Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/05/2025, n. 2392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2392 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa iscritta al N. 10082 del 2024 R.G.L. promossa
DA
IN PROPRIO E Parte_1 CP_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Dimaggio Luciana e
Schimmenti Benedetto
CONTRO
CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. CIANCIMINO ROSARIA
- resistente –
Avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
all'esito dell'udienza del 22/05/2025, tenutasi nella modalità della trattazione scritta, esaminate le note depositate dalla ricorrente, ha pronunziato, mediante deposito nel fascicolo telematico, SENTENZA avente il seguente
DISPOSITIVO Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite quantificate CP_2 in € 1.400,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore degli avvocati Dimaggio Luciana e
SCHIMMENTI BENEDETTO antistatari.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01/07/2024 la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo CP_2 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001666889, relativa all'atto di accertamento 5500.08/03/2019.0139211 CP_2 del 01.08.2018 riferito all'anno 2017 con la quale l' CP_2 ordinava di pagare la sanzione amministrativa accertata pari ad €. 7.620,00 .
Tanto premesso, va rilevato che l' disponendo CP_2
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata ha riconosciuto la fondatezza delle ragioni dell'opponente. Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere con conseguente annullamento dell'atto de quo.
Ritenuto che dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni delle parti, risulta essere venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse, deve ritenersi cessata la materia del contendere.
Rilevato, infine, che il suddetto riconoscimento è avvenuto in epoca successiva al deposito del ricorso, le spese affrontate dal ricorrente vanno poste a carico dell' soccombente CP_2 virtuale, e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo all'esito dell'udienza del 22/05/2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta
IL GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio