Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Francesco Piero De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Anna Rita Motti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza dell'8/4/25- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2389 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Musto Aniello, Parte_1 presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, Traversa Antonino Pio n.64
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Barone e dall'avv. Romano Cardaropoli, con domicilio eletto presso l'ufficio legale della società Filiale delle , in Napoli, Piazza Matteotti n.2 CP_1
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.8.2024, la ricorrente in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n.2037/24, pubblicata il 19/3/24, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda, volta all'accertamento del diritto ad essere stabilizzata dalle con CP_1 inquadramento nel liv. E “addetto junior” o mansioni equivalenti, al ripristino del rapporto di lavoro ed al pagamento delle spettanze retributive con decorrenza dalle date alternativamente indicate.
L'appellante ha censurato la decisione sostenendone l'erroneità per avere ritenuto che la domanda di stabilizzazione dell'anno 2012 dovesse essere necessariamente inoltrata a mezzo lettera
Anche in ordine alla procedura di stabilizzazione, presentata nell'anno 2018, la decisione non era condivisibile, atteso che non era legittimo escluderla dalla selezione in quanto destinataria del precedente accordo;
in ogni caso, essendo stata esclusa dalla prima procedura, la domanda del 2018 doveva ritenersi la prima domanda presentata a tutti gli effetti e, pertanto, aveva diritto a partecipare alla selezione.
Inoltre, quanto alla procedura dell'anno 2022, la sentenza era errata per avere il Tribunale affermato che la stessa aveva lavorato per meno di sei mesi, mentre aveva lavorato per oltre sei anni, non avendo il Tribunale considerato il periodo di lavoro dal 23 maggio 2012 all'11/4/18; infine sosteneva l'erroneità dell'affermazione del Tribunale che aveva escluso la disparità di trattamento rispetto gli ammessi alla selezione dell'anno 2018, sul presupposto che il rapporto di lavoro con le avesse natura privatistica e non CP_1 pubblicistica.
L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento della domanda di primo grado. Con vittoria di spese di lite.
Ricostituito il contraddittorio, la società appellata ha chiesto il rigetto del gravame sostenendone l'infondatezza per le ragioni espresse in memoria.
Disposta la trattazione scritta della causa ed acquisite le note delle parti, all'esito dell'udienza la Corte ha assegnato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e non può pertanto essere accolto.
Le censure formulate dall'odierna impugnante non sono invero idonee ad intaccare la motivazione del primo giudice, fondata sulla corretta lettura degli accordi sindacali intervenuti nel tempo, a partire da quello del 2012, volti alla stabilizzazione del personale delle CP_1 assunto con contratti a tempo determinato.
Occorre premettere che, come è pacifico in causa e risulta in atti, l'odierna appellante e le stipularono un contratto di lavoro CP_1
a termine con decorrenza dal 04.06.2004 al 15.09.2004, impugnato dalla lavoratrice;
con sentenza n.2095/2012, il Giudice del Tribunale di Napoli dichiarò la nullità del termine apposto al contratto e, dunque, in esecuzione di questa decisione, la stessa fu riammessa in servizio con provvedimento del 23/05/2012. Successivamente, con sentenza n.2189/2018, pubblicata il 29.03.2018, la Corte di Appello di Napoli, in riforma dell'impugnata sentenza n.2095/2012, rigettò la domanda presentata in primo grado da Pt_1
e pertanto la cessò di lavorare in data 08.04.2018.
[...] Pt_1 La predetta sentenza è stata confermata dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n.9200/2020.
La domanda di stabilizzazione del rapporto di lavoro a termine intercorso tra le parti si fonda su tre accordi stipulati con le OO.SS., intervenuti nel tempo, e precisamente nel 2012, 2018 e 2022.
Pacifica l'esistenza dei predetti accordi (i primi due sono stati anche prodotti in atti), il Tribunale ha escluso il diritto vantato dalla sul corretto rilievo, quanto al primo accordo, quello Pt_1 del 2012, che la stessa non avesse inoltrato, come è pacifico in causa, la domanda di adesione da inviarsi con raccomandata A/R entro l'1/10/2012.
L'accordo conciliativo del 18/05/2012, infatti espressamente prevedeva: “Le persone interessate ad aderire alla presente intesa dovranno inviare una raccomandata A/R, entro il 1° ottobre 2012 alla funzione Risorse Umane Regionale di riferimento – da individuarsi con riferimento alla sede di assegnazione risultante alla data di assegnazione del presente accordo”.
