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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/09/2025, n. 4584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4584 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5843/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai numeri 5843/22 e 8623/22 R.G. aventi ad oggetto: condannatorio;
promosse da
1) nata a [...] il [...] cod. fisc. Parte_1
, nata a [...] il [...] cod. C.F._1 Parte_2
fisc. , in proprio e qualità di eredi di nata a C.F._2 Persona_1
CA (CT) il 25.12.1931, cod. fisc. e deceduta in data C.F._3
30.09.2011, sorella di , nato a [...] il [...], cod. Persona_2
fisc. , elettivamente domiciliati in Paternò (CT) via Emanuele C.F._4
Bellia n. 173, presso lo studio dell'Avv. Gaetana Patrizia Messina che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
2) , codice fiscale rappresentata e difesa Parte_3 CodiceFiscale_5
pagina 1 di 13 dall'avv. Alfio Privitera;
-attori-
contro
1) ” con numero di partita iva, codice fiscale Controparte_1 P.IVA_1
e iscriZIne al registro delle imprese di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Impresa designata per la gestione dei sinistri del FONDO DI
GARANZIA VITTIME DELLA STRADA con sede legale in Bologna, Via Stalingrado
n. 45, rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Pennisi giusta procura in atti, presso il cui studio in Catania è elettivamente domiciliata;
2) , (cod fisc. ) residente in [...] C.F._6
Terranova n.16;
- Convenuti -
-- -- --
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 21 maggio 2025.
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con atto di citaZIne notificato in data 19/04/2022 e Parte_1 Parte_2
in proprio e nella qualità di eredi della madre convenivano in
[...] Persona_1
giudiZI e n.q., chiedendo la condanna dei CP_2 Controparte_3
convenuti al pagamento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, in relaZIne al sinistro stradale avvenuto a CA in data pagina 2 di 13 26/09/2011 in cui in cui decedeva lo ZI;
in particolare, alle ore 07:05 Persona_2
circa, percorreva a piedi in contrada S. Biagio la SP 167, direZIne Persona_2
CA; ivi veniva violentemente investito dall'autovettura Alfa Romeo targata
AW563EL, priva di copertura assicurativa, di proprietà di e dallo stesso CP_2
condotta, il quale procedeva sulla detta strada ad elevata velocità; a causa del violento urto decedeva sul colpo;
si evidenziava che il procedimento penale a Persona_2
carico del si era concluso con sentenza, oramai definitiva con cui tra l'altro era CP_2
stato accertata la responsabilità del conducente dell'autovettura Alfa Romeo nella misura dell'80%.
La convenuta n.q. si costituiva chiedendo il rigetto delle Controparte_3
domande attrici.
Successivamente, con atto di citaZIne notificato in data 21/06/2022 Parte_3
conveniva in giudiZI e n.q.,
[...] CP_2 Controparte_3
chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 114.276,38 a titolo di risarcimento per tutti i danni subiti, in relaZIne al suindicato sinistro stradale.
La convenuta n.q. si costituiva chiedendo il rigetto della Controparte_3
domanda attrice.
Con ordinanza del 9 novembre 2022 veniva disposta la riunione di entrambi i giudizi portanti R.G. n. 5843/2022 e n. 8623/2022.
Il Faro rimaneva contumace in entrambi in giudiZI, anche se regolarmente citato in giudiZI.
pagina 3 di 13 Va in primo luogo accolta la domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
quali eredi della madre sussistendo la responsabilità del
[...] Persona_1
Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b, della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
In particolare, alla luce della sentenza penale definitiva della Corte di CassaZIne del
21.11.2021, non contestata da alcuna delle parti in causa, deve ritenersi che
[...]
, condannato per il reato di omicidio colposo, ha la responsabilità nella misura CP_2
dell'80% nella causaZIne del sinistro de quo, quale proprietario e conducente dell'autovettura Alfa Romeo targata AW563EL, priva di copertura assicurativa RCA, così come accertato dalla StaZIne dei Carabinieri di CA (vedi rapporto di incidente stradale in atti); la rimanente responsabilità del 20% è da imputare a
. Persona_2
Ciò detto, si rileva come spetti a e quali eredi Parte_1 Parte_2
della madre sorella del de cuius, il risarcimento dei danni non Persona_1
patrimoniali per la perdita del rapporto parentale.
L'interesse fatto valere nello specifico è quello della intangibilità della sfera degli affetti, della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e della inviolabilità della libera e piena esplicaZIne delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formaZIne sociale, che è la famiglia, la cui tutela trova fondamento nelle norme costituZInali, di cui agli artt. 2, 29 e 30 Cost.. Al riguardo, da anni la giurisprudenza ha elaborato la figura del danno da perdita parentale, assumendo che “il pregiudiZI da perdita o lesione del rapporto parentale rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale, derivante dalla lesione del diritto all'intangibilità della pagina 4 di 13 sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicaZIne delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formaZIne sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt 2, 29, 30 della CostituZIne. Tale pregiudiZI consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto. In particolare, "Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta. In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30, 31 Cost. nonché degli artt. 8 e 12 della ConvenZIne
Europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della c.d. “Carta di Nizza” è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudiZI subito, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico-relaZInale"
(consistente nel peggioramento delle condiZIni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidaZIne comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporZIne alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composiZIne del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza pagina 5 di 13 morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reaZIne e sopportaZIne del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare.
Il danno da perdita del rapporto parentale viene così a configurarsi come un danno di natura non patrimoniale che il congiunto subisce, in conseguenza dell'attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di persona cui è legato da un rapporto di natura familiare e/o affettiva;
esso riassume in sé i caratteri del danno esistenziale, in quanto afferente alla sfera dinamico-relaZInale del soggetto interessato (reaZIne esterna), più quelli propri del danno morale, inteso come sofferenza intima (aspetto interno) del superstite.
Siffatta tipologia di danno va liquidata in via equitativa, tenendo conto delle tabelle del Tribunale di Milano e del rapporto di vicinanza e di affetto, specificatamente considerando che esse ricomprendono sia l'interiore sofferenza morale soggettiva che quella riflessa sul piano dinamico-relaZInale; la liquidaZIne del pregiudiZI, quindi, implica la sussistenza di uno o entrambi i profili di cui si compone il danno non patrimoniale e impone al giudice di valutarne l'effettiva gravità ed entità, in consideraZIne dei concreti rapporti col congiunto, quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso.
Sulla scia di tali consideraZIni è possibile desumere le seguenti, quanto immediate, conseguenze logico-giuridiche:
pagina 6 di 13 •in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (Cass., sez. III, 2021/8622).
•ai fini della liquidaZIne del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, la congiunta attribuZIne del danno morale (non altrimenti specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale costituisce indebita duplicaZIne di risarcimento, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita (sul piano morale soggettivo),
e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita (sul piano dinamico - relaZInale), rappresentano elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudiZI, destinato ad essere risarcito, sì integralmente, ma anche unitariamente;
•in ossequio a Cass. 2021 n. 10579, al fine di garantire non solo un'adeguata valutaZIne delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudiZI in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adoZIne del criterio a punto,
l'estraZIne del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencaZIne delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicaZIne dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situaZIne, salvo che l'ecceZInalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivaZIne, una liquidaZIne del danno senza fare ricorso a tale tabella.
Nella liquidaZIne di danni come quelli qui in discussione, è prassi di questo ufficio pagina 7 di 13 fare riferimento alle note tabelle in uso presso il Tribunale di Milano (anno 2024), anche in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità al riguardo (vd. ordinanza del 16 dicembre 2022 n. 37009), specificatamente prescriventi un valore a punto di €.
1.698,00.
Si precisa che per stessa ammissione delle due attrici non c'era alcun rapporto di convivenza con il de cuius. Si aggiunge poi che per quanto riguarda la qualità e intensità del rapporto affettivo, nulla di particolare specifico è stato dedotto dalle attrici e neppure provato in alcun modo (essendo tra l'altro totalmente insufficienti le prove testimoniali richieste), per cui non si ritiene di attribuire alcun punteggio previsto dalle tabelle in questione, Lett. E;
anzi al riguardo, va sottolineato per come si dirà in seguito che il de cuius risultava legato essenzialmente a e alla madre di quest'ultima, Parte_3
sorella premorta del de cuius.
