Sentenza 31 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 31/10/2023, n. 16210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16210 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/10/2023
N. 16210/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08927/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8927 del 2023, proposto da:
ZI Maria Zuppardi, rappresentato e difeso dall'avvocato Elio Maria Zuppardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
e l’esecuzione del decreto decisorio Rep. 10400/15 cron 16652 emesso sul ricorso avente n.r.g. 54924/11 della Corte d'Appello di Roma, munito di formula esecutiva il 5.2.2016 regolarmente notificato il 6.4.2016, in materia di equa riparazione ex L.n.89/2001;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Letto il ricorso, notificato nei tempi e nelle forme di rito, con il quale la parte ricorrente (interessata al pagamento delle spese di giudizio liquidate per l’equa riparazione per eccessiva durata del processo ai sensi della legge n. 89 del 2001) ha lamentato l’inottemperanza al decreto reso inter partes dalla Corte d’Appello di Roma distinto in epigrafe e divenuto definitivo in difetto di rituale e tempestiva opposizione e/o impugnazione, per un residuo e complessivo ammontare, meglio descritto in ricorso;
Rilevato che, con dichiarazione constatata a verbale nel corso della camera di consiglio del 25 ottobre 2023, il difensore della parte ricorrente ha dichiarato la cessata materia del contendere, in ragione dell’avvenuta liquidazione del decreto de quo agitur, instando comunque per la condanna alle spese del presente giudizio;
Ritenuta la necessità di prendere atto della suddetta dichiarazione e, per l’effetto, di dichiarare cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art.34, co.5 cpa;
Ritenuto, infine, che, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale e considerato che l’amministrazione intimata ha dato esecuzione alla sentenza successivamente all’instaurazione del presente giudizio, quest’ultima deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 600,00 (seicento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Igor Nobile, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Igor Nobile | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO