Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 16/04/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PAVIA
PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 512/2024 R.G. promossa da
C.F. con il patrocinio dell'Avv. Francescopaolo Ragozini e dell'Avv. Davide Parte_1 C.F._1
Vivenzio
RICORRENTE
contro
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Roberto Maio
RESISTENTE
e contro
Controparte_2
CONTROINTERESSATA
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla posizione economica orizzontale superiore da C/3 a C/45, a far data dall'01.01.2022, in conformità della graduatoria approvata con determinazione n. 475 del 30.12.2022 e pubblicata in pari data con messaggio Hermes n. 4685; CP_
2) di conseguenza, condannare l al pagamento delle differenze retributive in favore dello stesso, a far data dall'01.01.2022, fino al collocamento a riposo, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) condannare l'ente previdenziale alla maggiorazione del trattamento di fine servizio e alla ricostituzione della pensione in godimento in favore del ricorrente, in virtù degli incrementi retributivi;
4) con vittoria di spese di lite, da liquidarsi in favore dell'avv. Francescopaolo Ragozini antistatario.
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via pregiudiziale, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, in favore del giudice amministrativo ovvero, in via preliminare, dichiarare il difetto del contraddittorio nonché, per l'effetto l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio ovvero, comunque, dichiarare l'inammissibilità delle domande ex adverso formulate nonché, in ogni caso, nel merito, rigettare il ricorso e tutte le domande ex adverso proposte perché infondate in fatto e diritto con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre a spese generali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- L'oggetto del giudizio
Il ricorrente, in costanza di rapporto di lavoro subordinato con l ha partecipato alla Parte_1 CP_3 procedura di selezione per la progressione di carriera indetta dall'Istituto con bando del primo dicembre 2022 (doc. allegato sub 1 al ricorso), risultando vincitore alla luce della graduatoria pubblicata il 30 dicembre 2022 (all. 6 al ricorso). A fronte del riesame su istanza di alcuni candidati, è stata pubblicata un'ulteriore graduatoria il 14 aprile 2023, con determinazione n. 128 (all. 7 al ricorso), che ha escluso il ricorrente dalla graduatoria relativa alla progressione verso la posizione economica C5, in ragione del cessato servizio. Invero, il primo aprile 2023, nelle more della procedura di riesame, era stato collocato a riposo. Pt_1
Il ricorrente propone domanda volta ad accertare il proprio diritto all'inquadramento nella posizione economia C/5, con decorrenza dal primo gennaio 2022, in conformità alla graduatoria approvata con determinazione n. 475 del 30 dicembre 2022, con conseguente condanna dell' al pagamento delle differenze retributive CP_3 dal primo gennaio 2022 fino al collocamento a riposo, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché alla maggiorazione del trattamento di fine servizio e alla ricostruzione della pensione in godimento. A tal fine sostiene che:
- la graduatoria utile ai fini dell'individuazione della presenza in servizio, necessaria per l'attribuzione della nuova posizione, è quella approvata dall' con determinazione n. 475 del 30 dicembre CP_3
2022, pubblicata in pari data, con messaggio Hermes n. 0004685;
- le modifiche apportate con la determinazione n. 128 del 14 aprile 2023 adottata dall' CP_3 rappresentano mere correzioni della graduatoria definitiva, a seguito della presentazione di istanze di riesame;
- la circostanza trova conferma nel fatto che solo la graduatoria di cui alla determinazione n. 475 del 30 dicembre 2022 è stata approvata entro il termine del 31 dicembre 2022 previsto dall'art. 2, punto 2.1., n. 2 del CCNI per il personale delle aree A, B e C anno 2020/2021 (all. 4 al ricorso) e dall'art. 6 del bando nazionale;
inoltre, tanto la comunicazione della Segreteria del Direttore Generale del primo novembre 2022, quanto il bando nazionale di selezione, prevedono la decorrenza retroattiva della posizione economica superiore al primo gennaio 2022;
- da ultimo, con riferimento al requisito della permanenza in servizio, non solo il ricorrente risulta inserito utilmente nella graduatoria definitiva approvata il 30 dicembre 2022, bensì fino al primo aprile 2023. La tesi avallata dall' secondo cui la permanenza in servizio dovesse sussistere fino alla data CP_3 della pubblicazione della graduatoria finale del 14 aprile 2023, risulta in contrasto, oltre che con la normativa di riferimento, anche con la funzione corrispettiva, premiale e incentivante che sottende la ratio dei passaggi economici all'interno di ciascuna area professionale. CP_ L' , in via preliminare, eccepisce il difetto di giurisdizione di questo tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, sostenendo che la controversia rientrerebbe nella cognizione del tribunale amministrativo regionale. Nel merito, chiede il rigetto delle domande proposte nel ricorso, contestandone la fondatezza.
- Giurisdizione
In via preliminare, l'ente convenuto ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, qualificando la controversia come vertente sul corretto esercizio del potere della Pubblica Amministrazione e, dunque, di spettanza della giurisdizione del giudice amministrativo. L'eccezione è infondata. Deve, infatti, affermarsi la giurisdizione del giudice adìto, considerando che in materia di pubblico impiego privatizzato l'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2011 attribuisce al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie inerenti ogni fase del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, “ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi”. Invero, per costante approdo della giurisprudenza di legittimità, “l'ambito della giurisdizione amministrativa copre l'intero "iter" attinente al reclutamento, dal suo avvio (generalmente coincidente con la determinazione adottata dall'organo competente di ricorrere alla procedura stessa) sino all'approvazione della graduatoria finale con la proclamazione dei vincitori, la quale pertanto costituisce lo spartiacque del criterio di riparto” (dalla motivazione di Cass. Civ., ordinanza n. 7218/2020, che richiama S.U. Cass. n. 29080/2018). Ebbene, il ricorso che qui ci occupa è volto al riconoscimento del diritto soggettivo del ricorrente alla posizione economica orizzontale superiore, a seguito del superamento della prova selettiva interna indetta il primo dicembre 2022, sicché i provvedimenti di autoregolamentazione dell'amministrazione si configurano quali meri atti presupposti. Sul punto appare opportuno richiamare la già citata ordinanza della Suprema Corte n. 7218/2020, che ha ribadito come debba escludersi l'estensione della riserva di giurisdizione amministrativa “alla fase successiva all'approvazione della graduatoria e, in particolare, alle controversie relative alle pretese di assunzione basate sull'esito del concorso” e ha precisato che “con il superamento di un concorso pubblico e l'approvazione della relativa graduatoria, indipendentemente dalla nomina, si consolida nel patrimonio dell'interessato una situazione giuridica individuale di diritto soggettivo, alla quale vanno riferiti tutti gli atti successivi, sicchè la controversia rimane devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1, in quanto, con l'approvazione della graduatoria, si esaurisce l'ambito riservato al procedimento amministrativo e all'attività autoritativa dell'Amministrazione e subentra una fase in cui i comportamenti della PA vanno ricondotti nell'alveo privatistico, espressione del potere negoziale dell'Amministrazione nella veste di datrice di lavoro, come tali da valutare alla stregua dei principi civilistici in ordine all'inadempimento delle obbligazioni (art. 1218 c.c.), anche secondo i parametri della correttezza e della buona fede”. Ne consegue che la rettifica della graduatoria, in quanto atto di diritto privato del datore di lavoro e non già atto amministrativo, non determina l'insorgenza di interessi legittimi, bensì di diritti soggettivi, devoluti alla giurisdizione di questo tribunale ordinario, in qualità di giudice del lavoro.
- Integrità del contraddittorio.
In secondo luogo, sempre in via preliminare, parte resistente ha eccepito la non integrità del contraddittorio, sul presupposto che la modifica della graduatoria nei termini propugnati dal ricorrente avrebbe prodotto conseguenze dirette nella sfera giuridica di altri candidati. Con ordinanza del 12 novembre 2024 è stato, quindi, assegnato a parte resistente termine fino al 31 dicembre 2024 per depositare i nominativi dei controinteressati, al fine di consentire a parte ricorrente di notificare il ricorso ai predetti, così integrando il contraddittorio. L' ha individuato quale unico soggetto controinteressato la dipendente , alla CP_3 Controparte_4 quale parte ricorrente ha notificato l'atto d'integrazione del contradditorio il 3 febbraio 2025. All'udienza del 27 marzo 2025, verificate la regolarità della notifica e la mancata costituzione, è stata dichiarata la contumacia della controinteressata. L'eccezione deve quindi ritenersi superata, alla luce dell'avvenuta integrazione del contradditorio.
- Il merito della lite: natura definitiva della graduatoria del 30 dicembre 2022 e permanenza in servizio.
Nel merito, la questione sottesa alla decisione che ci occupa attiene alla natura delle graduatorie pubblicate dall' rispettivamente il 30 dicembre 2022 e il 14 aprile 2023 e, in particolare, deve essere valutato CP_3 quale sia la “data di approvazione delle graduatorie” indicata all'art. 6, comma V del CCNI, cui deve farsi riferimento per la verifica del presupposto della permanenza in servizio. Dal momento che l'art. 6, comma 3, dell'accordo stralcio rubricato “Formazione e approvazione delle graduatorie”, sancisce che “Riconosciuta la regolarità del procedimento il Direttore generale approverà le graduatorie di merito che verranno pubblicate dalla Direzione centrale Risorse umane” (doc. 1 allegato al ricorso), occorre stabilire se per graduatoria di merito debba intendersi quella del 30 dicembre 2022 o del 14 aprile 2023. Pare opportuno riportare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., uno stralcio della sentenza del Tribunale di Trento n.35/2025, pronunciata su una fattispecie del tutto analoga a quella che qui occupa e del tutto condivisibile: “In mancanza di disposizioni normative gerarchicamente sovraordinate (la “disciplina delle mansioni”, contenuta nell'art. 52 d.lgs. 165/2001 non considera la questione, mentre il CCNL 9.5.2022 del personale del comparto funzioni centrali triennio 2019-2021, all'art. 18, rinvia ai “contratti integrativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale”) assume rilievo decisivo la portata precettiva delle disposizioni contenute nel già richiamato CCNI 2022 - Accordo a stralcio stipulato dall' con le organizzazioni sindacali in data 27.10.2022 … CP_3
Orbene, l'art. 6 (rubricato “Formazione e approvazione delle graduatorie”) di detto negozio dispone al co. 1: “Il Nucleo di valutazione nazionale formerà, per ciascuna posizione economica, le graduatorie di merito provvisorie”. Nessun'altra successiva disposizione fa riferimento a graduatorie di merito provvisorie. Ne consegue, alla luce di un chiaro criterio logico-giuridico, che le uniche graduatorie di merito provvisorie, che sono previste dal CCNI – Accordo stralcio cit. sono quelle che costituiscono oggetto di “formazione” a cura del Nucleo di valutazione nazionale. Invece alcuna norma contenuta nel CCNI – Accordo stralcio cit. dispone che le graduatorie di merito provvisorie siano oggetto di “approvazione”.” Dunque, la procedura di correzione della graduatoria, nell'eventualità di rinuncia, decadenza o annullamento, come effettivamente verificatasi nel caso di specie, si risolve nella mera sostituzione del lavoratore rinunciante, decaduto o la cui posizione sia stata annullata, con l'avente diritto secondo l'ordine della graduatoria già stilata. Ancora, il tribunale di Trento ha osservato che l'art. 6 citato distingue tra “formazione” e “approvazione” delle graduatorie, che costituiscono, quindi, fasi diverse e distinte. In particolare, da un confronto del primo e del terzo comma dell'art. 6, emerge che mentre nel primo comma viene fatto esplicito riferimento alle “graduatorie di merito provvisorie” (“il Nucleo di valutazione nazionale formerà, per ciascuna posizione economica, le graduatorie di merito provvisorie”), nel terzo comma sono menzionate le sole “graduatorie di merito”, definite come quelle approvate dal Direttore generale e “pubblicate dalla Direzione centrale Risorse umane”, dovendosi quindi dedurre che laddove l'autonomia collettiva ha voluto riferirsi alle graduatorie di merito provvisorie lo ha specificato espressamente. Dal momento che le graduatorie del 30 dicembre 2022 sono state approvate dal Direttore generale e pubblicate nella stessa data con messaggio Hermes n. 4685/2022, le stesse devono intendersi quali graduatorie di merito ex art. 6, comma 3, pertanto definitive. Questa interpretazione, oltre che coerente con il tenore letterale della disposizione in esame, è suffragata dal fatto che, ai sensi dell'art. 6, comma 5 CCNI, la data di approvazione delle graduatorie deve avvenire entro il 31 dicembre 2022, termine certamente non rispettato dalle graduatorie del 14 aprile 2023. A ciò si aggiunge che l'art. 7 dell'accordo a stralcio prevede la possibilità di presentare istanze di riesame entro 30 giorni, concedendo all'Amministrazione un termine di ulteriori 60 giorni per la relativa decisione, così ammettendo che la procedura di progressione di carriera, quanto meno per alcuni lavoratori, si protragga oltre il termine di pubblicazione delle graduatorie, senza che ciò comporti ulteriori ripubblicazioni. Pertanto, è al 30 dicembre 2022, data di approvazione delle graduatorie di cui all'art. 6, comma 5, dell'accordo, che deve operarsi la verifica della permanenza in servizio del ricorrente: tale verifica ha esito positivo, dal momento che - come s'è visto - il rapporto di lavoro tra e l' è cessato il primo Parte_1 CP_3 aprile 2023. Devono, quindi, essere accolte tutte le domande proposte con il ricorso, volte non solo all'accertamento del diritto del ricorrente alla posizione economica superiore a partire dal primo gennaio 2022, ma anche alla condanna di parte resistente a pagare le differenze retributive e per trattamento di fine servizio e a ricostituire la pensione del ricorrente tenendo conto degli incrementi retributivi derivanti da questa decisione. Le spese di lite seguono la soccombenza;
sono liquidate come indicato nel dispositivo, tenendo conto del valore della causa e, quanto all'attività difensiva, del fatto che il contenzioso è ormai “seriale”, come emerge dalla stessa giurisprudenza di merito depositata da entrambe le parti. Questa sentenza è stata redatta con la collaborazione della funzionaria dell' Sara Scolè. Controparte_5
Per questi motivi
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 CP_ depositato il 19 marzo 2024, notificato all' nonché alla controinteressata : Controparte_2
1) accerta il diritto del ricorrente alla posizione economica orizzontale superiore C/5 con decorrenza dal primo gennaio 2022; CP_
2) condanna l a pagare al ricorrente le differenze retributive con decorrenza dal primo gennaio 2022 fino al collocamento a riposo, oltre interessi dai singoli ratei al saldo;
CP_
3) condanna l alla maggiorazione del trattamento di fine servizio in favore del ricorrente in virtù degli incrementi retributivi derivanti da questa decisione;
CP_
4) condanna l alla ricostituzione della pensione in godimento in favore del ricorrente in virtù degli incrementi retributivi derivanti da questa decisione;
CP_
5) condanna l al pagamento delle spese legali del ricorrente, che liquida in € 1.312,00 per compensi e in € 49,00 quale rimborso del contributo unificato, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Francescopaolo Ragozini, dichiaratosi antistatario;
6) si riserva di depositare la sentenza con la motivazione entro sessanta giorni. Deciso all'udienza del 27 marzo 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani