dal Giudice oltre dover essere costretto all'aiuto di amici e parenti per potersi muovere per gli incombenti familiari;
- che, nonostante la diffida di cui sopra e la conseguente risoluzione del contratto la società non ha provveduto neanche nella restituzione del prezzo ricevuto e così Controparte_1 precludendo al sig. anche di porre in essere gli investimenti su tale somma e rivalutare Parte_1 tale somma mediante sottoscrizione di Titoli di Stato che garantiscono un rendimento minimo del
3,25% (doc. 10) nonché percepire anche gli interessi legali su tale somma.
- che, pur ritenendosi sussistente nel caso di specie la risoluzione del contratto di diritto come precisato, per mero scrupolo defensionale e nella denegata e non creduta ipotesi che il Giudice adito non ravvisasse l'accertamento della risoluzione del contratto di diritto, precisa che in ogni caso deve essere dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento della società di vendita ex art 1453 c.c.;
- che, in ulteriore subordine e nella denegata e non creduta ipotesi che il Giudice non ravvisasse la risoluzione del contratto per i punti precedenti, deve precisarsi che nel caso di specie è ravvisabile la risoluzione del contratto per i vizi della cosa venduta ex art 1490 cc. e 129 D.Lgs 206/2005, avendo il sig. concluso il contratto di acquisto auto come privato in qualità di consumatore. Parte_1
3.3. Si devono richiamare le seguenti circostanze accertate e rilevanti nel presente giudizio:
- nell'autunno del 2023 il sig. contattava via mail la società onde Parte_1 Controparte_1 valutare l'acquisto di un'autovettura, originariamente con targa tedesca, da utilizzare nelle occasioni in cui lo stesso si trovava in Italia, rappresentando all'operatore della i trascorrere la Controparte_1 maggior parte dell'anno all'estero (tale circostanza, dedotta dalla convenuta al capo 2 della comparsa di costituzione e risposta, non è stata specificamente contestata dall'attore ricorrente, ai sensi e per gli pagina 14 di 21 effetti di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c.);
- con mail in data 4.11.2023 la società proponeva al sig. una Controparte_1 Parte_1
Mercedes – Benz, GLC Coupè 300, automatica 2.0 plung- in hybrid (elettrica/disel) 194 CV, imm.
01/2023, colore Blu metallizzato, full optional, al prezzo di Euro 62.900,00 oltre voltura, indicando la
“consegna in 15 giorni circa” (cfr. doc .1 dell'attore ricorrente e doc. 3 della convenuta);
- con mail in pari data il sig. aderiva alla predetta proposta (cfr. doc. 3 della convenuta); Parte_1
- con mail in data 7.11.2025 la società nviava al sig. il contratto da Controparte_1 Parte_1 firmare, da restituire firmato unitamente alla copia del bonifico attestante il versamento della caparra confirmatoria pari ad Euro 6.000,00 (cfr. doc. 3 della convenuta e doc. 5 della convenuta);
- la società si rivolgeva quindi all'importatrice corrente in Controparte_1 Controparte_3
FO (società specializzata nel commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveicoli nuovi ed usati, di produzione sia italiana che estera, ed altri tipi di veicoli a motore aziendali) affinché provvedesse ad acquistare il veicolo tedesco scelto dal cliente e a nazionalizzare le targhe, consentendo così il passaggio di proprietà a favore della (tale circostanza, dedotta dalla convenuta al Controparte_1 capo 7 della comparsa di costituzione e risposta, non è stata specificamente contestata dall'attore ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c.);
- il sig. dopo aver visionato le foto inviate e ricevute le spiegazioni richieste, in data Parte_1
07.11.2023 sottoscriveva il contratto di acquisto con per la predetta auto usata Controparte_1
Mercedes -Benz GLC 300 al prezzo di Euro 62.900,00 oltre voltura e procedeva a versare la caparra di
Euro 6.000,00 (cfr. doc. 2 dell'attore ricorrente e doc. 6 della convenuta);
- il sig. approvava specificamente per iscritto le condizioni generali del contratto, tra le Parte_1 quali:
➢ la clausola indicata all'art. 5, del seguente tenore letterale: “La richiesta di immatricolazione italiana verrà presentata dalla ditta importatrice che si occuperà di nazionalizzare la vettura, il primo giorno lavorativo successivo in cui la ditta venditrice ( riceverà il saldo CP_1 della stessa. I tempi minimi di immatricolazione Italiana secondo le normative vigenti sono stimati in 16 giorni lavorativi (20 gg. compresi sabati e domeniche). La società venditrice non è in alcun modo responsabile di eventuali ritardi dovuti alle molteplici casistiche che si possono verificare all'interno degli uffici preposti all'immatricolazione” (cfr. doc. 2 dell'attore ricorrente);
➢ la clausola indicata all'art. 9, del seguente tenore letterale: “L'acquirente ha facoltà, sotto la propria responsabilità e previo pagamento del saldo, di ritirare la vettura con le targhe tedesche temporanee assicurate, e ha l'obbligo alla scadenza delle stesse, di non utilizzare la pagina 15 di 21 vettura, parcheggiandola in luogo privato non aperto al pubblico. Potrà riutilizzare la vettura una volta effettuata l'immatricolazione italiana, previo la stipula di una polizza assicurativa”;
- la società provvedeva quindi a versare il prezzo del veicolo, pari ad Euro Controparte_1
58.000,00 alla società importatrice (cfr. doc. 4 della convenuta); Controparte_3
- il sig. provvedeva a versare il saldo prezzo di Euro 56.900,00 alla consegna dell'auto, Parte_1 avvenuta in data 12.12.2023 (doc. 3 dell'attore ricorrente);
- in quella circostanza di tempo e luogo, al fine di consentire al sig. di poter Parte_1 tranquillamente circolare sul territorio italiano a bordo della nuova autovettura, la società gli consegnava la targa doganale, così come previsto contrattualmente, in attesa Controparte_1 che la motorizzazione italiana provvedesse ad ultimare la pratica di immatricolazione dell'auto con l'emissione delle nuove targhe italiane (tale circostanza, dedotta dalla convenuta al capo 16 della comparsa di costituzione e risposta, non è stata specificamente contestata dall'attore ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c.).
- in data 12.02.2024 il sig. tramite il proprio legale, inviava alla società Parte_1 CP_1 diffida ad adempiere ex art 1454 c.c., indicando quindici giorni quale termine ultimo per
[...]
l'adempimento, decorsi il quale il contratto doveva intendersi risolto (cfr. doc. 9 dell'attore ricorrente).
3.4. Ciò chiarito, per quanto concerne la domanda proposta dall'attore opponente “in via principale”, è innanzitutto opportuno evidenziare alcune considerazioni di ordine giuridico sulla “diffida ad adempiere” di cui all'art. 1454 c.c. che, al primo comma, prevede che “alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere entro un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto”.
La risoluzione del contratto su diffida è una risoluzione di diritto attuata direttamente dal creditore mediante un atto di intimazione.
Ai sensi dell'art. 1454, 3° comma, c.c., infatti, “decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto”.
Deve condividersi la tesi secondo cui, benché il potere risolutorio abbia titolo nella legge, l'atto del creditore rivesta natura negoziale perché mediante tale atto il creditore dispone direttamente del suo rapporto contrattuale.
I presupposti della risoluzione per diffida sono, oltre all'atto di diffida comunicato per iscritto ed alla congruità del termine ultimo fissato per l'adempimento, la sussistenza di un inadempimento di non scarsa importanza imputabile alla controparte, ai sensi dell'art. 1455 c.c.
pagina 16 di 21 Nel caso di specie, non può ravvisarsi l'inadempimento di non scarsa importanza invocato dall'attore ricorrente.
La società infatti, ha adempiuto all'obbligo di consegna gravante sul Controparte_1 venditore, ai sensi degli artt. 1476, n. 1), c.c. e 1477 c.c.
E' ben vero che, come si è detto, la consegna dell'auto è avvenuta soltanto in data 12.12.2023 ma, sul punto, si deve osservare che:
- contrariamente a quanto dedotto dall'attore ricorrente, nel contratto stipulato tra le parti non era stato indicato alcun termine di consegna (cfr. doc. 2 dell'attore ricorrente e doc. 6 della convenuta);
- il termine di 15 giorni era stato indicato soltanto nella mail invita in data 4.11.2023 dalla società la quale, peraltro, oltre a specificare la non essenzialità di tale termine (“consegna Controparte_1 in 15 giorni circa” -cfr. doc .1 dell'attore ricorrente e doc. 3 della convenuta-), era comunque precedente al contratto del 7.11.2023 e, dunque, da ritenersi assorbita e superata dalle previsioni negoziali ivi previste;
- in ogni caso, il sig. aveva provveduto a versare il saldo di Euro 56.900,00 alla Parte_1 consegna dell'auto senza sollevare alcuna contestazione (cfr. anche il doc. 3 dell'attore ricorrente).
Neppure può ravvisarsi in capo alla società un inadempimento di non Controparte_1 scarsa importanza relativamente al ritardo nell'immatricolazione dell'auto, tenuto conto che, come si è detto, il sig. aveva approvato specificamente per iscritto le condizioni generali del Parte_1 contratto, tra le quali:
- la clausola indicata all'art. 5, del seguente tenore letterale: “La richiesta di immatricolazione italiana verrà presentata dalla ditta importatrice che si occuperà di nazionalizzare la vettura, il primo giorno lavorativo successivo in cui la ditta venditrice ( riceverà il saldo della stessa. I tempi CP_1 minimi di immatricolazione Italiana secondo le normative vigenti sono stimati in 16 giorni lavorativi
(20 gg. compresi sabati e domeniche). La società venditrice non è in alcun modo responsabile di eventuali ritardi dovuti alle molteplici casistiche che si possono verificare all'interno degli uffici preposti all'immatricolazione” (cfr. doc. 2 dell'attore ricorrente);
- la clausola indicata all'art. 9, del seguente tenore letterale: “L'acquirente ha facoltà, sotto la propria responsabilità e previo pagamento del saldo, di ritirare la vettura con le targhe tedesche temporanee assicurate, e ha l'obbligo alla scadenza delle stesse, di non utilizzare la vettura, parcheggiandola in luogo privato non aperto al pubblico. Potrà riutilizzare la vettura una volta effettuata
l'immatricolazione italiana, previo la stipula di una polizza assicurativa”.
Dunque, tenuto conto delle predette pattuizioni contrattuali, espressamente accettate dal sig. Pt_1
la responsabilità per la mancata consegna delle targhe italiane nonché della mancata consegna
[...]
pagina 17 di 21 della fattura a favore del sig. non può attribuirsi alla società tenuta Parte_1 Controparte_1 ad acquistare per conto del sig. un'auto con targa tedesca dalla società importatrice Parte_1 la quale, una volta trasportata in Italia l'auto, avrebbe avuto l'onere di Controparte_3 nazionalizzare l'auto in Italia e, una volta ottenuta la nuova immatricolazione, volturare l'auto a favore della che, a sua volta, avrebbe effettuato il passaggio di proprietà al consumatore Controparte_1 finale, appunto il sig. Parte_1
3.5. Per quanto concerne la domanda proposta dall'attore ricorrente “in via subordinata” di risoluzione giudiziale del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., valgono le medesime considerazioni svolte al punto precedente e, dunque, deve ribadirsi che non può ravvisarsi un inadempimento di non scarsa importanza a carico della società Controparte_6
[...]
[...
. Con riguardo, infine, all'ulteriore domanda proposta dall'attore ricorrente “in ulteriore subordine”, si devono innanzitutto richiamare ancora una volta le considerazioni svolte in precedenza circa l'insussistenza di un grave inadempimento da parte della società Controparte_1
Inoltre, nel caso di specie la società on risulta aver violato il disposto dell'art. 129 Controparte_1 del Codice del Consumo recita, avendo adempiuto all'obbligo di consegnare al consumatore un bene conforme al contratto di vendita, tenuto altresì conto che, come si è detto più volte, tale contratto prevedeva altresì:
➢ la clausola indicata all'art. 5, del seguente tenore letterale: “La richiesta di immatricolazione italiana verrà presentata dalla ditta importatrice che si occuperà di nazionalizzare la vettura, il primo giorno lavorativo successivo in cui la ditta venditrice ( riceverà il saldo CP_1 della stessa. I tempi minimi di immatricolazione Italiana secondo le normative vigenti sono stimati in 16 giorni lavorativi (20 gg. compresi sabati e domeniche). La società venditrice non è in alcun modo responsabile di eventuali ritardi dovuti alle molteplici casistiche che si possono verificare all'interno degli uffici preposti all'immatricolazione” (cfr. doc. 2 dell'attore ricorrente);
➢ la clausola indicata all'art. 9, del seguente tenore letterale: “L'acquirente ha facoltà, sotto la propria responsabilità e previo pagamento del saldo, di ritirare la vettura con le targhe tedesche temporanee assicurate, e ha l'obbligo alla scadenza delle stesse, di non utilizzare la vettura, parcheggiandola in luogo privato non aperto al pubblico. Potrà riutilizzare la vettura una volta effettuata l'immatricolazione italiana, previo la stipula di una polizza assicurativa”.
pagina 18 di 21 3.7. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, accertato che l'attuale e perdurante impossibilità di targare il veicolo non è imputabile a responsabilità della convenuta le predette Controparte_1 domande proposte dall'attore ricorrente sig. devono essere rigettate. Parte_1
3.8. Le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un a o più ragioni,
a carattere assorbente, che da sole sono idonee a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. Civile, Sezioni
Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26243).
In particolare, resta assorbita anche la questione sollevata dalla parte convenuta nelle proprie note scritte depositate in data 13.11.2025, del seguente tenore letterale: “ Ebbene, nonostante il procedimento pendente e la persistente volontà di di addivenire alla Controparte_1 regolarizzazione del veicolo, si è scoperto nel mese di luglio 2025, che - presumibilmente -il Sig.
(parte attrice) aveva posto in essere una condotta palesemente ostativa e preclusiva alla Pt_1 risoluzione della controversia: la società di servizi “Nuova Agenzia Vittoria srl” trovava anch'essa difficoltà a targare l'auto in proprietà al proprio a causa della presenza di un blocco sul telaio Pt_1 del veicolo, richiesto e posto in essere dalla stessa parte ricorrente.
Tale fatto, sopravvenuto e di estrema gravità, dimostra inequivocabilmente come la mancata immatricolazione del veicolo non sia più imputabile unicamente ai ritardi o alle inadempienze già dedotte in capo alla ma è stata attivamente impedita anche da un atto pregiudizievole CP_3 della stessa parte che lamenta il danno.”
pagina 19 di 21
4. Sulle spese processuali del presente giudizio.
4.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., l'attore ricorrente sig. Pt_1 dev'essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare alla controparte le spese processuali del
[...] presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55.
4.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della natura, della difficoltà -quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta- e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della
Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00”:
Euro 2.552,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 2.835,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, limitata al deposito delle memorie ex art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c. ed alla produzione di documenti;
Euro 4.253,00 per la fase decisionale.
Si deve anche richiamare l'art. 20, comma 1 bis, del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, ai sensi del quale: “
1- bis. L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella. Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.”
Pertanto, i compensi per tale attività vengono liquidati sulla base della Tabella 25-bis) allegata al predetto Regolamento, secondo il seguente valore di liquidazione previsto nello scaglione “da Euro
52.000,01 ad Euro 260.000,00” : Euro 1.008,00 per la fase dell'attivazione.
Il totale dei compensi ammonta quindi ad Euro 12.276,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
pagina 20 di 21
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nel procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281-decies e seguenti c.p.c. iscritto al n. 3931/2024 R.G. promosso dal sig.
(attore ricorrente) contro la società in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore (convenuta), nel contraddittorio delle parti:
1) Dichiara l'inammissibilità della seguente domanda nuova proposta dall'attore ricorrente sig. nella prima memoria depositata in data 10.07.2024 ai sensi dell'art. 281-duodecies, Parte_1 comma 4, c.p.c. e nelle proprie conclusioni definitive:
“In via di ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Il Giudice adito non ravvisasse “ grave l'inadempimento” posto in essere da tale da giustificare la Controparte_1 risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra , voglia condannare la società resistente al pagamento della somma di Euro 2.000,00 somma / mese o altra somma liquidata in via equitativa dal
Giudice per il ritardato adempimento alle obbligazioni contrattuali decorrenti da gennaio 2024 e sino all'immatricolazione e intestazione dell'auto al sig. con vittoria di onorari e spese di causa”. Pt_1
2) Rigetta tutte le altre domande proposte dall'attore ricorrente sig. Parte_1
3) Dichiara tenuto e condanna l'attore ricorrente sig. ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a Parte_1 rimborsare alla convenuta le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro
12.276,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
Garante per la Privacy .
Così deciso in Torino, in data 20 novembre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
pagina 21 di 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nel procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281-decies e seguenti c.p.c. iscritto al n.
3931/2024 R.G. promosso da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro DI MATTEO ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dello stesso in Torino, corso Palermo n. 32, in forza di procura speciale in calce al ricorso;
-PARTE ATTRICE RICORRENTE-
contro
: in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Saveria PIPIANA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Beinasco, Via Fornasio
n.18, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta
-PARTE CONVENUTA- avente per oggetto: Risoluzione di contratto di vendita, restituzione del prezzo e risarcimento danni;
pagina 1 di 21 CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice ricorrente (nel foglio di precisare le conclusioni allegato alle “note scritte” depositate in data 13.11.2025):
“In via principale: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rejectiis contrariis, per i motivi sopra esposti, in accoglimento della domanda attorea, accertata la risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c. condannare la società convenuta in persona del legale rapp.te pro tempore, alla Controparte_1 restituzione del prezzo di Euro 62.900,00 oltre interessi nonché al risarcimento dei danni per svalutazione monetaria pari al 3,25% oltre al rimborso per spese di deposito garage pari ad Euro
100/mese e sino al ritiro della stessa
In Subordine: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertare il grave inadempimento del contratto da parte della ex art 1453 c.c alle obbligazioni d i cui agli artt. 1470 -1476 cod civi e per Controparte_1
l'effetto dichiarare risolto il contratto di vendita auto usata del 07.11.2023 tra il ricorrente ed per acquisto auto Mercedes- benz – 300 de AMG Premium Automatica Controparte_1 CP_2
Full Optional e per l'effetto condannare in persona del legale rapp.te pro tempore Controparte_1 alla restituzione del prezzo di Euro 62.900,00 oltre interessi nonché al risarcimento dei danni per svalutazione monetaria pari al 3,25% oltre al rimborso per spese di deposito garage pari ad Euro
100/mese e sino al ritiro della stessa o altra veriore somma accertanda in corso di causa o meglio vista dall'Ill.mo signor Giudice
In ulteriore subordine Voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertare il grave inadempimento del contratto da parte della ex art 1453 c.c alle obbligazioni di cui agli artt. 1477 cod, civ e 129 Controparte_1
D.lgs 206/2005 e per l'effetto dichiarare risolto il contratto di vendita auto usata del 07.11.2023 tra il ricorrente ed per acquisto auto Mercedesbenz – GLCCoupè 300 de AMG Premium Controparte_1
Automatica Full Optional e per l'effetto condannare in persona del legale rapp.te Controparte_1 pro tempore alla restituzione del prezzo di Euro 62.900,00 oltre interessi nonché al risarcimento dei danni per svalutazione monetaria pari al 3,25% oltre al rimborso per spese di deposito garage pari ad
Euro 100/mese e sino al ritiro della stessa o altra veriore somma accertanda in corso di causa o meglio vista dall'Ill.mo signor Giudice Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo e CPA come per legge.
In via di ulteriore subordine Nella denegata e non creduta ipotesi in cui Il Giudice adito non ravvisasse “ grave l'inadempimento” posto in essere da tale da giustificare la Controparte_1 risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra , voglia condannare la società resistente al pagamento della somma di Euro 2.000,00 somma / mese o altra somma liquidata in via equitativa dal pagina 2 di 21 Giudice per il ritardato adempimento alle obbligazioni contrattuali decorrenti da gennaio 2024 e sino all'immatricolazione e intestazione dell'auto al sig. con vittoria di onorari e spese di causa”. Pt_1
Per la parte convenuta (nelle “note scritte” depositate in data 13.11.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
Preso atto della costante e piena disponibilità conciliativa della convenuta ed, in pari tempo, del comportamento contrario di parte ricorrente,
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1. Rigettare tutte le domande formulate da parte ricorrente, Sig. , in quanto infondate in Parte_1 fatto e in diritto, e per l'effetto assolvere la da ogni avversaria pretesa, per i motivi Controparte_1 tutti indicati in atti.
2. Accertare e dichiarare che l'attuale e perdurante impossibilità di targare il veicolo non è imputabile
a responsabilità di bensì è stata causata, oltrechè dal comportamento di Controparte_1 [...]
anche dal blocco sul telaio posto in essere presumibilmente per iniziativa della stessa CP_3
Parte Ricorrente nel mese di luglio 2025, fatto questo che impedisce sine die la regolarizzazione del mezzo e, pertanto, ritenere assolta la da ogni incombente, anche in punto condanna Controparte_1 spese legali.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse una qualsivoglia responsabilità della convenuta, contenere la domanda di controparte alla reale ed effettiva entità del danno, e comunque in tal caso compensare il credito del Sig. con il contro credito della a titolo di Pt_1 Controparte_1 canone di noleggio del veicolo sino alla data della riconsegna e stimabile in circa Euro 950,00 mensile.
Con vittoria di onorari, competenze e spese del presente giudizio incluso rimborso forfettario, cpa ed iva, come per legge.”.
pagina 3 di 21 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Con ricorso ex artt. 281-decies e seguenti c.p.c. depositato telematicamente presso il Tribunale di
Torino in data 4.03.2024, il sig. ha chiesto, nei confronti della società Parte_1 CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
“In via principale: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rejectiis contrariis, per i motivi sopra esposti, in accoglimento della domanda attorea, accertata la risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c. condannare la società convenuta in persona del legale rapp.te pro tempore alla CP_1 restituzione del prezzo di Euro 62.900,00 oltre interessi nonché al risarcimento dei danni per svalutazione monetaria pari al 3,25% oltre al rimborso per spese di deposito garage pari ad Euro
100/mese e sino al ritiro della stessa
In Subordine Voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertare il grave inadempimento del contratto da parte della ex art 1453 c.c alle obbligazioni di cui agli artt. 1470 -1476 cod civi e per l'effetto CP_1 dichiarare risolto il contratto di vendita auto usata del
07.11.2023 tra il ricorrente ed per acquisto auto Mercedes- benz – GLCCoupè 300 de CP_1
AMG Premium Automatica Full Optional e per l'effetto condannare in persona del legale CP_1 rapp.te pro tempore alla restituzione del prezzo di Euro 62.900,00 oltre interessi nonché al risarcimento dei danni per svalutazione monetaria pari al 3,25% oltre al rimborso per spese di deposito garage pari ad Euro 100/mese e sino al ritiro della stessa o altra veriore somma accertanda in corso di causa o meglio vista dall'Ill.mo signor Giudice
pagina 4 di 21 In ulteriore subordine Voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertare il grave inadempimento del contratto da parte della ex art 1453 c.c alle obbligazioni di cui agli artt. 1477 cod, civ e 129 D.lgs CP_1
206/2005 e per l'effetto dichiarare risolto il contratto di vendita auto usata del 07.11.2023 tra il ricorrente ed per acquisto auto Mercedesbenz – GLC- Coupè 300 de AMG Premium CP_1
Automatica Full Optional e per l'effetto condannare in persona del legale rapp.te pro CP_1 tempore alla restituzione del prezzo di Euro 62.900,00 oltre interessi nonché al risarcimento dei danni per svalutazione monetaria pari al 3,25% oltre al rimborso per spese di deposito garage pari ad Euro
100/mese e sino al ritiro della stessa o altra veriore somma accertanda in corso di causa o meglio vista dall'Ill.mo signor Giudice.
Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo e CPA come per legge.”
Con Decreto in data 13.03.2024 il Giudice dr.ssa VIGONE, visto l'art. 281-undecies, c.p.c., ha fissato udienza avanti a sé, mandando alla parte attrice ricorrente di notificare il ricorso che precede ed il presente decreto alla parte convenuta almeno quaranta giorni liberi prima della data sopra indicata ed assegnando alla parte convenuta termine per la sua costituzione in giudizio fino a dieci giorni prima della data sopra indicata.
1.3. In data 17.05.2024 si è costituita telematicamente la parte convenuta società Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
IN VIA PREGIUDIZIALE: trattandosi di causa di non facile e pronta risoluzione, disporre il mutamento di rito, fissando udienza ex art. 183 c.pc.
IN VIA PRELIMINARE, autorizzare la convenuta ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa e, quindi, ad integrare il contraddittorio nei confronti della , in persona del legale CP_4 rappresentante p.t., corrente in FO, SS 673 Km 13300 ( p.iva e di conseguenza P.IVA_1 chiede che il Giudice adito Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire l'adempimento previsto per la chiamata in causa del terzo nel rispetto dei termini di legge e la relativa costituzione in giudizio;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO respingere le domande di parte ricorrente ritenute infondate in fatto e in diritto e dichiarare la validità del contratto sottoscritto in data 07.12.2023 e per l'effetto
pagina 5 di 21 assolvere da ogni avversaria pretesa, anche in via subordinata, per i motivi tutti CP_1 indicati in atti;
accertare la responsabilità del terzo chiamato, persona del legale rappresentante CP_3
p.t., corrente in FO, SS 673 Km 13300 ( p.iva ), e condannarlo al risarcimento del P.IVA_1 danno ritenuto di equità e/o di giustizia dal Giudicante, anche in punto condanna spese legali.
IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse una qualsivoglia responsabilità della convenuta, contenere la domanda di controparte alla reale ed effettiva entità del danno, e comunque in tal caso compensare il credito del Sig. con il
contro
Pt_1 credito della a titolo di canone di noleggio del veicolo sino alla data della riconsegna e CP_1 stimabile in Euro 950,00 mensile. condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare CP_3 da qualsivoglia importo che il Giudice ritenesse di giustizia e da versare al Sig. CP_1
, tenuto conto delle obbligazioni contrattuali in capo alla società importatrice, nonchè Parte_1 per le ragioni tutte indicate in atti.
IN VIA ISTRUTTORIA (Omissis);
Con vittoria di onorari, competenze e spese del presente giudizio incluso rimborso forfettario, cpa ed iva, come per legge.”
1.4. Con Decreto in data 22.04.2024 il nuovo Giudice:
- ha rinviato l'udienza fisica in presenza, già fissata avanti al precedente Giudice Dr.ssa Luisa
VIGONE, avanti al nuovo Giudice Dott. DI CAPUA, per i medesimi incombenti;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione di tale udienza dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 30.05.2024 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.5. Con Decreto in data 22.04.2024 il Giudice ha rigettato la seguente istanza effettuata dalla parte convenuta in comparsa di costituzione: “autorizzare la convenuta ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa e, quindi, ad integrare il contraddittorio nei confronti della , in CP_4 persona del legale rappresentante p.t., corrente in FO, SS 673 Km 13300 ( p.iva ) e di P.IVA_1 conseguenza chiede che il Giudice adito Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima pagina 6 di 21 udienza di comparizione allo scopo di consentire l'adempimento previsto per la chiamata in causa del terzo nel rispetto dei termini di legge e la relativa costituzione in giudizio”
1.6. Con Ordinanza in data 6.06.2024 il Giudice:
- ha rigettato l'istanza proposta dalla parte convenuta in via pregiudiziale di mutamento di rito ex art. 281-duodecies, comma 1, c.p.c.;
- ha concesso alle parti, ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., un termine perentorio di venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore successivo termine di dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria;
- ha formulato alle parti la predetta proposta transattiva o conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., ai sensi del quale: “Il giudice, fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva
o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice”, tenendo conto:
➢ delle domande proposte dalla parte attrice ricorrente;
➢ delle eccezioni proposte dalla parte convenuta resistente;
➢ dei documenti prodotti dalle parti;
➢ di quanto disposto nel Decreto in data 21/05/2024;
➢ di quanto disposto nella presente Ordinanza;
➢ dell'evidente esigenza di evitare il rischio di causa;
➢ dell'opportunità di giungere in tempi brevi alla definizione del contenzioso tra le attuali parti in causa;
➢ del vantaggio di evitare, da una parte, una decisione dall'esito incerto e, dall'altra parte, i prevedibili ulteriori gradi di giudizio (giudizio in Appello e poi in Cassazione, cui potrebbe seguire anche un ulteriore giudizio di rinvio);
➢ dell'ulteriore vantaggio di evitare un ulteriore notevole aggravio di costi processuali;
➢ del vantaggio, per la parte attrice ricorrente, nel caso in cui la controparte risultasse soccombente nei vari gradi di giudizio, di ottenere in tempi brevi una somma di denaro senza dover subire il rischio dell'eventuale insolvenza della controparte e/o senza dover affrontare le incerte e costose procedure di esecuzione forzata, di cui la parte attrice ricorrente dovrebbe pagina 7 di 21 comunque anticipare le ingenti spese e che potrebbero concludersi, in tutto o in parte, infruttuosamente;
➢ delle possibili conseguenze in punto spese processuali ex art. 91, comma 1, parte seconda, c.p.c.
➢ dell'eventuale applicazione dell'art. 116 c.p.c.:
§ risoluzione consensuale del contratto di cui è causa di vendita auto usata del 07.11.2023 tra il sig. ed per acquisto auto Mercedes- benz – GLCCoupè 300 Parte_1 Controparte_1 de AMG Premium Automatica Full Optional;
§ restituzione della somma omnicomprensiva per capitale ed interessi di Euro 50.000,00= dalla parte convenuta al ricorrente sig. Controparte_1 Parte_1
§ spese del presente giudizio compensate;
§ il tutto a saldo e stralcio delle rispettive pretese;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 31.10.2024 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.7. Con Ordinanza in data 6.11.2024 il Giudice:
- non ha ammesso le prove orali dedotte dalle parti;
- ha ordinato alla parte convenuta, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., la produzione in giudizio entro il
31.12.2024:
• di copia della fattura di vendita intestata al sig. per l'importo di Euro 62.900,00 Parte_1
e relativa ricevuta versamento IVA pagata dallo stesso;
• di copia del bonifico di pagamento della fattura di acquisto della vettura Mercedes Benz GLC
300 oggetto di causa;
- ha invitato la parte attrice ricorrente a rivalutare seriamente la proposta transattiva o conciliativa formulata dal Giudice con l'Ordinanza in data 06/06/2024, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., considerata la sua evidente convenienza per la parte attrice ricorrente stessa e tenuto conto degli altri rilievi esposti nella predetta Ordinanza;
- ha disposto l'esperimento di un procedimento di mediazione ex art. 5 quater D.Lgs. n. 28/2010
(introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022) e fissato udienza successiva (sostituita dal deposito di note scritte,
pagina 8 di 21 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 28/2010, invitando le parti:
➢ a prendere una precisa posizione conciliativa in sede di mediazione ed a dedicare il massimo impegno per assicurarne l'esito positivo;
➢ a produrre telematicamente copia della domanda di mediazione, delle comunicazioni e del/i verbale/i di incontro davanti al mediatore;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 06.03.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte;
1.8. Tenuto conto dell'esito negativo del procedimento di mediazione demandata, con Ordinanza in data 13.03.2025 il Giudice:
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c., dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha rilevato, infatti, che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante pagina 9 di 21 il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
➢ del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice”;
➢ nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 13.11.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
(richiamato dall'art. 281-terdecies c.p.c.);
1.9. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte” precisando le conclusioni così come in epigrafe.
pagina 10 di 21
2. Sulla domanda nuova proposta dall'attore ricorrente sig. in via di ulteriore Parte_1 subordine nella prima memoria depositata in data 10.07.2024 ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c. e nelle proprie conclusioni definitive.
2.1. Nella prima memoria depositata in data 10.07.2024 ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 4,
c.p.c. e nelle proprie conclusioni definitive l'attore ricorrente sig. ha introdotto per la Parte_1 prima volta la seguente domanda:
“In via di ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Il Giudice adito non ravvisasse “ grave l'inadempimento” posto in essere da tale da giustificare la Controparte_1 risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra , voglia condannare la società resistente al pagamento della somma di Euro 2.000,00 somma / mese o altra somma liquidata in via equitativa dal
Giudice per il ritardato adempimento alle obbligazioni contrattuali decorrenti da gennaio 2024 e sino all'immatricolazione e intestazione dell'auto al sig. con vittoria di onorari e spese di causa”. Pt_1
Tale domanda dev'essere dichiarata inammissibile.
2.2. Come si è detto in precedenza, con Ordinanza in data 6.06.2024 il Giudice ha concesso alle parti, ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., un termine perentorio di venti giorni “per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti”, e un ulteriore successivo termine di dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria.
Senonché, nella prima memoria depositata in data 10.07.2024 ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma
4, c.p.c. l'attore ricorrente sig. ha introdotto per la prima volta la predetta domanda, la Parte_1 quale non costituisce una mera “precisazione” o “modificazione” delle precedenti domande, risolvendosi invece in una vera e propria “domanda nuova” (c.d. “mutatio libelli”), in quanto tale inammissibile.
2.3. Conformemente alla tesi seguita dalla dottrina e dalla giurisprudenza nettamente prevalenti anche già prima della riforma “Cartabia”, deve ritenersi che le preclusioni previste dal codice di procedura civile possano essere rilevate dal giudice anche d'ufficio e non possano ritenersi “superate” neppure dalla concorde volontà delle parti (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, sez. III civile, Sent. 20 aprile
2009 n. 2989 in Il Caso.it on line, sez. I, documento 1936/2009 Cass. civile, sez. II, 20 marzo 2007, n.
6639; Cass. civile, sez. I, 13 dicembre 2006, n. 26691; Cass. civile, sez. II, 29 novembre 2006, n.
25242; Cass. civile, sez. III, 27 luglio 2006, n. 17152; Cass. civile, sez. I, 7 aprile 2000, n. 4376;
Tribunale di Torino 19 febbraio 2003 in Giur. di merito 2004, n. 1, I, pag. 30; Tribunale di Torino 26 novembre 2001 in Foro italiano 2003, n. 2 Febbraio , I, c. 654). pagina 11 di 21
3. Sulle altre domande di merito proposte dall'attore ricorrente sig. Parte_1
3.1. Come si è detto, l'attore ricorrente sig. ha chiesto l'accoglimento delle seguenti Parte_1 ulteriori domande:
“In via principale: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rejectiis contrariis, per i motivi sopra esposti, in accoglimento della domanda attorea, accertata la risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c. condannare la società convenuta in persona del legale rapp.te pro tempore, alla Controparte_1 restituzione del prezzo di Euro 62.900,00 oltre interessi nonché al risarcimento dei danni per svalutazione monetaria pari al 3,25% oltre al rimborso per spese di deposito garage pari ad Euro
100/mese e sino al ritiro della stessa
In Subordine: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertare il grave inadempimento del contratto da parte della ex art 1453 c.c alle obbligazioni di cui agli artt. 1470 -1476 cod civi e per Controparte_1
l'effetto dichiarare risolto il contratto di vendita auto usata del 07.11.2023 tra il ricorrente ed per acquisto auto Mercedes- benz – GLCCoupè 300 de AMG Premium Automatica Controparte_1
Full Optional e per l'effetto condannare in persona del legale rapp.te pro tempore Controparte_1 alla restituzione del prezzo di Euro 62.900,00 oltre interessi nonché al risarcimento dei danni per svalutazione monetaria pari al 3,25% oltre al rimborso per spese di deposito garage pari ad Euro
100/mese e sino al ritiro della stessa o altra veriore somma accertanda in corso di causa o meglio vista dall'Ill.mo signor Giudice
In ulteriore subordine Voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertare il grave inadempimento del contratto da parte della art 1453 c.c alle obbligazioni di cui agli artt. 1477 cod, civ e 129 Controparte_5
D.lgs 206/2005 e per l'effetto dichiarare risolto il contratto di vendita auto usa - ta del 07.11.2023 tra il ricorrente ed per acquisto auto Mercedesbenz – GLCCoupè 300 de AMG Controparte_1
Premium Automatica Full Optional e per l'effetto condannare in persona del legale Controparte_1 rapp.te pro tempore alla restituzione del prezzo di Euro 62.900,00 oltre interessi nonché al risarcimento dei danni per svalutazione monetaria pari al 3,25% oltre al rimborso per spese di deposito garage pari ad Euro 100/mese e sino al ritiro della stessa o altra veriore somma accertanda in corso di causa o meglio vista dall'Ill.mo signor Giudice Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo e CPA come per legge.”
Le suddette domande non risultano fondate.
3.2. Invero, a sostegno delle proprie domande l'attore ricorrente ha dedotto, in particolare:
pagina 12 di 21 - che in data 4.11.2023 il ricorrente, dopo aver visionato annuncio vendita auto usata di immatricolazione tedesca della società contattava via mail la concessionaria per Controparte_1 richiedere informazioni e dettagli di vendita (doc .1);
- che la società per il tramite del proprio responsabile alle vendite sig. Controparte_1
procedeva a rispondere alle richieste del sig. precisando la Parte_2 Parte_1 consegna del bene in 15 giorni circa e, pertanto, dopo alcune delucidazioni e precisazioni inviava contratto di vendita;
- che il ricorrente, dopo aver visionato le foto inviate e ricevute le spiegazioni richieste, in data
07.11.2023, sottoscriveva contratto di acquisto con per l'auto usata Mercedes - Controparte_1
Benz GLC 300 al prezzo di Euro 62.900,00 oltre voltura (doc. 2) e procedeva a versare caparra di Euro
6.000,00;
- che la società vendeva tale auto Mercedes- benz – GLC- Coupè 300 de AMG Controparte_1
Premium Automatica Full Optional usata immatricolata il 01/2023 e con targa tedesca e con Garanzia
Ufficiale Mercedes 24 mesi di prima immatricolazione tedesca;
- che la stessa società di vendita precisava che l'auto si trovava in Germania e avrebbe provveduto a tutti gli incombenti per la consegna in Italia nonché in tutta la relativa documentazione per l'immatricolazione italiana;
- che, contrariamente a quanto promesso e scritto prima dell'acquisto, l'auto in questione veniva consegnata al ricorrente solo il 12.12.2023, che provvedeva versare il saldo di Euro 56.900,00 (doc. 3), anche in virtù del fatto che la società di vendita si impegnava nell'immatricolazione in una settimana
(doc. 4) e, pertanto, il sig. per Natale 2023 avrebbe potuto utilizzare e circolare con Parte_1
l'auto acquistata (doc. 5);
- che al sig. veniva pertanto consegnata auto con targa provvisoria tedesca, con la quale, Parte_1 tra l'altro, non poteva circolare in quanto con la consegna dell'auto e copia di un libretto apprendeva che l'auto era intestata ad altra società, certa e, pertanto, resosi conto di tale fatto, Controparte_3 provvedeva a collocare l'auto in box auto e richiedeva informazioni in merito all'immatricolazione;
- che in data 18.12.2023 la società di vendita informava il sig. che la targa sarebbe stata Parte_1 consegna in giornata o all'indomani …..mentre la fattura sarebbe stata emessa poi solo in seguito a tale operazione ( doc. 6) e poi ancora il 21.12.2023 “ le targhe usciranno tra oggi o domani” doc. 7), poi le scuse per periodo di feste natalizie per giungere al 15.01.2024 con cui la società venditrice comunicava l'imminente immatricolazione (doc. 8);
pagina 13 di 21 - che il sig. stanco di tutta la situazione e trascorsi un ulteriore mese da tale Parte_1 rassicurazione, avendo pagato per un'auto inutilizzabile Euro 62.900,00 per tenerla in deposito per mesi in garage, si rivolgeva al proprio legale;
- che in data 12.02.2024 il ricorrente provvedeva ad inviare alla società di vendita diffida per adempimento ex art 1454 c.c., indicando quindici giorni quale termine ultimo per l'adempimento, decorsi il quale il contratto era risolto (doc. 9);
- che al 03.03.2024 la società on ha provveduto ad alcun riscontro a tale missiva e Controparte_1 non ha adempiuto al contratto di vendita, che è da intendersi risolto ex lege con conseguente obbligo della di restituire il prezzo ricevuto di Euro 62.900,00 oltre rivalutazione ed Controparte_1 interessi dal pagamento sino all'effettiva restituzione nonché al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente che è stato costretto a tenere in deposito per mesi un'auto inutilizzabile pari ad Euro
100/mese o accertanda in corso di causa o liquidabile in via equitativa dal Giudice oltre dover essere costretto all'aiuto di amici e parenti per potersi muovere per gli incombenti familiari;
- che, nonostante la diffida di cui sopra e la conseguente risoluzione del contratto la società non ha provveduto neanche nella restituzione del prezzo ricevuto e così Controparte_1 precludendo al sig. anche di porre in essere gli investimenti su tale somma e rivalutare Parte_1 tale somma mediante sottoscrizione di Titoli di Stato che garantiscono un rendimento minimo del
3,25% (doc. 10) nonché percepire anche gli interessi legali su tale somma.
- che, pur ritenendosi sussistente nel caso di specie la risoluzione del contratto di diritto come precisato, per mero scrupolo defensionale e nella denegata e non creduta ipotesi che il Giudice adito non ravvisasse l'accertamento della risoluzione del contratto di diritto, precisa che in ogni caso deve essere dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento della società di vendita ex art 1453 c.c.;
- che, in ulteriore subordine e nella denegata e non creduta ipotesi che il Giudice non ravvisasse la risoluzione del contratto per i punti precedenti, deve precisarsi che nel caso di specie è ravvisabile la risoluzione del contratto per i vizi della cosa venduta ex art 1490 cc. e 129 D.Lgs 206/2005, avendo il sig. concluso il contratto di acquisto auto come privato in qualità di consumatore. Parte_1
3.3. Si devono richiamare le seguenti circostanze accertate e rilevanti nel presente giudizio:
- nell'autunno del 2023 il sig. contattava via mail la società onde Parte_1 Controparte_1 valutare l'acquisto di un'autovettura, originariamente con targa tedesca, da utilizzare nelle occasioni in cui lo stesso si trovava in Italia, rappresentando all'operatore della i trascorrere la Controparte_1 maggior parte dell'anno all'estero (tale circostanza, dedotta dalla convenuta al capo 2 della comparsa di costituzione e risposta, non è stata specificamente contestata dall'attore ricorrente, ai sensi e per gli pagina 14 di 21 effetti di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c.);
- con mail in data 4.11.2023 la società proponeva al sig. una Controparte_1 Parte_1
Mercedes – Benz, GLC Coupè 300, automatica 2.0 plung- in hybrid (elettrica/disel) 194 CV, imm.
