Sentenza 10 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 10/02/2021, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/02/2021
N. 00190/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01180/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1180 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Beatrice Rigotti, Enrico Varali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno--OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per la declaratoria di illegittimità del
silenzio serbato dalla Questura sull'istanza presentata dal ricorrente in data 12 febbraio 2019, volta ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso per lavoro subordinato;
e la condanna dell’Amministrazione ad adottare un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto l’art.117 del c.p.a.;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, proposto ex art.117 del c.p.a., il ricorrente ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalla -OMISSIS- sull’istanza da lui presentata in data 12 febbraio 2019 volta a ottenere la conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso per lavoro subordinato, nonché la declaratoria dell’obbligo della Questura di provvedere mediante l’adozione di un provvedimento espresso conclusivo del procedimento, rappresentando che: la Questura gli aveva comunicato il preavviso di diniego in data 30 luglio 2019, in relazione al quale il ricorrente aveva prodotto memoria difensiva e documentazione in data 8 novembre 2019; il ricorrente aveva presentato alla Questura istanza di sollecito alla conclusione del procedimento, producendo ulteriore documentazione relativa alla situazione lavorativa, con pec del 3 aprile 2020; con pec del 21 maggio 2020, aveva integrato la documentazione relativa alla situazione alloggiativa in risposta alla comunicazione della Questura dell’8 aprile 2020 e aveva prodotto ulteriore documentazione reddituale, insistendo per il rilascio del permesso di soggiorno; con pec del 7 settembre 2020 aveva sollecitato ancora la definizione della pratica ma la Questura era rimasta inerte, non adottando la determinazione finale espressa, pur essendo scaduto il termine di cui all’art.5, comma 9, del d.lgs. n. 286 del 1998.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, depositando in giudizio il provvedimento conclusivo del procedimento, adottato il 15 gennaio 2021, con cui la Questura ha espressamente rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato richiesto dal ricorrente, e chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione al presente giudizio sul silenzio, in quanto superato dalla intervenuta decisione espressa.
Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2021, non essendo stata formulata richiesta di discussione orale dalle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione ex art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137.
Considerato che risulta dagli atti che la Questura ha riscontrato l’istanza del ricorrente con un provvedimento espresso del 15 gennaio 2021, sia pure di diniego, il ricorso proposto dal ricorrente contro il silenzio va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, essendo cessata la situazione di inerzia oggetto di contestazione in sede del presente ricorso, proposto ex art.117 c.p.a., mentre l’interesse del ricorrente si sposta sul provvedimento espresso di diniego oppostogli dalla Questura, che potrà essere oggetto di apposita azione di annullamento (cfr. Tar Veneto, sent. n. 921 del 2018; Tar Veneto, sent.n.577 del 2018).
Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dell’Amministrazione, essendosi la Questura determinata in via espressa solo dopo la proposizione del ricorso avverso il silenzio e quando era già decorso il termine per provvedere di 60 giorni previsto dall’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286 del 1998, tenendo comunque conto del momento in cui il ricorrente ha provveduto ad integrare, da ultimo, in data 21 maggio 2020, la documentazione a supporto dell’istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna l’Amministrazione intimata a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.