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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 24/11/2025, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 360/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa MA Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa MA AZ Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 360/2024, promossa da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
in proprio e nella qualità di soci e legali rappresentanti della C.F._2 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FELICE Controparte_1 P.IVA_1
PIERRO, elettivamente domiciliati alla GALLERIA MIRENZI n. 11 - SPINAZZOLA, presso il difensore avv. FELICE PIERRO
Appellanti contro
(C.F. ), (C.F. CP_2 C.F._3 CP_3
), (C.F. ), C.F._4 CP_4 C.F._5
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_5 C.F._6 degli avv.ti GIOVANNI RC e LO LI, elettivamente domiciliati alla
VIA ROMA n. 4 –ALTAMURA (BA), presso lo studio dei difensori avv.ti GIOVANNI
RC e LO LI pagina 1 di 8 Appellati nonché
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MADDALENA CP_6 C.F._7
PROGGI, elettivamente domiciliati alla VIA M. VITERBO n. 27, ALTAMURA (BA), presso lo studio del difensore avv. MADDALENA PROGGI
Appellata con la partecipazione del
P.G. presso la Corte di Appello di Bari avverso e per la riforma della sentenza n. 369/2024, pubblicata il 22.02.2024 resa dal Tribunale di Trani nella causa iscritta al R.G. n. 5498/2016.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in prossimità dell'udienza del 28.10.2025, all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
Il P.G. ha concluso per il rigetto del gravame.
Oggetto: querela di falso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione regolarmente notificato, , , e CP_3 CP_4 CP_2 convenivano in giudizio l' Controparte_5 Controparte_1 in persona dei legali rappresentanti p.t., e . Parte_1 Parte_2
Chiedevano al Tribunale di accertare e dichiarare il difetto di autenticità delle sottoscrizioni del contratto di fitto del fondo rustico datato 1.1.2010, nonché di quelle apposte in calce al preliminare di vendita, avente ad oggetto lo stesso bene e in apparenza sottoscritto dagli attori il
19.2.2010.
Chiedevano altresì di dichiarare nulla, inesistente o annullabile la sottoscrizione, adottando ogni provvedimento di legge, all'esito dell'accertamento della falsità, e per l'effetto condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi in altro giudizio, con vittoria di spese di lite. pagina 2 di 8 Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano e , Parte_1 Parte_2 sia in proprio che in qualità di soci e legali rappresentanti dell' . Controparte_1
Eccepivano preliminarmente l'inammissibilità della querela di falso proposta, poiché aveva ad oggetto scritture private non autenticate e anche perchè l'atto di citazione risultava privo dei requisiti normativamente richiesti, tra cui l'indicazione degli elementi di prova.
I convenuti evidenziavano altresì la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di CP_6 quale comproprietaria del fondo e sottoscrittrice dei documenti di cui gli attori avevano
[...] chiesto di accertare la falsità.
Concludevano affinchè, in via preliminare, venisse dichiarata l'inammissibilità e nullità della domanda e, nel merito, per il rigetto delle pretese avanzate dagli attori, con condanna al pagamento delle spese processuali.
All'esito dell'udienza del 18.10.2017, il G.I. disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e del Pubblico Ministero. CP_6
Il Pubblico Ministero dichiarava di intervenire in data 22.1.2018.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio chiedendo di CP_6 dichiarare nulli, inesistenti e annullabili i contratti aventi ad oggetto il fondo, in quanto dalla medesima sottoscritti in luogo dei germani.
Deduceva che la sottoscrizione era avvenuta su richiesta di , il quale – a dire Parte_1 della convenuta- aveva predisposto unilateralmente il contenuto dei contratti, in cambio di un prestito di denaro di cui la aveva necessità. CP_6
Il Tribunale accoglieva la domanda di querela di falso proposta da , , CP_3 CP_4
e e, per l'effetto, dichiarava la falsità delle CP_2 Controparte_5 sottoscrizioni ai nomi , , e apposte CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
a margine ed in calce al contratto di fitto di fondo rustico del 1.1.2010 e al preliminare di vendita del 19.2.2010.
2) Avverso la suddetta sentenza, gli appellanti hanno proposto gravame eccependo, previa sospensione dell'esecutività della sentenza gravata, la violazione dell'art. 221 comma 2 c.p.c. chiedendo la conseguente nullità della querela in difetto degli elementi e delle prove della falsità.
pagina 3 di 8 Hanno altresì lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha condannato gli appellanti al pagamento delle spese di lite sia in favore dei querelanti sia in favore di . CP_6
Si costituivano nel giudizio di appello , , CP_2 CP_3 [...]
chiedendo il rigetto dell'appello con CP_4 Controparte_5 vittoria di spese di lite.
Si costituiva anche invocando il rigetto dell'appello e la conseguente conferma CP_6 della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio.
Il P.G. concludeva per il rigetto dell'appello.
3) Questa Corte, con ordinanza del 10.09.2024 rigettava l'istanza di sospensione ex artt. 283 e
351 c.p.c. e la causa era rimessa in decisione e riservata all'udienza del 28.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
4) Entrambe le parti appellate hanno sollevato eccezioni di inammissibilità sia ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sia ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. va respinta visto che gli odierni appellanti hanno individuato il punto ed il capo della sentenza oggetto dei propri motivi di doglianza enunciando le ragioni in fatto e in diritto sottese alle formulate censure e indicando alla
Corte un progetto alternativo di decisione sebbene a ciò non fossero più tenuti a cagione dei principi sanciti dalle SS.UU. della Suprema Corte (Cass. Sez. U., 13/12/2022, n. 36481, Rv.
666375 - 01).
Va disattesa altresì l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dagli appellati a mente dell'art. 348 bis c.p.c., secondo cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica che l'impugnazione non ha “una ragionevole probabilità” di essere accolta in quanto le deduzioni contenute nell'atto di appello sollecitano, sia pure in modo non molto chiaro, un approfondimento incompatibile con una pronuncia di mero rito.
5) Venendo, nello specifico, alle censure mosse col gravame, la Corte osserva quanto segue.
Con il primo motivo di appello, gli odierni appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità ex art. 221, comma 2, c.p.c. fondata pagina 4 di 8 sull'omessa indicazione da parte degli attori degli elementi e delle prove della falsità oggetto della querela.
A giudizio degli appellanti il Tribunale non avrebbe potuto ritenere sufficiente ai fini della prova della falsità la richiesta di disporre una C.T.U.
L'argomento non è condivisibile.
Il Tribunale ha ritenuto sufficiente la C.T.U. perché nell'atto introduttivo, “gli attori avevano indicato quali scritture comparative i documenti di riconoscimento, peraltro oggetto della consulenza grafologica allegata, ed il mandato con procura speciale in calce all'atto di citazione, nonché chiesto, avendo rappresentato di non essere mai stati in possesso degli originali dei contratti, di ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c. degli originali dei documenti oggetto della querela di falso all'Agenzia delle Entrate ed ai convenuti.”.
Ne deriva che, in disparte ogni considerazione circa la più che dubbia sovrapponibilità al caso di specie delle questioni trattate e a cui fanno riferimento i principi fissati nelle sentenze della
Suprema Corte citate nell'atto di gravame (cfr. atto di appello - Cass. n. 3833/94, Cass. Sez.
Unite 01.02.2022 n. 3086), le doglianze prospettate dagli appellanti sono tutt'altro che condivisibili visto che “Al fine del requisito di ammissibilità della querela di falso principale od incidentale previsto dal secondo comma dell'art. 221 c.p.c. , la richiesta di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, con riserva di formare scritture di comparazione, può ritenersi valida indicazione di prova della falsità” (cfr. Cass. Sez. 3 n. 743 del 15.03.1974). Nel caso di specie le scritture di comparazione erano già state indicate sicché il verdetto a cui è giunto il
Tribunale appare corretto e non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 221, comma 2 c.p.c.
Quanto alla dedotta, necessaria estraneità del querelante rispetto al documento incriminato
(unitamente agli altri elementi elencati nello scarno atto di appello), indicata dagli appellanti quale pre-condizione per far ricorso alla C.T.U. al fine di istruire la proposta querela, essa va intesa nel senso che il querelante non deve avere preso parte alla formazione del documento oggetto di querela. Siffatta estraneità, applicata al caso in esame, implica che i sigg.ri
[...]
, e asseritamente sottoscrittori del CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 documento, non avrebbero potuto contestare una firma da loro apposta il che significa che la asserita estraneità delle persone coinvolte nel falso impone che il querelante, come nella specie, sia diverso da coloro che hanno materialmente realizzato il falso. L'ulteriore pre-requisito pagina 5 di 8 indicato nel gravame, consistente nell'impossibilità di fornire prove specifiche, va inteso nel senso che il querelante non deve essere in grado di fornire prove specifiche che dimostrino la falsità del documento e nel caso di specie il Tribunale nella parte motiva della sentenza impugnata ha chiarito che “” …omissis… i querelanti hanno “…rappresentato di non essere mai stati in possesso degli originali dei contratti…” e hanno quindi chiesto “… di ordinare
l'esibizione ex art. 210 c.p.c. degli originali dei documenti oggetto della querela di falso all'Agenzia delle Entrate ed ai convenuti”. Dunque, tutti i requisiti indicati nell'atto di appello come indispensabili per far ricorso alla C.T.U. in caso di querela di falso sono integrati e le doglianze del gravame vanno pertanto disattese con reiezione del primo motivo di appello.
6) Con il secondo motivo di appello, gli appellanti ritengono erronea la statuizione del Tribunale nella parte in cui, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., ha disposto che le spese di lite fossero poste a carico dei convenuti, appellanti.
Il motivo è infondato.
Con esso gli appellanti lamentano la mancata condanna di al pagamento delle spese CP_6 di lite in loro favore, avendo quest'ultima, per sua stessa ammissione, apposto le firme apocrife.
Lamentano, inoltre, la erronea applicazione del principio di causalità che avrebbe dovuto indurre a ritenere soccombenti gli attori perché, tra le plurime domande da essi proposte, ne è stata accolta una soltanto.
Partendo da quest'ultimo motivo di censura, la Corte rileva la sua infondatezza. La Cassazione, in tema, ha chiarito che “…l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”. (cfr. sentenza n. 32061/2022).
Devono ritenersi pertanto corrette, alla luce dell'arresto giurisprudenziale testè richiamato, le determinazioni del Tribunale in ordine al regolamento delle spese nei confronti degli odierni appellanti -convenuti nel giudizio di primo grado- avendo il Giudice di prime cure tenuto conto pagina 6 di 8 delle domande proposte, delle reciproche conclusioni e del comportamento processuale delle parti, con conseguente condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite dal momento che essi hanno infondatamente resistito alla domanda principale.
L'appello è quindi integralmente respinto.
7) Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nei valori minimi in ragione della estrema semplicità del caso e della natura elementare delle obiezioni mosse all'impugnata sentenza. Viene applicato lo scaglione indeterminabile (complessità bassa), in ossequio alle prescrizioni di cui al D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii. e viene riconosciuta anche la fase istruttoria/di trattazione attesa la pronunzia della Corte sulla sospensiva. Circa l'entità dei compensi dovuti per la difesa di plurime parti appellate, con specifico riferimento agli appellati vittoriosi assistiti dall'avv. Giovanni Moramarco, trattasi di parti aventi identica posizione processuale e che hanno espletato identiche e coincidenti difese;
ad essi si applica pertanto la riduzione di cui all'art. art. 4, comma 4, d.m. 55/14 e le maggiorazioni di cui al co. 21 della medesima norma.
La reiezione integrale del gravame dà inoltre causa ai presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17°, l. 228/12.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, in proprio e nella qualità di soci e legali rappresentanti
[...] Parte_2 della contro , Controparte_1 CP_2 CP_3
, nonché
[...] CP_4 Controparte_5
, avverso la sentenza n. 369/2024, pubblicata il 22.02.2024 resa dal Tribunale CP_6 di Trani nella causa iscritta al R.G. n. 5498/2016, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore di , CP_2 CP_3
, delle spese
[...] CP_4 Controparte_5 processuali che si liquidano per compensi in complessivi € 6.644,68, oltre R.S.G., CAP ed Iva come per legge;
3) condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore di delle spese CP_6 processuali, che si liquidano in complessivi € 4.4996,00 per compenso professionale, oltre
R.S.G., CAP ed Iva come per legge;
4) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti in solido, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dell'art. 13 cit.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025.
Il Presidente
Il consigliere estensore MA MITOLA
MA AZ RT
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367, Rv. 670780 - 02 secondo cui:
<<… a) l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.; b) la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima;
c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14; d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la c.d. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c.; g) sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata.>> (cfr. testualmente da parte motiva sent. cit.). pagina 7 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa MA Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa MA AZ Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 360/2024, promossa da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
in proprio e nella qualità di soci e legali rappresentanti della C.F._2 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FELICE Controparte_1 P.IVA_1
PIERRO, elettivamente domiciliati alla GALLERIA MIRENZI n. 11 - SPINAZZOLA, presso il difensore avv. FELICE PIERRO
Appellanti contro
(C.F. ), (C.F. CP_2 C.F._3 CP_3
), (C.F. ), C.F._4 CP_4 C.F._5
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_5 C.F._6 degli avv.ti GIOVANNI RC e LO LI, elettivamente domiciliati alla
VIA ROMA n. 4 –ALTAMURA (BA), presso lo studio dei difensori avv.ti GIOVANNI
RC e LO LI pagina 1 di 8 Appellati nonché
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MADDALENA CP_6 C.F._7
PROGGI, elettivamente domiciliati alla VIA M. VITERBO n. 27, ALTAMURA (BA), presso lo studio del difensore avv. MADDALENA PROGGI
Appellata con la partecipazione del
P.G. presso la Corte di Appello di Bari avverso e per la riforma della sentenza n. 369/2024, pubblicata il 22.02.2024 resa dal Tribunale di Trani nella causa iscritta al R.G. n. 5498/2016.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in prossimità dell'udienza del 28.10.2025, all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
Il P.G. ha concluso per il rigetto del gravame.
Oggetto: querela di falso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione regolarmente notificato, , , e CP_3 CP_4 CP_2 convenivano in giudizio l' Controparte_5 Controparte_1 in persona dei legali rappresentanti p.t., e . Parte_1 Parte_2
Chiedevano al Tribunale di accertare e dichiarare il difetto di autenticità delle sottoscrizioni del contratto di fitto del fondo rustico datato 1.1.2010, nonché di quelle apposte in calce al preliminare di vendita, avente ad oggetto lo stesso bene e in apparenza sottoscritto dagli attori il
19.2.2010.
Chiedevano altresì di dichiarare nulla, inesistente o annullabile la sottoscrizione, adottando ogni provvedimento di legge, all'esito dell'accertamento della falsità, e per l'effetto condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi in altro giudizio, con vittoria di spese di lite. pagina 2 di 8 Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano e , Parte_1 Parte_2 sia in proprio che in qualità di soci e legali rappresentanti dell' . Controparte_1
Eccepivano preliminarmente l'inammissibilità della querela di falso proposta, poiché aveva ad oggetto scritture private non autenticate e anche perchè l'atto di citazione risultava privo dei requisiti normativamente richiesti, tra cui l'indicazione degli elementi di prova.
I convenuti evidenziavano altresì la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di CP_6 quale comproprietaria del fondo e sottoscrittrice dei documenti di cui gli attori avevano
[...] chiesto di accertare la falsità.
Concludevano affinchè, in via preliminare, venisse dichiarata l'inammissibilità e nullità della domanda e, nel merito, per il rigetto delle pretese avanzate dagli attori, con condanna al pagamento delle spese processuali.
All'esito dell'udienza del 18.10.2017, il G.I. disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e del Pubblico Ministero. CP_6
Il Pubblico Ministero dichiarava di intervenire in data 22.1.2018.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio chiedendo di CP_6 dichiarare nulli, inesistenti e annullabili i contratti aventi ad oggetto il fondo, in quanto dalla medesima sottoscritti in luogo dei germani.
Deduceva che la sottoscrizione era avvenuta su richiesta di , il quale – a dire Parte_1 della convenuta- aveva predisposto unilateralmente il contenuto dei contratti, in cambio di un prestito di denaro di cui la aveva necessità. CP_6
Il Tribunale accoglieva la domanda di querela di falso proposta da , , CP_3 CP_4
e e, per l'effetto, dichiarava la falsità delle CP_2 Controparte_5 sottoscrizioni ai nomi , , e apposte CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
a margine ed in calce al contratto di fitto di fondo rustico del 1.1.2010 e al preliminare di vendita del 19.2.2010.
2) Avverso la suddetta sentenza, gli appellanti hanno proposto gravame eccependo, previa sospensione dell'esecutività della sentenza gravata, la violazione dell'art. 221 comma 2 c.p.c. chiedendo la conseguente nullità della querela in difetto degli elementi e delle prove della falsità.
pagina 3 di 8 Hanno altresì lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha condannato gli appellanti al pagamento delle spese di lite sia in favore dei querelanti sia in favore di . CP_6
Si costituivano nel giudizio di appello , , CP_2 CP_3 [...]
chiedendo il rigetto dell'appello con CP_4 Controparte_5 vittoria di spese di lite.
Si costituiva anche invocando il rigetto dell'appello e la conseguente conferma CP_6 della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio.
Il P.G. concludeva per il rigetto dell'appello.
3) Questa Corte, con ordinanza del 10.09.2024 rigettava l'istanza di sospensione ex artt. 283 e
351 c.p.c. e la causa era rimessa in decisione e riservata all'udienza del 28.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
4) Entrambe le parti appellate hanno sollevato eccezioni di inammissibilità sia ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sia ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. va respinta visto che gli odierni appellanti hanno individuato il punto ed il capo della sentenza oggetto dei propri motivi di doglianza enunciando le ragioni in fatto e in diritto sottese alle formulate censure e indicando alla
Corte un progetto alternativo di decisione sebbene a ciò non fossero più tenuti a cagione dei principi sanciti dalle SS.UU. della Suprema Corte (Cass. Sez. U., 13/12/2022, n. 36481, Rv.
666375 - 01).
Va disattesa altresì l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dagli appellati a mente dell'art. 348 bis c.p.c., secondo cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica che l'impugnazione non ha “una ragionevole probabilità” di essere accolta in quanto le deduzioni contenute nell'atto di appello sollecitano, sia pure in modo non molto chiaro, un approfondimento incompatibile con una pronuncia di mero rito.
5) Venendo, nello specifico, alle censure mosse col gravame, la Corte osserva quanto segue.
Con il primo motivo di appello, gli odierni appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità ex art. 221, comma 2, c.p.c. fondata pagina 4 di 8 sull'omessa indicazione da parte degli attori degli elementi e delle prove della falsità oggetto della querela.
A giudizio degli appellanti il Tribunale non avrebbe potuto ritenere sufficiente ai fini della prova della falsità la richiesta di disporre una C.T.U.
L'argomento non è condivisibile.
Il Tribunale ha ritenuto sufficiente la C.T.U. perché nell'atto introduttivo, “gli attori avevano indicato quali scritture comparative i documenti di riconoscimento, peraltro oggetto della consulenza grafologica allegata, ed il mandato con procura speciale in calce all'atto di citazione, nonché chiesto, avendo rappresentato di non essere mai stati in possesso degli originali dei contratti, di ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c. degli originali dei documenti oggetto della querela di falso all'Agenzia delle Entrate ed ai convenuti.”.
Ne deriva che, in disparte ogni considerazione circa la più che dubbia sovrapponibilità al caso di specie delle questioni trattate e a cui fanno riferimento i principi fissati nelle sentenze della
Suprema Corte citate nell'atto di gravame (cfr. atto di appello - Cass. n. 3833/94, Cass. Sez.
Unite 01.02.2022 n. 3086), le doglianze prospettate dagli appellanti sono tutt'altro che condivisibili visto che “Al fine del requisito di ammissibilità della querela di falso principale od incidentale previsto dal secondo comma dell'art. 221 c.p.c. , la richiesta di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, con riserva di formare scritture di comparazione, può ritenersi valida indicazione di prova della falsità” (cfr. Cass. Sez. 3 n. 743 del 15.03.1974). Nel caso di specie le scritture di comparazione erano già state indicate sicché il verdetto a cui è giunto il
Tribunale appare corretto e non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 221, comma 2 c.p.c.
Quanto alla dedotta, necessaria estraneità del querelante rispetto al documento incriminato
(unitamente agli altri elementi elencati nello scarno atto di appello), indicata dagli appellanti quale pre-condizione per far ricorso alla C.T.U. al fine di istruire la proposta querela, essa va intesa nel senso che il querelante non deve avere preso parte alla formazione del documento oggetto di querela. Siffatta estraneità, applicata al caso in esame, implica che i sigg.ri
[...]
, e asseritamente sottoscrittori del CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 documento, non avrebbero potuto contestare una firma da loro apposta il che significa che la asserita estraneità delle persone coinvolte nel falso impone che il querelante, come nella specie, sia diverso da coloro che hanno materialmente realizzato il falso. L'ulteriore pre-requisito pagina 5 di 8 indicato nel gravame, consistente nell'impossibilità di fornire prove specifiche, va inteso nel senso che il querelante non deve essere in grado di fornire prove specifiche che dimostrino la falsità del documento e nel caso di specie il Tribunale nella parte motiva della sentenza impugnata ha chiarito che “” …omissis… i querelanti hanno “…rappresentato di non essere mai stati in possesso degli originali dei contratti…” e hanno quindi chiesto “… di ordinare
l'esibizione ex art. 210 c.p.c. degli originali dei documenti oggetto della querela di falso all'Agenzia delle Entrate ed ai convenuti”. Dunque, tutti i requisiti indicati nell'atto di appello come indispensabili per far ricorso alla C.T.U. in caso di querela di falso sono integrati e le doglianze del gravame vanno pertanto disattese con reiezione del primo motivo di appello.
6) Con il secondo motivo di appello, gli appellanti ritengono erronea la statuizione del Tribunale nella parte in cui, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., ha disposto che le spese di lite fossero poste a carico dei convenuti, appellanti.
Il motivo è infondato.
Con esso gli appellanti lamentano la mancata condanna di al pagamento delle spese CP_6 di lite in loro favore, avendo quest'ultima, per sua stessa ammissione, apposto le firme apocrife.
Lamentano, inoltre, la erronea applicazione del principio di causalità che avrebbe dovuto indurre a ritenere soccombenti gli attori perché, tra le plurime domande da essi proposte, ne è stata accolta una soltanto.
Partendo da quest'ultimo motivo di censura, la Corte rileva la sua infondatezza. La Cassazione, in tema, ha chiarito che “…l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”. (cfr. sentenza n. 32061/2022).
Devono ritenersi pertanto corrette, alla luce dell'arresto giurisprudenziale testè richiamato, le determinazioni del Tribunale in ordine al regolamento delle spese nei confronti degli odierni appellanti -convenuti nel giudizio di primo grado- avendo il Giudice di prime cure tenuto conto pagina 6 di 8 delle domande proposte, delle reciproche conclusioni e del comportamento processuale delle parti, con conseguente condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite dal momento che essi hanno infondatamente resistito alla domanda principale.
L'appello è quindi integralmente respinto.
7) Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nei valori minimi in ragione della estrema semplicità del caso e della natura elementare delle obiezioni mosse all'impugnata sentenza. Viene applicato lo scaglione indeterminabile (complessità bassa), in ossequio alle prescrizioni di cui al D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii. e viene riconosciuta anche la fase istruttoria/di trattazione attesa la pronunzia della Corte sulla sospensiva. Circa l'entità dei compensi dovuti per la difesa di plurime parti appellate, con specifico riferimento agli appellati vittoriosi assistiti dall'avv. Giovanni Moramarco, trattasi di parti aventi identica posizione processuale e che hanno espletato identiche e coincidenti difese;
ad essi si applica pertanto la riduzione di cui all'art. art. 4, comma 4, d.m. 55/14 e le maggiorazioni di cui al co. 21 della medesima norma.
La reiezione integrale del gravame dà inoltre causa ai presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17°, l. 228/12.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, in proprio e nella qualità di soci e legali rappresentanti
[...] Parte_2 della contro , Controparte_1 CP_2 CP_3
, nonché
[...] CP_4 Controparte_5
, avverso la sentenza n. 369/2024, pubblicata il 22.02.2024 resa dal Tribunale CP_6 di Trani nella causa iscritta al R.G. n. 5498/2016, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore di , CP_2 CP_3
, delle spese
[...] CP_4 Controparte_5 processuali che si liquidano per compensi in complessivi € 6.644,68, oltre R.S.G., CAP ed Iva come per legge;
3) condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore di delle spese CP_6 processuali, che si liquidano in complessivi € 4.4996,00 per compenso professionale, oltre
R.S.G., CAP ed Iva come per legge;
4) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti in solido, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dell'art. 13 cit.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025.
Il Presidente
Il consigliere estensore MA MITOLA
MA AZ RT
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367, Rv. 670780 - 02 secondo cui:
<<… a) l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.; b) la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima;
c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14; d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la c.d. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c.; g) sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata.>> (cfr. testualmente da parte motiva sent. cit.). pagina 7 di 8