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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/10/2025, n. 2766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2766 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12589/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 28 ottobre 2025 ad ore 9,30 innanzi al giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi, è chiamata la causa
TRA
[...]
[...]
[...
[...]
Parte_1
-CONVENUTA
Sono presenti: per parte ricorrente l'avv. Paolo Fontana che si riporta agli atti ed alle conclusioni precisate nelle note difensive.
Per parte convenuta nessuno.
Terminata la discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Ad ore 14,30, all'esito della camera di consiglio ed in assenza delle parti, il giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
Il Giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Chiara Breschi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12589/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. FONTANA PAOLO con domicilio eletto Parte_1 presso il suo studio in VIA GIARDINI 456 scala c MODENA
contro contumace Parte_1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note conclusive 21/10/25.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 03/10/2023 esponeva che: Parte_1
-con proposta d'ordine in data 29/12/2021 (doc. 1) commissionava a Parte_1
(di seguito solo la fornitura di un divano e di una cucina marca “Stosa” modello Parte_1
Infinity, completa di elettrodomestici, composta come da preventivo n. 00148 con piante allegate (doc.
2), contenente gli specifici elementi ed il relativo progetto su misura;
-il ricorrente provvedeva al pagamento della fattura n. 445 dell'importo di € 14.000,00 con bonifico del
30/12/2021;
-in data 11/02/2022 il responsabile di alla presenza della collaboratrice Parte_1 [...]
effettuava il sopralluogo presso l'abitazione del ricorrente nel corso del quale verificava le Tes_1 effettive misure degli spazi e dell'ambiente cucina;
-in data 6/06/2022 il si recava presso la sede della società convenuta dove incontrava l'incaricata Pt_1 con la quale effettuava le opportune verifiche del preventivo originario al quale Controparte_1 venivano apportate le modifiche conseguenti all'esito del sopralluogo dell'11/02/2022;
pagina 2 di 8 -con mail in data 09/06/2022 la inviava al il preventivo (doc. 13), così come modificato, CP_1 Pt_1 denominato 00149, da ricontrollare;
-seguiva uno scambio di corrispondenza a mezzo mail tra la ed il ricorrente all'esito del quale il CP_1
con mail 28/06/2022, dava il benestare a a procedere all'invio dell'ordine Pt_1 Parte_1 della cucina al produttore Stosa spa, in base alla distinta definitiva concordata tra le parti, denominata
Preventivo 00149 (doc. 43), allegata da alla propria mail del 28/06/2022; Parte_1
-il giorno 24/11/2022 gli incaricati di si presentavano presso l'abitazione del Parte_1 Pt_1 per la consegna ed il montaggio della cucina;
-il ricorrente, a seguito dell'esame delle scatole e dei relativi documenti, constatava che la merce non era conforme a quanto indicato nel Preventivo 00149; in particolare, il colore della finitura termo strutturata effetto legno (“rovere Sesamo”) era difforme rispetto all'ordine (“rovere Deserto”) (doc.
49); le misure, quantomeno di un componente, non erano conformi ai disegni (doc. 50); il progetto di montaggio della cucina in possesso degli incaricati di era difforme dal progetto Parte_1 definitivo (doc. 51);
-il ricorrente, pertanto, rifiutava la consegna della cucina e, nella stessa giornata, inviava a Parte_1 una mail con relativo allegato con la quale contestava la difformità della cucina (docc. 53 e 54);
[...]
-seguiva uno scambio di corrispondenza tra le parti, all'esito del quale le parti convenivano la consegna ed il montaggio della cucina nei giorni 23 e 24/01/2023;
-nel corso del montaggio il ricorrente riscontrava svariate problematiche, tanto che il montaggio della cucina non poteva essere completato ed alcuni componenti, che non potevano essere montati, venivano riportati indietro, mentre altri risultavano mancanti;
-terminati i lavori, il ricorrente indicava nel rapporto di intervento degli incaricati di Parte_1 le problematiche riscontrate (doc. 59), che provvedeva a dettagliare con la successiva mail in data
06/02/2023 (doc. 60), alla quale seguiva la diffida del proprio legale del 20/02/2023 (doc. 61);
- con pec in data 03/05/2023 (doc. 68) il ricorrente invitava la convenuta a concludere una convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 e ss. D.L. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014, che si concludeva con verbale di mancato accordo (docc. 73 e 74).
Il ricorrente lamenta che la cucina fornita dalla non risulta conforme a quanto Parte_1 specificamente indicato nella distinta definitiva (Preventivo 00149) allegata dal venditore alla propria mail del 28/06/2022 ed approvata dall'acquirente, atteso che alcuni componenti (le 8 mensole) originariamente mancanti, non sono stati consegnati;
i componenti dei quali la convenuta aveva riconosciuto in data 07/03/2023 la non conformità non sono stati mai sostituiti;
altri componenti non conformi che, allo stato, non consentono il completo montaggio della cucina, non sono mai stati sostituiti;
il lavello, il piano cottura e la lavastoviglie non sono mai stati installati;
i componenti con le finiture effetto legno “Rovere Sesamo” non sono mai stati sostituiti con componenti con finiture effetto legno “Rovere Deserto”.
Chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Ogni diversa e contraria istanza reietta. pagina 3 di 8 Nel merito
Previe le declaratorie del caso, accertarsi e dichiararsi che la cucina fornita a da Parte_1
è difforme rispetto quanto era stato specificamente pattuito dai Parte_1 contraenti, con particolare riferimento alla distinta definitiva, denominata Preventivo 00149, allegata dal venditore alla propria mail del 28.06.2022 ore 09 e 43 (doc. 43).
Accertarsi e dichiararsi che non ha mai provveduto a consegnare Parte_1
a i componenti mancanti e a sostituire i componenti viziati da difetto di conformità, Parte_1 rendendosi inadempiente al contratto.
Accertarsi e dichiararsi che , ai sensi dell'art. 130 del Codice del Consumo, nel testo Parte_1 vigente al momento della conclusione del contratto, ha diritto di ottenere una congrua riduzione del prezzo.
Accertarsi e dichiararsi che, tenuto conto del prezzo di acquisto per ogni singolo componente, l'importo della riduzione deve essere pari a complessivi Euro 6.431,49.
Conseguentemente dirsi tenuta e condannarsi a restituire a Parte_1 [...]
la somma complessiva di Euro 6.431,49, ovvero quella diversa, maggiore o minore, somma Parte_1 che sarà provata o che parrà equa e giusta, oltre interessi legali maturati e maturandi dal dovuto sino al saldo effettivo.
Darsi atto che è disponibile a restituire a i Parte_1 Parte_1 componenti viziati da difetto di conformità ad oggi ancora in suo possesso e, conseguentemente, ordinarsi a di provvedere al relativo ritiro entro un termine da Parte_1 stabilirsi, in ogni caso non superiore a trenta giorni, con spese di trasporto da porsi a carico di quest'ultima,
Condannarsi, altresì, al risarcimento in favore di Parte_1 [...]
di tutti i danni da quest'ultimo subiti, in conseguenza dell'inadempimento contrattuale, che Parte_1 si quantificano nella somma complessiva di Euro 7.302,22, così come sopra indicata e dettagliata, ovvero in quella diversa, maggiore o minore, somma che sarà provata o che parrà equa e giusta, oltre interessi legali maturati e maturandi dal dovuto sino al saldo effettivo. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
La convenuta non si costituiva in giudizio. All'udienza del 4/01/2024 veniva Parte_1
dichiarata la contumacia della società convenuta e venivano ammessi i mezzi istruttori richiesti dal ricorrente.
All'udienza del 02/04/2024 la convenuta contumace non si presentava a rendere l'interrogatorio formale, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 232 c.p.c.; venivano espletate le prove testimoniali e, all'esito, veniva ammessa ctu.
pagina 4 di 8 La causa perviene in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna.
Così brevemente riassunta la controversia e passando alla decisione, la domanda di parte ricorrente è fondata.
Il contratto stipulato fra le parti in data 29.12.2021, essendo un “professionista” Parte_1
(ovvero una persona giuridica che ha agito nell'esercizio della propria attività imprenditoriale) e
[...]
un “consumatore” (ovvero una persona fisica che ha agito per scopi estranei alla propria Parte_1 attività professionale), risulta disciplinato dal Codice del Consumo.
Nelle stesse “Condizioni generali di vendita di mobili e beni di arredamento” relative al contratto, così come predisposte da si fa espresso riferimento alle “disposizioni in materia di Parte_1 vendita dei beni di consumo, a norma del D. Lgs. del 06.09.2005, n. 206” (c.d. Codice del Consumo).
Nel caso di specie, visto che il contratto è stato concluso in data 29.12.2021, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del D. Lgs. 04.11.2021, n. 170, dovrà peraltro applicarsi il testo della normativa previgente rispetto al predetto D. Lgs., le cui modifiche al Codice del Consumo hanno acquistato efficacia solo a decorrere dal 01.01.2022 e sono applicate ai contratti conclusi successivamente a tale data.
Ebbene, all'interno del Titolo III del Codice del Consumo (nel testo vigente al momento della conclusione del contratto in oggetto), denominato “Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo”, al Capo I (“Della vendita dei beni di consumo), l'art. 129
(“Conformità al contratto”) stabilisce che “il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita”; l'art. 130 (“Diritti del consumatore”) stabilisce che “il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della consegna del bene” e che “in caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita' del bene mediante riparazione o sostituzione, (...) ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto (...)”; “il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro”; “le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene”; “il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: (...) b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo”; l'art. 132 (“Termini”) stabilisce che “il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene”; “il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto”; “l'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene”; l'art. 135 (“Tutela in base ad altre disposizioni”) stabilisce, infine, che “le disposizioni del presente capo non escludono ne' limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico.”; “per quanto non pagina 5 di 8 previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita.”.