Ebbene, in applicaZIne delle nuove “tabelle milanesi integrate a punti” si devono riconoscere a sorella del de cuius, i seguenti punti: Persona_1
- punti 8 in consideraZIne dell'età della vittima primaria: 75 anni alla data del decesso
(lett. “A” della Tabella);
- punti 8 in consideraZIne dell'età di 80 anni della vittima secondaria alla data del decesso del fratello (lett. “B” della Tabella);
- punti 16 in consideraZIne della assenza di superstiti di altri congiunti del danneggiato, oltre al danneggiato (lett. “D” della Tabella);
- per un totale quindi di punti 32, pari ad Euro 54.336,00 (32 punti x Euro 1.698,00), di cui spetta peraltro la somma di 43.468,80, vista la responsabilità del de cuius nella misura del 20%.
pagina 8 di 13 Tale somma è stata liquidata in valori attuali sulla base delle citate tabelle milanesi, per cui non è dovuta alcuna rivalutaZIne monetaria. Sulla somma riconosciuta sono invece dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto illecito per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno.
Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SeZIni Unite della Corte di CassaZIne, gli interessi compensativi devono essere calcolati al tasso legale sulla somma liquidata, devalutata alla data dell'evento dannoso (26 settembre
2011) e rivalutata anno per anno fino alla data della decisione. Dalla data della pronuncia della sentenza e sino all'effettivo soddisfo sono invece dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
In definitiva, i due convenuti vanno condannati in solido tra loro al pagamento in favore di e della somma di €. 21.734,40 per Parte_1 Parte_2
ciascuna delle due, oltre agli interessi legali per come sovra specificato.
Vanno poi esaminate le domande giudiziali delle tre nipoti del de cuius Parte_1
e aventi ad oggetto il danno da perdita
[...] Parte_2 Parte_3
del rapporto parentale dello ZI . Al riguardo si premette che il TE Persona_2
può essere risarcito per la perdita parentale dello ZI, anche in assenza di convivenza, solo se si dimostra un intenso e provato legame affettivo con il parente defunto. Nella fattispecie concreta tale prova è stata fornita solo ed esclusivamente da Parte_3
e non dalle altre due attrici con la conseguenza che la loro domanda giudiziale
[...]
va rigettata.
In particolare, ha fornito prove sia testimoniali che documentali Parte_3
nel corso del citato giudiZI penale e riproposte nell'odierno giudiZI, da cui è emerso pagina 9 di 13 che il rapporto affettivo tra ZI e TE era di grado elevato. Viene in primo luogo in rilievo la deposiZIne testimoniale di , vicina di casa della e Testimone_1 Parte_3
dello ZI, nell'udienza dell'03.10.2014, nel processo penale svoltosi avanti al Tribunale
Penale di Catania;
da tale dichiaraZIne testimoniale è emerso che ZI e TE avevano una intensa frequentaZIne giornaliera e la ha da sola sempre accudito lo Parte_3
ZI. A conferma del forte ed intimo legame affettivo che legava lo ZI alla TE, sono stati documentalmente provati:
- la cointestaZIne dello ZI e della TE del c/c Postale, ove la vittima riceveva l'accredito della pensione;
- la cointestaZIne dello ZI e della TE del libretto bancario, ove la vittima deteneva i propri risparmi;
- la donaZIne con cui aveva trasferito alla TE la nuda proprietà Persona_2
della propria abitaZIne, sita in CA, via Somalia n. 5 e di vari appezzamenti di terreni.
Ebbene, in applicaZIne delle nuove “tabelle milanesi integrate a punti” si devono riconoscere a i seguenti punti: Parte_3
- punti 8 in consideraZIne dell'età della vittima primaria: 75 anni alla data del decesso
(lett. “A” della Tabella);
- punti 12 in consideraZIne dell'età di 54 anni della vittima secondaria alla data del decesso dello ZI (lett. “B” della Tabella);
- punti 16 in consideraZIne della assenza di superstiti di altri congiunti del danneggiato
(lett. “D” della Tabella);
- punti 25 in relaZIne alla qualità ed intensità della relaZIne affettiva che caratterizzava pagina 10 di 13 lo specifico rapporto parentale perduto (lett. “E” della Tabella):
- per un totale quindi di punti 61, pari ad euro 103.578,00 (61 punti x Euro 1.698,00), di cui spetta peraltro la somma di euro 82.862,40, vista la responsabilità del de cuius nella misura del 20%.
Su tale somma spettano gli interessi compensativi al tasso legale secondo le modalità già sovra esposte in relaZIne alla domanda accolta delle altre due attrici.
Da tale somma va detratta quella di euro 30.000,00 corrisposta ante causam a dall'assicuraZIne convenuta in esecuZIne della sentenza penale Parte_3
n.3506/17 del tribunale di Catania. Detto acconto deve essere imputato prima al capitale e poi agli interessi, dopo aver reso omogenei alla stessa data i valori del danno e del versamento con l'utilizzo degli indici Istat dei prezzi al consumo, attesa l'inoperatività del disposto dell'art. 1194 c.c. in difetto di liquidità ed esigibilità del credito fino alla liquidaZIne del danno (cfr. Cass. civ. n. 6228 del 1994).
Ne consegue che, al fine di una corretta imputaZIne, è necessario: devalutare la somma, liquidata all'attualità all'epoca del sinistro (26 settembre 2011); rivalutare la somma da tale data a quella dell'acconto; calcolare con il descritto criterio di cui si è detto supra gli interessi compensativi maturati su tale importo dalla data dell'incidente alla data di pagamento del primo acconto;
detrarre l'acconto con imputaZIne prima al capitale;
rivalutare l'importo ottenuto da questa differenza dalla data di pagamento dell'acconto sino ad oggi e conteggiare gli interessi compensativi secondo il descritto criterio in questo ultimo intervallo di tempo;
da oggi al saldo decorrono gli interessi legali sulla somma residua rivalutata ad oggi.
In ultimo a spetta il rimborso della somma di euro 1.944,00 Parte_3
pagina 11 di 13 rimborso delle spese sostenute in favore dell'impresa di pompe funebri (documento 9), tenuto conto che va operata la detraZIne sia del 20% quale responsabilità del de cuius sia del 19% quale detraZIne fiscale, non contestata dall'attrice; le altre spese richieste dall'attrice non rientrano invece nell'ambito di quelle risarcibili.
In virtù del principio della soccombenza, i due convenuti vanno condannati in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta SeZIne Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi, in funZIne di giudice unico, definitivamente pronunciando nelle cause riunite iscritte ai numeri 5843/22 e 8623/22 R.G.:
1) condanna i due convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di Parte_1
e della somma di €. 21.734,40 per ciascuna delle due,
[...] Parte_2
oltre agli interessi legali per come specificato in motivaZIne;
rigetta l'ulteriore domanda giudiziale di e e di cui in Parte_1 Parte_2
motivaZIne;
2) condanna i due convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di Parte_3
della somma di euro 82.862,40, oltre agli interessi legali per specificato in
[...]
motivaZIne, da cui detrarre la somma di euro 30.000,00 secondo le modalità indicate in motivaZIne;
condanna i due convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di della somma di euro 1.944,00 per la causale di Parte_3
cui in motivaZIne, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
pagina 12 di 13 3) condanna i due convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di Parte_1
e delle spese processuali che liquida in € 570,00 per
[...] Parte_2
spese vive ed euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
condanna i due convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di delle spese processuali che Parte_3
liquida in euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge ed alle spese elencate nel foglio notizie;
dispone che il pagamento di tali spese processuali sia eseguito da parte dei convenuti in solido tra loro a favore dello Stato ex art.133 del D.P.R. n.115/02, essendo stata ammessa al gratuito patrocinio. Parte_3
Deciso in Catania il 18 settembre 2025.
IL GIUDICE
Salvatore Barberi
Atto depositato telematicamente pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai numeri 5843/22 e 8623/22 R.G. aventi ad oggetto: condannatorio;
promosse da
1) nata a [...] il [...] cod. fisc. Parte_1
, nata a [...] il [...] cod. C.F._1 Parte_2
fisc. , in proprio e qualità di eredi di nata a C.F._2 Persona_1
CA (CT) il 25.12.1931, cod. fisc. e deceduta in data C.F._3
30.09.2011, sorella di , nato a [...] il [...], cod. Persona_2
fisc. , elettivamente domiciliati in Paternò (CT) via Emanuele C.F._4
Bellia n. 173, presso lo studio dell'Avv. Gaetana Patrizia Messina che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
2) , codice fiscale rappresentata e difesa Parte_3 CodiceFiscale_5
pagina 1 di 13 dall'avv. Alfio Privitera;
-attori-
contro
1) ” con numero di partita iva, codice fiscale Controparte_1 P.IVA_1
e iscriZIne al registro delle imprese di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Impresa designata per la gestione dei sinistri del FONDO DI
GARANZIA VITTIME DELLA STRADA con sede legale in Bologna, Via Stalingrado
n. 45, rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Pennisi giusta procura in atti, presso il cui studio in Catania è elettivamente domiciliata;
2) , (cod fisc. ) residente in [...] C.F._6
Terranova n.16;
- Convenuti -
-- -- --
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 21 maggio 2025.
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con atto di citaZIne notificato in data 19/04/2022 e Parte_1 Parte_2
in proprio e nella qualità di eredi della madre convenivano in
[...] Persona_1
giudiZI e n.q., chiedendo la condanna dei CP_2 Controparte_3
convenuti al pagamento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, in relaZIne al sinistro stradale avvenuto a CA in data pagina 2 di 13 26/09/2011 in cui in cui decedeva lo ZI;
in particolare, alle ore 07:05 Persona_2
circa, percorreva a piedi in contrada S. Biagio la SP 167, direZIne Persona_2
CA; ivi veniva violentemente investito dall'autovettura Alfa Romeo targata
AW563EL, priva di copertura assicurativa, di proprietà di e dallo stesso CP_2
condotta, il quale procedeva sulla detta strada ad elevata velocità; a causa del violento urto decedeva sul colpo;
si evidenziava che il procedimento penale a Persona_2
carico del si era concluso con sentenza, oramai definitiva con cui tra l'altro era CP_2
stato accertata la responsabilità del conducente dell'autovettura Alfa Romeo nella misura dell'80%.
La convenuta n.q. si costituiva chiedendo il rigetto delle Controparte_3
domande attrici.
Successivamente, con atto di citaZIne notificato in data 21/06/2022 Parte_3
conveniva in giudiZI e n.q.,
[...] CP_2 Controparte_3
chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 114.276,38 a titolo di risarcimento per tutti i danni subiti, in relaZIne al suindicato sinistro stradale.
La convenuta n.q. si costituiva chiedendo il rigetto della Controparte_3
domanda attrice.
Con ordinanza del 9 novembre 2022 veniva disposta la riunione di entrambi i giudizi portanti R.G. n. 5843/2022 e n. 8623/2022.
Il Faro rimaneva contumace in entrambi in giudiZI, anche se regolarmente citato in giudiZI.
pagina 3 di 13 Va in primo luogo accolta la domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
quali eredi della madre sussistendo la responsabilità del
[...] Persona_1
Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b, della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
In particolare, alla luce della sentenza penale definitiva della Corte di CassaZIne del
21.11.2021, non contestata da alcuna delle parti in causa, deve ritenersi che
[...]
, condannato per il reato di omicidio colposo, ha la responsabilità nella misura CP_2
dell'80% nella causaZIne del sinistro de quo, quale proprietario e conducente dell'autovettura Alfa Romeo targata AW563EL, priva di copertura assicurativa RCA, così come accertato dalla StaZIne dei Carabinieri di CA (vedi rapporto di incidente stradale in atti); la rimanente responsabilità del 20% è da imputare a
. Persona_2
Ciò detto, si rileva come spetti a e quali eredi Parte_1 Parte_2
della madre sorella del de cuius, il risarcimento dei danni non Persona_1
patrimoniali per la perdita del rapporto parentale.
L'interesse fatto valere nello specifico è quello della intangibilità della sfera degli affetti, della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e della inviolabilità della libera e piena esplicaZIne delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formaZIne sociale, che è la famiglia, la cui tutela trova fondamento nelle norme costituZInali, di cui agli artt. 2, 29 e 30 Cost.. Al riguardo, da anni la giurisprudenza ha elaborato la figura del danno da perdita parentale, assumendo che “il pregiudiZI da perdita o lesione del rapporto parentale rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale, derivante dalla lesione del diritto all'intangibilità della pagina 4 di 13 sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicaZIne delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formaZIne sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt 2, 29, 30 della CostituZIne. Tale pregiudiZI consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto. In particolare, "Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta. In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30, 31 Cost. nonché degli artt. 8 e 12 della ConvenZIne
Europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della c.d. “Carta di Nizza” è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudiZI subito, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico-relaZInale"
(consistente nel peggioramento delle condiZIni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidaZIne comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporZIne alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composiZIne del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza pagina 5 di 13 morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reaZIne e sopportaZIne del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare.
Il danno da perdita del rapporto parentale viene così a configurarsi come un danno di natura non patrimoniale che il congiunto subisce, in conseguenza dell'attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di persona cui è legato da un rapporto di natura familiare e/o affettiva;
esso riassume in sé i caratteri del danno esistenziale, in quanto afferente alla sfera dinamico-relaZInale del soggetto interessato (reaZIne esterna), più quelli propri del danno morale, inteso come sofferenza intima (aspetto interno) del superstite.
Siffatta tipologia di danno va liquidata in via equitativa, tenendo conto delle tabelle del Tribunale di Milano e del rapporto di vicinanza e di affetto, specificatamente considerando che esse ricomprendono sia l'interiore sofferenza morale soggettiva che quella riflessa sul piano dinamico-relaZInale; la liquidaZIne del pregiudiZI, quindi, implica la sussistenza di uno o entrambi i profili di cui si compone il danno non patrimoniale e impone al giudice di valutarne l'effettiva gravità ed entità, in consideraZIne dei concreti rapporti col congiunto, quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso.
Sulla scia di tali consideraZIni è possibile desumere le seguenti, quanto immediate, conseguenze logico-giuridiche:
pagina 6 di 13 •in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (Cass., sez. III, 2021/8622).
•ai fini della liquidaZIne del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, la congiunta attribuZIne del danno morale (non altrimenti specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale costituisce indebita duplicaZIne di risarcimento, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita (sul piano morale soggettivo),
e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita (sul piano dinamico - relaZInale), rappresentano elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudiZI, destinato ad essere risarcito, sì integralmente, ma anche unitariamente;
•in ossequio a Cass. 2021 n. 10579, al fine di garantire non solo un'adeguata valutaZIne delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudiZI in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adoZIne del criterio a punto,
l'estraZIne del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencaZIne delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicaZIne dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situaZIne, salvo che l'ecceZInalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivaZIne, una liquidaZIne del danno senza fare ricorso a tale tabella.
Nella liquidaZIne di danni come quelli qui in discussione, è prassi di questo ufficio pagina 7 di 13 fare riferimento alle note tabelle in uso presso il Tribunale di Milano (anno 2024), anche in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità al riguardo (vd. ordinanza del 16 dicembre 2022 n. 37009), specificatamente prescriventi un valore a punto di €.
1.698,00.
Si precisa che per stessa ammissione delle due attrici non c'era alcun rapporto di convivenza con il de cuius. Si aggiunge poi che per quanto riguarda la qualità e intensità del rapporto affettivo, nulla di particolare specifico è stato dedotto dalle attrici e neppure provato in alcun modo (essendo tra l'altro totalmente insufficienti le prove testimoniali richieste), per cui non si ritiene di attribuire alcun punteggio previsto dalle tabelle in questione, Lett. E;
anzi al riguardo, va sottolineato per come si dirà in seguito che il de cuius risultava legato essenzialmente a e alla madre di quest'ultima, Parte_3
sorella premorta del de cuius.
Ebbene, in applicaZIne delle nuove “tabelle milanesi integrate a punti” si devono riconoscere a sorella del de cuius, i seguenti punti: Persona_1
- punti 8 in consideraZIne dell'età della vittima primaria: 75 anni alla data del decesso
(lett. “A” della Tabella);
- punti 8 in consideraZIne dell'età di 80 anni della vittima secondaria alla data del decesso del fratello (lett. “B” della Tabella);
- punti 16 in consideraZIne della assenza di superstiti di altri congiunti del danneggiato, oltre al danneggiato (lett. “D” della Tabella);
- per un totale quindi di punti 32, pari ad Euro 54.336,00 (32 punti x Euro 1.698,00), di cui spetta peraltro la somma di 43.468,80, vista la responsabilità del de cuius nella misura del 20%.
pagina 8 di 13 Tale somma è stata liquidata in valori attuali sulla base delle citate tabelle milanesi, per cui non è dovuta alcuna rivalutaZIne monetaria. Sulla somma riconosciuta sono invece dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto illecito per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno.
Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SeZIni Unite della Corte di CassaZIne, gli interessi compensativi devono essere calcolati al tasso legale sulla somma liquidata, devalutata alla data dell'evento dannoso (26 settembre
2011) e rivalutata anno per anno fino alla data della decisione. Dalla data della pronuncia della sentenza e sino all'effettivo soddisfo sono invece dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
In definitiva, i due convenuti vanno condannati in solido tra loro al pagamento in favore di e della somma di €. 21.734,40 per Parte_1 Parte_2
ciascuna delle due, oltre agli interessi legali per come sovra specificato.
Vanno poi esaminate le domande giudiziali delle tre nipoti del de cuius Parte_1
e aventi ad oggetto il danno da perdita
[...] Parte_2 Parte_3
del rapporto parentale dello ZI . Al riguardo si premette che il TE Persona_2
può essere risarcito per la perdita parentale dello ZI, anche in assenza di convivenza, solo se si dimostra un intenso e provato legame affettivo con il parente defunto. Nella fattispecie concreta tale prova è stata fornita solo ed esclusivamente da Parte_3
e non dalle altre due attrici con la conseguenza che la loro domanda giudiziale
[...]
va rigettata.
In particolare, ha fornito prove sia testimoniali che documentali Parte_3
nel corso del citato giudiZI penale e riproposte nell'odierno giudiZI, da cui è emerso pagina 9 di 13 che il rapporto affettivo tra ZI e TE era di grado elevato. Viene in primo luogo in rilievo la deposiZIne testimoniale di , vicina di casa della e Testimone_1 Parte_3
dello ZI, nell'udienza dell'03.10.2014, nel processo penale svoltosi avanti al Tribunale
Penale di Catania;
da tale dichiaraZIne testimoniale è emerso che ZI e TE avevano una intensa frequentaZIne giornaliera e la ha da sola sempre accudito lo Parte_3
ZI. A conferma del forte ed intimo legame affettivo che legava lo ZI alla TE, sono stati documentalmente provati:
- la cointestaZIne dello ZI e della TE del c/c Postale, ove la vittima riceveva l'accredito della pensione;
- la cointestaZIne dello ZI e della TE del libretto bancario, ove la vittima deteneva i propri risparmi;
- la donaZIne con cui aveva trasferito alla TE la nuda proprietà Persona_2
della propria abitaZIne, sita in CA, via Somalia n. 5 e di vari appezzamenti di terreni.
Ebbene, in applicaZIne delle nuove “tabelle milanesi integrate a punti” si devono riconoscere a i seguenti punti: Parte_3
- punti 8 in consideraZIne dell'età della vittima primaria: 75 anni alla data del decesso
(lett. “A” della Tabella);
- punti 12 in consideraZIne dell'età di 54 anni della vittima secondaria alla data del decesso dello ZI (lett. “B” della Tabella);
- punti 16 in consideraZIne della assenza di superstiti di altri congiunti del danneggiato
(lett. “D” della Tabella);
- punti 25 in relaZIne alla qualità ed intensità della relaZIne affettiva che caratterizzava pagina 10 di 13 lo specifico rapporto parentale perduto (lett. “E” della Tabella):
- per un totale quindi di punti 61, pari ad euro 103.578,00 (61 punti x Euro 1.698,00), di cui spetta peraltro la somma di euro 82.862,40, vista la responsabilità del de cuius nella misura del 20%.
Su tale somma spettano gli interessi compensativi al tasso legale secondo le modalità già sovra esposte in relaZIne alla domanda accolta delle altre due attrici.
Da tale somma va detratta quella di euro 30.000,00 corrisposta ante causam a dall'assicuraZIne convenuta in esecuZIne della sentenza penale Parte_3
n.3506/17 del tribunale di Catania. Detto acconto deve essere imputato prima al capitale e poi agli interessi, dopo aver reso omogenei alla stessa data i valori del danno e del versamento con l'utilizzo degli indici Istat dei prezzi al consumo, attesa l'inoperatività del disposto dell'art. 1194 c.c. in difetto di liquidità ed esigibilità del credito fino alla liquidaZIne del danno (cfr. Cass. civ. n. 6228 del 1994).
Ne consegue che, al fine di una corretta imputaZIne, è necessario: devalutare la somma, liquidata all'attualità all'epoca del sinistro (26 settembre 2011); rivalutare la somma da tale data a quella dell'acconto; calcolare con il descritto criterio di cui si è detto supra gli interessi compensativi maturati su tale importo dalla data dell'incidente alla data di pagamento del primo acconto;
detrarre l'acconto con imputaZIne prima al capitale;
rivalutare l'importo ottenuto da questa differenza dalla data di pagamento dell'acconto sino ad oggi e conteggiare gli interessi compensativi secondo il descritto criterio in questo ultimo intervallo di tempo;
da oggi al saldo decorrono gli interessi legali sulla somma residua rivalutata ad oggi.
In ultimo a spetta il rimborso della somma di euro 1.944,00 Parte_3
pagina 11 di 13 rimborso delle spese sostenute in favore dell'impresa di pompe funebri (documento 9), tenuto conto che va operata la detraZIne sia del 20% quale responsabilità del de cuius sia del 19% quale detraZIne fiscale, non contestata dall'attrice; le altre spese richieste dall'attrice non rientrano invece nell'ambito di quelle risarcibili.
In virtù del principio della soccombenza, i due convenuti vanno condannati in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta SeZIne Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi, in funZIne di giudice unico, definitivamente pronunciando nelle cause riunite iscritte ai numeri 5843/22 e 8623/22 R.G.:
1) condanna i due convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di Parte_1
e della somma di €. 21.734,40 per ciascuna delle due,
[...] Parte_2
oltre agli interessi legali per come specificato in motivaZIne;
rigetta l'ulteriore domanda giudiziale di e e di cui in Parte_1 Parte_2
motivaZIne;
2) condanna i due convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di Parte_3
della somma di euro 82.862,40, oltre agli interessi legali per specificato in
[...]
motivaZIne, da cui detrarre la somma di euro 30.000,00 secondo le modalità indicate in motivaZIne;
condanna i due convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di della somma di euro 1.944,00 per la causale di Parte_3
cui in motivaZIne, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
pagina 12 di 13 3) condanna i due convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di Parte_1
e delle spese processuali che liquida in € 570,00 per
[...] Parte_2
spese vive ed euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
condanna i due convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di delle spese processuali che Parte_3
liquida in euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge ed alle spese elencate nel foglio notizie;
dispone che il pagamento di tali spese processuali sia eseguito da parte dei convenuti in solido tra loro a favore dello Stato ex art.133 del D.P.R. n.115/02, essendo stata ammessa al gratuito patrocinio. Parte_3
Deciso in Catania il 18 settembre 2025.
IL GIUDICE
Salvatore Barberi
Atto depositato telematicamente pagina 13 di 13