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Sentenza 22 marzo 2024
Sentenza 22 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 22/03/2024, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4692/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente Rel dott. Damiano Dazzi Giudice dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4692/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ROMOLOTTI MASSIMO
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SPAGNI CP_1 C.F._2
VITTORIO LAURO
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Emilia
CONCLUSIONI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione premesso di avere sposato in Albania, in data 18/08/2008, Parte_1 CP_1
Pers
che dall'unione matrimoniale erano nate due figlie ( il 27 maggio 2011 e
[...] Per_1
il 5 ottobre 2021) conveniva in giudizio il coniuge e chiedeva dichiararsi la separazione personale nonché disporsi in ordine all'affidamento e al mantenimento delle due minori non si opponeva alla pronuncia di separazione e aderiva alle domande CP_1
avversarie Alla prima udienza dinnanzi al giudice relatore le parti chiedevano di precisare le conclusioni in forma congiunta, come da verbale, e la causa era rimessa al collegio per la decisione
*****
Deve essere senz'altro pronunciata la separazione, tenuto conto che la condotta delle parti e le loro stesse dichiarazioni rendono evidente come la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile e irreversibile
Il Tribunale prende quindi atto degli accordi raggiunti dalle parti, come dettagliatamente riportati in dispositivo, ritenendo che gli stessi non contrastino con l'interesse della prole minorenne né con principi di ordine pubblico, e dispone la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti,
dichiara la separazione personale dei coi coniugi e Parte_1 CP_1
(matrimonio celebrato il 18/08/2008 in Albania)
in conformità all'accordo delle parti
1) Autorizza i coniugi a vivere separati, assegnando la ex casa coniugale alla NO Pt_1
Pers
presso la quale saranno collocate le figlie minori e
[...] Per_1
Pers 2) Affida e in via condivisa, ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1
presso la madre, presso la quale rimarrà fissata la residenza.
Pers 3) Stabilisce che le figlie minori e potranno trascorrere con il padre 1 fine settimana Per_1
ogni 15 giorni con ritiro nella serata di Venerdì presso la madre e con accompagnamento di
Pers Per_ al nido nella mattina del Lunedì successivo. Nelle vacanze pasquali 3 giorni, il giorno di Pasqua ad anni alterni, con decorrenza presso la madre nell'anno 2024; nelle vacanze natalizie 5 giorni, il giorno di Natale e Capodanno alternati ad anni alterni, con decorrenza presso la madre per l'anno 2023 per il giorno di Natale e presso il padre il giorno di
Capodanno; nelle vacanze estive, 1 settimana nel mese di Agosto, esclusa la possibilità di espatrio se non con il consenso scritto della madre.
Pers 4) Dispone che a titolo di contributo al mantenimento per le figlie minori e il padre Per_1 versi alla madre la somma di € 400,00 ogni mese, con rivalutazione ISTAT come per legge, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% secondo la prassi e le modalità previste nel protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia. 5) Stabilisce che l'assegno unico venga assegnato esclusivamente alla NO . Parte_1
6) Prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo
Dichiara interamente compensate, tra le parti, le spese di lite
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 21 marzo
2024
Il Presidente est.
Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente Rel dott. Damiano Dazzi Giudice dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4692/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ROMOLOTTI MASSIMO
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SPAGNI CP_1 C.F._2
VITTORIO LAURO
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Emilia
CONCLUSIONI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione premesso di avere sposato in Albania, in data 18/08/2008, Parte_1 CP_1
Pers
che dall'unione matrimoniale erano nate due figlie ( il 27 maggio 2011 e
[...] Per_1
il 5 ottobre 2021) conveniva in giudizio il coniuge e chiedeva dichiararsi la separazione personale nonché disporsi in ordine all'affidamento e al mantenimento delle due minori non si opponeva alla pronuncia di separazione e aderiva alle domande CP_1
avversarie Alla prima udienza dinnanzi al giudice relatore le parti chiedevano di precisare le conclusioni in forma congiunta, come da verbale, e la causa era rimessa al collegio per la decisione
*****
Deve essere senz'altro pronunciata la separazione, tenuto conto che la condotta delle parti e le loro stesse dichiarazioni rendono evidente come la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile e irreversibile
Il Tribunale prende quindi atto degli accordi raggiunti dalle parti, come dettagliatamente riportati in dispositivo, ritenendo che gli stessi non contrastino con l'interesse della prole minorenne né con principi di ordine pubblico, e dispone la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti,
dichiara la separazione personale dei coi coniugi e Parte_1 CP_1
(matrimonio celebrato il 18/08/2008 in Albania)
in conformità all'accordo delle parti
1) Autorizza i coniugi a vivere separati, assegnando la ex casa coniugale alla NO Pt_1
Pers
presso la quale saranno collocate le figlie minori e
[...] Per_1
Pers 2) Affida e in via condivisa, ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1
presso la madre, presso la quale rimarrà fissata la residenza.
Pers 3) Stabilisce che le figlie minori e potranno trascorrere con il padre 1 fine settimana Per_1
ogni 15 giorni con ritiro nella serata di Venerdì presso la madre e con accompagnamento di
Pers Per_ al nido nella mattina del Lunedì successivo. Nelle vacanze pasquali 3 giorni, il giorno di Pasqua ad anni alterni, con decorrenza presso la madre nell'anno 2024; nelle vacanze natalizie 5 giorni, il giorno di Natale e Capodanno alternati ad anni alterni, con decorrenza presso la madre per l'anno 2023 per il giorno di Natale e presso il padre il giorno di
Capodanno; nelle vacanze estive, 1 settimana nel mese di Agosto, esclusa la possibilità di espatrio se non con il consenso scritto della madre.
Pers 4) Dispone che a titolo di contributo al mantenimento per le figlie minori e il padre Per_1 versi alla madre la somma di € 400,00 ogni mese, con rivalutazione ISTAT come per legge, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% secondo la prassi e le modalità previste nel protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia. 5) Stabilisce che l'assegno unico venga assegnato esclusivamente alla NO . Parte_1
6) Prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo
Dichiara interamente compensate, tra le parti, le spese di lite
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 21 marzo
2024
Il Presidente est.
Parisoli