Con riferimento al contratto di vendita, l'art. 1490 c.c. dispone che “il venditore è tenuto a garantire che la cosa sia immune da vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”; l'art. 1492 c.c. stabilisce che “nei casi indicati dall'articolo 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo”; e l'art. 1494 c.c. dispone che “in ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa”, con implicito richiamo all'art. 1223 c.c. in tema di obbligazioni, in base al quale “il risarcimento del danno per l'inadempimento (…) deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”.
Risulta che il ricorrente abbia tempestivamente denunciato al venditore i difetti di conformità ed abbia formalmente richiesto la consegna dei componenti mancanti e la sostituzione dei componenti viziati e non conformi;
non ha provveduto a risolvere le problematiche evidenziate dal Parte_1 Pt_1
La fondatezza della domanda spiegata da risulta provata sia dalla documentazione Parte_1 prodotta, sia dall'istruttoria espletata.
Risultano, infatti, accertate, in quanto documentalmente provate (cfr. docc. prodotti dal ricorrente), tutte le circostanze di fatto di cui ai punti 1, da 3 a 7, da 9 a 12 e da 14 a 45 della parte espositiva del ricorso introduttivo. Risulta, altresì dimostrato dalle prove orali, che: 1) contestualmente alla stipula del contratto in data 29.12.2021, le parti avevano convenuto che avrebbe inviato l'ordine Parte_1 della cucina al produttore Stosa S.p.a. solo dopo avere effettuato un sopralluogo presso l'abitazione di per la verifica delle effettive misure degli ambienti (circostanza di cui al relativo
Parte_1 capitolo di prova dedotto, da ritenersi ammessa ex art. 232 c.p.c., in considerazione della mancata partecipazione all'udienza del legale rappresentante di per rendere l'interrogatorio
Parte_1 formale); 2) in data 11.02.2022 il responsabile di aveva effettuato il sopralluogo
Parte_1 presso l'abitazione di , nel corso del quale aveva verificato le effettive misure degli
Parte_1 spazi e dell'ambiente cucina (circostanza di cui al relativo capitolo di prova dedotto, da ritenersi ammessa ex art. 232 c.p.c., in considerazione della mancata partecipazione all'udienza del legale rappresentante di per rendere l'interrogatorio formale); 3) in data 06.06.2022
Parte_1 [...]
si era recato presso la sede di dove aveva incontrato l'incaricata Parte_1 Parte_1 [...]
con la quale aveva effettuato le verifiche del preventivo e del progetto originario cui erano CP_1 state apportate una serie di modifiche conseguenti all'esito del sopralluogo del 11.02.2022 (circostanza di cui al relativo capitolo di prova dedotto, confermata dalla teste, , all'epoca dei fatti Controparte_1 lavoratrice dipendente di con mansioni di impiegata addetta alle pratiche relative ai Parte_1 progetti cucina, e, in ogni caso, da ritenersi ammessa ex art. 232 c.p.c., in considerazione della mancata partecipazione all'udienza del legale rappresentante di per rendere l'interrogatorio Parte_1 formale); 4) dal 24.01.2023 (data della consegna della cucina) in poi lo stato della cucina di
[...]
è rimasto quello rappresentato dalla documentazione fotografica prodotta sub doc. 78 Parte_1 pagina 6 di 8 (circostanza di cui al relativo capitolo di prova dedotto, confermata dal teste, cognato Testimone_2 del ricorrente, il quale, nella propria deposizione resa all'udienza del 02.04.2024, ha precisato:
“Frequento l'abitazione di mia sorella circa due volte al mese e ci sentiamo quotidianamente per telefono. Sono stato a trovarla proprio ieri e posso confermare che lo stato della cucina è rimasto immutato dal 24/01/23”); 5) nell'abitazione di è presente solo una cucina, ovvero Parte_1 quella rappresentata dalla documentazione fotografica prodotta sub doc. 78 (circostanza di cui al relativo capitolo di prova dedotto, confermata dal teste, ; 6) dal 24.01.2023 (data della Testimone_2 consegna della cucina) in poi, la famiglia di ha acquistato prevalentemente cibi Parte_1 pronti, freddi o precotti da scaldare nel forno (circostanza di cui al relativo capitolo di prova dedotto, confermata dal teste, ; 7) dal 24.01.2023 in poi, la famiglia di , per Testimone_2 Parte_1 ogni utilizzo dell'acqua corrente in cucina, si è servita del lavandino del bagno (circostanza di cui al relativo capitolo di prova dedotto, confermata dal teste, . Testimone_2
La CTU espletata ha evidenziato quanto segue:
1) riguardo all'accertamento e alla quantificazione della “sussistenza dei difetti di conformità della cucina consegnata rispetto a quanto era stato specificamente pattuito dai contraenti, con particolare riferimento alla distinta definitiva, denominata preventivo 00149 allegata dal venditore alla propria mail del 28/06/2022 ore 9 e 43 (doc. 43)”, il C.T.U. ha attestato che, dal confronto fra l'analisi del preventivo e il rilievo effettuato in loco durante il sopralluogo, è emerso in maniera inequivocabile la sussistenza di difetti nei componenti della cucina “Stosa mod. Infinity”, così come specificamente elencati alle pagg. 15-16-17 dell'elaborato peritale;
2) riguardo all'accertamento e alla quantificazione del “prezzo pagato a da parte di Parte_1
per i componenti mai consegnati e per quelli viziati da difetto di conformità”, il Parte_1
CTU, facendo riferimento ai costi indicati nel soprarichiamato preventivo n. 00149, ha attestato (pagg.
18,19 e 20 dell'elaborato peritale) che, per i componenti mai consegnati (n. 8 mensole e relative lavorazioni complementari), il prezzo pagato è stato pari a € 1.408,16, oltre iva ed il prezzo pagato per i componenti viziati da difetto di conformità è stato pari a € 6.215,54, oltre iva, il tutto pari a complessivi
€ 7.623,70, oltre iva, per un totale di € 9.300,91;
3) riguardo all'accertamento e alla quantificazione del “prezzo attuale di acquisto, in base al listino aggiornato di Stosa spa, dei componenti mai consegnati da e per quelli viziati da Parte_1 difetto di conformità”, il CTU ha attestato, ai fini dell'indicazione del prezzo attuale di listino del mobilio oggetto della controversia, di avere richiesto dei preventivi;
nello specifico, a pagina 10 dell'elaborato peritale si cita: “il rivenditore Wed di ha inviato allo scrivente il Controparte_2 preventivo richiesto (allegato 8). (…) Il preventivo del rivenditore, risulta dettagliato e contiene le voci interessate per conoscere i valori di listino attuali.”; e, sulla base di quest'ultimo preventivo, di avere valutato che “Il totale della composizione risulta essere di €. 7.468,29 oltre all'iva 22%, e così per un totale di €. 9.111,31”;
4) riguardo all'accertamento e alla quantificazione dei “costi di trasporto e montaggio dei predetti componenti”, il C.T.U., rilevato che nella fattura n. 445 del 29.12.2021, emessa da a Parte_1 pagina 7 di 8 seguito del pagamento effettuato dal i costi di trasporto e di montaggio di tutti i componenti Pt_1 della cucina erano di € 409,84 oltre iva e così per un totale di € 500,00, ha considerato, per i componenti mai consegnati e per quelli viziati, un costo a forfait di circa € 300,00, comprensivo di iva.
Dalle considerazioni svolte emerge che ai sensi dell'art. 130 del Codice del Parte_1
Consumo, ha diritto alla riduzione del prezzo nell'importo complessivo di € 6.510,64, risultante dalla differenza tra l'importo di € 9.300,91 e lo sconto del 30% (pari a € 2.790,27) applicato da Parte_1
di cui lo stesso ricorrente riconosce di avere usufruito.
[...]
Al ricorrente deve riconoscersi, ai sensi dell'art. 1223 c.c., a titolo di danno emergente, l'importo di €
2.600,67, data dalla differenza fra la somma di € 9.111,31 che il ricorrente dovrà pagare per l'acquisto dei nuovi componenti e l'importo di € 6.510,64 che è tenuta a restituire a titolo di Parte_1 riduzione del prezzo;
inoltre deve considerarsi l'importo di € 300,00 per i costi di trasporto e di montaggio. Si riconosce infine a in considerazione del disagio subito per il mancato Parte_1 completo utilizzo della cucina, dal 24/01/2023 in poi, la somma, equitativamente determinata, di €
1.000,00.
Pertanto, il danno subito dal ricorrente a causa dell'inadempimento della società venditrice è pari alla somma complessiva di € 3.900,67.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. 55/14 aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, con riferimento allo scaglione sino a € 26.000,00, come da dispositivo;
la convenuta è tenuta altresì al rimborso a favore del ricorrente delle spese del procedimento di negoziazione assistita pari a € 1.586,47 (docc. 76 e 77).
Al ricorrente devono essere rimborsate infine le spese del CTU geom. pari a € 1.984,78 Persona_1
(docc. 82-85) e del CTU originariamente nominato geom. pari a € 768,60 (docc. Persona_2
86 e 87).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-condanna alla restituzione a favore di della Parte_1 Parte_1 somma di € 6.510,64, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
-ordina a di ritirare i componenti viziati da difetto di conformità in Parte_1 possesso del ricorrente entro il 31/12/2025, a cura e spese della convenuta, autorizzando il ricorrente, in caso di mancato ritiro, a disporne lo smaltimento;
-condanna al pagamento a favore del ricorrente della somma di € Parte_1 3.900,67 a titolo di risarcimento del danno;
-condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 284,40= per Parte_1 anticipazioni, € 5.077,00= per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, iva e cpa come per legge, oltre al rimborso delle spese del procedimento di negoziazione assistita pari a € 1.586,47 e delle spese di CTU pari a complessivi € 2.753,38.
Bologna, 28/10/2025 Il giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 28 ottobre 2025 ad ore 9,30 innanzi al giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi, è chiamata la causa
TRA
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Parte_1
-CONVENUTA
Sono presenti: per parte ricorrente l'avv. Paolo Fontana che si riporta agli atti ed alle conclusioni precisate nelle note difensive.
Per parte convenuta nessuno.
Terminata la discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Ad ore 14,30, all'esito della camera di consiglio ed in assenza delle parti, il giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
Il Giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Chiara Breschi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12589/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. FONTANA PAOLO con domicilio eletto Parte_1 presso il suo studio in VIA GIARDINI 456 scala c MODENA
contro contumace Parte_1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note conclusive 21/10/25.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 03/10/2023 esponeva che: Parte_1
-con proposta d'ordine in data 29/12/2021 (doc. 1) commissionava a Parte_1
(di seguito solo la fornitura di un divano e di una cucina marca “Stosa” modello Parte_1
Infinity, completa di elettrodomestici, composta come da preventivo n. 00148 con piante allegate (doc.
2), contenente gli specifici elementi ed il relativo progetto su misura;
-il ricorrente provvedeva al pagamento della fattura n. 445 dell'importo di € 14.000,00 con bonifico del
30/12/2021;
-in data 11/02/2022 il responsabile di alla presenza della collaboratrice Parte_1 [...]
effettuava il sopralluogo presso l'abitazione del ricorrente nel corso del quale verificava le Tes_1 effettive misure degli spazi e dell'ambiente cucina;
-in data 6/06/2022 il si recava presso la sede della società convenuta dove incontrava l'incaricata Pt_1 con la quale effettuava le opportune verifiche del preventivo originario al quale Controparte_1 venivano apportate le modifiche conseguenti all'esito del sopralluogo dell'11/02/2022;
pagina 2 di 8 -con mail in data 09/06/2022 la inviava al il preventivo (doc. 13), così come modificato, CP_1 Pt_1 denominato 00149, da ricontrollare;
-seguiva uno scambio di corrispondenza a mezzo mail tra la ed il ricorrente all'esito del quale il CP_1
con mail 28/06/2022, dava il benestare a a procedere all'invio dell'ordine Pt_1 Parte_1 della cucina al produttore Stosa spa, in base alla distinta definitiva concordata tra le parti, denominata
Preventivo 00149 (doc. 43), allegata da alla propria mail del 28/06/2022; Parte_1
-il giorno 24/11/2022 gli incaricati di si presentavano presso l'abitazione del Parte_1 Pt_1 per la consegna ed il montaggio della cucina;
-il ricorrente, a seguito dell'esame delle scatole e dei relativi documenti, constatava che la merce non era conforme a quanto indicato nel Preventivo 00149; in particolare, il colore della finitura termo strutturata effetto legno (“rovere Sesamo”) era difforme rispetto all'ordine (“rovere Deserto”) (doc.
49); le misure, quantomeno di un componente, non erano conformi ai disegni (doc. 50); il progetto di montaggio della cucina in possesso degli incaricati di era difforme dal progetto Parte_1 definitivo (doc. 51);
-il ricorrente, pertanto, rifiutava la consegna della cucina e, nella stessa giornata, inviava a Parte_1 una mail con relativo allegato con la quale contestava la difformità della cucina (docc. 53 e 54);
[...]
-seguiva uno scambio di corrispondenza tra le parti, all'esito del quale le parti convenivano la consegna ed il montaggio della cucina nei giorni 23 e 24/01/2023;
-nel corso del montaggio il ricorrente riscontrava svariate problematiche, tanto che il montaggio della cucina non poteva essere completato ed alcuni componenti, che non potevano essere montati, venivano riportati indietro, mentre altri risultavano mancanti;
-terminati i lavori, il ricorrente indicava nel rapporto di intervento degli incaricati di Parte_1 le problematiche riscontrate (doc. 59), che provvedeva a dettagliare con la successiva mail in data
06/02/2023 (doc. 60), alla quale seguiva la diffida del proprio legale del 20/02/2023 (doc. 61);
- con pec in data 03/05/2023 (doc. 68) il ricorrente invitava la convenuta a concludere una convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 e ss. D.L. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014, che si concludeva con verbale di mancato accordo (docc. 73 e 74).
Il ricorrente lamenta che la cucina fornita dalla non risulta conforme a quanto Parte_1 specificamente indicato nella distinta definitiva (Preventivo 00149) allegata dal venditore alla propria mail del 28/06/2022 ed approvata dall'acquirente, atteso che alcuni componenti (le 8 mensole) originariamente mancanti, non sono stati consegnati;
i componenti dei quali la convenuta aveva riconosciuto in data 07/03/2023 la non conformità non sono stati mai sostituiti;
altri componenti non conformi che, allo stato, non consentono il completo montaggio della cucina, non sono mai stati sostituiti;
il lavello, il piano cottura e la lavastoviglie non sono mai stati installati;
i componenti con le finiture effetto legno “Rovere Sesamo” non sono mai stati sostituiti con componenti con finiture effetto legno “Rovere Deserto”.
Chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Ogni diversa e contraria istanza reietta. pagina 3 di 8 Nel merito
Previe le declaratorie del caso, accertarsi e dichiararsi che la cucina fornita a da Parte_1
è difforme rispetto quanto era stato specificamente pattuito dai Parte_1 contraenti, con particolare riferimento alla distinta definitiva, denominata Preventivo 00149, allegata dal venditore alla propria mail del 28.06.2022 ore 09 e 43 (doc. 43).
Accertarsi e dichiararsi che non ha mai provveduto a consegnare Parte_1
a i componenti mancanti e a sostituire i componenti viziati da difetto di conformità, Parte_1 rendendosi inadempiente al contratto.
Accertarsi e dichiararsi che , ai sensi dell'art. 130 del Codice del Consumo, nel testo Parte_1 vigente al momento della conclusione del contratto, ha diritto di ottenere una congrua riduzione del prezzo.
Accertarsi e dichiararsi che, tenuto conto del prezzo di acquisto per ogni singolo componente, l'importo della riduzione deve essere pari a complessivi Euro 6.431,49.
Conseguentemente dirsi tenuta e condannarsi a restituire a Parte_1 [...]
la somma complessiva di Euro 6.431,49, ovvero quella diversa, maggiore o minore, somma Parte_1 che sarà provata o che parrà equa e giusta, oltre interessi legali maturati e maturandi dal dovuto sino al saldo effettivo.
Darsi atto che è disponibile a restituire a i Parte_1 Parte_1 componenti viziati da difetto di conformità ad oggi ancora in suo possesso e, conseguentemente, ordinarsi a di provvedere al relativo ritiro entro un termine da Parte_1 stabilirsi, in ogni caso non superiore a trenta giorni, con spese di trasporto da porsi a carico di quest'ultima,
Condannarsi, altresì, al risarcimento in favore di Parte_1 [...]
di tutti i danni da quest'ultimo subiti, in conseguenza dell'inadempimento contrattuale, che Parte_1 si quantificano nella somma complessiva di Euro 7.302,22, così come sopra indicata e dettagliata, ovvero in quella diversa, maggiore o minore, somma che sarà provata o che parrà equa e giusta, oltre interessi legali maturati e maturandi dal dovuto sino al saldo effettivo. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
La convenuta non si costituiva in giudizio. All'udienza del 4/01/2024 veniva Parte_1
dichiarata la contumacia della società convenuta e venivano ammessi i mezzi istruttori richiesti dal ricorrente.
All'udienza del 02/04/2024 la convenuta contumace non si presentava a rendere l'interrogatorio formale, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 232 c.p.c.; venivano espletate le prove testimoniali e, all'esito, veniva ammessa ctu.
pagina 4 di 8 La causa perviene in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna.
Così brevemente riassunta la controversia e passando alla decisione, la domanda di parte ricorrente è fondata.
Il contratto stipulato fra le parti in data 29.12.2021, essendo un “professionista” Parte_1
(ovvero una persona giuridica che ha agito nell'esercizio della propria attività imprenditoriale) e
[...]
un “consumatore” (ovvero una persona fisica che ha agito per scopi estranei alla propria Parte_1 attività professionale), risulta disciplinato dal Codice del Consumo.
Nelle stesse “Condizioni generali di vendita di mobili e beni di arredamento” relative al contratto, così come predisposte da si fa espresso riferimento alle “disposizioni in materia di Parte_1 vendita dei beni di consumo, a norma del D. Lgs. del 06.09.2005, n. 206” (c.d. Codice del Consumo).
Nel caso di specie, visto che il contratto è stato concluso in data 29.12.2021, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del D. Lgs. 04.11.2021, n. 170, dovrà peraltro applicarsi il testo della normativa previgente rispetto al predetto D. Lgs., le cui modifiche al Codice del Consumo hanno acquistato efficacia solo a decorrere dal 01.01.2022 e sono applicate ai contratti conclusi successivamente a tale data.
Ebbene, all'interno del Titolo III del Codice del Consumo (nel testo vigente al momento della conclusione del contratto in oggetto), denominato “Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo”, al Capo I (“Della vendita dei beni di consumo), l'art. 129
(“Conformità al contratto”) stabilisce che “il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita”; l'art. 130 (“Diritti del consumatore”) stabilisce che “il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della consegna del bene” e che “in caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita' del bene mediante riparazione o sostituzione, (...) ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto (...)”; “il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro”; “le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene”; “il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: (...) b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo”; l'art. 132 (“Termini”) stabilisce che “il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene”; “il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto”; “l'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene”; l'art. 135 (“Tutela in base ad altre disposizioni”) stabilisce, infine, che “le disposizioni del presente capo non escludono ne' limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico.”; “per quanto non pagina 5 di 8 previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita.”.
Con riferimento al contratto di vendita, l'art. 1490 c.c. dispone che “il venditore è tenuto a garantire che la cosa sia immune da vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”; l'art. 1492 c.c. stabilisce che “nei casi indicati dall'articolo 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo”; e l'art. 1494 c.c. dispone che “in ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa”, con implicito richiamo all'art. 1223 c.c. in tema di obbligazioni, in base al quale “il risarcimento del danno per l'inadempimento (…) deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”.
Risulta che il ricorrente abbia tempestivamente denunciato al venditore i difetti di conformità ed abbia formalmente richiesto la consegna dei componenti mancanti e la sostituzione dei componenti viziati e non conformi;
non ha provveduto a risolvere le problematiche evidenziate dal Parte_1 Pt_1
La fondatezza della domanda spiegata da risulta provata sia dalla documentazione Parte_1 prodotta, sia dall'istruttoria espletata.
Risultano, infatti, accertate, in quanto documentalmente provate (cfr. docc. prodotti dal ricorrente), tutte le circostanze di fatto di cui ai punti 1, da 3 a 7, da 9 a 12 e da 14 a 45 della parte espositiva del ricorso introduttivo. Risulta, altresì dimostrato dalle prove orali, che: 1) contestualmente alla stipula del contratto in data 29.12.2021, le parti avevano convenuto che avrebbe inviato l'ordine Parte_1 della cucina al produttore Stosa S.p.a. solo dopo avere effettuato un sopralluogo presso l'abitazione di per la verifica delle effettive misure degli ambienti (circostanza di cui al relativo
Parte_1 capitolo di prova dedotto, da ritenersi ammessa ex art. 232 c.p.c., in considerazione della mancata partecipazione all'udienza del legale rappresentante di per rendere l'interrogatorio
Parte_1 formale); 2) in data 11.02.2022 il responsabile di aveva effettuato il sopralluogo
Parte_1 presso l'abitazione di , nel corso del quale aveva verificato le effettive misure degli
Parte_1 spazi e dell'ambiente cucina (circostanza di cui al relativo capitolo di prova dedotto, da ritenersi ammessa ex art. 232 c.p.c., in considerazione della mancata partecipazione all'udienza del legale rappresentante di per rendere l'interrogatorio formale); 3) in data 06.06.2022
Parte_1 [...]
si era recato presso la sede di dove aveva incontrato l'incaricata Parte_1 Parte_1 [...]
con la quale aveva effettuato le verifiche del preventivo e del progetto originario cui erano CP_1 state apportate una serie di modifiche conseguenti all'esito del sopralluogo del 11.02.2022 (circostanza di cui al relativo capitolo di prova dedotto, confermata dalla teste, , all'epoca dei fatti Controparte_1 lavoratrice dipendente di con mansioni di impiegata addetta alle pratiche relative ai Parte_1 progetti cucina, e, in ogni caso, da ritenersi ammessa ex art. 232 c.p.c., in considerazione della mancata partecipazione all'udienza del legale rappresentante di per rendere l'interrogatorio Parte_1 formale); 4) dal 24.01.2023 (data della consegna della cucina) in poi lo stato della cucina di
[...]
è rimasto quello rappresentato dalla documentazione fotografica prodotta sub doc. 78 Parte_1 pagina 6 di 8 (circostanza di cui al relativo capitolo di prova dedotto, confermata dal teste, cognato Testimone_2 del ricorrente, il quale, nella propria deposizione resa all'udienza del 02.04.2024, ha precisato:
“Frequento l'abitazione di mia sorella circa due volte al mese e ci sentiamo quotidianamente per telefono. Sono stato a trovarla proprio ieri e posso confermare che lo stato della cucina è rimasto immutato dal 24/01/23”); 5) nell'abitazione di è presente solo una cucina, ovvero Parte_1 quella rappresentata dalla documentazione fotografica prodotta sub doc. 78 (circostanza di cui al relativo capitolo di prova dedotto, confermata dal teste, ; 6) dal 24.01.2023 (data della Testimone_2 consegna della cucina) in poi, la famiglia di ha acquistato prevalentemente cibi Parte_1 pronti, freddi o precotti da scaldare nel forno (circostanza di cui al relativo capitolo di prova dedotto, confermata dal teste, ; 7) dal 24.01.2023 in poi, la famiglia di , per Testimone_2 Parte_1 ogni utilizzo dell'acqua corrente in cucina, si è servita del lavandino del bagno (circostanza di cui al relativo capitolo di prova dedotto, confermata dal teste, . Testimone_2
La CTU espletata ha evidenziato quanto segue:
1) riguardo all'accertamento e alla quantificazione della “sussistenza dei difetti di conformità della cucina consegnata rispetto a quanto era stato specificamente pattuito dai contraenti, con particolare riferimento alla distinta definitiva, denominata preventivo 00149 allegata dal venditore alla propria mail del 28/06/2022 ore 9 e 43 (doc. 43)”, il C.T.U. ha attestato che, dal confronto fra l'analisi del preventivo e il rilievo effettuato in loco durante il sopralluogo, è emerso in maniera inequivocabile la sussistenza di difetti nei componenti della cucina “Stosa mod. Infinity”, così come specificamente elencati alle pagg. 15-16-17 dell'elaborato peritale;
2) riguardo all'accertamento e alla quantificazione del “prezzo pagato a da parte di Parte_1
per i componenti mai consegnati e per quelli viziati da difetto di conformità”, il Parte_1
CTU, facendo riferimento ai costi indicati nel soprarichiamato preventivo n. 00149, ha attestato (pagg.
