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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/08/2025, n. 2133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2133 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18132/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. ssa Cristina Reggiani Giudice rel. dott.ssa Angela Baraldi Giudice
all'esito della camera di consiglio del 17/7/2025
nel procedimento iscritto al n.r.g. 18132/2024, promosso da:
(CF ) nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Cherarda (Tunisia), CUI 067SGDC con il patrocinio dell'Avv. Federica Lucente del Foro di Bologna, con studio professionale in Bologna, alla via C. Battisti n. 33, RICORRENTE contro
(CF ), in persona del Ministro in Controparte_1 P.IVA_1 carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. ) C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI Conclusioni per il solo ricorrente: “..Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, in accoglimento del presente ricorso, premessi tutti gli accertamenti e adempimenti del caso, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: IN VIA CAUTELARE sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato ordinando alla Questura di Bologna di restituire/rilasciare la ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno per protezione speciale o rilasciare permesso di soggiorno provvisorio così da consentire al ricorrente di continuare a lavorare e soggiornare regolarmente in Italia fino alla decisione di merito del presente ricorso circa il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
NEL MERITO Riconoscere a il Parte_1 diritto al rilascio di un permesso di soggiorno. per protezione speciale ex art.19 comma 1.1/1.2Testo Unico Immigrazione. In via istruttoria Con ogni riserva istruttoria si chiede sin da ora che il Tribunale disponga l'audizione personale del ricorrente e l'acquisizione da parte della Questura di Bologna di tutti gli atti relativi alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione
Pagina 1 Contr speciale ex art.19 commi 1.1. e 1.2 In ogni caso: stante il grave pregiudizio subito dal ricorrente e la scelta deliberata della Questura di Bologna di non procedere alla comunicazione ex art.10 bis L.241/90 che avrebbe potuto evitare il presente giudizio, condannare la parte convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre CPA come per legge in favore del ricorrente...”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
1.Con ricorso tempestivamente proposto in data 19 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 14.10.2024 dal Questore della Provincia di Bologna, notificato in data 21.11.2024. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante, emesso nella seduta del 11.10.2024 dalla Commissione Territoriale di Bologna, secondo la quale non sarebbero sussistenti i presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1 D.lgs. n. 286/1998 terzo e quarto periodo, non essendo emersi dall'istruttoria elementi attestanti la presenza di un effettivo inserimento sociale tali da rendere il rimpatrio un'indebita ingerenza dello stato nella sfera privata e familiare del richiedente in violazione dell'art.8 CEDU.
2.L'istante, con il ricorso, ha rappresentato come il diniego leda il suo diritto al rispetto della vita privata, evidenziando la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale sin dal 2021, lo svolgimento di attività lavorativa sia pur a tempo determinato e la presenza del FR con il quale, pure, convive.
3. In data 24.12.2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
4. Nonostante la regolarità delle comunicazioni, il non si Controparte_1
è costituito e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
5.Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha delegato per la prosecuzione della fase istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del processo. Quindi la causa è stata istruita mediante l'audizione della ricorrente, il quale ha dichiarato, in lingua italiana, all'udienza del 18 marzo 2025, dinanzi al GOP:
“ADR: capisco poco quando parli, io parlo italiano però. ADR: io sto lavorando per un connazionale a Rimini, in via Goldoni, dall'8 novembre 2024, lavoro come muratore, dal lunedì al venerdì, otto ore al giorno, Il contratto è a termine fino al 6.11.2025; guadagno al mese tra i 1300,00-1400,00 euro circa, dipende dalle ore che lavoro. Prima ho lavorato due mesi in estate del 2024 in campagna a Latina. Poi ho lavorato in nero, però, come muratore sempre a Latina. ADR:_ si sto bene in salute. ADR: io non ricordo di aver ricevuto l'espulsione dall'Italia dal Questore di Siracusa come mi stai dicendo ora tu;
io sono arrivato a Lampedusa, ricordo che mi hanno foto-segnalato e preso le impronte digitali ma non ho mai presentato domanda di asilo. Non sono mai stato a Siracusa e sono subito partito per Latina. perché lì c'era un mio amico che lavorava come muratore e io l'ho aiutato ma lavorando in nero. ADR: non
Pagina 2 sono mai tornato in Tunisia nel mio paese, sono sempre rimasto qui da quando sono arrivato nel 2021. A Latina sono rimasto circa un anno, poi mi sono spostato a Bologna in via Cignani perché un mio amico tunisino abitava a quell'indirizzo e mi ha aiutato a presentare la domanda di protezione speciale in Questura. Non ho mai abitato con una donna, con una donna italiana come ha scritto la Commissione, io non ho figli né in Italia, né in Tunisia. E' sbagliato quello che c'è scritto sul parere che mi stai mostrando. Poi mi sono spostato ancora con mio FR, che viveva in provincia di Viterbo, per lavoro a Rimini. Mio FR che è qui fuori dalla stanza con me vive in Italia dal 2008 e ha un permesso come soggiornante di lungo periodo, è sposato e ha tre figli. Il posto dove viviamo è in realtà un piccolo albergo e il proprietario lo affitta tutto l'anno. Noi tutti viviamo in un piccolo appartamento di questo albergo e io ho una stanza piccola per me. L'affitto è di 800,00 euro al mese tutto compreso;
io pago la mia parte di 260,00 euro al mese. ADR: non sono fidanzato. ADR: non ho hobby particolari, ho un po' di amici connazionali. ADR: non mi sono iscritto a corsi di italiano perché l'ho imparato un po' a lavoro e in questi anni che sono in Italia. Non ho fatto corsi di formazione o volontariato anche se so che il mio datore deve farmi fare un corso credo sulla sicurezza obbligatorio, ma non so quando. ADR: in Tunisia, in un paesino che si chiama Cherarda, vivono ancora i miei genitori, tre fratelli e una sorella. Mia madre ha il diabete, i miei genitori non lavorano, sono anziani. Mi sento telefonicamente con tutti loro. Mio padre non prende neanche la pensione perché non ha lavorato mai, mia madre è sempre stata a casa. Mando soldi a casa, proprio ieri ho mandato 650,00 euro a mio padre (si dà atto che il ricorrente esibisce copia datata 16.3.25 della rimessa monetaria effettuata a favore di quello che indica come suo padre). Ho mandato anche altri soldi, cerco ogni mese di mandare denaro. Siamo tanti in famiglia ma solo io e mio FR lavoriamo e mandiamo soldi”. Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c.Solo parte ricorrente ha depositato note scritte riportandosi alle conclusioni formulate con il proprio ricorso.
***
6. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stato negato alla ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
Pagina 3 Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
7. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
7.1 Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dal citato parere della Commissione Territoriale nel quale si fa espresso richiamato all'applicabilità alla domanda de qua del testo previgente alla modifica del d.l. 30/23 e. quindi, antecedente all'11.3.23). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente. Invero la prassi era quella di concedere un appuntamento e poi formalizzare l'istanza dopo diversi mesi. Ne deriva che nel caso di specie, benché la formalizzazione sia successiva all'entrata in vigore del citato decreto, visto che la Questura ha ricevuto la domanda, se ne deve ricavare che l'appuntamento era stato concesso sotto il vigore della disciplina previgente, facendo ricadere tutta la disciplina nell'ambito del testo in vigore al momento della richiesta dell'appuntamento.
7.2 Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
7.3 Sussistono, invece, le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del
Pagina 4 migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità».
Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Considerato, peraltro, che è proprio nel Per_1 corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: Per_2
“There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course
Pagina 5 of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
7.3 Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un fattivo percorso d'integrazione lavorativa e sociale.
Il ricorrente, giunto in Italia nel mese di novembre del 2021, immune da pregiudizi penali (v. sul punto parere della Ct in atti e comunque nulla parte resistente, rimasta contumace, ha segnalato o allegato sul punto) ha in corso di svolgimento un contratto di lavoro a tempo determinato come manovale edile presso la ditta individuale di con sede a Controparte_3
Rimini a far data dal 7.11.2024 e con prossima scadenza al 6.11.2025; riuscendo a percepire anche discreti guadagni (v. buste-paga allegate alla nota di deposito del 18.2.25) grazie ai quali insieme al FR, soggiornante regolare, e alla famiglia di quest'ultimo, conduce in locazione un immobile, facente parte di un complesso alberghiero in disuso con sede a Rimini (vedi docc. 5 e 6 allegati al ricorso).
Il ricorrente ha dimostrato, altresì, pur in assenza di idonee attestazioni, di conoscere la lingua italiana, atteso lo svolgimento della sua audizione in sede giudiziale senza l'ausilio di interprete.
Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici e/o economici, con i familiari ivi rimasti.
A fronte di tali circostanze, non emerge alcun elemento che induca ad assumere che nella specie l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica». Il ricorrente difatti non ha a suo carico né precedenti né pendenze penali, come si rileva dalla lettura del certificato del casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti in atti. La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili.
8. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
9. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito
Pagina 6 con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, come osservato in precedenza, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
10. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione, nella contumacia di parte resistente, è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 17/7/2025
Il Giudice est.
Cristina Reggiani
Il Presidente
Luca Minniti
Pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. ssa Cristina Reggiani Giudice rel. dott.ssa Angela Baraldi Giudice
all'esito della camera di consiglio del 17/7/2025
nel procedimento iscritto al n.r.g. 18132/2024, promosso da:
(CF ) nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Cherarda (Tunisia), CUI 067SGDC con il patrocinio dell'Avv. Federica Lucente del Foro di Bologna, con studio professionale in Bologna, alla via C. Battisti n. 33, RICORRENTE contro
(CF ), in persona del Ministro in Controparte_1 P.IVA_1 carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. ) C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI Conclusioni per il solo ricorrente: “..Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, in accoglimento del presente ricorso, premessi tutti gli accertamenti e adempimenti del caso, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: IN VIA CAUTELARE sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato ordinando alla Questura di Bologna di restituire/rilasciare la ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno per protezione speciale o rilasciare permesso di soggiorno provvisorio così da consentire al ricorrente di continuare a lavorare e soggiornare regolarmente in Italia fino alla decisione di merito del presente ricorso circa il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
NEL MERITO Riconoscere a il Parte_1 diritto al rilascio di un permesso di soggiorno. per protezione speciale ex art.19 comma 1.1/1.2Testo Unico Immigrazione. In via istruttoria Con ogni riserva istruttoria si chiede sin da ora che il Tribunale disponga l'audizione personale del ricorrente e l'acquisizione da parte della Questura di Bologna di tutti gli atti relativi alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione
Pagina 1 Contr speciale ex art.19 commi 1.1. e 1.2 In ogni caso: stante il grave pregiudizio subito dal ricorrente e la scelta deliberata della Questura di Bologna di non procedere alla comunicazione ex art.10 bis L.241/90 che avrebbe potuto evitare il presente giudizio, condannare la parte convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre CPA come per legge in favore del ricorrente...”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
1.Con ricorso tempestivamente proposto in data 19 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 14.10.2024 dal Questore della Provincia di Bologna, notificato in data 21.11.2024. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante, emesso nella seduta del 11.10.2024 dalla Commissione Territoriale di Bologna, secondo la quale non sarebbero sussistenti i presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1 D.lgs. n. 286/1998 terzo e quarto periodo, non essendo emersi dall'istruttoria elementi attestanti la presenza di un effettivo inserimento sociale tali da rendere il rimpatrio un'indebita ingerenza dello stato nella sfera privata e familiare del richiedente in violazione dell'art.8 CEDU.
2.L'istante, con il ricorso, ha rappresentato come il diniego leda il suo diritto al rispetto della vita privata, evidenziando la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale sin dal 2021, lo svolgimento di attività lavorativa sia pur a tempo determinato e la presenza del FR con il quale, pure, convive.
3. In data 24.12.2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
4. Nonostante la regolarità delle comunicazioni, il non si Controparte_1
è costituito e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
5.Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha delegato per la prosecuzione della fase istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del processo. Quindi la causa è stata istruita mediante l'audizione della ricorrente, il quale ha dichiarato, in lingua italiana, all'udienza del 18 marzo 2025, dinanzi al GOP:
“ADR: capisco poco quando parli, io parlo italiano però. ADR: io sto lavorando per un connazionale a Rimini, in via Goldoni, dall'8 novembre 2024, lavoro come muratore, dal lunedì al venerdì, otto ore al giorno, Il contratto è a termine fino al 6.11.2025; guadagno al mese tra i 1300,00-1400,00 euro circa, dipende dalle ore che lavoro. Prima ho lavorato due mesi in estate del 2024 in campagna a Latina. Poi ho lavorato in nero, però, come muratore sempre a Latina. ADR:_ si sto bene in salute. ADR: io non ricordo di aver ricevuto l'espulsione dall'Italia dal Questore di Siracusa come mi stai dicendo ora tu;
io sono arrivato a Lampedusa, ricordo che mi hanno foto-segnalato e preso le impronte digitali ma non ho mai presentato domanda di asilo. Non sono mai stato a Siracusa e sono subito partito per Latina. perché lì c'era un mio amico che lavorava come muratore e io l'ho aiutato ma lavorando in nero. ADR: non
Pagina 2 sono mai tornato in Tunisia nel mio paese, sono sempre rimasto qui da quando sono arrivato nel 2021. A Latina sono rimasto circa un anno, poi mi sono spostato a Bologna in via Cignani perché un mio amico tunisino abitava a quell'indirizzo e mi ha aiutato a presentare la domanda di protezione speciale in Questura. Non ho mai abitato con una donna, con una donna italiana come ha scritto la Commissione, io non ho figli né in Italia, né in Tunisia. E' sbagliato quello che c'è scritto sul parere che mi stai mostrando. Poi mi sono spostato ancora con mio FR, che viveva in provincia di Viterbo, per lavoro a Rimini. Mio FR che è qui fuori dalla stanza con me vive in Italia dal 2008 e ha un permesso come soggiornante di lungo periodo, è sposato e ha tre figli. Il posto dove viviamo è in realtà un piccolo albergo e il proprietario lo affitta tutto l'anno. Noi tutti viviamo in un piccolo appartamento di questo albergo e io ho una stanza piccola per me. L'affitto è di 800,00 euro al mese tutto compreso;
io pago la mia parte di 260,00 euro al mese. ADR: non sono fidanzato. ADR: non ho hobby particolari, ho un po' di amici connazionali. ADR: non mi sono iscritto a corsi di italiano perché l'ho imparato un po' a lavoro e in questi anni che sono in Italia. Non ho fatto corsi di formazione o volontariato anche se so che il mio datore deve farmi fare un corso credo sulla sicurezza obbligatorio, ma non so quando. ADR: in Tunisia, in un paesino che si chiama Cherarda, vivono ancora i miei genitori, tre fratelli e una sorella. Mia madre ha il diabete, i miei genitori non lavorano, sono anziani. Mi sento telefonicamente con tutti loro. Mio padre non prende neanche la pensione perché non ha lavorato mai, mia madre è sempre stata a casa. Mando soldi a casa, proprio ieri ho mandato 650,00 euro a mio padre (si dà atto che il ricorrente esibisce copia datata 16.3.25 della rimessa monetaria effettuata a favore di quello che indica come suo padre). Ho mandato anche altri soldi, cerco ogni mese di mandare denaro. Siamo tanti in famiglia ma solo io e mio FR lavoriamo e mandiamo soldi”. Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c.Solo parte ricorrente ha depositato note scritte riportandosi alle conclusioni formulate con il proprio ricorso.
***
6. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stato negato alla ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
Pagina 3 Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
7. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
7.1 Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dal citato parere della Commissione Territoriale nel quale si fa espresso richiamato all'applicabilità alla domanda de qua del testo previgente alla modifica del d.l. 30/23 e. quindi, antecedente all'11.3.23). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente. Invero la prassi era quella di concedere un appuntamento e poi formalizzare l'istanza dopo diversi mesi. Ne deriva che nel caso di specie, benché la formalizzazione sia successiva all'entrata in vigore del citato decreto, visto che la Questura ha ricevuto la domanda, se ne deve ricavare che l'appuntamento era stato concesso sotto il vigore della disciplina previgente, facendo ricadere tutta la disciplina nell'ambito del testo in vigore al momento della richiesta dell'appuntamento.
7.2 Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
7.3 Sussistono, invece, le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del
Pagina 4 migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità».
Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Considerato, peraltro, che è proprio nel Per_1 corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: Per_2
“There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course
Pagina 5 of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
7.3 Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un fattivo percorso d'integrazione lavorativa e sociale.
Il ricorrente, giunto in Italia nel mese di novembre del 2021, immune da pregiudizi penali (v. sul punto parere della Ct in atti e comunque nulla parte resistente, rimasta contumace, ha segnalato o allegato sul punto) ha in corso di svolgimento un contratto di lavoro a tempo determinato come manovale edile presso la ditta individuale di con sede a Controparte_3
Rimini a far data dal 7.11.2024 e con prossima scadenza al 6.11.2025; riuscendo a percepire anche discreti guadagni (v. buste-paga allegate alla nota di deposito del 18.2.25) grazie ai quali insieme al FR, soggiornante regolare, e alla famiglia di quest'ultimo, conduce in locazione un immobile, facente parte di un complesso alberghiero in disuso con sede a Rimini (vedi docc. 5 e 6 allegati al ricorso).
Il ricorrente ha dimostrato, altresì, pur in assenza di idonee attestazioni, di conoscere la lingua italiana, atteso lo svolgimento della sua audizione in sede giudiziale senza l'ausilio di interprete.
Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici e/o economici, con i familiari ivi rimasti.
A fronte di tali circostanze, non emerge alcun elemento che induca ad assumere che nella specie l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica». Il ricorrente difatti non ha a suo carico né precedenti né pendenze penali, come si rileva dalla lettura del certificato del casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti in atti. La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili.
8. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
9. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito
Pagina 6 con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, come osservato in precedenza, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
10. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione, nella contumacia di parte resistente, è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 17/7/2025
Il Giudice est.
Cristina Reggiani
Il Presidente
Luca Minniti
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