Art. 3.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1983, valutato in lire 60 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1983, valutato in lire 60 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.