REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1097 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente domiciliato\a in VIA Parte_1
SAN NICOLA, 96 82031 82031 AMOROSI presso lo studio dell'Avv.MASSIMO PEZZULLO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a giusta Controparte_1 procura in atti dall'Avv. GAROFALO SILVIO, ed elettivamente domiciliato\a in VIA FOSCHINI, 28 C/O AVVOCATURA INPS BENEVENTO
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/03/2024 esponeva di Parte_1 aver richiesto l'accertamento del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno ordinario d'invalidità ma che lo stesso non gli\le era stato riconosciuto in via amministrativa;
che era stata proposta ATP che aveva dato esito negativo;
che le conclusioni cui era pervenuto il CTU erano viziate dal momento che non aveva valutato correttamente le patologie refertate.
Concludeva chiedendo accertare e dichiarare la sussistenza del requisito sanitario richiesto, con condanna dell' al pagamento CP_1 delle spese di lite, con distrazione.
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Regolarmente costituito, l' si opponeva al ricorso e ne chiedeva
CP_1 il rigetto. La causa, di natura documentale, veniva decisa con sentenza depositata telematicamente. Preliminarmente va evidenziato come la presente controversia attenga a contestazioni formulate in ordine alla consulenza tecnica svolta in sede di Accertamento tecnico preventivo. Tali contestazioni, com'è noto, devono essere particolarmente analitiche e dettagliate, non potendosi limitare ad una mera generica contestazione dei risultati cui il consulente d'ufficio è pervenuto. Nel caso in esame parte ricorrente propone una serie di contestazioni relative alla sottovalutazione della patologie refertate con riferimento alla specifica attività lavorativa svolta. La rileva, ancora nelle note d'udienza a seguito dei
Pt_1 chiarimenti sul punto prodotti dalla Dott.ssa che, nella
Per_1 specie, la valutazione doveva tenere conto della capacità lavorativa specifica e non di quella generica trattandosi di patologie osteoarticolari in un soggetto impegnato nel lavoro in agricoltura. In realtà e pur non facendo specifico riferimento la lavoro in agricoltura, il CTU è pervenuto alla valutazione dell'insussistenza della riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa, evidenziando che la poliartrosi si esprimeva con lieve impegno funzionale e la muscolatura appariva normo tonica e normo trofica. Evidenzia che tale patologia trovava origine in certificazioni anche molto datate nel tempo, a decorrere dal 2011, ma anche alla luce della documentazione più recente, RM del rachide cervicale e lombare (il 27.01.2024) e visita ortopedica (il 06.02.2024) dalle quali emergeva un quadro di poliartrosi con radicolopatia, non ravvisa un peggioramento tale da mutare la precedente valutazione, formulata sulla scorta dell'esame obiettivo, anche in considerazione della possibilità di un trattamento farmacologico. Le valutazioni espresse, anche se non specificamente formulate con riferimento all'attività lavorativa, certamente tengono conto dell'attività lavorativa specifica, come chiaramente emerge dalla indicazione contenuta in premessa circa lo svolgimento dell'attività di di coltivatrice diretta Le conclusioni cui il CTU è pervenuto appaiono, pertanto, convincenti e condivisibili. Ne consegue che, non ravvisandosi alcuna lacuna nella c.t.u., che questo Giudice ritiene fare propria in quanto corretta ed esente da vizi, la domanda dev'essere rigettata. Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite ex art.152 disp.att., in considerazione del reddito dichiarato.
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P.Q.M.IL Giudice Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da in data 07/03/2024 così
Parte_1 provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Benevento il 12/02/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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