Art. 2.
Oltre ai danni causati dai fatti di guerra previsti dall' articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , sono ammessi a risarcimento, purche' non siano gia' regolati da altre leggi, anche i danni verificatisi in dipendenza:
a) di requisizioni documentate da atti dell'epoca rilasciati dalle forze armate alleate nei territori gia' sottoposti alla sovranita' italiana ed in Albania fino alla data di sistemazione definitiva dei territori stessi, sempreche' non disciplinate da accordi internazionali anche successivamente avvenuti;
b) di confische, sequestri o liquidazioni coatte, purche' comprovate da atti formali, verificatisi, in periodo bellico, anche a seguito di persecuzioni razziali;
c) di perdita, distruzione o danneggiamento di cose mobili o immobili in conseguenza di requisizioni, per le quali esistano atti formali, operate dalle forze armate germaniche, o nel loro interesse, dopo l'8 settembre 1943, in parziale deroga all' articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428 ;
d) di requisizioni partigiane non liquidabili ai sensi del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 517 , per inosservanza dei termini prescritti da tale decreto legislativo, purche' le domande risultino presentate entro i termini dell' articolo 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 ;
e) gli atti compiuti dalle bande armate irregolari nei territori dell'Africa gia' soggetti alla sovranita' italiana sino alla data di definitiva sistemazione dei territori stessi.
Oltre ai danni causati dai fatti di guerra previsti dall' articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , sono ammessi a risarcimento, purche' non siano gia' regolati da altre leggi, anche i danni verificatisi in dipendenza:
a) di requisizioni documentate da atti dell'epoca rilasciati dalle forze armate alleate nei territori gia' sottoposti alla sovranita' italiana ed in Albania fino alla data di sistemazione definitiva dei territori stessi, sempreche' non disciplinate da accordi internazionali anche successivamente avvenuti;
b) di confische, sequestri o liquidazioni coatte, purche' comprovate da atti formali, verificatisi, in periodo bellico, anche a seguito di persecuzioni razziali;
c) di perdita, distruzione o danneggiamento di cose mobili o immobili in conseguenza di requisizioni, per le quali esistano atti formali, operate dalle forze armate germaniche, o nel loro interesse, dopo l'8 settembre 1943, in parziale deroga all' articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428 ;
d) di requisizioni partigiane non liquidabili ai sensi del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 517 , per inosservanza dei termini prescritti da tale decreto legislativo, purche' le domande risultino presentate entro i termini dell' articolo 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 ;
e) gli atti compiuti dalle bande armate irregolari nei territori dell'Africa gia' soggetti alla sovranita' italiana sino alla data di definitiva sistemazione dei territori stessi.