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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2610 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
❖➢ in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro all'udienza del 19 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 12745 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, sig.ra , e elettivamente Parte_1 Parte_1 domiciliate in Roma, alla via Acireale n. 19/B, presso lo studio dell'avv.
Michela Palumbo, rappresentante e difese dall'avv. Fabio Maria Mignano in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
OPPONENTI
E
HDI ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. , elettivamente domiciliata in Roma, alla Controparte_1
via Monte Zebio n. 28, presso lo studio dell'avv. Gaetano Alessi che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Rosario Livio Alessi, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per gli opponenti: “… a) che l'Ill.mo Tribunale di Roma voglia, ex art. 295
c.p.c., sospendere il presente giudizio in attesa del passaggio in giudicato della sentenza afferente il giudizio di querela di falso. b) in subordine, salvo
1 gravame revocare l'opposta ingiunzione di pagamento per l'inesistenza della obbligazione ed, in ogni caso, in quanto infondato il credito stesso;
c) in subordine, salvo gravame, revocare l'opposta ingiunzione di pagamento ed accertare e dichiarare l'effettivo credito escludendo spese sostenute a causa del mancato pagamento nei termini contrattuali;
d) con vittoria di spese, spese forfettizate, e competenze da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dell'avv. Fabio
Maria Mignano che si dichiara antistataro”.
Per l'opposta: “… 1) rigettare l'opposizione perché infondata in fatto, diritto e non provata. 2) accertare e dichiarare comunque l'obbligo delle opponenti di rivalere la HDI Assicurazioni spa dell'importo di € 108.041,87 oltre agli interessi di mora e comunque al saggio di cui a dlgs. 231.2002 dagli esborsi, pronunciando la conseguente condanna solidale di esse. 3) con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso delle spese generali, CPA ed IVA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che, con atto di citazione notificato l'11 febbraio 2020, la soc.
e hanno proposto opposizione Parte_1 Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 25568/2019, emesso da questo Tribunale in data
28 dicembre 2019 su istanza della HDI Assicurazioni S.p.A., con il quale era stato ingiunto loro il pagamento della somma di €108.041,87, oltre interessi ex
d.lgs. n. 231/2003 e spese della procedura monitoria, a titolo di regresso di quanto pagato dall'ingiungente in conseguenza dell'escussione di una polizza fideiussoria rilasciata in favore del e Controparte_2 nell'interesse della a Controparte_3
garanzia delle obbligazioni discendenti da un contratto pubblico di affidamento di servizi cimiteriali;
• che a sostegno dell'opposizione le attrici hanno in sintesi dedotto che: a)
l'inadempimento che aveva dato luogo alla risoluzione del contratto di affidamento e al conseguente credito risarcitorio in capo al committente
[...]
(credito in relazione al quale era stata escussa la Controparte_2
polizza fideiussoria) era imputabile esclusivamente alla impresa CP_3
2 mandataria/capogruppo dell'Associazione Temporanea di Imprese, sicché, venendo in rilievo una ATI di tipo verticale, in cui le imprese mandanti rispondono soltanto per le specifiche prestazioni assunte, la Controparte_3
(oggi , che si era impegnata ad
[...] Parte_1
eseguire i soli servizi di manutenzione del verde cimiteriale, rispetto ai quali non si era verificato alcun inadempimento, andava esente da qualsiasi responsabilità;
b) ad ogni modo la somma che aveva formato oggetto dell'azione di regresso della compagnia assicuratrice era eccessiva poiché comprendeva, del tutto indebitamente, anche le spese inutilmente sostenute per il giudizio di opposizione
(conclusosi con esito negativo) avverso il decreto ingiuntivo emesso a suo danno su istanza del di;
CP_2 Controparte_2
• che la HDI Assicurazioni S.p.A., costituitasi in giudizio, ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione sotto tutti i profili;
• che, con ordinanza resa all'udienza del 14 gennaio 2021, il Tribunale ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
• considerato che le deduzioni attoree in merito al diverso regime di responsabilità dell'impresa mandataria e dell'impresa mandante nell'ambito delle
Associazioni Temporanee di Imprese di tipo verticale sono del tutto irrilevanti nel caso di specie giacché, con la sottoscrizione della polizza fideiussoria per cui
è causa (v. doc. 2 fascicolo monitorio), la Controparte_3
si è tra l'altro impegnata a rimborsare alla compagnia
[...]
