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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/06/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 5870/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente
Dott.ssa Marina Righi – Giudice rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
c.f.: Parte_1 C.F._1
con l'avv. VESCO LAURA
e
c.f.: Parte_2 C.F._2
con l'avv. VESCO LAURA
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse,
1 e successivamente - ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ. – decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n. 1046/2024 pubblicata in data 30/12/2024 passata in giudicato il 24/01/2025.
Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine semestrale.
I coniugi medesimi, mediante il deposito di note in sostituzione dell'udienza del 5/06/2025 ex art. 127 ter c.p.c., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura dal 26/11/2024 , data della comparizione personale delle parti innanzi al Giudice, e quindi per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 30/08/1998 tra i coniugi da nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 Parte_2
VENEZIA (VE) il 20/07/1971, trascritto al n. 10, Parte II Serie A, Anno 1998, del registro degli atti di matrimonio del Comune di CASOLE D'ELSA alle seguenti condizioni:
Per_
1. i figli beneficiaria di amministrazione di sostegno (Tribunale Treviso R.G. 4761/2024 G.T. dott.ssa Margherita Gastaldo), e entrambi maggiorenni ma economicamente non Per_2
autosufficienti, continueranno a vivere nella casa coniugale sita in Mogliano Veneto, Via Pirandello,
2 39, insieme alla madre, con diritto del padre di tenerli presso di sé secondo i loro desiderata, con le
Per_ tempistiche di visita e la durata di permanenza che ed vorranno;
un tanto sia per le visite Per_2
infrasettimanali che per i periodi di vacanza e per le festività natalizie e pasquali;
2. che il signor esta obbligato a versare alla signora entro il giorno 10 di ciascun mese, Pt_2 Pt_1
mediante bonifico bancario intestato allo stessa, la somma di Euro 800,00 mensili quale concorso al
Per_ mantenimento dei figli, di cui € 450,00 a favore della figlia che, stante la disabilità necessita di un contributo maggiore, ed € 350,00 a favore del figlio somma rivalutabile annualmente a far Per_2
data dal mese di dicembre 2025 secondo gli indici Istat con riferimento all'indice del mese di novembre. Un tanto fino a quanto il padre condurrà in locazione l'appartamento in cui si è trasferito;
successivamente, quando il signor si trasferirà, a titolo di comodato gratuito, nell'abitazione Pt_2
sita in Mogliano Veneto (TV), via San Michele, 5, la cui proprietà è stata trasferita in sede di separazione personale tra i coniugi alla figlia il signor corrisponderà un Persona_3 Pt_2
assegno mensile a titolo di concorso al mantenimento dei figli pari ad € 1.000,00, di cui € 550,00 per
Per_ la figlia ed € 450,00 per il secondogenito qualora non abbia già raggiunto l'indipendenza Per_2
economica.
Il signor si farà integralmente carico di ogni onere e spesa pertinente la moto Aprilia tg. FK Pt_2
95785 in uso al figlio Per_2
Quanto alle spese straordinarie, per la cui individuazione si rinvia a quelle indicate nel protocollo in
Per_ uso presso il Tribunale di Treviso, che si rendessero necessarie finché i figli ed non Per_2
saranno economicamente autosufficienti, i coniugi concorreranno nella misura del 50% ciascuno. Il rimborso pro quota avverrà entro 15 giorni dalla documentata richiesta svolta da colui che ha sostenuto la spesa, con le medesime modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento o, in ogni caso, con modalità tracciabile;
4. Eventuali assegni familiari verranno assegnati al 100% alla madre signora Parte_1
3 5. i coniugi si rilasciano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del rispettivo passaporto e/o di ogni altro documento di identità valido per l'espatrio dichiarando sin d'ora di prestare il loro consenso al rilascio dei predetti documenti in favore della figlia;
6.Ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis. 12 comma 2, i coniugi confermano che non sono pendenti o esistenti altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio
Treviso, 05/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
D.ssa Marina Righi Dott. Deli Luca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 5870/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente
Dott.ssa Marina Righi – Giudice rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
c.f.: Parte_1 C.F._1
con l'avv. VESCO LAURA
e
c.f.: Parte_2 C.F._2
con l'avv. VESCO LAURA
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse,
1 e successivamente - ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ. – decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n. 1046/2024 pubblicata in data 30/12/2024 passata in giudicato il 24/01/2025.
Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine semestrale.
I coniugi medesimi, mediante il deposito di note in sostituzione dell'udienza del 5/06/2025 ex art. 127 ter c.p.c., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura dal 26/11/2024 , data della comparizione personale delle parti innanzi al Giudice, e quindi per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 30/08/1998 tra i coniugi da nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 Parte_2
VENEZIA (VE) il 20/07/1971, trascritto al n. 10, Parte II Serie A, Anno 1998, del registro degli atti di matrimonio del Comune di CASOLE D'ELSA alle seguenti condizioni:
Per_
1. i figli beneficiaria di amministrazione di sostegno (Tribunale Treviso R.G. 4761/2024 G.T. dott.ssa Margherita Gastaldo), e entrambi maggiorenni ma economicamente non Per_2
autosufficienti, continueranno a vivere nella casa coniugale sita in Mogliano Veneto, Via Pirandello,
2 39, insieme alla madre, con diritto del padre di tenerli presso di sé secondo i loro desiderata, con le
Per_ tempistiche di visita e la durata di permanenza che ed vorranno;
un tanto sia per le visite Per_2
infrasettimanali che per i periodi di vacanza e per le festività natalizie e pasquali;
2. che il signor esta obbligato a versare alla signora entro il giorno 10 di ciascun mese, Pt_2 Pt_1
mediante bonifico bancario intestato allo stessa, la somma di Euro 800,00 mensili quale concorso al
Per_ mantenimento dei figli, di cui € 450,00 a favore della figlia che, stante la disabilità necessita di un contributo maggiore, ed € 350,00 a favore del figlio somma rivalutabile annualmente a far Per_2
data dal mese di dicembre 2025 secondo gli indici Istat con riferimento all'indice del mese di novembre. Un tanto fino a quanto il padre condurrà in locazione l'appartamento in cui si è trasferito;
successivamente, quando il signor si trasferirà, a titolo di comodato gratuito, nell'abitazione Pt_2
sita in Mogliano Veneto (TV), via San Michele, 5, la cui proprietà è stata trasferita in sede di separazione personale tra i coniugi alla figlia il signor corrisponderà un Persona_3 Pt_2
assegno mensile a titolo di concorso al mantenimento dei figli pari ad € 1.000,00, di cui € 550,00 per
Per_ la figlia ed € 450,00 per il secondogenito qualora non abbia già raggiunto l'indipendenza Per_2
economica.
Il signor si farà integralmente carico di ogni onere e spesa pertinente la moto Aprilia tg. FK Pt_2
95785 in uso al figlio Per_2
Quanto alle spese straordinarie, per la cui individuazione si rinvia a quelle indicate nel protocollo in
Per_ uso presso il Tribunale di Treviso, che si rendessero necessarie finché i figli ed non Per_2
saranno economicamente autosufficienti, i coniugi concorreranno nella misura del 50% ciascuno. Il rimborso pro quota avverrà entro 15 giorni dalla documentata richiesta svolta da colui che ha sostenuto la spesa, con le medesime modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento o, in ogni caso, con modalità tracciabile;
4. Eventuali assegni familiari verranno assegnati al 100% alla madre signora Parte_1
3 5. i coniugi si rilasciano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del rispettivo passaporto e/o di ogni altro documento di identità valido per l'espatrio dichiarando sin d'ora di prestare il loro consenso al rilascio dei predetti documenti in favore della figlia;
6.Ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis. 12 comma 2, i coniugi confermano che non sono pendenti o esistenti altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio
Treviso, 05/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
D.ssa Marina Righi Dott. Deli Luca
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