Sentenza 10 maggio 1984
Massime • 1
L'irreversibile destinazione alla realizzazione di un'opera pubblica di un fondo illegittimamente occupato dalla pubblica amministrazione comporta l'Estinzione del diritto di proprietà del privato e la contestuale acquisizione a titolo originario della proprietà da parte dell'ente pubblico, determinandosi tale effetto nel momento stesso in cui si attua la radicale trasformazione del fondo, se intervenuta durante l'occupazione illegittima di esso, ovvero, se già verificatasi nel periodo di occupazione legittima, al momento di scadenza di quest'ultima senza che nel frattempo sia intervenuto un provvedimento ablatorio che abbia trasferito la proprietà all'ente occupante. Nello stesso momento, derivando la perdita definitiva del diritto di proprietà del privato da un fatto illecito della pubblica amministrazione, sorge il diritto del medesimo al risarcimento dei danni in misura corrispondente al valore del fondo, rimanendo irrilevante, sia ai fini dell'assetto proprietario sia ai fini della responsabilità da illecito, un decreto di espropriazione per pubblica utilità intervenuto successivamente a quel momento. ( Conf 7022/83, mass n 431656; ( Conf 6919/83, mass n 431579; ( Conf 6432/83, mass n 431168; ( Conf 6063/83, mass n 430869; ( Conf 4767/83, mass n 429653; ( Conf 1754/83, mass n 426547; ( Conf 1464/83, mass n 426292).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/05/1984, n. 2854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2854 |
| Data del deposito : | 10 maggio 1984 |
Testo completo
L'irreversibile destinazione alla realizzazione di un'opera pubblica di un fondo illegittimamente occupato dalla pubblica amministrazione comporta l'Estinzione del diritto di proprietà del privato e la contestuale acquisizione a titolo originario della proprietà da parte dell'ente pubblico, determinandosi tale effetto nel momento stesso in cui si attua la radicale trasformazione del fondo, se intervenuta durante l'occupazione illegittima di esso, ovvero, se già verificatasi nel periodo di occupazione legittima, al momento di scadenza di quest'ultima senza che nel frattempo sia intervenuto un provvedimento ablatorio che abbia trasferito la proprietà all'ente occupante. Nello stesso momento, derivando la perdita definitiva del diritto di proprietà del privato da un fatto illecito della pubblica amministrazione, sorge il diritto del medesimo al risarcimento dei danni in misura corrispondente al valore del fondo, rimanendo irrilevante, sia ai fini dell'assetto proprietario sia ai fini della responsabilità da illecito, un decreto di espropriazione per pubblica utilità intervenuto successivamente a quel momento. ( Conf 7022/83, mass n 431656; ( Conf 6919/83, mass n 431579; ( Conf 6432/83, mass n 431168; ( Conf 6063/83, mass n 430869; ( Conf 4767/83, mass n 429653; ( Conf 1754/83, mass n 426547; ( Conf 1464/83, mass n 426292).*