Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 2407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2407 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
25.2.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al R. G. n. 6138/2023, avente ad oggetto: accertamento rapporto di lavoro e differenze retributive;
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Napoli Parte_1 C.F._1 alla piazza Nolana n. 13, presso lo studio dell'avv. Piero Gaetani che lo rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ); CP_1 C.F._2
RESISTENTE -CONTUMACE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.3.2023, esponeva di aver lavorato Parte_1 alle dipendenze del sig. , nel periodo dal 02.06.2017 al 20.12.2017, espletando mansioni CP_1 di operaio qualificato, riconducibili al II livello del CCNL edilizia.
Deduceva che il rapporto di lavoro non era mai stato regolarizzato e di essere stato sottoposto in modo continuativo al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del sig. , che gli CP_1 impartiva specifici ordini in relazione agli orari, ai turni di lavoro ed alle disposizioni occorrenti per l'esecuzione delle opere stabilite, mettendogli a disposizione le attrezzature ed i macchinari necessari.
1
San Domenico n. 62 piano terra, ed in particolare della rimozione degli impianti esistenti, della costruzione dell'impianto elettrico, della installazione dell'impianto di riscaldamento e di quello del gas, compresa la collocazione delle tubazioni e dei relativi raccordi.
Aggiungeva di aver osservato il seguente orario lavorativo: dalle ore 7:30 alle ore 17:00 con un'ora di intervallo dalle ore 13:00 alle ore 14:00, dal lunedì al venerdì; il sabato dalle ore 7:30 alle ore 12:00; pari a complessivi 47 ore settimanali.
Rivendicava, pertanto, una retribuzione superiore a quella mensile corrisposta, anche ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., con applicazione del CCNL edilizia ed inquadramento nella II livello, nonché ulteriori riconoscimenti a titolo di straordinario, indennità per ferie e 13esima mensilità.
Rappresentava che alla cessazione del rapporto non gli era stata corrisposta alcuna somma a titolo di TFR.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, in Parte_1 funzione di Giudice del lavoro, , rassegnando le seguenti conclusioni: “a) dichiarare CP_1
l'intercorrenza del rapporto di lavoro dianzi dedotto con i contenuti esposti e la ricorrenza del convenuto al pagamento delle obbligazioni discendenti dallo stesso per le ragioni dianzi CP_1 dedotte;
b) condannare per l'effetto (CF. ) al pagamento delle CP_1 C.F._3 indennità di cui in narrativa e per l'effetto, salvo errori od omissioni, alla complessiva somma di €
13.587,90 oltre accessori come per legge il tutto con la condanna dello stesso al pagamento delle spese e competenze onorarie di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario”.
Regolarmente notificato il ricorso introduttivo a mezzo, il sig. non si costituiva in CP_1 giudizio, per cui veniva dichiarato contumace.
Acquisita la documentazione prodotta, espletata la prova testimoniale e concesso termine per il deposito di note conclusionali, l'udienza del 25.2.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e merita di essere accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Come detto, il ricorrente ha lamentato la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro intercorso alle dipendenze del sig. nel periodo dal 02.06.2017 al 20.12.2017, con riconducibilità CP_1 delle mansioni di operaio qualificato svolte all'interno del livello II del CCNL edilizia, e conseguente condanna del convenuto al pagamento delle differenze retributive.
Alla luce di ciò, ha domandato l'applicazione di quanto statuito nel CCNL di settore in ordine alla retribuzione e alle altre voci ivi previste (ferie, 13ma e t.f.r.).
Occorre premettere, in primo luogo, che la contumacia del sig. non genera una situazione CP_1 di esonero del ricorrente dagli oneri probatori, trattandosi di una condotta del resistente inidonea a determinare la non contestazione dei fatti allegati, ex artt. 115, co. 1, e 416, co. 3, c.p.c. (Cass. lav.,
2 21/11/2014, n. 24885: “La contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova”).
Ciò detto, il ricorrente ha assolto all'onere ex art. 2697 c.c. in quanto dall'espletata istruttoria, sia orale che documentale, emerge un complessivo quadro probatorio che conferma in gran parte le circostanze poste a sostegno della domanda.
ha dichiarato: “ADR sono amico di vecchia data del ricorrente. Sono dipendente Controparte_2 di una cooperativa e mi occupo di carico e scarico merci quale magazziniere presso la sede di
Marcianise, Interporto Sud Europa. Lavoro dalle 4:00/5:00 del mattino sino alle 14:00. ADR all'epoca, intendo tra il 2017 e il 2018, anzi nell'estate del 2017, ha lavorato in una casa Pt_1 posta in una strada vicino al raccordo della tangenziale altezza Vomero, ovvero via San Domenico.
Io, che abito nei pressi, andavo a trovarlo spesso sul luogo di lavoro facendogli compagnia. Ricordo che lavorava agli impianti dell'appartamento sia idraulici sia elettrici. Mi sono recato lì 3- Pt_1
4 volte alla settimana per alcuni mesi. ADR ho visto il proprietario dell'appartamento che Pt_1 chiamava , il quale dava direttive sul lavoro e lo rimproverava anche talvolta anche in mia CP_1 presenza. Ho visto lavorare solo . Andavo presso il luogo di lavoro di il pomeriggio, Pt_1 Pt_1 talvolta anche il sabato al mattino”.
Orbene, in base alla deposizione testimoniale riportata, risulta adeguatamente provato quanto dedotto dal ricorrente relativamente alla sussistenza di un rapporto di lavoro, alle dipendenze e sotto la direzione del per il periodo dedotto in giudizio, ossia dal 02.06.2017 al 20.12.2017. CP_1
In effetti, la sussistenza del rapporto di lavoro de quo è stata confermata dal teste, indifferente alle parti ed a conoscenza diretta dei fatti di causa.
