CA
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 12/09/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
Sent enza n.
R.G. 947/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente - relatrice
2) dott. Roberto Rivello Consigliere
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 947/2022 R.G. promossa da:
, C.F. con sede in Aosta, via Parte_1 P.IVA_1
Porta Praetoria n. 6, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Federico Parini del foro di Aosta, presso il cui studio
è elettivamente domiciliato, in Aosta, via J.B. De Tillier n. 40
- APPELLANTE -
CONTRO
P. IVA con sede in Loc. Grand Chemin n.14, in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti,
dall'avv. Elena Boschini del foro di Aosta, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Saint Christophe (AO) – Loc. La Maladière n. 1
1 C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_2 C.F._1
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Massimiliano Sciulli del foro di
Aosta, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Aosta, via Festaz n. 29
- APPELLATI-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 175/2022, emessa in data 31 maggio
2022 dal Tribunale di Aosta, in composizione monocratica, pubblicata in pari data e non notificata, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“1) RIGETTA l'opposizione e tutte le domande formulate dal opponente Parte_1 Pt_1
;
[...]
2) CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto n. 87/2021 del Tribunale di Aosta, del quale
DISPONE l'esecutorietà;
3) CONDANNA l'attore in opposizione : Parte_1
a) a rifondere alla convenuta in opposizione le spese processuali relative al presente Controparte_1
giudizio di opposizione, spese che si liquidano in euro 6.715,00 per compenso, oltre spese generali nella
misura del 15% ed altri accessori (c.p.a. ed i.v.a.) come per legge;
b) a rifondere al terzo chiamato le spese processuali relative al presente giudizio di Parte_2
opposizione, spese che si liquidano in euro 6.715,00 per compenso, oltre spese generali nella misura
del 15% ed altri accessori (c.p.a. ed i.v.a.) come per legge”.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
L'Appellato ha presentato appello incidentale, articolato in due Parte_2
motivi di doglianza relativi essenzialmente al proprio difetto di legittimazione passiva.
2 Con ordinanza del 16 novembre 2022, la Corte ha rigettato l'istanza ex art. 283 c.p.c. di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza presentata da parte
Appellante unitamente all'atto di citazione in appello, stante l'assenza dei requisito del
periculum in mora, posto che, per stessa ammissione della parte ricorrente, il credito residuo destinato ad un'azione di recupero in via esecutiva appariva del tutto modesto rispetto anche all'importo spontaneamente pagato dallo stesso ricorrente.
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“A. In via preliminare dichiarare la tardività dell'appello incidentale della parte ed Parte_2
in subordine dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale ed in particolare l'inammissibilità
delle domande ed eccezioni nuove contenute nella comparsa Pt_2
B. Sempre in via preliminare che essa Corte voglia disporre ai sensi dell'art. 107 cpc la chiamata
in causa della società Gestione Immobiliari ss di Benvenuto Obert;
C. in via subordinata, preso atto del disconoscimento del ruolo di amministratore contestato dal
terzo chiamato di-chiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto in quanto non Parte_2
notificato al;
Parte_1
D. In via ulteriormente subordinata dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo per non avere la ditta
provveduto a dare corso alla procedura di conciliazione convenuta all'art. 17 del con-tratto CP_1
di appalto;
E. Nel merito, previa ammissione delle prove dedotte in atto di appello, già dedotte nelle
memorie ex art. 183, VI comma n. 1 e 2 cpc, come richiamate nella precisazione delle conclusioni di
primo grado ed in riforma della sentenza impugnata e previa CTU atta a determinare i prezzi dei lavori
eseguiti, la congruità delle richieste e per l'effetto il minor importo da esporre:
• E1: accertare e dichiarare la minore consistenza del credito vantato dall'impresa e per CP_1
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 87/2021 emesso nei confronti del;
Parte_1
3 • E2: condannare l'amministratore a tenere indenne il condominio per le somme che Parte_2
risulteranno in corso di causa e di cui lo stesso ha disposto a favore dell'impresa e senza CP_1
autorizzazione del condominio stesso.
F) In ogni caso con favore di spese dei due gradi”.
Per parte Appellata Controparte_1
“In via preliminare e in rito,
dichiarare inammissibile l'appello proposto dal in ragione della Parte_1
carenza di specificità dei motivi di doglianza come motivato al punto I.; dichiarare inammissibile
l'appello proposto dal in ragione dell'introduzione di domande nuove Parte_1
come motivato ai punti II. e III.;
Nel merito, in via principale
Rigettare nel merito l'appello proposto dal in quanto infondato in fatto Parte_1
ed in diritto e di conseguenza confermare integralmente la sentenza gravata come motivato ai punti IV,
V, VI, VII, VIII e IX.
In via istruttoria
Si reiterano le istanze istruttorie dedotte nella seconda memoria ex art 183 comma 6 n. 2 cpc nonché
quelle in replica di cui alla terza memoria ex art 183 comma 6 n. 3 c.p.c..
In ogni caso
Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio nonché del giudizio
inibitorio.”.
Per parte Appellata : Parte_2
“Dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello proposto nei confronti del dott. Parte_2
siccome infondato in fatto ed in diritto.
In riforma dell'impugnata sentenza ed in via di appello incidentale:
a) accertare e dichiarare il difetto di ius postulandi in capo al difensore del e dichiarare Parte_1
4 inammissibile e/o comunque rigettare l'appello proposto in punto domande svolte nei confronti del dott.
Parte_2
b) Accertare e dichiarare il difetto di titolarità del rapporto giuridico controverso in capo al dott.
e/o comunque rigettare l'appello proposto in punto domande svolte nei confronti del Parte_2
dott. Parte_2
In Via istruttoria
a) Ammettersi prova per per testi con audizione di Architetto Architetto Testimone_1 [...]
e Architetto sui seguenti capitoli di prova: Tes_2 Testimone_3
1) Vero che il documento 3 di parte è stato realizzato dall'Architetto Parte_2 Tes_1
dall'Architetto e dall'Architetto e condotto nell'assemblea del
[...] Testimone_2 Testimone_3
condominio Casa NA 18.04.2018.
2) Vero che il documento 3 indicato al capitolo precedente indica nella colonna di sinistra le voci
concernenti le opere da eseguire, e nelle altre quattro i corrispettivi esposti dalle imprese che avevano
presentato offerta al per l'esecuzione delle opere straordinarie (Tg Costruzioni, Parte_1
Valdostana Tetti, ) CP_1 Persona_1
3) Nell'anno 2019 e 2020 l'Architetto era stata delegata dai condomini di seguire Testimone_2
l'andamento delle opere che erano eseguite dalla nel fabbricato condominiale Casa Parte_3
NA; la stessa controllava in cantiere l'operato della impresa appaltatrice, impartiva le
istruzioni e relazionava i condomini.
4) Nel settembre 2019 – inizio di ottobre 2019 l'Architetto quale responsabile Testimone_1
della sicurezza del cantiere esistente presso il , eseguiva un sopralluogo Parte_4
durante le operazioni di smantellamento del tetto e verificava la rottura di due camini nonché il
materiale di realizzazione dei manufatti indicati (in eternit).
5) L'architetto nel periodo di tempo di cui al capitolo di prova precedente Testimone_1
verificava che il cappello dei camini presenti sul tetto era in eternit e si recava presso l'Azienda Usl ove
denunciava quanto appreso e disponeva che venisse realizzato dall'impresa un piano di smaltimento
5 dei 27 camini esistenti sul tetto.
6) Nel corso dell'assemblea 23.10.2019 del condominio Casa NA (doc G) erano presenti gli
Architetti e che illustravano ai condomini la situazione dei camini Persona_2 Testimone_1
e spiegavano agli stessi che la mappatura dei camini era attività che avrebbe dovuto eseguire l'impresa.
7) Nel corso dell'esecuzione dello smantellamento della copertura del fabbricato condominiale
l'impresa esecutrice appurava verso la fine del mese di ottobre 2019 che al di sotto della stessa
giacevano calcinacci, macerie e detriti e la direzione lavori nella persona dell'Architetto Per_2
ne ordinava la rimozione.
[...]
8) L'architetto abitava all'epoca nell'anno 2019-2020 al piano sottotetto del Testimone_2
fabbricato condominiale Casa NA e la medesima ordinava all'impresa la rimozione di un
cartongesso che copriva il vano scale condominiale.
9) Vero che in data 12.02.2020 si è tenuta una riunione a cui presenziarono il dott. Parte_2
la Consigliera , L'architetto l' ed i sig.ri Testimone_2 Persona_2 Controparte_2
e e che il verbale della riunione è quello allegato al verbale di Controparte_3 Controparte_4
assemblea del 25.02.2020 prodotto come doc. F
10) Vero che il preventivo prodotto come doc I è stato redatto da il 21.10.2019 eprodotto CP_1
nel corso dell'assemblea condominiale 23.10.2019.
11) Vero che il preventivo prodotto come doc L è stato redatto da il 07.02.2020 e prodotto CP_1
nel corso dell'assemblea condominiale 25.02.2020.
12) Vero che il documento prodotto come doc. M – N rappresenta la mappatura dei camini del
fabbricato condominiale CASA LO eseguita nell'anno 2019 dalla Le Cstor snc e che i numeri
raffigurati sulla planimetria di cui al doc. M corrispondono a camini di riferimento delle singole unità
abitative facenti parte del condominio.
13) Vero che il doc. O delle produzioni del terzo chiamato raffigura le conversazioni tramite watshap
intercorse il 15.11.2019-26.11.2019-21.10.2019-18.09.2019- 13.09.2019 tra il dott. e Parte_2
l'Architetto . Testimone_1
6 14) Vero che le fotografie di cui al doc O delle produzioni del terzo chiamato raffigurano il tetto del
ed nell'ordine la mappatura dei camini, 8 una trave del tetto, un trave ammalorato Parte_1
del tetto, tre travi del tetto ed una terzera del tetto sostituita dall'impresa.
15) Vero che le fotografie 1-2-3-4 di cui al doc P delle produzioni del terzo chiamato raffigurano i
camini del tetto del nel settembre – ottobre dell'anno 2019 Parte_1
16) Vero che le fotografie 5-6-7-8 di cui al doc P delle produzioni del terzo chiamato raffigurano le
macerie che sono state rinvenute dall'impresa al di sotto del manto di copertura del tetto del
nell'ottobre dell'anno 2019. Parte_1
17) Vero che le fotografie 1-2-3 di cui al doc Q delle produzioni del terzo chiamato raffigurano le
macerie che sono state rinvenute dall'impresa al di sotto del manto di copertura del tetto del
nell'ottobre dell'anno 2019. Parte_1
18) Vero che le fotografie 4-5 di cui al doc Q delle produzioni del terzo chiamato raffigurano i camini
del tetto del nel settembre – ottobre 2019 Parte_1
19) Vero che i doc. da S1 fino a doc S15 delle produzioni del terzo chiamato costituiscono i verbali
di sicurezza redatti dall'Architetto e consegnati all'impresa esecutrice ed al Testimone_1
in riferimento ai lavori straordinari del tetto compiuti nell'anno 2019-2020. Parte_1
In ogni caso
Con il favore delle spese e competenze professionali del presente giudizio, di quello incidentale ed
inibitorio oltre rimborso forfettario per spese generali (15%), Iva e c.p.a.”,
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.
7 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 87/2021, emesso il 2 febbraio
2021 su ricorso di con il quale il Tribunale di Aosta aveva ingiunto Controparte_1
al Condominio il pagamento di € 80.382,50, oltre interessi e spese per la procedura, a favore della ditta per lavori di rifacimento del tetto condominiale, Controparte_1
allegando quanto segue:
- che l'assemblea condominiale del 10 aprile 2018 aveva valutato tre offerte di preventivo per il rifacimento del tetto condominiale, tra cui l'offerta della ditta
[...]
pari a € 139.930,00, a cui venivano commissionati i lavori con CP_1
delibera del 18 aprile 2018;
- che l'amministratore del condominio, terzo chiamato in causa, Parte_2
aveva concluso il contratto di appalto con la ditta al diverso e maggiore importo di € 165.425,00, contrariamente a quanto previsto dal contratto di appalto al punto
12), in base al quale non erano ammessi altri lavori oltre a quelli indicati nella descrizione dei lavori allegata al contratto;
- che in data 7 luglio 2020 la ditta aveva inviato al Controparte_1 Parte_1
il consuntivo dei lavori eseguiti (doc. 4 allegato all'atto di citazione in opposizione), recante l'importo dovuto pari a € 165.424,60 comprensivo di IVA,
con il quale riconosceva di aver ricevuto acconti per un importo complessivo di €
138.685,80, comprensivi di IVA e allegava di dover ancora ricevere una somma pari a € 26.738,80, comprensivi di IVA;
- che a tale importo la ditta aveva aggiunto anche il costo dell'energia elettrica di cantiere per un importo di € 1.360,00 e il pagamento delle spese relative ai seguenti lavori straordinari, non approvati dall'assemblea:
8 - rimozione camini in eternit per euro 3.500,00
- mappatura camini per euro 3.300,00
- demolizione
contro
-soffittatura vano scala, ripristino della muratura e dell'isolamento termo-acustico sulla parete nord, intonacatura di fino delle aree di intervento per euro 5.250,00
- pulizia vano sottotetto, carico e smaltimento della risulta delle operazioni di lavoro per euro 3.200,00
- sostituzione dei puntoni ammalorati per euro 2.800,00
- sostituzione di una terziera considerata pericolante nella zona sud-ovest della copertura per euro 1.500,00
- fornitura e posa di n. 1 velux “passo uomo” di accesso alla copertura direttamente dal vano scala per euro 850,00
- esecuzioni di un foro passante e posa del palo porta antenna per euro 580,00
- nolo di gru a torre per euro 10.625,00
- nolo di ponteggio a telaio prefabbricati per euro 1.120,00
- nolo di parapetti anticaduta certificati per euro 1.680,00
- rifacimento vano scala interno con rivestimento con puntoni a vista per euro
4.000,00
- ricostruzione di n. 25 camini in CLS per euro 450,00 ciascuno per un totale di euro 11.250,00.
- che aveva inaspettatamente rimesso al Condominio l'incarico di Parte_2
amministratore dopo la notifica del decreto ingiuntivo;
- che l'importo contenuto nel consultivo dei lavori corrispondeva a quello indicato nel contratto di appalto, ma non a quello indicato come offerta nella delibera di affidamento dei lavori pari ad euro 139.930,00;
9 - che i lavori extra avrebbero dovuto essere effettuati solamente per delibera del condominio e con accordo sul prezzo e, quindi, la somma ancora dovuta era pari a € 11.052,00 oltre IVA e non € 21.508,00;
- che nel decreto ingiuntivo la ditta aveva riportato delle somme senza indicarne il titolo;
- che l'unico lavoro extra concordato aveva riguardato la ricostruzione dei camini, approvata dall'assemblea condominiale il 23 ottobre 2019 (doc. 5 allegato all'atto di citazione in opposizione), ma per il minore importo di € 140,00 caduno e quindi per l'importo complessivo di euro 2.100,00 e non di 11.250,00;
- di non aver mai potuto verificare in contraddittorio la correttezza dell'esecuzione dei lavori, come previsto dal punto 14 b) del contratto di appalto con il quale si riconosceva al il diritto di ricevere il collaudo definitivo che avrebbe Parte_1
permesso la contestazione di vizi e/o difetti ed anche dei danni alle parti private;
- che la violazione dell'obbligo di effettuare il collaudo non solo rendeva inesigibile il compenso richiesto, ma aveva impedito la contestazione dei vizi e difetti dell'opera riscontrati;
domandando, su queste basi, previa ammissione delle istanze istruttorie di prova orale e C.T.U. per la determinazione dei prezzi dei lavori eseguiti e la congruità delle somme richieste, accertarsi il minor credito vantato da e revocarsi il decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto, con condanna di a tenere indenne il Parte_2 Parte_1
per le somme di cui lo stesso aveva disposto in favore della ditta opposta senza autorizzazione, nonché di l risarcimento dei danni provocati durante Controparte_1
l'esecuzione dei lavori, con sommaria quantificazione stimata in euro 18.000,00, con il favore delle spese.
costituitosi in giudizio, preliminarmente ha eccepito il proprio Parte_2
difetto di legittimazione passiva, negando di aver assunto la carica di amministratore del
10 Condominio, esponendo come la stessa fosse affidata alla società Gestioni Immobiliari
S.S. di Obert Benvenuto, con sede in Quart (AO), Reg. Amerique 9, P.IVA
, dotata di autonomia patrimoniale e capacità processuale. P.IVA_3
Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda, sostenendo:
- che l'aumento del prezzo convenuto con il contratto di appalto rispetto a quello indicato nel preventivo approvato era dovuto al fatto che non aveva Controparte_1
inizialmente quotato il costo delle finestre a tetto, indicandone solo il valore unitario;
- tale voce (n.
3.7 del computo metrico) era stata poi quotata dall'arch. in Tes_2
€ 8.025 e ridotta successivamente dopo la verifica di conformità e riduzione del numero di finestre da rimuovere;
- che al totale delle voci veniva aggiunto anche il costo delle opere in economia,
presenti nell'offerta originaria ma non sommate al corrispettivo iniziale;
- che la tavola sinottica predisposta dall'arch. , con tutte le voci e i relativi Tes_2
prezzi, era stata consegnata all'assemblea del 18 aprile 2018 e riportava la stessa cifra indicata nel contratto (€ 150.385,55 + IVA 10%);
- che per le opere extra capitolato, i condomini sarebbero stati costantemente informati, a conferma che nessuna opera extra era stata eseguita senza il consenso del Parte_1
Parimenti costituitasi ritualmente in giudizio, ha contestato la Controparte_1
fondatezza dell'opposizione, allegando e sostenendo:
- di aver eseguito tutti i lavori affidati, compresi quelli straordinari, su richiesta dell'amministratore del condominio ovvero della direzione lavori, in modo conforme e regolare, come attestato dal certificato di regolare esecuzione;
11 - l'importo richiesto con il consuntivo non costituisce una modifica arbitraria del prezzo pattuito, bensì i risultati dell'applicazione delle voci di computo metrico,
tenuto conto delle quantità poi effettivamente impiegate;
domandando, su tali basi, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna del ex art. 96 c.p.c., oltre alla concessione della provvisoria esecutorietà Parte_1
almeno per le somme non contestate, pari a € 33.719,50.
Il Tribunale, rigettate con ordinanza del 10 dicembre 2021 le istanze istruttorie avanzate dalle parti, ivi compresa l'istanza di C.T.U. poiché ritenuta meramente esplorativa, nonché la domanda di chiamata in causa della società “Gestioni Immobiliari
s.s. di Obert Benvenuto” avanzata dal con la pronuncia di cui al dispositivo Parte_1
ha rigettato l'opposizione e le domande proposte dal , confermando il Parte_1
decreto ingiuntivo opposto e disponendone l'esecutorietà.
Ha condannato il opponente alla rifusione delle spese di lite, sia in favore Parte_1
della società opposta che del terzo chiamato.
Il Tribunale, anzitutto, richiamata la generale distinzione tra legittimazione ad agire e titolarità del rapporto dedotto in causa, ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva sia dell'attuale amministratore del Condominio, , avendo egli agito in Controparte_5
nome e per conto del sia di terzo Parte_1 Parte_2
chiamato in causa, poiché soggetto indicato dal come precedente Parte_1
amministratore, per i danni asseritamente riconducibili alla sua condotta.
Passando, poi, al merito e, in particolare, al profilo dei presunti vizi e difetti delle opere, qualificando l'azione ai sensi dell'art. 1667 c.c., ne ha rilevato la tardività, avendo il agito oltre il termine di decadenza di 60 giorni dalla conclusione dei Parte_1
lavori, avvenuta il 24 giugno 2020.
Sul punto ha, infatti, precisato che trattandosi di vizi palesi e riconoscibili dal committente, il avrebbe dovuto contestarli in sede di verifica o collaudo Parte_1
12 ovvero, in mancanza di queste, nel termine di 60 giorni dalla fine dei lavori, la cui ultimazione era nota allo stesso per effetto del rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori emesso dal direttore dei lavori del 28 ottobre 2020, non potendo rilevare in senso contrario la mancata verifica finale delle opere, che, diversamente, ai sensi dell'art. 1665 c.c., implica l'accettazione delle stesse.
Con riguardo, poi, alla mancata attivazione della procedura conciliativa prevista dall'art. 17 del contratto d'appalto, ha osservato come l'accordo ne subordinasse l'attivazione alla presenza di contestazioni che, nel caso di specie, non vi erano state.
L'assenza di contestazioni, ha sostenuto il primo Giudice, rilevava anche in relazione alle opere eseguite, quale espressione dell'accettazione delle stesse da parte del
Condominio, escludendo, di conseguenza, per un verso, ogni profilo di responsabilità in capo a e, per altro verso, il presupposto per una eventuale revisione Parte_2
degli importi, non essendo emersi elementi oggettivi tali da comprovare che i lavori eseguiti avessero effettivamente un valore inferiore a quanto richiesto in sede monitoria.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello il Parte_1
, articolando motivi d'impugnazione non formalmente rubricati e frammisti
[...]
tra loro, ma essenzialmente volti a censurare la pronuncia di prime cure in relazione:
- alla ritenuta tardività della contestazione dei vizi e difetti dell'opera;
- alla procedura di conciliazione prevista dall'art. 17 del contratto d'appalto;
- all'omessa pronuncia in ordine alle opere contestate e, in particolare:
1) “opere per le quali l'impresa aveva chiesto di essere pagata due volte o con
importi maggiorati rispetto a quelli concordati;
2) opere per le quali era stato richiesto il pagamento senza preventivo e senza
dare spiegazioni su come avesse ricavato l'importo richiesto;
3) opere previste in contratto ma prive di controllo quantitativo;
4) lavori mal eseguiti e quantificazione;
13 5) danni causati al Parte_1
6) importo previsto in contratto maggiore rispetto a quello stabilito in
assemblea.”.
dal canto suo, ha presentato impugnazione incidentale volta a Parte_2
censurare la gravata sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la sua legittimazione passiva, articolando due motivi di gravame, così rubricati:
“a) omessa statuizione circa l'eccezione di difetto di titolarità del rapporto giuridico
controverso dal lato passivo in capo al dott. . Parte_2
b) omessa statuizione circa l'eccezione di difetto di ius postulandi- difetto di
rappresentanza – inammissibilità della domanda formulata nei confronti del dott.
. Pt_2
2. MOTIVI DI APPELLO E APPELLO INCIDENTALE
Con il primo motivo d'impugnazione, il lamenta che il Tribunale Parte_1
avrebbe erroneamente valorizzato, nel verificare l'inesistenza di contestazioni riguardanti vizi e difformità dell'opera, la dichiarazione rilasciata dal direttore dei lavori datata 28 ottobre 2020 al fine di accertare che i lavori fossero terminati il 24 giugno
2020 e accettati dal Parte_1
Parte Appellante sostiene, diversamente, che in sede di assemblea condominiale era più volte emersa la volontà di contestare le difformità dell'opera, sicchè l'allora amministratore avrebbe dovuto sollevare tali contestazioni.
Il Tribunale, quindi – aggiunge l'Appellante – avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda spiegata in primo grado dal avente ad oggetto l'accertamento Parte_1
della responsabilità dell'amministratore, essendosi invece erroneamente limitato ad escluderla solo sulla base della circostanza che non fossero stati denunciati i vizi e i difetti dell'opera.
14 Sempre nell'ambito del primo motivo di gravame, l'Appellante afferma che la dichiarazione emessa dall'architetto “certificazione di regolare esecuzione” non Per_2
farebbe prova dell'accettazione delle opere da parte del Condominio, riferendosi tale documento alla sola esecuzione tecnica delle opere stesse e non già alla relativa contabilizzazione. Ciò per osservare, di conseguenza, che il termine per la contestazione dei vizi non decorrerebbe dalla data di ultimazione dei lavori, come ritenuto dal
Tribunale, bensì dal momento il cui il direttore dei lavori ha comunicato al Parte_1
e all'impresa l'ultimazione degli stessi, quindi nell'ottobre 2020.
Si duole, poi, di un'omessa pronuncia del Primo Giudice in relazione alla mancata attivazione della procedura di conciliazione espressamente prevista dall'art. 17 del contratto di appalto.
Lamenta, infine, che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel qualificare l'azione ai sensi dell'art. 1667 c.c., riferendosi la domanda attorea al pagamento del corrispettivo a fronte dell'esecuzione dei lavori concordati e la determinazione dello stesso ex art. 1657 c.c..
Con il secondo motivo d'appello, l'Appellante si duole dell'omessa pronuncia del
Tribunale in relazione a singole contestazioni come sopra menzionate, relative a:
1) opere per le quali l'impresa aveva chiesto di essere pagata due volte o con
importi maggiorati rispetto a quelli concordati;
2) opere per le quali l'impresa aveva fatto richiesta di pagamento senza aver
prima proposto un preventivo e senza dare spiegazioni su come avesse
ricavato l'importo richiesto;
3) opere previste in contratto, eseguite, ma prive di controllo quantitativo;
4) lavori mal eseguiti e quantificazione;
5) danni causati dall'impresa al Condominio;
15 6) importo previsto dal contratto maggiore rispetto a quello stabilito in
assemblea”.
3. DECISIONE
Preliminarmente si rigettano le istanze istruttorie in quanto la causa risulta adeguatamente istruita per le ragioni più avanti espletate.
1. INAMMISSIBILITA' APPELLO INCIDENTALE – INFONDATEZZA -
DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI OBERT OR
Preliminarmente questa Corte ritiene di dover esaminare la questione relativa alla legittimazione passiva di già sollevata dallo stesso nel giudizio di Parte_2
primo grado e impugnata mediante appello incidentale.
Anzitutto, manifestamente infondata appare l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale sollevata dal appellante in sede di memoria Parte_1
conclusionale, in quanto proposto, a suo dire, oltre il termine di decadenza previsto per interporre appello principale e, comunque, riferito ad un capo della sentenza di prime cure non oggetto di impugnazione principale.
ha, infatti, proposto appello incidentale tempestivamente nella Parte_2
prima comparsa di costituzione e risposta.
Peraltro, va precisato, da un punto di vista generale, che quand'anche l'appello incidentale fosse stato interposto tardivamente, comunque sarebbe risultato ammissibile,
alla stregua di quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, con principio applicabile al caso de quo, secondo la quale “L'impugnazione incidentale tardiva è
ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, poiché
la "ratio" della relativa disciplina è quella di consentire alla parte, che avrebbe di per sé
accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, ove la stessa rimetta in discussione l'assetto degli interessi derivante dalla pronuncia impugnata, con la
16 conseguenza che sussiste l'interesse ad impugnare tutte le volte che l'eventuale accoglimento del gravame principale darebbe luogo ad una soccombenza totale o più
grave, secondo un'interpretazione conforme al principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione,
imporrebbe a ciascuna parte di cautelarsi, effettuando un'autonoma impugnazione tempestiva della statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente.” (Fonte Italgiure
Web - Cass. civile, Sez. V, ordinanza n. 13651 del 30 maggio 2018).
Passando, quindi, al merito dell'impugnazione incidentale avente ad oggetto la legittimazione passiva di il Tribunale, richiamando la generale Parte_2
distinzione tra legittimazione ad agire in giudizio e titolarità del rapporto dedotto in causa, ne ha rilevato la sussistenza sul presupposto che egli fosse stato indicato dal come precedente amministratore, cui sarebbero riconducibili i danni Parte_1
oggetto di contestazione.
si duole di tale statuizione, deducendo di non essere stato Parte_2
amministratore del Condominio nel periodo in cui sono state eseguite le opere e che,
diversamente, l'amministrazione del Condominio era stata affidata - a far data dal 4
dicembre 2016 - alla società semplice “Gestioni Immobiliari s.s. di Obert Benvenuto”,
con sede in Quart (AO) Reg. Amerique 9.
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che, nel periodo in contestazione, l'amministrazione del Condominio non era affidata a Parte_2
bensì alla società semplice “Gestioni Immobiliari s.s. di Obert Benvenuto”; dal che consegue che in capo a difetta la legittimazione passiva rispetto alla Parte_2
domanda proposta.
Deve essere rigettata la richiesta del reiterata in appello, Parte_1
di essere autorizzato a chiamare in causa la società Gestioni Immobiliari s.s. di Obert
Benvenuto, già rigettata dal Tribunale, con ordinanza del 10.12.2021, nonché con la
17 sentenza definitiva.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la pronuncia Cass., S.U.,
24 febbraio 2010, n. 4309, il giudice può non autorizzare la chiamata del terzo,
motivando la propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
Nel caso in oggetto le esigenze di economia processuale e ragionevole durata del processo debbono prevalere, in quanto era onere del verificare chi era il Parte_1
soggetto che svolgeva il compito di amministratore prima del processo, e la chiamata in causa della società Gestioni Immobiliari determinerebbe il superamento della ragionevole durata del processo.
2) VIZI E DIFETTI DELLE OPERE - LAVORI MAL ESEGUITI DI CUI AL
PUNTO 4) – INFONDATEZZA
Infondato risulta il primo motivo d'appello, laddove censura la decisione del
Tribunale nella parte in cui ha ritenuto tardive le contestazioni relative ai vizi e difetti delle opere.
In particolare, il appellante ha esposto nel giudizio di primo grado che Parte_1
l'art. 14 del contratto di appalto riconosceva allo stesso il diritto a ricevere il collaudo definitivo su richiesta dell'appaltatore, il cui esito positivo avrebbe permesso al direttore di emettere il verbale di fine lavori, la cui mancanza, invece, ad avviso del Parte_1
avrebbe impedito il decorso dei termini previsti dall'art. 1667 c.c.
In sede di appello, l'esponente lamenta che il Tribunale avrebbe quindi erroneamente valorizzato la dichiarazione del direttore dei lavori, arch. , datata 28 ottobre 2020 Per_2
per accertare che i lavori siano terminati il 24 giugno 2020 e accettati dal CP_6
preliminarmente rammentare che l'art. 1667 c.c. prevede che il committente
[...]
debba denunciare i vizi dell'opera entro 60 giorni dalla scoperta degli stessi, a pena di decadenza.
18 Nel caso di specie, anche a voler aderire alla prospettazione dell'appellante secondo cui il dies a quo del predetto termine non debba individuarsi nel 7 luglio 2020, data di trasmissione al del consuntivo finale, bensì nell'ottobre 2020, data di Parte_1
emissione da parte del direttore dei lavori, arch. , della certificazione di regolare Per_2
esecuzione delle opere, risulta comunque che le contestazioni siano state avanzate solo nel marzo 2021, ossia dopo la notificazione del decreto ingiuntivo (27 gennaio 2021) e dunque oltre il termine di decadenza previsto dalla legge.
Né può ritenersi rilevante quanto previsto dalla clausola contrattuale di cui all'art. 14,
richiamata dall'esponente, avente ad oggetto la facoltà dell'appaltatore di richiedere il collaudo definitivo: la certificazione di regolare esecuzione emessa dall'arch. Per_2
deve, infatti, considerarsi equipollente al collaudo, atteso che ne condivide la funzione di attestare la conformità delle opere al progetto e alle regole dell'arte.
Meritano di essere trattate unitariamente alle predette censure le contestazioni mosse dal al punto 4) del summenzionato elenco, indicate con “Lavori mal Parte_1
eseguiti”, trattandosi, anche in quel caso, a pieno titolo di una denuncia di vizi e difetti dell'opera e che, come tale, soggiace al medesimo regime decadenziale.
D'altronde, anche il Tribunale, nel vagliare la questione relativa alla denuncia dei vizi, ha ricompreso le contestazioni di cui al punto 4), precisando “parte attrice in opposizione ha lamentato sia la difformità dell'opera realizzata rispetto a quanto deliberato nell'assemblea condominiale (pagg.
5-12 atto di citazione in opposizione), sia i vizi, ossia la violazione delle regole dell'arte nella realizzazione dell'opera (pagg.
12-13 dell'atto di citazione in opposizione)”.
3) MANCATA ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE
PREVISTA DALL'ART. 17 DEL CONTRATTO D'APPALTO –
INFONDATEZZA
19 Parimenti infondata appare la censura relativa alla mancata attivazione della procedura di conciliazione prevista dall'art. 17 del contratto di appalto, già rigettata dal
Tribunale alla stregua del chiaro tenore della clausola contrattuale.
L'art.17 del citato contratto, infatti, recita “Se sorgono contestazioni fra
l'amministrazione del e l'appaltatore, al termine dei lavori, su richiesta di Parte_1
una delle parti, verrà attivata la procedura di conciliazione”; contestazioni che, nel caso di specie, risultano del tutto assenti.
4) OPERE CONTESTATE – VARIANTI SUCCESSIVE - ONERE DELLA
PROVA
Passando, quindi, alle contestazioni riguardanti le singole opere, di cui l'Appellante lamenta un'omessa pronuncia del Tribunale, giova preliminarmente osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. instaura un giudizio che non differisce da quello ordinario di cognizione, se non che le parti assumono un ruolo
“invertito” solo dal punto di vista formale, ma che si svolge secondo le regole ordinarie del procedimento.
Dal che ne consegue che, secondo i principi generali dettati in tema di riparto dell'onere della prova, grava su chi fa valere un diritto in giudizio l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Noto è infatti il principio enunciato in tema di onere della prova dalla Suprema Corte,
secondo cui “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il
risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto
e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass., S.U., 30
ottobre 2001, n. 13533 e succ.).
20 Tanto premesso, nel caso di specie si osserva come il credito ingiunto, pari a €
80.382,50, oltre interessi, a titolo di compenso per l'incarico affidato alla società
[...]
fa riferimento ad un contratto d'appalto avente ad oggetto “lavori di CP_1
manutenzione straordinaria nell'edificio, relativi al rifacimento del tetto”, che, per il suo tenore, è da qualificare come appalto “a corpo” e non a misura, avendo le parti determinato il prezzo al momento della stipula del contratto in una somma di denaro,
fissa e invariabile, riferita globalmente all'opera nel suo complesso.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha però chiarito che “il prezzo concordato nell'appalto a corpo non può subire modifiche, se non giustificate da variazioni nel corso d'opera” (Cass. Civ., sent. n. 21515/2019), sicché ne consegue che il principio di immodificabilità del prezzo non è inderogabile, potendosi andare incontro a possibili variazioni del prezzo ma solo in presenza di incrementi dei lavori da eseguire che esulino la normalità e che si ritengano abnormi rispetto a quelli previsti inizialmente.” (ex multis,
Cass, Civ. Sent. n. 9246/12).
Tali incrementi di lavorazioni possono classificarsi tanto come “variazioni” quanto come “lavori extra capitolato”, con la differenza che, mentre i lavori extra-contratto sono tutte quelle opere diverse ed estranee rispetto al progetto originario, questi ultimi lavori extra-contratto di appalto si debbono intendere, invero, tutte quelle opere diverse ed estranee rispetto al progetto originario – per le quali, secondo i recenti arresti della Corte
di Cassazione, è necessario che venga stipulato un nuovo contratto di appalto, con la conseguenza che la ditta appaltatrice può eseguire e, quindi, richiedere il pagamento per tali lavori, solo se questi risultino pattuiti e autorizzati (Cfr. Cass. n. 18204/2020) -
diversamente, si parla di “variazioni” se le modifiche hanno una relazione o connessione con le opere originariamente previste dal contratto, ovvero se queste sono necessarie alla completa o migliore esecuzione dei lavori, senza assumere una individualità distinta rispetto all'opera inizialmente delineata dalle parti.
21 Nella fattispecie, contrariamente a quanto indicato dall'Appellante, considerato che l'oggetto del contratto di appalto stipulato tra le parti sono i “lavori di manutenzione straordinaria nell'edificio, relativi al rifacimento del tetto”, le opere realizzate ma non previste sono da intendersi, secondo lo scrivente Collegio, non come lavori extra-
contratto, bensì quali variazioni al contratto originario in quanto connesse all'individualità dell'opera complessivamente intesa.
Ora, fatte tali dovute premesse, dall'applicazione congiunta delle regole generali in materia di onere della prova e principi in materia di contratto d'appalto, risulta pacifico che grava sull'appaltatore che chiede il pagamento del proprio compenso l'onere di fornire la prova della congruità delle somme ingiunte per le variazioni successive, alla stregua di circostante come la natura e la consistenza delle opere realizzate, non potendo,
in tal senso, la richiesta di disporre una consulenza tecnica d'ufficio, peraltro proveniente dallo stesso debitore, superare tale onere, posto che le contestazioni mosse dal non attengono all'an delle lavorazioni extra, ma al quantum richiesto Parte_1
per la realizzazione delle stesse.
Ora, in relazione ai costi relativi alle modifiche in corso d'opera relative alla fornitura di un velux di accesso alla copertura (pari a € 582,00), quelli relativi al nolo di gru a torre (10.625,00), nolo di ponteggi (€ 1.120,00) e nolo di parapetti anticaduta certificati
(€ 1680,00), nonché quelli richiesti per le opere di demolizione controsoffitto vano scale
(€ 5.250,00), pulizia vano sottotetto (3.200,00), sostituzione dei puntoni (2.800,00) e sostituzione di una terzera (€ 1.500,00), posto che il non contesta l'an ma Parte_1
il quantum richiesto, era onere dell'impresa provare come è giunta a Controparte_1
indicare detti costi, specificando la manodopera utilizzata, il numero di ore con cui essa
è stata impiegata nonché il costo dei materiali. L'impresa, neppure in corso di causa a seguito delle contestazioni del , ha indicato tali dati. Parte_1
22 Ciò comporta che tali voci di costo non possono essere riconosciute a favore dell'impresa, in quanto generiche e indeterminate.
Per quanto riguarda i noli, inoltre, in relazione ai quali l'impresa sostiene che il maggior costo è derivato da sospensione dei lavori a lei non imputabile, va rilevato che il contratto di appalto, nel regolare i rapporti tra le parti, prevedeva al punto 5) che
“Qualora per qualsiasi motivo i lavori dovessero essere sospesi nessun indennizzo o compenso potrà essere richiesto dall' appaltatore”
Diverse considerazioni, invece, devono operarsi per le altre voci di variazioni e, in particolare:
- con riguardo alla Mappatura camini, Il Condominio appellante espone che in relazione alla mappatura dei camini era stato concordato tra e CP_7
Condominio il prezzo pari a € 1.200,00 e che, diversamente, l'Impresa ha richiesto nel conto consuntivo finale il superiore importo di € 3.300,00.
In tal caso, essendo la somma di € 3.300,00 prevista non sono nel conto consuntivo finale, ma già nel contratto di appalto, deve ritenersi documentalmente provata, in virtù della regola generale espressa dall'art. 1372 c.c. secondo cui il contratto, una volta concluso, fa legge tra le parti;
- quanto, invece, al rifacimento del vano scale, le contestazioni mosse dal appaiono del tutto generiche;
alla luce dei verbali della riunione Parte_1
intercorsa tra la DL e l' allegati al verbale di assemblea 25.02.2020 (doc. CP_7
F).
- In particolare nel verbale si legge che “si rende necessario posizionare il
cartongesso e la coibentazione dei puntoni lignei in corrispondenza del vano
scale laddove è stata demolita precedentemente. A questo interno da preventivare
si aggiunge la veletta di schermatura del palo di antenna”.
23 - le voci relative al rispristino delle teste di camino, nonché le opere di faldali,
frontalini e converse, nonché il tavolato continuo e la linea vita e i costi relativi alle opere in economia debbono intendersi confermate perché costituenti domanda nuova, non essendo oggetto di contestazione nel giudizio di primo grado;
- parimenti confermata deve intendersi la voce relativa all'esecuzione del foro passante, essendo il relativo costo riconosciuto e non contestato dallo stesso
Parte_1
- le considerazioni relative alla tardività delle contestazioni di vizi e difetti dell'opera valgono in relazione alla ricerca dei camini, i cui costi ammonterebbero a € 5.340,00.
Fondata appare, poi, l'eccezione sollevata dal in relazione alla richiesta di Parte_1
€ 56.000,00 a titolo di risarcimento del danno, poiché costituente domanda nuova non proposta in primo grado.
Pertanto, si ritiene debbano riconoscersi in favore del appellante le seguenti Parte_1
somme da detrarre dal dovuto:
- fornitura velux accesso copertura: € 850 (da consuntivo finale) - € 268,00 (da computo metrico) = € 582,00;
- nolo di gru a torre: € 10.625,00;
- nolo di ponteggi: € 1.120,00;
- nolo di parapetti anticaduta certificati: € 1680,00;
- opere di demolizione controsoffitto vano scale: € 5.250,00;
- pulizia vano sottotetto: € 3.200,00;
- sostituzione dei puntoni: € 2.800,00;
- sostituzione di una terzera (€ 1.500,00).
24 per importo complessivo di € 26.755,00 da sottrarre alla somma originariamente ingiunta pari a € 80.382,50, per un importo residuo complessivamente pari a di €
53.627,50 (oltre interessi come da decreto ingiuntivo).
SPESE DEL GIUDIZIO
Il valore della controversia, stante gli esiti della stessa, è determinato nello scaglione compreso fra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00.
In ragione dell'esito del presente giudizio, che ha comportato la parziale riforma della sentenza di primo grado e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché il riconoscimento del credito dell'Impresa come sopra indicato, si ritiene che sussistano i presupposti per una compensazione delle spese nella misura del 50 % tra e Parte_1
per entrambi i gradi di giudizio. CP_1
Il Condominio deve rimborsare a il restante 50% delle spese. CP_1
Dette spese si liquidano per il primo grado secondo i criteri indicati dal Tribunale, che non sono stati oggetto di contestazione.
Per quanto riguarda il secondo grado, in conformità ai parametri indicati dal disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività
prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, si liquidano secondo il valore medio (tranne il valore minimo per la fase di istruttoria/trattazione, non essendosi svolta istruttoria).
Pertanto l'importo liquidato di euro 6.751,00 in primo grado viene compensato per il
50% e posto a carico del nell'importo di euro 3.357,50 oltre a rimborso Parte_1
forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Per il secondo grado le spese si liquidano nel seguente modo:
-per la fase di studio euro 2.977,00
-per la fase introduttiva 1.911,00
25 -per la fase istruttoria euro 2.163,00
-per la fase decisoria euro 5.103,00
per un totale di euro 12.154,00.
Mentre il 50% delle spese viene compensato, Il deve rimborsare a Parte_1 [...]
il restante 50% pari ad euro 6.077,00 oltre a rimborso forfetario spese generali CP_1
del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Il signor risultando a integralmente vittorioso nei confronti del Parte_2
, ha diritto al rimborso integrale da parte dello stesso delle spese legali, Parte_1
nell'importo integrale sopra indicato.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
In parziale riforma della sentenza appellata:
-dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Parte_2
- revoca il decreto ingiuntivo n. 87/2021, emesso il 2 febbraio 2021 dal
Tribunale di Aosta;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1
della minor somma pari a € 53.627,50, oltre interessi come Controparte_1
previsti nel decreto ingiuntivo.
Dichiara compensate nella misura del 50% le spese legali tra Parte_1
e per entrambi i gradi di giudizio;
[...] Controparte_1
Dichiara tenuto e condanna il a rimborsare a l'importo di euro Parte_1 CP_1
3.357,50 oltre rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge per il giudizio di primo grado;
Dichiara tenuto e condanna il a rimborsare a l'importo di euro Parte_1 CP_1
26 6.077,00 oltre rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge per il giudizio di secondo grado;
Dichiara tenuto e condanna il a rimborsare a l'importo di Parte_1 Parte_2
euro 6.751,00 oltre rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge per il giudizio di primo grado;
Dichiara tenuto e condanna il a rimborsare a Parte_1 Parte_2
l'importo di euro 12.154,00 oltre rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e
IVA nei termini di legge per il giudizio di secondo grado.
Così deciso il 15 luglio 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Cecilia Marino
27
R.G. 947/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente - relatrice
2) dott. Roberto Rivello Consigliere
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 947/2022 R.G. promossa da:
, C.F. con sede in Aosta, via Parte_1 P.IVA_1
Porta Praetoria n. 6, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Federico Parini del foro di Aosta, presso il cui studio
è elettivamente domiciliato, in Aosta, via J.B. De Tillier n. 40
- APPELLANTE -
CONTRO
P. IVA con sede in Loc. Grand Chemin n.14, in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti,
dall'avv. Elena Boschini del foro di Aosta, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Saint Christophe (AO) – Loc. La Maladière n. 1
1 C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_2 C.F._1
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Massimiliano Sciulli del foro di
Aosta, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Aosta, via Festaz n. 29
- APPELLATI-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 175/2022, emessa in data 31 maggio
2022 dal Tribunale di Aosta, in composizione monocratica, pubblicata in pari data e non notificata, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“1) RIGETTA l'opposizione e tutte le domande formulate dal opponente Parte_1 Pt_1
;
[...]
2) CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto n. 87/2021 del Tribunale di Aosta, del quale
DISPONE l'esecutorietà;
3) CONDANNA l'attore in opposizione : Parte_1
a) a rifondere alla convenuta in opposizione le spese processuali relative al presente Controparte_1
giudizio di opposizione, spese che si liquidano in euro 6.715,00 per compenso, oltre spese generali nella
misura del 15% ed altri accessori (c.p.a. ed i.v.a.) come per legge;
b) a rifondere al terzo chiamato le spese processuali relative al presente giudizio di Parte_2
opposizione, spese che si liquidano in euro 6.715,00 per compenso, oltre spese generali nella misura
del 15% ed altri accessori (c.p.a. ed i.v.a.) come per legge”.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
L'Appellato ha presentato appello incidentale, articolato in due Parte_2
motivi di doglianza relativi essenzialmente al proprio difetto di legittimazione passiva.
2 Con ordinanza del 16 novembre 2022, la Corte ha rigettato l'istanza ex art. 283 c.p.c. di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza presentata da parte
Appellante unitamente all'atto di citazione in appello, stante l'assenza dei requisito del
periculum in mora, posto che, per stessa ammissione della parte ricorrente, il credito residuo destinato ad un'azione di recupero in via esecutiva appariva del tutto modesto rispetto anche all'importo spontaneamente pagato dallo stesso ricorrente.
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“A. In via preliminare dichiarare la tardività dell'appello incidentale della parte ed Parte_2
in subordine dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale ed in particolare l'inammissibilità
delle domande ed eccezioni nuove contenute nella comparsa Pt_2
B. Sempre in via preliminare che essa Corte voglia disporre ai sensi dell'art. 107 cpc la chiamata
in causa della società Gestione Immobiliari ss di Benvenuto Obert;
C. in via subordinata, preso atto del disconoscimento del ruolo di amministratore contestato dal
terzo chiamato di-chiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto in quanto non Parte_2
notificato al;
Parte_1
D. In via ulteriormente subordinata dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo per non avere la ditta
provveduto a dare corso alla procedura di conciliazione convenuta all'art. 17 del con-tratto CP_1
di appalto;
E. Nel merito, previa ammissione delle prove dedotte in atto di appello, già dedotte nelle
memorie ex art. 183, VI comma n. 1 e 2 cpc, come richiamate nella precisazione delle conclusioni di
primo grado ed in riforma della sentenza impugnata e previa CTU atta a determinare i prezzi dei lavori
eseguiti, la congruità delle richieste e per l'effetto il minor importo da esporre:
• E1: accertare e dichiarare la minore consistenza del credito vantato dall'impresa e per CP_1
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 87/2021 emesso nei confronti del;
Parte_1
3 • E2: condannare l'amministratore a tenere indenne il condominio per le somme che Parte_2
risulteranno in corso di causa e di cui lo stesso ha disposto a favore dell'impresa e senza CP_1
autorizzazione del condominio stesso.
F) In ogni caso con favore di spese dei due gradi”.
Per parte Appellata Controparte_1
“In via preliminare e in rito,
dichiarare inammissibile l'appello proposto dal in ragione della Parte_1
carenza di specificità dei motivi di doglianza come motivato al punto I.; dichiarare inammissibile
l'appello proposto dal in ragione dell'introduzione di domande nuove Parte_1
come motivato ai punti II. e III.;
Nel merito, in via principale
Rigettare nel merito l'appello proposto dal in quanto infondato in fatto Parte_1
ed in diritto e di conseguenza confermare integralmente la sentenza gravata come motivato ai punti IV,
V, VI, VII, VIII e IX.
In via istruttoria
Si reiterano le istanze istruttorie dedotte nella seconda memoria ex art 183 comma 6 n. 2 cpc nonché
quelle in replica di cui alla terza memoria ex art 183 comma 6 n. 3 c.p.c..
In ogni caso
Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio nonché del giudizio
inibitorio.”.
Per parte Appellata : Parte_2
“Dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello proposto nei confronti del dott. Parte_2
siccome infondato in fatto ed in diritto.
In riforma dell'impugnata sentenza ed in via di appello incidentale:
a) accertare e dichiarare il difetto di ius postulandi in capo al difensore del e dichiarare Parte_1
4 inammissibile e/o comunque rigettare l'appello proposto in punto domande svolte nei confronti del dott.
Parte_2
b) Accertare e dichiarare il difetto di titolarità del rapporto giuridico controverso in capo al dott.
e/o comunque rigettare l'appello proposto in punto domande svolte nei confronti del Parte_2
dott. Parte_2
In Via istruttoria
a) Ammettersi prova per per testi con audizione di Architetto Architetto Testimone_1 [...]
e Architetto sui seguenti capitoli di prova: Tes_2 Testimone_3
1) Vero che il documento 3 di parte è stato realizzato dall'Architetto Parte_2 Tes_1
dall'Architetto e dall'Architetto e condotto nell'assemblea del
[...] Testimone_2 Testimone_3
condominio Casa NA 18.04.2018.
2) Vero che il documento 3 indicato al capitolo precedente indica nella colonna di sinistra le voci
concernenti le opere da eseguire, e nelle altre quattro i corrispettivi esposti dalle imprese che avevano
presentato offerta al per l'esecuzione delle opere straordinarie (Tg Costruzioni, Parte_1
Valdostana Tetti, ) CP_1 Persona_1
3) Nell'anno 2019 e 2020 l'Architetto era stata delegata dai condomini di seguire Testimone_2
l'andamento delle opere che erano eseguite dalla nel fabbricato condominiale Casa Parte_3
NA; la stessa controllava in cantiere l'operato della impresa appaltatrice, impartiva le
istruzioni e relazionava i condomini.
4) Nel settembre 2019 – inizio di ottobre 2019 l'Architetto quale responsabile Testimone_1
della sicurezza del cantiere esistente presso il , eseguiva un sopralluogo Parte_4
durante le operazioni di smantellamento del tetto e verificava la rottura di due camini nonché il
materiale di realizzazione dei manufatti indicati (in eternit).
5) L'architetto nel periodo di tempo di cui al capitolo di prova precedente Testimone_1
verificava che il cappello dei camini presenti sul tetto era in eternit e si recava presso l'Azienda Usl ove
denunciava quanto appreso e disponeva che venisse realizzato dall'impresa un piano di smaltimento
5 dei 27 camini esistenti sul tetto.
6) Nel corso dell'assemblea 23.10.2019 del condominio Casa NA (doc G) erano presenti gli
Architetti e che illustravano ai condomini la situazione dei camini Persona_2 Testimone_1
e spiegavano agli stessi che la mappatura dei camini era attività che avrebbe dovuto eseguire l'impresa.
7) Nel corso dell'esecuzione dello smantellamento della copertura del fabbricato condominiale
l'impresa esecutrice appurava verso la fine del mese di ottobre 2019 che al di sotto della stessa
giacevano calcinacci, macerie e detriti e la direzione lavori nella persona dell'Architetto Per_2
ne ordinava la rimozione.
[...]
8) L'architetto abitava all'epoca nell'anno 2019-2020 al piano sottotetto del Testimone_2
fabbricato condominiale Casa NA e la medesima ordinava all'impresa la rimozione di un
cartongesso che copriva il vano scale condominiale.
9) Vero che in data 12.02.2020 si è tenuta una riunione a cui presenziarono il dott. Parte_2
la Consigliera , L'architetto l' ed i sig.ri Testimone_2 Persona_2 Controparte_2
e e che il verbale della riunione è quello allegato al verbale di Controparte_3 Controparte_4
assemblea del 25.02.2020 prodotto come doc. F
10) Vero che il preventivo prodotto come doc I è stato redatto da il 21.10.2019 eprodotto CP_1
nel corso dell'assemblea condominiale 23.10.2019.
11) Vero che il preventivo prodotto come doc L è stato redatto da il 07.02.2020 e prodotto CP_1
nel corso dell'assemblea condominiale 25.02.2020.
12) Vero che il documento prodotto come doc. M – N rappresenta la mappatura dei camini del
fabbricato condominiale CASA LO eseguita nell'anno 2019 dalla Le Cstor snc e che i numeri
raffigurati sulla planimetria di cui al doc. M corrispondono a camini di riferimento delle singole unità
abitative facenti parte del condominio.
13) Vero che il doc. O delle produzioni del terzo chiamato raffigura le conversazioni tramite watshap
intercorse il 15.11.2019-26.11.2019-21.10.2019-18.09.2019- 13.09.2019 tra il dott. e Parte_2
l'Architetto . Testimone_1
6 14) Vero che le fotografie di cui al doc O delle produzioni del terzo chiamato raffigurano il tetto del
ed nell'ordine la mappatura dei camini, 8 una trave del tetto, un trave ammalorato Parte_1
del tetto, tre travi del tetto ed una terzera del tetto sostituita dall'impresa.
15) Vero che le fotografie 1-2-3-4 di cui al doc P delle produzioni del terzo chiamato raffigurano i
camini del tetto del nel settembre – ottobre dell'anno 2019 Parte_1
16) Vero che le fotografie 5-6-7-8 di cui al doc P delle produzioni del terzo chiamato raffigurano le
macerie che sono state rinvenute dall'impresa al di sotto del manto di copertura del tetto del
nell'ottobre dell'anno 2019. Parte_1
17) Vero che le fotografie 1-2-3 di cui al doc Q delle produzioni del terzo chiamato raffigurano le
macerie che sono state rinvenute dall'impresa al di sotto del manto di copertura del tetto del
nell'ottobre dell'anno 2019. Parte_1
18) Vero che le fotografie 4-5 di cui al doc Q delle produzioni del terzo chiamato raffigurano i camini
del tetto del nel settembre – ottobre 2019 Parte_1
19) Vero che i doc. da S1 fino a doc S15 delle produzioni del terzo chiamato costituiscono i verbali
di sicurezza redatti dall'Architetto e consegnati all'impresa esecutrice ed al Testimone_1
in riferimento ai lavori straordinari del tetto compiuti nell'anno 2019-2020. Parte_1
In ogni caso
Con il favore delle spese e competenze professionali del presente giudizio, di quello incidentale ed
inibitorio oltre rimborso forfettario per spese generali (15%), Iva e c.p.a.”,
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.
7 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 87/2021, emesso il 2 febbraio
2021 su ricorso di con il quale il Tribunale di Aosta aveva ingiunto Controparte_1
al Condominio il pagamento di € 80.382,50, oltre interessi e spese per la procedura, a favore della ditta per lavori di rifacimento del tetto condominiale, Controparte_1
allegando quanto segue:
- che l'assemblea condominiale del 10 aprile 2018 aveva valutato tre offerte di preventivo per il rifacimento del tetto condominiale, tra cui l'offerta della ditta
[...]
pari a € 139.930,00, a cui venivano commissionati i lavori con CP_1
delibera del 18 aprile 2018;
- che l'amministratore del condominio, terzo chiamato in causa, Parte_2
aveva concluso il contratto di appalto con la ditta al diverso e maggiore importo di € 165.425,00, contrariamente a quanto previsto dal contratto di appalto al punto
12), in base al quale non erano ammessi altri lavori oltre a quelli indicati nella descrizione dei lavori allegata al contratto;
- che in data 7 luglio 2020 la ditta aveva inviato al Controparte_1 Parte_1
il consuntivo dei lavori eseguiti (doc. 4 allegato all'atto di citazione in opposizione), recante l'importo dovuto pari a € 165.424,60 comprensivo di IVA,
con il quale riconosceva di aver ricevuto acconti per un importo complessivo di €
138.685,80, comprensivi di IVA e allegava di dover ancora ricevere una somma pari a € 26.738,80, comprensivi di IVA;
- che a tale importo la ditta aveva aggiunto anche il costo dell'energia elettrica di cantiere per un importo di € 1.360,00 e il pagamento delle spese relative ai seguenti lavori straordinari, non approvati dall'assemblea:
8 - rimozione camini in eternit per euro 3.500,00
- mappatura camini per euro 3.300,00
- demolizione
contro
-soffittatura vano scala, ripristino della muratura e dell'isolamento termo-acustico sulla parete nord, intonacatura di fino delle aree di intervento per euro 5.250,00
- pulizia vano sottotetto, carico e smaltimento della risulta delle operazioni di lavoro per euro 3.200,00
- sostituzione dei puntoni ammalorati per euro 2.800,00
- sostituzione di una terziera considerata pericolante nella zona sud-ovest della copertura per euro 1.500,00
- fornitura e posa di n. 1 velux “passo uomo” di accesso alla copertura direttamente dal vano scala per euro 850,00
- esecuzioni di un foro passante e posa del palo porta antenna per euro 580,00
- nolo di gru a torre per euro 10.625,00
- nolo di ponteggio a telaio prefabbricati per euro 1.120,00
- nolo di parapetti anticaduta certificati per euro 1.680,00
- rifacimento vano scala interno con rivestimento con puntoni a vista per euro
4.000,00
- ricostruzione di n. 25 camini in CLS per euro 450,00 ciascuno per un totale di euro 11.250,00.
- che aveva inaspettatamente rimesso al Condominio l'incarico di Parte_2
amministratore dopo la notifica del decreto ingiuntivo;
- che l'importo contenuto nel consultivo dei lavori corrispondeva a quello indicato nel contratto di appalto, ma non a quello indicato come offerta nella delibera di affidamento dei lavori pari ad euro 139.930,00;
9 - che i lavori extra avrebbero dovuto essere effettuati solamente per delibera del condominio e con accordo sul prezzo e, quindi, la somma ancora dovuta era pari a € 11.052,00 oltre IVA e non € 21.508,00;
- che nel decreto ingiuntivo la ditta aveva riportato delle somme senza indicarne il titolo;
- che l'unico lavoro extra concordato aveva riguardato la ricostruzione dei camini, approvata dall'assemblea condominiale il 23 ottobre 2019 (doc. 5 allegato all'atto di citazione in opposizione), ma per il minore importo di € 140,00 caduno e quindi per l'importo complessivo di euro 2.100,00 e non di 11.250,00;
- di non aver mai potuto verificare in contraddittorio la correttezza dell'esecuzione dei lavori, come previsto dal punto 14 b) del contratto di appalto con il quale si riconosceva al il diritto di ricevere il collaudo definitivo che avrebbe Parte_1
permesso la contestazione di vizi e/o difetti ed anche dei danni alle parti private;
- che la violazione dell'obbligo di effettuare il collaudo non solo rendeva inesigibile il compenso richiesto, ma aveva impedito la contestazione dei vizi e difetti dell'opera riscontrati;
domandando, su queste basi, previa ammissione delle istanze istruttorie di prova orale e C.T.U. per la determinazione dei prezzi dei lavori eseguiti e la congruità delle somme richieste, accertarsi il minor credito vantato da e revocarsi il decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto, con condanna di a tenere indenne il Parte_2 Parte_1
per le somme di cui lo stesso aveva disposto in favore della ditta opposta senza autorizzazione, nonché di l risarcimento dei danni provocati durante Controparte_1
l'esecuzione dei lavori, con sommaria quantificazione stimata in euro 18.000,00, con il favore delle spese.
costituitosi in giudizio, preliminarmente ha eccepito il proprio Parte_2
difetto di legittimazione passiva, negando di aver assunto la carica di amministratore del
10 Condominio, esponendo come la stessa fosse affidata alla società Gestioni Immobiliari
S.S. di Obert Benvenuto, con sede in Quart (AO), Reg. Amerique 9, P.IVA
, dotata di autonomia patrimoniale e capacità processuale. P.IVA_3
Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda, sostenendo:
- che l'aumento del prezzo convenuto con il contratto di appalto rispetto a quello indicato nel preventivo approvato era dovuto al fatto che non aveva Controparte_1
inizialmente quotato il costo delle finestre a tetto, indicandone solo il valore unitario;
- tale voce (n.
3.7 del computo metrico) era stata poi quotata dall'arch. in Tes_2
€ 8.025 e ridotta successivamente dopo la verifica di conformità e riduzione del numero di finestre da rimuovere;
- che al totale delle voci veniva aggiunto anche il costo delle opere in economia,
presenti nell'offerta originaria ma non sommate al corrispettivo iniziale;
- che la tavola sinottica predisposta dall'arch. , con tutte le voci e i relativi Tes_2
prezzi, era stata consegnata all'assemblea del 18 aprile 2018 e riportava la stessa cifra indicata nel contratto (€ 150.385,55 + IVA 10%);
- che per le opere extra capitolato, i condomini sarebbero stati costantemente informati, a conferma che nessuna opera extra era stata eseguita senza il consenso del Parte_1
Parimenti costituitasi ritualmente in giudizio, ha contestato la Controparte_1
fondatezza dell'opposizione, allegando e sostenendo:
- di aver eseguito tutti i lavori affidati, compresi quelli straordinari, su richiesta dell'amministratore del condominio ovvero della direzione lavori, in modo conforme e regolare, come attestato dal certificato di regolare esecuzione;
11 - l'importo richiesto con il consuntivo non costituisce una modifica arbitraria del prezzo pattuito, bensì i risultati dell'applicazione delle voci di computo metrico,
tenuto conto delle quantità poi effettivamente impiegate;
domandando, su tali basi, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna del ex art. 96 c.p.c., oltre alla concessione della provvisoria esecutorietà Parte_1
almeno per le somme non contestate, pari a € 33.719,50.
Il Tribunale, rigettate con ordinanza del 10 dicembre 2021 le istanze istruttorie avanzate dalle parti, ivi compresa l'istanza di C.T.U. poiché ritenuta meramente esplorativa, nonché la domanda di chiamata in causa della società “Gestioni Immobiliari
s.s. di Obert Benvenuto” avanzata dal con la pronuncia di cui al dispositivo Parte_1
ha rigettato l'opposizione e le domande proposte dal , confermando il Parte_1
decreto ingiuntivo opposto e disponendone l'esecutorietà.
Ha condannato il opponente alla rifusione delle spese di lite, sia in favore Parte_1
della società opposta che del terzo chiamato.
Il Tribunale, anzitutto, richiamata la generale distinzione tra legittimazione ad agire e titolarità del rapporto dedotto in causa, ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva sia dell'attuale amministratore del Condominio, , avendo egli agito in Controparte_5
nome e per conto del sia di terzo Parte_1 Parte_2
chiamato in causa, poiché soggetto indicato dal come precedente Parte_1
amministratore, per i danni asseritamente riconducibili alla sua condotta.
Passando, poi, al merito e, in particolare, al profilo dei presunti vizi e difetti delle opere, qualificando l'azione ai sensi dell'art. 1667 c.c., ne ha rilevato la tardività, avendo il agito oltre il termine di decadenza di 60 giorni dalla conclusione dei Parte_1
lavori, avvenuta il 24 giugno 2020.
Sul punto ha, infatti, precisato che trattandosi di vizi palesi e riconoscibili dal committente, il avrebbe dovuto contestarli in sede di verifica o collaudo Parte_1
12 ovvero, in mancanza di queste, nel termine di 60 giorni dalla fine dei lavori, la cui ultimazione era nota allo stesso per effetto del rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori emesso dal direttore dei lavori del 28 ottobre 2020, non potendo rilevare in senso contrario la mancata verifica finale delle opere, che, diversamente, ai sensi dell'art. 1665 c.c., implica l'accettazione delle stesse.
Con riguardo, poi, alla mancata attivazione della procedura conciliativa prevista dall'art. 17 del contratto d'appalto, ha osservato come l'accordo ne subordinasse l'attivazione alla presenza di contestazioni che, nel caso di specie, non vi erano state.
L'assenza di contestazioni, ha sostenuto il primo Giudice, rilevava anche in relazione alle opere eseguite, quale espressione dell'accettazione delle stesse da parte del
Condominio, escludendo, di conseguenza, per un verso, ogni profilo di responsabilità in capo a e, per altro verso, il presupposto per una eventuale revisione Parte_2
degli importi, non essendo emersi elementi oggettivi tali da comprovare che i lavori eseguiti avessero effettivamente un valore inferiore a quanto richiesto in sede monitoria.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello il Parte_1
, articolando motivi d'impugnazione non formalmente rubricati e frammisti
[...]
tra loro, ma essenzialmente volti a censurare la pronuncia di prime cure in relazione:
- alla ritenuta tardività della contestazione dei vizi e difetti dell'opera;
- alla procedura di conciliazione prevista dall'art. 17 del contratto d'appalto;
- all'omessa pronuncia in ordine alle opere contestate e, in particolare:
1) “opere per le quali l'impresa aveva chiesto di essere pagata due volte o con
importi maggiorati rispetto a quelli concordati;
2) opere per le quali era stato richiesto il pagamento senza preventivo e senza
dare spiegazioni su come avesse ricavato l'importo richiesto;
3) opere previste in contratto ma prive di controllo quantitativo;
4) lavori mal eseguiti e quantificazione;
13 5) danni causati al Parte_1
6) importo previsto in contratto maggiore rispetto a quello stabilito in
assemblea.”.
dal canto suo, ha presentato impugnazione incidentale volta a Parte_2
censurare la gravata sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la sua legittimazione passiva, articolando due motivi di gravame, così rubricati:
“a) omessa statuizione circa l'eccezione di difetto di titolarità del rapporto giuridico
controverso dal lato passivo in capo al dott. . Parte_2
b) omessa statuizione circa l'eccezione di difetto di ius postulandi- difetto di
rappresentanza – inammissibilità della domanda formulata nei confronti del dott.
. Pt_2
2. MOTIVI DI APPELLO E APPELLO INCIDENTALE
Con il primo motivo d'impugnazione, il lamenta che il Tribunale Parte_1
avrebbe erroneamente valorizzato, nel verificare l'inesistenza di contestazioni riguardanti vizi e difformità dell'opera, la dichiarazione rilasciata dal direttore dei lavori datata 28 ottobre 2020 al fine di accertare che i lavori fossero terminati il 24 giugno
2020 e accettati dal Parte_1
Parte Appellante sostiene, diversamente, che in sede di assemblea condominiale era più volte emersa la volontà di contestare le difformità dell'opera, sicchè l'allora amministratore avrebbe dovuto sollevare tali contestazioni.
Il Tribunale, quindi – aggiunge l'Appellante – avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda spiegata in primo grado dal avente ad oggetto l'accertamento Parte_1
della responsabilità dell'amministratore, essendosi invece erroneamente limitato ad escluderla solo sulla base della circostanza che non fossero stati denunciati i vizi e i difetti dell'opera.
14 Sempre nell'ambito del primo motivo di gravame, l'Appellante afferma che la dichiarazione emessa dall'architetto “certificazione di regolare esecuzione” non Per_2
farebbe prova dell'accettazione delle opere da parte del Condominio, riferendosi tale documento alla sola esecuzione tecnica delle opere stesse e non già alla relativa contabilizzazione. Ciò per osservare, di conseguenza, che il termine per la contestazione dei vizi non decorrerebbe dalla data di ultimazione dei lavori, come ritenuto dal
Tribunale, bensì dal momento il cui il direttore dei lavori ha comunicato al Parte_1
e all'impresa l'ultimazione degli stessi, quindi nell'ottobre 2020.
Si duole, poi, di un'omessa pronuncia del Primo Giudice in relazione alla mancata attivazione della procedura di conciliazione espressamente prevista dall'art. 17 del contratto di appalto.
Lamenta, infine, che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel qualificare l'azione ai sensi dell'art. 1667 c.c., riferendosi la domanda attorea al pagamento del corrispettivo a fronte dell'esecuzione dei lavori concordati e la determinazione dello stesso ex art. 1657 c.c..
Con il secondo motivo d'appello, l'Appellante si duole dell'omessa pronuncia del
Tribunale in relazione a singole contestazioni come sopra menzionate, relative a:
1) opere per le quali l'impresa aveva chiesto di essere pagata due volte o con
importi maggiorati rispetto a quelli concordati;
2) opere per le quali l'impresa aveva fatto richiesta di pagamento senza aver
prima proposto un preventivo e senza dare spiegazioni su come avesse
ricavato l'importo richiesto;
3) opere previste in contratto, eseguite, ma prive di controllo quantitativo;
4) lavori mal eseguiti e quantificazione;
5) danni causati dall'impresa al Condominio;
15 6) importo previsto dal contratto maggiore rispetto a quello stabilito in
assemblea”.
3. DECISIONE
Preliminarmente si rigettano le istanze istruttorie in quanto la causa risulta adeguatamente istruita per le ragioni più avanti espletate.
1. INAMMISSIBILITA' APPELLO INCIDENTALE – INFONDATEZZA -
DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI OBERT OR
Preliminarmente questa Corte ritiene di dover esaminare la questione relativa alla legittimazione passiva di già sollevata dallo stesso nel giudizio di Parte_2
primo grado e impugnata mediante appello incidentale.
Anzitutto, manifestamente infondata appare l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale sollevata dal appellante in sede di memoria Parte_1
conclusionale, in quanto proposto, a suo dire, oltre il termine di decadenza previsto per interporre appello principale e, comunque, riferito ad un capo della sentenza di prime cure non oggetto di impugnazione principale.
ha, infatti, proposto appello incidentale tempestivamente nella Parte_2
prima comparsa di costituzione e risposta.
Peraltro, va precisato, da un punto di vista generale, che quand'anche l'appello incidentale fosse stato interposto tardivamente, comunque sarebbe risultato ammissibile,
alla stregua di quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, con principio applicabile al caso de quo, secondo la quale “L'impugnazione incidentale tardiva è
ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, poiché
la "ratio" della relativa disciplina è quella di consentire alla parte, che avrebbe di per sé
accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, ove la stessa rimetta in discussione l'assetto degli interessi derivante dalla pronuncia impugnata, con la
16 conseguenza che sussiste l'interesse ad impugnare tutte le volte che l'eventuale accoglimento del gravame principale darebbe luogo ad una soccombenza totale o più
grave, secondo un'interpretazione conforme al principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione,
imporrebbe a ciascuna parte di cautelarsi, effettuando un'autonoma impugnazione tempestiva della statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente.” (Fonte Italgiure
Web - Cass. civile, Sez. V, ordinanza n. 13651 del 30 maggio 2018).
Passando, quindi, al merito dell'impugnazione incidentale avente ad oggetto la legittimazione passiva di il Tribunale, richiamando la generale Parte_2
distinzione tra legittimazione ad agire in giudizio e titolarità del rapporto dedotto in causa, ne ha rilevato la sussistenza sul presupposto che egli fosse stato indicato dal come precedente amministratore, cui sarebbero riconducibili i danni Parte_1
oggetto di contestazione.
si duole di tale statuizione, deducendo di non essere stato Parte_2
amministratore del Condominio nel periodo in cui sono state eseguite le opere e che,
diversamente, l'amministrazione del Condominio era stata affidata - a far data dal 4
dicembre 2016 - alla società semplice “Gestioni Immobiliari s.s. di Obert Benvenuto”,
con sede in Quart (AO) Reg. Amerique 9.
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che, nel periodo in contestazione, l'amministrazione del Condominio non era affidata a Parte_2
bensì alla società semplice “Gestioni Immobiliari s.s. di Obert Benvenuto”; dal che consegue che in capo a difetta la legittimazione passiva rispetto alla Parte_2
domanda proposta.
Deve essere rigettata la richiesta del reiterata in appello, Parte_1
di essere autorizzato a chiamare in causa la società Gestioni Immobiliari s.s. di Obert
Benvenuto, già rigettata dal Tribunale, con ordinanza del 10.12.2021, nonché con la
17 sentenza definitiva.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la pronuncia Cass., S.U.,
24 febbraio 2010, n. 4309, il giudice può non autorizzare la chiamata del terzo,
motivando la propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
Nel caso in oggetto le esigenze di economia processuale e ragionevole durata del processo debbono prevalere, in quanto era onere del verificare chi era il Parte_1
soggetto che svolgeva il compito di amministratore prima del processo, e la chiamata in causa della società Gestioni Immobiliari determinerebbe il superamento della ragionevole durata del processo.
2) VIZI E DIFETTI DELLE OPERE - LAVORI MAL ESEGUITI DI CUI AL
PUNTO 4) – INFONDATEZZA
Infondato risulta il primo motivo d'appello, laddove censura la decisione del
Tribunale nella parte in cui ha ritenuto tardive le contestazioni relative ai vizi e difetti delle opere.
In particolare, il appellante ha esposto nel giudizio di primo grado che Parte_1
l'art. 14 del contratto di appalto riconosceva allo stesso il diritto a ricevere il collaudo definitivo su richiesta dell'appaltatore, il cui esito positivo avrebbe permesso al direttore di emettere il verbale di fine lavori, la cui mancanza, invece, ad avviso del Parte_1
avrebbe impedito il decorso dei termini previsti dall'art. 1667 c.c.
In sede di appello, l'esponente lamenta che il Tribunale avrebbe quindi erroneamente valorizzato la dichiarazione del direttore dei lavori, arch. , datata 28 ottobre 2020 Per_2
per accertare che i lavori siano terminati il 24 giugno 2020 e accettati dal CP_6
preliminarmente rammentare che l'art. 1667 c.c. prevede che il committente
[...]
debba denunciare i vizi dell'opera entro 60 giorni dalla scoperta degli stessi, a pena di decadenza.
18 Nel caso di specie, anche a voler aderire alla prospettazione dell'appellante secondo cui il dies a quo del predetto termine non debba individuarsi nel 7 luglio 2020, data di trasmissione al del consuntivo finale, bensì nell'ottobre 2020, data di Parte_1
emissione da parte del direttore dei lavori, arch. , della certificazione di regolare Per_2
esecuzione delle opere, risulta comunque che le contestazioni siano state avanzate solo nel marzo 2021, ossia dopo la notificazione del decreto ingiuntivo (27 gennaio 2021) e dunque oltre il termine di decadenza previsto dalla legge.
Né può ritenersi rilevante quanto previsto dalla clausola contrattuale di cui all'art. 14,
richiamata dall'esponente, avente ad oggetto la facoltà dell'appaltatore di richiedere il collaudo definitivo: la certificazione di regolare esecuzione emessa dall'arch. Per_2
deve, infatti, considerarsi equipollente al collaudo, atteso che ne condivide la funzione di attestare la conformità delle opere al progetto e alle regole dell'arte.
Meritano di essere trattate unitariamente alle predette censure le contestazioni mosse dal al punto 4) del summenzionato elenco, indicate con “Lavori mal Parte_1
eseguiti”, trattandosi, anche in quel caso, a pieno titolo di una denuncia di vizi e difetti dell'opera e che, come tale, soggiace al medesimo regime decadenziale.
D'altronde, anche il Tribunale, nel vagliare la questione relativa alla denuncia dei vizi, ha ricompreso le contestazioni di cui al punto 4), precisando “parte attrice in opposizione ha lamentato sia la difformità dell'opera realizzata rispetto a quanto deliberato nell'assemblea condominiale (pagg.
5-12 atto di citazione in opposizione), sia i vizi, ossia la violazione delle regole dell'arte nella realizzazione dell'opera (pagg.
12-13 dell'atto di citazione in opposizione)”.
3) MANCATA ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE
PREVISTA DALL'ART. 17 DEL CONTRATTO D'APPALTO –
INFONDATEZZA
19 Parimenti infondata appare la censura relativa alla mancata attivazione della procedura di conciliazione prevista dall'art. 17 del contratto di appalto, già rigettata dal
Tribunale alla stregua del chiaro tenore della clausola contrattuale.
L'art.17 del citato contratto, infatti, recita “Se sorgono contestazioni fra
l'amministrazione del e l'appaltatore, al termine dei lavori, su richiesta di Parte_1
una delle parti, verrà attivata la procedura di conciliazione”; contestazioni che, nel caso di specie, risultano del tutto assenti.
4) OPERE CONTESTATE – VARIANTI SUCCESSIVE - ONERE DELLA
PROVA
Passando, quindi, alle contestazioni riguardanti le singole opere, di cui l'Appellante lamenta un'omessa pronuncia del Tribunale, giova preliminarmente osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. instaura un giudizio che non differisce da quello ordinario di cognizione, se non che le parti assumono un ruolo
“invertito” solo dal punto di vista formale, ma che si svolge secondo le regole ordinarie del procedimento.
Dal che ne consegue che, secondo i principi generali dettati in tema di riparto dell'onere della prova, grava su chi fa valere un diritto in giudizio l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Noto è infatti il principio enunciato in tema di onere della prova dalla Suprema Corte,
secondo cui “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il
risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto
e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass., S.U., 30
ottobre 2001, n. 13533 e succ.).
20 Tanto premesso, nel caso di specie si osserva come il credito ingiunto, pari a €
80.382,50, oltre interessi, a titolo di compenso per l'incarico affidato alla società
[...]
fa riferimento ad un contratto d'appalto avente ad oggetto “lavori di CP_1
manutenzione straordinaria nell'edificio, relativi al rifacimento del tetto”, che, per il suo tenore, è da qualificare come appalto “a corpo” e non a misura, avendo le parti determinato il prezzo al momento della stipula del contratto in una somma di denaro,
fissa e invariabile, riferita globalmente all'opera nel suo complesso.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha però chiarito che “il prezzo concordato nell'appalto a corpo non può subire modifiche, se non giustificate da variazioni nel corso d'opera” (Cass. Civ., sent. n. 21515/2019), sicché ne consegue che il principio di immodificabilità del prezzo non è inderogabile, potendosi andare incontro a possibili variazioni del prezzo ma solo in presenza di incrementi dei lavori da eseguire che esulino la normalità e che si ritengano abnormi rispetto a quelli previsti inizialmente.” (ex multis,
Cass, Civ. Sent. n. 9246/12).
Tali incrementi di lavorazioni possono classificarsi tanto come “variazioni” quanto come “lavori extra capitolato”, con la differenza che, mentre i lavori extra-contratto sono tutte quelle opere diverse ed estranee rispetto al progetto originario, questi ultimi lavori extra-contratto di appalto si debbono intendere, invero, tutte quelle opere diverse ed estranee rispetto al progetto originario – per le quali, secondo i recenti arresti della Corte
di Cassazione, è necessario che venga stipulato un nuovo contratto di appalto, con la conseguenza che la ditta appaltatrice può eseguire e, quindi, richiedere il pagamento per tali lavori, solo se questi risultino pattuiti e autorizzati (Cfr. Cass. n. 18204/2020) -
diversamente, si parla di “variazioni” se le modifiche hanno una relazione o connessione con le opere originariamente previste dal contratto, ovvero se queste sono necessarie alla completa o migliore esecuzione dei lavori, senza assumere una individualità distinta rispetto all'opera inizialmente delineata dalle parti.
21 Nella fattispecie, contrariamente a quanto indicato dall'Appellante, considerato che l'oggetto del contratto di appalto stipulato tra le parti sono i “lavori di manutenzione straordinaria nell'edificio, relativi al rifacimento del tetto”, le opere realizzate ma non previste sono da intendersi, secondo lo scrivente Collegio, non come lavori extra-
contratto, bensì quali variazioni al contratto originario in quanto connesse all'individualità dell'opera complessivamente intesa.
Ora, fatte tali dovute premesse, dall'applicazione congiunta delle regole generali in materia di onere della prova e principi in materia di contratto d'appalto, risulta pacifico che grava sull'appaltatore che chiede il pagamento del proprio compenso l'onere di fornire la prova della congruità delle somme ingiunte per le variazioni successive, alla stregua di circostante come la natura e la consistenza delle opere realizzate, non potendo,
in tal senso, la richiesta di disporre una consulenza tecnica d'ufficio, peraltro proveniente dallo stesso debitore, superare tale onere, posto che le contestazioni mosse dal non attengono all'an delle lavorazioni extra, ma al quantum richiesto Parte_1
per la realizzazione delle stesse.
Ora, in relazione ai costi relativi alle modifiche in corso d'opera relative alla fornitura di un velux di accesso alla copertura (pari a € 582,00), quelli relativi al nolo di gru a torre (10.625,00), nolo di ponteggi (€ 1.120,00) e nolo di parapetti anticaduta certificati
(€ 1680,00), nonché quelli richiesti per le opere di demolizione controsoffitto vano scale
(€ 5.250,00), pulizia vano sottotetto (3.200,00), sostituzione dei puntoni (2.800,00) e sostituzione di una terzera (€ 1.500,00), posto che il non contesta l'an ma Parte_1
il quantum richiesto, era onere dell'impresa provare come è giunta a Controparte_1
indicare detti costi, specificando la manodopera utilizzata, il numero di ore con cui essa
è stata impiegata nonché il costo dei materiali. L'impresa, neppure in corso di causa a seguito delle contestazioni del , ha indicato tali dati. Parte_1
22 Ciò comporta che tali voci di costo non possono essere riconosciute a favore dell'impresa, in quanto generiche e indeterminate.
Per quanto riguarda i noli, inoltre, in relazione ai quali l'impresa sostiene che il maggior costo è derivato da sospensione dei lavori a lei non imputabile, va rilevato che il contratto di appalto, nel regolare i rapporti tra le parti, prevedeva al punto 5) che
“Qualora per qualsiasi motivo i lavori dovessero essere sospesi nessun indennizzo o compenso potrà essere richiesto dall' appaltatore”
Diverse considerazioni, invece, devono operarsi per le altre voci di variazioni e, in particolare:
- con riguardo alla Mappatura camini, Il Condominio appellante espone che in relazione alla mappatura dei camini era stato concordato tra e CP_7
Condominio il prezzo pari a € 1.200,00 e che, diversamente, l'Impresa ha richiesto nel conto consuntivo finale il superiore importo di € 3.300,00.
In tal caso, essendo la somma di € 3.300,00 prevista non sono nel conto consuntivo finale, ma già nel contratto di appalto, deve ritenersi documentalmente provata, in virtù della regola generale espressa dall'art. 1372 c.c. secondo cui il contratto, una volta concluso, fa legge tra le parti;
- quanto, invece, al rifacimento del vano scale, le contestazioni mosse dal appaiono del tutto generiche;
alla luce dei verbali della riunione Parte_1
intercorsa tra la DL e l' allegati al verbale di assemblea 25.02.2020 (doc. CP_7
F).
- In particolare nel verbale si legge che “si rende necessario posizionare il
cartongesso e la coibentazione dei puntoni lignei in corrispondenza del vano
scale laddove è stata demolita precedentemente. A questo interno da preventivare
si aggiunge la veletta di schermatura del palo di antenna”.
23 - le voci relative al rispristino delle teste di camino, nonché le opere di faldali,
frontalini e converse, nonché il tavolato continuo e la linea vita e i costi relativi alle opere in economia debbono intendersi confermate perché costituenti domanda nuova, non essendo oggetto di contestazione nel giudizio di primo grado;
- parimenti confermata deve intendersi la voce relativa all'esecuzione del foro passante, essendo il relativo costo riconosciuto e non contestato dallo stesso
Parte_1
- le considerazioni relative alla tardività delle contestazioni di vizi e difetti dell'opera valgono in relazione alla ricerca dei camini, i cui costi ammonterebbero a € 5.340,00.
Fondata appare, poi, l'eccezione sollevata dal in relazione alla richiesta di Parte_1
€ 56.000,00 a titolo di risarcimento del danno, poiché costituente domanda nuova non proposta in primo grado.
Pertanto, si ritiene debbano riconoscersi in favore del appellante le seguenti Parte_1
somme da detrarre dal dovuto:
- fornitura velux accesso copertura: € 850 (da consuntivo finale) - € 268,00 (da computo metrico) = € 582,00;
- nolo di gru a torre: € 10.625,00;
- nolo di ponteggi: € 1.120,00;
- nolo di parapetti anticaduta certificati: € 1680,00;
- opere di demolizione controsoffitto vano scale: € 5.250,00;
- pulizia vano sottotetto: € 3.200,00;
- sostituzione dei puntoni: € 2.800,00;
- sostituzione di una terzera (€ 1.500,00).
24 per importo complessivo di € 26.755,00 da sottrarre alla somma originariamente ingiunta pari a € 80.382,50, per un importo residuo complessivamente pari a di €
53.627,50 (oltre interessi come da decreto ingiuntivo).
SPESE DEL GIUDIZIO
Il valore della controversia, stante gli esiti della stessa, è determinato nello scaglione compreso fra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00.
In ragione dell'esito del presente giudizio, che ha comportato la parziale riforma della sentenza di primo grado e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché il riconoscimento del credito dell'Impresa come sopra indicato, si ritiene che sussistano i presupposti per una compensazione delle spese nella misura del 50 % tra e Parte_1
per entrambi i gradi di giudizio. CP_1
Il Condominio deve rimborsare a il restante 50% delle spese. CP_1
Dette spese si liquidano per il primo grado secondo i criteri indicati dal Tribunale, che non sono stati oggetto di contestazione.
Per quanto riguarda il secondo grado, in conformità ai parametri indicati dal disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività
prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, si liquidano secondo il valore medio (tranne il valore minimo per la fase di istruttoria/trattazione, non essendosi svolta istruttoria).
Pertanto l'importo liquidato di euro 6.751,00 in primo grado viene compensato per il
50% e posto a carico del nell'importo di euro 3.357,50 oltre a rimborso Parte_1
forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Per il secondo grado le spese si liquidano nel seguente modo:
-per la fase di studio euro 2.977,00
-per la fase introduttiva 1.911,00
25 -per la fase istruttoria euro 2.163,00
-per la fase decisoria euro 5.103,00
per un totale di euro 12.154,00.
Mentre il 50% delle spese viene compensato, Il deve rimborsare a Parte_1 [...]
il restante 50% pari ad euro 6.077,00 oltre a rimborso forfetario spese generali CP_1
del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Il signor risultando a integralmente vittorioso nei confronti del Parte_2
, ha diritto al rimborso integrale da parte dello stesso delle spese legali, Parte_1
nell'importo integrale sopra indicato.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
In parziale riforma della sentenza appellata:
-dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Parte_2
- revoca il decreto ingiuntivo n. 87/2021, emesso il 2 febbraio 2021 dal
Tribunale di Aosta;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1
della minor somma pari a € 53.627,50, oltre interessi come Controparte_1
previsti nel decreto ingiuntivo.
Dichiara compensate nella misura del 50% le spese legali tra Parte_1
e per entrambi i gradi di giudizio;
[...] Controparte_1
Dichiara tenuto e condanna il a rimborsare a l'importo di euro Parte_1 CP_1
3.357,50 oltre rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge per il giudizio di primo grado;
Dichiara tenuto e condanna il a rimborsare a l'importo di euro Parte_1 CP_1
26 6.077,00 oltre rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge per il giudizio di secondo grado;
Dichiara tenuto e condanna il a rimborsare a l'importo di Parte_1 Parte_2
euro 6.751,00 oltre rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge per il giudizio di primo grado;
Dichiara tenuto e condanna il a rimborsare a Parte_1 Parte_2
l'importo di euro 12.154,00 oltre rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e
IVA nei termini di legge per il giudizio di secondo grado.
Così deciso il 15 luglio 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Cecilia Marino
27