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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/07/2025, n. 2599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2599 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7258/25
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa LA IA Cosmai Presidente Del. Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19.6.2025 da 1) Parte_1 nata Savigliano il 05/01/1994 cittadina: italiana Cod. Fisc. , C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Riccardo Gattone presso il quale ha eletto domicilio telematico
Email_1
e
2) Parte_2
Nato in Libano 08/09/1996 cittadino: Libanese Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Riccardo Gattone presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Genova 12/05/2020 (anno 2020 atto n. 57 reg. parte I serie) In comunione separazione dei beni.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19 giugno 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
1. Le spese condominiali ordinarie e le utenze della casa coniugale resteranno a carico esclusivo del Signora Pt_2
2. La Signora ha già asportato dalla casa coniugale i propri beni personali Pt_1
e ogni altro oggetto di sua proprietà esclusiva.
3. La Signora e il Signor sono entrambi economicamente Pt_1 Pt_2 autosufficienti e non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di concorso al reciproco mantenimento.
4. I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
5. Ciascuno dei coniugi terrà a suo carico le proprie spese legali.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Genova il 12/05/2020:
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Spese di procedura al definitivo;
;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Genova perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice delegato dr. LA IA Cosmai Così deciso in Milano, il 9.7.2025
Il Presidente Del.
Dott.ssa LA IA Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG