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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/07/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE RG. N. 215/2020 Verbale di udienza del giorno 22 luglio 2025 Il Giudice Onorario dott.ssa Maila Casale all'esito dell'udienza cartolare del 22 luglio 2025 vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte attrice con Parte_1 cui nel riportarsi alle difese in atti così conclude: “richiama integralmente quanto dedotto nella memoria conclusiva ed insiste per l'accoglimento delle svolte conclusioni anche istruttorie.” vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte convenuta
[...] con cui nel riportarsi alle difese in atti così conclude: “Voglia l'Ill.mo Controparte_1
Tribunale adito, contrariis rejectis, rigettare tutte le domande proposte dalla Signora
con atto di citazione notificato a mezzo pec il 10/01/2020 in quanto Parte_1 infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi di causa, rimborso forfetario, oltre oneri fiscali e previdenziali”, da liquidarsi ai medi in base al valore della causa.” DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale. Il Giudice Onorario Dott.ssa Maila Casale REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE – in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maila Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 22 luglio 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 215 R.G. dell'anno 2020 avente ad oggetto vertente
TRA
, codice fiscale rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa giusta mandato in atti dall'avv. Riccardo Bistolfi, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata elegge domicilio Email_1
ATTORE
E codice fiscale e Partita Iva n. Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore il Presidente dott. P.IVA_1
, rappresentata e difesa giusta mandato in atti dall'Avv. Andrea Fioretti ed CP_2
elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma, alla via Lungotevere Arnaldo da
Brescia n. 9.
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta.
Preliminarmente si evidenzia che la scrivente è subentrata in sostituzione del precedente Giudicante nella trattazione della presente vertenza.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli art. 132 n.4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli art. 45 e 53 della L. 69/2009.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice ha convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la premettendo in fatto di aver Controparte_1
stipulato in data 21.12.2001 un contratto di mutuo fondiario di euro 51.645,69 da rimborsarsi in vent'anni attraverso un piano di ammortamento alla francese che prevedeva il versamento di 40 rate semestrali a decorrere dal 1° luglio 2002 comprensive di capitale, spese ed interessi ed estinto anticipatamente in data 20 giugno
2016 ed un contratto di mutuo chirografario sottoscritto in data 12 ottobre 2010 ed estinto anticipatamente in data 02.09.2016, per un importo di euro 18.000 da rimborsarsi in 10 anni attraverso un piano di ammortamento alla francese che prevedeva il versamento di 120 rate mensili di importo pari ad euro 249,91, comprensive di capitale, spese ed interessi.
In relazione ai predetti contratti l'istante ha dedotto la nullità parziale degli stessi per effetto dell'applicazione di un piano di ammortamento alla francese col regime finanziario della capitalizzazione composta, per indeterminatezza del meccanismo di capitalizzazione e con particolare riferimento al mutuo chirografario l'usurarietà dei tassi per effetto di costi occulti.
Parte attrice ha, dunque, chiesto accertarsi e dichiararsi l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese nonché la nullità ex art 1419 c.c., secondo comma, per indeterminatezza della clausola relativa alla pattuizione del saggio di interesse contenuta in entrambi i mutui per cui è causa nonché accertarsi e dichiararsi la nullità ex art 125 bis TUB della clausola relativa alla comunicazione del TAEG contenuto nel contratto di finanziamento chirografario stipulato in data 12.10.2010 e per l'effetto rideterminare il piano di ammortamento conteggiato con l'applicazione del tasso legale sostitutivo ai sensi dell'art. 117 TUB, nonché condannare la banca alla restituzione di quanto illegittimamente percepito.
La costituendosi in giudizio ha chiesto rigettarsi la domanda in Controparte_3
quanto infondata in punto di fatto e di diritto.
Esperito il procedimento di mediazione obbligatoria, assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e depositate le memorie istruttorie, il Giudice precedentemente assegnatario ritenuta la causa matura per la decisione, stante la superfluità ai fini del decidere della richiesta CTU contabile ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Infine, la Scrivente, subentrata sul ruolo a far data dal 31.03.2025, ha rinviato la causa per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza nella quale la causa viene decisa.
DIRITTO
Sul petitum e sulla causa petendi
Trattasi nella specie di azione di accertamento negativo del credito finalizzata alla ripetizione di importi (asseritamente) indebiti.
Ebbene, secondo pacifica giurisprudenza, nelle azioni di ripetizione d'indebito, in cui viene lamentata la nullità delle condizioni contrattuali, l'onere di allegare e provare le relative circostanze che una parte adduce a sostegno della nullità incombe sulla parte che tale domanda ha proposto.
Nel caso di cui ci si occupa parte attrice ha chiesto accertarsi e dichiararsi la nullità parziale di due rapporti e più precisamente il contratto di mutuo ipotecario - stipulato per atto pubblico notar Dott. con il quale è stato concesso un mutuo di Persona_1
€ 51.645,69, assistito da garanzia ipotecaria, della durata di anni 20, da rimborsare in n. 40 rate semestrali, a decorrere dal 01/07/2002, al tasso corrispettivo convenuto del
6,450% ed il contratto di finanziamento chirografario di € 18.000,00, concluso il
12/10/2010, della durata di 10 anni, da rimborsarsi in 120 rate mensili di € 249,91 al tasso nominale fisso del 9,250%.
La doglianza principale sollevata dall'istante in relazione ad entrambi i contratti di cui
è causa ha ad oggetto l'asserita illegittimità del piano di ammortamento alla francese col regime finanziario della capitalizzazione composta per indeterminatezza del meccanismo di capitalizzazione.
Con riferimento ai dedotti profili di indeterminatezza delle condizioni contrattuali si reputa che entrambi i contratti rechino con sufficiente precisione tutte le condizioni economiche del suddetto finanziamento.
Erroneamente parte attrice ha dedotto che dal contratto di muto fondiario e dal piano di ammortamento allegato si evincerebbe chiaramente che il tasso di interesse effettivamente applicato al mutuo fondiario di cui è causa sarebbe del 6,553%, quindi diverso e superiore rispetto a quello convenuto in contratto del 6,450%.
In primo luogo, si osserva che tale censura è incentrata su allegazioni del tutto scarne, inidonee a fornire in punto di fatto gli elementi necessari dai quali desumere la lamentata difformità, attesa, peraltro, l'assenza di specifiche indicazioni in ordine al criterio di calcolo in base al quale la parte attrice sarebbe pervenuta alla percentuale del 6,553%.
Inoltre, parte attrice lamenta la mancata “indicazione dell'algoritmo di calcolo” che
“non consentirebbe di calcolare l'ammontare degli interessi” sul presupposto che il
“regolamento contrattuale viene sviluppato con il sistema “alla francese” senza ulteriore specificazione”. Orbene anche tale censura risulta priva di pregio in quanto all'art. 6, lettera a) del mutuo fondiario (cfr. doc. 1 fascicolo attrice) è previsto che
“l'ammortamento (…) avverrà mediante pagamento di rate semestrali costanti al tasso del 6,45% annuo (3,225% effettivo semestrale)…”
Dunque, alcuna indeterminatezza contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, può essere riscontrata sul punto.
Con riferimento, invece, all'applicazione del TAEG (del 9,723%) superiore a quello indicato (del 9,250%) nel contratto di mutuo chirografario con conseguente nullità della relativa clausola ai sensi dell'art. 125 bis T.U.B, si rappresenta anche in tal caso la genericità della censura, mancando infatti specifiche indicazioni in ordine al criterio di calcolo in base al quale la parte attrice sarebbe pervenuta alla percentuale del
9,723%, né a tale carenza di allegazione potrebbe sopperirsi con la richiesta CTU la quale è stata legittimamente negata in quanto, avendo la funzione di offrire al giudice l'ausilio delle specifiche conoscenze tecnico scientifiche che si rendono necessarie al fine del decidere, presuppone che siano stati forniti dalle parti interessate concreti elementi a sostegno delle rispettive richieste e non può essere utilizzata per compiere indagini esplorative dirette a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove (cfr. Cass. n. 30218/2017, Cass. 3130/2011, Cass. 3191/2006).
In ogni caso, per mera completezza espositiva si evidenzia che per il caso del credito al consumo, l'art. 125-bis, comma 6 TUB prevede che laddove il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati) sono da considerarsi nulle.
Ma deve ritenersi che la omessa indicazione o la eventuale mera erroneità della indicazione dell'ISC/TAEG non determinino nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito.
A ben vedere si tratta di una violazione che al più afferisce agli obblighi informativi: la violazione dell'obbligo pubblicitario perpetrata dalla Banca mediante l'erronea o omessa quantificazione dell non è suscettibile di determinare alcuna Pt_2
invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), ma può configurarsi unicamente come illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità contrattuale della Banca (Trib. Milano sent. 10832 del 2017).
Anche il Tribunale di Roma, nella sentenza del 19.4.2017 ha argomentato che l non rappresenti una specifica condizione economica da applicare al Pt_2
contratto di finanziamento, ma svolga unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione dell'ISC/TAEG, quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma 6 TUB. In tal senso anche Trib. Monza 23 febbraio 2018 n. 550: “l'ISC/TAEG non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi;
pertanto, l'erronea indicazione dello stesso, non comportando di per sé una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, non determina alcuna nullità contrattuale” (nel medesimo senso anche Tribunale di Roma, 5 marzo 2020, n. 4835.
Discorso diverso è a farsi poi su quale potrebbe essere il danno derivante da tale violazione. Al più potrebbe escludersi l'aggravio dei costi “imposti” al cliente e Part derivante dalla contestata (e in ipotesi non accertata) difformità tra l e il TAEG.
In ogni caso, supera ogni questione il difetto di una espressa domanda risarcitoria ricollegata alla violazione specifica degli obblighi informativi, essendo stata sul punto specificamente richiesta come conseguenza la nullità della clausola degli interessi.
Ne può dirsi che la discordanza tra tasso applicato e tasso pattuito in entrambi i contratti incida sul piano di rimborso previsto in contratto.
L'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile - come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d.
"all'italiana" in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo - ma non prevede che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi.
Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito.
È, perciò, anche solo astrattamente non ipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi.
Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo "alla francese" la capitalizzazione avviene in regime "composto" che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento "alla francese" standard e nella dinamica fisiologica del rapporto).
Se ne ha conferma nella giurisprudenza di legittimità: "nessuna contraddizione ... può essere ravvisata fra l'utilizzo (da parte del giudice di merito) dell'aggettivo
"composto", da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata "è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude
l'anatocismo"" (Cass. n. 34677/2022); "la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato" (Cass. n. 27823/2023 in materia fiscale).
Tra gli studiosi della matematica applicata è acquisito che il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo (ciò si verifica, ad esempio, nei mutui di denaro ove la remunerazione del capitale sia periodica, essendo i frutti acquisiti dal mutuante non tutti alla fine dell'operazione ma periodicamente, o quando si deve quantificare l'importo al tempo presente corrispondente alla somma dei valori attuali di tutte le rate future della rendita vitalizia in caso di riscatto, ex art. 1866 c.c.). In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed
è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale.
Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597, 17187 e 34889/2023, n. 39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto (l'obbligo di indicare l'ISC/TAEG fu esteso ai mutui nel 2003 con le "Istruzioni di vigilanza per le banche in tema di trasparenza" adottate dalla Banca d'Italia il 25 luglio 2003, attuative della delibera CICR del 4 marzo
2003; disposizioni specifiche al riguardo sono presenti nella legislazione più recente: nell'art. 121, commi 1, lett. m, e 3, T.u.b. in tema di "credito ai consumatori" e negli artt. 120-quinquies, comma 1, lett. m, e 3; 120-octies, comma 2, lett. e, e 120-decies, comma 3, T.u.b. in tema di "credito immobiliare ai consumatori").
In conclusione, sul punto, deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario della modalità di ammortamento c.d. "alla francese" e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale (cfr. motivazione SSUU n. 15130/2024).
La seconda questione posta dall'attrice è quella per cui l'incidenza di tale mancanza di trasparenza delle condizioni contrattuali (Titolo VI del T.u.b.), costituisca un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale
(TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto, di cui il cliente avrebbe dovuto essere informato, con conseguente nullità parziale della relativa clausola contrattuale per violazione dell'art. 117, comma 4, T.u.b e che siffatto costo occulto comporti il superamento del tasso soglia usurario.
Prescindendo dal caso in cui l'istituto di credito abbia espressamente pubblicizzato la concessione di finanziamenti con piani di ammortamento diversi da quello praticato
(art. 117, comma 6, ultima parte, T.u.b.), che è evenienza non dedotta della specie, la verifica è negativa.
Come motivato al riguardo sempre dalle SSUU n. 15130/2024, la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento "alla francese" sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento "all'italiana" si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Con ordinanza n. 7382 del 19.03.2025, la
Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione ha chiarito che “i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite (sentenza n.15130 del 29.05.2024, n.d.r.) a proposito di mutui a tasso fisso valgono senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile”.
Come si è detto, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante
(inizialmente calmierata) e non decrescente.
Un piano di rimborso come quello controverso nel giudizio di merito contiene, come s'è detto, in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata dei prestiti, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi. Ciò è conforme alle disposizioni della Banca d'Italia ratione temporis vigenti che impongono agli istituti di credito di fornire l'informativa precontrattuale ai clienti mediante riepilogo puntuale delle somme dovute alle varie scadenze tramite un piano redatto in modo chiaro e comprensibile che indichi la periodicità e composizione delle rate.
Risulta, in tal modo, soddisfatta la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso e dunque soddisfatta la condizione di determinatezza e/o determinabilità delle condizioni economiche del prestito;
non vi è alcun “costo occulto” e dunque alcun superamento, per effetto dello stesso, del tasso soglia usurario, come prospettato dagli opponenti.
Da ultimo deve ritenersi infondata, in quanto non provata l'asserita usurarietà degli interessi applicati dalla banca al contratto di mutuo chirografario lamentata da parte attrice in sede di I memoria ex art. 183 VI.
Invero, vaghe risultano le doglianze in punto di usura non essendo stato precisato alcunché con riferimento al criterio di calcolo, alla formula adoperata, alla clausola negoziale, al tasso corrispettivo in concreto applicato, alla misura del T.E.G.M. nel periodo considerato con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.
Per costante giurisprudenza, infatti, “in tema di oneri di allegazione e prova la deduzione in ordine alla usurarietà degli interessi deve avvenire attraverso
l'indicazione specifica dei tassi superiori alla soglia, con applicazione delle formule e metodologie di calcolo utilizzate per il rilievo del TEGM dalla Banca D'Italia” (vedi
Cassazione civile Sezioni Unite, 20/06/2018, n.16303; Cass. Sezioni Unite 18 settembre 2020, n. 19597; Cass. Civ. Sent. N. 35121/2022).
Nel caso di specie, nulla di tutto ciò è stato allegato, con la conseguenza che la richiesta
CTU contabile avrebbe avuto, finalità esclusivamente esplorative e suppletive del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore.
In definitiva, alla luce delle argomentazioni esposte in premessa la domanda proposta va rigettata. Quanto alle spese di lite, le stesse liquidate come in dispositivo secondo i parametri del d. m. 147/2022, seguono la soccombenza dell'attrice, valutati il valore della lite e le fasi effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico,
Dr.ssa Maila Casale, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 215/2020 del R.G.A.C. ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1.RIGETTA la domanda;
2.CONDANNA parte ATTRICE al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore della società attrice in euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in data 22/07/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Maila Casale