Ordinanza cautelare 18 giugno 2021
Sentenza 8 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 18/06/2021, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2021
N. 00449/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 449 del 2021, proposto da
RA SA, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Donà e Alessandro Janna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ponte San OL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Domenichelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
OL RA e SS PA, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
- della deliberazione n. 9 del 17.3.2021 del Consiglio Comunale di Ponte San OL con cui, ritenendo di dover “provvedere al ripristino del principio di proporzionalità” in seno alla Prima Commissione consiliare, ne è stato nominato componente OL RA, “rideterminando” la “nuova composizione” della stessa con l'esclusione della ricorrente;
- della deliberazione del 26.4.2021 della Prima Commissione consiliare, con cui è stato eletto il nuovo Presidente, SS PA, in sostituzione della ricorrente;
- di tutti gli atti precedenti e seguenti, comunque connessi e presupposti, ivi espressamente compresi l'art. 4, commi 1 e 6, del Regolamento del Consiglio Comunale e, per quanto possa occorrere, l'art. 1, comma 8, del Regolamento delle Commissioni consiliari permanenti e la nota del 16.3.2021, prot. n. 5043, del Sindaco.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ponte San OL;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021, tenutasi in videoconferenza, il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che, nel complessivo bilanciamento degli interessi coinvolti dalla presente controversia, quello dell’Amministrazione, prioritariamente volto a garantire la piena operatività delle commissioni consiliari permanenti e, attraverso i lavori delle stesse, ad assicurare l’ininterrotto funzionamento del consiglio comunale, appare prevalente rispetto al pregiudizio dedotto dalla parte ricorrente, risultando tuttora integre in capo a quest’ultima, quanto meno nel loro nucleo essenziale, le prerogative pertinenti alla carica di consigliere comunale;
Ritenuto pertanto di respingere l’istanza cautelare e di disporre l’integrale compensazione delle spese della presente fase, considerata la novità della questione esaminata e la particolare natura degli interessi coinvolti nel giudizio;
Ritenuto di dover riservare all’approfondimento meritale le censure esposte nel ricorso e i rilievi introdotti dall’Amministrazione comunale, e di fissare all’uopo l’udienza pubblica del 20 ottobre 2021;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), respinge la suestesa domanda cautelare e fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 20 ottobre 2021.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO