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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/07/2025, n. 3382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3382 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
proc. n. 7225/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Roberta Dotta Presidente dott.ssa Silvia Graziella Carosio Giudice dott.ssa Alessia Santamaria Giudice rel. riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da ordinanza resa in data 07/04/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7225 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: impugnazione diniego protezione umanitaria da parte del Questore, e vertente
TRA
, nata il giorno 28/08/1977 in Lagos (Nigeria), C.F. Parte_1
, C.U.I. , rapp.ta e difesa dall'avv. ANTONIO C.F._1 C.F._2
ZANOCCO, presso il cui studio elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
- RICORRENTE - E
, in persona del pro tempore Controparte_1 CP_2
- RESISTENTE NON COSTITUITO - conclusioni di parte ricorrente: “chiede riconoscere la protezione speciale nei confronti del ricorrente, vertendo nel caso disciplinato dall'art. 19 c.
1.1 d.lgs 286/1998, annullando il decreto avente Prot. N.
- 1 - 316/2024, mediante il quale la Questura di Torino rigettava la richiesta di riconoscimento della protezione speciale. Con vittoria di spese in considerazione della totale infondatezza del provvedimento di rigetto della richiesta formulata dalla ricorrente”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente indicata in epigrafe, con istanza del 12/07/2023, ha chiesto al Questore di Torino il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1 e 1.2 d.lgs. n. 286/1998, a seguito dell'invito alla presentazione dell'istanza ottenuto in data 09/03/2023. Con provvedimento recante prot. n. 050/2024 Imm., reso in data 11/03/2024 e notificato all'odierna ricorrente in data 28/03/2024, il Questore ha rigettato la suddetta istanza, riportandosi integralmente al parere contrario del giorno 15/02/2024, prot. nr. 0030599, reso dalla C.T. di Torino. L'istante, quindi, con ricorso trasmesso telematicamente in data 23/04/2024 e depositato il giorno 24/04/2024, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di pronunciarsi in ordine alle richieste formulate alle pagg.
5-6 dell'atto introduttivo del presente giudizio. Con decreto collegiale depositato in data 14/05/2024, è stata accolta la domanda proposta in via cautelare ed è stata contestualmente fissata al 10/10/2024, dinanzi al Giudice designato per la trattazione del merito del procedimento, l'udienza di comparizione delle parti. Con ordinanza resa in data 28/10/2024, rilevato che il contraddittorio non era stato correttamente instaurato nei confronti della p.a. resistente, non avendo la ricorrente eseguito la notifica e preso atto, in ogni caso, della mancata costituzione di quest'ultima, in applicazione dei principi di diritto enucleati dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. civile, sez. VI, 21/02/2017, ud. 17/11/2016, dep.21/02/2017, n. 4516), è stata fissata, dinanzi al G.D., per la comparizione delle parti, la nuova udienza del giorno 03/04/2025, assegnando alla parte ricorrente termine perentorio sino al 29/11/2024 per la rinnovazione della notifica alla controparte. Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio (v. prova della notifica Controparte_1 telematica depositata in data 15/11/2024), non si è costituito e ne va pertanto dichiarata la contumacia. Con provvedimento reso dal G.D. in data 03/04/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– preso atto della mancata costituzione della p.a. e viste le conclusioni come in atti rassegnate dalla ricorrente (v. note di trattazione scritta depositate in data 02/04/2025), la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 275-bis, co. 4, c.p.c.
- 2 - ****
1. La Questura di Torino, premesso che la richiedente risulta irregolarmente presente sul territorio nazionale, ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, facendo proprie le valutazioni, ritenute vincolanti, della C.T. di Torino, che, in relazione alla posizione dell'odierna ricorrente, ha ritenuto di esprimere parere negativo in quanto «dalla documentazione prodotta a sostegno dell'istanza non sono emersi sufficienti elementi utili ad attestare un effettivo radicamento nel tessuto socio-lavorativo italiano. Gli elementi addotti a sostegno della sua istanza sono scarsi e non consentono di ricostruire l'andamento e il procedere del suo percorso migratorio e di inserimento in Italia dal 2008 – anno di primo ingresso in Italia e durato almeno fino al 2012, per poi tornare nel 2016 – ad oggi. Ella risulta aver lavorato sempre senza regolare contratto, ma non è specificato il tipo di attività lavorativa svolta;
non risultano, infatti, mai entrate economiche stabili. Si rileva, inoltre, che anche il perfetto livello di conoscenza della lingua italiana dichiarato, non è supportato da adeguata documentazione. L'istante non gode di autonomia abitativa, ma è ospite, dal 2022, presso un'abitazione presa in affitto da cittadino ivoriano. Per quanto riguarda i legami familiari con il T.N., ella risulta aver sposato un cittadino italiano nel 2017. Tuttavia, ella non ha prodotto né un certificato di matrimonio né di residenza utile ad attestare l'effettiva, ma breve, convivenza con il suddetto cittadino italiano. Costui, infatti, dopo due anni di matrimonio risulta essere sparito senza fornire spiegazione, lasciando intatto un vincolo che di fatto è sciolto. Non emergono, pertanto, informazioni certe circa il suddetto legame familiare ancora in essere. Si precisa che, oltre a questo presunto rapporto di coniugio, non vi sono altri elementi che consentano di ritenere effettivo l'inserimento della richiedente nel tessuto sociale, lavorativo e culturale italiano». La ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato, argomentando in ordine: a) alla sua lunga permanenza in Italia;
b) alla sua vita matrimoniale;
c) al percorso di inclusione sociale e lavorativo intrapreso in Italia. In corso di causa, parte ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione lavorativa, ribadendo le deduzioni e le conclusioni già esposte e rassegnate nell'atto introduttivo del presente giudizio.
2. Ciò posto, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito Giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto. Pertanto, sono irrilevanti eventuali doglianze puramente formali, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le
- 3 - difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa). Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa. È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta. Osserva ancora il Collegio che “la giurisprudenza [della Suprema Corte di Cassazione] ha chiarito che il dovere di cooperazione istruttoria, che incombe sul giudice del procedimento, attiene alla prova dei fatti e non alla loro allegazione (…) [e, in quanto previsto in tema di esame delle domande di protezione internazionale] è limitato alle circostanze concernenti la situazione sociale, economica o politica del Paese di provenienza del richiedente e non [si estende], quindi, … alle circostanze attinenti alla integrazione sociale, culturale, lavorativa e familiare del richiedente asilo [o del richiedente protezione speciale] in Italia (Sez.1, n.41786 del 28.12.2021)” (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 11053/2023).
3. Tanto premesso, l'impugnazione è fondata alla luce dei motivi che seguono. Tenuto conto del fatto che l'odierna ricorrente ha ottenuto l'invito alla presentazione della domanda in data 09/03/2023 (v., sul punto, l'espressa indicazione temporale contenuta nel provvedimento impugnato, che consente di escludere che al caso di specie vadano applicate le novità introdotte con d.l. n. 20/2023), va considerato che, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della
“tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6, Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa in commento ha modificato, in particolare, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998. Si legge, nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6, T.U.I., si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”.
