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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 23/07/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di TO, sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1265 del R.G.A.C. dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Silvano Cavarretta;
ATTRICE
E
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Salvatore Perri;
CONVENUTA
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
1) Con atto di citazione depositato in data 15.09.2023, Parte_1 esponeva:
- di essere nata a [...] il [...] alle ore 01.00 presso l'Ospedale Civile, come da estratto riassuntivo degli atti di nascita del Comune di TO Parte I, Serie A, N. 1412;
- che nello specifico, dagli Atti di nascita – Parte I – Serie A – N. 1412, poi trascritto nei registri di stato civile del Comune di Cotronei, risulta che il giorno 08.08.1983, davanti
1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TO, compariva il sig. Controparte_2 nato a [...] il [...], operaio che, alla presenza di due testimoni, dichiarava che il giorno 04.08.1983, alle ore 01:00 presso l'Ospedale Civile di TO “dall'unione naturale di esso dichiarante con donna non parente né affine con lui nei gradi che ostano al riconoscimento, cittadina italiana, è nato un bambino di sesso femminile”;
- che pertanto, dal citato atto di nascita si evinceva che il riconoscimento quale padre è stato fatto dal sig. mentre non è stata indicata l'identità della madre della Controparte_2 bambina, tant'è che nell'estratto per riassunto dai registri degli atti di nascita del Comune di
Cotronei – Anno 1983, Parte 2, Serie A, Numero 46, rilasciato alla ricorrente in data
18.10.2022, risulta indicata solo la paternità “di e di” senza nessun riferimento alla CP_2 maternità;
- che l'odierna attrice è stata cresciuta nella famiglia del citato sig. e Controparte_2 della moglie dello stesso, sig.ra nata a [...] il [...] e che Persona_1 dopo 7 anni la coppia aveva un figlio di nome nato a [...] il Persona_2
22.08.1990;
- che in diverse occasioni il predetto “fratello” ha sostenuto che lui e l'attrice non fossero veri fratelli e che l'attrice era stata adottata;
- che successivamente, nel corso degli anni, ha ricevuto la “confessione” della sig.ra
, che le ha confidato di essere sua nonna materna e che dunque, sua madre Controparte_3 era tale nata a [...] il [...], e che all'epoca della nascita della Controparte_1 sig.ra aveva solo 17 anni;
Parte_1
- che tale circostanza sarebbe confermata da molti indizi, quali ad esempio il dono di un terreno in Sila – Località Trepidò, nel Comune di Cotronei, effettuato in favore della ricorrente da parte del sig. , padre della citata (e dunque Persona_3 Controparte_1 nonno materno della sig.ra ), oltre che dal fatto che in molte foto del battesimo CP_2 della attrice medesima, la stessa è tenuta in braccio proprio dalla sig.ra Controparte_1 battesimo ricevuto nella Parrocchia di Cotronei in data 23.10.1983, come da certificato di battesimo rilasciato alla ricorrente in data 10.11.2022;
- che il padrino e la madrina di battesimo dell'attrice, sono stati proprio il SI.
[...]
e la SI.ra ; Per_3 Controparte_3
- che tuttavia, nonostante tale confidenza, alla sig.ra è stato Parte_1 intimato, proprio dalla stessa nonna materna, di non rivelare mai quanto appreso, altrimenti
2 avrebbero passato grossi guai i suoi genitori adottivi, segreto che la sig.ra ha CP_2 tenuto custodito fino ad oggi;
- che tuttavia il decesso della sig.ra avvenuto nell'anno 2022, ha fatto Controparte_3 venire meno ogni ragione di custodire ulteriormente tale segreto che, in ogni caso, si scontra con il desiderio e la necessità dell'attrice di essere riconosciuta, a tutti gli effetti di legge, dalla sua vera madre;
- che in più occasioni ha tentato di mettersi in contatto con quest'ultima, ma addirittura la stessa le ha inviato in data 06.04.2022, una diffida ad avvicinarsi, riscontrata con racc.a.r. legale del 30.09.2022, restituita al mittente per compiuta giacenza e poi rispedita nuovamente in data 15.11.2022, anch'essa rimasta senza riscontro;
- che pertanto, l'attrice si è attivata per reperire la documentazione relativa alla propria nascita, a conferma di quanto raccontatole;
- che infatti, con racc. a mano del 03.09.2022, depositata al Responsabile dello Stato Civile del Comune di TO, ha chiesto formalmente l'accesso agli atti riguardante la sua nascita per prendere visione di tutta la documentazione presentata dal dichiarante CP_2
con particolare riferimento ai documenti provenienti dall'Ospedale Civile di
[...]
TO;
- che in riscontro a tale richiesta, il Comune di TO , con Controparte_4 comunicazione pec del 23.09.2022, ha rilevato che “i fascicoli relativi agli atti di nascita non sono custoditi presso l'archivio del Comune di TO, bensì sono custoditi presso l'archivio della Prefettura di TO. Pertanto, la richiesta dovrà essere inoltrata presso la
Locale Prefettura”;
- che per l'effetto, con comunicazione legale a mezzo pec del 30.09.2022, nell'interesse della attrice si inoltrava la medesima richiesta alla Prefettura di TO;
- che la Prefettura di TO riscontrava la richiesta con comunicazione del 05.10.2022 evidenziando che: “l'Amministrazione competente in prima istanza alla procedura di accesso è il Comune di TO, in qualità di tenutario e depositario degli atti dello stato civile…” e che in ogni caso “questo Ufficio non sarebbe, tuttavia, in grado di esitare la richiesta atteso che ….risultano depositato presso le Prefetture – UU.TT.G. unicamente i doppi originali dei registri di stato civile a partire dall'annualità 2001”;
- che intanto, con racc. a.r. legale del 30.09.2022, inviata alla Direzione Sanitaria dell'ospedale civile di TO, si chiedeva il rilascio della documentazione medico
3 ospedaliera riguardante la nascita di con particolare Parte_1 Parte_1 riferimento agli estremi della partoriente, alla certificazione dell'ostetrica intervenuta, ecc.
- che inoltre, con comunicazione legale pec del 19.10.2022, inviata al Presidente del
Tribunale di TO e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di TO, avendo appreso che la documentazione di cui trattasi poteva trovarsi presso gli Uffici
Giudiziari del Tribunale, chiedeva formalmente il rilascio di copia del fascicolo relativo alla nascita della sig.ra ; CP_2
- che con altra racc. a.r. del 19.10.2022, sollecitava alla Direzione Sanitaria dell'Ospedale
Civile di TO un riscontro alla precedente richiesta;
- che con comunicazione pec del 27.10.2022 e poi del 07.11.2022, la Direzione medica dell'Ospedale di TO rilevava di essere in attesa di ricevere informazioni dai responsabili dei reperti di ginecologia e ostetricia e neonatologia;
- che con successiva comunicazione pec del 15.11.2022, la Direzione medica dell'Ospedale di TO trasmetteva la nota del 10.11.2022, del direttore dell'U.O di Neonatologia con la quale quest'ultimo rilevava che “decorsi i tempi limite di conservazione dei registri di nascita in loco e delle consegne, gli stessi risultano in deposito presso l'archivio generale del
Presidio Ospedaliero e che alla data odierna risultano irreperibili”;
- che con comunicazione pec del 15.11.2022, si contestava quanto rilevato dalla Direzione
Sanitaria, invitando ancora una volta alle opportune ricerche presso l'archivio generale dell'ospedale, rimasta senza riscontro.
Tanto premesso, rappresentava la propria volontà e necessità di conoscere ufficialmente l'identità della madre e nel tentativo di avere rapporti con lei invocava l'intervento del
Tribunale ai sensi dell'art. 269 c.c.; chiedeva quindi di accertare e dichiarare che la SI.ra
è la propria madre naturale con conseguente accertamento dello status di Controparte_1 figlia naturale;
ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza, una volta passata in giudicato, nei Registri dello
Stato Civile;
disporre ogni provvedimento utile per la tutela dei propri interessi patrimoniali, con decorrenza dal momento della nascita, oltre il risarcimento dei danni subiti “da privazione materna”.
1).1 costituendosi in giudizio, si opponeva alla domanda attorea e ne Controparte_1 chiedeva il rigetto.
4 A tal fine deduceva: sul piano processuale, l'inammissibilità dell'azione per il diritto della madre a rimanere anonima e per il diverso procedimento che regge l'azione di accertamento della maternità nei casi in cui la madre abbia scelto di rimanere anonima;
sul piano fattuale, che nessuna conferma delle tesi attoree può derivare dalla circostanza che la convenuta sia stata presente alla festa di battesimo e da quella di trovarsi in foto con la nel CP_2 giorno del battesimo.
1).2 La causa veniva istruita mediante la nomina di Ctu.
All'udienza del 19.12.2023 veniva nominato il primo Ctu il quale ha depositato la propria relazione in data 20.03.2024.
Con ordinanza del 20.06.2024, in ragione delle perplessità manifestate dalla circa CP_2
l'affidabilità dei risultati del primo esame genetico e tenuto conto della delicatezza delle questioni oggetto del presente giudizio, veniva disposta la rinnovazione della prima Ctu con conseguente nomina di altro Ctu (dott.ssa ), la quale ha confermato Persona_4 integralmente i risultati del primo consulente, depositando la propria relazione in data
25.02.2025.
All'udienza del 14.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di riferire al
Collegio in camera di consiglio.
2) La domanda volta alla dichiarazione giudiziale di maternità non è fondata.
Le accurate indagini genetiche eseguite da entrambi i Ctu nominati nel corso del presente giudizio hanno consentito di accertare che non è la madre biologica Controparte_1 dell'attrice Parte_1
Entrambi i Ctu hanno infatti evidenziato che non esiste compatibilità genetica tra CP_1
e In particolare, il secondo elaborato peritale ha
[...] CP_2 Parte_1 rilevato incompatibilità per otto marcatori genetici su ventiquattro analizzati, con rapporto di verosimiglianza LR=2,46x10-20, che certifica l'esclusione assoluta della maternità.
Le conclusioni dell'elaborato peritale risultano suffragate da accertamenti specifici nonché corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico e non inficiate da alcuna critica di parte e, pertanto, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale e poste a fondamento del rigetto della domanda attorea.
Per tutto quanto esposto, la domanda deve essere rigettata.
3) Le spese processuali seguono la soccombenza e sono calcolate ai sensi del D.M. n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori medi e
5 considerata la causa di valore indeterminabile, complessità bassa, ed operata la riduzione del
50% in considerazione della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività defensionale concretamente espletata. In proposito, va rilevato (Cass. 8388/17;
10053/12) che il patrocinio a spese dello Stato non vale ad addossare a quest'ultimo anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa, perché “gli onorari e le spese” di cui al d.P.R. 115/02 sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato anticipa.
Gli onorari di Ctu, liquidati con separato decreto, devono essere, in misura dimidiata, posti a carico dello Stato, essendo parte attrice soccombente ammessa al patrocinio a spese dello
Stato.
Nulla sulle spese relative alla Ctu resa dal primo consulente nominato, dott. , Persona_5 dal momento che la domanda di liquidazione è pervenuta in data 23.05.2025, oltre il termine
- fissato dall'art. 71, comma 2, D.P.R. n. 115 del 2002 - di cento giorni dal deposito della relazione peritale (cfr. ex multis Cass., sez. II Civile, sentenza n. 4373/15).
P.Q.M.
Il Tribunale di TO, nella superiore composizione collegiale, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa e/o assorbita, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1265/2023 R.G., così provvede:
- rigetta la domanda di dichiarazione giudiziale di maternità volta ad accertare e dichiarare che la sig.ra nata a [...] il [...], è madre naturale di Controparte_1 [...]
; Parte_1
- condanna al pagamento delle spese processuali di parte Parte_1 convenuta, che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
- pone gli onorari di Ctu, liquidati con separato decreto ed in misura dimidiata, definitivamente a carico dello Stato, stante l'ammissione della parte soccombente al gratuito patrocinio.
Così deciso in TO, nella camera di consiglio del 17.07.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Sofia Nobile de Santis Dr.ssa Alessandra Angiuli
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