assicuratrice, a semplice richiesta, tutte le somme da quest'ultima versate in forza della polizza stessa (v. art. 2 delle condizioni generali di contratto), ragion per cui non può dubitarsi che, non disponendo la ATI di una soggettività giuridica autonoma e distinta da quella delle imprese partecipanti, un tale obbligo di rimborso gravi (anche) sull'odierna società opponente;
• che il fatto che gli inadempimenti che hanno condotto alla risoluzione del contratto abbiano generato una responsabilità risarcitoria della sola CP_3
nei confronti del (ciò in forza dell'asserita Controparte_2
natura verticale della ATI e della conseguente responsabilità della sola
3 mandataria per gli inadempimenti relativi alla prestazione principale da essa assunta) è pertanto ininfluente ai fini della decisione della presente controversia dal momento che, nel distinto rapporto con la compagnia assicuratrice, l'obbligo di rimborsare quanto da quest'ultima versato in esecuzione dell'impegno di polizza grava, in virtù di apposita pattuizione negoziale (v. il già citato art. 2 delle condizioni generali di contratto), anche in capo alla Controparte_3
(oggi ;
[...] Parte_1
• che la responsabilità dell'opponente discende, poi, dalla sua Parte_1
qualità di socia accomandataria (quindi responsabile personalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali) al tempo dell'assunzione dell'obbligazione negoziale di rimborso;
• che le esposte considerazioni rendono irrilevante anche la falsità – accertata in distinto giudizio – delle sottoscrizioni apposte sull'atto di coobbligazione apparentemente riconducibile a e alla Parte_1 [...]
(v. doc. 3 fascicolo monitorio) in quanto, anche Controparte_3
volendo prescindere da tale atto, l'obbligazione fatta valere nei confronti delle odierne opponente avrebbe comunque titolo nell'impegno di rimborso assunto dalla nella polizza Controparte_3 Controparte_3
fideiussoria (quanto alla posizione della soc. e Parte_1
nella qualità di socia accomandataria (quanto alla posizione di ); Parte_1
• considerato che le obiezioni circa l'eccessività della somma costituente oggetto dell'azione di regresso sono anch'esse infondate poiché: i) sia l'art. 2 delle condizioni generali della polizza fideiussoria, sia la disposizione di cui all'art. 1950, comma 2, c.c. prevedono che il regresso ha ad oggetto non solo il capitale e gli interessi, ma anche le spese che il garante ha dovuto sostenere dopo aver denunciato al debitore principale le istanze proposte contro di lui;
ii)
l'opposizione promossa dalla HDI Assicurazioni S.p.A., con la quale si è tra l'altro fatta valere l'insussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto e si è contestato il credito risarcitorio vantato dal costituiva CP_2
un'iniziativa potenzialmente diretta a soddisfare un interesse delle stesse odierne opponenti, alla quale esse non si sono mai opposte;
iii) queste ultime, pur
4 sapendo del contenzioso pendente tra il e la Controparte_2
HDI Assicurazioni S.p.A. (il fatto è pacifico in quanto allegato dall'opposta e non contestato dalle controparti), nulla hanno fatto per troncarlo, ad esempio pagando direttamente l'ente comunale o intervenendo nel giudizio, sicché non possono ora dolersi della superfluità delle spese sostenute in relazione a tale procedimento giudiziale;
• ritenuto pertanto che l'opposizione debba essere rigettata;
• e che infine le spese di lite, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla soc. nonché da avverso il Parte_1 Parte_1
decreto ingiuntivo n. 25568/2019, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna la soc. nonché al Parte_1 Parte_1
pagamento in solido, in favore della HDI Assicurazioni S.p.A., delle spese del giudizio che liquida in €5.800,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge.
Roma, 19 febbraio 2025
Il Giudice
Luigi D'Alessandro
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