- 4 - Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113/2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130/2020. Con riferimento, quindi, alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I. applicabili ratione temporis, il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Così delineata la disciplina normativa di riferimento, venendo nuovamente al caso di specie, ritiene il Collegio che la domanda proposta dalla ricorrente sia fondata esclusivamente alla luce delle specifiche considerazioni che seguono. La ricorrente ha raggiunto un sufficiente grado di integrazione nel tessuto socioeconomico italiano. Ella ha infatti prodotto documentazione che attesta il tentativo di inserimento lavorativo concretamente posto in essere in Italia. Invero, ha svolto Parte_1 attività lavorativa nel 2024 e attualmente lavora in virtù di un contratto la cui scadenza è fissata al 31/05/2025 (v. documentazione lavorativa depositata, sub nn. 2-5, in data 02/04/2025; cfr., in particolare, CU 2025 nonché comunicazione obbligatoria di assunzione depositata come allegato n. 2 in data 02/04/2025, da considerare alla luce dei principi espressi da Cass., Sez. 1, ordinanza n. 29159/2024, ud. 24/10/2024, dep. 12/11/2024, a mente della quale “va ricordato che costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione Unilav, che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni inerenti all'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici (Cass. n. 10371 del 18/04/2023)”). Non sono emersi elementi tali da far ritenere che i rapporti
- 5 - lavorativi di cui alla documentazione depositata in data 02/04/2025 siano fittizi: vale rimarcare, sul punto, che la p.a. ha scelto di non costituirsi in giudizio e che, dunque, ogni valutazione si fonda solo sulle allegazioni di parte, nei limiti in cui esse hanno trovato riscontro nella documentazione prodotta. Alla luce delle circostanze appena analizzate e tenuto conto dei parametri normativi e giurisprudenziali di cui sopra (cfr. Cass. Sez. 1, ordinanza n. 9080 del 07/03/2023, dep. 31/03/2023), merita, dunque, accoglimento la domanda di permesso speciale proposta dal ricorrente. La richiedente, in caso di rimpatrio forzato, sarebbe sottoposta ad un sicuro pregiudizio, in quanto sarebbe coattivamente ricondotta ad una situazione personale di precarietà ed incertezza e costretta a rinunciare alla stabilità economica che sta faticosamente tentando di raggiungere. Si ritengono ricorrere, invece, seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno onde concedere alla ricorrente un congruo periodo di stabilità anche al fine di completare il suo sviluppo individuale e sociale, dovendo essere sottolineato come ella abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che gli si sono presentate nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
4. Le spese di lite vanno compensate in considerazione del fatto che ogni profilo rilevante ai fini dell'accoglimento della domanda è stato vagliato all'attualità nonché dell'ulteriore circostanza che la ricorrente ha provato di aver maturato e consolidato i presupposti per l'accoglimento della domanda di protezione speciale solo in pendenza di giudizio e, dunque, in epoca successiva alla emanazione del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
-. accoglie la domanda formulata da , nata il giorno Parte_1
28/08/1977 in Lagos (Nigeria), C.F. , C.U.I. , volta al C.F._1 C.F._2 riconoscimento della c.d. protezione speciale ex D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173 e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
-. compensa le spese processuali. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per l'espletamento degli adempimenti di rito. Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del giorno 07/04/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Alessia Santamaria dott.ssa Roberta Dotta
- 6 -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Roberta Dotta Presidente dott.ssa Silvia Graziella Carosio Giudice dott.ssa Alessia Santamaria Giudice rel. riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da ordinanza resa in data 07/04/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7225 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: impugnazione diniego protezione umanitaria da parte del Questore, e vertente
TRA
, nata il giorno 28/08/1977 in Lagos (Nigeria), C.F. Parte_1
, C.U.I. , rapp.ta e difesa dall'avv. ANTONIO C.F._1 C.F._2
ZANOCCO, presso il cui studio elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
- RICORRENTE - E
, in persona del pro tempore Controparte_1 CP_2
- RESISTENTE NON COSTITUITO - conclusioni di parte ricorrente: “chiede riconoscere la protezione speciale nei confronti del ricorrente, vertendo nel caso disciplinato dall'art. 19 c.
1.1 d.lgs 286/1998, annullando il decreto avente Prot. N.
- 1 - 316/2024, mediante il quale la Questura di Torino rigettava la richiesta di riconoscimento della protezione speciale. Con vittoria di spese in considerazione della totale infondatezza del provvedimento di rigetto della richiesta formulata dalla ricorrente”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente indicata in epigrafe, con istanza del 12/07/2023, ha chiesto al Questore di Torino il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1 e 1.2 d.lgs. n. 286/1998, a seguito dell'invito alla presentazione dell'istanza ottenuto in data 09/03/2023. Con provvedimento recante prot. n. 050/2024 Imm., reso in data 11/03/2024 e notificato all'odierna ricorrente in data 28/03/2024, il Questore ha rigettato la suddetta istanza, riportandosi integralmente al parere contrario del giorno 15/02/2024, prot. nr. 0030599, reso dalla C.T. di Torino. L'istante, quindi, con ricorso trasmesso telematicamente in data 23/04/2024 e depositato il giorno 24/04/2024, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di pronunciarsi in ordine alle richieste formulate alle pagg.
5-6 dell'atto introduttivo del presente giudizio. Con decreto collegiale depositato in data 14/05/2024, è stata accolta la domanda proposta in via cautelare ed è stata contestualmente fissata al 10/10/2024, dinanzi al Giudice designato per la trattazione del merito del procedimento, l'udienza di comparizione delle parti. Con ordinanza resa in data 28/10/2024, rilevato che il contraddittorio non era stato correttamente instaurato nei confronti della p.a. resistente, non avendo la ricorrente eseguito la notifica e preso atto, in ogni caso, della mancata costituzione di quest'ultima, in applicazione dei principi di diritto enucleati dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. civile, sez. VI, 21/02/2017, ud. 17/11/2016, dep.21/02/2017, n. 4516), è stata fissata, dinanzi al G.D., per la comparizione delle parti, la nuova udienza del giorno 03/04/2025, assegnando alla parte ricorrente termine perentorio sino al 29/11/2024 per la rinnovazione della notifica alla controparte. Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio (v. prova della notifica Controparte_1 telematica depositata in data 15/11/2024), non si è costituito e ne va pertanto dichiarata la contumacia. Con provvedimento reso dal G.D. in data 03/04/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– preso atto della mancata costituzione della p.a. e viste le conclusioni come in atti rassegnate dalla ricorrente (v. note di trattazione scritta depositate in data 02/04/2025), la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 275-bis, co. 4, c.p.c.
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1. La Questura di Torino, premesso che la richiedente risulta irregolarmente presente sul territorio nazionale, ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, facendo proprie le valutazioni, ritenute vincolanti, della C.T. di Torino, che, in relazione alla posizione dell'odierna ricorrente, ha ritenuto di esprimere parere negativo in quanto «dalla documentazione prodotta a sostegno dell'istanza non sono emersi sufficienti elementi utili ad attestare un effettivo radicamento nel tessuto socio-lavorativo italiano. Gli elementi addotti a sostegno della sua istanza sono scarsi e non consentono di ricostruire l'andamento e il procedere del suo percorso migratorio e di inserimento in Italia dal 2008 – anno di primo ingresso in Italia e durato almeno fino al 2012, per poi tornare nel 2016 – ad oggi. Ella risulta aver lavorato sempre senza regolare contratto, ma non è specificato il tipo di attività lavorativa svolta;
non risultano, infatti, mai entrate economiche stabili. Si rileva, inoltre, che anche il perfetto livello di conoscenza della lingua italiana dichiarato, non è supportato da adeguata documentazione. L'istante non gode di autonomia abitativa, ma è ospite, dal 2022, presso un'abitazione presa in affitto da cittadino ivoriano. Per quanto riguarda i legami familiari con il T.N., ella risulta aver sposato un cittadino italiano nel 2017. Tuttavia, ella non ha prodotto né un certificato di matrimonio né di residenza utile ad attestare l'effettiva, ma breve, convivenza con il suddetto cittadino italiano. Costui, infatti, dopo due anni di matrimonio risulta essere sparito senza fornire spiegazione, lasciando intatto un vincolo che di fatto è sciolto. Non emergono, pertanto, informazioni certe circa il suddetto legame familiare ancora in essere. Si precisa che, oltre a questo presunto rapporto di coniugio, non vi sono altri elementi che consentano di ritenere effettivo l'inserimento della richiedente nel tessuto sociale, lavorativo e culturale italiano». La ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato, argomentando in ordine: a) alla sua lunga permanenza in Italia;
b) alla sua vita matrimoniale;
c) al percorso di inclusione sociale e lavorativo intrapreso in Italia. In corso di causa, parte ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione lavorativa, ribadendo le deduzioni e le conclusioni già esposte e rassegnate nell'atto introduttivo del presente giudizio.
2. Ciò posto, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito Giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto. Pertanto, sono irrilevanti eventuali doglianze puramente formali, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le
- 3 - difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa). Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa. È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta. Osserva ancora il Collegio che “la giurisprudenza [della Suprema Corte di Cassazione] ha chiarito che il dovere di cooperazione istruttoria, che incombe sul giudice del procedimento, attiene alla prova dei fatti e non alla loro allegazione (…) [e, in quanto previsto in tema di esame delle domande di protezione internazionale] è limitato alle circostanze concernenti la situazione sociale, economica o politica del Paese di provenienza del richiedente e non [si estende], quindi, … alle circostanze attinenti alla integrazione sociale, culturale, lavorativa e familiare del richiedente asilo [o del richiedente protezione speciale] in Italia (Sez.1, n.41786 del 28.12.2021)” (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 11053/2023).
3. Tanto premesso, l'impugnazione è fondata alla luce dei motivi che seguono. Tenuto conto del fatto che l'odierna ricorrente ha ottenuto l'invito alla presentazione della domanda in data 09/03/2023 (v., sul punto, l'espressa indicazione temporale contenuta nel provvedimento impugnato, che consente di escludere che al caso di specie vadano applicate le novità introdotte con d.l. n. 20/2023), va considerato che, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della
“tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6, Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa in commento ha modificato, in particolare, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998. Si legge, nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6, T.U.I., si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”.
- 4 - Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113/2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130/2020. Con riferimento, quindi, alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I. applicabili ratione temporis, il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Così delineata la disciplina normativa di riferimento, venendo nuovamente al caso di specie, ritiene il Collegio che la domanda proposta dalla ricorrente sia fondata esclusivamente alla luce delle specifiche considerazioni che seguono. La ricorrente ha raggiunto un sufficiente grado di integrazione nel tessuto socioeconomico italiano. Ella ha infatti prodotto documentazione che attesta il tentativo di inserimento lavorativo concretamente posto in essere in Italia. Invero, ha svolto Parte_1 attività lavorativa nel 2024 e attualmente lavora in virtù di un contratto la cui scadenza è fissata al 31/05/2025 (v. documentazione lavorativa depositata, sub nn. 2-5, in data 02/04/2025; cfr., in particolare, CU 2025 nonché comunicazione obbligatoria di assunzione depositata come allegato n. 2 in data 02/04/2025, da considerare alla luce dei principi espressi da Cass., Sez. 1, ordinanza n. 29159/2024, ud. 24/10/2024, dep. 12/11/2024, a mente della quale “va ricordato che costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione Unilav, che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni inerenti all'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici (Cass. n. 10371 del 18/04/2023)”). Non sono emersi elementi tali da far ritenere che i rapporti
- 5 - lavorativi di cui alla documentazione depositata in data 02/04/2025 siano fittizi: vale rimarcare, sul punto, che la p.a. ha scelto di non costituirsi in giudizio e che, dunque, ogni valutazione si fonda solo sulle allegazioni di parte, nei limiti in cui esse hanno trovato riscontro nella documentazione prodotta. Alla luce delle circostanze appena analizzate e tenuto conto dei parametri normativi e giurisprudenziali di cui sopra (cfr. Cass. Sez. 1, ordinanza n. 9080 del 07/03/2023, dep. 31/03/2023), merita, dunque, accoglimento la domanda di permesso speciale proposta dal ricorrente. La richiedente, in caso di rimpatrio forzato, sarebbe sottoposta ad un sicuro pregiudizio, in quanto sarebbe coattivamente ricondotta ad una situazione personale di precarietà ed incertezza e costretta a rinunciare alla stabilità economica che sta faticosamente tentando di raggiungere. Si ritengono ricorrere, invece, seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno onde concedere alla ricorrente un congruo periodo di stabilità anche al fine di completare il suo sviluppo individuale e sociale, dovendo essere sottolineato come ella abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che gli si sono presentate nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
4. Le spese di lite vanno compensate in considerazione del fatto che ogni profilo rilevante ai fini dell'accoglimento della domanda è stato vagliato all'attualità nonché dell'ulteriore circostanza che la ricorrente ha provato di aver maturato e consolidato i presupposti per l'accoglimento della domanda di protezione speciale solo in pendenza di giudizio e, dunque, in epoca successiva alla emanazione del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
-. accoglie la domanda formulata da , nata il giorno Parte_1
28/08/1977 in Lagos (Nigeria), C.F. , C.U.I. , volta al C.F._1 C.F._2 riconoscimento della c.d. protezione speciale ex D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173 e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
-. compensa le spese processuali. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per l'espletamento degli adempimenti di rito. Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del giorno 07/04/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Alessia Santamaria dott.ssa Roberta Dotta
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