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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 1840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1840 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 933/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 933/2020, avente ad oggetto: - Appello avverso sentenza n. 27306/2019 del Giudice di Pace di Napoli, dott. Nicola Alonzo , emessa il
3.06.2019 e depositata in data 5.06.19 ;
TRA
( C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Salvatore Ronca presso il cui studio elettivamente domicilia in Marano
(NA) alla Via del Mare 6 ;
Appellante
CONTRO P.IVA CF/P.IVA ) con sede in Pozzuoli (NA) alla Via Controparte_1
Provinciale Pianura n.15 , in persona del legale rapp.te tep.t.,, rappresentata e difesa dall' avv. Francesco Scippa presso il cui studio elettivamente domicilia, in Napoli in alla Via Generale Orsini nr.40;
Appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato l'appellante impugnava la sentenza n. 27306/2019 del Giudice di Pace di Napoli, emessa il 3.06.19 e depositata
1 il successivo 5.06.19, rassegnando le seguenti conclusioni: “A1 dichiarare la responsabilità della in ordine ai descritti danni al motore Controparte_1
dell'auto tg. EC228DS di sua proprietà e, in riforma della sentenza impugnata , accogliere il presente gravame;
B.1) condannare la al pagamento Controparte_1
della somma di euro 2813,00 o a quella ritenuta dall'adito Tribunale in funzione di giudice di appello , oltre la somma di euro 600,00 per fermo tecnico di giorni 10 oltre interessi e danni da svalutazione monetaria dall'evento come per legge con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Nel primo grado di giudizio, citava l'odierna appellata innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Napoli, per sentirla condannare, al pagamento della somma di euro2813,00 o alla somma ritenuta di giustizia quale risarcimento dei danni arrecati al motore del proprio autoveicolo a seguito del rifornimento di gasolio effettuato in data
5.12.2020 ore 15,00 circa presso la durante il percorso da Napoli- Controparte_1
Via Toscanella alla Via f. Baracca di Marano.
Costituitesi le parti e svolte le proprie difese, l'allora decidente rigettava la domanda con condanna dell'attore al pagamento delle spese di giudizio..
L'odierno istante appellava, dunque, la citata sentenza in tutte le parti segnatamente richiamate nel proprio atto di appello, chiedendone l'integrale riforma.
Deduceva, in sintesi, che il giudice di prime cure avesse omesso di dichiarare il legittimo impedimento del difensore ad essere presente alla udienza del 6.07.2018 e non avesse ammesso la prova per testi richiesta;
che , nel merito avrebbe erroneamente valutato talune circostanze e, in specie, avrebbe errato nel ritenere che l'autovettura di esso attore di sarebbe spenta dopo aver percorso 25-30 Km nonché errato nel ritenere attendibili i testi di parte convenuta.
Tanto premesso, chiedeva di essere rimesso in termini per la prova predetta con conseguente declaratoria di responsabilità della convenuta e condanna della stessa al pagamento della somma di euro 2813,00 o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre la somma di euro 600,00 per fermo tecnico nonché interessi e rivalutazione . In via subordinata chiedeva rimettersi la causa al Giudice di Pace per il
2 prosieguo con vittoria di spese del doppio grado di giudizio con attribuzione.
Si costituiva la convenuta contestando la fondatezza Controparte_1
dell'appello e chiedendone il rigetto nonché opponendosi alla istanza di rimessione in termini formulata dall'appellante.
Con ordinanza del 6.02.23 , questo giudice rimetteva in termini l'appellante per l'espletamento della prova testimoniale e alla udienza del 23.04.24 venivano escussi i testi e . Di poi, la causa veniva rinviata per la Testimone_1 Testimone_2
precisazione delle conclusioni alla udienza del 15.11.24 alla quale veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
L'appello è infondato e va rigettato.
Invero, non si è raggiunta la prova dei fatti allegati dall'attore.
In primo luogo, va rilevato che non può essere utilizzata ai fini della decisione la deposizione del teste , poiché detto teste è stato indicato Testimone_2
dall'appellante solo con l'atto di appello mentre non risulta indicato nel corso del giudizio di primo grado. Appare evidente, pertanto, che le dichiarazioni testimoniali da egli rese sono inammissibili ed alcuna rimessione in termini per la sua audizione poteva essere disposta .
Quanto all'altro teste escusso, cugino dell'attore, si rileva che questi Testimone_1
ha dichiarato “è vero” in ordine alle circostanze di cui ai capi B,C,D e E dell'atto di citazione mentre, avuto riguardo alle circostanze di cui ai capi F,G,H ed I dell'atto di citazione, ha dichiarato di aver conosciuto le stesse solo in seguito dal cugino, sicché tali dichiarazioni sono prive di valore probatorio perché rese “de relato actoris”.
In specie, la circostanza di cui al capo H) relativa alla presenza di acqua nel motore non è stata confermata dal teste escusso e, pertanto, deve ritenersi non provata.
L'appello va, quindi, rigettato con conferma della sentenza appellata.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia (
3 da euro 1101,00 fino ad euro 5200,00) , applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita in considerazione del principio della ragione più fluida.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Valentina Valletta, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
27306/2019 del Giudice di Pace di Napoli emessa il 3.06.2019 e depositata il 5.06.19, così provvede:
-rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., che liquida in euro 1278,00 Controparte_1
per compensi professionali oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv.to Francesco Scippa.
Così deciso, in Napoli il 21.02.25
IL GIUDICE
DOTT.SSA VALENTINA VALLETTA
4
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 933/2020, avente ad oggetto: - Appello avverso sentenza n. 27306/2019 del Giudice di Pace di Napoli, dott. Nicola Alonzo , emessa il
3.06.2019 e depositata in data 5.06.19 ;
TRA
( C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Salvatore Ronca presso il cui studio elettivamente domicilia in Marano
(NA) alla Via del Mare 6 ;
Appellante
CONTRO P.IVA CF/P.IVA ) con sede in Pozzuoli (NA) alla Via Controparte_1
Provinciale Pianura n.15 , in persona del legale rapp.te tep.t.,, rappresentata e difesa dall' avv. Francesco Scippa presso il cui studio elettivamente domicilia, in Napoli in alla Via Generale Orsini nr.40;
Appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato l'appellante impugnava la sentenza n. 27306/2019 del Giudice di Pace di Napoli, emessa il 3.06.19 e depositata
1 il successivo 5.06.19, rassegnando le seguenti conclusioni: “A1 dichiarare la responsabilità della in ordine ai descritti danni al motore Controparte_1
dell'auto tg. EC228DS di sua proprietà e, in riforma della sentenza impugnata , accogliere il presente gravame;
B.1) condannare la al pagamento Controparte_1
della somma di euro 2813,00 o a quella ritenuta dall'adito Tribunale in funzione di giudice di appello , oltre la somma di euro 600,00 per fermo tecnico di giorni 10 oltre interessi e danni da svalutazione monetaria dall'evento come per legge con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Nel primo grado di giudizio, citava l'odierna appellata innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Napoli, per sentirla condannare, al pagamento della somma di euro2813,00 o alla somma ritenuta di giustizia quale risarcimento dei danni arrecati al motore del proprio autoveicolo a seguito del rifornimento di gasolio effettuato in data
5.12.2020 ore 15,00 circa presso la durante il percorso da Napoli- Controparte_1
Via Toscanella alla Via f. Baracca di Marano.
Costituitesi le parti e svolte le proprie difese, l'allora decidente rigettava la domanda con condanna dell'attore al pagamento delle spese di giudizio..
L'odierno istante appellava, dunque, la citata sentenza in tutte le parti segnatamente richiamate nel proprio atto di appello, chiedendone l'integrale riforma.
Deduceva, in sintesi, che il giudice di prime cure avesse omesso di dichiarare il legittimo impedimento del difensore ad essere presente alla udienza del 6.07.2018 e non avesse ammesso la prova per testi richiesta;
che , nel merito avrebbe erroneamente valutato talune circostanze e, in specie, avrebbe errato nel ritenere che l'autovettura di esso attore di sarebbe spenta dopo aver percorso 25-30 Km nonché errato nel ritenere attendibili i testi di parte convenuta.
Tanto premesso, chiedeva di essere rimesso in termini per la prova predetta con conseguente declaratoria di responsabilità della convenuta e condanna della stessa al pagamento della somma di euro 2813,00 o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre la somma di euro 600,00 per fermo tecnico nonché interessi e rivalutazione . In via subordinata chiedeva rimettersi la causa al Giudice di Pace per il
2 prosieguo con vittoria di spese del doppio grado di giudizio con attribuzione.
Si costituiva la convenuta contestando la fondatezza Controparte_1
dell'appello e chiedendone il rigetto nonché opponendosi alla istanza di rimessione in termini formulata dall'appellante.
Con ordinanza del 6.02.23 , questo giudice rimetteva in termini l'appellante per l'espletamento della prova testimoniale e alla udienza del 23.04.24 venivano escussi i testi e . Di poi, la causa veniva rinviata per la Testimone_1 Testimone_2
precisazione delle conclusioni alla udienza del 15.11.24 alla quale veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
L'appello è infondato e va rigettato.
Invero, non si è raggiunta la prova dei fatti allegati dall'attore.
In primo luogo, va rilevato che non può essere utilizzata ai fini della decisione la deposizione del teste , poiché detto teste è stato indicato Testimone_2
dall'appellante solo con l'atto di appello mentre non risulta indicato nel corso del giudizio di primo grado. Appare evidente, pertanto, che le dichiarazioni testimoniali da egli rese sono inammissibili ed alcuna rimessione in termini per la sua audizione poteva essere disposta .
Quanto all'altro teste escusso, cugino dell'attore, si rileva che questi Testimone_1
ha dichiarato “è vero” in ordine alle circostanze di cui ai capi B,C,D e E dell'atto di citazione mentre, avuto riguardo alle circostanze di cui ai capi F,G,H ed I dell'atto di citazione, ha dichiarato di aver conosciuto le stesse solo in seguito dal cugino, sicché tali dichiarazioni sono prive di valore probatorio perché rese “de relato actoris”.
In specie, la circostanza di cui al capo H) relativa alla presenza di acqua nel motore non è stata confermata dal teste escusso e, pertanto, deve ritenersi non provata.
L'appello va, quindi, rigettato con conferma della sentenza appellata.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia (
3 da euro 1101,00 fino ad euro 5200,00) , applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita in considerazione del principio della ragione più fluida.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Valentina Valletta, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
27306/2019 del Giudice di Pace di Napoli emessa il 3.06.2019 e depositata il 5.06.19, così provvede:
-rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., che liquida in euro 1278,00 Controparte_1
per compensi professionali oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv.to Francesco Scippa.
Così deciso, in Napoli il 21.02.25
IL GIUDICE
DOTT.SSA VALENTINA VALLETTA
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