18,19 e 20 dell'elaborato peritale) che, per i componenti mai consegnati (n. 8 mensole e relative lavorazioni complementari), il prezzo pagato è stato pari a € 1.408,16, oltre iva ed il prezzo pagato per i componenti viziati da difetto di conformità è stato pari a € 6.215,54, oltre iva, il tutto pari a complessivi
€ 7.623,70, oltre iva, per un totale di € 9.300,91;
3) riguardo all'accertamento e alla quantificazione del “prezzo attuale di acquisto, in base al listino aggiornato di Stosa spa, dei componenti mai consegnati da e per quelli viziati da Parte_1 difetto di conformità”, il CTU ha attestato, ai fini dell'indicazione del prezzo attuale di listino del mobilio oggetto della controversia, di avere richiesto dei preventivi;
nello specifico, a pagina 10 dell'elaborato peritale si cita: “il rivenditore Wed di ha inviato allo scrivente il Controparte_2 preventivo richiesto (allegato 8). (…) Il preventivo del rivenditore, risulta dettagliato e contiene le voci interessate per conoscere i valori di listino attuali.”; e, sulla base di quest'ultimo preventivo, di avere valutato che “Il totale della composizione risulta essere di €. 7.468,29 oltre all'iva 22%, e così per un totale di €. 9.111,31”;
4) riguardo all'accertamento e alla quantificazione dei “costi di trasporto e montaggio dei predetti componenti”, il C.T.U., rilevato che nella fattura n. 445 del 29.12.2021, emessa da a Parte_1 pagina 7 di 8 seguito del pagamento effettuato dal i costi di trasporto e di montaggio di tutti i componenti Pt_1 della cucina erano di € 409,84 oltre iva e così per un totale di € 500,00, ha considerato, per i componenti mai consegnati e per quelli viziati, un costo a forfait di circa € 300,00, comprensivo di iva.
Dalle considerazioni svolte emerge che ai sensi dell'art. 130 del Codice del Parte_1
Consumo, ha diritto alla riduzione del prezzo nell'importo complessivo di € 6.510,64, risultante dalla differenza tra l'importo di € 9.300,91 e lo sconto del 30% (pari a € 2.790,27) applicato da Parte_1
di cui lo stesso ricorrente riconosce di avere usufruito.
[...]
Al ricorrente deve riconoscersi, ai sensi dell'art. 1223 c.c., a titolo di danno emergente, l'importo di €
2.600,67, data dalla differenza fra la somma di € 9.111,31 che il ricorrente dovrà pagare per l'acquisto dei nuovi componenti e l'importo di € 6.510,64 che è tenuta a restituire a titolo di Parte_1 riduzione del prezzo;
inoltre deve considerarsi l'importo di € 300,00 per i costi di trasporto e di montaggio. Si riconosce infine a in considerazione del disagio subito per il mancato Parte_1 completo utilizzo della cucina, dal 24/01/2023 in poi, la somma, equitativamente determinata, di €
1.000,00.
Pertanto, il danno subito dal ricorrente a causa dell'inadempimento della società venditrice è pari alla somma complessiva di € 3.900,67.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. 55/14 aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, con riferimento allo scaglione sino a € 26.000,00, come da dispositivo;
la convenuta è tenuta altresì al rimborso a favore del ricorrente delle spese del procedimento di negoziazione assistita pari a € 1.586,47 (docc. 76 e 77).
Al ricorrente devono essere rimborsate infine le spese del CTU geom. pari a € 1.984,78 Persona_1
(docc. 82-85) e del CTU originariamente nominato geom. pari a € 768,60 (docc. Persona_2
86 e 87).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-condanna alla restituzione a favore di della Parte_1 Parte_1 somma di € 6.510,64, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
-ordina a di ritirare i componenti viziati da difetto di conformità in Parte_1 possesso del ricorrente entro il 31/12/2025, a cura e spese della convenuta, autorizzando il ricorrente, in caso di mancato ritiro, a disporne lo smaltimento;
-condanna al pagamento a favore del ricorrente della somma di € Parte_1 3.900,67 a titolo di risarcimento del danno;
-condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 284,40= per Parte_1 anticipazioni, € 5.077,00= per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, iva e cpa come per legge, oltre al rimborso delle spese del procedimento di negoziazione assistita pari a € 1.586,47 e delle spese di CTU pari a complessivi € 2.753,38.
Bologna, 28/10/2025 Il giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi pagina 8 di 8