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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6598 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
[...]
nata a [...] il [...] c.f. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. SANSONE FABIANA presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. SANSONE FABIANA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01/04/2025 premesso: Parte_1 Controparte_1
- di aver contratto matrimonio il 18.06.2004;
- che dalla loro unione sono nati i figli (07.09.2010) e (1.12.2011); Per_1 Per_2
- che il Tribunale di Napoli pronunciava la separazione personale dei coniugi in virtù di decreto di omologa n. 6560/2017 prevedendo, tra l'altro, che il sig. si obbligava a Controparte_1 corrispondere alla moglie un assegno mensile di € 1000,00 di cui € 350,00 da imputare al mantenimento di ciascuno dei figli ed € 300,00 da imputare al mantenimento della sig.ra Pt_1
1 ; l'obbligo di corresponsione del 50% delle spese straordinarie per i figli a carico del Pt_1 [...]
; CP_1
- che il Tribunale di Napoli con sentenza n. 11770/2023 pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio prevedendo, tra l'altro, l'obbligo a carico del di contribuire al CP_1 mantenimento dei figli nella misura di 500,00 mensili nella ragione di € 250,00 per ciascun figlio oltre il 50% delle spese straordinarie e all'assegno unico per ciascun figlio da richiedere autonomamente da parte di ogni genitore;
un assegno divorzile in favore della moglie pari ad €
350,00; ad integrazione del mantenimento dei figli il sig. si obbligava a trasferire in CP_1 favore dei figli e la piena proprietà del proprio appartamento sito in Melito di Per_1 Per_2
Napoli alla Via Ciclamini n. 19, posto al piano terra e censito al catasto al figlio 2, particella 429, sub. 3, cat. A2, prevedendo che detto trasferimento sarebbe dovuto avvenire entro e non oltre 45 giorni dalla definizione del giudizio di divorzio e previa acquisizione delle autorizzazioni del
Giudice Tutelare. Le spese per tutta la procedura e per l'atto di trasferimento resteranno per intero a carico del sig. ; che le rendite derivanti dalla locazione dell'immobile saranno gestite CP_1 in maniera esclusiva dalla sig.ra e comunque destinate al sostentamento dei figli;
Pt_1
- che ad oggi il suddetto trasferimento immobiliare ancora non è stato effettuato;
- che al fine di incrementare il mantenimento dei figli il sig. intende modificare la CP_1 sentenza di divorzio impegnandosi a trasferire in favore dei figli due diversi immobili di sua proprietà.
Si tali premesse i ricorrenti chiedevano congiuntamente modificarsi le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 11770/2023.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 21.10.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di modificare le condizioni di divorzio alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
In merito alla modifica delle condizioni di divorzio, le parti stabilivano quanto segue:
“il sig. si impegna a trasferire la proprietà dell'immobile sito in Melito di Napoli alla CP_1
Via Ciclamini n. 19 posto al piano terra e censito al catasto al foglio 2 particella 429 sub 3 cat A2 in favore del figlio e dell'immobile sito in Melito di Napoli alla Via Ciclamini n. 19 posto Per_2 al piano 1 e censito al foglio 2 particella 429 sub 4 in favore del figlio . Per_1
2 Entrambi gli immobili sono attualmente locati con canone di locazione di circa € 500,00 mensili.
Detti canoni saranno destinati al supporto del mantenimento dei minori in considerazione delle crescenti esigenze economiche dei ragazzi. Le spese del trasferimento immobiliare e delle procedure presso il giudice tutelare saranno ad esclusivo carico del sig. il quale CP_1 provvederà entro 60 giorni dalla pronuncia di codesto Tribunale”.
Orbene, in ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, a parziale modifica della sentenza n. 11770/2023 del
Tribunale di Napoli, così provvede:
1. recepisce gli accordi di cui in parte motiva;
2. Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24/10/2025
Il Presidente est.
Dott. Immacolata Cozzolino
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