Peraltro, a suffragare quanto emerso in sede di istruttoria orale insiste la mancata presentazione, priva di qualsivoglia giustificazione, del convenuto all'interrogatorio formale regolarmente deferito.
Tale circostanza, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., deve essere valutata quale comportamento omissivo qualificato, e, quindi, particolarmente significativo al fine di ritenere provato quanto dedotto in ricorso. Per tale ragione, ad essa non va attribuito valore di argomento di prova (come per qualsiasi altro comportamento), né valore di confessione, ma valore di prova liberamente valutabile ed idonea, già di per sé da sola, a fondare la decisione.
Tenuto conto di ciò, può dirsi raggiunta la prova della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro, non contrattualizzato, a partire dal 02.06.2017 al 20.12.2017, con mansioni di operaio qualificato riconducibili al II livello CCNL edilizia.
L'esame complessivo delle prove conferma la fondatezza della domanda anche rispetto al t.f.r., alle quote di tredicesima mensilità ed alla indennità per ferie non godute.
Difatti, il rito del lavoro è ispirato al cd. principio di circolarità degli oneri di allegazione e prova (Cass. lav., 09/02/2012, n. 1878: “Nel processo del lavoro il thema decidendum deve essere informato al rispetto del rigido schema della cd. necessaria circolarità di cui al combinato disposto degli art. 414 n. 4 e 5, 416 comma 3, c.p.c., la cui dinamica è circoscritta tra gli oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova”).
3 In forza di siffatto principio, oltre che del cd. principio di vicinanza alla prova, il lavoratore, che si assuma creditore nei confronti del datore di lavoro, non è tenuto a dimostrare il fatto (negativo) del mancato pagamento, ma resterà assoggettato ad un mero onere di allegazione.
La dimostrazione dell'avvenuto pagamento, ovvero di un altro fatto estintivo, modificativo o impeditivo del vantato diritto di credito, graverà, invece, sul datore di lavoro (Cass. lav., 27/10/2020,
n. 23607: “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto mentre non è tenuto a dare la prova, negativa, che il pagamento non sia avvenuto anche perché, quale fatto estintivo del diritto del presunto creditore, la prova del pagamento incombe sul debitore”).
In ordine all'indennità per ferie, occorre ricordare che: “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare
l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta”, (cfr. Cass. lav., 26/05/2020, n. 9791)”.
Sarebbe spettato al convenuto, quindi, in virtù di una generale presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire piena dimostrazione dell'esatto adempimento delle obbligazioni retributive nei confronti del lavoratore, il quale ha dedotto di non aver percepito alcuna retribuzione per l'attività svolta.
Tuttavia, nessuna prova di pagamento per i titoli reclamati è stata utilmente e tempestivamente dedotta dal sig. che preferiva restare contumace. CP_1
Il giudicante, quindi, ritiene utilmente provati gli elementi costitutivi delle voci di credito in esame, pertanto, vanno riconosciute le differenze retributive richieste a titolo di tfr, indennità sostituiva delle ferie e quote di 13esima mensilità.
2.2 Per quanto riguarda la richiesta di differenze retributive a titolo di straordinario, la stessa non può trovare accoglimento non essendo emersa, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, alcuna circostanza idonea a confermarla.
Come detto, il lavoratore ha dedotto di aver osservato regolarmente lavoro straordinario per un totale n. 212 ore (47 ore settimanali). Tale circostanza, tuttavia, non è stata confermata dal teste che, sul punto, ha reso dichiarazione generiche.
Com'è noto, l'onere probatorio dell'assolvimento di prestazioni lavorative per un monte orario eccedente quello ordinario grava sul lavoratore;
è quest'ultimo che deve fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti.
Ciò in conformità ai principi espressi in tema dalla giurisprudenza di legittimità, per cui: “a carico del lavoratore, che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario, grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento di quello di specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (v. Cass. n. 16150/2018; Cass. n. 4408/2021).
Alla luce di quanto detto, dunque, non potendosi ritenere provato l'espletamento di lavoro straordinario, la relativa domanda di differenze retributive va rigettata.
4 3. In conseguenza di tutto quanto sopra esposto, compete a la Parte_1 retribuzione per il lavoro svolto dal 02.06.2017 al 20.12.2017, in misura congrua a quanto stabilito nel CCNL edilizia, con applicazione della retribuzione minima previsto al II livello, nonché le quote di tredicesima mensilità, l'indennità per ferie non godute ed il t.f.r.
Dette differenze possono essere determinate in base ai conteggi allegati all'atto introduttivo in quanto esente da errori materiali ed immune da vizi logici, il che ne consente l'utilizzabilità per l'individuazione del quantum debeatur.
Tuttavia, da quest'ultimi va decurtata la voce richiesta a titolo di lavoro straordinario (€
2.199,73) in quanto, come spiegato in parte motiva, non dovuta.
Pertanto, spettano al ricorrente, al lordo, complessivi € 11.388,17, di cui € 937,09 a titolo di t.f.r.; importo, quest'ultimo, che va maggiorato, ex art. 429 co. 3 c.p.c., degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla data di maturazione delle singole scadenze al saldo.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con attribuzione in favore dell'avv. Piero Gaetani dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il dott. Giuseppe Gambardella, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
• in parziale accoglimento del ricorso, condanna al pagamento in favore di CP_1
della somma lorda di € 11.388,17, oltre interessi legali sulle somme annualmente Parte_1 rivalutate, dalla data di maturazione delle singole scadenze al saldo;
• condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 3.500,00 per CP_1 compensi oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con attribuzione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 26.03.2025. Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Gambardella
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