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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/07/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 526/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 526/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. STRAMACCIA Parte_1 C.F._1 ANDREA e dell'avv. CALVANI LORENZO ( ) Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. STRAMACCIA ANDREA
Parte ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. ABATI MANLIO e dell'avv. MANNUCCI LUIGI P.IVA_1 ( VIA GIUNIO BAZZONI 3 00192 ROMA;
, elettivamente domiciliato in C.F._3 VIA GERMANICO 203 00195 ROMApresso il difensore avv. ABATI MANLIO
Parte resistente
(C.F. ), CP_2 P.IVA_2
contumace
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12 febbraio 2025 ha citato in giudizio Parte_1 [...]
( d'ora innanzi e Controparte_1 CP_3 CP_2 allegando in fatto:
- di aver intrattenuto con un rapporto di lavoro subordinato , con inquadramento liv C2 CP_3
CCNL metalmeccanici industria e durata dal 30 maggio 2000 al 3 maggio 2023;
- di essere stato collocato, insieme a tutti gli altri dipendenti, in cassa integrazione straordinaria a rotazione da gennaio 2022 alla cessazione del rapporto;
- di non aver percepito la tredicesima 2022 il cui diritto era stato riconosciuto con accordo sindacale del 25 gennaio 2022;
- Di essersi dimesso per giusta causa in data 20 aprile 2023 poiché non aveva ancora riscosso le retribuzioni relative alle mensilità di ottobre, novembre, dicembre 2022 e gennaio 2023 oltre alla tredicesima 2022;
1 - Che la società datrice aveva smesso di versare a partire da luglio 2022 le quote del FR ( sia quelle a carico del lavoratore che quelle a carico dell'azienda) al Fondo . CP_2
Ha concluso quindi chiedendo la condanna della convenuta al pagamento in favore dello stesso ricorrente della somma di € 1820,29 a titolo di tredicesima 2022 e di € 5387,90 a titolo di indennità di preavviso e in favore del la somma di € 2859,18 CP_2 CP_2
, regolarmente costituitasi resisteva alla domanda sostenendo: CP_3
A) l'insussistenza del diritto alla tredicesima, ricompresa nel trattamento di integrazione salariale ai sensi dell'art 3 D.lgs. 148/2015 e l'inefficacia dell' accordo a latere del 25.01.2022, poiché lo stesso riguardava esclusivamente la richiesta di relativa al periodo 10.01.2022- Pt_2
20.03.2022, richiesta poi rigettata da;
CP_4
B) l'insussistenza della giusta causa di recesso atteso che D.L. 48 del 4.05.2023 , nel concedere la cassa integrazione straordinaria a partire da ottobre 2022 aveva previsto che il relativo trattamento dovesse essere anticipato dall' ( che aveva regolarmente versato le indennità CP_4 previste per le mensilità da novembre 2022 ad aprile 2023) , per cui nessun inadempimento era imputabile a parte datoriale
Concludeva, dunque per l'integrale rigetto del ricorso.
pur ritualmente citato, non si costituiva ed era dichiarato contumace. CP_2
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si vanno ad esplicare.
Tredicesima 2022
E' pacifico in atti che da gennaio 2022 alla cessazione del rapporto il ricorrente è stato collocato in Cassa Integrazione guadagni straordinaria.
Ne consegue che ai sensi del chiaro disposto dell'art 3 D.lgs. 148/2015 il diritto alla tredicesima rientra nella base di calcolo del trattamento di integrazione salariale e quindi è ricompreso nel suddetto trattamento, salvo la prova – a carico del ricorrente- dell'esistenza di una fonte regolatrice del rapporto che preveda una disciplina più favorevole.
Nel caso di specie l'accordo aziendale del 25 gennaio 2022 riconosce il diritto azionato.
Ed in effetti il suddetto accordo prevede alla lett d che “ durante il periodo di cassa integrazione saranno maturati integralmente i ratei di tredicesima, ferie, par e la cosiddetta quattordicesima mensilità”( ( cfr doc 12 ric). La pattuizione, inizialmente prevista con riguardo ad un'ipotesi di Gigo di sole 10 settimane a partire dal 10 gennaio 2022, risulta comunque estesa ad altri ammortizzatori “adottati” da nel 2022 ( cfr lett m “in caso di adozione di Parte_3
2 altri ammortizzatori con nel 2022 le parti si danno reciproco affidamento di Parte_4 confermare almeno tutte le condizioni del presente accordo” )
Il riconoscimento del diritto non può dirsi condizionato al raggiungimento degli accordi con il sindacato per l'attivazione dell'ammortizzatore sociale, come sostenuto dalla convenuta: la condizione non emerge né dalla lettera delle pattuizioni ma nemmeno può desumersi dal contenuto dell'accordo quadro del 19 gennaio 2022 ove le parti si limitano a prevedere l'utilizzo degli ammortizzatori sociali e la pattuizione di accordi a latere ( quale quello in esame) “che prevedano anticipo, rotazione, maturazione integrale dei ratei e eventuale integrazione, anche avendo a riferimento la consuetudine degli accordi siglati precedentemente dalla Rsu e dalle
OO.SS”.
Sussiste dunque il diritto del ricorrente al pagamento della somma di €1920,29 come da conteggi non contestati
La giusta causa di recesso e l'indennità di preavviso
Il CCNL applicabile al rapporto prevede espressamente che “Nel caso in cui l'azienda ritardi il pagamento delle competenze di cui sopra dovute al lavoratore oltre quindici giorni, decorreranno di pieno diritto a favore del suindicato lavoratore gli interessi nella misura del 5 per cento in più del tasso ufficiale di sconto, con decorrenza dalla data della rispettiva scadenza.
In tale caso detto lavoratore potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto anche all'indennità di mancato preavviso” ( cfr art art 4 titolo IV doc 8 ric)
Nel caso che ci occupa è pacifico che – a partire da ottobre 2022 e fino all'esito del provvedimento di concessione della CIGS (risalente al maggio 2023) parte datoriale è stata inadempiente rispetto all'obbligazione retributiva .
Secondo un consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale “ nella fase anteriore all'emanazione del provvedimento di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale il rapporto continua ad essere retto dal diritto comune alla stregua del quale il datore di lavoro, che sospenda unilateralmente il rapporto stesso, è obbligato non di meno salva la sussistenza di una situazione di impossibilità della prestazione, il cui onere probatorio grava sullo stesso datore di lavoro - a corrispondere la retribuzione che poi, ove sopraggiunga il provvedimento ammissivo, assume, retroattivamente a far tempo dalla data dello stesso stabilita, la natura di anticipazione del trattamento previdenziale, che in quanto tale va rimborsato dall al datore di lavoro;
consegue che quest'ultimo, ove non adempia a tale obbligo, CP_4 risponde per il suo debito quale che ne sia il titolo (retributivo o previdenziale), applicandosi
3 quindi l'ordinaria disciplina di rivalutazione monetaria ed interessi legali.” ( cfr Cass. Sez. L,
Sentenza n. 11650 del 21/11/1997; conf Cass. Sez. L, Sentenza n. 6111 del 18/06/1998).
Né l'obbligazione retributiva può dirsi esclusa dall'esistenza di una “impossibilità di prestazione”
, la cui prova- a carico di parte datoriale, non risulta fornita.
Nel caso di specie – ove è pacifico che la produzione si sia arrestata nel luglio 2021 per esclusiva volontà datoriale e la occupazione è allegata come iniziata in una data successiva - tale onere probatorio non può essere limitato alla mera esistenza dello stato di occupazione ma deve necessariamente estendersi al nesso di causalità tra stato di occupazione del sito produttivo e mancato riavvio della produzione o comunque mancato utilizzo della prestazione lavorativa dei ricorrenti.
In altre parole parte datoriale, per provare che l'inadempimento è stato dovuto a forza maggiore
( come sostenuto nella memoria di costituzione), avrebbe dovuto offrire elementi probatori idonei a far ritenere che la dedotta occupazione della fabbrica abbia avuto un'efficacia causale del tutto autonoma rispetto alla condotta (positiva o negativa) tenuta dallo stesso datore.
Tale prova non è stata in alcun modo fornita né offerta.
Al contrario nella memoria di costituzione non vi è alcuna allegazione o descrizione delle specifiche attività nell'ambito delle quali la prestazione dei ricorrenti avrebbe potuto essere utilizzata e che solo lo stato di occupazione avrebbe impedito.
Parte resistente si è limitata ad affermare che la programmata reindustrializzazione sarebbe divenuta impossibile a causa dello stato di occupazione senza prima allegare e poi provare i fatti a cui ancorare l'affermazione stessa e cioè in primo luogo di aver elaborato un concreto piano di reindustralizzazione o comunque di riavvio delle attività produttive ( che si ribadisce, era stata interrotta prima dell'allegato stato di occupazione per volontà esclusiva della stessa parte datoriale) rispetto all'esecuzione del quale avrebbe avuto effetto preclusivo l'occupazione.
Tanto basta a motivare il riconoscimento del diritto all'indennità di preavviso nella misura non contestata di € 5387,90.
Accessori
Sulle somme riconosciute sono dovuti rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di scadenza delle singole obbligazioni al saldo
Il FR
Le allegazioni di parte ricorrente circa l'inadempimento datoriale rispetto all'obbligo contrattualmente assunto di versamento delle somme mensili sulla posizione del Parte_5
4
[...] all'interno del Fondo non sono state in alcun modo contestate. CP_2
Ne consegue l'accoglimento della richiesta di condanna al versamento della somma di € 2859,18, come da conteggi non contestati
Spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 7208,19 e in favore di della somma di € 2859,18, da
[...] CP_2 imputarsi alla posizione del suddetto , il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Pt_1
Condanna altresì a rimborsare al ricorrente le Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 118,50 per rimborso c.u e complessivi € 2750 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a e contributo spese generali.
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc..
Firenze, 13 luglio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 526/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. STRAMACCIA Parte_1 C.F._1 ANDREA e dell'avv. CALVANI LORENZO ( ) Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. STRAMACCIA ANDREA
Parte ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. ABATI MANLIO e dell'avv. MANNUCCI LUIGI P.IVA_1 ( VIA GIUNIO BAZZONI 3 00192 ROMA;
, elettivamente domiciliato in C.F._3 VIA GERMANICO 203 00195 ROMApresso il difensore avv. ABATI MANLIO
Parte resistente
(C.F. ), CP_2 P.IVA_2
contumace
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12 febbraio 2025 ha citato in giudizio Parte_1 [...]
( d'ora innanzi e Controparte_1 CP_3 CP_2 allegando in fatto:
- di aver intrattenuto con un rapporto di lavoro subordinato , con inquadramento liv C2 CP_3
CCNL metalmeccanici industria e durata dal 30 maggio 2000 al 3 maggio 2023;
- di essere stato collocato, insieme a tutti gli altri dipendenti, in cassa integrazione straordinaria a rotazione da gennaio 2022 alla cessazione del rapporto;
- di non aver percepito la tredicesima 2022 il cui diritto era stato riconosciuto con accordo sindacale del 25 gennaio 2022;
- Di essersi dimesso per giusta causa in data 20 aprile 2023 poiché non aveva ancora riscosso le retribuzioni relative alle mensilità di ottobre, novembre, dicembre 2022 e gennaio 2023 oltre alla tredicesima 2022;
1 - Che la società datrice aveva smesso di versare a partire da luglio 2022 le quote del FR ( sia quelle a carico del lavoratore che quelle a carico dell'azienda) al Fondo . CP_2
Ha concluso quindi chiedendo la condanna della convenuta al pagamento in favore dello stesso ricorrente della somma di € 1820,29 a titolo di tredicesima 2022 e di € 5387,90 a titolo di indennità di preavviso e in favore del la somma di € 2859,18 CP_2 CP_2
, regolarmente costituitasi resisteva alla domanda sostenendo: CP_3
A) l'insussistenza del diritto alla tredicesima, ricompresa nel trattamento di integrazione salariale ai sensi dell'art 3 D.lgs. 148/2015 e l'inefficacia dell' accordo a latere del 25.01.2022, poiché lo stesso riguardava esclusivamente la richiesta di relativa al periodo 10.01.2022- Pt_2
20.03.2022, richiesta poi rigettata da;
CP_4
B) l'insussistenza della giusta causa di recesso atteso che D.L. 48 del 4.05.2023 , nel concedere la cassa integrazione straordinaria a partire da ottobre 2022 aveva previsto che il relativo trattamento dovesse essere anticipato dall' ( che aveva regolarmente versato le indennità CP_4 previste per le mensilità da novembre 2022 ad aprile 2023) , per cui nessun inadempimento era imputabile a parte datoriale
Concludeva, dunque per l'integrale rigetto del ricorso.
pur ritualmente citato, non si costituiva ed era dichiarato contumace. CP_2
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si vanno ad esplicare.
Tredicesima 2022
E' pacifico in atti che da gennaio 2022 alla cessazione del rapporto il ricorrente è stato collocato in Cassa Integrazione guadagni straordinaria.
Ne consegue che ai sensi del chiaro disposto dell'art 3 D.lgs. 148/2015 il diritto alla tredicesima rientra nella base di calcolo del trattamento di integrazione salariale e quindi è ricompreso nel suddetto trattamento, salvo la prova – a carico del ricorrente- dell'esistenza di una fonte regolatrice del rapporto che preveda una disciplina più favorevole.
Nel caso di specie l'accordo aziendale del 25 gennaio 2022 riconosce il diritto azionato.
Ed in effetti il suddetto accordo prevede alla lett d che “ durante il periodo di cassa integrazione saranno maturati integralmente i ratei di tredicesima, ferie, par e la cosiddetta quattordicesima mensilità”( ( cfr doc 12 ric). La pattuizione, inizialmente prevista con riguardo ad un'ipotesi di Gigo di sole 10 settimane a partire dal 10 gennaio 2022, risulta comunque estesa ad altri ammortizzatori “adottati” da nel 2022 ( cfr lett m “in caso di adozione di Parte_3
2 altri ammortizzatori con nel 2022 le parti si danno reciproco affidamento di Parte_4 confermare almeno tutte le condizioni del presente accordo” )
Il riconoscimento del diritto non può dirsi condizionato al raggiungimento degli accordi con il sindacato per l'attivazione dell'ammortizzatore sociale, come sostenuto dalla convenuta: la condizione non emerge né dalla lettera delle pattuizioni ma nemmeno può desumersi dal contenuto dell'accordo quadro del 19 gennaio 2022 ove le parti si limitano a prevedere l'utilizzo degli ammortizzatori sociali e la pattuizione di accordi a latere ( quale quello in esame) “che prevedano anticipo, rotazione, maturazione integrale dei ratei e eventuale integrazione, anche avendo a riferimento la consuetudine degli accordi siglati precedentemente dalla Rsu e dalle
OO.SS”.
Sussiste dunque il diritto del ricorrente al pagamento della somma di €1920,29 come da conteggi non contestati
La giusta causa di recesso e l'indennità di preavviso
Il CCNL applicabile al rapporto prevede espressamente che “Nel caso in cui l'azienda ritardi il pagamento delle competenze di cui sopra dovute al lavoratore oltre quindici giorni, decorreranno di pieno diritto a favore del suindicato lavoratore gli interessi nella misura del 5 per cento in più del tasso ufficiale di sconto, con decorrenza dalla data della rispettiva scadenza.
In tale caso detto lavoratore potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto anche all'indennità di mancato preavviso” ( cfr art art 4 titolo IV doc 8 ric)
Nel caso che ci occupa è pacifico che – a partire da ottobre 2022 e fino all'esito del provvedimento di concessione della CIGS (risalente al maggio 2023) parte datoriale è stata inadempiente rispetto all'obbligazione retributiva .
Secondo un consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale “ nella fase anteriore all'emanazione del provvedimento di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale il rapporto continua ad essere retto dal diritto comune alla stregua del quale il datore di lavoro, che sospenda unilateralmente il rapporto stesso, è obbligato non di meno salva la sussistenza di una situazione di impossibilità della prestazione, il cui onere probatorio grava sullo stesso datore di lavoro - a corrispondere la retribuzione che poi, ove sopraggiunga il provvedimento ammissivo, assume, retroattivamente a far tempo dalla data dello stesso stabilita, la natura di anticipazione del trattamento previdenziale, che in quanto tale va rimborsato dall al datore di lavoro;
consegue che quest'ultimo, ove non adempia a tale obbligo, CP_4 risponde per il suo debito quale che ne sia il titolo (retributivo o previdenziale), applicandosi
3 quindi l'ordinaria disciplina di rivalutazione monetaria ed interessi legali.” ( cfr Cass. Sez. L,
Sentenza n. 11650 del 21/11/1997; conf Cass. Sez. L, Sentenza n. 6111 del 18/06/1998).
Né l'obbligazione retributiva può dirsi esclusa dall'esistenza di una “impossibilità di prestazione”
, la cui prova- a carico di parte datoriale, non risulta fornita.
Nel caso di specie – ove è pacifico che la produzione si sia arrestata nel luglio 2021 per esclusiva volontà datoriale e la occupazione è allegata come iniziata in una data successiva - tale onere probatorio non può essere limitato alla mera esistenza dello stato di occupazione ma deve necessariamente estendersi al nesso di causalità tra stato di occupazione del sito produttivo e mancato riavvio della produzione o comunque mancato utilizzo della prestazione lavorativa dei ricorrenti.
In altre parole parte datoriale, per provare che l'inadempimento è stato dovuto a forza maggiore
( come sostenuto nella memoria di costituzione), avrebbe dovuto offrire elementi probatori idonei a far ritenere che la dedotta occupazione della fabbrica abbia avuto un'efficacia causale del tutto autonoma rispetto alla condotta (positiva o negativa) tenuta dallo stesso datore.
Tale prova non è stata in alcun modo fornita né offerta.
Al contrario nella memoria di costituzione non vi è alcuna allegazione o descrizione delle specifiche attività nell'ambito delle quali la prestazione dei ricorrenti avrebbe potuto essere utilizzata e che solo lo stato di occupazione avrebbe impedito.
Parte resistente si è limitata ad affermare che la programmata reindustrializzazione sarebbe divenuta impossibile a causa dello stato di occupazione senza prima allegare e poi provare i fatti a cui ancorare l'affermazione stessa e cioè in primo luogo di aver elaborato un concreto piano di reindustralizzazione o comunque di riavvio delle attività produttive ( che si ribadisce, era stata interrotta prima dell'allegato stato di occupazione per volontà esclusiva della stessa parte datoriale) rispetto all'esecuzione del quale avrebbe avuto effetto preclusivo l'occupazione.
Tanto basta a motivare il riconoscimento del diritto all'indennità di preavviso nella misura non contestata di € 5387,90.
Accessori
Sulle somme riconosciute sono dovuti rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di scadenza delle singole obbligazioni al saldo
Il FR
Le allegazioni di parte ricorrente circa l'inadempimento datoriale rispetto all'obbligo contrattualmente assunto di versamento delle somme mensili sulla posizione del Parte_5
4
[...] all'interno del Fondo non sono state in alcun modo contestate. CP_2
Ne consegue l'accoglimento della richiesta di condanna al versamento della somma di € 2859,18, come da conteggi non contestati
Spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 7208,19 e in favore di della somma di € 2859,18, da
[...] CP_2 imputarsi alla posizione del suddetto , il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Pt_1
Condanna altresì a rimborsare al ricorrente le Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 118,50 per rimborso c.u e complessivi € 2750 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a e contributo spese generali.
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc..
Firenze, 13 luglio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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