Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 25/03/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1344/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 25/03/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 12.05), ha pronunciato dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
-
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1344/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
del Tribunale di Terni, vertente
TRA
COD. FISC. C.F. 1 rappresentata e difesa Parte 1
dall'avv. Francesca Asaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Terni, Via
Barbarasa n. 23, giusta delega in atti
-attrice-
E
Controparte_1 C.F. P. IVA P.IVA 1 in persona
Controparte_2del suo legale rappresentante e Direttore Generale pro tempore, Dott.
rappresentata e difesa dall'avv. Annarosa Ammirati ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via Lungonera Savoia n. 76, giusta delega in atti
-convenuta-
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 25.3.2025 da intendersi in questa sede integralmente riportato e trascritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc la sig.ra Parte 1 ha convenuto in giudizio hiedendo la condanna della stessa al Controparte_3
risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito a causa del negligente operato dei sanitari, in relazione al decesso del padre Persona 1 avvenuto in data 22.8.2009.
A sostegno delle proprie deduzioni, parte attrice ha esposto che:
- Il 03.08.2009 il sig. Persona 1 è stato trasportato dal 118 al Pronto Soccorso
di Terni per epistassi in paziente in terapiadell' Controparte_1
dicumarolica causata da varice nasale, è stata effettuata medicazione ed applicato tampone alla fossa nasale sinistra ed è stato dimesso senza esecuzione di analisi ematochimiche e con programmazione di visita di controllo per il 07.08.2009, nel corso della quale è stato applicato altro tampone nasale;
Il giorno 08.08.2009, il sig. Pt 1 è stato nuovamente trasportato al P.S., per nuovo
-
episodio di epistassi, con diagnosi di “epistassi anteriore recidiva in paziente in terapia dicumarolica", sono state effettuate analisi ematochimiche e visita otorinolaringoiatrica da cui è risultata importante anemia con valori dimezzati rispetto al range di normalità,
iperglicemia, alterazione degli indici di funzionalità epatica e di coagulazione ed è stato dimesso;
il 09.08.2009, alle ore 22.44, è stato riportato al P.S. dell'Ospedale CP_1 di Terni
per dolore toracico improvviso con irradiazione alla spalla sinistra ed episodio di lipotimia con gastralgia e ricoverato presso il reparto di Clinica Medica con diagnosi di
"anemia post-emorragica acuta"; il 12 e il 13 agosto 2009 si sono verificati nuovi episodi di epistassi, trattati sempre con medicazione ed apposizione di tampone, è stata sospesa la somministrazione del Clexane,
ridotta la terapia antipertensiva e richiesta con una visita e controllo otorinolaringoiatrico;
il sig. Pt 1 ha iniziato a peggiorare velocemente con sempre maggiore compromissione del suo stato fisico generale e della coscienza;
il 17 agosto 2009 il diario clinico riporta un importante incremento dello stato di anemia per ennesimi copiosi episodi di epistassi nasale, tali da rendere necessaria una trasfusione di GRC;
il 18 agosto 2009, a fronte degli episodi di epistassi del giorno precedente, è stato posizionato un nuovo tampone nasale, praticata ulteriore emotrasfusione, effettuato il controllo dell'emocromo e contattato "il collega ORL";
le analisi del 18 agosto 2009 evidenziano presenza di un'infezione batterica, presa in
-
CP 4 appena subentrato nella considerazione solo il 20 agosto 2009, quando il Dr.
cura del paziente, ha introdotto il Pt 2 antimicrobico generale ad ampio spettro per '
uso sistemico;
Il 19 agosto 2009 è stata disposta la sostituzione del catetere, riscontrando fuoriuscita di pus e sangue, il contenuto della sacca dell'urina era torbido e con spore;
Il dott. CP 4 ha richiesto un lavaggio vescicale e rappresentato ai figli che lo stato di ingravescente del loro padre era da imputarsi ad una setticemia derivante dalla probabile infezione urinaria scoperta all'atto della rimozione del catetere, infatti, dall'urinocoltura effettuata il 20 agosto 2009 è risultata la presenza di Escherichia Coli nelle urine;
Il 21 agosto 2009 il diario clinico riporta ulteriore incremento dell'infezione batterica, il
-
paziente è definito “interamente soporoso";
Il 22 agosto 2009 alle ore 16,20 il sig. Pt 1 è in coma ed alle 16,40 ne è stato
-
constatato il decesso. Il 24 agosto 2009, durante un colloquio intercorso tra i figli del paziente ed il Dr.
CP 4 quest'ultimo ha rappresentato che il decesso - definito nel diario clinico come
"inatteso" era probabilmente riconducibile alla setticemia batterica da infezione urinaria;
Parte 3 ha deciso di convenire in giudizio Il fratello dell'odierna ricorrente,
e il Dr. CP 5 per sentire accertare e dichiarare 1' Controparte_1
e del sanitario nel decesso di Persona_1 e il suola responsabilità dell' CP_1
conseguente diritto al risarcimento del relativo danno, il giudizio n. 600/2011 RG, di
oggetto identico al presente, è stato istruito con produzioni documentali e CTU medico legale e si è concluso con sentenza n. 616/2015 così ha statuito: "dichiara inammissibile la domanda di risarcimento danni iure hereditatis;
condanna la Controparte_6
[...]e il dott. CP 5 , in solido, al pagamento in favore di
[...] Parte 4
Parte 3 della somma di € 180.000,00, a titolo di risarcimento danni iure proprio,
oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo;
rigetta le ulteriori domande proposte";
Avverso la sentenza n. 616/2015 hanno proposto appello il dottor CP 5 e, in via
incidentale, l'Azienda odierna resistente, il giudizio n. 4/2016 RG, nel quale è stato disposto un rinnovo della CTU, si è concluso con sentenza n. 73/2021 pubblicata il 9
febbraio 2021 il cui la Corte ha statuito "definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, in parziale accoglimento dell'appello principale ed incidentale, condanna in solido al pagamento inI' Controparte_7 Parte 3 della somma di € 165.960 oltre gli interessi legali dalla favore di data della pronuncia all'effettivo soddisfo".
Con comparsa depositata in data 17.10.2024, si è costituita in giudizio l' [...]
Controparte_3 la quale ha contestato le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto sulla base dei seguenti motivi: Assenza di prova in merito alla sussistenza della legittimazione attiva in capo alla Sig.ra non avendo dimostrato, con idonea documentazione, la propriaParte 1
qualità di figlia del Sig. Persona 1
avvenuta prescrizione del danno lamentato dall'attrice avente natura pacificamente extracontrattuale, infatti, la sig. Pt 1 non ha mai avanzato alcuna domanda e/o richiesta all' CP_1 fino al 17.6.2016, ovvero a più di cinque anni di distanza dai fatti di causa (il decesso risale al 22.8.2009);
assenza di prova del danno richiesto.
La convenuta ha chiesto, dunque, il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese e competenze professionali.
La causa è stata istruita in via documentale.
All'esito dell'udienza del 5.11.2024 è stata fissata l'udienza di discussione orale e decisione ex art. 281 sexies al 27.2.2025 preceduta dal deposito di note conclusionali nei dieci giorni antecedenti all'udienza stessa, poi rinviata al 25.3.2025 per assenza del Giudice dal servizio.
All'udienza del 25.3.2025, ascoltate le conclusioni delle parti ed esaurita la discussione orale, il
Giudice si è ritirato in camera di consiglio.
***
La domanda attorea è infondata e non merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
Considerata la pluralità delle argomentazioni sollevate, occorre premettere l'orientamento elaborato dalla Suprema Corte in relazione all'ordine con il quale è consentito al giudice di decidere la controversia sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione.
Sul punto, infatti, la corte di Cassazione ha recentemente avuto modo di ribadire che il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica,
consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può
essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. Civ., Sez.
6 - L,
Sentenza n. 12002 del 28/05/2014).
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost. deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass.
Civ., Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014).
Pertanto, applicando tale principio al caso di specie, è evidente che il motivo di merito che permette una più agevole soluzione della controversia è quello relativo alla prescrizione.
Giova anzitutto evidenziare che, nell'ipotesi in cui un soggetto (nello specifico un figlio) chieda il risarcimento del danno non patrimoniale da sé stesso subito a causa dell'inadempimento della casa di cura nei confronti del paziente defunto, l'ambito risarcitorio nella quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale, come del resto riconosciuto dallo stesso attore.
Nel caso di specie, la sig.ra Pt_1 dopo il decesso del padre avvenuto il 22.8.2009, non ha mai avanzato alcuna domanda o richiesta risarcitoria all' fino al 17.6.2016, data Controparte_3
in cui è stata avanzata la domanda di mediazione.
ha sollevato eccezione di prescrizione del Stante tale presupposto di fatto, l' Controparte_3
diritto azionato in questa sede.
L'eccezione è fondata.
Come è noto, l'art 2947 cc prevede infatti la prescrizione breve di 5 anni per il risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, nel caso però, in cui il fatto dannoso costituisca reato, per il quale sia previsto un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo si applica anche all'azione civile di risarcimento del danno. In relazione all'individuazione del dies a quo, ovvero del momento a partire dal quale decorre il termine di prescrizione, è necessario considerare non solo il giorno in cui si è verificato il fatto,
ma anche il momento in cui il danno è divenuto conoscibile.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il danno si manifesta all'esterno divenendo oggettivamente percepibile e conoscibile" (Cfr. Cass. n. 12666/2003; Cass. n. 5913/2000, Cass.
n. 10072/2010). Inoltre, proprio nel particolare settore della responsabilità medica, qualora il fatto sia riconducibile ad una fattispecie di reato, la Cassazione ha stabilito in modo univoco come "la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto” (Cfr. Cass. 15.05.2012, n.7543).
Applicando tali principi al caso di specie, è evidente che il termine di prescrizione non può che essere fatto decorrere dal momento in cui, soprattutto in considerazione della tipologia di responsabilità invocata legata ad un errore medico, la sussistenza di tale responsabilità era potenzialmente riconoscibile in base alle conoscenze scientifiche del momento (Cass.,
03.06.2020, n.10539).
Il fatto storico rilevante è costituito è infatti il decesso del padre dell'attrice, avvenuto il
22.8.2009, a seguito del ricovero presso l'Ospedale di Terni ed a causa della condotta tenuta dai sanitari.
È chiaro, quindi, che al momento del decesso era perfettamente conoscibile per l'attrice l'eventuale presenza di profili di colpevolezza in capo ai medici, non essendo in alcun modo preclusa la possibilità di approfondimenti, soprattutto in considerazione delle perplessità
sull'operato dei sanitari che erano già state sollevate dai figli del sig. Pt_1 durante il ricovero
dello stesso (come evidenziato nel corpo dello ricorso introduttivo del presente giudizio) e del fatto che il sig. fratello dell'odierna attrice, aveva intrapreso, già nel 2011,Parte 3
una causa nei confronti dei sanitari a seguito del decesso del padre.
In ogni caso, preme sottolineare, come, nel caso di specie, l'eventus damni, ovvero il decesso,
era manifesto fin dal suo avverarsi e, pertanto, l'attrice era nelle condizioni oggettive di poter conoscere la sussistenza della responsabilità della struttura sanitaria e, conseguentemente, il danno subito sin dalla data della morte, ovvero il 22.8.2009, data da cui deve essere fatto decorrere il termine di prescrizione, non essendogli precluso nessun tipo di approfondimento medico scientifico.
Pertanto, alla luce di quanto appena detto, non può che rigettarsi la domanda attorea per integrale decorso del termine di prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del
D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in base al valore della controversia (scaglione tra
52.001,00 e 260.000), applicando, in considerazione della natura della controversia, i parametri minimi per tutte le fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte 1 nei confronti di Controparte_3
ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
[...]
rigetta la domanda proposta da Parte 5 nei confronti
-
dell' Controparte_3
alla rifusione delle spese processuali in favore condanna Parte 5
che liquida in € 4.217,00 dell Controparte_3
per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Terni, 25.3.2025 Il giudice dott.ssa Elisa Iacone