01/2023, colore Blu metallizzato, full optional, al prezzo di Euro 62.900,00 oltre voltura, indicando la
“consegna in 15 giorni circa” (cfr. doc .1 dell'attore ricorrente e doc. 3 della convenuta);
- con mail in pari data il sig. aderiva alla predetta proposta (cfr. doc. 3 della convenuta); Parte_1
- con mail in data 7.11.2025 la società nviava al sig. il contratto da Controparte_1 Parte_1 firmare, da restituire firmato unitamente alla copia del bonifico attestante il versamento della caparra confirmatoria pari ad Euro 6.000,00 (cfr. doc. 3 della convenuta e doc. 5 della convenuta);
- la società si rivolgeva quindi all'importatrice corrente in Controparte_1 Controparte_3
FO (società specializzata nel commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveicoli nuovi ed usati, di produzione sia italiana che estera, ed altri tipi di veicoli a motore aziendali) affinché provvedesse ad acquistare il veicolo tedesco scelto dal cliente e a nazionalizzare le targhe, consentendo così il passaggio di proprietà a favore della (tale circostanza, dedotta dalla convenuta al Controparte_1 capo 7 della comparsa di costituzione e risposta, non è stata specificamente contestata dall'attore ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c.);
- il sig. dopo aver visionato le foto inviate e ricevute le spiegazioni richieste, in data Parte_1
07.11.2023 sottoscriveva il contratto di acquisto con per la predetta auto usata Controparte_1
Mercedes -Benz GLC 300 al prezzo di Euro 62.900,00 oltre voltura e procedeva a versare la caparra di
Euro 6.000,00 (cfr. doc. 2 dell'attore ricorrente e doc. 6 della convenuta);
- il sig. approvava specificamente per iscritto le condizioni generali del contratto, tra le Parte_1 quali:
➢ la clausola indicata all'art. 5, del seguente tenore letterale: “La richiesta di immatricolazione italiana verrà presentata dalla ditta importatrice che si occuperà di nazionalizzare la vettura, il primo giorno lavorativo successivo in cui la ditta venditrice ( riceverà il saldo CP_1 della stessa. I tempi minimi di immatricolazione Italiana secondo le normative vigenti sono stimati in 16 giorni lavorativi (20 gg. compresi sabati e domeniche). La società venditrice non è in alcun modo responsabile di eventuali ritardi dovuti alle molteplici casistiche che si possono verificare all'interno degli uffici preposti all'immatricolazione” (cfr. doc. 2 dell'attore ricorrente);
➢ la clausola indicata all'art. 9, del seguente tenore letterale: “L'acquirente ha facoltà, sotto la propria responsabilità e previo pagamento del saldo, di ritirare la vettura con le targhe tedesche temporanee assicurate, e ha l'obbligo alla scadenza delle stesse, di non utilizzare la pagina 15 di 21 vettura, parcheggiandola in luogo privato non aperto al pubblico. Potrà riutilizzare la vettura una volta effettuata l'immatricolazione italiana, previo la stipula di una polizza assicurativa”;
- la società provvedeva quindi a versare il prezzo del veicolo, pari ad Euro Controparte_1
58.000,00 alla società importatrice (cfr. doc. 4 della convenuta); Controparte_3
- il sig. provvedeva a versare il saldo prezzo di Euro 56.900,00 alla consegna dell'auto, Parte_1 avvenuta in data 12.12.2023 (doc. 3 dell'attore ricorrente);
- in quella circostanza di tempo e luogo, al fine di consentire al sig. di poter Parte_1 tranquillamente circolare sul territorio italiano a bordo della nuova autovettura, la società gli consegnava la targa doganale, così come previsto contrattualmente, in attesa Controparte_1 che la motorizzazione italiana provvedesse ad ultimare la pratica di immatricolazione dell'auto con l'emissione delle nuove targhe italiane (tale circostanza, dedotta dalla convenuta al capo 16 della comparsa di costituzione e risposta, non è stata specificamente contestata dall'attore ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c.).
- in data 12.02.2024 il sig. tramite il proprio legale, inviava alla società Parte_1 CP_1 diffida ad adempiere ex art 1454 c.c., indicando quindici giorni quale termine ultimo per
[...]
l'adempimento, decorsi il quale il contratto doveva intendersi risolto (cfr. doc. 9 dell'attore ricorrente).
3.4. Ciò chiarito, per quanto concerne la domanda proposta dall'attore opponente “in via principale”, è innanzitutto opportuno evidenziare alcune considerazioni di ordine giuridico sulla “diffida ad adempiere” di cui all'art. 1454 c.c. che, al primo comma, prevede che “alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere entro un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto”.
La risoluzione del contratto su diffida è una risoluzione di diritto attuata direttamente dal creditore mediante un atto di intimazione.
Ai sensi dell'art. 1454, 3° comma, c.c., infatti, “decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto”.
Deve condividersi la tesi secondo cui, benché il potere risolutorio abbia titolo nella legge, l'atto del creditore rivesta natura negoziale perché mediante tale atto il creditore dispone direttamente del suo rapporto contrattuale.
I presupposti della risoluzione per diffida sono, oltre all'atto di diffida comunicato per iscritto ed alla congruità del termine ultimo fissato per l'adempimento, la sussistenza di un inadempimento di non scarsa importanza imputabile alla controparte, ai sensi dell'art. 1455 c.c.
pagina 16 di 21 Nel caso di specie, non può ravvisarsi l'inadempimento di non scarsa importanza invocato dall'attore ricorrente.
La società infatti, ha adempiuto all'obbligo di consegna gravante sul Controparte_1 venditore, ai sensi degli artt. 1476, n. 1), c.c. e 1477 c.c.
E' ben vero che, come si è detto, la consegna dell'auto è avvenuta soltanto in data 12.12.2023 ma, sul punto, si deve osservare che:
- contrariamente a quanto dedotto dall'attore ricorrente, nel contratto stipulato tra le parti non era stato indicato alcun termine di consegna (cfr. doc. 2 dell'attore ricorrente e doc. 6 della convenuta);
- il termine di 15 giorni era stato indicato soltanto nella mail invita in data 4.11.2023 dalla società la quale, peraltro, oltre a specificare la non essenzialità di tale termine (“consegna Controparte_1 in 15 giorni circa” -cfr. doc .1 dell'attore ricorrente e doc. 3 della convenuta-), era comunque precedente al contratto del 7.11.2023 e, dunque, da ritenersi assorbita e superata dalle previsioni negoziali ivi previste;
- in ogni caso, il sig. aveva provveduto a versare il saldo di Euro 56.900,00 alla Parte_1 consegna dell'auto senza sollevare alcuna contestazione (cfr. anche il doc. 3 dell'attore ricorrente).
Neppure può ravvisarsi in capo alla società un inadempimento di non Controparte_1 scarsa importanza relativamente al ritardo nell'immatricolazione dell'auto, tenuto conto che, come si è detto, il sig. aveva approvato specificamente per iscritto le condizioni generali del Parte_1 contratto, tra le quali:
- la clausola indicata all'art. 5, del seguente tenore letterale: “La richiesta di immatricolazione italiana verrà presentata dalla ditta importatrice che si occuperà di nazionalizzare la vettura, il primo giorno lavorativo successivo in cui la ditta venditrice ( riceverà il saldo della stessa. I tempi CP_1 minimi di immatricolazione Italiana secondo le normative vigenti sono stimati in 16 giorni lavorativi
(20 gg. compresi sabati e domeniche). La società venditrice non è in alcun modo responsabile di eventuali ritardi dovuti alle molteplici casistiche che si possono verificare all'interno degli uffici preposti all'immatricolazione” (cfr. doc. 2 dell'attore ricorrente);
- la clausola indicata all'art. 9, del seguente tenore letterale: “L'acquirente ha facoltà, sotto la propria responsabilità e previo pagamento del saldo, di ritirare la vettura con le targhe tedesche temporanee assicurate, e ha l'obbligo alla scadenza delle stesse, di non utilizzare la vettura, parcheggiandola in luogo privato non aperto al pubblico. Potrà riutilizzare la vettura una volta effettuata
l'immatricolazione italiana, previo la stipula di una polizza assicurativa”.
Dunque, tenuto conto delle predette pattuizioni contrattuali, espressamente accettate dal sig. Pt_1
la responsabilità per la mancata consegna delle targhe italiane nonché della mancata consegna
[...]
pagina 17 di 21 della fattura a favore del sig. non può attribuirsi alla società tenuta Parte_1 Controparte_1 ad acquistare per conto del sig. un'auto con targa tedesca dalla società importatrice Parte_1 la quale, una volta trasportata in Italia l'auto, avrebbe avuto l'onere di Controparte_3 nazionalizzare l'auto in Italia e, una volta ottenuta la nuova immatricolazione, volturare l'auto a favore della che, a sua volta, avrebbe effettuato il passaggio di proprietà al consumatore Controparte_1 finale, appunto il sig. Parte_1
3.5. Per quanto concerne la domanda proposta dall'attore ricorrente “in via subordinata” di risoluzione giudiziale del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., valgono le medesime considerazioni svolte al punto precedente e, dunque, deve ribadirsi che non può ravvisarsi un inadempimento di non scarsa importanza a carico della società Controparte_6
[...]
[...
. Con riguardo, infine, all'ulteriore domanda proposta dall'attore ricorrente “in ulteriore subordine”, si devono innanzitutto richiamare ancora una volta le considerazioni svolte in precedenza circa l'insussistenza di un grave inadempimento da parte della società Controparte_1
Inoltre, nel caso di specie la società on risulta aver violato il disposto dell'art. 129 Controparte_1 del Codice del Consumo recita, avendo adempiuto all'obbligo di consegnare al consumatore un bene conforme al contratto di vendita, tenuto altresì conto che, come si è detto più volte, tale contratto prevedeva altresì:
➢ la clausola indicata all'art. 5, del seguente tenore letterale: “La richiesta di immatricolazione italiana verrà presentata dalla ditta importatrice che si occuperà di nazionalizzare la vettura, il primo giorno lavorativo successivo in cui la ditta venditrice ( riceverà il saldo CP_1 della stessa. I tempi minimi di immatricolazione Italiana secondo le normative vigenti sono stimati in 16 giorni lavorativi (20 gg. compresi sabati e domeniche). La società venditrice non è in alcun modo responsabile di eventuali ritardi dovuti alle molteplici casistiche che si possono verificare all'interno degli uffici preposti all'immatricolazione” (cfr. doc. 2 dell'attore ricorrente);
➢ la clausola indicata all'art. 9, del seguente tenore letterale: “L'acquirente ha facoltà, sotto la propria responsabilità e previo pagamento del saldo, di ritirare la vettura con le targhe tedesche temporanee assicurate, e ha l'obbligo alla scadenza delle stesse, di non utilizzare la vettura, parcheggiandola in luogo privato non aperto al pubblico. Potrà riutilizzare la vettura una volta effettuata l'immatricolazione italiana, previo la stipula di una polizza assicurativa”.
pagina 18 di 21 3.7. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, accertato che l'attuale e perdurante impossibilità di targare il veicolo non è imputabile a responsabilità della convenuta le predette Controparte_1 domande proposte dall'attore ricorrente sig. devono essere rigettate. Parte_1
3.8. Le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un a o più ragioni,
a carattere assorbente, che da sole sono idonee a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. Civile, Sezioni
Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26243).
In particolare, resta assorbita anche la questione sollevata dalla parte convenuta nelle proprie note scritte depositate in data 13.11.2025, del seguente tenore letterale: “ Ebbene, nonostante il procedimento pendente e la persistente volontà di di addivenire alla Controparte_1 regolarizzazione del veicolo, si è scoperto nel mese di luglio 2025, che - presumibilmente -il Sig.
(parte attrice) aveva posto in essere una condotta palesemente ostativa e preclusiva alla Pt_1 risoluzione della controversia: la società di servizi “Nuova Agenzia Vittoria srl” trovava anch'essa difficoltà a targare l'auto in proprietà al proprio a causa della presenza di un blocco sul telaio Pt_1 del veicolo, richiesto e posto in essere dalla stessa parte ricorrente.
Tale fatto, sopravvenuto e di estrema gravità, dimostra inequivocabilmente come la mancata immatricolazione del veicolo non sia più imputabile unicamente ai ritardi o alle inadempienze già dedotte in capo alla ma è stata attivamente impedita anche da un atto pregiudizievole CP_3 della stessa parte che lamenta il danno.”
pagina 19 di 21
4. Sulle spese processuali del presente giudizio.
4.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., l'attore ricorrente sig. Pt_1 dev'essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare alla controparte le spese processuali del
[...] presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55.
4.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della natura, della difficoltà -quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta- e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della
Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00”:
Euro 2.552,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 2.835,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, limitata al deposito delle memorie ex art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c. ed alla produzione di documenti;
Euro 4.253,00 per la fase decisionale.
Si deve anche richiamare l'art. 20, comma 1 bis, del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, ai sensi del quale: “
1- bis. L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella. Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.”
Pertanto, i compensi per tale attività vengono liquidati sulla base della Tabella 25-bis) allegata al predetto Regolamento, secondo il seguente valore di liquidazione previsto nello scaglione “da Euro
52.000,01 ad Euro 260.000,00” : Euro 1.008,00 per la fase dell'attivazione.
Il totale dei compensi ammonta quindi ad Euro 12.276,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
pagina 20 di 21
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nel procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281-decies e seguenti c.p.c. iscritto al n. 3931/2024 R.G. promosso dal sig.
(attore ricorrente) contro la società in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore (convenuta), nel contraddittorio delle parti:
1) Dichiara l'inammissibilità della seguente domanda nuova proposta dall'attore ricorrente sig. nella prima memoria depositata in data 10.07.2024 ai sensi dell'art. 281-duodecies, Parte_1 comma 4, c.p.c. e nelle proprie conclusioni definitive:
“In via di ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Il Giudice adito non ravvisasse “ grave l'inadempimento” posto in essere da tale da giustificare la Controparte_1 risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra , voglia condannare la società resistente al pagamento della somma di Euro 2.000,00 somma / mese o altra somma liquidata in via equitativa dal
Giudice per il ritardato adempimento alle obbligazioni contrattuali decorrenti da gennaio 2024 e sino all'immatricolazione e intestazione dell'auto al sig. con vittoria di onorari e spese di causa”. Pt_1
2) Rigetta tutte le altre domande proposte dall'attore ricorrente sig. Parte_1
3) Dichiara tenuto e condanna l'attore ricorrente sig. ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a Parte_1 rimborsare alla convenuta le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro
12.276,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
Garante per la Privacy .
Così deciso in Torino, in data 20 novembre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
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