Al riguardo, il Tribunale ha rilevato che la ricorrente -odierna appellante- era stata specificamente edotta dell'esistenza, non solo di tale accordo, ma anche delle modalità per eventualmente aderire allo stesso, con comunicato dalla stessa sottoscritto per ricezione in data 23.5.2012, e che era pacifico che la non avesse Pt_1 inviato la suindicata raccomandata a/r entro l'1.10.2012, avendo allegato di avere aderito all'accordo depositando la relativa dichiarazione presso l'ufficio del personale di Piazza Matteotti n. 2 in Napoli.
Ha, quindi, correttamente escluso che, in ragione della specifica suindicata previsione contrattuale, la comunicazione di adesione all'accordo con modalità diversa dalla raccomandata a/r potesse essere idonea ad ottenere la stabilizzazione del rapporto, osservando altresì, solo ad abundantiam, che la neppure aveva Pt_1 fornito prova dell'asserito deposito di tale comunicazione presso il suindicato ufficio di Napoli. Si legge in proposito in sentenza:
“quella prodotta infatti non reca alcun segno (timbro di ricezione, numero di protocollo ecc.) da cui possa evincersi che sia mai stata depositata (cfr. pag. 36 dell'allegato 2 - produzione attorea). Neppure la stessa, indica l'ufficio al quale sarebbe stata indirizzata (la relativa parte del prestampato, in alto a destra, non risulta compilata).
Tale motivazione è pienamente condivisa dal collegio, atteso che, contrariamente a quanto sostiene l'impugnante, la domanda di adesione all'accordo, che avrebbe potuto condotto alla stabilizzazione del rapporto di lavoro a termine, previa la sottoscrizione di un apposito accordo conciliativo da effettuarsi entro un certo termine, doveva necessariamente essere inoltrata nelle forme previste dall'accordo, per cui a nulla rileva la presentazione della domanda in forma diversa, di cui comunque non vi è alcuna prova mancando sull'istanza prodotta un timbro di ricezione, un numero di protocollo, etc..
Il Tribunale ha poi ugualmente ritenuto infondata la domanda attorea volta ad ottenere la stabilizzazione alle dipendenze della convenuta in ragione dei successivi accordi sindacali del 19.6.2018 e del 2022.
Quanto al primo, non può che rilevarsi, anche in questa sede del gravame, che esso aveva specificamente escluso la sua applicazione per coloro che già erano stati destinatari di accordi precedenti. In particolare, al punto 1 di tale accordo si legge: “1. Potranno conseguire il consolidamento del rapporto di lavoro le risorse, non già destinatarie di precedenti accordi sottoscritti tra Azienda e OO.SS in materia, …”.
L'impugnante, dunque, rientrando pacificamente tra coloro che avrebbero potuto beneficiare del precedente accordo del 18.5.2012, non può invocare l'applicazione anche di quello del 19.6.2018, senza che tale previsione, contenuta in un accordo sindacale, possa considerarsi illegittima o violativa del principio di parità di trattamento, come sostiene del tutto infondatamente l'impugnante.
Quanto, infine, all'accordo del 2022, non prodotto in atti, ma il cui contenuto è pacifico tra le parti come si legge in sentenza, non essendo in contestazione che lo stesso riguardasse coloro che avevano lavorato alle dipendenze della convenuta sulla base di
“contratto a tempo determinato di durata complessiva almeno pari a sei mesi compresi tra il 1° gennaio 2014 ed il 31.12.2022”, la non può beneficiarne visto che ha lavorato alle dipendenze Pt_1 di sulla base di un contratto a termine, non solo per CP_1 meno di sei mesi, ma anche in un periodo antecedente all'1.1.2014, avendo lavorato dal 4.6.2004 al 15.9.2004.
A nulla rileva, come giustamente osservato dal Tribunale, il periodo lavorativo dal 23.5.2012 all'aprile 2018, posto che lo stesso si è svolto non in ragione di un nuovo contratto a termine, ma in virtù dell'esecuzione provvisoria della sentenza n. 2095/2012, che aveva dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti, poi riformata.
In conclusione, per le suesposte ed assorbenti considerazioni, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese del grado si compensano in considerazione della particolarità della controversia e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
Compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto il contributo.
Napoli 8/4/2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente