TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/12/2025, n. 3782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3782 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2167/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente Dott. Gennari Giuseppe Giudice rel. est. Dott.ssa Maderna Valentina Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18 febbraio 2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Veronica Ceper presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Chiara Talamone presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Medole (MN) il 21/08/2022 (Anno 2022, Numero 4, Parte II, Serie A, Ufficio 1) In separazione dei beni.
Separati consensualmente con sentenza n. 1536/2025 emessa in data 19/03/2025 e pubblicata in data 18/04/2025 (passata in giudicato) nell'ambito del presente procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c. pagina 1 di 4 FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18 febbraio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) La casa coniugale, sita a Milano in via Gino Severini 6, è di proprietà esclusiva della SI
che vi continuerà a vivere. Pt_1
2) Il signor ha lasciato l'abitazione coniugale in data 1° agosto 2024, in accordo con la Pt_2 moglie, e ha già provveduto al cambio di residenza;
3) Previo accertamento dello stato dei luoghi e delle condizioni dei beni e degli arredi, svoltosi in data 24 settembre 2024 con l'assistenza dei rispettivi legali, il signor ha provveduto in Pt_2 data 15 e 16 ottobre 2024 al prelievo e trasporto presso la propria nuova abitazione, oltre che dei restanti effetti personali, dei beni di seguito dettagliati:
- macchina da caffè la ON
- affettatrice RK
- macchina sottovuoto
- calici e decanter IE
- portabottiglie showine
- macchinario controllo temperatura
- nebux nebulizzatore condensa
- netatmo misuratore di temperatura, umidità e rumore
- cantina vino Winecave
- manifesto NE PP con cornice
- boiserie costituita da Armadio, Libreria, Sedia, scrivania e divano Chesterfield
- 5 sedie TE
- tavolo sala da pranzo
- vini di proprietà del signor e la metà dei vini comuni, così come identificati in Pt_2 occasione del sopralluogo presso l'abitazione. (doc. 5) Gli interventi strutturali necessari ai fini del trasloco di alcuni dei beni citati hanno avuto luogo nelle giornate già identificate del 15 e 16 ottobre 2024 e si sono svolti alla presenza della SI
e di persona di sua fiducia. Pt_1
Il signor potrà recuperare i vinili di propria proprietà rimasti presso l'abitazione della Pt_2 SI entro tre mesi dall'emissione della sentenza di divorzio. Pt_1
Tutti i costi di prelievo, lavori strutturali e trasloco sono a carico del signor . Pt_2
Quest'ultimo si impegna a garantire il completo ripristino dello stato dei luoghi, tramite versamento alla SI della somma a tal fine necessaria, oggetto di preventivo per Pt_1 minimo € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) più IVA, il cui ammontare effettivo è stato confermato in € 450,00 complessivi. Il rimborso da parte del signor alla SI Pt_2 Pt_1 avverrà al momento della pubblicazione della sentenza di divorzio, come espressamente sancito al punto 7 del presente accordo. I costi di imbiancatura restano a carico della SI . Pt_1
pagina 2 di 4 4) Qualsivoglia danno strutturale e/o ai beni dell'abitazione cagionato dai lavori svolti dal Signor
al fine di prelevare dall'abitazione i beni di cui al punto precedente sarà a carico dello Pt_2 stesso.
5) I coniugi concordano che le spese condominiali (e i relativi conguagli), per utenze (luce, gas, internet, tari, ecc..) e pulizie della casa coniugale riferibili al periodo da gennaio a luglio 2024, compresi, dunque di totali 7 mensilità, siano integralmente a carico del signor per un Pt_2 importo complessivo pari ad € 900,00 (novecento/00) che il signor ha versato alla Pt_2 SI al momento dell'emissione della sentenza di separazione come dettagliato al Pt_1 punto 7 del presente accordo.
Tutte le spese precedenti sono già state saldate in accordo dai coniugi. 6) I coniugi in sede di separazione hanno già convenuto di impegnarsi all'estinzione del conto corrente di cui sono cointestatari (n. Iban [...] presso Banca Ifis) entro il 28 febbraio 2025, con suddivisione al 50% di eventuali spese di estinzione del rapporto. Il conto permaneva in essere in attesa del cambio di domiciliazione di un'ultima residua utenza, alimentato unicamente da parte della SI . Pt_1
7) A titolo di tacitazione di qualsivoglia posizione di reciproco debito/credito, ivi compreso qualsivoglia pretesa restitutoria/risarcitoria riguardante all'abitazione coniugale (es. ristrutturazione, arredi, utenze, spese condominiali, …), i coniugi concordano che:
a. la SI verserà al signor , oltre alla somma pari ad € 3.000,00 (tremila/00) Pt_1 Pt_2 da corrispondersi al momento dell'emissione della sentenza di separazione, le ulteriori somme pari ad € 3.000,00 (tremila/00) all'emissione della sentenza di divorzio ed € 4.000,00 (quattromila/00) decorsi 6 mesi dall'emissione della sentenza di divorzio.
b. Il signor tratterrà a proprio favore la somma pari ad € 5.849,27 investita dalla SI Pt_2
presso la società Oeno Group. Pt_1
c. Il signor verserà alla SI , oltre alla somma pari ad € 900,00 Pt_2 Pt_1
(novecento/00) da corrispondersi al momento dell'emissione della sentenza di separazione, un'ulteriore somma al momento dell'emissione della sentenza di divorzio a titolo di rimborso del costo di ripristino dello stato dei luoghi dell'abitazione della SI . Costo che è Pt_1 stato oggetto di preventivo per minimo € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) più IVA, il cui ammontare effettivo è stato confermato in € 450,00 complessivi.
8) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per il proprio mantenimento.
9) Con l'esecuzione di quanto previsto nel presente accordo, i coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi titolo, ragione o causa.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
pagina 3 di 4 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Medole, in data 21 agosto 2022 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Medole (MN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano (n. 546, parte II, serie B, anno 2023) e di Gallarate (n. 50, parte II, serie B, anno 2023) dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 19/11/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Amato Maria Laura
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente Dott. Gennari Giuseppe Giudice rel. est. Dott.ssa Maderna Valentina Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18 febbraio 2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Veronica Ceper presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Chiara Talamone presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Medole (MN) il 21/08/2022 (Anno 2022, Numero 4, Parte II, Serie A, Ufficio 1) In separazione dei beni.
Separati consensualmente con sentenza n. 1536/2025 emessa in data 19/03/2025 e pubblicata in data 18/04/2025 (passata in giudicato) nell'ambito del presente procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c. pagina 1 di 4 FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18 febbraio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) La casa coniugale, sita a Milano in via Gino Severini 6, è di proprietà esclusiva della SI
che vi continuerà a vivere. Pt_1
2) Il signor ha lasciato l'abitazione coniugale in data 1° agosto 2024, in accordo con la Pt_2 moglie, e ha già provveduto al cambio di residenza;
3) Previo accertamento dello stato dei luoghi e delle condizioni dei beni e degli arredi, svoltosi in data 24 settembre 2024 con l'assistenza dei rispettivi legali, il signor ha provveduto in Pt_2 data 15 e 16 ottobre 2024 al prelievo e trasporto presso la propria nuova abitazione, oltre che dei restanti effetti personali, dei beni di seguito dettagliati:
- macchina da caffè la ON
- affettatrice RK
- macchina sottovuoto
- calici e decanter IE
- portabottiglie showine
- macchinario controllo temperatura
- nebux nebulizzatore condensa
- netatmo misuratore di temperatura, umidità e rumore
- cantina vino Winecave
- manifesto NE PP con cornice
- boiserie costituita da Armadio, Libreria, Sedia, scrivania e divano Chesterfield
- 5 sedie TE
- tavolo sala da pranzo
- vini di proprietà del signor e la metà dei vini comuni, così come identificati in Pt_2 occasione del sopralluogo presso l'abitazione. (doc. 5) Gli interventi strutturali necessari ai fini del trasloco di alcuni dei beni citati hanno avuto luogo nelle giornate già identificate del 15 e 16 ottobre 2024 e si sono svolti alla presenza della SI
e di persona di sua fiducia. Pt_1
Il signor potrà recuperare i vinili di propria proprietà rimasti presso l'abitazione della Pt_2 SI entro tre mesi dall'emissione della sentenza di divorzio. Pt_1
Tutti i costi di prelievo, lavori strutturali e trasloco sono a carico del signor . Pt_2
Quest'ultimo si impegna a garantire il completo ripristino dello stato dei luoghi, tramite versamento alla SI della somma a tal fine necessaria, oggetto di preventivo per Pt_1 minimo € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) più IVA, il cui ammontare effettivo è stato confermato in € 450,00 complessivi. Il rimborso da parte del signor alla SI Pt_2 Pt_1 avverrà al momento della pubblicazione della sentenza di divorzio, come espressamente sancito al punto 7 del presente accordo. I costi di imbiancatura restano a carico della SI . Pt_1
pagina 2 di 4 4) Qualsivoglia danno strutturale e/o ai beni dell'abitazione cagionato dai lavori svolti dal Signor
al fine di prelevare dall'abitazione i beni di cui al punto precedente sarà a carico dello Pt_2 stesso.
5) I coniugi concordano che le spese condominiali (e i relativi conguagli), per utenze (luce, gas, internet, tari, ecc..) e pulizie della casa coniugale riferibili al periodo da gennaio a luglio 2024, compresi, dunque di totali 7 mensilità, siano integralmente a carico del signor per un Pt_2 importo complessivo pari ad € 900,00 (novecento/00) che il signor ha versato alla Pt_2 SI al momento dell'emissione della sentenza di separazione come dettagliato al Pt_1 punto 7 del presente accordo.
Tutte le spese precedenti sono già state saldate in accordo dai coniugi. 6) I coniugi in sede di separazione hanno già convenuto di impegnarsi all'estinzione del conto corrente di cui sono cointestatari (n. Iban [...] presso Banca Ifis) entro il 28 febbraio 2025, con suddivisione al 50% di eventuali spese di estinzione del rapporto. Il conto permaneva in essere in attesa del cambio di domiciliazione di un'ultima residua utenza, alimentato unicamente da parte della SI . Pt_1
7) A titolo di tacitazione di qualsivoglia posizione di reciproco debito/credito, ivi compreso qualsivoglia pretesa restitutoria/risarcitoria riguardante all'abitazione coniugale (es. ristrutturazione, arredi, utenze, spese condominiali, …), i coniugi concordano che:
a. la SI verserà al signor , oltre alla somma pari ad € 3.000,00 (tremila/00) Pt_1 Pt_2 da corrispondersi al momento dell'emissione della sentenza di separazione, le ulteriori somme pari ad € 3.000,00 (tremila/00) all'emissione della sentenza di divorzio ed € 4.000,00 (quattromila/00) decorsi 6 mesi dall'emissione della sentenza di divorzio.
b. Il signor tratterrà a proprio favore la somma pari ad € 5.849,27 investita dalla SI Pt_2
presso la società Oeno Group. Pt_1
c. Il signor verserà alla SI , oltre alla somma pari ad € 900,00 Pt_2 Pt_1
(novecento/00) da corrispondersi al momento dell'emissione della sentenza di separazione, un'ulteriore somma al momento dell'emissione della sentenza di divorzio a titolo di rimborso del costo di ripristino dello stato dei luoghi dell'abitazione della SI . Costo che è Pt_1 stato oggetto di preventivo per minimo € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) più IVA, il cui ammontare effettivo è stato confermato in € 450,00 complessivi.
8) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per il proprio mantenimento.
9) Con l'esecuzione di quanto previsto nel presente accordo, i coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi titolo, ragione o causa.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
pagina 3 di 4 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Medole, in data 21 agosto 2022 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Medole (MN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano (n. 546, parte II, serie B, anno 2023) e di Gallarate (n. 50, parte II, serie B, anno 2023) dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 19/11/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Amato Maria Laura
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 4 di 4