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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 06/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
I^ SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice OT.SA Daniela
Ronzani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 498/2023 di ruolo generale dell'anno
2023 del Tribunale di Treviso e promoSA
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
sig. Parte_2
, in persona del Parte_3
legale rappresentante pro tempore, sig. Parte_2
(C.F.
[...] C.F._1
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Tommaso Talluto e dall'Avv. Roberto Maria
Boschi, entrambi del Foro di Treviso ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Tommaso Talluto in Treviso, nonché presso i domicili digitali e Email_1
giusta mandato in calce all'atto di Email_2
citazione;
-ATTORI-
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti su foglio Controparte_2
separato apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Saverio
Spiezio del Foro di Padova ed elettivamente domiciliata presso il di Lui studio in
Limena (PD);
-CONVENUTA-
CONTRO
(C.F. rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._2
dall'avv. Paolo Nieri del Foro di Treviso ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Treviso, come da mandato depositato all'interno del fascicolo telematico;
-CONVENUTO-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_4
OT.SA , rappresentata e difesa, giusta procura alle liti su foglio CP_5
separato apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
AleSAndro Boschieri del Foro di Padova, elettivamente domiciliata presso il di Lui
studio sito in Limena (PD);
-CONVENUTA-
CONTRO
, in persona del suo Controparte_6
Legale Rappresentante Pro tempore OT.SA , Controparte_7
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Bottazzoli e dall'Avv. Mariachiara Brunetti
ambedue del Foro di Milano e con domicilio eletto presso il loro studio in Milano,
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
2 -TERZA CHIAMATA-
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale.
Conclusioni degli attori:
“In via principale
- per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti, condannare in via solidale tra loro e al risarcimento dei Controparte_3 Controparte_1 Controparte_4
danni patrimoniali a qualunque titolo patiti e patiendi da Parte_1
da e dal sig. in Parte_3 Parte_2
conseguenza dell'inadempimento da parte di Controparte_3 Controparte_1
e agli obblighi di diligenza professionale sugli stessi
[...] Controparte_4
gravanti, liquidabili (i) quanto a in complessivi Euro Parte_1
75.662,59, (ii) quanto a in Parte_3
complessivi Euro 3.099,49 e (iii) quanto al sig. in complessivi Parte_2
Euro 500,00, ovvero nei diversi importi, maggiori o minori, che saranno provati in corso di causa o determinati secondo equità, oltre ad interessi legali maturati e maturandi dalla domanda al saldo e oltre a rivalutazione monetaria;
In via istruttoria
- disporre CTU al fine di:
a) accertare l'inidoneità dell'Operazione Societaria a consentire l'acquisizione dello status di start-up innovativa in capo alla e ad attribuire al Parte_1
sig. la detrazione spettante alle persone fisiche che investono Parte_2
nel capitale di start-up innovative ex art. 29 del D.L. 179/2012,
b) e conseguentemente quantificare i danni cagionati a Parte_1
e Parte_3 Parte_2 Parte_2
dall'esecuzione dell'Operazione Societaria;
3 - ammettere prova per interpello e, all'esito, prova per testi, sulle circostanze di cui alla sovrascritta narrativa, da intendersi qui di seguito ritrascritte anteposta la locuzione “Vero che”, con riserva di specificazione e di formulazione di separati capitoli e di indicazione di testi nei termini di cui all'art. 183 c.p.c., di cui si chiede sin d'ora la concessione.
In ogni caso
- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfetario ex art. 15
L.P, C.P.A. e IVA come per legge, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Previa revoca e/o modifica dell'ordinanza del 01.02.2024 si insiste altresì per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nella 2^ memoria ex art. 183, VI co,
c.p.c. che si riportano di seguito:
“si chiede abilitazione alla prova per testi sui seguenti capitoli, da leggersi in forma interrogativa, preceduti dalla locuzione <>:
1) nell'anno 2018 gli odierni attori entravano in contatto con il dr. Controparte_3
che si presentava loro come consulente esperto nel settore della consulenza commerciale, finanziaria e societaria e, in particolare, nel settore delle start-up innovative.
2) Nel corso dell'anno 2018 il dr. presentava agli attori il dr. CP_3 [...]
socio unico e amministratore unico della società CP_2 Controparte_1
3) Nel corso del 2018 e i signori e Parte_3 Parte_2 Pt_4
conferivano l'incarico al dr. e alla nella
[...] CP_3 Controparte_1
persona del dr. di ideare, sviluppare e assisterli nella Controparte_2
realizzazione dell'operazione societaria finalizzata al conseguimento della qualifica di start-up innovativa ex D.L. 179/2012 in capo alla neocostituita Controparte_8
[...] ed all'ottenimento in capo al sig. della detrazione fiscale che spetta
[...] Parte_2
alle persone fisiche che investono in start-up . Parte_5
4) Nel corso degli anni 2019 e 2020 il dr. di concerto con CP_3 Controparte_1
nella persona del dr. in esecuzione dell'incarico ricevuto
[...] Controparte_2
da e dai signori e , prestava Parte_3 Parte_2 Parte_4
l'attività di consulenza e assistenza professionale avente ad oggetto l'ideazione e la realizzazione dell'operazione societaria finalizzata al conseguimento della qualifica di start-up innovativa ex D.L. 179/2012 in capo alla neocostituita Parte_1
ed all'ottenimento in capo al sig. della detrazione fiscale che spetta
[...] Parte_2
alle persone fisiche che investono in start-up innovative.
5) Sulla base della consulenza e delle indicazioni fornite dal dr. e dalla CP_3
nella persona del dr. in data 22.11.2019 Controparte_1 Controparte_2
veniva stata costituita la nuova società a responsabilità limitata Parte_1
con capitale sociale di Euro 10.000,00 così detenuto: (i) Euro 8.500,00 dal sig.
[...]
e (ii) Euro 1.500,00 dalla sig.ra , il cui oggetto sociale prevedeva Parte_2 Pt_4
lo svolgimento di servizi di costruzione di impianti elettrici tecnologici avvalendosi di tecniche innovative ad alto valore tecnologico con codice Ateco 81.1.
6) Sulla base della consulenza e delle indicazioni fornite dal dr. da CP_3 [...]
nella persona del dr. in data 23.12.2019 la Controparte_1 Controparte_2
è stata iscritta nell'apposita sezione speciale del registro Parte_1
delle imprese presso la Camera di Commercio di Belluno in qualità di
[...]
. 7) Sulla base della consulenza e delle indicazioni fornite dal dr. Parte_6 CP_3
e dalla nella persona del dr. in data Controparte_1 Controparte_2
9.04.2020 l'assemblea dei soci della ha deliberato un Parte_1
aumento del capitale sociale per nominali Euro 90.000,00, da Euro 10.000,00 ad
5 Euro 100.000,00 che veniva sottoscritto (i) per una quota del capitale sociale d'aumento di nominali Euro 81.500,00 dal sig. mediante conferimento in Parte_2
denaro di Euro 1.000,00, (ii) per una quota del capitale sociale d'aumento di nominali 3.500,00 dalla sig.ra mediante conferimento in denaro di Euro Pt_4
1.000,00 e (iii) per una quota del capitale sociale d'aumento di nominali 5.000,00
dal terzo mediante conferimento del diritto di piena ed esclusiva Parte_3
proprietà del ramo d'azienda di sua titolarità accettato per il valore netto di Euro
110.000,00.
8) Sulla base della consulenza e delle indicazioni fornite dal dr. e dalla CP_3
nella persona del dr. in data 20.04.2020 CP_1 Controparte_1 Controparte_2
la sig.ra e la hanno ceduto le intere partecipazioni dagli Pt_4 Parte_3
stessi detenute nella al sig. per un corrispettivo pari Parte_1 Parte_2
al valore nominale delle stesse.
9) All'esito dell'operazione societaria ideata dal dr. e dalla CP_3 Controparte_1
nella persona del dr. la neocostituita
[...] Controparte_2 Parte_1
è subentrata, sia sotto il profilo formale che sostanziale, nell'attività in
[...]
precedenza svolta dalla . Controparte_9
10) Nel corso degli anni 2019 e 2020 i sig.ri e Parte_2 Parte_4
hanno avuto plurimi colloqui con il dr. nel corso dei quali sono Controparte_2
stati analizzati i vari aspetti dell'Operazione Societaria oggetto di causa di cui ai precedenti capitoli di prova.
11) Lo scopo dell'Operazione Societaria ideata dal dr. e dalla CP_3 [...]
nella persona del dr. in esecuzione Controparte_1 Controparte_2
dell'incarico agli stessi conferiti da e dai signori Parte_3 [...]
e era quello di consentire alla di Parte_2 Parte_4 Parte_1
6 conseguire e mantenere la qualifica di start-up innovativa e al sig.
[...]
di beneficiare della detrazione fiscale che spetta alle persone fisiche che Parte_2
investono in start-up innovative.
12) I benefici dell'operazione societaria di cui ai precedenti capitoli di prova che erano stati rappresentati alla e ai signori e Parte_3 Parte_2
dal dr. e dalla nella persona del dr. Parte_4 CP_3 Controparte_1
consistevano nella mitigazione dei significativi effetti in termini Controparte_2
di costi che la steSA operazione ha comportato in capo al sig. alla Parte_2
e alla Parte_3 Parte_1
13) Il dr. n data 22.11.2019 presenziava all'atto di costituzione Controparte_2
della presso lo studio del Notaio sito in Controparte_10 Persona_1
Padova,
14) Con e-mail del 19.02.2020 il dr. ndicava al sig. i CP_2 Parte_2
documenti neceSAri al fine della redazione della perizia di conferimento dell'azienda della nella (cfr. doc. 048 – email Parte_3 Parte_1
9.02.2020 che si esibisce al teste). CP_2
15) Il dr. nel corso degli anni 2019 e 2020 ha prestato la propria attività di CP_3
consulenza su varie tematiche connesse all'Operazione Societaria di cui ai precedenti capitoli di prova ed in particolare su questioni fiscali e lavoristiche, come da doc.ti 009 e 045 che si esibiscono al teste.
16) Nei giorni successivi al perfezionamento, in data 09.04.2020, dell'atto di conferimento dell'azienda della nella il dr. Parte_3 Parte_1
rassicurava il sig. circa il fatto che la CP_3 Parte_2 Parte_1
in qualità di start-up innovativa, avrebbe potuto beneficiare di una serie di agevolazioni in materia di lavoro che avrebbero compensato l'incremento del costo
7 del lavoro conseguente all'applicazione di un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro.
17) Con e-mail del 08.08.2020 il dr. riepilogava al sig. i CP_3 Parte_2
vantaggi fiscali derivanti dall'operazione societaria di cui ai precedenti capitoli,
evidenziando che “Nel caso che vi riguarda avete effettuato investimenti nella start up innovativa MONTAGNER IMPIANTI SRL nell'anno 2020 per conseguenti complessivi euro 110.000. Al socio/investitore che ha investito Parte_2
complessivamente euro 110.000 spetta un'agevolazione fiscale pari ad Euro
50.000” (cfr. doc. 009 che si rammostra al teste).
18) Con e-mail del 23.07.2021 e del 06.08.2021 il dr. confermava al sig. CP_2
l'ammontare del credito di imposta derivante dall'investimento nel Parte_2
capitale sociale della quale start up innovativa (cfr. docc. Parte_1
011 e 012 che si esibiscono al teste). 19) Con e-mail del 04.11.2020 il dr. CP_3
inviava alla un documento nel quale elencava le Parte_2 Parte_1
agevolazioni in materia di lavoro spettanti alle start-up innovative (doc. 049 – email
4.11.2020 che si rammostra al teste). CP_3
20) Le agevolazioni spettanti alle start-up innovative in materia di lavoro indicate dal dr. (cfr. doc. 049 che si rammostra al teste) erano inapplicabili ai CP_3
dipendenti della Parte_1
21) Nel corso dell'anno 2019 la svolgeva regolarmente la propria Parte_3
attività e aveva normale accesso al finanziamento bancario.
22) Nel corso degli anni 2020 e 2021 sul presupposto di Parte_1
poter essere qualificata come start-up innovativa in conformità all'operazione ideata dal dr. e ha richiesto, su indicazione e con l'ausilio CP_3 Controparte_1
del dr. tre finanziamenti bancari (due a Banca Popolare dell'Alto Adige CP_3
8 S.p.A. per il complessivo importo di Euro 225.000,00 e uno ad
[...]
per Euro 75.000,00), domandando l'intervento del Fondo di Controparte_11
Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, sfruttando la procedura agevolata prevista per le start-up innovative che consente a tali società di ottenere un accesso preferenziale al Fondo stesso, garanzie fino all'80% dell'importo erogato e di evitare di essere sottoposta alla valutazione del merito creditizio.
23) A seguito del pagamento della somma di Euro 1.000,00 effettuato dalla in data 30.04.2020, come da doc. 035 che si esibisce al teste, il Parte_3
dr. eve ancora oggi emettere la relativa fattura. CP_3
24) A seguito del pagamento della somma di Euro 500,00 effettuato dal sig.
in data 22.11.2019, come da doc. 037 che si esibisce al teste, il Parte_2
dr. eve ancora oggi emettere la relativa fattura. CP_3
25) Con missiva del 31.05.2021 (doc. 050 – missiva 31.05.2021) CP_4 [...]
informava la del fatto di essere stata Controparte_1 Parte_1
inserita in e che i rapporti in essere sarebbero proseguiti con Controparte_4
quest'ultima società con i medesimi collaboratori e condizioni economiche.
Si indicano come testimoni – ove non diversamente indicato nei singoli capitoli – i signori
- , residente in [...]; Parte_4
- , residente in 32040 Lozzo di Cadore, via Col Vidal. Si insiste affinché Tes_1
Codesto Ill.mo Giudice voglia disporre CTU al fine di:
a) accertare l'inidoneità dell'Operazione Societaria a consentire l'acquisizione dello status di start-up innovativa in capo alla e ad attribuire al Parte_1
sig. la detrazione spettante alle persone fisiche che investono Parte_2
nel capitale di start-up ex art. 29 del D.L. 179/2012, Parte_5
9 b) e conseguentemente quantificare i danni cagionati a Parte_1
di e Parte_3 Parte_2 Parte_2
dall'esecuzione dell'Operazione Societaria”.
Conclusioni della convenuta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutte le argomentazioni,
eccezioni e deduzioni sopra esposte
In via pregiudiziale: previo accertamento della carenza di legittimazione passiva in capo alla società rigettare, per tutti i motivi esposti in narrativa, Controparte_1
la domanda ex adverso formulata in quanto inammissibile, improcedibile e improponibile.
Nel merito, in via principale: premeSA ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia, rigettare in quanto infondata in fatto e in diritto, e comunque non provata, la domanda di condanna al risarcimento del danno ex adverso formulata, per tutte le ragioni esposte in narrativa.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata e davvero non creduta ipotesi in cui
Codesto Ill.mo Tribunale ritenesse fondata l'azione promoSA da controparte,
accertare e dichiarare l'erroneità della domanda risarcitoria avanzata dalle parti attrici e, per l'effetto, rideterminare il preteso pregiudizio patrimoniale sofferto in relazione alle pretese condotte dannose asseritamente ed effettivamente tenute e riconducibili ad eventuali obblighi posti in capo alla Controparte_1
In ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite liquidate ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 37/2018, oltre al rimborso forfetario di spese generali al 15%, C.P.A. al 4% e I.V.A., come per legge.”
Conclusioni del convenuto Controparte_3
10 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
nel merito:
rigettare tutte le domande avanzate da parte attrice, siccome totalmente infondate in fatto e in diritto, dichiarando al contempo che nulla deve il convenuto CP_3
a
[...] Parte_1 Parte_3
e al sig. per tutti i motivi esposti in parte narrativa;
[...] Parte_2
in via subordinata nel merito:
nella denegatissima e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante ritenesse fondate, anche solo parzialmente, le richieste attoree, ridurre comunque secondo giustizia le somme richieste.
In ogni caso:
Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi.”
Conclusioni della convenuta Controparte_4
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutte le argomentazioni,
eccezioni e deduzioni sopra esposte
In via pregiudiziale: previo accertamento della carenza di legittimazione passiva in capo alla società rigettare, per tutti i motivi esposti in Controparte_4
narrativa, la domanda ex adverso formulata in quanto inammissibile, improcedibile e improponibile.
Nel merito, in via principale: premeSA ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia, rigettare in quanto infondata in fatto e in diritto, e comunque non provata, la domanda di condanna al risarcimento del danno ex adverso formulata, per tutte le ragioni esposte in narrativa.
11 Nel merito, in via condizionata subordinata: nella denegata e davvero non creduta ipotesi che Codesto Ill.mo Tribunale accerti la fondatezza, anche solo parziale, della pretesa risarcitoria e condanni la società in Controparte_4
persona del legale rappresentante OT.SA , condannare la società CP_5
, (C.F. - P.I. Controparte_12 P.IVA_1
), con sede legale in Avenue John F. Kennedy n. 35D, 1855 P.IVA_2
Lussemburgo e sede secondaria in Piazza Vetra n. 17, 20123 Milano (MI), in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1917 c.c. e in forza della polizza professionale n. IFL0001766.1600, a manlevare la in persona del legale rappresentante pro tempore OT.SA Controparte_4
, dal risarcimento del danno eventualmente riconosciuto e CP_5
quantificato nella somma ritenuta di giustizia, nonché alla rifusione delle spese sostenute per resistere al presente giudizio.
In ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite liquidate ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 37/2018, oltre al rimborso forfetario di spese generali al 15%, C.P.A. al 4% e I.V.A., come per legge.”
Conclusioni della terza chiamata Controparte_6
:
[...]
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito: rigettare le domande tutte ex adverso formulate perché infondate e/o improvate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte nel presente atto e comunque perché illegittime e/o infondate nella misura in cui risulta l'applicabilità
del disposto di cui all'art. 1227 c.c. ;
In subordine in ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea,
accertare e dichiarare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa
12 invocata in virtù delle polizze allegate e inoltre ove dovessero emergere ulteriori situazioni integranti la conoscenza pregreSA alla stipula - la perdita ex art 1892 cc o la riduzione del diritto all'indennizzo ex art 1893 c.c per effetto della violazione delle norme di contratto e del codice civile e comunque, in ogni caso, ricondurre nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata la eventuale richiesta di manleva proposta tenuto altresì conto delle condizioni di polizza, ivi compresi massimali, scoperti ed eventuali franchigie e delle corresponsabilità degli altri soggetti coinvolti ivi inclusa la parte attrice ex art 1227 cc., ciascuna per i propri titoli.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In via istruttoria: si chiede senza accettazione dell'inversione dell'onere della prova, ammettersi prova per interrogatorio formale dell'assicurato sui seguenti capitoli cui prova:
- “Vero che la Compagnia Aig mi assicura come da polizze che mi vengono rammostrate dal fascicolo di parte Aig quali documenti sub n. 1,2,3,4”;
- “Vero che le condizioni applicabili sono esattamente quelle che risultano da detti documenti ivi compresi massimali, franchigie e / o scoperti, circostanze note e richieste già conosciute difesa legale in favor e della Compagnia”;
- “Vero che ho inteso nominare un mio legale di fiducia in assenza di richiesta e preventiva autorizzazione della Compagnia”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ex art.132 cpc. così come modificato dalla L. n.69 del 18.6.2009
Fatto
Nell'anno 2018 (di seguito anche solo , Parte_2 Parte_1 Parte_1
(d'ora in poi anche solo Parte_3 Parte_2 Parte_2
13 e instauravano un rapporto di collaborazione con il dott. Pt_3 Parte_2
con (di seguito anche solo e Controparte_3 Controparte_1 CP_1
successivamente con (d'ora in poi anche solo ). Controparte_4 CP_4
Gli attori riferivano che prima e poi avevano prestato attività CP_3 CP_1 CP_4
di consulenza e assistenza professionale avente ad oggetto l'ideazione e la realizzazione di un'articolata operazione societaria finalizzata al conseguimento della qualifica di start-up innovativa ex D.L. 179/2012 in capo alla Parte_1
e, quindi, all'ottenimento in capo al della detrazione fiscale che spetta Parte_2
alle persone fisiche che investono in tali categorie di società.
I deducenti riportavano di essersi avveduti solo successivamente di non possedere i requisiti per la qualifica di start-up innovativa e procedevano, per non incorrere in sanzioni e responsabilità, a cancellarsi dal relativo registro delle imprese, nonché a ceSAre anticipatamente i contratti di finanziamento agevolati ottenuti grazie a tale status.
Domandavano, pertanto, a a e ad il risarcimento per i danni CP_3 CP_1 CP_4
patiti, in particolare, il ristoro delle spese sostenute per la realizzazione dell'operazione societaria e per l'anticipata estinzione dei finanziamenti, nonché per l'aggravio dei costi del personale dipendente in capo alla a seguito Parte_1
dell'applicazione del C.C.N.L. settore commercio in luogo del C.C.N.L. settore metalmeccanico e dell'impossibilità di essere iscritta quale impresa artigiana,
evidenziando l'imperizia, la mancanza di diligenza professionale e la commissione di gravi errori nell'attività di consulenza e assistenza prestata, oltreché l'omissione di informazione relativamente all'inidoneità dell'operazione realizzata a conseguire le finalità per le quali era stata attuata.
14 Rimasto privo di riscontro l'invito a sottoscrivere la convenzione di negoziazione assistita, si costituiva in causa precisando che egli non era né Controparte_3
abilitato all'esercizio della professione di commercialista, né si occupava di questioni fiscali ed era stato incaricato dagli attori di reperire nuova finanza,
obiettivo che era stato raggiunto;
che, ad ogni modo, sussistevano i requisiti dell'impresa innovativa, poiché il conferimento di azienda, che secondo gli attori non avrebbe consentito la realizzazione della start-up, violando pertanto la normativa vigente, era avvenuto mesi dopo la costituzione di che Parte_1
l'estinzione anticipata dei contratti di finanziamento era stata una scelta degli attori e che la voce più consistente di danno era riferita al maggior costo dei dipendenti,
ma che l'oggetto della consulenza verteva sull'ottenimento di un finanziamento e che, in ogni caso, on era un consulente del lavoro. CP_3
Si costituiva in causa anche riferendo di aver svolto in favore Controparte_1
degli attori esclusivamente assistenza e consulenza per la tenuta della contabilità
ordinaria e che alcun incarico era stato conferito relativamente all'operazione societaria de qua, la cui paternità era in ogni caso riconducibile ad Controparte_3
e agli altri professionisti coinvolti, quali il Notaio e il Consulente del lavoro,
eccependo pertanto la carenza di legittimazione passiva.
Rilevava, nel merito, che era comunque carente di titolarità passiva, poiché l'attività
di assistenza e consulenza professionale di ideazione e realizzazione dell'Operazione societaria era stata definitivamente delineata nei suoi tratti essenziali in data anteriore alla comparsa di nella vicenda storica e che gli CP_1
attori avevano omesso di fornire prova della conclusione di un rapporto contrattuale con tale oggetto.
15 Aggiungeva che alcun collegamento poteva profilarsi tra il danno richiesto e l'asserita violazione degli obblighi informativi afferenti all'inidoneità dell'Operazione
societaria a conseguire le finalità per le quali era stata ideata, poiché non CP_1
aveva svolto alcuna prestazione preordinata a valutare operazioni di business plan per le imprese e che i doveri di sollecitazione e dissuasione avrebbero potuto essere esercitati solo nelle fasi di realizzazione dell'Operazione di cui trattasi.
Concludeva adducendo il corretto svolgimento degli obblighi informativi in relazione alla specifica questione dell'iscrizione della all'albo artigiani, Parte_1
specificando che nonostante la soluzione prospettata le parti attrici avevano perseverato nel mantenimento della struttura societaria non adottando i correttivi neceSAri.
Si costituiva anche , eccependo il difetto di legittimazione passiva della CP_4
medesima, poiché era stata costituita ed iscritta al registro delle imprese successivamente all'attività di assistenza e consulenza prestate per l'attuazione dell'Operazione societaria descritta dagli attori, nonché rilevando il difetto di titolarità
passiva della steSA nel rapporto controverso, poiché l'attività svolta a favore delle parti attrici riguardava esclusivamente la contabilità ordinaria, la paternità
dell'operazione societaria era riferibile unicamente a ed era stato omesso CP_3
di provare la conclusione di un rapporto contrattuale con steSA. CP_4
Chiamata a titolo di manleva da quest'ultima, si costituiva Controparte_6
contestando come l'assicurata avesse denunciato il sinistro solo attraverso l'atto di citazione, incorrendo nelle decadenze previste a riguardo nella polizza;
che l'eventuale restituzione di compensi non rappresentava una voce di danno risarcibile a termini di polizza, la quale non riconosceva altresì le spese sostenute per i legali o i tecnici che non fossero designati dalla medesima compagnia;
che,
16 infine, aderiva alle difese svolte da laddove contestava l'infondatezza delle CP_4
domande proposte.
Istruita la causa a mezzo prova orale, la medesima veniva trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 18.07.2024 sulle conclusioni ut supra rassegnate dalle parti.
Diritto
1. . Controparte_3
Dall'esame della documentazione dimeSA in atti è emerso che l'ideazione e la progettazione dell'operazione societaria finalizzata al conseguimento della qualifica di start-up innovativa ex D.L. 179/2012 in capo alla è riconducibile Parte_1
ad Controparte_3
Invero, quest'ultimo informava di aver fiSAto l'appuntamento Parte_2
dal Notaio per la costituzione della nuova società, aggiungendo di avere necessità
di alcuni documenti (cfr. doc. 44 del fascicolo attoreo); scriveva a indicando CP_1
puntualmente al quali fossero le pratiche da concludere, affermando di CP_2
essere in contatto con il Notaio per il conferimento d'azienda (cfr. doc. 45 “Se il
notaio mi conferma potremmo fare il conferimento il 31 marzo…”); comunicava al
Montagner l'agevolazione fiscale che gli sarebbe spettata in qualità di investitore di start up innovativa (cfr. doc. 9), nonché i benefici fiscali di cui avrebbero goduto dipendenti e datori di lavoro (cfr. doc. 49); allo aceva poi riferimento CP_3 CP_1
che, in risposta a un'e-mail di affermava di non essersi ancora Parte_2
confrontata con l'ufficio paghe, perché avrebbe dovuto approfondire quanto ricevuto dallo stesso consulente societario (cfr. doc. 14 di . CP_1
Dall'esame complessivo delle comunicazioni intercorse tra le parti, emerge che lo aveva progettato l'operazione sin dall'origine, rinvenendo i professionisti CP_3
17 che avrebbero dovuto compiere i singoli atti e mantenendo poi i contatti con i medesimi durante lo svolgimento di tutta l'operazione.
Del resto, sebbene il consulente abbia dichiarato di essere stato incaricato dagli attori di reperire nuova finanza (circostanza che questi ultimi hanno negato),
indipendentemente dalla finalità cui era rivolta, è il medesimo ad affermare di aver realizzato l'operazione societaria de qua (cfr. p. 3 comparsa di costituzione e risposta di , prestazione per la quale ha emesso fattura (cfr. doc. 17 CP_3
fascicolo attoreo) e ricevuto compensi (cfr. doc. 35).
Si aggiunga che un ruolo propulsivo nell'operazione societaria risulta imputabile allo anche dall'escussione della teste , che non può ritenersi incapace CP_3 Pt_4
a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., posto che è tale solo colui che abbia veste per partecipare al processo e così non è per il socio accomandante e le cui dichiarazioni, peraltro, possono ritenersi attendibili, perché supportate da riscontri documentali (cfr. testimonianza resa all'udienza del 9.04.2024 “È vero, siamo entrati
in contatto con il dott. che si presentava come consulente esperto in start-up CP_3
innovative” “Il dott. ha presentato il dott. a ” CP_3 CP_2 Parte_2
“Preciso che era il 2019, è vero abbiamo conferito al dott. l'incarico di fare CP_3
questa operazione societaria di start-up innovativa al fine di ottenere il beneficio della
detrazione fiscale. Il dott. i appoggiava a ”). CP_3 CP_1
Appurato che è stato evidentemente ad indicare agli attori l'operazione CP_3
societaria da compiere, irrilevante appare il fine per la quale è stata realizzata.
Infatti, anche a ritenere che lo stesso sia stato incaricato di reperire nuova finanza, il raggiungimento dello scopo dell'operazione non può esimerlo dal tenere una condotta diligente ai sensi dell'art. 1176 secondo comma c.c., in quanto consulente finanziario (cfr. doc. 1 fascicolo laddove dalla visura della sua impresa CP_3
18 individuale risulta che l'attività prevalentemente esercitata è “mediatore creditizio,
consulenze finanziarie inerenti l'attività di mediazione creditizia”) e, pertanto,
professionista tenuto a conoscere i divieti imposti dalla normativa di riferimento (sul punto, cfr. Cass. civ. sez. II, 22.05.2019, n. 13828 “Il consulente contabile che,
incaricato di assistere le parti in un'operazione di cessione di ramo di azienda, abbia
dichiarato il valore dell'avviamento, per la determinazione della base imponibile a fini
fiscali, in misura di gran lunga inferiore alla reale capacità di profitto dell'attività
produttiva, è tenuto quanto meno ad avvertire i clienti delle conseguenze derivanti da
tale dichiarazione non veritiera;
in mancanza, egli pone in essere un comportamento non
conforme alla diligenza qualificata cui è vincolato per l'incarico professionale, essendo
tenuto a fornire alle parti una consulenza funzionale, non solo, al raggiungimento dello
scopo dell'operazione, ma anche al rispetto dei doveri imposti dalla normativa fiscale;
sicché risponde dei danni originati da tale comportamento anche nella sola ipotesi di
colpa lieve, nonché cfr. Tribunale Milano sez. I, 02/03/2018, n.2475 “È principio acquisito
che il professionista debba considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente ai
sensi degli artt. 2236 e 1176 c.c. in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge
ed, in genere, nei casi in cui, per negligenza, imprudenza o imperizia, comprometta la
posizione del proprio assistito nei confronti dell'Erario.)”.
In particolare, l'art. 25, comma 2, lett. g) del D.L. 179/2012 stabilisce che: “Ai fini del
presente decreto, l'impresa start-up innovativa, di seguito « », è la Parte_6
società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote
rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su
un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:… g) non è
stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di
ramo di azienda”.
19 Sul punto, priva di pregio è l'eccezione sollevata dallo secondo il quale la CP_3
società “è stata costituita autonomamente e non tramite conferimento di azienda
avvenuto mesi dopo” (cfr. p. 6 della comparsa di costituzione e risposta), poiché,
come precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico (cfr. doc. 41 fascicolo attoreo), “La volontà del legislatore … è chiaramente indirizzata ad evitare strumentali
utilizzi elusivi della norma atti a creare artificialmente delle start-up, sulla base di
esperienze già avviate che non potrebbero godere del regime speciale dettato
dall'articolo 25”, di talché la nuova S.r.l. non avrebbe potuto costituire la prosecuzione di una precedente attività, indipendentemente dal conferimento contestuale o successivo di qualche mese alla costituzione di Parte_1
Inoltre, l'art. 29 del D.L. 179/2012, come attuato dall'art. 3 del D.M. 7.05.2019,
statuisce che possono beneficiare delle agevolazioni fiscali le persone fisiche che effettuano investimenti in denaro in start-up innovative e non le società che effettuano conferimenti d'azienda, pertanto, anche a ritenere che il Parte_2
avesse contattato lo per il reperimento di nuova finanza, quest'ultimo CP_3
aveva comunque confortato l'attore in ordine alla spettanza di €.50.000 (cfr. doc. 9
del fascicolo attoreo: “Al socio/investitore che ha investito Parte_2
complessivamente euro 110.000,00 spetta un'agevolazione fiscale pari ad euro 50.000”).
Destituita di fondamento è, altresì, l'affermazione del convenuto secondo cui
“l'estinzione anticipata dei contratti di finanziamento è stata una scelta dell'attore (cfr.
p. 7 della comparsa di costituzione e risposta)”, in quanto decisione imposta dal difetto dei requisiti di start-up innovativa, che avrebbe certamente determinato responsabilità e sanzioni in capo agli attori.
Il comportamento del consulente, che ha suggerito e condotto un'operazione societaria in contrasto con le norme di legge che nell'esercizio della sua professione
20 avrebbe dovuto conoscere, può pertanto ritenersi caratterizzato dalla mancanza della diligenza professionale media esigibile ai sensi dell'art. 1176 secondo comma,
anche considerato che avrebbe potuto incaricare dei professionisti per valutare le conseguenze di un'operazione di siffatta portata, in particolare anche con riferimento alle conseguenze di carattere giuslavoristico che hanno determinato l'obbligo di applicare il CCNL settore commercio in luogo di quello metalmeccanico e l'impossibilità di ottenere la qualifica di impresa artigiana (cfr. CaSAzione civile sez. III, 23/06/2016, n.13007 “In tema di responsabilità professionale, il dottore
commercialista incaricato di una consulenza ha l'obbligo - a norma dell'art. 1176, comma
2, c.c. - non solo di fornire tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e rientrino
nell'ambito della sua competenza, ma anche, tenuto conto della portata dell'incarico
conferito, di individuare le questioni che esulino dalla steSA, informando il cliente dei
limiti della propria competenza e fornendogli gli elementi neceSAri per assumere le
proprie autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista
indicato come competente).
Conseguentemente, deve ritenersi responsabile dei danni Controparte_3
cagionati agli attori.
2. Controparte_1
Per quanto attiene a è pacifico, documentato e comunque non Controparte_1
contestato che:
a. la medesima riceveva da l'incarico di provvedere Parte_1
all'elaborazione dei dati contabili e alla predisposizione delle relative scritture nel periodo compreso tra il mese di giugno 2020 al mese di dicembre 2020;
21 b. di concerto con chiedeva l'ausilio di CP_3 Parte_2 [...]
della società per il compimento di ulteriori CP_2 Controparte_1
specifiche, singole e puntuali attività quali:
-la ricostituzione del capitale sociale;
-l'iscrizione dei requisiti professionali della neocostituita S.r.l.;
-l'iscrizione presso I.N.A.I.L. della neocostituita S.r.l.;
-l'iscrizione I.N.P.S.
c. curava poi le comunicazioni con la C.C.I.A.A. di Treviso/Belluno volte a CP_1
delimitare l'attività che sarebbe stata esercitata dalla neocostituita società.
d. Si intereSAva anche del profilo attinente ai costi dei dipendenti tanto che veniva espreSAmente compulsata in tal senso dalla (cfr. doc.14 Parte_1
parte convenuta), interfacciandosi anche con la Camera di Commercio
territorialmente competente (cfr. doc.16 parte convenuta).
Trattasi, all'evidenza, di attività che è andata oltre una semplice consulenza contabile ordinaria e che imponeva in capo alla convenuta l'obbligo di assumere doveri informativi anche sul piano più propriamente giuridico, nonché di sollecitazione e di eventuale dissuasione del cliente, fino a giungere alla rinuncia dell'incarico, essendo certamente conosciuti e/o comunque conoscibili, da parte di i limiti e le possibilità dello strumento prescelto, anche se prospettato e CP_1
suggerito dal solo CP_3
Inoltre, è emerso che la prima comunicazione intercorsa tra la convenuta e il risale al 19.02.2020, quando collaboratore della Parte_2 Controparte_2
società, ha elencato a quest'ultimo i documenti neceSAri al fine della perizia per il conferimento di azienda (doc. 48 del fascicolo attoreo), dunque successivamente all'iscrizione della nell'apposita sezione speciale del Parte_1
22 Registro delle imprese, ma prima del conferimento (avvenuto il 9.04.2020) che ha determinato la violazione dell'art. 25, comma 2, lett. g) del D.L. 179/2012 e,
successivamente, sono proseguiti gli scambi di e-mail relativi agli aspetti tecnici dell'operazione societaria (docc. 46, 48 del fascicolo attoreo e docc. 9, 10, 14, 19
del fascicolo di , tra cui anche l'indicazione del credito di imposta che sarebbe CP_1
spettato per gli investimenti nella start-up innovativa, allegando la bozza di certificazione relativa a tale agevolazione (doc. 47 attoreo).
Anche in virtù dell'attività esercitata da ovvero “attività di consulenza alle CP_1
imprese per la tenuta delle scritture contabili ed assolvimento degli obblighi relativi,
nonché di revisione contabile, certificazione di bilanci, rilevazione ed interpretazione di
dati aziendali” (cfr. p. 4 della comparsa di costituzione e risposta nonché visura ordinaria di cui all' all. 2), la steSA avrebbe dovuto essere al corrente della normativa vigente in materia dei requisiti neceSAri per la qualifica di start-up innovativa, in quanto tale conoscenza deve considerarsi parte integrante dell'ordinaria diligenza professionale esigibile in relazione alla particolare attività
svolta dalla società, imposta, peraltro dagli obblighi contrattuali di tenuta delle scritture contabili.
Pertanto, anche se l'operazione societaria è stata progettata dallo CP_3 CP_1
avrebbe dovuto garantire agli attori un'informazione completa in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte degli attori di una decisione consapevole sull'opportunità di concretizzare l'operazione de qua, poiché tutte le attività dalla medesima svolte, seppur in esecuzione delle direttive del consulente finanziario, presupponevano il requisito di start-up innovativa ab origine carente e pertanto potenzialmente produttive di effetti dannosi.
23 Anche dunque, è responsabile dei pregiudizi cagionati a CP_1 Parte_1
a e a .
[...] Parte_2 Parte_2 Parte_3
3. Controparte_4
Rispetto all'ideazione dell'operazione societaria certamente estranea risulta, invece,
, che è stata costituita in data 18.12.2019 ed iscritta al registro delle imprese CP_4
il 20.12.2019 (doc. 2 fascicolo di ), ovvero successivamente alla costituzione CP_4
di avvenuta in data 22.11.2019 e, ad ogni buon conto, la Parte_1
prima comunicazione rinvenibile tra e risale al 2.07.2021 (cfr. CP_4 Parte_2
doc. 10), ben dopo l'ultimo atto della compleSA operazione relativo alla cessione e alla vendita delle quote della avvenuto in data 20.04.2020 (doc. 8 Parte_1
atto di citazione), né, per le stesse ragioni, potevano incombere sulla medesima oneri informativi circa l'inidoneità dell'operazione di conseguire i vantaggi previsti dalla normativa in materia di start-up innovative così da porre gli attori nelle condizioni di scegliere secondo il miglior interesse.
Destituita di fondamento è poi l'osservazione degli attori in ordine all'asserita cessione del rapporto contrattuale da ad ex art. 1406 c.c., poiché non CP_1 CP_4
sono stati prodotti documenti né allegati argomenti che poSAno configurare tale fattispecie giuridica, anche considerato che i due soggetti giuridici hanno continuato a coesistere, non essendosi Ceda mai estinta.
Conseguentemente, la domanda proposta dagli attori nei confronti di
[...]
non può trovare accoglimento. CP_4
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
4. Controparte_6
L'esito della decisione ut supra rende ultronea ogni trattazione della domanda di manleva dedotta da nei confronti di tuttavia, si pone la CP_4 Controparte_6
24 necessità di effettuare una mera delibazione della steSA ai fini della individuazione del soggetto tenuto al pagamento delle spese di lite affrontate dalla compagnia assicurativa, poiché “ In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di
soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali
sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico
dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa neceSAria in relazione alle tesi
sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che
l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane,
invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora
l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria,
concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (cfr. Cass. civ. sez. II, 17/09/2019,
n.23123; Cass. civ. sez. II, 10/11/2011, n.23552).
Invero, le contestazioni avanzate dalla terza chiamata sono state del tutto generiche, peraltro senza alcun richiamo agli articoli della polizza assicurativa conclusa tra le parti, di talché, le stesse eccezioni non avrebbero impedito la copertura assicurativa qualora fosse risultata soccombente. CP_4
Conseguentemente, le spese di lite, parametrate ai valori minimi considerata la ridotta attività processuale e alle questioni trattate con riferimento a tale rapporto processuale, non potranno che gravare sugli attori.
***
5.Quantum risarcitorio
Per la decisione sul quantum, tenuto conto della documentazione dimeSA, delle contestazioni sollevate, dell'inizio di prova scritta rappresentata dalla consulenza di parte attorea e del profilo tecnico dell'indagine, si rende neceSArio rimettere la causa in istruttoria per l'espletamento di Ctu contabile, come da separata ordinanza
25 ***
Spese di lite in ordine ai rapporti processuali intercorrenti tra gli attori e i convenuti e al definitivo. Controparte_3 Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promoSA con atto di citazione tra le parti in premeSA indicate, definitivamente pronunciando, respinta e disattesa ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,
1.Accerta e dichiara che e sono Controparte_3 Controparte_1
responsabili, ex art. 1176 c.c., nei confronti degli attori e, per l'effetto, li condanna a risarcire, in solido tra loro, i danni patrimoniali subiti da
[...]
e Parte_1 Parte_3 [...]
che verranno determinati nel prosieguo del giudizio. Parte_2
2.Rigetta la domanda proposta da Parte_1 [...]
nei confronti di Controparte_13 Parte_2 [...]
CP_4
3.Condanna e Parte_1 Parte_3
, nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, nonché
[...]
a rifondere ad le spese di lite che Parte_2 Controparte_4
liquida nella somma di €.7.052,00 per compenso professionale, oltre spese generali, iva e c.p.a. se dovuti per legge.
4.Dispone non luogo a provvedere sulla domanda di manleva dedotta da
[...]
nei confronti di CP_4 Controparte_6
5.Condanna e Parte_1 Parte_3
, nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, nonché
[...]
a rifondere ad le spese di lite che liquida Parte_2 Controparte_6
26 nella somma di €.7.052,00 per compenso professionale, oltre spese generali, iva e c.p.a. se dovuti per legge.
6.Rimette la causa in istruttoria e si pronuncia come da separata ordinanza.
7.Spese di lite in ordine ai rapporti processuali intercorrenti tra gli attori e i convenuti e al definitivo. Controparte_1 Controparte_3
Treviso, 06.01.2025
Il Tribunale in composizione monocratica
OT.SA Daniela Ronzani
27
TRIBUNALE DI TREVISO
I^ SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice OT.SA Daniela
Ronzani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 498/2023 di ruolo generale dell'anno
2023 del Tribunale di Treviso e promoSA
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
sig. Parte_2
, in persona del Parte_3
legale rappresentante pro tempore, sig. Parte_2
(C.F.
[...] C.F._1
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Tommaso Talluto e dall'Avv. Roberto Maria
Boschi, entrambi del Foro di Treviso ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Tommaso Talluto in Treviso, nonché presso i domicili digitali e Email_1
giusta mandato in calce all'atto di Email_2
citazione;
-ATTORI-
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti su foglio Controparte_2
separato apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Saverio
Spiezio del Foro di Padova ed elettivamente domiciliata presso il di Lui studio in
Limena (PD);
-CONVENUTA-
CONTRO
(C.F. rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._2
dall'avv. Paolo Nieri del Foro di Treviso ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Treviso, come da mandato depositato all'interno del fascicolo telematico;
-CONVENUTO-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_4
OT.SA , rappresentata e difesa, giusta procura alle liti su foglio CP_5
separato apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
AleSAndro Boschieri del Foro di Padova, elettivamente domiciliata presso il di Lui
studio sito in Limena (PD);
-CONVENUTA-
CONTRO
, in persona del suo Controparte_6
Legale Rappresentante Pro tempore OT.SA , Controparte_7
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Bottazzoli e dall'Avv. Mariachiara Brunetti
ambedue del Foro di Milano e con domicilio eletto presso il loro studio in Milano,
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
2 -TERZA CHIAMATA-
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale.
Conclusioni degli attori:
“In via principale
- per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti, condannare in via solidale tra loro e al risarcimento dei Controparte_3 Controparte_1 Controparte_4
danni patrimoniali a qualunque titolo patiti e patiendi da Parte_1
da e dal sig. in Parte_3 Parte_2
conseguenza dell'inadempimento da parte di Controparte_3 Controparte_1
e agli obblighi di diligenza professionale sugli stessi
[...] Controparte_4
gravanti, liquidabili (i) quanto a in complessivi Euro Parte_1
75.662,59, (ii) quanto a in Parte_3
complessivi Euro 3.099,49 e (iii) quanto al sig. in complessivi Parte_2
Euro 500,00, ovvero nei diversi importi, maggiori o minori, che saranno provati in corso di causa o determinati secondo equità, oltre ad interessi legali maturati e maturandi dalla domanda al saldo e oltre a rivalutazione monetaria;
In via istruttoria
- disporre CTU al fine di:
a) accertare l'inidoneità dell'Operazione Societaria a consentire l'acquisizione dello status di start-up innovativa in capo alla e ad attribuire al Parte_1
sig. la detrazione spettante alle persone fisiche che investono Parte_2
nel capitale di start-up innovative ex art. 29 del D.L. 179/2012,
b) e conseguentemente quantificare i danni cagionati a Parte_1
e Parte_3 Parte_2 Parte_2
dall'esecuzione dell'Operazione Societaria;
3 - ammettere prova per interpello e, all'esito, prova per testi, sulle circostanze di cui alla sovrascritta narrativa, da intendersi qui di seguito ritrascritte anteposta la locuzione “Vero che”, con riserva di specificazione e di formulazione di separati capitoli e di indicazione di testi nei termini di cui all'art. 183 c.p.c., di cui si chiede sin d'ora la concessione.
In ogni caso
- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfetario ex art. 15
L.P, C.P.A. e IVA come per legge, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Previa revoca e/o modifica dell'ordinanza del 01.02.2024 si insiste altresì per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nella 2^ memoria ex art. 183, VI co,
c.p.c. che si riportano di seguito:
“si chiede abilitazione alla prova per testi sui seguenti capitoli, da leggersi in forma interrogativa, preceduti dalla locuzione <>:
1) nell'anno 2018 gli odierni attori entravano in contatto con il dr. Controparte_3
che si presentava loro come consulente esperto nel settore della consulenza commerciale, finanziaria e societaria e, in particolare, nel settore delle start-up innovative.
2) Nel corso dell'anno 2018 il dr. presentava agli attori il dr. CP_3 [...]
socio unico e amministratore unico della società CP_2 Controparte_1
3) Nel corso del 2018 e i signori e Parte_3 Parte_2 Pt_4
conferivano l'incarico al dr. e alla nella
[...] CP_3 Controparte_1
persona del dr. di ideare, sviluppare e assisterli nella Controparte_2
realizzazione dell'operazione societaria finalizzata al conseguimento della qualifica di start-up innovativa ex D.L. 179/2012 in capo alla neocostituita Controparte_8
[...] ed all'ottenimento in capo al sig. della detrazione fiscale che spetta
[...] Parte_2
alle persone fisiche che investono in start-up . Parte_5
4) Nel corso degli anni 2019 e 2020 il dr. di concerto con CP_3 Controparte_1
nella persona del dr. in esecuzione dell'incarico ricevuto
[...] Controparte_2
da e dai signori e , prestava Parte_3 Parte_2 Parte_4
l'attività di consulenza e assistenza professionale avente ad oggetto l'ideazione e la realizzazione dell'operazione societaria finalizzata al conseguimento della qualifica di start-up innovativa ex D.L. 179/2012 in capo alla neocostituita Parte_1
ed all'ottenimento in capo al sig. della detrazione fiscale che spetta
[...] Parte_2
alle persone fisiche che investono in start-up innovative.
5) Sulla base della consulenza e delle indicazioni fornite dal dr. e dalla CP_3
nella persona del dr. in data 22.11.2019 Controparte_1 Controparte_2
veniva stata costituita la nuova società a responsabilità limitata Parte_1
con capitale sociale di Euro 10.000,00 così detenuto: (i) Euro 8.500,00 dal sig.
[...]
e (ii) Euro 1.500,00 dalla sig.ra , il cui oggetto sociale prevedeva Parte_2 Pt_4
lo svolgimento di servizi di costruzione di impianti elettrici tecnologici avvalendosi di tecniche innovative ad alto valore tecnologico con codice Ateco 81.1.
6) Sulla base della consulenza e delle indicazioni fornite dal dr. da CP_3 [...]
nella persona del dr. in data 23.12.2019 la Controparte_1 Controparte_2
è stata iscritta nell'apposita sezione speciale del registro Parte_1
delle imprese presso la Camera di Commercio di Belluno in qualità di
[...]
. 7) Sulla base della consulenza e delle indicazioni fornite dal dr. Parte_6 CP_3
e dalla nella persona del dr. in data Controparte_1 Controparte_2
9.04.2020 l'assemblea dei soci della ha deliberato un Parte_1
aumento del capitale sociale per nominali Euro 90.000,00, da Euro 10.000,00 ad
5 Euro 100.000,00 che veniva sottoscritto (i) per una quota del capitale sociale d'aumento di nominali Euro 81.500,00 dal sig. mediante conferimento in Parte_2
denaro di Euro 1.000,00, (ii) per una quota del capitale sociale d'aumento di nominali 3.500,00 dalla sig.ra mediante conferimento in denaro di Euro Pt_4
1.000,00 e (iii) per una quota del capitale sociale d'aumento di nominali 5.000,00
dal terzo mediante conferimento del diritto di piena ed esclusiva Parte_3
proprietà del ramo d'azienda di sua titolarità accettato per il valore netto di Euro
110.000,00.
8) Sulla base della consulenza e delle indicazioni fornite dal dr. e dalla CP_3
nella persona del dr. in data 20.04.2020 CP_1 Controparte_1 Controparte_2
la sig.ra e la hanno ceduto le intere partecipazioni dagli Pt_4 Parte_3
stessi detenute nella al sig. per un corrispettivo pari Parte_1 Parte_2
al valore nominale delle stesse.
9) All'esito dell'operazione societaria ideata dal dr. e dalla CP_3 Controparte_1
nella persona del dr. la neocostituita
[...] Controparte_2 Parte_1
è subentrata, sia sotto il profilo formale che sostanziale, nell'attività in
[...]
precedenza svolta dalla . Controparte_9
10) Nel corso degli anni 2019 e 2020 i sig.ri e Parte_2 Parte_4
hanno avuto plurimi colloqui con il dr. nel corso dei quali sono Controparte_2
stati analizzati i vari aspetti dell'Operazione Societaria oggetto di causa di cui ai precedenti capitoli di prova.
11) Lo scopo dell'Operazione Societaria ideata dal dr. e dalla CP_3 [...]
nella persona del dr. in esecuzione Controparte_1 Controparte_2
dell'incarico agli stessi conferiti da e dai signori Parte_3 [...]
e era quello di consentire alla di Parte_2 Parte_4 Parte_1
6 conseguire e mantenere la qualifica di start-up innovativa e al sig.
[...]
di beneficiare della detrazione fiscale che spetta alle persone fisiche che Parte_2
investono in start-up innovative.
12) I benefici dell'operazione societaria di cui ai precedenti capitoli di prova che erano stati rappresentati alla e ai signori e Parte_3 Parte_2
dal dr. e dalla nella persona del dr. Parte_4 CP_3 Controparte_1
consistevano nella mitigazione dei significativi effetti in termini Controparte_2
di costi che la steSA operazione ha comportato in capo al sig. alla Parte_2
e alla Parte_3 Parte_1
13) Il dr. n data 22.11.2019 presenziava all'atto di costituzione Controparte_2
della presso lo studio del Notaio sito in Controparte_10 Persona_1
Padova,
14) Con e-mail del 19.02.2020 il dr. ndicava al sig. i CP_2 Parte_2
documenti neceSAri al fine della redazione della perizia di conferimento dell'azienda della nella (cfr. doc. 048 – email Parte_3 Parte_1
9.02.2020 che si esibisce al teste). CP_2
15) Il dr. nel corso degli anni 2019 e 2020 ha prestato la propria attività di CP_3
consulenza su varie tematiche connesse all'Operazione Societaria di cui ai precedenti capitoli di prova ed in particolare su questioni fiscali e lavoristiche, come da doc.ti 009 e 045 che si esibiscono al teste.
16) Nei giorni successivi al perfezionamento, in data 09.04.2020, dell'atto di conferimento dell'azienda della nella il dr. Parte_3 Parte_1
rassicurava il sig. circa il fatto che la CP_3 Parte_2 Parte_1
in qualità di start-up innovativa, avrebbe potuto beneficiare di una serie di agevolazioni in materia di lavoro che avrebbero compensato l'incremento del costo
7 del lavoro conseguente all'applicazione di un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro.
17) Con e-mail del 08.08.2020 il dr. riepilogava al sig. i CP_3 Parte_2
vantaggi fiscali derivanti dall'operazione societaria di cui ai precedenti capitoli,
evidenziando che “Nel caso che vi riguarda avete effettuato investimenti nella start up innovativa MONTAGNER IMPIANTI SRL nell'anno 2020 per conseguenti complessivi euro 110.000. Al socio/investitore che ha investito Parte_2
complessivamente euro 110.000 spetta un'agevolazione fiscale pari ad Euro
50.000” (cfr. doc. 009 che si rammostra al teste).
18) Con e-mail del 23.07.2021 e del 06.08.2021 il dr. confermava al sig. CP_2
l'ammontare del credito di imposta derivante dall'investimento nel Parte_2
capitale sociale della quale start up innovativa (cfr. docc. Parte_1
011 e 012 che si esibiscono al teste). 19) Con e-mail del 04.11.2020 il dr. CP_3
inviava alla un documento nel quale elencava le Parte_2 Parte_1
agevolazioni in materia di lavoro spettanti alle start-up innovative (doc. 049 – email
4.11.2020 che si rammostra al teste). CP_3
20) Le agevolazioni spettanti alle start-up innovative in materia di lavoro indicate dal dr. (cfr. doc. 049 che si rammostra al teste) erano inapplicabili ai CP_3
dipendenti della Parte_1
21) Nel corso dell'anno 2019 la svolgeva regolarmente la propria Parte_3
attività e aveva normale accesso al finanziamento bancario.
22) Nel corso degli anni 2020 e 2021 sul presupposto di Parte_1
poter essere qualificata come start-up innovativa in conformità all'operazione ideata dal dr. e ha richiesto, su indicazione e con l'ausilio CP_3 Controparte_1
del dr. tre finanziamenti bancari (due a Banca Popolare dell'Alto Adige CP_3
8 S.p.A. per il complessivo importo di Euro 225.000,00 e uno ad
[...]
per Euro 75.000,00), domandando l'intervento del Fondo di Controparte_11
Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, sfruttando la procedura agevolata prevista per le start-up innovative che consente a tali società di ottenere un accesso preferenziale al Fondo stesso, garanzie fino all'80% dell'importo erogato e di evitare di essere sottoposta alla valutazione del merito creditizio.
23) A seguito del pagamento della somma di Euro 1.000,00 effettuato dalla in data 30.04.2020, come da doc. 035 che si esibisce al teste, il Parte_3
dr. eve ancora oggi emettere la relativa fattura. CP_3
24) A seguito del pagamento della somma di Euro 500,00 effettuato dal sig.
in data 22.11.2019, come da doc. 037 che si esibisce al teste, il Parte_2
dr. eve ancora oggi emettere la relativa fattura. CP_3
25) Con missiva del 31.05.2021 (doc. 050 – missiva 31.05.2021) CP_4 [...]
informava la del fatto di essere stata Controparte_1 Parte_1
inserita in e che i rapporti in essere sarebbero proseguiti con Controparte_4
quest'ultima società con i medesimi collaboratori e condizioni economiche.
Si indicano come testimoni – ove non diversamente indicato nei singoli capitoli – i signori
- , residente in [...]; Parte_4
- , residente in 32040 Lozzo di Cadore, via Col Vidal. Si insiste affinché Tes_1
Codesto Ill.mo Giudice voglia disporre CTU al fine di:
a) accertare l'inidoneità dell'Operazione Societaria a consentire l'acquisizione dello status di start-up innovativa in capo alla e ad attribuire al Parte_1
sig. la detrazione spettante alle persone fisiche che investono Parte_2
nel capitale di start-up ex art. 29 del D.L. 179/2012, Parte_5
9 b) e conseguentemente quantificare i danni cagionati a Parte_1
di e Parte_3 Parte_2 Parte_2
dall'esecuzione dell'Operazione Societaria”.
Conclusioni della convenuta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutte le argomentazioni,
eccezioni e deduzioni sopra esposte
In via pregiudiziale: previo accertamento della carenza di legittimazione passiva in capo alla società rigettare, per tutti i motivi esposti in narrativa, Controparte_1
la domanda ex adverso formulata in quanto inammissibile, improcedibile e improponibile.
Nel merito, in via principale: premeSA ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia, rigettare in quanto infondata in fatto e in diritto, e comunque non provata, la domanda di condanna al risarcimento del danno ex adverso formulata, per tutte le ragioni esposte in narrativa.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata e davvero non creduta ipotesi in cui
Codesto Ill.mo Tribunale ritenesse fondata l'azione promoSA da controparte,
accertare e dichiarare l'erroneità della domanda risarcitoria avanzata dalle parti attrici e, per l'effetto, rideterminare il preteso pregiudizio patrimoniale sofferto in relazione alle pretese condotte dannose asseritamente ed effettivamente tenute e riconducibili ad eventuali obblighi posti in capo alla Controparte_1
In ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite liquidate ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 37/2018, oltre al rimborso forfetario di spese generali al 15%, C.P.A. al 4% e I.V.A., come per legge.”
Conclusioni del convenuto Controparte_3
10 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
nel merito:
rigettare tutte le domande avanzate da parte attrice, siccome totalmente infondate in fatto e in diritto, dichiarando al contempo che nulla deve il convenuto CP_3
a
[...] Parte_1 Parte_3
e al sig. per tutti i motivi esposti in parte narrativa;
[...] Parte_2
in via subordinata nel merito:
nella denegatissima e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante ritenesse fondate, anche solo parzialmente, le richieste attoree, ridurre comunque secondo giustizia le somme richieste.
In ogni caso:
Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi.”
Conclusioni della convenuta Controparte_4
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutte le argomentazioni,
eccezioni e deduzioni sopra esposte
In via pregiudiziale: previo accertamento della carenza di legittimazione passiva in capo alla società rigettare, per tutti i motivi esposti in Controparte_4
narrativa, la domanda ex adverso formulata in quanto inammissibile, improcedibile e improponibile.
Nel merito, in via principale: premeSA ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia, rigettare in quanto infondata in fatto e in diritto, e comunque non provata, la domanda di condanna al risarcimento del danno ex adverso formulata, per tutte le ragioni esposte in narrativa.
11 Nel merito, in via condizionata subordinata: nella denegata e davvero non creduta ipotesi che Codesto Ill.mo Tribunale accerti la fondatezza, anche solo parziale, della pretesa risarcitoria e condanni la società in Controparte_4
persona del legale rappresentante OT.SA , condannare la società CP_5
, (C.F. - P.I. Controparte_12 P.IVA_1
), con sede legale in Avenue John F. Kennedy n. 35D, 1855 P.IVA_2
Lussemburgo e sede secondaria in Piazza Vetra n. 17, 20123 Milano (MI), in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1917 c.c. e in forza della polizza professionale n. IFL0001766.1600, a manlevare la in persona del legale rappresentante pro tempore OT.SA Controparte_4
, dal risarcimento del danno eventualmente riconosciuto e CP_5
quantificato nella somma ritenuta di giustizia, nonché alla rifusione delle spese sostenute per resistere al presente giudizio.
In ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite liquidate ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 37/2018, oltre al rimborso forfetario di spese generali al 15%, C.P.A. al 4% e I.V.A., come per legge.”
Conclusioni della terza chiamata Controparte_6
:
[...]
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito: rigettare le domande tutte ex adverso formulate perché infondate e/o improvate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte nel presente atto e comunque perché illegittime e/o infondate nella misura in cui risulta l'applicabilità
del disposto di cui all'art. 1227 c.c. ;
In subordine in ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea,
accertare e dichiarare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa
12 invocata in virtù delle polizze allegate e inoltre ove dovessero emergere ulteriori situazioni integranti la conoscenza pregreSA alla stipula - la perdita ex art 1892 cc o la riduzione del diritto all'indennizzo ex art 1893 c.c per effetto della violazione delle norme di contratto e del codice civile e comunque, in ogni caso, ricondurre nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata la eventuale richiesta di manleva proposta tenuto altresì conto delle condizioni di polizza, ivi compresi massimali, scoperti ed eventuali franchigie e delle corresponsabilità degli altri soggetti coinvolti ivi inclusa la parte attrice ex art 1227 cc., ciascuna per i propri titoli.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In via istruttoria: si chiede senza accettazione dell'inversione dell'onere della prova, ammettersi prova per interrogatorio formale dell'assicurato sui seguenti capitoli cui prova:
- “Vero che la Compagnia Aig mi assicura come da polizze che mi vengono rammostrate dal fascicolo di parte Aig quali documenti sub n. 1,2,3,4”;
- “Vero che le condizioni applicabili sono esattamente quelle che risultano da detti documenti ivi compresi massimali, franchigie e / o scoperti, circostanze note e richieste già conosciute difesa legale in favor e della Compagnia”;
- “Vero che ho inteso nominare un mio legale di fiducia in assenza di richiesta e preventiva autorizzazione della Compagnia”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ex art.132 cpc. così come modificato dalla L. n.69 del 18.6.2009
Fatto
Nell'anno 2018 (di seguito anche solo , Parte_2 Parte_1 Parte_1
(d'ora in poi anche solo Parte_3 Parte_2 Parte_2
13 e instauravano un rapporto di collaborazione con il dott. Pt_3 Parte_2
con (di seguito anche solo e Controparte_3 Controparte_1 CP_1
successivamente con (d'ora in poi anche solo ). Controparte_4 CP_4
Gli attori riferivano che prima e poi avevano prestato attività CP_3 CP_1 CP_4
di consulenza e assistenza professionale avente ad oggetto l'ideazione e la realizzazione di un'articolata operazione societaria finalizzata al conseguimento della qualifica di start-up innovativa ex D.L. 179/2012 in capo alla Parte_1
e, quindi, all'ottenimento in capo al della detrazione fiscale che spetta Parte_2
alle persone fisiche che investono in tali categorie di società.
I deducenti riportavano di essersi avveduti solo successivamente di non possedere i requisiti per la qualifica di start-up innovativa e procedevano, per non incorrere in sanzioni e responsabilità, a cancellarsi dal relativo registro delle imprese, nonché a ceSAre anticipatamente i contratti di finanziamento agevolati ottenuti grazie a tale status.
Domandavano, pertanto, a a e ad il risarcimento per i danni CP_3 CP_1 CP_4
patiti, in particolare, il ristoro delle spese sostenute per la realizzazione dell'operazione societaria e per l'anticipata estinzione dei finanziamenti, nonché per l'aggravio dei costi del personale dipendente in capo alla a seguito Parte_1
dell'applicazione del C.C.N.L. settore commercio in luogo del C.C.N.L. settore metalmeccanico e dell'impossibilità di essere iscritta quale impresa artigiana,
evidenziando l'imperizia, la mancanza di diligenza professionale e la commissione di gravi errori nell'attività di consulenza e assistenza prestata, oltreché l'omissione di informazione relativamente all'inidoneità dell'operazione realizzata a conseguire le finalità per le quali era stata attuata.
14 Rimasto privo di riscontro l'invito a sottoscrivere la convenzione di negoziazione assistita, si costituiva in causa precisando che egli non era né Controparte_3
abilitato all'esercizio della professione di commercialista, né si occupava di questioni fiscali ed era stato incaricato dagli attori di reperire nuova finanza,
obiettivo che era stato raggiunto;
che, ad ogni modo, sussistevano i requisiti dell'impresa innovativa, poiché il conferimento di azienda, che secondo gli attori non avrebbe consentito la realizzazione della start-up, violando pertanto la normativa vigente, era avvenuto mesi dopo la costituzione di che Parte_1
l'estinzione anticipata dei contratti di finanziamento era stata una scelta degli attori e che la voce più consistente di danno era riferita al maggior costo dei dipendenti,
ma che l'oggetto della consulenza verteva sull'ottenimento di un finanziamento e che, in ogni caso, on era un consulente del lavoro. CP_3
Si costituiva in causa anche riferendo di aver svolto in favore Controparte_1
degli attori esclusivamente assistenza e consulenza per la tenuta della contabilità
ordinaria e che alcun incarico era stato conferito relativamente all'operazione societaria de qua, la cui paternità era in ogni caso riconducibile ad Controparte_3
e agli altri professionisti coinvolti, quali il Notaio e il Consulente del lavoro,
eccependo pertanto la carenza di legittimazione passiva.
Rilevava, nel merito, che era comunque carente di titolarità passiva, poiché l'attività
di assistenza e consulenza professionale di ideazione e realizzazione dell'Operazione societaria era stata definitivamente delineata nei suoi tratti essenziali in data anteriore alla comparsa di nella vicenda storica e che gli CP_1
attori avevano omesso di fornire prova della conclusione di un rapporto contrattuale con tale oggetto.
15 Aggiungeva che alcun collegamento poteva profilarsi tra il danno richiesto e l'asserita violazione degli obblighi informativi afferenti all'inidoneità dell'Operazione
societaria a conseguire le finalità per le quali era stata ideata, poiché non CP_1
aveva svolto alcuna prestazione preordinata a valutare operazioni di business plan per le imprese e che i doveri di sollecitazione e dissuasione avrebbero potuto essere esercitati solo nelle fasi di realizzazione dell'Operazione di cui trattasi.
Concludeva adducendo il corretto svolgimento degli obblighi informativi in relazione alla specifica questione dell'iscrizione della all'albo artigiani, Parte_1
specificando che nonostante la soluzione prospettata le parti attrici avevano perseverato nel mantenimento della struttura societaria non adottando i correttivi neceSAri.
Si costituiva anche , eccependo il difetto di legittimazione passiva della CP_4
medesima, poiché era stata costituita ed iscritta al registro delle imprese successivamente all'attività di assistenza e consulenza prestate per l'attuazione dell'Operazione societaria descritta dagli attori, nonché rilevando il difetto di titolarità
passiva della steSA nel rapporto controverso, poiché l'attività svolta a favore delle parti attrici riguardava esclusivamente la contabilità ordinaria, la paternità
dell'operazione societaria era riferibile unicamente a ed era stato omesso CP_3
di provare la conclusione di un rapporto contrattuale con steSA. CP_4
Chiamata a titolo di manleva da quest'ultima, si costituiva Controparte_6
contestando come l'assicurata avesse denunciato il sinistro solo attraverso l'atto di citazione, incorrendo nelle decadenze previste a riguardo nella polizza;
che l'eventuale restituzione di compensi non rappresentava una voce di danno risarcibile a termini di polizza, la quale non riconosceva altresì le spese sostenute per i legali o i tecnici che non fossero designati dalla medesima compagnia;
che,
16 infine, aderiva alle difese svolte da laddove contestava l'infondatezza delle CP_4
domande proposte.
Istruita la causa a mezzo prova orale, la medesima veniva trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 18.07.2024 sulle conclusioni ut supra rassegnate dalle parti.
Diritto
1. . Controparte_3
Dall'esame della documentazione dimeSA in atti è emerso che l'ideazione e la progettazione dell'operazione societaria finalizzata al conseguimento della qualifica di start-up innovativa ex D.L. 179/2012 in capo alla è riconducibile Parte_1
ad Controparte_3
Invero, quest'ultimo informava di aver fiSAto l'appuntamento Parte_2
dal Notaio per la costituzione della nuova società, aggiungendo di avere necessità
di alcuni documenti (cfr. doc. 44 del fascicolo attoreo); scriveva a indicando CP_1
puntualmente al quali fossero le pratiche da concludere, affermando di CP_2
essere in contatto con il Notaio per il conferimento d'azienda (cfr. doc. 45 “Se il
notaio mi conferma potremmo fare il conferimento il 31 marzo…”); comunicava al
Montagner l'agevolazione fiscale che gli sarebbe spettata in qualità di investitore di start up innovativa (cfr. doc. 9), nonché i benefici fiscali di cui avrebbero goduto dipendenti e datori di lavoro (cfr. doc. 49); allo aceva poi riferimento CP_3 CP_1
che, in risposta a un'e-mail di affermava di non essersi ancora Parte_2
confrontata con l'ufficio paghe, perché avrebbe dovuto approfondire quanto ricevuto dallo stesso consulente societario (cfr. doc. 14 di . CP_1
Dall'esame complessivo delle comunicazioni intercorse tra le parti, emerge che lo aveva progettato l'operazione sin dall'origine, rinvenendo i professionisti CP_3
17 che avrebbero dovuto compiere i singoli atti e mantenendo poi i contatti con i medesimi durante lo svolgimento di tutta l'operazione.
Del resto, sebbene il consulente abbia dichiarato di essere stato incaricato dagli attori di reperire nuova finanza (circostanza che questi ultimi hanno negato),
indipendentemente dalla finalità cui era rivolta, è il medesimo ad affermare di aver realizzato l'operazione societaria de qua (cfr. p. 3 comparsa di costituzione e risposta di , prestazione per la quale ha emesso fattura (cfr. doc. 17 CP_3
fascicolo attoreo) e ricevuto compensi (cfr. doc. 35).
Si aggiunga che un ruolo propulsivo nell'operazione societaria risulta imputabile allo anche dall'escussione della teste , che non può ritenersi incapace CP_3 Pt_4
a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., posto che è tale solo colui che abbia veste per partecipare al processo e così non è per il socio accomandante e le cui dichiarazioni, peraltro, possono ritenersi attendibili, perché supportate da riscontri documentali (cfr. testimonianza resa all'udienza del 9.04.2024 “È vero, siamo entrati
in contatto con il dott. che si presentava come consulente esperto in start-up CP_3
innovative” “Il dott. ha presentato il dott. a ” CP_3 CP_2 Parte_2
“Preciso che era il 2019, è vero abbiamo conferito al dott. l'incarico di fare CP_3
questa operazione societaria di start-up innovativa al fine di ottenere il beneficio della
detrazione fiscale. Il dott. i appoggiava a ”). CP_3 CP_1
Appurato che è stato evidentemente ad indicare agli attori l'operazione CP_3
societaria da compiere, irrilevante appare il fine per la quale è stata realizzata.
Infatti, anche a ritenere che lo stesso sia stato incaricato di reperire nuova finanza, il raggiungimento dello scopo dell'operazione non può esimerlo dal tenere una condotta diligente ai sensi dell'art. 1176 secondo comma c.c., in quanto consulente finanziario (cfr. doc. 1 fascicolo laddove dalla visura della sua impresa CP_3
18 individuale risulta che l'attività prevalentemente esercitata è “mediatore creditizio,
consulenze finanziarie inerenti l'attività di mediazione creditizia”) e, pertanto,
professionista tenuto a conoscere i divieti imposti dalla normativa di riferimento (sul punto, cfr. Cass. civ. sez. II, 22.05.2019, n. 13828 “Il consulente contabile che,
incaricato di assistere le parti in un'operazione di cessione di ramo di azienda, abbia
dichiarato il valore dell'avviamento, per la determinazione della base imponibile a fini
fiscali, in misura di gran lunga inferiore alla reale capacità di profitto dell'attività
produttiva, è tenuto quanto meno ad avvertire i clienti delle conseguenze derivanti da
tale dichiarazione non veritiera;
in mancanza, egli pone in essere un comportamento non
conforme alla diligenza qualificata cui è vincolato per l'incarico professionale, essendo
tenuto a fornire alle parti una consulenza funzionale, non solo, al raggiungimento dello
scopo dell'operazione, ma anche al rispetto dei doveri imposti dalla normativa fiscale;
sicché risponde dei danni originati da tale comportamento anche nella sola ipotesi di
colpa lieve, nonché cfr. Tribunale Milano sez. I, 02/03/2018, n.2475 “È principio acquisito
che il professionista debba considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente ai
sensi degli artt. 2236 e 1176 c.c. in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge
ed, in genere, nei casi in cui, per negligenza, imprudenza o imperizia, comprometta la
posizione del proprio assistito nei confronti dell'Erario.)”.
In particolare, l'art. 25, comma 2, lett. g) del D.L. 179/2012 stabilisce che: “Ai fini del
presente decreto, l'impresa start-up innovativa, di seguito « », è la Parte_6
società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote
rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su
un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:… g) non è
stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di
ramo di azienda”.
19 Sul punto, priva di pregio è l'eccezione sollevata dallo secondo il quale la CP_3
società “è stata costituita autonomamente e non tramite conferimento di azienda
avvenuto mesi dopo” (cfr. p. 6 della comparsa di costituzione e risposta), poiché,
come precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico (cfr. doc. 41 fascicolo attoreo), “La volontà del legislatore … è chiaramente indirizzata ad evitare strumentali
utilizzi elusivi della norma atti a creare artificialmente delle start-up, sulla base di
esperienze già avviate che non potrebbero godere del regime speciale dettato
dall'articolo 25”, di talché la nuova S.r.l. non avrebbe potuto costituire la prosecuzione di una precedente attività, indipendentemente dal conferimento contestuale o successivo di qualche mese alla costituzione di Parte_1
Inoltre, l'art. 29 del D.L. 179/2012, come attuato dall'art. 3 del D.M. 7.05.2019,
statuisce che possono beneficiare delle agevolazioni fiscali le persone fisiche che effettuano investimenti in denaro in start-up innovative e non le società che effettuano conferimenti d'azienda, pertanto, anche a ritenere che il Parte_2
avesse contattato lo per il reperimento di nuova finanza, quest'ultimo CP_3
aveva comunque confortato l'attore in ordine alla spettanza di €.50.000 (cfr. doc. 9
del fascicolo attoreo: “Al socio/investitore che ha investito Parte_2
complessivamente euro 110.000,00 spetta un'agevolazione fiscale pari ad euro 50.000”).
Destituita di fondamento è, altresì, l'affermazione del convenuto secondo cui
“l'estinzione anticipata dei contratti di finanziamento è stata una scelta dell'attore (cfr.
p. 7 della comparsa di costituzione e risposta)”, in quanto decisione imposta dal difetto dei requisiti di start-up innovativa, che avrebbe certamente determinato responsabilità e sanzioni in capo agli attori.
Il comportamento del consulente, che ha suggerito e condotto un'operazione societaria in contrasto con le norme di legge che nell'esercizio della sua professione
20 avrebbe dovuto conoscere, può pertanto ritenersi caratterizzato dalla mancanza della diligenza professionale media esigibile ai sensi dell'art. 1176 secondo comma,
anche considerato che avrebbe potuto incaricare dei professionisti per valutare le conseguenze di un'operazione di siffatta portata, in particolare anche con riferimento alle conseguenze di carattere giuslavoristico che hanno determinato l'obbligo di applicare il CCNL settore commercio in luogo di quello metalmeccanico e l'impossibilità di ottenere la qualifica di impresa artigiana (cfr. CaSAzione civile sez. III, 23/06/2016, n.13007 “In tema di responsabilità professionale, il dottore
commercialista incaricato di una consulenza ha l'obbligo - a norma dell'art. 1176, comma
2, c.c. - non solo di fornire tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e rientrino
nell'ambito della sua competenza, ma anche, tenuto conto della portata dell'incarico
conferito, di individuare le questioni che esulino dalla steSA, informando il cliente dei
limiti della propria competenza e fornendogli gli elementi neceSAri per assumere le
proprie autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista
indicato come competente).
Conseguentemente, deve ritenersi responsabile dei danni Controparte_3
cagionati agli attori.
2. Controparte_1
Per quanto attiene a è pacifico, documentato e comunque non Controparte_1
contestato che:
a. la medesima riceveva da l'incarico di provvedere Parte_1
all'elaborazione dei dati contabili e alla predisposizione delle relative scritture nel periodo compreso tra il mese di giugno 2020 al mese di dicembre 2020;
21 b. di concerto con chiedeva l'ausilio di CP_3 Parte_2 [...]
della società per il compimento di ulteriori CP_2 Controparte_1
specifiche, singole e puntuali attività quali:
-la ricostituzione del capitale sociale;
-l'iscrizione dei requisiti professionali della neocostituita S.r.l.;
-l'iscrizione presso I.N.A.I.L. della neocostituita S.r.l.;
-l'iscrizione I.N.P.S.
c. curava poi le comunicazioni con la C.C.I.A.A. di Treviso/Belluno volte a CP_1
delimitare l'attività che sarebbe stata esercitata dalla neocostituita società.
d. Si intereSAva anche del profilo attinente ai costi dei dipendenti tanto che veniva espreSAmente compulsata in tal senso dalla (cfr. doc.14 Parte_1
parte convenuta), interfacciandosi anche con la Camera di Commercio
territorialmente competente (cfr. doc.16 parte convenuta).
Trattasi, all'evidenza, di attività che è andata oltre una semplice consulenza contabile ordinaria e che imponeva in capo alla convenuta l'obbligo di assumere doveri informativi anche sul piano più propriamente giuridico, nonché di sollecitazione e di eventuale dissuasione del cliente, fino a giungere alla rinuncia dell'incarico, essendo certamente conosciuti e/o comunque conoscibili, da parte di i limiti e le possibilità dello strumento prescelto, anche se prospettato e CP_1
suggerito dal solo CP_3
Inoltre, è emerso che la prima comunicazione intercorsa tra la convenuta e il risale al 19.02.2020, quando collaboratore della Parte_2 Controparte_2
società, ha elencato a quest'ultimo i documenti neceSAri al fine della perizia per il conferimento di azienda (doc. 48 del fascicolo attoreo), dunque successivamente all'iscrizione della nell'apposita sezione speciale del Parte_1
22 Registro delle imprese, ma prima del conferimento (avvenuto il 9.04.2020) che ha determinato la violazione dell'art. 25, comma 2, lett. g) del D.L. 179/2012 e,
successivamente, sono proseguiti gli scambi di e-mail relativi agli aspetti tecnici dell'operazione societaria (docc. 46, 48 del fascicolo attoreo e docc. 9, 10, 14, 19
del fascicolo di , tra cui anche l'indicazione del credito di imposta che sarebbe CP_1
spettato per gli investimenti nella start-up innovativa, allegando la bozza di certificazione relativa a tale agevolazione (doc. 47 attoreo).
Anche in virtù dell'attività esercitata da ovvero “attività di consulenza alle CP_1
imprese per la tenuta delle scritture contabili ed assolvimento degli obblighi relativi,
nonché di revisione contabile, certificazione di bilanci, rilevazione ed interpretazione di
dati aziendali” (cfr. p. 4 della comparsa di costituzione e risposta nonché visura ordinaria di cui all' all. 2), la steSA avrebbe dovuto essere al corrente della normativa vigente in materia dei requisiti neceSAri per la qualifica di start-up innovativa, in quanto tale conoscenza deve considerarsi parte integrante dell'ordinaria diligenza professionale esigibile in relazione alla particolare attività
svolta dalla società, imposta, peraltro dagli obblighi contrattuali di tenuta delle scritture contabili.
Pertanto, anche se l'operazione societaria è stata progettata dallo CP_3 CP_1
avrebbe dovuto garantire agli attori un'informazione completa in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte degli attori di una decisione consapevole sull'opportunità di concretizzare l'operazione de qua, poiché tutte le attività dalla medesima svolte, seppur in esecuzione delle direttive del consulente finanziario, presupponevano il requisito di start-up innovativa ab origine carente e pertanto potenzialmente produttive di effetti dannosi.
23 Anche dunque, è responsabile dei pregiudizi cagionati a CP_1 Parte_1
a e a .
[...] Parte_2 Parte_2 Parte_3
3. Controparte_4
Rispetto all'ideazione dell'operazione societaria certamente estranea risulta, invece,
, che è stata costituita in data 18.12.2019 ed iscritta al registro delle imprese CP_4
il 20.12.2019 (doc. 2 fascicolo di ), ovvero successivamente alla costituzione CP_4
di avvenuta in data 22.11.2019 e, ad ogni buon conto, la Parte_1
prima comunicazione rinvenibile tra e risale al 2.07.2021 (cfr. CP_4 Parte_2
doc. 10), ben dopo l'ultimo atto della compleSA operazione relativo alla cessione e alla vendita delle quote della avvenuto in data 20.04.2020 (doc. 8 Parte_1
atto di citazione), né, per le stesse ragioni, potevano incombere sulla medesima oneri informativi circa l'inidoneità dell'operazione di conseguire i vantaggi previsti dalla normativa in materia di start-up innovative così da porre gli attori nelle condizioni di scegliere secondo il miglior interesse.
Destituita di fondamento è poi l'osservazione degli attori in ordine all'asserita cessione del rapporto contrattuale da ad ex art. 1406 c.c., poiché non CP_1 CP_4
sono stati prodotti documenti né allegati argomenti che poSAno configurare tale fattispecie giuridica, anche considerato che i due soggetti giuridici hanno continuato a coesistere, non essendosi Ceda mai estinta.
Conseguentemente, la domanda proposta dagli attori nei confronti di
[...]
non può trovare accoglimento. CP_4
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
4. Controparte_6
L'esito della decisione ut supra rende ultronea ogni trattazione della domanda di manleva dedotta da nei confronti di tuttavia, si pone la CP_4 Controparte_6
24 necessità di effettuare una mera delibazione della steSA ai fini della individuazione del soggetto tenuto al pagamento delle spese di lite affrontate dalla compagnia assicurativa, poiché “ In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di
soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali
sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico
dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa neceSAria in relazione alle tesi
sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che
l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane,
invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora
l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria,
concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (cfr. Cass. civ. sez. II, 17/09/2019,
n.23123; Cass. civ. sez. II, 10/11/2011, n.23552).
Invero, le contestazioni avanzate dalla terza chiamata sono state del tutto generiche, peraltro senza alcun richiamo agli articoli della polizza assicurativa conclusa tra le parti, di talché, le stesse eccezioni non avrebbero impedito la copertura assicurativa qualora fosse risultata soccombente. CP_4
Conseguentemente, le spese di lite, parametrate ai valori minimi considerata la ridotta attività processuale e alle questioni trattate con riferimento a tale rapporto processuale, non potranno che gravare sugli attori.
***
5.Quantum risarcitorio
Per la decisione sul quantum, tenuto conto della documentazione dimeSA, delle contestazioni sollevate, dell'inizio di prova scritta rappresentata dalla consulenza di parte attorea e del profilo tecnico dell'indagine, si rende neceSArio rimettere la causa in istruttoria per l'espletamento di Ctu contabile, come da separata ordinanza
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Spese di lite in ordine ai rapporti processuali intercorrenti tra gli attori e i convenuti e al definitivo. Controparte_3 Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promoSA con atto di citazione tra le parti in premeSA indicate, definitivamente pronunciando, respinta e disattesa ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,
1.Accerta e dichiara che e sono Controparte_3 Controparte_1
responsabili, ex art. 1176 c.c., nei confronti degli attori e, per l'effetto, li condanna a risarcire, in solido tra loro, i danni patrimoniali subiti da
[...]
e Parte_1 Parte_3 [...]
che verranno determinati nel prosieguo del giudizio. Parte_2
2.Rigetta la domanda proposta da Parte_1 [...]
nei confronti di Controparte_13 Parte_2 [...]
CP_4
3.Condanna e Parte_1 Parte_3
, nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, nonché
[...]
a rifondere ad le spese di lite che Parte_2 Controparte_4
liquida nella somma di €.7.052,00 per compenso professionale, oltre spese generali, iva e c.p.a. se dovuti per legge.
4.Dispone non luogo a provvedere sulla domanda di manleva dedotta da
[...]
nei confronti di CP_4 Controparte_6
5.Condanna e Parte_1 Parte_3
, nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, nonché
[...]
a rifondere ad le spese di lite che liquida Parte_2 Controparte_6
26 nella somma di €.7.052,00 per compenso professionale, oltre spese generali, iva e c.p.a. se dovuti per legge.
6.Rimette la causa in istruttoria e si pronuncia come da separata ordinanza.
7.Spese di lite in ordine ai rapporti processuali intercorrenti tra gli attori e i convenuti e al definitivo. Controparte_1 Controparte_3
Treviso, 06.01.2025
Il Tribunale in composizione monocratica
OT.SA Daniela Ronzani
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