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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/10/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 2.9.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 707 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'Avv. Maria Grazia Pianura Parte_1
appellante
E
di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, difeso ex art. 9, comma 2, D. Lgs. n° 149/15 dai funzionari Dott.ssa , Controparte_2
Dott.ssa e Dott. Vincenzo Parrello CP_3
appellato
Oggetto: Appello a sentenza del tribunale di Vibo Valentia. Opposizione ad ordinanza ingiunzione. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) In data 2.11.17 ha proposto opposizione, quale trasgressore e quale legale Parte_1 rappresentante di alla ordinanza ingiunzione n° n° 77/b del 29.9.17, che l'ITL Controparte_4 di Vibo Valentia ha adottato nei confronti della , in quanto legale rappresentante della citata Pt_1 società dal 26.10.10 al 5.12.11, e della società stessa, quale responsabile in solido.
2) In particolare, con l'ordinanza ingiunzione 77/b/2017 si contestava la violazione delle seguenti disposizioni di legge: a) art. 3, comma 3, DL 12/02 per aver irregolarmente impiegato, in assenza della preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, le lavoratrici Parte_2 per 339 giorni dal 26.10.10 al 5.11.11 con mansio ni di commessa e per 323 Parte_3 giornate dal 15.11.10 al 5.12.11; b) art. 39, commi 1 e 2, DL 112/08 per aver omesso di registrare sul Libro Unico del Lavoro i dati relativi ai rapporti di lavoro delle dipendenti , Parte_2 [...]
e ; c) art. 4 bis, comma 2, D. Lgs. n° 181/00 per aver omesso di Persona_1 Parte_3 consegnare alle dipendenti e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, la lettera di Pt_2 Pt_3 assunzione.
3) Nella resistenza dell'ITL di Vibo Valentia, con la sentenza impugnata il tribunale ha respinto il ricorso in opposizione con le seguenti motivazioni:
“…. In via preliminare si rileva che i verbali redatti dall'ispettorato del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di omesso versamento dei contributi, costituiscono prova idonea a legittimare il ricorso al procedimento ingiuntivo e fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che, incombe sull'opponente fornire la prova contraria. Invece, per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il qual può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuirgli valore di vero e proprio accertamento, addossando all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli (Corte di Cassazione, sentenza n. 6847 del 8.8.87). Ne consegue che, ove l'amministrazione non adempia all'onere di dimostrare (come nel caso in esame) compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo l'art. 23, comma 12, l'opposizione deve essere accolta (Cass. Civ. Sez. 1^, 26 maggio 1999 n. 5095). Tuttavia, deve, a monte, rilevarsi che l'opponente non può limitarsi a contestare la veridicità dell'accertamento contenuto nel verbale ispettivo, ma deve provare i fatti impeditivi dell'adempimento oppure di avere adempiuto. Perciò deve ricostruire i fatti diversamente rispetto al verbale, non può limitarsi a confutare la veridicità del verbale sic et simpliciter. A tal riguardo la Suprema Corte, esprimendo orientamento cui il Giudice scrivente presta adesione, ha precisato che: "l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c. su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica ovvero l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo" (Corte di Cassazione, sentenza n. 23229 del 2004). Nel caso di specie l'onere probatorio come delineato non può dirsi assolto ed il ricorso, in quanto infondato, va rigettato. Le spese di lite sono liquidate, come da dispositivo, in base al principio della soccombenza ex art.91c.p.c., e sono determinate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, e secondo la regolamentazione, operante in relazione all'I.T.L., di cui all'art. 152 bis disp. att. c.p.c. - introdotto dalla L.n.183/2011 e applicabile alle controversie insorte successivamente alla data di entrata in vigore della stessa (01 gennaio 2012) - in base al quale nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”. 4) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando: Parte_1
4.1) nullità/inesistenza della sentenza perché è stata pubblicata il giorno 25/01/2023 ma reca la data del 26/01/2023;
4.2) omessa pronuncia sui motivi del ricorso introduttivo ed erronea inversione dell'onere della prova in capo alla ricorrente. “In particolare nulla dice la sentenza in merito alle eccezioni di nullità dell'istruttoria perché condotta nei riguardi di una società fallita e, nulla dice sull'eccezione avanzata sempre in via preliminare sull' inammissibilità e/o nullità dell'ordinanza ingiunzione perché la sanzione è stata irrogata oltre il termine di legge. Nulla dice la sentenza quanto alla eccepita carenza di legittimazione passiva di e nulla dice in ordine alla eccepita Parte_1 prescrizione del diritto alle differenze retributive per inutile decorso del termine di legge previsto ai fini dell'azione. Stesso silenzio adotta il Giudicante sulla infondatezza della pretesa creditoria e sulla nullità dell'ordinanza per essere stata adottata in favore di una lavoratrice, , Persona_1 che non è tra le lavoratrici indicate quali forza lavoro irregolare nella stessa ordinanza che l' cerca di mettere in esecuzione (Si cfr l'ordinanza ingiunzione opposta)”. A ciò doveva CP_1 aggiungersi che, come suo onere, l'ITL di Vibo Valentia non aveva fornito prova della fondatezza delle sue pretese sanzionatorie e che nel caso di specie vi era stata una violazione degli artt. 14 e 28 Legge 689/81 in quanto “l'accesso ispettivo è stato appositamente disposto il 13/07/2012, si è concluso a Giugno del 2013 mentre la notifica dell'Ordinanza ingiunzione è stata notificata ad Ottobre 2017 per fatti risalenti al 20/10/2011” e “In ogni caso, nel ricorso è stata anche eccepita la violazione del termine di adozione della sanzione perché addirittura adottata a distanza di sette anni dalla presunta violazione e di quasi sei anni dalla segnalazione della lavoratrice all' ”. CP_1 Infine, l'appellante ha chiesto di “verificare, inoltre, che come già riferito l'ordinanza ingiunzione viene mutuata sulla posizione di tale che non compare nell'atto opposto e che Persona_1 la memoria difensiva dell' è completamente fondata sulla posizione di questa Controparte_1 lavoratrice. Vi è dunque un atto abnorme e nullo, privo di efficacia e certezza, al quale non potrà che seguire un annullamento”.
5) L'ITL di Vibo Valentia ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
6) Entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni. L'appellante ha anche chiesto un rinvio della causa per una soluzione bonaria della controversia, rappresentando che a seguito di interlocuzione con l' , Controparte_1 e, a seguito di caso speculare per il quale è stata già conclusa una transazione. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
7) In via preliminare, non può essere accolta l'istanza di rinvio formulata dall'appellante sia perché l'amministrazione convenuta non ha in alcun modo confermato, nemmeno con le note di trattazione scritta, la esistenza di interlocuzioni con l'appellante, sia alla luce della pendenza ormai ultra-biennale del presente procedimento. A ciò deve aggiungersi che l'appellante non ha né chiarito, né documentato il riferimento, invero generico, al caso speculare per il quale è stata già conclusa una transazione
8) Sempre in via preliminare deve rilevarsi che:
8.1) sebbene abbia dedotto nel ricorso introduttivo del 2.11.17 di agire anche quale legale Parte_1 rappresentante della società responsabile in solido alla succitata data di Controparte_4 deposito del ricorso risulta che legale rappresentante della società non era , bensì Parte_1 [...]
Tanto emerge con chiarezza dalla visura camerale prodotta dall'amministrazione convenuta, Pt_4 da cui si desume, appunto, che a decorrere dal 6.12.11 era cessata dalla carica di Parte_1 amministratore unico, che in pari data veniva assunta da . E del resto, nello stesso ricorso Parte_4 introduttivo si dava atto che “come rilevasi dalle visure camerali allegate, la legale rapp.za della convenuta resta in capo alla sig.ra ”. Parte_4
8.2) che, in ogni caso, l'atto di appello è stato proposto da solo in proprio, ovvero solo Parte_1 quale trasgressore, per come indicato nella ordinanza ingiunzione opposta, e non anche quale legale rappresentante della società responsabile in solido sicché è irrilevante che Controparte_4 tale società, per come emerge dalla visura camerale in atti, è stata dichiarata fallita dal tribunale di Vibo Valentia in data 30.7.18, senza contare che, per quanto sopra detto, deve ritenersi che la società non sia stata nemmeno parte nel primo grado di giudizio.
9) Tanto chiarito, si osserva che, come spesso accade, il giudice di primo grado si è del tutto disinteressato dei motivi del ricorso introduttivo e delle questioni poste da entrambe le parti nel giudizio di primo grado, definendo il grado di lite con una sentenza del tutto generica, che il tribunale di Vibo Valentia è solito utilizzare in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione, prescindendo totalmente dalle questioni sottese alla controversia. Tanto impone alla parte privata, ciò che è avvenuto anche nel caso di specie, di proporre appello per denunciare fondatamente le plurime omesse pronunce in cui, more solito, il giudice di primo grado è incorso, costringendo il Collegio a pronunciarsi sostanzialmente, e per l'ennesima volta, quale giudice di primo grado.
10) Ora, se è vero che il tribunale si è del tutto disinteressato delle doglianze di cui al ricorso in opposizione, le stesse, esaminate in questa sede, risultano comunque infondate con la conseguenza che la sentenza di primo grado deve essere comunque confermata.
11) Con il primo motivo del ricorso di primo grado si denunciava che “la notifica dell'atto e l'istruttoria avanzata dalla e nulla e/o inesistente perché Parte_5 elaborata nei confronti di una società che al tempo era dichiarata fallita giusta sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 22/2012”.
11.1) Sul punto, a prescindere dalla evidente genericità del motivo di ricorso, non comprendendosi in cosa consisterebbe il vizio di una istruttoria elaborata nei confronti di un a società fallita, ogni questione è superata dal fatto che l'odierno atto di appello è proposto da solo in proprio, Parte_1 ovvero quale trasgressore, non come legale rappresentante della società, di cui, come detto, non era legale rappresentante nemmeno al momento del deposito del ricorso introduttivo del giudizio.
11.2) A ciò si aggiunga che la doglianza è anche manifestamente infondata in quanto l'ordinanza ingiunzione opposta è stata notificata sia a , sia alla società il 3.10.17, come ammesso Parte_1 dalla stessa opponente, e in tale data la società non era nemmeno sottoposta a fallimento. La ricorrente, infatti, omette di riferire che dopo il fallimento dichiarato dal tribunale di Vibo Valentia con sentenza 22/12 del 29.8.12, il fallimento stesso è stato revocato con sentenza del 7.2.14. Tanto risulta chiaramente dalla visura camerale in atti e tanto ha espressamente dedotto l'amministrazione in assenza di contestazioni da parte della ricorrente.
12) Con il secondo motivo del ricorso introduttivo si denunciava che “l'ordinanza-ingiunzione è inammissibile perché non vi è stata contestazione della sanzione nel termine previsto dalla legge”.
12.1) Ora, nei termini in cui la doglianza è stata proposta, la stessa non può che considerarsi inammissibile, atteso che non si comprende davvero per quale ragione e sulla base di quale norma l'ordinanza ingiunzione dovrebbe ritenersi “inammissibile”. Solo in questo grado di giudizio, in modo evidentemente tardivo e in modo comunque generico ed indeterminato, l'appellante ha fatto riferimento a pretese violazioni dell'art. 14 e dell'art. 28 della Legge 689/81.
12.2) Ad ogni modo, tenendo conto dei termini utilizzati nel ricorso introduttivo (pretesa inutilizzabilità dell'ordinanza ingiunzione) e dell'allegazione di appello, secondo cui “la notifica dell'Ordinanza ingiunzione è stata notificata ad Ottobre 2017 per fatti risalenti al 20/10/2011”, pare che la doglianza sollevata dalla ricorrente sia riferita alla violazione dell'art. 28 Legge 689/81, secondo cui: Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile. Ma una tale doglianza è destituita di fondamento perché il termine quinquennale di prescrizione non è in alcun modo decorso, ove si consideri: a) che le violazioni contestate risalgono al periodo 26.10.10 - 5.12.11; b) che il corso della prescrizione è stato interrotto con la notifica a del verbale unico di accertamento in data Parte_1 24.12.13 (cfr. all. 14 f.lo ITL di Vibo Valentia), per poi essere nuovamente e tempestivamente interrotto con la notifica dell'ordinanza ingiunzione in data 3.10.17, dato documentale ed ammesso dalla stessa ricorrente. Per mera completezza, è insussistente anche la violazione dell'art. 14 Legge 689/81, tenuto conto che, come dedotto e documentato dall'ITL di Vibo Valentia, gli accertamenti, invero piuttosto complessi anche alla luce delle plurime dichiarazioni testimoniali acquisite, si sono CP_ protratti fino all'ottobre 2013 presso la sede di Vibo Valentia, sicché è del tutto tempestiva la notifica del verbale di accertamento in data 24.12.13.
13) Con il terzo motivo di ricorso si denunciava “la carenza di legittimazione passiva di Parte_1 nella chiamata della in quanto, come rilevasi dalle visure camerali allegate, Controparte_4 la legale rapp.za della convenuta resta in capo alla sig.ra ed è comunque intervenuto il Parte_4 fallimento”.
13.1) Nei termini in cui è stata proposta, la doglianza pare riferita alla “legittimazione passiva” della sola società “convenuta”, essendo evidente che l'ordinanza ingiunzione è rivolta, in primo luogo, nei confronti di quale trasgressore, ovvero quale legale rappresentante della società dal Parte_1 26.10.10 al 5.12.11, mentre nei confronti della società solo quale responsabile in solido. Se così è, non può che ribadirsi quanto già ripetutamente esposto, ovvero che non era legale Parte_1 rappresentante della società alla data di proposizione del ricorso, per esserlo sin dal Parte_4 6.12.11, per cui non si comprende nemmeno per quale ragione abbia proposto il ricorso Parte_1 senza avere legittimazione ad agire per conto della società, per poi denunciare un difetto di
“legittimazione passiva” della società stessa che, in realtà, non è stata “convenuta” da nessuno. In ogni caso, ogni questione è sul punto superata dal fatto che l'atto di appello è stato proposto da
[...]
solo quale trasgressore e che non poteva essere altrimenti atteso che, come risulta dalla visura Pt_1 camerale in atti, la società è nuovamente e definitivamente fallita il 30.7.18.
14) Quanto al merito, con il ricorso si denunciava la “prescrizione del diritto alle differenze retributive per inutile decorso del termine di legge previsto ai fini dell'azione da parte della lavoratrici e conseguenziale decadenza dell'ente impositore ad ogni azione”.
14.1) Ora, è evidente che il richiamo alla prescrizione del diritto alle differenze retributive delle lavoratrici è del tutto inconferente, trattandosi di opposizione ad ordinanza ingiunzione avente ad oggetto sanzioni amministrative. Quanto al fugace richiamo ad una “decadenza dell'ente impositore ad ogni azione”, si è già detto della inammissibilità e manifesta infondatezza di ogni doglianza riferita a pretese violazioni degli artt. 14 e 28 Legge 689/81. 15) Con il ricorso si denunciava, inoltre, l'infondatezza della pretesa sanzionatoria, che doveva essere provata dall'amministrazione, e che l'ordinanza ingiunzione era nulla laddove si calcolava la sanzione per violazione dell'art. 39, commi 1 e 2, DL 112/08 anche per la lavoratrice Persona_1
“che non compare quale lavoratrice irregolare per cui è ingiunzione”.
15.1) Anche tali doglianze sono destituite di fondamento. Come si rileva dal verbale di accertamento unico in atti, l'ITL di Vibo valentia ha accertato che le lavoratrici e Parte_2 Parte_3 erano state impiegate in assenza di preventiva comunicazione di assunzione per 339 giorni e
[...] dal 26.10.10 al 5.12.11, la e per 323 giorni dal 15.11.10 al 5.12.11 (la ). Si è anche Pt_2 Pt_3 accertato la omessa registrazione sul Lul delle effettive ore di lavoro di pari a Persona_1 40 ore settimanali e non 20.
15.2) Ora, premesso che la ricorrente non prende alcuna specifica posizione su tali contestazioni, si rileva che, contrariamente a quanto dalla stessa dedotto, la fondatezza degli accertamenti emerge dai plurimi atti ispettivi documentati dall'amministrazione, consistenti nelle denunce presentate dalle tre lavoratrici il 13.7.12 e il 24.9.12, nelle dichiarazioni da queste a più riprese rilasciate in corso di CP_ ispezione, dall'esame della documentazione aziendale, dagli accertamenti presso la sede e dalle dichiarazioni, confermative di quanto riferito dalle lavoratrici, rese dai colleghi di lavoro Pt_6 (il 4.2.13), (il 14.1.13), (il 14.1.13), (il 4.2.13), (il 4.2.13), Tes_1 Pt_7 Tes_2 Tes_3
(il 25.3.13) e (il 25.3.13). Da tali accertamenti è risultato confermato quanto poi Tes_4 Tes_5 trasfuso nel verbale di accertamento e nella ordinanza ingiunzione opposta, ovvero il rapporto di lavoro irregolarmente instaurato della e della nonché il fatto che la Pt_2 Pt_3 Per_1 nonostante fosse stata assunta part-time per 20 ore settimanali, in realtà ne svolgeva 40. Ne consegue che, contrariamente a quanto denunciato dall'opponente, le sanzioni sono state correttamente calcolate anche sulla posizione della . Per_1
16) Con l'ultimo motivo del ricorso introduttivo si denunciava che la società era stata sottoposta a sequestro amministrativo nel luglio 2012 e che l'amministrazione non aveva notificato il
“procedimento” amministrativo al custode giudiziario, né aveva interessato il giudice penale.
16.1) Anche tale doglianza, in quanto riferita alla società responsabile in solido, rimane ampiamente superata dalle circostanze, più volte richiamate, della proposizione del ricorso introduttivo in assenza di legittimazione ad agire per conto della società in capo a , che ha del resto ammesso che Parte_1 nel 2017 il legale rappresentante era e, soprattutto, della proposizione dell'atto di appello Parte_4 da parte di solo quale trasgressore, stante anche il definitivo fallimento della società nel Parte_1 2018.
17) Quanto all'unico capitolo di prova su cui l'appellante in questa sede insiste, lo stesso si è del tutto generico ed indeterminato, né l'appellante ne chiarisce la rilevanza ai fini del decidere. Non si comprende, infatti, in che termini rileverebbe accertare chi fosse adibito come commessa tra il novembre 2009 e il 20.10.10 alle dipendenze della società, tenuto conto che i periodi di impiego irregolare contestati si estendono fino al dicembre 2011, che le mansioni della erano di Pt_2 commessa, ma anche di cassiera, e che l'eventuale presenza di altri dipendenti non smentirebbe per ciò solo il rapporto di lavoro delle tre denuncianti.
18) Quanto, infine, al fatto che la sentenza, pur pubblicata il 25.1.23, reca la data del 26.1.23, si tratta evidentemente di mero errore materiale del giudice nell'apporre la data in calce alla sentenza. In ogni caso, ciò che conta è la data di pubblicazione della sentenza e nel caso di specie la mera irregolarità denunciata con il primo motivo di appello non ha leso in alcun modo le ragioni dell'appellante, che ha proposto tempestivo atto di appello e non ha dedotto alcuna lesione del suo diritto difesa. 19) Per tali ragioni l'appello deve essere respinto con conferma della sentenza impugnata.
20) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia dichiarato dalla stessa appellante nella nota di iscrizione a ruolo (euro 54.990, ovvero pari alla somma di cui all'ordinanza ingiunzione) e della riduzione del 20% prevista dall'art. 9, comma 2, D. Lgs. n° 149/15.
21) Dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato, salva la verifica di eventuali ipotesi soggettive di esenzione a cura della cancelleria (Cass. SSUU 4315/20).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1 tribunale di Vibo Valentia n° 82/23, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 5.760,00, oltre accessori di legge;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 26.9.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr. Emilio Sirianni
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 2.9.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 707 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'Avv. Maria Grazia Pianura Parte_1
appellante
E
di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, difeso ex art. 9, comma 2, D. Lgs. n° 149/15 dai funzionari Dott.ssa , Controparte_2
Dott.ssa e Dott. Vincenzo Parrello CP_3
appellato
Oggetto: Appello a sentenza del tribunale di Vibo Valentia. Opposizione ad ordinanza ingiunzione. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) In data 2.11.17 ha proposto opposizione, quale trasgressore e quale legale Parte_1 rappresentante di alla ordinanza ingiunzione n° n° 77/b del 29.9.17, che l'ITL Controparte_4 di Vibo Valentia ha adottato nei confronti della , in quanto legale rappresentante della citata Pt_1 società dal 26.10.10 al 5.12.11, e della società stessa, quale responsabile in solido.
2) In particolare, con l'ordinanza ingiunzione 77/b/2017 si contestava la violazione delle seguenti disposizioni di legge: a) art. 3, comma 3, DL 12/02 per aver irregolarmente impiegato, in assenza della preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, le lavoratrici Parte_2 per 339 giorni dal 26.10.10 al 5.11.11 con mansio ni di commessa e per 323 Parte_3 giornate dal 15.11.10 al 5.12.11; b) art. 39, commi 1 e 2, DL 112/08 per aver omesso di registrare sul Libro Unico del Lavoro i dati relativi ai rapporti di lavoro delle dipendenti , Parte_2 [...]
e ; c) art. 4 bis, comma 2, D. Lgs. n° 181/00 per aver omesso di Persona_1 Parte_3 consegnare alle dipendenti e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, la lettera di Pt_2 Pt_3 assunzione.
3) Nella resistenza dell'ITL di Vibo Valentia, con la sentenza impugnata il tribunale ha respinto il ricorso in opposizione con le seguenti motivazioni:
“…. In via preliminare si rileva che i verbali redatti dall'ispettorato del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di omesso versamento dei contributi, costituiscono prova idonea a legittimare il ricorso al procedimento ingiuntivo e fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che, incombe sull'opponente fornire la prova contraria. Invece, per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il qual può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuirgli valore di vero e proprio accertamento, addossando all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli (Corte di Cassazione, sentenza n. 6847 del 8.8.87). Ne consegue che, ove l'amministrazione non adempia all'onere di dimostrare (come nel caso in esame) compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo l'art. 23, comma 12, l'opposizione deve essere accolta (Cass. Civ. Sez. 1^, 26 maggio 1999 n. 5095). Tuttavia, deve, a monte, rilevarsi che l'opponente non può limitarsi a contestare la veridicità dell'accertamento contenuto nel verbale ispettivo, ma deve provare i fatti impeditivi dell'adempimento oppure di avere adempiuto. Perciò deve ricostruire i fatti diversamente rispetto al verbale, non può limitarsi a confutare la veridicità del verbale sic et simpliciter. A tal riguardo la Suprema Corte, esprimendo orientamento cui il Giudice scrivente presta adesione, ha precisato che: "l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c. su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica ovvero l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo" (Corte di Cassazione, sentenza n. 23229 del 2004). Nel caso di specie l'onere probatorio come delineato non può dirsi assolto ed il ricorso, in quanto infondato, va rigettato. Le spese di lite sono liquidate, come da dispositivo, in base al principio della soccombenza ex art.91c.p.c., e sono determinate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, e secondo la regolamentazione, operante in relazione all'I.T.L., di cui all'art. 152 bis disp. att. c.p.c. - introdotto dalla L.n.183/2011 e applicabile alle controversie insorte successivamente alla data di entrata in vigore della stessa (01 gennaio 2012) - in base al quale nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”. 4) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando: Parte_1
4.1) nullità/inesistenza della sentenza perché è stata pubblicata il giorno 25/01/2023 ma reca la data del 26/01/2023;
4.2) omessa pronuncia sui motivi del ricorso introduttivo ed erronea inversione dell'onere della prova in capo alla ricorrente. “In particolare nulla dice la sentenza in merito alle eccezioni di nullità dell'istruttoria perché condotta nei riguardi di una società fallita e, nulla dice sull'eccezione avanzata sempre in via preliminare sull' inammissibilità e/o nullità dell'ordinanza ingiunzione perché la sanzione è stata irrogata oltre il termine di legge. Nulla dice la sentenza quanto alla eccepita carenza di legittimazione passiva di e nulla dice in ordine alla eccepita Parte_1 prescrizione del diritto alle differenze retributive per inutile decorso del termine di legge previsto ai fini dell'azione. Stesso silenzio adotta il Giudicante sulla infondatezza della pretesa creditoria e sulla nullità dell'ordinanza per essere stata adottata in favore di una lavoratrice, , Persona_1 che non è tra le lavoratrici indicate quali forza lavoro irregolare nella stessa ordinanza che l' cerca di mettere in esecuzione (Si cfr l'ordinanza ingiunzione opposta)”. A ciò doveva CP_1 aggiungersi che, come suo onere, l'ITL di Vibo Valentia non aveva fornito prova della fondatezza delle sue pretese sanzionatorie e che nel caso di specie vi era stata una violazione degli artt. 14 e 28 Legge 689/81 in quanto “l'accesso ispettivo è stato appositamente disposto il 13/07/2012, si è concluso a Giugno del 2013 mentre la notifica dell'Ordinanza ingiunzione è stata notificata ad Ottobre 2017 per fatti risalenti al 20/10/2011” e “In ogni caso, nel ricorso è stata anche eccepita la violazione del termine di adozione della sanzione perché addirittura adottata a distanza di sette anni dalla presunta violazione e di quasi sei anni dalla segnalazione della lavoratrice all' ”. CP_1 Infine, l'appellante ha chiesto di “verificare, inoltre, che come già riferito l'ordinanza ingiunzione viene mutuata sulla posizione di tale che non compare nell'atto opposto e che Persona_1 la memoria difensiva dell' è completamente fondata sulla posizione di questa Controparte_1 lavoratrice. Vi è dunque un atto abnorme e nullo, privo di efficacia e certezza, al quale non potrà che seguire un annullamento”.
5) L'ITL di Vibo Valentia ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
6) Entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni. L'appellante ha anche chiesto un rinvio della causa per una soluzione bonaria della controversia, rappresentando che a seguito di interlocuzione con l' , Controparte_1 e, a seguito di caso speculare per il quale è stata già conclusa una transazione. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
7) In via preliminare, non può essere accolta l'istanza di rinvio formulata dall'appellante sia perché l'amministrazione convenuta non ha in alcun modo confermato, nemmeno con le note di trattazione scritta, la esistenza di interlocuzioni con l'appellante, sia alla luce della pendenza ormai ultra-biennale del presente procedimento. A ciò deve aggiungersi che l'appellante non ha né chiarito, né documentato il riferimento, invero generico, al caso speculare per il quale è stata già conclusa una transazione
8) Sempre in via preliminare deve rilevarsi che:
8.1) sebbene abbia dedotto nel ricorso introduttivo del 2.11.17 di agire anche quale legale Parte_1 rappresentante della società responsabile in solido alla succitata data di Controparte_4 deposito del ricorso risulta che legale rappresentante della società non era , bensì Parte_1 [...]
Tanto emerge con chiarezza dalla visura camerale prodotta dall'amministrazione convenuta, Pt_4 da cui si desume, appunto, che a decorrere dal 6.12.11 era cessata dalla carica di Parte_1 amministratore unico, che in pari data veniva assunta da . E del resto, nello stesso ricorso Parte_4 introduttivo si dava atto che “come rilevasi dalle visure camerali allegate, la legale rapp.za della convenuta resta in capo alla sig.ra ”. Parte_4
8.2) che, in ogni caso, l'atto di appello è stato proposto da solo in proprio, ovvero solo Parte_1 quale trasgressore, per come indicato nella ordinanza ingiunzione opposta, e non anche quale legale rappresentante della società responsabile in solido sicché è irrilevante che Controparte_4 tale società, per come emerge dalla visura camerale in atti, è stata dichiarata fallita dal tribunale di Vibo Valentia in data 30.7.18, senza contare che, per quanto sopra detto, deve ritenersi che la società non sia stata nemmeno parte nel primo grado di giudizio.
9) Tanto chiarito, si osserva che, come spesso accade, il giudice di primo grado si è del tutto disinteressato dei motivi del ricorso introduttivo e delle questioni poste da entrambe le parti nel giudizio di primo grado, definendo il grado di lite con una sentenza del tutto generica, che il tribunale di Vibo Valentia è solito utilizzare in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione, prescindendo totalmente dalle questioni sottese alla controversia. Tanto impone alla parte privata, ciò che è avvenuto anche nel caso di specie, di proporre appello per denunciare fondatamente le plurime omesse pronunce in cui, more solito, il giudice di primo grado è incorso, costringendo il Collegio a pronunciarsi sostanzialmente, e per l'ennesima volta, quale giudice di primo grado.
10) Ora, se è vero che il tribunale si è del tutto disinteressato delle doglianze di cui al ricorso in opposizione, le stesse, esaminate in questa sede, risultano comunque infondate con la conseguenza che la sentenza di primo grado deve essere comunque confermata.
11) Con il primo motivo del ricorso di primo grado si denunciava che “la notifica dell'atto e l'istruttoria avanzata dalla e nulla e/o inesistente perché Parte_5 elaborata nei confronti di una società che al tempo era dichiarata fallita giusta sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 22/2012”.
11.1) Sul punto, a prescindere dalla evidente genericità del motivo di ricorso, non comprendendosi in cosa consisterebbe il vizio di una istruttoria elaborata nei confronti di un a società fallita, ogni questione è superata dal fatto che l'odierno atto di appello è proposto da solo in proprio, Parte_1 ovvero quale trasgressore, non come legale rappresentante della società, di cui, come detto, non era legale rappresentante nemmeno al momento del deposito del ricorso introduttivo del giudizio.
11.2) A ciò si aggiunga che la doglianza è anche manifestamente infondata in quanto l'ordinanza ingiunzione opposta è stata notificata sia a , sia alla società il 3.10.17, come ammesso Parte_1 dalla stessa opponente, e in tale data la società non era nemmeno sottoposta a fallimento. La ricorrente, infatti, omette di riferire che dopo il fallimento dichiarato dal tribunale di Vibo Valentia con sentenza 22/12 del 29.8.12, il fallimento stesso è stato revocato con sentenza del 7.2.14. Tanto risulta chiaramente dalla visura camerale in atti e tanto ha espressamente dedotto l'amministrazione in assenza di contestazioni da parte della ricorrente.
12) Con il secondo motivo del ricorso introduttivo si denunciava che “l'ordinanza-ingiunzione è inammissibile perché non vi è stata contestazione della sanzione nel termine previsto dalla legge”.
12.1) Ora, nei termini in cui la doglianza è stata proposta, la stessa non può che considerarsi inammissibile, atteso che non si comprende davvero per quale ragione e sulla base di quale norma l'ordinanza ingiunzione dovrebbe ritenersi “inammissibile”. Solo in questo grado di giudizio, in modo evidentemente tardivo e in modo comunque generico ed indeterminato, l'appellante ha fatto riferimento a pretese violazioni dell'art. 14 e dell'art. 28 della Legge 689/81.
12.2) Ad ogni modo, tenendo conto dei termini utilizzati nel ricorso introduttivo (pretesa inutilizzabilità dell'ordinanza ingiunzione) e dell'allegazione di appello, secondo cui “la notifica dell'Ordinanza ingiunzione è stata notificata ad Ottobre 2017 per fatti risalenti al 20/10/2011”, pare che la doglianza sollevata dalla ricorrente sia riferita alla violazione dell'art. 28 Legge 689/81, secondo cui: Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile. Ma una tale doglianza è destituita di fondamento perché il termine quinquennale di prescrizione non è in alcun modo decorso, ove si consideri: a) che le violazioni contestate risalgono al periodo 26.10.10 - 5.12.11; b) che il corso della prescrizione è stato interrotto con la notifica a del verbale unico di accertamento in data Parte_1 24.12.13 (cfr. all. 14 f.lo ITL di Vibo Valentia), per poi essere nuovamente e tempestivamente interrotto con la notifica dell'ordinanza ingiunzione in data 3.10.17, dato documentale ed ammesso dalla stessa ricorrente. Per mera completezza, è insussistente anche la violazione dell'art. 14 Legge 689/81, tenuto conto che, come dedotto e documentato dall'ITL di Vibo Valentia, gli accertamenti, invero piuttosto complessi anche alla luce delle plurime dichiarazioni testimoniali acquisite, si sono CP_ protratti fino all'ottobre 2013 presso la sede di Vibo Valentia, sicché è del tutto tempestiva la notifica del verbale di accertamento in data 24.12.13.
13) Con il terzo motivo di ricorso si denunciava “la carenza di legittimazione passiva di Parte_1 nella chiamata della in quanto, come rilevasi dalle visure camerali allegate, Controparte_4 la legale rapp.za della convenuta resta in capo alla sig.ra ed è comunque intervenuto il Parte_4 fallimento”.
13.1) Nei termini in cui è stata proposta, la doglianza pare riferita alla “legittimazione passiva” della sola società “convenuta”, essendo evidente che l'ordinanza ingiunzione è rivolta, in primo luogo, nei confronti di quale trasgressore, ovvero quale legale rappresentante della società dal Parte_1 26.10.10 al 5.12.11, mentre nei confronti della società solo quale responsabile in solido. Se così è, non può che ribadirsi quanto già ripetutamente esposto, ovvero che non era legale Parte_1 rappresentante della società alla data di proposizione del ricorso, per esserlo sin dal Parte_4 6.12.11, per cui non si comprende nemmeno per quale ragione abbia proposto il ricorso Parte_1 senza avere legittimazione ad agire per conto della società, per poi denunciare un difetto di
“legittimazione passiva” della società stessa che, in realtà, non è stata “convenuta” da nessuno. In ogni caso, ogni questione è sul punto superata dal fatto che l'atto di appello è stato proposto da
[...]
solo quale trasgressore e che non poteva essere altrimenti atteso che, come risulta dalla visura Pt_1 camerale in atti, la società è nuovamente e definitivamente fallita il 30.7.18.
14) Quanto al merito, con il ricorso si denunciava la “prescrizione del diritto alle differenze retributive per inutile decorso del termine di legge previsto ai fini dell'azione da parte della lavoratrici e conseguenziale decadenza dell'ente impositore ad ogni azione”.
14.1) Ora, è evidente che il richiamo alla prescrizione del diritto alle differenze retributive delle lavoratrici è del tutto inconferente, trattandosi di opposizione ad ordinanza ingiunzione avente ad oggetto sanzioni amministrative. Quanto al fugace richiamo ad una “decadenza dell'ente impositore ad ogni azione”, si è già detto della inammissibilità e manifesta infondatezza di ogni doglianza riferita a pretese violazioni degli artt. 14 e 28 Legge 689/81. 15) Con il ricorso si denunciava, inoltre, l'infondatezza della pretesa sanzionatoria, che doveva essere provata dall'amministrazione, e che l'ordinanza ingiunzione era nulla laddove si calcolava la sanzione per violazione dell'art. 39, commi 1 e 2, DL 112/08 anche per la lavoratrice Persona_1
“che non compare quale lavoratrice irregolare per cui è ingiunzione”.
15.1) Anche tali doglianze sono destituite di fondamento. Come si rileva dal verbale di accertamento unico in atti, l'ITL di Vibo valentia ha accertato che le lavoratrici e Parte_2 Parte_3 erano state impiegate in assenza di preventiva comunicazione di assunzione per 339 giorni e
[...] dal 26.10.10 al 5.12.11, la e per 323 giorni dal 15.11.10 al 5.12.11 (la ). Si è anche Pt_2 Pt_3 accertato la omessa registrazione sul Lul delle effettive ore di lavoro di pari a Persona_1 40 ore settimanali e non 20.
15.2) Ora, premesso che la ricorrente non prende alcuna specifica posizione su tali contestazioni, si rileva che, contrariamente a quanto dalla stessa dedotto, la fondatezza degli accertamenti emerge dai plurimi atti ispettivi documentati dall'amministrazione, consistenti nelle denunce presentate dalle tre lavoratrici il 13.7.12 e il 24.9.12, nelle dichiarazioni da queste a più riprese rilasciate in corso di CP_ ispezione, dall'esame della documentazione aziendale, dagli accertamenti presso la sede e dalle dichiarazioni, confermative di quanto riferito dalle lavoratrici, rese dai colleghi di lavoro Pt_6 (il 4.2.13), (il 14.1.13), (il 14.1.13), (il 4.2.13), (il 4.2.13), Tes_1 Pt_7 Tes_2 Tes_3
(il 25.3.13) e (il 25.3.13). Da tali accertamenti è risultato confermato quanto poi Tes_4 Tes_5 trasfuso nel verbale di accertamento e nella ordinanza ingiunzione opposta, ovvero il rapporto di lavoro irregolarmente instaurato della e della nonché il fatto che la Pt_2 Pt_3 Per_1 nonostante fosse stata assunta part-time per 20 ore settimanali, in realtà ne svolgeva 40. Ne consegue che, contrariamente a quanto denunciato dall'opponente, le sanzioni sono state correttamente calcolate anche sulla posizione della . Per_1
16) Con l'ultimo motivo del ricorso introduttivo si denunciava che la società era stata sottoposta a sequestro amministrativo nel luglio 2012 e che l'amministrazione non aveva notificato il
“procedimento” amministrativo al custode giudiziario, né aveva interessato il giudice penale.
16.1) Anche tale doglianza, in quanto riferita alla società responsabile in solido, rimane ampiamente superata dalle circostanze, più volte richiamate, della proposizione del ricorso introduttivo in assenza di legittimazione ad agire per conto della società in capo a , che ha del resto ammesso che Parte_1 nel 2017 il legale rappresentante era e, soprattutto, della proposizione dell'atto di appello Parte_4 da parte di solo quale trasgressore, stante anche il definitivo fallimento della società nel Parte_1 2018.
17) Quanto all'unico capitolo di prova su cui l'appellante in questa sede insiste, lo stesso si è del tutto generico ed indeterminato, né l'appellante ne chiarisce la rilevanza ai fini del decidere. Non si comprende, infatti, in che termini rileverebbe accertare chi fosse adibito come commessa tra il novembre 2009 e il 20.10.10 alle dipendenze della società, tenuto conto che i periodi di impiego irregolare contestati si estendono fino al dicembre 2011, che le mansioni della erano di Pt_2 commessa, ma anche di cassiera, e che l'eventuale presenza di altri dipendenti non smentirebbe per ciò solo il rapporto di lavoro delle tre denuncianti.
18) Quanto, infine, al fatto che la sentenza, pur pubblicata il 25.1.23, reca la data del 26.1.23, si tratta evidentemente di mero errore materiale del giudice nell'apporre la data in calce alla sentenza. In ogni caso, ciò che conta è la data di pubblicazione della sentenza e nel caso di specie la mera irregolarità denunciata con il primo motivo di appello non ha leso in alcun modo le ragioni dell'appellante, che ha proposto tempestivo atto di appello e non ha dedotto alcuna lesione del suo diritto difesa. 19) Per tali ragioni l'appello deve essere respinto con conferma della sentenza impugnata.
20) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia dichiarato dalla stessa appellante nella nota di iscrizione a ruolo (euro 54.990, ovvero pari alla somma di cui all'ordinanza ingiunzione) e della riduzione del 20% prevista dall'art. 9, comma 2, D. Lgs. n° 149/15.
21) Dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato, salva la verifica di eventuali ipotesi soggettive di esenzione a cura della cancelleria (Cass. SSUU 4315/20).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1 tribunale di Vibo Valentia n° 82/23, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 5.760,00, oltre accessori di legge;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 26.9.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr. Emilio Sirianni