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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 14/03/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. RG 1581/2024
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Morris Recla ^ - Giudice
Günter Morandell - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio iscritto al n. R.G. 1581/2024 promosso da
[...]
nata a [...] il [...], con l'avv. Parte_1
MARTIN SYBIL, giusta procura in atti,
- parte ricorrente -;
pagina 1 di 9 contro nato a [...] il [...], CP_1
- parte convenuta, contumace -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO,
- parte intervenuta -;
trattenuto in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI:
della parte ricorrente:
“in via provvisoria nonché in via definitiva:
1. Pronunciare il divorzio del matrimonio civile delle parti, contratto nel Comune
Durazzo, Albania in data 18.04.2014, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Bressanone sub atto n. 47-II-C/2014.
2. la figlia nata a [...] il [...], viene affidata in via Persona_1
esclusiva alla madre coniugata presso cui sarà collocata e presso cui Parte_1 Pt_1
avrà altresì la propria residenza anagrafica.
3. disporre che il diritto-dovere di visita del padre rispetto alla figlia minore Per_1
sarà esercitato esclusivamente in forma protetta tramite i Servizi Sociali, a condizione
che il padre si rivolga seriamente agli stessi.
4. condannare il resistente a concorrere al mantenimento della figlia CP_1
minore mediante il pagamento di un assegno mensile di € 350,00, da versare, in via
anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla madre Pt_1
pagina 2 di 9 importo soggetto ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici ASTAT Pt_1
per la Provincia Autonoma di Bolzano con prima rivalutazione a giugno 2025.
5. condannare il signor al sostenimento del 50% delle spese straordinarie Pt_1
necessarie per la figlia come quelle mediche non mutuabili (p.e. spese dentistiche,
occhiali). Le spese non necessarie come quelle scolastiche e universitarie (p.e. spese per
libri di testo, gite organizzate da parte della scuola, computer, tasse d'iscrizione
all'università) e per corsi/attività sportivi/e e ricreativi/e (rispettive attrezzature e campi
estivi compresi) per la figlia devono essere preventivamente concordate tra i genitori e
saranno sostenute per metà. Le parti si riportano al protocollo d'intesa sulle spese
straordinarie del Tribunale di Bolzano dd. 06.09.2018.
6. Tutti i contributi da parte di enti pubblici, incluso l'assegno regionale e quello
familiare e/o l'assegno unico per la figlia spettano alla signora per intero. Pt_1
Fiscalmente la figlia è da considerarsi a carico della madre per intero.
7. Con condanna alle spese ed onorari di lite”;
del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordi
rassegnate dalle parti”,
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
pagina 3 di 9 Parte_1
[...] [
chiede la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto con
[...]
la parte resistente nel Comune di Durazzo (Albania), in data CP_1
18.04.2014, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bressanone
sub atto n. 47-II-C/2014. La separazione personale dei coniugi era stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Bolzano, numero 593/2022 del 10/06/2022, depositata in data
17/06/2022, nel frattempo passata in giudicato, come si evince dalla copia della sentenza recante la clausola di passaggio in giudicato (doc. n. 1 della ricorrente). Il resistente non si è costituito ed è stato dichiarato contumace all'udienza del CP_1
20/01/2025.
2. Dagli atti emerge la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attualmente in vigore, poiché risulta che le parti dalla data di comparizione avanti al Giudice all'udienza del 10/09/2021, e quindi da oltre i termini minimi richiesti dalla legge, non hanno mai più ripreso a convivere. Data la contumacia del marito risulta altresì l'impossibilità della conciliazione. La ricorrente riferisce nel ricorso “che non è possibile trovare un accordo riguardante le condizioni del divorzio
tra le parti, che dalla sentenza di separazione sono passati più di due anni e non è
intervenuta una riconciliazione tra i coniugi ossia il ripristino della vita coniugale”
(ricorso, pag. 3).
3. Dagli atti emerge, altresì, che dal matrimonio è nata la figlia Persona_1
il 15/08/2015 a Bressanone (BZ). La figlia vive con la madre presso un appartamento pagina 4 di 9 affittato a Bressanone e frequenta la quarta classe della scuola elementare di Bressanone
(cfr. verbale d'udienza del 20/01/2025).
4. Nella sentenza di separazione giudiziale si legge sull'odierno resistente (marito e padre): “Ai fini della decisione in punto di affidamento non può non essere considerato
l'atteggiamento scarsamente equilibrato e responsabile dimostrato dal padre in ambito
vita familiare, che ha peraltro condotto all'emissione di una misura cautelare nei suoi
confronti, con suo conseguente allontanamento dalla casa familiare e divieto di
avvicinamento alla moglie e (in origine) anche alla figlia minore nonché il disinteresse
mostrato, pure in pendenza del presente procedimento, dove ha deciso, nonostante la
gravità e la delicatezza della situazione, da un lato, di recidere ogni contatto con i
Servizi Sociali, così rinunciando di fatto a vedere la figlia minore, e, dall'altro, di non
partecipare più al presente giudizio, del cui esito si è pertanto dimostrato indifferente”
(sentenza, pag. 4).
5. Dal quadro processuale emerge una grave carenza educativa in capo al sig. CP_1
il quale si è sostanzialmente disinteressato, in aperto contrasto con quanto
[...]
disposto dall'art. 337ter c.c., delle esigenze di cura, istruzione e educazione della figlia.
Infatti, come riferisce la ricorrente, non si è attenuto a quanto previsto nella sentenza di separazione ovvero di vedere regolarmente la figlia e di contribuire al mantenimento ordinario della stessa nella misura di € 250,00 mensili;
non paga neppure la metà delle spese straordinarie.
6. Da quanto premesso consegue un giudizio negativo sulla idoneità educativa di
(cfr. Cass. civ. 2009 n. 26587 secondo la quale “perché' possa CP_1
pagina 5 di 9 derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi che risulti, nei
confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità
educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto
pregiudizievole per il minore (come nel caso … di un suo sostanziale disinteresse per le
complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore)”).
7. Il comportamento processuale del resistente, che è rimasto contumace, corrobora la ricostruzione della ricorrente in ordine al disinteressamento per le vicende della figlia minorenne. Sussistono, dunque, i presupposti per discostarsi dalla regola dell'affidamento condiviso, essendo questa per i motivi di cui sopra contrario all'interesse della minore (cfr. art. 337quater, c.c.); la figlia, pertanto, va affidata esclusivamente alla madre.
8. Il Tribunale non ha sentito la minore poiché tale ascolto, ai sensi dell'art. 473bis.4
c.p.c., appariva in contrasto con gli interessi della stessa in quanto avrebbe inopportunamente evocato la sostanziale mancanza del padre, presumibilmente una circostanza di sofferenza per la figlia.
9. Con riferimento al contributo al mantenimento della figlia si osserva che alla luce del principio di proporzionalità previsto dall'art. 337ter, comma 4, c.c. appare congruo fissare a carico del padre il contributo al mantenimento indicato nella parte dispositiva della presente sentenza. Si tiene conto che la ricorrente, come esposto all'udienza del
20/01/2025, “lavora come commessa al Maxi Center, part-time 32 ore con contratto
indeterminato e guadagna al mese circa Euro 1.300,00. Riceve l'assegno unico che
ammonta a circa Euro 250,00” (verbale d'udienza de 20/01/2025); vive in un pagina 6 di 9 appartamento in locazione insieme alla figlia, sua madre e suo fratello a Varna. Il canone di locazione mensile ammonta ad € 600,00 oltre a spese accessorie mensili di € 250,00.
La ricorrente ottiene un contributo per il canone di locazione dai servizi sociali di €
500,00 mensili.
10. Le altre condizioni di divorzio proposte dalla ricorrente risultano tutti ragionevoli e nell'interesse della figlia minorenne e vanno pertanto accolte.
11. In considerazione del contegno processuale del resistente che non costituendosi non si è opposto alle richieste della ricorrente e del carattere necessario della giurisdizione in materia di divorzio con prole minorenne si dichiara le spese della ricorrente irrepetibili.
12. Il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale avendo la figlia minorenne la sua residenza abituale ai sensi dell'articoli 473bis.11 e 473bis.47
c.p.c. nel circondario di questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta o assorbita, vista la legge 1970/898 e gli articoli 337 bis ss.
c.c. e l'art. 473.bis.28 c.p.c.
dichiara
lo scioglimento del matrimonio contratto in Durazzo (Albania) il 18/04/2014 tra:
da
nata a [...] il [...], Parte_1
e
nato a [...] il [...]; CP_1
pagina 7 di 9 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bressanone (BZ) ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al numero 47, parte II, serie C, dell'anno
2014, l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
stabilendo che il divorzio sia regolato secondo le seguenti condizioni:
1. La figlia nata il [...] a [...], viene Persona_1
affidata in via esclusiva alla madre presso cui sarà Parte_1
collocata e presso cui avrà altresì la propria residenza anagrafica.
2. Il diritto-dovere di visita del padre rispetto alla figlia minore CP_1
arà esercitato esclusivamente in forma protetta tramite i Servizi Persona_1
Sociali territorialmente competenti secondo il loro giudizio discrezionale, previo ascolto della figlia e a condizione che vi sia una richiesta da parte del padre.
3. Il padre deve concorrere al mantenimento della figlia minore CP_1
mediante il pagamento, con decorrenza dal mese di giugno Persona_1
2024, di un assegno mensile di € 300,00, da versare, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla madre Parte_1
importo soggetto ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici ASTAT per la
Provincia Autonoma di Bolzano con prima rivalutazione a giugno 2025 (base maggio
2024).
4. I genitori e si suddividono le Parte_1 CP_1
spese straordinarie per la figlia a metà; le spese straordinarie Persona_1
necessarie per la figlia come quelle mediche non mutuabili (p.e. spese dentistiche,
pagina 8 di 9 occhiali) non hanno bisogno di un preventivo accordo;
le spese non necessarie devono essere preventivamente concordate tra i genitori;
si segue il protocollo d'intesa sulle spese straordinarie del Tribunale di Bolzano attualmente vigente.
5. Tutti i contributi da parte di enti pubblici, incluso l'assegno unico, per la figlia pettano alla signora per intero. Persona_1 Parte_1
Fiscalmente la figlia è da considerarsi a carico della madre Parte_1
per intero.
[...]
6. Le spese di lite non sono ripetibili.
Il collegio incarica la Cancelleria di comunicare la presente sentenza ai servizi sociali territorialmente competenti.
Così deciso in Camera di Consiglio in Bolzano (BZ), il 11/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
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